SENTENZA DELLA CORTE (QUINTA SEZIONE) DEL 2 FEBBRAIO 1994. - VERBAND SOZIALER WETTBEWERB EV CONTRO CLINIQUE LABORATOIRES SNC E ESTEE LAUDER COSMETICS GMBH. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: LANDGERICHT BERLIN - GERMANIA. - LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - DENOMINAZIONE DI UN PRODOTTO COSMETICO CHE RISCHIA DI INDURRE IN ERRORE IL CONSUMATORE. - CAUSA C-315/92.
raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-00317
edizione speciale svedese pagina I-00013
edizione speciale finlandese pagina I-00013
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure di effetto equivalente - Divieto di importare o di mettere in commercio un prodotto cosmetico con la denominazione "Clinique" - Inammissibilità e incompatibilità con la direttiva 76/768/CEE - Giustificazione - Tutela dei consumatori o della salute delle persone - Insussistenza
(Trattato CEE, artt. 30 e 36; direttiva del Consiglio 76/768/CEE, art. 6, n. 2)
Gli artt. 30 e 36 del Trattato e l' art. 6, n. 2, della direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/768/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, debbono essere interpretati nel senso che ostano a che una norma nazionale vieti l' importazione e la commercializzazione di un prodotto classificato e presentato come cosmetico, ponendo a fondamento di tale divieto il motivo che detto prodotto reca la denominazione "Clinique".
Infatti, un divieto del genere non è necessario per soddisfare le esigenze della tutela dei consumatori o della salute delle persone poiché la connotazione ospedaliera e medica del termine "Clinique" non basta a conferire a questa denominazione un effetto ingannevole tale da giustificare il divieto stesso, non essendo i prodotti interessati né disponibili in farmacia né presentati come medicinali, non essendo la loro presentazione criticata alla luce delle norme sui cosmetici e non ingenerando apparentemente in altri paesi l' uso di tale denominazione, per la messa in commercio di detti prodotti, errori nei consumatori.
Qpe
Nel procedimento C-315/92,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Landgericht di Berlino nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Verband Sozialer Wettbewerb eV
e
1) Clinique Laboratories SNC
2) Estée Lauder Cosmetics GmbH,
domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 30 e 36 del Trattato CEE, in relazione al divieto di usare una denominazione di un prodotto cosmetico che rischia di trarre in inganno il consumatore,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, D.A.O. Edward, R. Joliet, G.C. Rodríguez Iglesias e F. Grévisse (relatore), giudici,
avvocato generale: C. Gulmann
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il Verband Sozialer Wettbewerb eV, attore nella causa principale, dall' avv. Manfred Burchert, del foro di Berlino;
- per le società Clinique Laboratories SNC e Estée Lauder Cosmetics GmbH, convenute nella causa principale, dall' avv. Kay Jacobsen, del foro di Berlino;
- per il governo della Repubblica federale di Germania, dai signori Alfred Dittrich, Regierungsdirektor presso il ministero federale della Giustizia, Alexander v. Muehlendal, Ministerialrat presso lo stesso ministero, e Claus-Dieter Quassowski, Regierungsdirektor presso il ministero federale dell' Economia, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Richard Wainwright, consiglere giuridico, e dalla signora Angela Bardenhewer, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali dell' attore nella causa principale, delle convenute nella causa principale, del governo tedesco e della Commissione all' udienza del 15 luglio 1993,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 29 settembre 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con ordinanza 30 giugno 1992, pervenuta in cancelleria il 22 luglio successivo, il Landgericht di Berlino ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione degli artt. 30 e 36 del Trattato.
2 Detta questione è stata sollevata nel contesto di una controversia tra un' associazione professionale, il Verband Sozialer Wettbewerb eV, e le società Clinique Laboratories SNC e Estée Lauder Cosmetics GmbH, circa l' uso della denominazione "Clinique" per la commercializzazione di prodotti cosmetici nella Repubblica federale di Germania.
