Conclusioni dell'avvocato generale Tesauro del 13 luglio 1994. - THE OWNERS OF THE CARGO LATELY LADEN ON BOARD THE SHIP "TATRY" CONTRO THE OWNERS OF THE SHIP "MACIEJ RATAJ". - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: COURT OF APPEAL (ENGLAND) - REGNO UNITO. - CONVENZIONE DI BRUXELLES - LITISPENDENZA - CONNESSIONE - RELAZIONE CON LA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUL SEQUESTRO CONSERVATIVO DELLE NAVI D'ALTO MARE. - CAUSA C-406/92.
raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-05439
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Con il rinvio pregiudiziale che oggi ci occupa, la Court of Appeal inglese ha sottoposto diversi quesiti relativi all' interpretazione degli artt. 21, 22 e 57 della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, così come modificata dalla convenzione di adesione del 1978 (in prosieguo: la "Convenzione di Bruxelles").
2. Per comprendere l' esatta portata dei quesiti, è opportuno richiamare i fatti, alquanto complessi, della causa principale (1).
Nel mese di settembre 1988, la società polacca di trasporti marittimi Zegluga Polska Spolka Alceyjna (in prosieguo: i "proprietari della nave") ha trasportato, dal Brasile a Rotterdam e ad Amburgo, un carico di olio di soia stivato alla rinfusa, a bordo della propria nave "Tatry". Il trasporto è stato effettuato per conto di diversi mittenti, proprietari della merce, e sulla base di distinte polizze di carico aventi, peraltro, contenuto analogo. Al momento della consegna delle partite di olio, sia di quelle sbarcate a Rotterdam che di quelle sbarcate ad Amburgo, i suddetti proprietari ne hanno lamentato il deterioramento dovuto ad infiltrazioni di olio diesel e di altri idrocarburi.
In data 18 novembre 1988, i proprietari della nave hanno proposto innanzi all' Arrondissementsrechtbank di Rotterdam una domanda diretta ad ottenere una declaratoria di non responsabilità in relazione all' asserito danno. Parti convenute in tale procedimento sono la società olandese Igeb International BV, che ha ricevuto in consegna, per conto di diversi proprietari (in prosieguo: il "gruppo 1"), l' olio di soia sbarcato a Rotterdam e parte dei proprietari dell' olio sbarcato ad Amburgo, vale a dire le società tedesche Handelsgesellschaft Kurt Nitzer GmbH, Hobum Oele und Fette AG e la società inglese Bunge & Co. Ltd, nonché la società Daehn & Hamann GmbH che ivi ha ricevuto in consegna il carico in questione. Gli altri proprietari del suddetto carico, raggruppati nella società inglese Philipp Brothers Ltd (in prosieguo: "Phibro"), non sono stati convenuti nel procedimento (nel prosieguo indicherò collettivamente i proprietari del carico sbarcato ad Amburgo come: il "gruppo 3"). Phibro, d' altra parte, non è stata citata in giudizio neppure con riguardo alle partite d' olio sbarcate a Rotterdam, di cui era ugualmente proprietaria, e che, per suo conto, sono state prese in consegna dalla società olandese ICM BV (in prosieguo: il "gruppo 2").
3. A distanza di circa 10 mesi, in data 14 settembre 1989, il gruppo 3 ha iniziato nel Regno Unito, innanzi alla High Court of Justice, Queen' s Bench Division, Admiralty Court, un' azione in rem (in prosieguo indicata come: "causa 2006") contro le navi "Tatry" e "Maciej Rataj", quest' ultima appartenente agli stessi proprietari della "Tatry". Il relativo atto di citazione è stato notificato il 15 settembre 1989 e, alla stessa data, è stato autorizzato il sequestro conservativo della "Maciej Rataj", ormeggiata in quel momento nel porto di Liverpool. Successivamente, i proprietari della nave hanno ottenuto la revoca del sequestro a seguito della costituzione di una garanzia; il procedimento è quindi proseguito innanzi alla giurisdizione inglese anche nel merito della controversia che ha dato luogo alla domanda di sequestro, vale a dire in ordine al risarcimento dei danni scaturenti dallo sbarco ad Amburgo dell' olio di soia in uno stato assertivamente deteriorato. Tale competenza nel merito è stata fondata dall' Admiralty Court sulla legislazione che ha dato esecuzione nel Regno Unito alla convenzione internazionale per l' unificazione di alcune norme relative al sequestro conservativo del naviglio adibito alla navigazione marittima, firmata a Bruxelles il 10 maggio 1952 (2). In diritto inglese si discute se l' azione continui, in casi simili, sia in rem che in personam, o solo in personam.
Sempre il 14 settembre 1989, ed innanzi alla stessa giurisdizione, un' analoga azione (in prosieguo indicata come: "causa 2007") è stata altresì avviata dal gruppo 2; tale azione ha avuto uno svolgimento identico alla 2006.
Il gruppo 1, infine, che non ha introdotto alcuna domanda innanzi ai giudici inglesi, ha adito l' Arrondissementsrechtbank di Rotterdam in data 29 settembre 1989, con una richiesta volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del deterioramento della merce sbarcata nei Paesi Bassi (3).
4. Nella causa 2006, i proprietari della nave hanno eccepito che la giurisdizione inglese avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza in favore del giudice olandese in applicazione dell' art. 21 della Convenzione di Bruxelles, in quanto un giudizio sulla medesima causa era già pendente tra le stesse parti nei Paesi Bassi. In via sussidiaria, qualora non si fosse riconosciuta applicabile la norma sulla litispendenza, l' Admiralty Court avrebbe dovuto sospendere il procedimento e, eventualmente, dichiararsi incompetente, secondo il parere dei proprietari della nave, in forza dell' art. 22 della stessa Convenzione, data la connessione sicuramente esistente tra la causa pendente innanzi ai giudici inglesi e quelle pendenti innanzi ai giudici olandesi. La litispendenza è stata contestata dal gruppo 3, che ha ritenuto non esservi identità di parti e di oggetto tra le due cause in questione; esso ne ha tuttavia ammessa la connessione.
Nella causa 2007, invece, riconoscendo che il giudice inglese era stato effettivamente il primo ad essere adito, i proprietari della nave hanno chiesto allo stesso di sospendere il procedimento in corso e, eventualmente, dichiarare la propria incompetenza in forza del solo art. 22 della Convenzione di Bruxelles, relativo alla connessione, ipotesi viceversa contestata dal gruppo 2.
5. L' Admiralty Court ha respinto, in primo grado, l' eccezione dei proprietari della nave relativa alla litispendenza e, pur ammettendo la connessione tra le cause inglesi e quelle olandesi, non ha tuttavia ritenuto di dover sospendere, ai sensi dell' art. 22 della Convenzione di Bruxelles, i procedimenti innanzi ad essa cominciati. Contro tale decisione i proprietari della nave hanno interposto appello alla Court of Appeal.
