Conclusioni dell'avvocato generale Van Gerven del 27 aprile 1994. - X CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - RICORSO CONTRO UNA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO - DIPENDENTE TEMPORANEO - VISITA MEDICA DI ASSUNZIONE - EFFETTI DEL RIFIUTO DELL'INTERESSATO DI SOTTOPORSI AD UN'ANALISI PER L'AIDS - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI MANTENERE SEGRETO IL PROPRIO STATO DI SALUTE. - CAUSA C-404/92 P.
raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-04737
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. La presente causa ha per oggetto un ricorso presentato contro la sentenza del Tribunale di primo grado 18 settembre 1992, X/Commissione (1) (in prosieguo: la "sentenza impugnata"). Il ricorso solleva un certo numero di questioni giuridiche relativamente all' esame medico al quale coloro che aspirano a diventare dipendenti di ruolo e gli altri membri del personale delle istituzioni comunitarie sono assoggettati prima della loro assunzione. Tali questioni giuridiche riguardano il diritto al rispetto della vita privata, l' obbligo di motivare gli atti e i diritti della difesa.
Gli antefatti e il procedimento
2. In considerazione dei mezzi di diritto che sono stati dedotti, ecco i punti della sentenza impugnata e i fatti che il Tribunale ha in essa accertato che ritengo pertinenti (i corsivi sono miei; a causa dell' ordine cronologico dei fatti, ho citato passi del punto 47 della sentenza impugnata in tre momenti diversi):
"1 Il ricorrente ha prestato servizio presso la Commissione delle Comunità europee (in prosieguo: la 'Commissione' ), come free-lance, dal 29 agosto 1985 al 30 marzo 1986 e dal 1 maggio 1986 al 31 agosto 1987, nonché come agente ausiliario, dal 1 settembre 1987 al 31 gennaio 1988. Ammesso a partecipare al concorso COM/C/655 per dattilografi, veniva informato, il 4 luglio 1989, che non aveva superato le prove scritte.
2 In previsione di una sua eventuale assunzione, come agente temporaneo presso la Commissione, per un periodo di sei mesi, con lettera 14 febbraio 1989 della divisione 'Carriere' della direzione generale del personale e dell' amministrazione, il ricorrente veniva invitato a sottoporsi a visita medica, ai sensi degli artt. 12, n. 2, lett. d), e 13 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (in prosieguo: il 'RAA' ).
3 Tale visita veniva effettuata il 15 marzo 1989 a cura del dr S., medico di fiducia della Commissione. Il ricorrente veniva sottoposto ad esame clinico, completato da esami biologici. Non accoglieva però l' invito del servizio medico di sottoporsi all' esame relativo all' accertamento di anticorpi HIV (AIDS) (2).
(...)
47 (...) L' anamnesi stabilita in base ad un questionario compilato e firmato dal ricorrente rivelava che questi soffriva di acne cronica e nel 1988 era stato affetto da herpes zoster. L' esame clinico ha consentito di riscontrare cicatrici di herpes zoster all' emitorace sinistro, i sintomi di una candidosi oro-faringea (lingua eritematosa e biancastra, saliva biancastra e spessa) ed una poliadenopatia inguinale bilaterale. Considerato l' esito dell' anamnesi e dell' esame clinico, il medico di fiducia ha ordinato accertamenti ematologici allo scopo di misurare, tra l' altro, il numero di linfociti T4 e T8. Il risultato di quest' ultimo accertamento ha rivelato che il ricorrente presentava i dati seguenti: T4 = 299/mm3 (valore normale 675-1575), T8 = 41/mm3 (valore normale 12-44), rapporto T4/T8 = 0,39 (valore normale 1-3). In considerazione di tutti questi risultati, il medico di fiducia concludeva, il 22 marzo 1989, che il ricorrente era affetto da una deficienza immunitaria grave che lo rendeva inidoneo all' esercizio delle funzioni di agente temporaneo". "47) Con lettera recante medesima data, informava il ricorrente che non gli era possibile emettere un parere d' idoneità, ai fini della sua assunzione, e lo pregava di comunicargli il nome, l' indirizzo ed il numero di telefono del suo medico di fiducia, al fine di comunicare a quest' ultimo il tipo delle anomalie riscontrate. Queste ultime richiedevano, a parere del medico di fiducia, 'esami complementari allo scopo di precisare la diagnosi, in modo da consentire, se occorre, l' applicazione di terapie adeguate' " (v. anche il punto 4 della sentenza impugnata).
(...)