3 Tali società sono le filiali francese e tedesca dell' impresa americana Estée Lauder, della quale commercializzano i cosmetici. Questi prodotti erano venduti da numerosi anni sotto la denominazione "Clinique", salvo che nella Repubblica federale di Germania, ove essi erano commercializzati, fin dal loro lancio nel 1972, sotto la denominazione "Linique". Al fine di ridurre le spese di condizionamento e di pubblicità provocate da detta differenza di denominazione, l' impresa ha deciso di distribuire sotto la marca "Clinique" i prodotti destinati al mercato tedesco.
4 La legge tedesca 7 giugno 1909 sulla repressione della concorrenza sleale (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, in prosieguo: l' "UWG"), nella versione attualmente in vigore, autorizza, al suo art. 3, talune categorie di soggetti menzionate nel successivo art. 13, n. 2, ad esperire un' azione giudiziaria per far cessare l' uso di indicazioni ingannevoli. Del resto, l' art. 27 del Lebensmittel- und Bedarfsgegenstaendegesetz (legge 15 agosto 1974 sui prodotti alimentari e sui generi di uso corrente, in prosieguo: il "LMBG"), nella versione attualmente in vigore, vieta di porre in commercio prodotti cosmetici sotto denominazioni o presentazioni ingannevoli e, in particolare, di attribuire loro effetti che essi non possiedono.
5 L' associazione attrice nella causa principale ha promosso un' azione fondata sull' art. 3 dell' UWG e sull' art. 27 del LMBG al fine di ottenere che nella Repubblica federale di Germania venga posto termine all' uso del marchio "Clinique" che, a suo parere, potrebbe ingenerare nei consumatori l' erronea convinzione che i prodotti considerati abbiano effetti terapeutici.
6 Il Landgericht di Berlino, adito per detta controversia, sarebbe propenso ad accertare, mediante un provvedimento istruttorio consistente in un sondaggio di opinione, se la predetta denominazione tragga realmente in errore una percentuale importante di consumatori. Ha però constatato che questo provvedimento istruttorio sarebbe inutile se, come sostenuto dalle convenute nella causa principale, il divieto della denominazione considerata costituisse una illegittima restrizione del commercio intracomunitario. Il giudice nazionale ha ritenuto che quest' ultima questione richiedesse l' interpretazione del Trattato CEE e, di conseguenza, ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
"Se gli artt. 30 e 36 del Trattato CEE vadano interpretati nel senso che ostano all' applicazione di una normativa nazionale sulla concorrenza sleale, in forza della quale sia possibile vietare l' importazione e lo smercio di un prodotto cosmetico legalmente fabbricato e/o venduto in un altro paese europeo, per la ragione che la denominazione del prodotto - Clinique - sarebbe ingannevole per i consumatori - i quali lo intenderebbero come un medicinale - qualora detto prodotto venga legalmente e incontestatamente venduto in altri paesi della Comunità europea".
7 In limine si deve ricordare che la Corte, la quale è competente, nel contesto dell' art. 177, a fornire ai giudici degli Stati membri tutti gli elementi interpretativi di diritto comunitario, può essere indotta a prendere in considerazione norme di diritto comunitario alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nel formulare la questione (sentenza 12 dicembre 1990, causa C-241/89, SARPP, Racc. pag. I-4695, punto 8). Occorre pertanto stabilire quali sono le disposizioni comunitarie che si applicano alla fattispecie di cui alla causa principale, prima di esaminare se esse ostino al divieto di usare la denominazione "Clinique" nelle condizioni precisate dal giudice a quo.
8 Dagli atti risulta che le norme nazionali di cui si tratta nella causa principale, cioè l' art. 3 dell' UWG e l' art. 27 del LMBG, corrispondono a talune disposizioni di direttive comunitarie relative al ravvicinamento delle normative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole e in materia di prodotti cosmetici.
9 La direttiva del Consiglio 10 settembre 1974, 84/450/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole (GU L 250, pag. 17), ha come obiettivo la protezione dei consumatori, dei concorrenti e, in generale, del pubblico dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali.