Nel corso di tale giudizio, il gruppo 3 ha fatto valere che gli artt. 21 e 22 della Convenzione di Bruxelles non erano comunque applicabili nel caso di specie, in quanto la competenza della giurisdizione inglese era fondata sulla convenzione sul sequestro, la cui applicazione, in quanto relativa a "materia particolare", è fatta salva dall' art. 57 della stessa Convenzione di Bruxelles.
In tali circostanze, il giudice di secondo grado, ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse dall' interpretazione degli articoli 21, 22 e 57 della Convenzione di Bruxelles, ha deciso di sospendere il procedimento innanzi ad esso pendente e di porre diversi quesiti pregiudiziali alla Corte, vertenti sostanzialmente sui seguenti punti:
a) come vada inteso, ai fini dell' applicabilità dell' art. 21, il requisito dell' identità di parti tra cause promosse in Stati contraenti diversi e aventi lo stesso oggetto e lo stesso titolo;
b) se, in relazione al trasporto via mare di merce, una domanda di risarcimento del danno, assertivamente subito dalla merce durante il trasporto, proposta dai proprietari della stessa ed iniziata in rem nei confronti della nave sulla quale il trasporto è stato effettuato, coinvolga le stesse parti ed abbia lo stesso oggetto e lo stesso titolo, ai fini dell' art. 21, di una domanda in personam precedentemente promossa dal proprietario della nave in relazione al predetto danno; si chiede, in particolare, se la risposta al quesito possa essere diversa a seconda che la causa iniziata in rem prosegua, a seguito della costituzione in giudizio del proprietario della nave, sia in rem sia in personam, oppure solo in personam;
c) se la deroga a favore delle convenzioni speciali stabilita dall' art. 57 implichi, qualora la competenza di un giudice si sia radicata in forza delle norme di una di tali convenzioni, l' inapplicabilità degli artt. 21 e 22 in materia di litispendenza e connessione;
d) quale sia la nozione di "cause connesse" accolta dall' art. 22, terzo comma;
e) se, in relazione al trasporto di merci via mare, si sia in presenza di un caso di litispendenza ai fini dell' art. 21, qualora il proprietario della nave promuova in un Paese contraente una causa comportante una domanda di declaratoria di non responsabilità nei confronti dei titolari di diritti sulla merce sbarcata in uno stato assertivamente danneggiato, e, successivamente, i proprietari della merce promuovano in altro Paese contraente una differente causa volta ad ottenere il risarcimento del danno nei confronti del proprietario della nave (4).
L' articolazione dei rapporti tra Convenzione di Bruxelles e convenzioni in materie particolari.
6. Mi propongo di esaminare in primo luogo il terzo quesito sollevato dal giudice di rinvio ° vale a dire quello relativo ai rapporti tra Convenzione di Bruxelles e convenzioni in materie particolari, come disciplinati dall' art. 57 della prima ° in quanto una risposta negativa ad esso potrebbe in realtà rendere puramente teorici gli altri quesiti.
7. Come è noto, l' art. 57 stabilisce un' importante eccezione, con riguardo agli accordi presenti e futuri stipulati in materie particolari, alla regola generale secondo cui la Convenzione di Bruxelles è destinata a prevalere sulle altre stipulate tra gli Stati contraenti in ordine alla competenza giurisdizionale e al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze. L' eccezione si giustifica con l' esigenza di privilegiare le specifiche scelte operate in questo campo dalle convenzioni speciali in funzione delle peculiarità della materia oggetto di disciplina. Ne consegue che, se tali convenzioni prevedono norme di competenza diretta od esclusiva, sono queste a dover essere seguite (5). Poiché, dunque, la convenzione sul sequestro rientra sicuramente nella categoria degli accordi speciali, un eventuale conflitto tra tale convenzione e quella di Bruxelles dev' essere risolto in via di principio attribuendo la prevalenza alle norme di competenza contenute nella convenzione sul sequestro.
8. Ciò detto, mi sembra tuttavia da escludere che l' art. 57 possa essere interpretato come una mera clausola di subordinazione, una clausola, cioè, che affermi puramente e semplicemente la prevalenza della normativa di una convenzione particolare, sia essa anteriore o posteriore; in forza della quale, dunque, l' accertamento dei criteri di collegamento posti dalla convenzione speciale escluda totalmente l' applicabilità delle previsioni della Convenzione di Bruxelles. Non credo che sia questa la corretta ricostruzione della deroga a favore degli accordi particolari sancita dall' art. 57; al contrario, una lettura sistematica di questa disposizione ne mette piuttosto in rilievo la natura di clausola di coordinamento, tendente a consentire un' applicazione combinata delle loro rispettive disposizioni (6).
In tal senso depongono in particolare le norme di attuazione del n. 1 dell' articolo in questione, introdotte al momento della revisione della Convenzione di Bruxelles a seguito dell' adesione del Regno Unito, della Danimarca e dell' Irlanda ed ora contenute nel n. 2. Orbene, come risulta dal testo più sopra riportato, la prima di tali norme da un lato ribadisce la prevalenza dell' accordo speciale, contenente regole di competenza diretta, nel caso in cui la sua disciplina sia in concorso con quella della Convenzione; dall' altro impone, qualora in virtù di quell' accordo sia competente un giudice diverso da quello del domicilio del convenuto, normalmente competente per la Convenzione, l' applicazione dell' art. 20 della stessa per garantire il rispetto dei diritti della difesa. L' altra norma di attuazione stabilisce poi l' applicabilità delle disposizioni della Convenzione per il riconoscimento e l' esecuzione delle sentenze emanate in base alle regole di competenza di un accordo speciale; qualora poi l' accordo speciale contenga esso stesso norme per il riconoscimento e l' esecuzione delle sentenze, viene ammessa la possibilità di fare ricorso, alternativamente, alle norme della Convenzione.
9. Che sia, d' altra parte, questo il modo corretto di leggere i rapporti tra Convenzione di Bruxelles e accordi in materie particolari risulta confermato anche dalla relazione Schlosser di accompagnamento alla convenzione di adesione di Regno Unito, Danimarca e Irlanda (7), in cui si precisa che "le disposizioni di una convenzione speciale sono regolamentazioni speciali, che ogni Stato può rendere applicabili con primato sulla convenzione di esecuzione [con tale espressione ci si riferisce alla Convenzione di Bruxelles, n.d.r.], attraverso la sua adesione ad essa. Nel caso in cui manchino regolamentazioni nella convenzione speciale, è di nuovo applicabile la convenzione di esecuzione [il corsivo è mio]. Ciò vale anche se la convenzione speciale contiene norme di competenza che di per sé non s' adattano al nesso interno tra le diverse parti della convenzione di esecuzione..." (8). Da ciò consegue soprattutto che "le disposizioni di competenza della convenzione speciale ° anche se soltanto uno Stato membro è parte contraente di una tale convenzione speciale ° sono da considerare in principio come norme di competenza proprie della convenzione" (9) [il corsivo è mio].
