61992J0031

SENTENZA DELLA CORTE DEL 2 AGOSTO 1993. - MARIUS LARSY CONTRO INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: TRIBUNAL DU TRAVAIL DE TOURNAI - BELGIO. - PENSIONE DI VECCHIAIA - NORME ANTICUMULO NAZIONALI E COMUNITARIE. - CAUSA C-31/92.

raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-04543


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Assicurazione vecchiaia e superstiti ° Calcolo delle prestazioni ° Norme comunitarie anticumulo ° Non opponibilità al lavoratore costretto a versare contributi in due Stati membri durante il medesimo periodo

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, artt. 12, n. 2, e 46, n. 3]

Massima


L' art. 12, n. 2, e l' art. 46 del regolamento n. 1408/71 non ostano a che sia applicata, nella determinazione di una pensione in forza della sola normativa di uno Stato membro, una norma nazionale anticumulo. Questi articoli ostano, invece, a tale applicazione, se la pensione viene determinata in base all' art. 46.

Nell' ambito del calcolo di una pensione ai sensi dell' art. 46, la norma anticumulo enunciata nel n. 3 del medesimo articolo, che risponde allo scopo di evitare cumuli ingiustificati, derivanti in particolare dalla sovrapposizione di periodi di assicurazione e di periodi assimilati, non si applica qualora una persona abbia lavorato durante lo stesso periodo in due Stati membri e sia stata costretta a versare, durante il medesimo periodo, contributi di assicurazione vecchiaia in entrambi gli Stati membri. In tale ipotesi, la pensione concessa a tale persona in uno Stato membro non può essere ridotta per il motivo ch' essa percepisce, al tempo stesso, una pensione in un altro Stato membro.

Parti


Nel procedimento C-31/92,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal du travail di Tournai (Belgio) nella causa dinanzi ad esso pendente fra

Marius Larsy

e

Institut national d' assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI),

domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 12 e 46 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione coordinata di cui al regolamento del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), e dell' art. 51 del Trattato CEE,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, J. L. Murray, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler e P.J.G. Kapteyn, giudici,

avvocato generale: C.O. Lenz

cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Dimitrios Gouloussis, consigliere giuridico, e dalla signora Maria Patakia, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti;

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 29 aprile 1993,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con sentenza 28 gennaio 1992, pervenuta in cancelleria il 6 febbraio successivo, il Tribunal du travail di Tournai ha sottoposto a questa Corte, in forza dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione dell' art. 51 del Trattato CEE, nonché degli artt. 12 e 46 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari, nella versione coordinata di cui al regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6).

2 Le suddette questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia relativa alla riduzione dell' importo della pensione concessa al signor Larsy dall' "Institut national d' assurances sociales pour travailleurs indépendants" (in prosieguo: l' "INASTI").

3 Il signor Larsy, attore nella causa principale, è un cittadino belga che risiede nel Belgio, nei pressi della frontiera francese. Egli ha esercitato, come vivaista, attività lavorativa autonoma in Belgio ed in Francia. La maggior parte della sua azienda si trovava in territorio belga.

4 Dal 1 gennaio 1944 al 31 dicembre 1988, il signor Larsy ha versato contributi al regime pensionistico previsto dalla legge belga. Nel periodo compreso fra il 1 gennaio 1964 ed il 31 dicembre 1977, egli era, suo malgrado, costretto a versare contributi anche in Francia. Inoltre, per un periodo più breve, egli doveva pagare sia in Belgio che in Francia contributi previdenziali in funzione dei redditi da lui percepiti in territorio francese.

5 Il 20 giugno 1989 l' INASTI assegnava al signor Larsy, sulla base di una carriera lavorativa completa (dal 1 gennaio 1944 al 31 dicembre 1988), una pensione di vecchiaia dell' importo annuo di 222 333 FB, pagabile dal 1 ottobre 1989. Il 6 marzo 1991, l' INASTI riteneva che il fatto che all' interessato fosse stata concessa una pensione francese, a fronte del periodo di assicurazione compreso fra il 1 gennaio 1964 ed il 31 dicembre 1977, giustificava, ai sensi dell' art. 19 del regio decreto 10 novembre 1967, n. 72, relativo alla pensione vecchiaia e superstiti dei lavoratori autonomi (Moniteur belge del 14 novembre 1967), come modificato in particolare dalla legge 6 febbraio 1976 (Moniteur belge dell' 11 febbraio 1976) e dalla legge 15 maggio 1984 (Moniteur belge del 22 maggio 1984), una riduzione dell' importo della pensione belga, cosicché al signor Larsy spetta ormai soltanto una somma annua di 156 225 FB, pagabile dal 1 ottobre 1989.

