Parole chiave
Massima

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1. Dipendenti ° Retribuzione ° Adeguamento tardivo ° Distinzione tra interessi di mora e interessi compensativi

(Statuto del personale, art. 65, n. 2)

2. Dipendenti ° Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni ° Presupposti ° Illecito dell' amministrazione ° Danno ° Nesso causale

(Statuto del personale, art. 65, n.. 2)

3. Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado ° Motivi ° Valutazione erronea dei fatti ° Irricevibilità ° Rigetto

[Trattato CEE, art. 168 A; Statuto (CEE) della Corte di giustizia, art. 51]

4. Dipendenti ° Retribuzione ° Adeguamento ° Arretrati di stipendio ° Diritto a interessi di mora ° Insussistenza, in mancanza di un credito certo o determinabile

(Statuto del personale, art. 65, n. 2)

5. Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado ° Motivi ° Mezzo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione ° Irricevibilità

[Statuto (CEE) della Corte di giustizia, art. 51]

6. Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado ° Motivi ° Valutazione erronea degli elementi di prova regolarmente prodotti ° Valutazione erronea della riparazione adeguata di un danno accertato ° Irricevibilità ° Rigetto

[Statuto (CEE) della Corte di giustizia, art. 51)

7. Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado ° Impugnazione incidentale ° Termine di presentazione

[Statuto (CEE) della Corte di giustizia, art. 51; regolamento di procedura della Corte, artt. 115 e 116)

Massima

1. La distinzione tra interessi di mora e interessi compensativi ha il suo posto nel diritto comunitario, in particolare nelle controversie relative alla regolarizzazione tardiva delle retribuzioni dei dipendenti.

2. Nel contesto di una domanda di risarcimento danni proposta da un dipendente, la responsabilità della Comunità presuppone il sussistere di un complesso di condizioni, e cioè quelle relative all' illegittimità del comportamento di cui si fa carico alle istituzioni, alla realtà del danno ed all' esistenza di un nesso causale fra il comportamento e il danno fatti valere.

3. Ai sensi dell' art. 168 A del Trattato CEE, il ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado è limitato ai motivi di diritto. Tale limitazione è ribadita dall' art. 51, primo comma, dello Statuto della Corte che precisa i mezzi su cui tale ricorso può essere fondato, vale a dire l' incompetenza del Tribunale, i vizi della procedura seguita dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi delle parti ricorrenti, nonché la violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale. Il ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado può fondarsi solo su mezzi relativi alla violazione di norme di diritto, ad esclusione di ogni valutazione dei fatti, ed esso è di conseguenza ricevibile solo nei limiti in cui nel ricorso si addebita al Tribunale il fatto di aver statuito in spregio delle norme di diritto di cui esso era tenuto a garantire l' osservanza.

Ne discende che solo il Tribunale è competente ad accertare i fatti salvo il caso in cui l' inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposto.

Per contro, la Corte è competente ad effettuare il controllo ad essa imposto dal citato art. 168 A qualora il Tribunale, dopo aver accertato e valutato i fatti, abbia qualificato la loro natura giuridica e ne abbia fatto derivare conseguenze di diritto.

4. Un obbligo di corrispondere interessi di mora può configurarsi solo qualora il credito principale sia certo quanto al suo ammontare o quanto meno determinabile sulla base di comprovati elementi oggettivi. Le competenze che il Consiglio deriva dall' art. 65 dello Statuto per adeguare le retribuzioni e le pensioni dei dipendenti di ruolo e non di ruolo e per determinare i coefficienti correttori da applicare a tali retribuzioni e pensioni comportano un margine di valutazione; circa la portata di tali adeguamenti e di tali determinazioni non esiste alcuna certezza prima che il Consiglio abbia fatto uso delle sue competenze e adottato il previsto regolamento. Pertanto, prima della data di emanazione del regolamento, il credito dei dipendenti non era né certo né determinabile e gli interessi moratori non potevano quindi iniziare a decorrere.

5. Un motivo presentato per la prima volta dinanzi alla Corte nell' ambito del ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado dev' essere dichiarato irricevibile. Infatti, consentire ad una parte di sollevare in tale contesto un motivo che essa non aveva dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di ricorsi avverso decisioni del Tribunale di primo grado è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. Nell' ambito di un siffatto ricorso, la competenza della Corte è pertanto limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di primo grado.

6. Così come non è competente, nell' ambito di un' impugnazione, ad accertare i fatti, la Corte non ha competenza, in linea di principio, per esaminare le prove che il Tribunale ha accolto a sostegno dei fatti stessi. Infatti, una volta che tali prove siano state ottenute regolarmente, che le regole e i principi generali di diritto in materia di onere della prova siano stati rispettati così come le norme di procedura in materia di produzione della prova, spetta unicamente al Tribunale giudicare il valore da attribuire agli elementi che gli sono stati sottoposti.

Per le stesse ragioni, una volta che il Tribunale abbia accertato l' esistenza di un danno, esso è competente in via esclusiva a valutare, entro i limiti della domanda, il risarcimento più adeguato.

7. Qualora una parte proponga, nella sua comparsa di risposta presentata nell' ambito di un ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado, un' impugnazione incidentale diretta ad ottenere la condanna della controparte al pagamento delle somme oggetto della sua domanda in primo grado, ma rifiutatele dal Tribunale, il solo termine a cui tale impugnazione incidentale è soggetta è quello previsto dall' art. 115, n. 1, del regolamento di procedura della Corte per la presentazione della comparsa di risposta, cioè due mesi a decorrere dalla notifica dell' atto d' impugnazione.