Ora, è vero che all' epoca dei negoziati di adesione non si sono affrontate tutte le questioni che discendevano dal principio accolto della sostanziale connessione tra la normativa della Convenzione di Bruxelles e quella degli accordi in materie particolari, questioni che non sono, dunque, interamente risolte dall' art. 57 ma lasciate, come risulta sempre dalla relazione Schlosser (10), alla dottrina ed alla giurisprudenza. Mi sembra fuori discussione, tuttavia, che il rapporto tra le diverse convenzioni vada costruito, in forza di quell' articolo, in termini di reciproca integrazione. Da ciò consegue la piena legittimità del ricorso alle norme della convenzione generale per riempire le eventuali lacune normative della convenzione speciale.
10. La fondatezza dei rilievi svolti appare con tutta evidenza quando, come avviene nel caso che oggi ci occupa, la convenzione in materia particolare non contiene alcuna disposizione concernente la contemporanea pendenza in due Stati diversi di azioni che hanno avuto origine dalla stessa fattispecie. Il concreto rischio, che si presenta in ipotesi del genere, di sovrapposizione tra procedimenti instaurati sulla medesima causa e di eventuale emanazione di decisioni tra loro incompatibili, finirebbe in realtà per compromettere la finalità fondamentale perseguita con la Convenzione di Bruxelles, vale a dire quella di "potenziare nella Comunità la tutela giuridica delle persone residenti nel suo territorio" (11). Per tali ragioni, dunque, ritengo ° in accordo del resto con un' ampia dottrina (12) ° che in questi casi debbano trovare piena applicazione gli articoli 21 e 22 della Convenzione di Bruxelles, miranti appunto ad assicurare lo svolgimento di un solo procedimento in relazione ad una stessa causa o ad armonizzare le soluzioni alle quali possono pervenire giudici di Stati contraenti diversi.
11. Non mi sembra fondato, d' altra parte, il rilievo degli attori nelle due cause 2006 e 2007, secondo cui la convenzione sul sequestro conterrebbe in realtà delle norme in materia di litispendenza, precisamente all' art. 3, n. 3; ai sensi di tale disposizione, in effetti, non si può disporre più di una volta il sequestro della stessa nave e per la stessa rivendicazione di diritto marittimo da parte dei giudici di uno o più Stati contraenti. Orbene, tale previsione mira a precludere all' attore, cui si riconosce in via di principio piena libertà nello scegliere il foro, la possibilità di riproporre la medesima azione dinanzi ad un foro diverso da quello adito per primo. Si tratta, dunque, di uno strumento che, pur essendo certamente preordinato ad evitare l' emanazione di decisioni contrastanti, si riferisce tuttavia a situazioni diverse dalla litispendenza. Una volta che l' attore operi la scelta del foro attraverso la domanda di sequestro della nave, il giudice innanzi al quale venga riproposta la stessa azione in un momento successivo deve limitarsi a respingerla semplicemente in base alla circostanza che lo stesso procedimento è stato già iniziato altrove. A tal fine, egli non deve procedere ad accertamenti in ordine ai presupposti della riconoscibilità della sentenza che sarà emanata dal giudice adito per primo, circostanza che deve invece verificare ai fini dell' accoglimento dell' eccezione di litispendenza.
12. Al fine di accertare il reale contenuto dell' art. 57, mi sembra utile, da ultimo, fare riferimento alla giurisprudenza nazionale applicativa, che costituisce uno strumento di primaria importanza nel ricostruire la portata delle norme di un accordo internazionale. Orbene, l' esame di tale giurisprudenza, in particolare di quella inglese in materia di rapporti tra Convenzione di Bruxelles e convenzione sul sequestro, conferma che la tesi dell' applicazione integrata o congiunta delle stesse è stata largamente seguita anche in ordine alla questione della litispendenza o della connessione di procedimenti (13).
13. In conclusione, ritengo che, qualora una convenzione in materia particolare non contenga alcuna disposizione in tema di litispendenza e connessione, l' art. 57 imponga l' applicazione degli artt. 21 e 22 della Convenzione di Bruxelles.
La litispendenza ai sensi dell' art. 21 della Convenzione di Bruxelles.
14. Tenuto conto della conclusione formulata con riguardo al problema dei rapporti tra Convenzione di Bruxelles e convenzioni speciali, è dunque necessario rispondere agli ulteriori quesiti posti dalla Court of Appeal. Con il primo, il secondo ed il quinto di essi, si chiede sostanzialmente di definire il concetto di litispendenza accolto dalla Convenzione di Bruxelles, di chiarire, cioè, quando due cause abbiano identità di oggetto e titolo e di parti. Utili elementi di risposta si possono già rinvenire nelle precedenti pronunce della Corte sull' argomento.
Di particolare rilievo è, in primo luogo, la sentenza nella causa Gubisch Maschinenfabrik/Palumbo (14), in cui si è precisato come le nozioni utilizzate all' art. 21 per descrivere le condizioni della litispendenza debbano essere interpretate in via autonoma rispetto a quelle ricavabili sulla base dei diversi ordinamenti processuali nazionali. Per giungere a tale conclusione, la Corte ha in particolare valorizzato il fine in vista del quale è stato introdotto l' art. 21, cioè quello, "nell' interesse di una buona amministrazione della giustizia nella Comunità (...) [di] evitare procedimenti paralleli pendenti dinanzi ai giudici di diversi Stati contraenti e il contrasto di decisioni che ne potrebbe risultare. Pertanto, questa disciplina è volta ad escludere, per quanto possibile e sin dall' inizio, una situazione come quella contemplata all' art. 27, punto 3 , e cioè il mancato riconoscimento di una decisione in quanto contrastante con una decisione resa tra le medesime parti nello Stato richiesto" (15). Nella sentenza viene parimenti messo in rilievo il fatto che il testo dell' art. 21 non fa riferimento al termine litispendenza quale utilizzato nei diversi ordinamenti nazionali, ma indica esso stesso una serie di presupposti sostanziali come elementi di una definizione.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha pertanto concluso che ricorressero gli estremi della litispendenza in una fattispecie come quella sottoposta al suo esame, in cui era stata presentata una domanda di annullamento di un contratto di compravendita internazionale in uno Stato contraente, mentre l' azione intrapresa anteriormente innanzi alla giurisdizione di un altro Stato era volta ad ottenere l' esecuzione dello stesso contratto. Da tale sentenza risulta, dunque, che sono necessarie e sufficienti, perché l' art. 21 trovi applicazione, l' identità delle parti, indipendentemente dalla posizione processuale assunta dall' una e dall' altra nei due procedimenti, e l' identità del rapporto giuridico fondamentale dal quale derivano le situazioni fatte valere dalle parti: quest' ultima condizione si verifica, in particolare, quando la questione sollevata in una causa costituisca il presupposto logico della domanda formante oggetto dell' altra; o quando domande diverse siano comunque riconducibili ad una situazione sostanziale unica.
15. Sull' importanza della funzione svolta dall' art. 21 nel quadro della Convenzione di Bruxelles e sulla conseguente necessità di tenere conto di quella funzione nella ricostruzione del concetto di litispendenza ivi accolto, la Corte ha altresì insistito nella sentenza Overseas Union Insurance, del 27 giugno 1991 (16). In tale decisione viene affermato che, perché possa conseguire gli scopi ad esso assegnati, "l' art. 21 deve costituire oggetto di un' interpretazione ampia, che ricomprenda, in linea di massima, tutte le situazioni di litispendenza dinanzi a giudici di Stati contraenti": su questa base la Corte ha quindi risolto il quesito sottopostole nella fattispecie nel senso che non si deve tener conto del domicilio delle parti delle due cause nell' applicazione della disposizione in oggetto.