"5 Con lettera 28 marzo 1989, il capo della divisione 'Carriere' informava il ricorrente che, in esito alla visita medica, il medico di fiducia aveva concluso per la sua inidoneità fisica all' espletamento delle mansioni di dattilografo presso la Commissione e che, quindi, la sua assunzione non poteva essere presa in considerazione".
(...)
(seguito)
"47 Dopo che il ricorrente ebbe comunicato il nominativo del suo medico curante, i due medici hanno avuto un colloquio telefonico il 5 aprile 1989, ed una copia dei risultati delle analisi di laboratorio effettuate nei confronti del ricorrente è stata trasmessa al medico curante. Secondo un promemoria manoscritto del medico di fiducia, contenuto nel fascicolo sanitario, questi ha segnalato al medico curante che la deficienza immunitaria riscontrata avrebbe potuto essere connessa alla presenza del virus dell' AIDS, il che avrebbe giustificato un accertamento complementare per individuare la presenza non solo del virus HIV-1, ma anche del virus HIV-2. Secondo il medesimo promemoria, i due medici sono stati concordi nel ritenere che una semplice sieropositività HIV, in assenza di sintomi clinici, non rappresenterebbe un motivo d' inidoneità, mentre la presenza dell' AIDS in fase avanzata giustificherebbe un rifiuto di assunzione, come nell' ipotesi di un cancro in fase avanzata o di una patologia psichica grave".
"7 In risposta alla citata lettera del capo della divisione 'Carriere' , il ricorrente, con lettera 9 aprile 1989, chiedeva che il suo caso venisse sottoposto per parere alla commissione medica prevista dall' art. 33, secondo comma, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo 'Statuto' ), applicabile agli agenti temporanei in forza dell' art. 13 del RAA.
8 Con lettera 26 aprile 1989, il medico curante informava il presidente della Commissione del fatto che un errore di diagnosi era stato commesso dal medico di fiducia dell' Istituzione, il quale aveva concluso che il suo paziente era affetto da un' infezione opportunista dovuta a AIDS in fase terminale (' full blown AIDS' ), e denunciava altresì il fatto che il ricorrente sarebbe stato sottoposto, senza il proprio consenso, ad un esame dissimulato per l' accertamento dell' AIDS.
9 Con lettera 27 aprile 1989, il capo del servizio medico della Commissione informava il ricorrente della convocazione, per il 26 maggio seguente, di una commissione medica incaricata di esaminare il suo caso e l' invitava a fargli pervenire ogni relazione o documento medico utile a questo proposito.
10 Con lettera 19 maggio 1989, il ricorrente rispondeva al capo del servizio medico che non disponeva di nessun documento medico perché non era mai stato seriamente malato. Precisava inoltre che era in cura presso il dr P. per lievi disturbi.
11 Con lettera 6 giugno 1989, il direttore generale del personale e dell' amministrazione informava il ricorrente che la commissione medica, convocata su sua richiesta, si era riunita il 26 maggio 1989 e aveva confermato il parere emesso il 22 marzo 1989 dal medico di fiducia della Commissione. In base a tali conclusioni, l' istituzione riteneva che il ricorrente non presentasse i requisiti di idoneità fisica per essere assunto presso i suoi servizi.
12 Con lettera 3 luglio 1989, il ricorrente presentava reclamo, ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto, avverso la decisione 6 giugno 1989 e, in quanto necessario, avverso il parere 22 marzo 1989 del medico di fiducia e la decisione 28 marzo 1989. Con questo reclamo chiedeva l' annullamento dei soprammenzionati atti nonché il risarcimento del danno morale che sosteneva di aver subito, senza precisarne la causa né l' ammontare.
13 In risposta alla lettera 26 aprile 1989 del medico curante, il direttore generale del personale e dell' amministrazione, con lettera 26 luglio 1989, dichiarava, a nome del presidente della Commissione, che la prassi obbligatoria e sistematica degli esami sierologici HIV era stata abbandonata dalle istituzioni comunitarie da oltre un anno, conformemente alle conclusioni del Consiglio e dei ministri della Sanità 15 maggio 1987 e 31 dicembre 1988, nonché alle decisioni della Commissione. Nella stessa lettera, si precisava che il ricorrente non era stato sottoposto ad un esame camuffato di accertamento dell' AIDS, bensì ad un esame biologico, nella fattispecie il conteggio linfocitario T4/T8, inteso a valutare lo stato immunitario del paziente e certamente non inteso all' individuazione di una patologia virale o batterica.
