61992J0292

SENTENZA DELLA CORTE DEL 15 DICEMBRE 1993. - RUTH HUENERMUND E ALTRI CONTRO LANDESAPOTHEKERKAMMER BADEN-WUERTTEMBERG. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: VERWALTUNGSGERICHTSHOF BADEN-WUERTTEMBERG - GERMANIA. - LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - PRODOTTI PARAFARMACEUTICI - DIVIETO DI PUBBLICITA AL DI FUORI DELLE FARMACIE. - CAUSA C-292/92.

raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-06787
edizione speciale svedese pagina I-00467
edizione speciale finlandese pagina I-00515


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Libera circolazione delle merci ° Restrizioni quantitative ° Misure d' effetto equivalente ° Nozione ° Misure adottate da un' organizzazione professionale del settore farmaceutico

(Trattato CEE, art. 30)

2. Libera circolazione delle merci ° Restrizioni quantitative ° Misure d' effetto equivalente ° Nozione ° Ostacoli derivanti da disposizioni nazionali che disciplinano in modo non discriminatorio le modalità di vendita ° Inapplicabilità dell' art. 30 del Trattato ° Divieto di pubblicizzare i prodotti parafarmaceutici al di fuori della farmacia

(Trattato CEE, art. 30)

Massima


1. Gli atti di un' organizzazione professionale del settore farmaceutico costituiscono, qualora siano in grado di influenzare il commercio fra Stati membri, "misure" ai sensi dell' art. 30 del Trattato, in quanto, ai sensi della normativa nazionale,

° l' organizzazione di cui trattasi sia un ente di diritto pubblico, avente personalità giuridica e soggetto al controllo statale, al quale tutti i farmacisti soggetti alla sua competenza devono essere iscritti;

° l' organizzazione stabilisca le norme deontologiche che si applicano ai farmacisti e vigili sull' osservanza, da parte di suoi iscritti, dei loro obblighi professionali;

° collegi disciplinari di categoria, che dipendono dall' organizzazione e sono composti da membri nominati su proposta di quest' ultimo, possano infliggere ai farmacisti che abbiano violato le norme deontologiche sanzioni disciplinari, quali sanzioni pecuniarie, la decadenza dalla qualità di membro degli organi dell' organizzazione o la decadenza dal diritto di voto e dall' eleggibilità a tali organi.

2. Non può ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il commercio fra Stati membri e non costituisce quindi una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, ai sensi dell' art. 30 del Trattato, l' applicazione a prodotti provenienti da altri Stati membri di norme nazionali che limitino o vietino talune modalità di vendita, purché esse si applichino a tutti gli operatori interessati che svolgano la propria attività nel territorio nazionale e purché incidano allo stesso modo, de iure come de facto, sulla vendita dei prodotti nazionali e di quelli provenienti da altri Stati membri. Se tali condizioni sono soddisfatte, l' applicazione di normative di questo tipo alla vendita dei prodotti provenienti da un altro Stato membro e che soddisfano le norme dettate da questo Stato non è tale da impedire il loro accesso al mercato o da ostacolarlo più di quanto non ostacoli quello dei prodotti nazionali. Queste normative esulano quindi dall' ambito d' applicazione dell' art. 30.

Ne consegue che l' art. 30 del Trattato dev' essere interpretato nel senso che esso non si applica ad una norma deontologica, emanata da un ordine professionale dei farmacisti di uno Stato membro, che vieta a tutti i farmacisti soggetti alla sua competenza territoriale di pubblicizzare, al di fuori della farmacia, i prodotti parafarmaceutici che sono autorizzati a vendere, in quanto questa normativa, che si applica senza distinguere a seconda della provenienza dei prodotti di cui trattasi, non incide sulla la vendita dei prodotti provenienti da altri Stati membri in modo diverso rispetto a quella dei prodotti nazionali.