10 Questa direttiva si limita, come rilevato dalla Corte, ad un' armonizzazione parziale delle normative nazionali in materia di pubblicità ingannevole fissando, da un lato, criteri minimi ed obiettivi in base ai quali è possibile determinare che una pubblicità è ingannevole e, dall' altro, requisiti minimi per quanto riguarda le modalità di tutela contro siffatta pubblicità (sentenza 13 dicembre 1990, causa C-238/89, Pall, Racc. pag. I-4827, punto 22).
11 La direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/768/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (GU L 262, pag. 169), invece, ha, come già giudicato dalla Corte, operato un' armonizzazione esauriente delle norme nazionali in materia di imballaggio e di etichettatura dei prodotti cosmetici (sentenza 23 novembre 1989, causa C-150/88, Parfuemeriefabrik 4711, Racc. pag. I-3891, punto 28).
12 Tuttavia, come giustamente rilevato dalla Commissione, tale direttiva, al pari di ogni normativa di diritto derivato, deve essere interpretata alla luce delle norme del Trattato relative alla libera circolazione delle merci (v., in particolare, sentenza 9 giugno 1992, causa C-47/90, Delhaize et Le Lion, Racc. pag. I-3669, punto 26).
13 A questo proposito, la Corte ha recentemente precisato che l' art. 30 del Trattato vieta gli ostacoli alla libera circolazione delle merci derivanti da norme relative ai requisiti di cui dette merci debbono essere in possesso (come quelli riguardanti la denominazione, la forma, le dimensioni, il peso, la composizione, la presentazione, l' etichettatura, il condizionamento), anche se dette norme sono indistintamente applicabili a tutti i prodotti, qualora detta applicazione non possa giustificarsi con un obiettivo di interesse generale tale da prevalere sulle esigenze della libera circolazione delle merci (sentenza 24 novembre 1993, cause riunite C-267/91 e C-268/91, Keck e Mithouard, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 15).
14 Tra le norme definite dalla direttiva 76/768 figura l' obbligo enunciato dall' art. 6, n. 2, che è stato trasposto nella normativa tedesca con il citato art. 27 del LMBG e che impone agli Stati membri di adottare "adeguate misure affinché nell' etichettatura, nella presentazione alla vendita e nella pubblicità relativa ai prodotti cosmetici, i testi, le denominazioni, i marchi, le immagini o altri segni figurativi o meno non vengano impiegati per attribuire a tali prodotti caratteristiche che essi non possiedono".
15 L' art. 6, n. 2, che si colloca nel contesto di una direttiva la quale, come emerge in particolare dal suo secondo e terzo 'considerando' , mira ad assicurare la libertà degli scambi dei prodotti cosmetici, così definisce le misure che debbono essere adottate a tutela dei consumatori e a difesa della lealtà nelle transazioni commerciali, e che rientrano tra le esigenze imperative enunciate dalla giurisprudenza della Corte ai fini dell' applicazione dell' art. 30 del Trattato. Detto articolo persegue altresì un obiettivo di protezione della salute delle persone ai sensi dell' art. 36 del Trattato, nella misura in cui un' informazione ingannevole circa le caratteristiche di detti prodotti potrebbe ripercuotersi sulla salute.
16 Si deve, del resto, ricordare che, secondo la costante giurisprudenza, la normativa deve essere proporzionata al fine perseguito (v., in particolare, sentenza 16 maggio 1989, causa 382/87, Buet, Racc. pag. 1235, punto 11).
17 L' applicazione della normativa tedesca che ha trasposto l' art. 6, n. 2, della direttiva 76/768 dev' essere conforme agli artt. 30 e 36 del Trattato, così come interpretati dalla giurisprudenza della Corte. Per risolvere la questione sollevata dal giudice nazionale occorre pertanto verificare, con riferimento ai criteri sviluppati da questa giurisprudenza, se il diritto comunitario osti al divieto menzionato nella questione pregiudiziale.