14 Con lettera 4 settembre 1989, registrata presso il segretariato generale l' 8 settembre 1989, il ricorrente ha presentato, ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto, un reclamo 'integrativo' , diretto a che gli fosse corrisposta la somma di 10 000 000 di BFR, come risarcimento forfettario, a causa del danno morale e materiale causatogli dai servizi della Commissione.
15 I due reclami del ricorrente sono stati respinti con decisione 27 novembre 1989 della Commissione, notificata tramite nota 28 novembre 1989 del direttore generale del personale e dell' amministrazione".
3. Il 4 luglio 1989 il ricorrente ha presentato, a quell' epoca ancora dinanzi alla Corte, un primo ricorso, che è stato iscritto a ruolo col numero 206/89. Questo ricorso mirava all' annullamento della decisione 6 giugno 1989, all' annullamento "per quanto necessario" del parere del medico di fiducia del 22 marzo 1989 e della decisione 26 maggio 1989 con la quale la commissione medica ha confermato tale parere, nonché all' annullamento "del tutto in subordine" della decisione 28 marzo 1989 con la quale veniva revocata l' offerta del posto di dattilografo (3). Con ordinanza 15 novembre 1989 la Corte ha trasferito questa causa al Tribunale, dove è stata iscritta col numero di ruolo T-121/89. Il 3 marzo 1990 il ricorrente ha presentato dinanzi al Tribunale un secondo ricorso, che è stato iscritto al ruolo col numero T-13/90, e che mirava al risarcimento del danno che il ricorrente asseriva di aver subito a causa del comportamento della Commissione. Con ordinanza 24 ottobre 1990 il Tribunale ha riunito le due cause. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha innanzi tutto invitato il ricorrente a far conoscere le sue osservazioni circa l' eventuale presentazione del suo fascicolo medico completo. Avendo il ricorrente comunicato che non aveva alcuna obiezione da sollevare contro il fatto che tale fascicolo fosse presentato dinanzi al Tribunale, quest' ultimo ha chiesto alla Commissione che gli fosse trasmesso, con tutti gli allegati, il fascicolo medico relativo all' inidoneità fisica del ricorrente. Esso ha poi posto un certo numero di quesiti scritti alle parti (4). Dopo che la Commissione aveva trasmesso ad esso il fascicolo e le parti avevano risposto ai suoi quesiti, il Tribunale ha sentito le parti nel corso della fase orale del procedimento, che si è svolta il 12 maggio 1992, ed ha pronunciato, il 18 settembre 1992, la sentenza impugnata, sulla quale tornerò con maggiori dettagli immediatamente (paragrafi 5-10 qui di seguito). I ricorsi del ricorrente sono stati respinti su tutti i punti.
4. Il 2 dicembre 1992 il ricorrente ha presentato dinanzi alla Corte un ricorso contro la sentenza impugnata. Oltre al ricorrente e alla Commissione, convenuta, l' Union syndicale di Bruxelles (in prosieguo: l' "Union syndicale") e la Fédération internationale des droits de l' homme (in prosieguo: la "Fédération internationale") hanno anch' esse presentato osservazioni dinanzi alla Corte. L' Union syndicale è stata autorizzata dal Tribunale, con ordinanza 13 febbraio 1990, a intervenire nella causa T-121/89 e, con ordinanza 24 ottobre 1990, a intervenire nella causa T-13/90. La Fédération internationale è stata autorizzata a intervenire nel procedimento di impugnazione con ordinanza che la Corte ha emesso il 12 luglio 1993. L' una e l' altra parte interveniente sostengono le conclusioni del ricorrente.
Il ricorso è basato su tre motivi relativi alla violazione del diritto al rispetto della vita privata (paragrafi 11-29 qui di seguito), all' inadempimento dell' obbligo di motivare gli atti (paragrafi 30 e 31 qui di seguito) e al mancato rispetto dei diritti della difesa (paragrafi 32-39 qui di seguito). Il primo motivo rinvia all' art. 8 della convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell' uomo e della libertà fondamentali (in prosieguo: la "CEDU"), mentre il terzo motivo si riferisce all' art. 6 di questa stessa convenzione.
La sentenza impugnata
5. Nella causa T-121/89 il ricorrente ha dedotto quattro motivi, relativi al mancato rispetto dei diritti della difesa (primo motivo), all' inadempimento dell' obbligo di motivare gli atti, sancito dall' art. 25 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"; secondo motivo), alla violazione dell' art. 8 della CEDU e al mancato rispetto delle conclusioni che il Consiglio e i ministri della Sanità avevano adottato relativamente all' AIDS (terzo motivo) e, infine, alla violazione del principio del legittimo affidamento e della buona fede nonché allo sviamento di procedura (quarto motivo).