16. Quali conseguenze si possono, dunque, trarre da questa giurisprudenza in ordine al problema che qui ci occupa?
Va innanzitutto osservato come dai fatti delle cause principali risulti che polizze di carico di identico contenuto regolano i rapporti contrattuali tra i diversi proprietari del carico e i proprietari della nave e che le condizioni, anche materiali, del trasporto, trattandosi di olio stivato alla rinfusa, sono identiche nei diversi casi. Mi sembra legittimo concludere, pertanto, che la situazione processuale oggetto del presente quesito pregiudiziale risulta caratterizzata dal fatto che le controversie pendenti innanzi all' Arrondissementsrechtbank di Rotterdam e alla Admiralty Court di Londra hanno lo stesso "titolo", vale a dire il medesimo rapporto contrattuale; e ° almeno parzialmente, per quanto si dirà subito dopo ° lo stesso "oggetto", in quanto sia nell' uno che nell' altro caso la questione centrale è accertare se i proprietari della nave sono responsabili del deterioramento dell' olio di soia a causa delle infiltrazioni di diversi idrocarburi. In realtà le due azioni, quella volta a stabilire la responsabilità dei proprietari della nave e quella diretta a negarla, non sono altro che le due facce della stessa medaglia, come è stato giustamente rilevato dalla Commissione nel corso del presente procedimento.
17. Occorre a questo punto sottolineare una differenza, certamente di non poco conto, tra la fattispecie della sentenza Gubisch Maschinenfabrik/Palumbo e quella che oggi viene in considerazione: se, infatti, anche in quel caso il rapporto tra le domande era riconducibile alla pregiudizialità logica, esso era tuttavia inverso rispetto a quello oggi all' esame, nel senso che al giudice preventivamente adito era stata sottoposta la causa che presentava contenuto più ampio rispetto a quella proposta successivamente. Poiché, infatti, la domanda diretta ad ottenere l' esecuzione del contratto di compravendita internazionale era anteriore a quella volta ad ottenere l' annullamento o la risoluzione dello stesso contratto, quest' ultima poteva addirittura ° secondo quanto rilevato dalla Corte ° "essere considerata un semplice mezzo di difesa contro la prima domanda presentata in forma di azione autonoma dinanzi ad un tribunale di un altro Stato contraente" (17).
Nella presente fattispecie, invece, l' oggetto della domanda formata nel Regno Unito non è interamente compreso nella domanda anteriore, in quanto esso riguarda altresì la richiesta di risarcimento dei danni e la determinazione del loro ammontare, che non era oggetto (né d' altra parte avrebbe potuto essere diversamente) del procedimento inizialmente cominciato davanti al giudice olandese. Poiché, dunque, la Convenzione di Bruxelles non stabilisce, all' art. 21, un meccanismo automatico di riunione dei procedimenti, ma solo la declaratoria di incompetenza da parte del giudice adito successivamente, l' applicazione della norma sulla litispendenza potrebbe dare luogo, in ipotesi del genere, ad un diniego di giustizia. Qualora infatti non fosse possibile, in base alle norme dell' ordinamento in cui si svolge il giudizio instaurato anteriormente, ampliarne l' oggetto con la formulazione di nuove domande o l' introduzione di nuovi mezzi di difesa, sarebbe negata la possibilità di una trattazione di tutti gli aspetti della causa in tutti i casi in cui venisse proposta in anticipo una domanda di contenuto più circoscritto.
18. Ritengo dunque che, nel caso in cui al giudice successivamente adito sia stata sottoposta la domanda dal contenuto più ampio, e quando non sia possibile ampliare l' oggetto del primo giudizio (il che, peraltro, non sembra si sia verificato nella presente fattispecie, visto che tutti i proprietari del carico hanno presentato, sia pure a titolo precauzionale, una domanda di risarcimento dei danni davanti alla giurisdizione olandese), tale giudice debba dichiarare la propria incompetenza, in forza dell' art. 21, per la parte dell' oggetto da considerare ricompresa nella domanda proposta davanti al giudice preventivamente adito e possa, invece, sospendere il giudizio per la parte residua, facendo applicazione anche dell' art. 22 della Convenzione (18).
19. Non mi sembra, invece, che abbia rilievo ai fini della soluzione del problema che ci occupa, vale a dire in quali condizioni si possa affermare che due cause abbiano lo stesso oggetto e titolo ai sensi della Convenzione di Bruxelles, la distinzione esistente in diritto inglese fra azioni in rem, attraverso le quali l' attore intende soddisfare le sue pretese su un bene, ed azioni in personam, idonee a produrre effetti nei rapporti obbligatori tra soggetti. L' applicazione dell' art. 21 non può essere fatta dipendere dalle caratteristiche e dalle diverse configurazioni degli ordinamenti processuali nazionali: il rinvio al diritto interno degli Stati contraenti, quando si rende necessario per l' incompletezza della disciplina della Convenzione di Bruxelles, è comunque strumentale all' applicabilità delle disposizioni convenzionali e non può condurre in alcun caso a risultati che contrastino con le finalità e la ratio della Convenzione stessa (19). Orbene, scopo dell' art. 21 è ° come già si è detto ° di evitare la duplicazione di procedimenti in relazione alla stessa causa innanzi a giudici di Stati contraenti diversi e il rischio che ne consegue di sentenze tra loro contrastanti, dunque non riconoscibili ai sensi dell' art. 27, n. 3. Mi sembra al riguardo che la possibilità di un contrasto di giudicati sia fuori discussione nella presente fattispecie, in considerazione del fatto che il punto centrale delle controversie pendenti nel Regno Unito e nei Paesi Bassi è la responsabilità dei proprietari della nave per il deterioramento del carico. Va pertanto ritenuto irrilevante il fatto che i procedimenti in questione presentino eventualmente una diversa natura in base al diritto processuale civile dell' uno o dell' altro Stato interessato; ciò che importa è l' identità o no del fatto sostanziale sottoposto alla cognizione del giudice.
A conclusioni simili, d' altra parte, è pervenuta recentemente la stessa giurisdizione dell' Admiralty Court, in una sentenza dell' aprile 1992, resa in una causa per vari aspetti analoga a quella che oggi ci occupa (20). Dovendo infatti stabilire, proprio ai fini dell' applicazione degli artt. 21 e 22 della Convenzione di Bruxelles, se avessero lo stesso oggetto e titolo una causa olandese intentata dai proprietari della merce per ottenere il risarcimento del danno conseguente al deterioramento del carico di una nave e la causa successivamente iniziata dagli stessi proprietari nel Regno Unito con il sequestro della nave, operato in forza della convenzione sul sequestro, il giudice inglese ha concluso per l' identità di oggetto delle due cause, nonostante la diversa natura delle azioni in rem e in personam. A tale conclusione egli è pervenuto in considerazione del fatto che l' oggetto dell' azione contro la nave (21) deve necessariamente essere lo stesso di quella contro il proprietario e che, in mancanza di accettazione della notifica del provvedimento di sequestro da parte del proprietario, l' attore, per ottenere una decisione nei confronti della nave, deve provare la responsabilità del proprietario stesso.