Parti


Nel procedimento C-292/92,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Verwaltungsgerichtshof del Baden-Wuerttemberg (Repubblica federale di Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Ruth Huenermund,

Hermann Douglas,

Heinz Geyer,

Hermann Haake,

Hermann Hauer,

Georg-Dieter Heldmann,

Alexander von Hoffmeister,

Leo Koehler,

Martin Lochner,

Wolfang Noeldner,

Hans Schneider,

Wolfgang Steffan,

Gerhard Talmon-Gross,

e

Landesapothekerkammer Baden-Wuerttemberg,

partecipante: il Vertreter des oeffentlichen Interesses bei den Gerichten der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit in Baden-Wuerttemberg,

domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 30 e 36 del Trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, M. Diez de Velasco e D.A.O. Edward, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, R. Joliet, F.A. Schockweiler, G.C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse, M. Zuleeg, P.J.G. Kapteyn e J.L. Murray, giudici,

avvocato generale: G. Tesauro

cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere

viste le osservazioni scritte presentate:

° per il signor H. Douglas e altri, dagli avv.ti A. Bach e F. Oesterle, del foro di Stoccarda;

° per la Landesapothekerkammer Baden-Wuerttemberg, dall' avv. R. Zuck, del foro di Stoccarda;

° per il Vertreter des oeffentlichen Interesses bei den Gerichten der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit in Baden-Wuerttemberg, dal signor H. Fliegauf, Leitender Oberlandesanwalt presso il Vertreter des oeffentlichen Interesses;

° per il governo italiano, dal professor L. Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, assistito dall' avvocato dello Stato I.M. Braguglia, in qualità di agenti;

° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor R. Wainwright, consigliere giuridico, e dalla signora A. Bardenhewer, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti;

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali del signor H. Douglas e altri, della Landesapothekerkammer Baden-Wuerttemberg, rappresentata dagli avv.ti R. Zuck e J. Pieck, del foro di Eschborn, del Vertreter des oeffentlichen Interesses bei den Gerichten der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit in Baden-Wuerttemberg, rappresentato dal signor E. Birkert, Regierungsdirektor presso il Vertreter des oeffentlichen Interesses, e della Commissione, all' udienza del 15 settembre 1993,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 27 ottobre 1993,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 14 maggio 1992, pervenuta in cancelleria il 1 luglio seguente, il Verwaltungsgerichtshof del Baden-Wuerttemberg ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione degli artt. 30 e 36 dello stesso Trattato, allo scopo di consentirle di valutare la compatibilità con queste disposizioni di una norma deontologica emanata dalla Landesapothekerkammer Baden-Wuerttemberg (ordine professionale dei farmacisti del Land del Baden-Wuerttemberg; in prosieguo: l' "ordine professionale"), che vieta ai farmacisti che esercitano in questo Land di pubblicizzare, al di fuori delle farmacie, i prodotti parafarmaceutici che sono autorizzati a vendere.

2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia sorta tra un certo numero di farmacisti del Land del Baden-Wuerttemberg e l' ordine professionale in merito alla legittimità di detta norma deontologica.

3 Dagli atti di causa trasmessi alla Corte emerge che l' art. 10, punto 15, della Berufsordnung (codice deontologico) dell' ordine professionale vieta la "pubblicità eccessiva" per i prodotti, diversi dai medicinali, che possono, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, n. 4, e 25 dell' Apothekenbetriebsordnung (regolamento relativo alla gestione delle farmacie), essere venduti in farmacia, in quanto questa vendita non pregiudichi il buon funzionamento della stessa. E' pacifico che questa disposizione della Berufsordnung vieta di fatto qualsiasi forma di pubblicità, al di fuori delle farmacie, per i prodotti parafarmaceutici.

4 I ricorrenti nella causa principale, tutti proprietari nel Land del Baden-Wuerttemberg di farmacie in cui sono venduti prodotti parafarmaceutici che essi vorrebbero pubblicizzare al di fuori delle farmacie, hanno intentato dinanzi al Verwaltungsgerichtshof del Baden-Wuerttemberg un' azione giudiziaria contro l' ordine professionale per far dichiarare invalido tale divieto di pubblicità. Dinanzi a detto giudice i ricorrenti nella causa principale hanno dedotto, in particolare, l' incompatibilità dell' art. 10, punto 15, della Berufsordnung dell' ordine professionale con gli artt. 30 e 36 del Trattato.