6 Avendo il signor Larsy impugnato il provvedimento 6 marzo 1991 dell' INASTI dinanzi al Tribunal du travail di Tournai, questo giudice ha ritenuto che la controversia sollevi problemi d' interpretazione del diritto comunitario ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

"1) Se l' art. 19 del regio decreto 10 novembre 1967, n. 72, relativo alla pensione vecchiaia e superstiti dei lavoratori autonomi, sia compatibile con lo scopo perseguito dall' art. 12 del regolamento (CEE) 3 giugno 1983, n. 2001.

2) Se l' art. 19 del regio decreto 10 novembre 1967, n. 72, sia compatibile con l' art. 51 del Trattato di Roma".

7 Per una più ampia esposizione dei fatti e del contesto normativo della causa principale, nonché delle osservazioni presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono in prosieguo richiamati solo per quanto necessario al ragionamento della Corte.

8 Preliminarmente, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la Corte, benché non possa pronunciarsi, nell' ambito dell' art. 177 del Trattato, sulla compatibilità di una normativa nazionale con il diritto comunitario, è tuttavia competente a fornire al giudice nazionale tutti gli elementi d' interpretazione del diritto comunitario che possano consentirgli di valutare tale compatibilità ai fini della soluzione della causa sottopostagli (v., ad esempio, sentenza 18 giugno 1991, causa C-369/89, Piageme, Racc. pag. I-2971, punto 7 della motivazione).

9 Dalla motivazione della sentenza di rinvio risulta che, con la prima questione, il giudice nazionale mira in sostanza a sapere se gli artt. 12, n. 2, e 46 del regolamento n. 1408/71 ostino a che la pensione concessa ad un lavoratore in uno Stato membro venga ridotta per il motivo ch' egli percepisce, al tempo stesso, una pensione in un altro Stato membro, nell' ipotesi che l' interessato abbia versato, in uno stesso periodo, contributi per l' assicurazione vecchiaia in entrambi gli Stati membri.

10 Al fine di risolvere tale questione, occorre esaminare dapprima le condizioni in cui è consentito, secondo l' art. 12, n. 2, e l' art. 46 del regolamento n. 1408/71, applicare norme nazionali anticumulo.

11 In proposito va rilevato che, secondo la costante giurisprudenza della Corte (v., da ultimo, sentenza 11 giugno 1992, Di Crescenzo e Casagrande, cause riunite C-90/91 e C-91/91, Racc. pag. I-3851, punto 15 della motivazione), qualora il lavoratore migrante percepisca una pensione unicamente in base alla normativa di uno Stato membro, le disposizioni del regolamento n. 1408/71 non ostano a che gli sia applicata integralmente tale normativa nazionale, ivi comprese le relative norme anticumulo.

12 Dalla stessa giurisprudenza risulta tuttavia (v. suddetta sentenza Di Crescenzo e Casagrande, punto 16 della motivazione) che, qualora l' applicazione della sola normativa dello Stato membro considerato si riveli, per il lavoratore, meno favorevole rispetto a quella del regime comunitario, di cui all' art. 46 del regolamento n. 1408/71, vanno integralmente applicate le disposizioni di questo articolo.

13 Pertanto, l' ente competente dovrà operare un raffronto tra le prestazioni che sarebbero dovute in forza del solo diritto nazionale, ivi comprese le norme anticumulo dello stesso, e quelle che sarebbero dovute in base al diritto comunitario, ivi compresa la norma anticumulo contenuta nell' art. 46, n. 3, ed attribuire al lavoratore migrante la prestazione di importo più elevato.

14 Secondo l' art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71, le clausole di riduzione previste dalla normativa di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni previdenziali, acquisite in forza della normativa di un altro Stato membro, non sono applicabili qualora l' interessato fruisca di prestazioni di vecchiaia della stessa natura, liquidate in conformità a quanto disposto dall' art. 46 dello stesso regolamento.