20. Requisito indispensabile ai fini dell' applicabilità dell' art. 21 è, poi, che le parti nei procedimenti avviati innanzi alle giurisdizioni di differenti Paesi contraenti siano le stesse. Si è già detto in precedenza che la Corte ha avuto modo di precisare come l' identità delle parti non venga meno nel caso in cui le loro posizioni processuali siano rovesciate nei due giudizi e, dunque, l' attore del primo di essi sia il convenuto nel secondo, sempreché, naturalmente, la situazione giuridica dedotta nei due casi sia la stessa. Orbene, se ° con riferimento alla fattispecie che ha dato luogo ai presenti quesiti pregiudiziali ° è certamente da escludere che si prospetti un caso di litispendenza tra l' azione iniziata da Phibro nel Regno Unito (causa 2007) e la precedente causa olandese, visto che in quest' ultima Phibro non era parte, quid in relazione all' altra causa pendente davanti alla giurisdizione inglese (causa 2006) in cui gli attori, vale a dire i proprietari del carico del gruppo 3, sono solo in parte cointimati nel procedimento precedentemente instaurato nei Paesi Bassi?
Mi sembra che, in un' ipotesi del genere, il rischio di sentenze tra loro inconciliabili, che si verificherebbe qualora il giudice inglese condannasse i proprietari della nave al risarcimento del danno sulla base del riconoscimento della loro responsabilità, mentre il giudice olandese concludesse nel senso che i proprietari del carico non hanno alcun diritto da far valere nei confronti degli stessi proprietari della nave, è chiaramente configurabile con riguardo a coloro che sono parti nei due procedimenti.
Tenuto conto della necessità di garantire a tutti di far valere in giudizio i propri diritti e della finalità dell' art. 21 della Convenzione di Bruxelles, tale norma va pertanto interpretata nel senso che, in simili casi, il giudice secondo adito deve dichiararsi incompetente nella misura in cui le parti del giudizio innanzi ad esso pendente sono anche parti del giudizio preventivamente instaurato. Lo stesso giudice dovrà continuare il procedimento tra le altre parti, fatta comunque salva la facoltà di sospenderlo nei loro confronti, qualora ne ricorrano le condizioni, in ragione della connessione, dunque, non ai sensi dell' art. 21 ma ai sensi dell' art. 22 della stessa Convenzione (22).
21. Occorre esaminare, infine, l' ultimo quesito (il quinto) posto dal giudice di rinvio con riferimento all' art. 21, mediante il quale si vuole sostanzialmente sapere se le conclusioni cui si perviene nell' interpretazione della nozione di litispendenza accolta dalla suddetta disposizione possano essere in qualche misura modificate qualora la domanda introdotta presso la giurisdizione previamente adita sia diretta ad ottenere una declaratoria di non responsabilità. Si è sostenuto in proposito, in particolare da parte dei proprietari del carico, che azioni del genere celerebbero in realtà delle pratiche di "forum shopping". L' attore non avrebbe cioè alcuna pretesa da far valere nei confronti del convenuto, ma tenderebbe esclusivamente a prevenire una possibile azione di quest' ultimo nei suoi confronti, predeterminando all' uopo e nel suo proprio interesse il foro competente e privando di conseguenza colui che ha un effettivo interesse ad agire della possibilità di scelta della giurisdizione competente in base alle norme della Convenzione di Bruxelles o di altra speciale, la cui applicazione è fatta salva dall' art. 57 della stessa Convenzione di Bruxelles. Un' interpretazione dell' art. 21 da cui risultasse, pertanto, che una domanda diretta ad ottenere una declaratoria di non responsabilità formata dal presunto autore di un fatto dannoso sia da assimilare alla domanda di risarcimento presentata dal soggetto leso, finirebbe con il favorire, secondo la tesi in questione, l' incertezza nella determinazione del giudice competente, comprometterebbe la legittima scelta del foro da parte di chi abbia una reale pretesa da far valere e costituirebbe un ingiustificato incentivo ad agire in giudizio al solo scopo di assicurarsi un vantaggio processuale.
22. Orbene, non condivido questa tesi, né gli argomenti qui invocati per sostenerla; alla luce dei fatti della causa principale, d' altra parte, il richiamarla mi sembra in questo caso del tutto ingiustificato. E' certamente vero, infatti, che la previsione di criteri alternativi di competenza giurisdizionale nella Convenzione di Bruxelles, come pure, è opportuno subito precisare, nella convenzione sul sequestro, e la conseguente ampia scelta lasciata all' attore nel decidere a quale dei tribunali ugualmente competenti sottomettere la cognizione di una determinata controversia, possono prestarsi ad una utilizzazione "intelligente". In particolare, non possono escludersi tentativi di radicare la competenza di una determinata giurisdizione al solo fine di avvantaggiarsi della normativa sostanziale ivi applicabile, considerata più favorevole dal ricorrente, o, ancora, al fine di mettere in difficoltà la controparte.
Al riguardo va tuttavia rilevato che siffatti tentativi, ovvero ciò che viene definito "forum shopping", sono possibili soprattutto nei sistemi in cui si privilegia meccanicamente il criterio di collegamento della lex fori, comunque mascherato. Quando, viceversa, le norme di diritto internazionale privato e/o la giurisprudenza utilizzano criteri di collegamento che meglio corrispondono alla natura ed alle caratteristiche del rapporto, nonchè alle aspettative delle parti che quel rapporto hanno originariamente creato e "pensato", allora si riducono anche le possibilità di un uso interessato o addirittura abusivo dei meccanismi del diritto internazionale privato e processuale considerato nel suo insieme. In ogni caso, sarà compito del giudice adito vegliare a che eventuali abusi siano vanificati.
In definitiva, non mi sembra che a tale problema si possa dare soluzione attraverso un' interpretazione restrittiva dell' art. 21, tendente cioè ad escluderne l' applicazione ° come pure è stato sostenuto nel corso del presente procedimento ° qualora, con il giudizio previamente instaurato in uno degli Stati contraenti, si tenda ad ottenere un provvedimento di accertamento negativo.
Sarebbe d' altra parte specioso, come rilevato dalla Commissione, voler operare una distinzione a seconda che una domanda diretta ad ottenere una declaratoria di non responsabilità sia introdotta in primo o in secondo luogo; tale distinzione, infatti, oltre a non poter essere in alcun modo fondata sulla lettera dell' art. 21, non eviterebbe il problema che tale disposizione vuole risolvere in via preventiva, vale a dire la possibile emanazione di sentenze tra loro contrastanti ad opera di due giudici contemporaneamente investiti della cognizione della stessa causa.