Primo e secondo motivo dedotti in primo grado
6. Dopo aver, ai punti 36-40, riassunto gli argomenti delle varie parti, il Tribunale ribadisce i seguenti principi (punti 41-45):
"41 Il Tribunale ricorda che gli artt. 12, n. 2, lett. d), e 13 del RAA prevedono che un agente temporaneo, prima della sua assunzione, deve essere sottoposto alla visita medica di un medico di fiducia dell' istituzione per accertare se sia 'fisicamente idoneo all' esercizio delle funzioni' . Peraltro, l' art. 33, secondo comma, dello Statuto, applicabile in forza dell' art. 13 del RAA, è così redatto:
' Quando la visita medica di cui al primo comma ha dato luogo ad un parere medico negativo, il candidato può chiedere, entro venti giorni dalla notifica fattagli dall' Istituzione, che il suo caso sia sottoposto al parere di una commissione medica composta di tre medici scelti dall' autorità che ha il potere di nomina tra i medici di fiducia delle istituzioni. Il medico di fiducia che ha dato il primo parere negativo viene ascoltato dalla commissione medica. Il candidato può presentare alla commissione medica il parere di un medico di sua scelta' .
42 Lo scopo della visita medica, disposta dalle summenzionate norme, è quindi quello di consentire all' istituzione interessata di appurare se, in base alle sue condizioni di salute, il candidato sia capace di adempiere tutti gli obblighi che possono incombergli data la natura delle sue funzioni. A questo proposito, il medico di fiducia dell' istituzione può basare il suo parere d' inidoneità non soltanto sull' esistenza di disturbi fisici o psichici attuali, ma anche sulla previsione, clinicamente fondata, di turbe future, suscettibili di pregiudicare, in un futuro prevedibile, lo svolgimento normale delle funzioni prospettate (sentenza 10 giugno 1980 della Corte, causa 155/78, signorina M./Commissione, Racc. pag. 1797, in particolare pag. 1809, punti 10 e 11 della motivazione).
43 Inoltre, il rifiuto di assumere, per inidoneità fisica, un candidato costituisce nei suoi confronti un atto recante pregiudizio, ai sensi dell' art. 25 dello Statuto, che dev' essere pertanto motivato. Nondimeno tale obbligo di motivazione va conciliato con le esigenze del segreto medico che rendono ciascun medico ° salvo circostanze eccezionali ° giudice della possibilità di comunicare alle persone che cura o visita la natura delle loro eventuali malattie. Tale conciliazione viene effettuata grazie alla facoltà data all' interessato di chiedere ed ottenere che le ragioni dell' inidoneità siano comunicate al medico curante di sua scelta (sentenze della Corte 27 ottobre 1977, Moli/Commissione, causa 121/76, Racc. pag. 1971, in particolare pag. 1978; 13 aprile 1978, Mollet/Commissione, causa 75/77, Racc. pag. 897, in particolare pag. 906; 10 giugno 1980, signorina M., già citata).
44 Su domanda del candidato, il medico di fiducia dell' istituzione è tenuto a comunicare al medico curante dell' interessato tutte le informazioni pertinenti relative ai motivi d' inidoneità fisica riscontrati e, più specificamente, il risultato degli esami medici effettuati, affinché il medico curante possa informare l' interessato sulla possibilità di contestare detti motivi. Se quest' ultimo intende contestare la fondatezza del parere medico negativo del medico di fiducia, deve presentare alla commissione medica il parere del suo medico curante, corredato di tutti i documenti medici probanti, e chiedere, se occorre, che il suo medico curante venga sentito dalla commissione medica. Infatti, il procedimento previsto dall' art. 33, secondo comma, dello Statuto mira a consentire il riesame di un parere medico negativo da parte di un organo statutario, il quale deve emettere un parere definitivo sull' idoneità fisica del candidato tenendo conto di tutti i documenti che hanno costituito, fino a quel momento, il fascicolo sanitario dell' interessato. Spetta alla commissione medica valutare l' opportunità di sottoporre il candidato ad un nuovo esame medico, disponendo eventualmente accertamenti complementari o chiedendo il parere di altri medici specialisti.