5 Stando così le cose, il Verwaltungsgerichtshof del Baden-Wuerttemberg ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

"Se il combinato disposto dell' art. 36 e dell' art. 30 del Trattato CEE debba essere interpretato nel senso che sia giustificata la norma di un ordinamento deontologico in forza della quale una Landesapothekerdammer (ordine professionale dei farmacisti di un Land) vieti ai farmacisti soggetti alla sua competenza la pubblicità al di fuori della farmacia anche per la vendita di prodotti parafarmaceutici ai sensi dell' art. 25 dell' Apothekenbetriebsordnung (regolamento relativo alla gestione delle farmacie)".

6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

Sulla competenza della Corte

7 L' ordine professionale, convenuto nella causa principale, ha osservato che la questione posta dal giudice a quo è irricevibile in quanto la Corte non sarebbe competente a decidere sulla validità di una norma nazionale sotto il profilo del diritto comunitario.

8 A questo proposito, si deve sottolineare che, anche se non spetta alla Corte pronunciarsi, nell' ambito di un procedimento promosso ai sensi dell' art. 177 del Trattato, sulla compatibilità di norme di diritto interno con le disposizioni di diritto comunitario, essa è tuttavia competente a fornire al giudice nazionale tutti gli elementi interpretativi rientranti nel diritto comunitario che gli consentano di valutare la compatibilità di queste norme con la normativa comunitaria.

9 L' ordine professionale ha inoltre sostenuto che la questione pregiudiziale costituiva una mera richiesta di consultazione su un problema ipotetico, in quanto il Verwaltungsgerichtshof del Baden-Wuerttemberg non si sarebbe pronunciato sulla necessità di una decisione pregiudiziale per l' emanazione della sua sentenza.

10 Al riguardo è sufficiente rilevare che l' ordinanza di rinvio e gli atti di causa trasmessi alla Corte non contengono alcun elemento tale da mettere in dubbio il carattere reale della controversia nella causa principale o la valutazione, da parte del giudice nazionale, della necessità di una decisione pregiudiziale onde consentirgli di dirimere le controversie con cui è stato adito.

11 Dalle considerazioni che precedono risulta che la Corte è competente a decidere sulla questione posta dal Verwaltungsgerichtshof del Baden-Wuerttemberg.

Sull' art. 30 del Trattato

12 In via preliminare si deve ricordare che, a tenore dell' art. 30 del Trattato, sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all' importazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.

13 A questo proposito, l' ordine professionale ha sostenuto anzitutto che la norma deontologica di cui trattasi dinanzi al giudice nazionale non poteva essere definita "misura" ai sensi dell' art. 30 del Trattato, in quanto nel diritto tedesco gli ordini dei farmacisti non avrebbero il potere di infliggere la sanzione disciplinare del divieto di esercitare la professione, che potrebbe essere inflitta soltanto dalle competenti autorità del Land interessato.

14 A questo proposito, dall' ordinanza di rinvio risulta che, ai sensi della legislazione tedesca, l' ordine professionale è un ente di diritto pubblico, avente personalità giuridica e soggetto al controllo statale, al quale tutti i farmacisti che esercitano nel Land del Baden-Wuerttemberg devono essere iscritti. Inoltre, l' ordine professionale stabilisce le norme deontologiche che si applicano ai farmacisti e vigila sull' osservanza, da parte dei suoi iscritti, dei loro obblighi professionali. Infine, collegi disciplinari di categoria, che dipendono dall' ordine e sono composti da membri nominati su proposta di quest' ultimo, possono infliggere ai farmacisti che abbiano violato le norme deontologiche sanzioni disciplinari, quali sanzioni pecuniarie, la decadenza dalla qualità di membro degli organi dell' ordine o la decadenza dal diritto di voto e dall' eleggibilità a tali organi.

15 Orbene, la Corte ha già dichiarato (v. sentenza 18 maggio 1989, cause riunite 266/87 e 267/87, Royal Pharmaceutical Society of Great Britain, Racc. pag. 1295, punto 15 della motivazione) che gli atti di un' organizzazione professionale alla quale la normativa nazionale abbia attribuito dei poteri di tale natura costituiscono, qualora siano idonei ad incidere sul commercio fra Stati membri, "misure" ai sensi dell' art. 30 del Trattato.

