Parole chiave
Massima

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1. Agricoltura ° Regole di concorrenza ° Regolamento n. 26 ° Ambito di applicazione ° Prodotti non elencati all' allegato II del Trattato ° Fertilizzanti e pesticidi ° Esclusione

(Trattato CEE, art. 42 e allegato II; regolamento del Consiglio n. 26)

2. Concorrenza ° Intese ° Pregiudizio per la concorrenza ° Cooperativa d' acquisto ° Divieto ai soci di partecipare ad altre forme di cooperazione organizzata in concorrenza con la cooperativa ° Criteri di valutazione

(Trattato CEE, art. 85, n. 1)

3. Concorrenza ° Posizione dominante ° Nozione

(Trattato CEE, art. 86)

4. Concorrenza ° Posizione dominante ° Cooperativa d' acquisto ° Divieto ai soci di partecipare ad altre forme di cooperazione organizzata in concorrenza con la cooperativa ° Abuso ° Criteri di valutazione

(Trattato CEE, art. 86)

5. Concorrenza ° Intese ° Posizione dominante ° Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri ° Criteri di valutazione

(Trattato CEE, artt. 85 e 86)

6. Concorrenza ° Norme comunitarie ° Applicazione da parte dei giudici nazionali ° Valutazione della legittimità di un accordo notificato ° Presupposti

(Trattato CEE, art. 85)

Massima

1. L' ambito d' applicazione del regolamento n. 26, emanato sulla scorta degli artt. 42 e 43 del Trattato e recante applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio di prodotti agricoli, è stato limitato dall' art. 1 del regolamento alla produzione ed al commercio dei prodotti elencati all' allegato II del Trattato. Non si può quindi applicare il detto regolamento al commercio di un prodotto che non rientra nell' allegato II, nemmeno se si tratta di un prodotto ausiliario per la fabbricazione di un altro prodotto il quale, dal canto suo, rientra in detto allegato. Perché il regolamento si applicasse ai fertilizzanti e ai pesticidi, tali prodotti dovrebbero così rientrare, direttamente, nell' allegato II del Trattato. Poichè cosí non è, i fertilizzanti e i pesticidi non rientrano nell' ambito d' applicazione della deroga alle regole di concorrenza prevista dall' art. 42 del Trattato e dal regolamento n. 26.

La conclusione che precede non è rimessa in discussione dalla circostanza che la direttiva 91/414, relativa all' immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, è stata adottata, in particolare, sulla base dell' art. 43 del Trattato. Infatti l' art. 42 è una disposizione derogatoria, il cui ambito d' applicazione, analogamente a quello del regolamento n. 26, non può venire esteso implicitamente mediante l' adozione di provvedimenti fondati sull' art. 43 del Trattato, norma che attribuisce al Consiglio il potere di adottare atti diretti all' attuazione della politica agricola comune.

2. Una norma statutaria di una cooperativa d' acquisto che vieti ai propri soci di partecipare ad altre forme di cooperazione organizzata in concorrenza diretta con la cooperativa stessa, non rientra nel divieto di cui all' art. 85, n. 1, del Trattato, qualora tale disposizione statutaria si limiti a quanto necessario per garantire il buon funzionamento della cooperativa e per sostenere il suo potere contrattuale nei confronti dei produttori.

3. La posizione dominante di cui all' art. 86 riguarda una situazione di potere economico detenuto da un' impresa che dà ad essa il potere di ostacolare il mantenimento di una concorrenza effettiva sul mercato in esame fornendole la possibilità di comportamenti caratterizzati da un rilevante grado di indipendenza nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti e, in ultima analisi, dei consumatori. L' esistenza di una posizione dominante risulta dalla presenza in generale di vari fattori che, considerati singolarmente, non sono necessariamente decisivi.

4. Anche se una cooperativa d' acquisto detiene una posizione dominante su un determinato mercato, una modifica statutaria che vieti ai suoi soci di partecipare ad altre forme di cooperazione organizzata direttamente concorrenti con la cooperativa stessa non costituisce abuso di posizione dominante in contrasto con l' art. 86 del Trattato, qualora tale disposizione statutaria si limiti a quanto necessario per assicurare il buon funzionamento della cooperativa e sostenere il suo potere contrattuale nei confronti dei produttori.

5. Un accordo tra imprese, come del resto una posizione dominante, per poter pregiudicare gli scambi fra Stati membri, deve consentire di prevedere con sufficiente grado di probabilità, in base ad un insieme di elementi oggettivi di fatto o di diritto, che esso sia atto ad incidere direttamente o indirettamente, effettivamente o potenzialmente, sui flussi commerciali fra Stati membri, in modo da poter nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico fra Stati. Pertanto, nel caso di un cooperativa d' acquisto che vieti ai propri soci di partecipare ad altre forme di cooperazione organizzata in concorrenza diretta con essa, gli scambi fra Stati membri possono essere pregiudicati, ai sensi degli artt. 85, n. 1, e 86, del Trattato, anche se i prodotti base interessati sono in parte importati da paesi terzi.

6. Il giudice nazionale è competente a statuire sulla legittimità di un accordo notificato alla Commissione, qualora ritenga che le condizioni d' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato non ricorrono e qualora non esista assolutamente il rischio che la Commissione si pronunci in modo diverso.