23. E' opportuno ricordare, poi, che le domande dirette ad ottenere un accertamento negativo, peraltro generalmente ammesse nei diversi ordinamenti processuali nazionali e del tutto legittime sotto ogni profilo, sono idonee a rispondere ad esigenze effettive del proponente. Quest' ultimo può avere interesse, ad esempio, a fronte dell' eventuale attendismo della controparte, ad una rapida definizione giudiziale, in caso di dubbio o contestazione, dei diritti, degli obblighi o della responsabilità derivanti da un determinato rapporto contrattuale. Nella specie, considerati i tempi di attivazione dei giudizi, sembra che ricorra proprio tale ipotesi.
24. Anche alla luce di tali considerazioni, non mi sembra pertinente, ma al contrario piuttosto singolare, il richiamo effettuato da parte dei proprietari della merce ai pretesi rischi insiti nelle pratiche di "forum shopping". A voler tacer d' altro, non è sicuro che il pulpito da cui proviene questa predica sia il più appropriato. Se infatti è certamente possibile che alla base della determinazione dei proprietari della nave di adire la giurisdizione olandese ci sia stata anche l' intenzione di vedersi assoggettati ad una normativa ritenuta per essi più favorevole, è altresì vero che la loro domanda innanzi all' Arrondissementsrechtbank di Rotterdam è stata introdotta poco più di un mese e mezzo dopo lo sbarco del carico, mentre l' azione dei proprietari dei gruppi 2 e 3 è stata iniziata solo dieci mesi più tardi e sulla base di un criterio di collegamento, ripeto, assolutamente casuale. D' altra parte, non è stato contestato che i proprietari della merce siano stati legittimamente convenuti innanzi al giudice olandese in forza delle norme della Convenzione di Bruxelles, e precisamente degli artt. 2 e 6, n. 1. Sotto questo profilo, appare viceversa del tutto fortuita la competenza della giurisdizione inglese, sorta, in forza dell' art. 7, n. 1, della convenzione sul sequestro, esclusivamente in base al fatto che una nave dello stesso proprietario era andata ad ormeggiarsi in un porto inglese e i proprietari del carico sono stati in grado di chiederne il sequestro. Tenuto conto, dunque, dell' insieme delle circostanze della fattispecie, non mi sembra del tutto fuori luogo chiedersi chi, nel caso che ci occupa, possa essere ritenuto eventualmente "responsabile" di ricorrere a pratiche di "forum shopping": ad ammettere per assurdo che di "responsabilità" sia corretto parlare.
25. A conclusione di tali considerazioni, ribadisco comunque che non è sul terreno dell' art. 21 che si può trovare un rimedio ad un possibile uso interessato delle azioni dirette ad ottenere un accertamento negativo. In tal senso mi sembra vada letta anche la più volte citata sentenza Gubisch Maschinenfabrik/Palumbo, da cui si evince che la nozione di litispendenza accolta dalla Convenzione di Bruxelles contempla il caso in cui una parte ha presentato ad un giudice di uno Stato contraente una domanda volta all' annullamento o alla risoluzione di un contratto, mentre una domanda dell' altra parte volta all' esecuzione dello stesso contratto è pendente dinanzi ad un giudice di un altro Stato contraente. In quell' occasione, la Corte ha anzi disatteso le conclusioni dell' Avvocato generale, che aveva espressamente attirato l' attenzione sui possibili rischi derivanti da una simile interpretazione dell' art. 21, che avrebbe consentito, mediante l' avvio di un' azione diretta a contestare la validità di un contratto, di paralizzare con l' eccezione di litispendenza ogni successiva domanda proposta in base ad esso davanti al giudice di un altro Stato membro (23). Nella stessa direzione indicata dalla ricordata sentenza della Corte, d' altra parte, si sta orientando anche la più recente giurisprudenza nazionale (24).
La connessione ai sensi dell' art. 22 della Convenzione di Bruxelles.
26. Con riguardo in particolare, ma non in via esclusiva, alla causa 2007, si pone infine l' ultima serie di quesiti relativi all' interpretazione dell' art. 22 della Convenzione di Bruxelles. Il giudice di rinvio chiede alla Corte di precisare la nozione di connessione accolta al n. 3 della suddetta disposizione, ai sensi del quale, ricordiamo, si considerano connesse "le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni tra di loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente".
27. Va innanzitutto precisato che anche questa definizione, analogamente a quanto si è detto con riguardo alla litispendenza, deve essere interpretata in via autonoma rispetto a quelle, di contenuto tra loro diverso, ricavabili sulla base dei diversi ordinamenti processuali nazionali (25). Al riguardo, è in primo luogo chiaro che due (o più) azioni, per essere connesse ai sensi dell' art. 22, n. 3, non devono necessariamente coinvolgere le stesse parti ed avere lo stesso oggetto e titolo. Qualora ricorrano tali condizioni, sarà infatti l' art. 21 a trovare applicazione: la connessione presuppone invece la diversità degli elementi soggettivi o di quelli oggettivi delle azioni rilevanti (o, eventualmente, anche di entrambi).
Orbene, tenuto conto dei limiti soggettivi del giudicato, il quale, come ben noto, può produrre effetti solo nei confronti dei soggetti attivo e passivo dell' azione, è evidente che un' incompatibilità in senso tecnico delle sentenze emanate in cause connesse può risultare solo qualora le cause, pur avendo un diverso oggetto e/o titolo, coinvolgano le stesse parti. Volendosi riferire ad un caso esaminato dalla Corte in relazione all' art. 27, n. 3, della Convenzione di Bruxelles, e richiamato oggi da molti degli intervenuti (26), una decisione straniera che condanni il coniuge a versare gli alimenti all' altro coniuge in forza del suo obbligo di mantenimento derivante dal matrimonio sarebbe incompatibile con una decisione dello Stato in cui ne è richiesta l' esecuzione e che abbia pronunciato il divorzio tra questi stessi coniugi. In tale occasione, dunque, la Corte ha rilevato come sentenze aventi tale contenuto "producono effetti giuridici che si escludono reciprocamente. La decisione straniera che presuppone necessariamente l' esistenza del vincolo matrimoniale dovrebbe infatti essere eseguita, sebbene tale vincolo sia stato sciolto da una decisione resa tra le medesime parti nello Stato richiesto" (il corsivo è mio) (27).