18 La Corte ha già statuito che il divieto, fondato sull' art. 3 dell' UWG, di mettere in circolazione nella Repubblica federale di Germania merci recanti la denominazione seguita dal segno (R) per indicare che trattasi di un marchio depositato, quando in detto Stato non esiste alcuna protezione del marchio, era tale da ostacolare il commercio intracomunitario. Infatti, un siffatto divieto può costringere il titolare di un marchio depositato in un solo Stato membro a modificare la presentazione dei suoi prodotti a seconda del mercato in cui intende distribuirli e ad organizzare canali di distribuzione rigorosamente separati per avere la certezza che i prodotti contrassegnati con il segno (R) non circolino nel territorio degli Stati nei quali vige il suddetto divieto (sentenza Pall, già citata, punto 13).
19 Il divieto, fondato sullo stesso art. 3 dell' UWG, di porre in circolazione nella Repubblica federale di Germania prodotti cosmetici sotto la medesima denominazione di quella con la quale sono commercializzati in altri Stati membri costituisce, in linea di principio, un ostacolo di siffatta natura al commercio intracomunitario. Il fatto che, in ragione di questo divieto, l' impresa interessata sia costretta a procedere in questo solo Stato membro alla commercializzazione dei propri prodotti sotto un' altra denominazione ed a sostenere spese supplementari di condizionamento e di pubblicità dimostra che questa misura reca pregiudizio alla libertà degli scambi.
20 Per stabilire se il divieto di utilizzare nella Repubblica federale di Germania la denominazione "Clinique" per la commercializzazione di prodotti cosmetici - divieto con cui si intende evitare che siano attribuite al prodotto caratteristiche che esso non possiede - possa essere giustificato dall' obiettivo di protezione dei consumatori o della salute delle persone, occorre tenere conto delle varie indicazioni contenute nell' ordinanza di rinvio.
21 Da queste indicazioni emerge, in particolare, che la gamma dei prodotti cosmetici dell' impresa Estée Lauder è commercializzata nella Repubblica federale di Germania solo nelle profumerie o nei reparti di prodotti cosmetici dei grandi magazzini: nessuno di questi prodotti è cioè disponibile in farmacia. Non è contestato che questi prodotti sono presentati come cosmetici e non come medicinali. Non si sostiene che, indipendentemente dalla denominazione dei prodotti, detta presentazione non rispetta le norme vigenti per i prodotti cosmetici. Infine, secondo la formulazione stessa della questione sollevata, questi prodotti vengono regolarmente commercializzati in altri Paesi sotto la denominazione "Clinique", senza che l' uso di una siffatta denominazione tragga apparentemente in errore i consumatori.
22 Alla luce di tali dati di fatto, il divieto di usare tale denominazione nella Repubblica federale di Germania non appare necessario per soddisfare l' esigenza della tutela dei consumatori o della salute delle persone.
23 Infatti, la connotazione ospedaliera o medica del termine "Clinique" non è sufficiente a conferire a detta denominazione un effetto ingannevole, tale da giustificarne il divieto per prodotti commercializzati nelle condizioni testè esposte.
24 La questione pregiudiziale va pertanto risolta nel senso che gli artt. 30 e 36 del Trattato e l' art. 6, n. 2, della direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/768/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, debbono essere interpretati nel senso che ostano a che una norma nazionale vieti l' importazione e la commercializzazione di un prodotto classificato e presentato come cosmetico ponendo a fondamento di tale divieto il motivo che detto prodotto reca la denominazione "Clinique".
Sulle spese
25 Le spese sostenute dal governo tedesco e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Landgericht di Berlino con ordinanza 30 giugno 1992, dichiara:
Gli artt. 30 e 36 del Trattato e l' art. 6, n. 2, della direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/768/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, debbono essere interpretati nel senso che ostano a che una norma nazionale vieti l' importazione e la commercializzazione di un prodotto classificato e presentato come cosmetico, ponendo a fondamento di tale divieto il motivo che detto prodotto reca la denominazione "Clinique".