Parole chiave
Massima

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1. Diritto comunitario ° Principi ° Parità di trattamento ° Discriminazione in base alla cittadinanza ° Divieto ° Ambito di applicazione ° Diritto d' autore e diritti connessi ° Inclusione

(Trattato CEE, art. 7)

2. Diritto comunitario ° Principi ° Parità di trattamento ° Discriminazione in base alla cittadinanza ° Divieto ° Normativa nazionale che riconosce agli autori e artisti il diritto di vietare la messa in commercio di fonoregistrazioni realizzate in base ad esecuzioni avvenute al di fuori del territorio nazionale e fabbricate senza il loro consenso ° Diritto rifiutato ai cittadini degli altri Stati membri ° Inammissibilità

(Trattato CEE, art. 7)

3. Diritto comunitario ° Principi ° Parità di trattamento ° Discriminazione in base alla cittadinanza ° Divieto ° Possibilità per i cittadini degli altri Stati membri di avvalersene per fruire della tutela della proprietà letteraria ed artistica riservata ai cittadini nazionali

(Trattato CEE, art. 7)

Massima

1. Il diritto d' autore e i diritti connessi, in particolare a causa dei loro effetti sugli scambi intracomunitari di beni e di servizi, rientrano nel campo di applicazione del Trattato, ai sensi dell' art. 7, primo comma. Senza che sia neppure necessario collegarli alle disposizioni specifiche degli artt. 30, 36, 59 e 66 del Trattato, il principio generale di non discriminazione sancito dall' art. 7, primo comma, è applicabile nei loro confronti.

2. L' art. 7, primo comma, del Trattato dev' essere interpretato nel senso che osta a che una normativa di uno Stato membro escluda gli autori e gli artisti interpreti o esecutori degli altri Stati membri, ed i loro aventi causa, dal diritto, riconosciuto dalla stessa normativa ai cittadini nazionali, di vietare la messa in commercio, nel territorio nazionale, di una fonoregistrazione prodotta senza il loro consenso, qualora l' esecuzione sia avvenuta al di fuori del territorio nazionale.

Infatti, vietando "ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità", l' art. 7 impone a ciascuno Stato membro di garantire ai soggetti che si trovino in una situazione disciplinata dal diritto comunitario la piena parità di trattamento rispetto ai suoi cittadini e osta quindi a che uno Stato membro subordini la concessione di un diritto di esclusiva al requisito del possesso della sua cittadinanza.

3. L' art. 7, primo comma, del Trattato dev' essere interpretato nel senso che il principio di non discriminazione da esso sancito può essere direttamente fatto valere dinanzi al giudice nazionale da un autore o da un artista di un altro Stato membro, o da un loro avente causa, per chiedere il beneficio della tutela riservata agli autori e agli artisti nazionali.