28. Alla luce della finalità dell' istituto della connessione nel quadro della Convenzione di Bruxelles, escludo, tuttavia, che all' espressione "soluzioni tra loro incompatibili", contenuta nell' art. 22, n. 3, possa darsi lo stesso significato restrittivo dell' espressione "decisione in contrasto con un decisione resa precedentemente" di cui all' art. 27, n. 3, come suggerito dalla maggior parte degli intervenuti nel presente procedimento. Quest' ultima norma, infatti, prevede la possibilità, in deroga ai principi ed agli obiettivi della Convenzione, di rifiutare eccezionalmente il riconoscimento di una sentenza straniera, mentre la prima tende piuttosto a realizzare un migliore coordinamento dell' esercizio della funzione giurisdizionale all' interno della Comunità, ad evitare la disarmonia e la contraddittorietà delle decisioni, anche qualora non risulti impedita un' esecuzione separata di ciascuna di esse (28). Un esempio, che riprendo dalle conclusioni dell' avvocato generale Darmon nella causa Kalfelis (29), mi sembra possa agevolmente illustrare quanto si è appena detto: esso, d' altra parte, è particolarmente calzante per le sue notevoli analogie con la fattispecie che ha dato origine al presente rinvio pregiudiziale. Se, dunque, a seguito della proposizione di distinte azioni promosse nei confronti di due presunti responsabili di un incidente vengono emanate due decisioni, delle quali l' una accoglie la domanda e l' altra invece la respinge, in quanto il pregiudizio non giustifica un risarcimento, tali decisioni, per quanto contraddittorie, possono certo essere messe ad esecuzione contemporaneamente, in quanto rese tra parti diverse. Ciò nonostante, il riconoscimento della connessione esistente tra i due giudizi e l' eventuale sospensione o, ricorrendone le condizioni, la dichiarazione d' incompetenza decretata dal giudice secondo adito, ex art. 22, nn. 1 e 2, avrebbero comunque giovato all' uniformità sostanziale delle decisioni giudiziali e sarebbero pertanto stati in linea con gli obiettivi della Convenzione di Bruxelles.
La ratio della disposizione è dunque quella di favorire soluzioni armoniche nell' esercizio della funzione giurisdizionale e di evitare, dunque, il pericolo di giudicati anche solo logicamente contraddittori. Ai meccanismi da essa previsti il giudice secondo adito dovrebbe pertanto poter fare ricorso ogniqualvolta ritenga che l' iter logico seguito nella soluzione della causa dal giudice dinnanzi a cui pende il giudizio previamente instaurato possa riguardare questioni suscettibili di avere rilevanza ai fini della sua decisione.
29. Mi sembra che una situazione del genere ricorra nelle fattispecie che qui interessano. In effetti, poiché i punti di fatto e di diritto in discussione nella causa pendente nei Paesi Bassi e nella causa 2007 sono identici, tenuto conto che il trasporto cui si riferiscono le due azioni è lo stesso, che il carico era stivato alla rinfusa e che le polizze di carico sottoscritte dai diversi proprietari della merce avevano identico contenuto, è evidente che, se i due giudizi dovessero proseguire parallelamente, non si potrebbe escludere la possibilità che essi pervengano a soluzioni "contraddittorie", nel senso che si è appena precisato.
Conclusioni
30. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo di rispondere nel modo seguente ai quesiti sollevati dalla Court of Appeal in merito all' interpretazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale:
"1. L' art. 57 della Convenzione va interpretato nel senso che, se ° come nella specie ° una convenzione in materia particolare non contiene disposizioni relative alla litispendenza e alla connessione, sono applicabili gli artt. 21 e 22 della Convenzione.
2. L' art. 21 della Convenzione va interpretato nel senso che ricorre un caso di litispendenza ogniqualvolta vi sia identità totale o parziale di oggetto, titolo e parti tra due (o più) cause. In particolare:
° un' azione proposta in uno Stato contraente, al fine di ottenere una declaratoria secondo cui l' attore non è responsabile del danno assertivamente subito dai convenuti, ha il medesimo oggetto e il medesimo titolo dell' azione successivamente iniziata in un altro Stato contraente da uno dei convenuti nel primo giudizio e tendente a stabilire che l' attore in quest' ultimo giudizio è responsabile dello stesso danno;
° non è rilevante, al riguardo, la diversa configurazione delle azioni negli ordinamenti processuali dei due Stati interessati;
° l' obbligo del giudice secondo adito di dichiararsi incompetente ai sensi dell' art. 21 sussiste solo per la parte del giudizio che abbia identità di oggetto e di parti processuali del giudizio previamente instaurato.
3. L' art. 22, n. 3, della Convenzione va interpretato nel senso che due cause vanno considerate connesse in quanto sussiste tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni tra loro incompatibili, ogniqualvolta vertano su questioni di fatto e di diritto per l' essenziale identiche; e vi sia quindi il rischio che esse siano decise in modo anche solo logicamente contraddittorio".
(*) Lingua originale: l' italiano.
(1) ° L' ordinanza di rinvio è in verità alquanto laconica al riguardo, in quanto si limita sostanzialmente a formulare i quesiti pregiudiziali sottoposti alla Corte. Considero tuttavia che siano più che sufficienti gli elementi di fatto e di diritto comunque acquisiti agli atti attraverso le memorie e i documenti depositati dalle parti. Anche in considerazione della natura sostanziale che ritengo debba conservarsi alla cooperazione tra giudice comunitario e giudici nazionali, non mi avventurerò pertanto, nella specie, in un approfondimento del profilo della adeguatezza formale dell' ordinanza di rinvio rispetto alle possibilità di cognizione della Corte.
(2) ° Il testo della suddetta convenzione è riportato in International Transport Treaties, suppl. 12 (may 1988), pag. I-68.
(3) ° Segnalo infine, per completezza, che altre azioni sono state successivamente iniziate sia dai proprietari della merce che da quelli della nave, ma esse assumono un rilievo solo relativo ai fini della soluzione dei quesiti interpretativi sottoposti alla Corte. Si tratta in particolare: a) delle azioni, dirette ad ottenere il risarcimento del danno causato dall' allegato deterioramento dell' olio di soia, avviate nei Paesi Bassi a titolo cautelativo da parte dei gruppi 2 e 3, rispettivamente il 29 settembre e il 3 ottobre 1989, per il caso in cui i giudici inglesi dichiarino la propria incompetenza; e b) della domanda introdotta dai proprietari della nave, sempre nei Paesi Bassi, in data 26 ottobre 1990 e tendente alla limitazione della loro responsabilità con riferimento all' insieme del carico sbarcato a Rotterdam e ad Amburgo, azione basata sulla convenzione internazionale sulla limitazione della responsabilità dei proprietari del naviglio adibito alla navigazione marittima, firmata a Bruxelles il 10 ottobre 1957.
(4) ° Ai fini di una migliore comprensione delle osservazioni successive, mi sembra opportuno riportare il testo, vigente all' epoca dei fatti di causa, delle norme della Convenzione di Bruxelles su cui vertono i quesiti sottoposti alla Corte.
Art. 21 ° Qualora davanti a giudici di Stati contraenti differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito deve, anche d' ufficio, dichiarare la propria incompetenza a favore del giudice preventivamente adito.
Il giudice che dovrebbe dichiarare la propria incompetenza può sospendere il processo qualora venga eccepita l' incompetenza dell' altro giudice .
Art. 22 ° Ove più cause connesse siano proposte davanti a giudici di Stati contraenti differenti e siano pendenti in primo grado, il giudice successivamente adito può sospendere il procedimento.
Tale giudice può inoltre dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che la propria legge consenta la riunione di procedimenti e che il giudice preventivamente adito sia competente a conoscere delle due domande.
Ai sensi del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni tra di loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente .
Art. 57 ° 1. La presente convenzione non deroga alle convenzioni di cui gli Stati contraenti sono o saranno parti e che, in materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento o l' esecuzione delle decisioni.