16 Questa affermazione non è affatto messa in discussione dal fatto che, diversamente dall' organizzazione professionale cui si riferiva detta sentenza, l' ordine professionale di cui trattasi nella causa principale non ha il potere di revocare ai suoi iscritti l' autorizzazione richiesta per l' esercizio della professione.

17 L' ordine professionale ha poi sostenuto che il divieto di pubblicità di cui trattasi dinanzi al giudice nazionale non costituiva una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all' importazione ai sensi dell' art. 30 del Trattato, in quanto questa norma deontologica non potrebbe ostacolare il commercio intracomunitario dei prodotti parafarmaceutici.

18 A questo proposito, occorre ricordare anzitutto che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, costituisce misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa qualsiasi misura che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il commercio intracomunitario (sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville, Racc. pag. 837, punto 5 della motivazione).

19 Si deve poi rilevare che una norma deontologica, emanata da un ordine professionale, che vieta ai farmacisti di pubblicizzare al di fuori delle farmacie i prodotti parafarmaceutici, non mira a disciplinare gli scambi di merci fra gli Stati membri. Peraltro, occorre rilevare che questo divieto non pregiudica la possibilità per gli operatori economici diversi dai farmacisti di pubblicizzare questi prodotti.

20 E' vero che tale normativa può ridurre il volume delle vendite e, di conseguenza, il volume delle vendite dei prodotti parafarmaceutici provenienti da altri Stati membri, in quanto essa priva i farmacisti interessati di un metodo di promozione delle vendite di questi prodotti. Occorre tuttavia domandarsi se questa eventualità sia sufficiente a definire la normativa di cui trattasi misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all' importazione ai sensi dell' art. 30 del Trattato.

21 Al riguardo si deve ricordare che non può ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il commercio fra gli Stati membri, ai sensi della citata giurisprudenza Dassonville, l' applicazione a prodotti provenienti da altri Stati membri di norme nazionali che limitino o vietino talune modalità di vendita, purché esse si applichino a tutti gli operatori interessati che svolgano la propria attività nel territorio nazionale e purché incidano allo stesso modo, de iure come de facto, sulla vendita dei prodotti nazionali e di quelli provenienti da altri Stati membri. Se tali condizioni sono soddisfatte, l' applicazione di normative di questo tipo alla vendita dei prodotti provenienti da un altro Stato membro e che soddisfano le norme dettate da questo Stato non è tale da impedire il loro accesso al mercato o da ostacolarlo più di quanto non ostacoli quello dei prodotti nazionali. Queste normative esulano quindi dall' ambito di applicazione dell' art. 30 del Trattato (v. sentenza 24 novembre 1993, cause riunite C-267/91 e C-268/91, Keck e Mithouard, Racc. pag. I-6097, punti 16 e 17 della motivazione).

22 Orbene, per quanto riguarda una normativa come quella di cui trattasi nella causa principale, si deve dichiarare che queste condizioni sono soddisfatte per l' applicazione di una norma deontologica, emanata da un ordine professionale di uno Stato membro, che vieta ai farmacisti soggetti alla sua competenza territoriale di pubblicizzare, al di fuori della farmacia, i prodotti parafarmaceutici che sono autorizzati a vendere.

23 Infatti, questa normativa, che si applica, senza distinguere a seconda della provenienza dei prodotti di cui trattasi, a tutti i farmacisti iscritti all' ordine professionale, non incide sulla vendita dei prodotti provenienti da altri Stati membri in modo diverso rispetto a quella dei prodotti nazionali.

24 La questione posta dal Verwaltungsgerichtshof del Baden-Wuerttemberg va dunque risolta dichiarando che l' art. 30 del Trattato CEE dev' essere interpretato nel senso che esso non si applica ad una norma deontologica, emanata dall' ordine professionale dei farmacisti di uno Stato membro, che vieta a costoro di pubblicizzare i prodotti parafarmaceutici al di fuori della farmacia.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

25 Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Verwaltungsgerichtshof del Baden-Wuerttemberg con ordinanza 14 maggio 1992, dichiara:

L' art. 30 del Trattato CEE dev' essere interpretato nel senso che esso non si applica ad una norma deontologica, emanata dall' ordine professionale dei farmacisti di uno Stato membro, che vieta a costoro di pubblicizzare i prodotti parafarmaceutici al di fuori della farmacia.