Parole chiave
Massima

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Disposizioni fiscali ° Armonizzazione delle legislazioni ° Imposta sulla cifra d' affari ° Sistema comune d' imposta sul valore aggiunto ° Esenzioni previste dalla sesta direttiva ° Esenzione della locazione di beni immobili ° Nozione ° Indennità versata in caso di scioglimento anticipato di un contratto d' affitto ° Inclusione ° Assoggettamento ad imposta in forza della facoltà prevista dagli Stati membri di limitare il campo di applicazione dell' esenzione ° Inammissibilità

[Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, art. 13, punto B, lett. b)]

Massima

E' riconducibile alla nozione di "affitto e locazione di beni immobili" utilizzata dall' art. 13, punto B, lett. b), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari, per definire un' operazione inderogabilmente esente dall' imposta, la circostanza che un affittuario, rinunciando ai diritti a lui derivanti dal contratto d' affitto, rimetta il bene immobile, dietro pagamento di un' indennità, a disposizione del suo dante causa.

La stessa disposizione, che consente agli Stati membri di prevedere, oltre alle eccezioni da essa precisate, ulteriori esclusioni dal campo di applicazione dell' esenzione prevista per la locazione e l' affitto di beni immobili, non li autorizza ad assoggettare ad imposta l' indennità di cui trattasi, dal momento che i canoni versati in esecuzione del contratto d' affitto ne sono stati esentati in conformità alla predetta norma. Il regime di uno stesso contratto d' affitto non può infatti essere diverso nelle sue varie fasi.