La convenzione di adesione del 1978 prevede all' articolo 25, paragrafo 2, la disposizione seguente:
a) la convenzione del 1968 modificata non impedisce che il giudice di uno Stato contraente che sia parte di una convenzione relativa ad una materia particolare possa fondare la propria competenza su tale convenzione, anche se il convenuto è domiciliato nel territorio di uno Stato contraente che non è parte di tale convenzione. Il tribunale adito applica in ogni caso l' articolo 20 della convenzione del 1968 modificata;
b) le decisioni rese in uno Stato contraente da un giudice che abbia fondato la propria competenza su una convenzione relativa ad una materia particolare sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati contraenti conformemente alla convenzione del 1968 modificata.
Se una convenzione relativa ad una materia particolare di cui sono parti lo Stato d' origine e lo Stato richiesto determina le condizioni del riconoscimento e dell' esecuzione delle decisioni, si applicano tali condizioni. E' comunque possibile applicare le disposizioni della presente convenzione concernenti la procedura relativa al riconoscimento e all' esecuzione delle decisioni .
E' opportuno, infine, ricordare le disposizioni rilevanti della convenzione sul sequestro. Si tratta, in particolare, dell' art. 3, che attribuisce ai tribunali degli Stati contraenti la competenza a disporre il sequestro della nave oggetto di una rivendicazione di diritto marittimo (o qualsiasi altra nave appartenente allo stesso proprietario) a garanzia della suddetta rivendicazione. La nozione di rivendicazione di diritto marittimo accolta dalla convenzione risulta dal suo art. 1, n. 1, ai sensi del quale con tale espressione si fa riferimento, in particolare e per quel che qui rileva, ad una domanda originata dalla perdita di merci o danni alle medesime, compresi i bagagli trasportati su una nave (lett. f della disposizione in questione). Va da ultimo richiamato l' art. 7, n. 1, che attribuisce ai tribunali dello Stato contraente in cui è stato disposto il sequestro la competenza ad esaminare altresì il merito della controversia in un certo numero di casi: mi limito a segnalare al riguardo, trattandosi dell' ipotesi invocata nella fattispecie, quello in cui la competenza ai tribunali sia attribuita dalla legge interna dello Stato in cui è stato autorizzato il sequestro.
(5) ° V., al riguardo, la relazione Jenard alla Convenzione di Bruxelles, in GU 1979, C 59, pag. 1 e ss., in particolare pag. 60.
(6) ° V., in tal senso, e per ulteriori rinvii bibliografici, Vassalli di Dachenhausen, T.: Il coordinamento tra convenzioni di diritto internazionale privato e processuale , Napoli, 1993, in particolare pag. 106 e ss.
(7) ° La relazione Schlosser è pubblicata in GU 1979, C 59, pag. 71 e ss.
(8) ° V. punto 240.
(9) ° V. punto 240.
(10) ° V. punto 240, in cui è esplicitamente sollevato e lasciato alla successiva soluzione giurisprudenziale il problema della litispendenza.
(11) ° In questi termini si esprime il Preambolo alla convenzione di Bruxelles.
(12) ° V., al riguardo ed anche per ulteriori rinvii bibliografici, oltre a T. Vassalli di Dachenhausen, già citata, Kaye, P.: Civil jurisdiction and enforcement of foreign judgments , Abingdon, 1987 (pag. 197 e ss.); O' Malley - Layton, European civil practice , London, 1989 (pag. 858 e ss.); e Di Blase, A.: Connessione e litispendenza nella Convenzione di Bruxelles , Padova, 1993 (pag. 142 e ss.).
(13) ° V., in particolare, le sentenze della Queen' s Bench Division (Admiralty Court), del 17 luglio 1987, The Nordglimt , in The Law Reports, 1988, pag. 183 e ss., e del 23 ottobre 1987, The Linda , in Lloyd' s Law Reports, 1988, pag. 174 e ss.
(14) ° Sentenza 8 dicembre 1987, causa 144/86 (Racc. pag. 4861).
(15) ° V. punto 8.
(16) ° Sentenza in causa C-351/89 (Racc. pag. I-3317, in particolare punti 12-17).
(17) ° Sentenza Gubisch Maschinenfabrik/Palumbo, citata, punto 16.
(18) ° V., sul punto, Di Blase, già citata, pag. 75 e ss.
(19) ° V., al riguardo, ancora le sentenze Gubisch Maschinenfabrik/Palumbo, citata, punti 6-8, e, in precedenza, sentenza 6 ottobre 1976, causa 12/76, Tessili (Racc. pag. 1473).
(20) ° Si tratta della sentenza dell' Admiralty Court, 31 marzo, 1, 2 e 6 aprile 1992, in Lloyd' s Law Reports, 1992, pag. 261 e ss.
(21) ° Va al riguardo rilevato che in diritto marittimo inglese, nell' actio in rem, che ha luogo mediante il sequestro della nave, il convenuto è non già il proprietario o armatore, ma la nave stessa o il carico, e l' atto di citazione è, per tali ragioni, notificato ... alla nave!
(22) ° V., in tal senso, e sia pure con qualche titubanza, Kaye, citata, pag. 1227 e ss.
(23) ° Conclusioni dell' avvocato generale Mancini nella causa Gubisch Maschinenfabrik/Palumbo, citata, pag. 4867 (v., in particolare, pag. 4869).
(24) ° V., al riguardo, la sentenza dell' Oberlandesgericht di Monaco di Baviera del 22 dicembre 1993, in Recht der internationalen Wirtschaft, 1994, pag. 511: in tale pronuncia, infatti, il giudice tedesco, proprio con riferimento alla decisione Gubisch Maschinenfabrik/Palumbo, ha ritenuto che la domanda diretta ad ottenere una declaratoria di non responsabilità introdotta innanzi alla giurisdizione italiana e la successiva domanda di risarcimento dei danni proposta in Germania avessero il medesimo oggetto e il medesimo titolo ai sensi dell' art. 21 della Convenzione di Bruxelles.
(25) ° V., sul punto, la già citata relazione Jenard, alle pagg. 41 e 42, dove si precisa, in particolare, che poiché il termine connessione non ha negli Stati membri lo stesso significato, l' articolo 22, comma 3, ne dà una definizione ispirata al nuovo code judiciaire belga (articolo 30) .
(26) ° Si tratta della sentenza 4 febbraio 1988, causa 145/86, Hoffmann/Krieg (Racc. pag. 645, in particolare punti 19-25).
(27) ° V. punto 24.
(28) ° V., al riguardo, le conclusioni dell' avvocato generale Darmon nella causa 189/87, Kalfelis, decisa con sentenza 27 settembre 1988 (Racc. pag. 5565, in particolare pag. 5574 e ss. delle conclusioni).
(29) ° Citate alla nota precedente, pag. 5575. V., in dottrina, per un orientamento analogo, Kaye, P.: Civil jurisdiction and enforcement of foreign judgments , già citata, pag. 1233 e ss., e Di Blase, A.: Connessione e litispendenza nella Convenzione di Bruxelles , già citata, pag. 179 e ss.