15 La determinazione dell' importo delle prestazioni ai sensi dell' art. 46, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1408/71 dev' essere effettuata in tre fasi, che sono state descritte nel punto 19 della motivazione della suddetta sentenza 11 giugno 1992.

16 In una quarta fase, si deve applicare la norma anticumulo contenuta nell' art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71, ai sensi della quale la somma di tutte le prestazioni, autonome e "pro rata", di cui può fruire il lavoratore non può superare l' importo più elevato che sarebbe dovuto da uno degli Stati membri se l' interessato avesse svolto in tale Stato tutta la sua carriera lavorativa.

17 Nella fattispecie, si deve accertare se l' applicazione di questa norma anticumulo s' imponga anche qualora il titolare di una pensione di vecchiaia abbia versato contributi, nello stesso periodo, in più Stati membri.

18 In proposito, occorre ricordare che la norma anticumulo enunciata nell' art. 46, n. 3, risponde allo scopo, indicato nell' ottavo punto del preambolo del regolamento n. 1408/71, di evitare cumuli ingiustificati, derivanti in particolare dalla sovrapposizione di periodi di assicurazione e di periodi assimilati.

19 Ora, se un lavoratore è stato costretto a versare, nello stesso periodo, contributi per l' assicurazione vecchiaia in due Stati membri, il cumulo delle due pensioni cui egli ha diritto non può considerarsi ingiustificato.

20 E' vero che la Corte ha dichiarato che la norma anticumulo di cui all' art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71 si applica ogniqualvolta la somma delle prestazioni calcolate a norma dei nn. 1 e 2 supera il limite costituito dalla massima pensione teorica, anche se il superamento di questo limite non deriva dalla sovrapposizione di periodi assicurativi (sentenza 17 dicembre 1987, causa 323/86, Collini, Racc. pag. 5489, punto 13 della motivazione).

21 Tuttavia, com' è stato spiegato dall' avvocato generale nei paragrafi 29 e 30 delle sue conclusioni, i fatti della causa che ha dato luogo alla suddetta sentenza si distinguono nettamente da quelli del presente procedimento, poiché riguardavano un problema di anni di assicurazione fittizia ed il rapporto degli stessi con periodi contributivi ai sensi della legislazione di un altro Stato membro.

22 Si deve perciò dichiarare che lo scopo dell' art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71 osta all' applicazione della norma anticumulo contenuta in questa disposizione, qualora una persona abbia lavorato durante lo stesso periodo in due Stati membri e abbia dovuto versare, durante il medesimo periodo, contributi di assicurazione vecchiaia in entrambi gli Stati membri.

23 La prima questione formulata dal giudice nazionale va quindi risolta nel senso che l' art. 12, n. 2, e l' art. 46 del regolamento n. 1408/71 non ostano a che sia applicata, nella determinazione di una pensione in forza della sola normativa di uno Stato membro, una norma nazionale anticumulo. Questi articoli ostano, invece, a tale applicazione, se la pensione viene determinata in base all' art. 46. L' art. 46, n. 3, dello stesso regolamento dev' essere interpretato nel senso che la norma anticumulo contenuta in questa disposizione non si applica qualora una persona abbia lavorato durante lo stesso periodo in due Stati membri e sia stata costretta a versare, durante il medesimo periodo, contributi di assicurazione vecchiaia in entrambi gli Stati membri.

24 Data la soluzione sopra indicata, non è necessario statuire sulla seconda questione pregiudiziale.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

25 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal du travail di Tournai con sentenza 28 gennaio 1992, dichiara:

L' art. 12, n. 2, e l' art. 46 del regolamento n. 1408/71 non ostano a che sia applicata, nella determinazione di una pensione in forza della sola normativa di uno Stato membro, una norma nazionale anticumulo. Questi articoli ostano, invece, a tale applicazione, se la pensione viene determinata in base all' art. 46. L' art. 46, n. 3, dello stesso regolamento dev' essere interpretato nel senso che la norma anticumulo contenuta in questa disposizione non si applica qualora una persona abbia lavorato durante lo stesso periodo in due Stati membri e sia stata costretta a versare, durante il medesimo periodo, contributi di assicurazione vecchiaia in entrambi gli Stati membri.