45 Infine, con riguardo alla portata del sindacato giurisdizionale esercitato sulla legittimità di un rifiuto di assunzione motivato da un' inidoneità fisica, si deve rilevare che il Tribunale non può sostituire il proprio apprezzamento al parere medico su questioni riguardanti specificamente la medicina. Nondimeno, spetta al Tribunale, nell' esercizio della funzione che gli è propria, controllare se il procedimento di assunzione si sia svolto nella legalità e, più specificamente, accertare se la decisione dell' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' 'APN' ), rifiutando l' assunzione di un candidato a causa di un' inidoneità fisica, sia basata su un parere medico motivato, che stabilisca un nesso comprensibile fra gli accertamenti medici in esso contenuti e le conclusioni di inidoneità cui giunge (sentenza della Corte 10 giugno 1980, signorina M., già citata, punto 14 della motivazione; v., altresì, sentenza 26 gennaio 1984, causa 189/92, Seiler e a./Consiglio, Racc. pag. 229, in particolare pag 241, punto 15 della motivazione).
46 E' alla luce dei suddetti principi che devono essere esaminati gli addebiti formulati dal ricorrente e dall' interveniente col primo e col secondo motivo. Al fine di procedere a tale esame, ci si deve basare su alcuni rilievi desunti dagli atti di causa".
7. Dopo aver esposto dette constatazioni al punto 47 (che ho già menzionato per la maggior parte precedentemente, al paragrafo 2, nell' esposizione dei fatti), il Tribunale ha respinto il primo motivo motivando la sua decisione nella maniera seguente ai punti 48-50 incluso:
"48 Il Tribunale constata che il medico di fiducia della Commissione ha in tal modo comunicato al medico curante del ricorrente non solo i motivi giustificanti il parere di inidoneità, vale a dire la presenza di una deficienza immunitaria grave, ma altresì l' insieme dei dati relativi ai sintomi manifestatisi durante l' anamnesi e l' esame clinico. Inoltre, il medico curante del ricorrente ha ricevuto una copia completa degli esiti degli esami ematologici ai quali il ricorrente stesso era stato sottoposto. Detti accertamenti sono stati confermati dalle risposte del ricorrente e della convenuta ad un quesito scritto del Tribunale, formulato nell' ambito dei provvedimenti istruttori, nonché dalle dichiarazioni del rappresentante del ricorrente all' udienza. Di conseguenza, né il ricorrente né l' interveniente possono legittimamente sostenere che le informazioni comunicate al medico curante erano troppo sommarie e troppo incomplete per consentire a quest' ultimo di consigliare proficuamente il suo paziente ed al ricorrente di difendere efficacemente i suoi interessi.
49 Per quanto riguarda la censura dell' interveniente, concernente la costituzione della commissione medica, si deve rilevare che il dr Hoffmann, capo del servizio medico della Commissione, non era membro di detta commissione. Pertanto, e senza che ci si debba pronunciare sulla questione se la sola qualità di capo del servizio medico costituisca un ostacolo giuridico che impedisca di far parte della commissione prevista dall' art. 33, secondo comma, dello Statuto, si deve respingere la censura in questione.
50 Del pari, l' interveniente non può legittimamente sostenere che sono stati pregiudicati i diritti alla difesa del ricorrente per il fatto che la commissione medica ha omesso di consultare il suo medico curante e non ha ritenuto opportuno procedere essa stessa all' esame clinico del ricorrente. Infatti, come si è rilevato in precedenza, spetta al candidato che adisce la commissione medica chiedere di sua iniziativa che sia sentito il medico curante. Orbene, nella fattispecie, si deve constatare che il ricorrente si è astenuto dal trasmettere alla commissione medica il benché minimo documento medico, mentre il suo medico curante, dal canto suo, ha scelto di rivolgersi al presidente della Commissione per denunciare l' errore medico che, a suo avviso, era stato commesso e contestare l' operato del servizio medico della Commissione".
8. Il secondo motivo relativo alla violazione dell' art. 25 dello Statuto è stato respinto dal Tribunale (punto 51) con la seguente motivazione:
"51 Infine, per quanto attiene alla questione se il diniego di assumere il ricorrente come agente temporaneo sia stato corredato di una motivazione conforme alle norme statutarie, il Tribunale ritiene che si deve tener conto delle seguenti considerazioni. Innanzi tutto, il motivo addotto dal medico di fiducia e confermato dalla commissione medica, vale a dire quello secondo cui il ricorrente soffre di una deficienza immunitaria grave, è atto, in via di principio, a giustificare un parere d' inidoneità fisica per l' esercizio delle funzioni di agente temporaneo, in considerazione del potenziale pericolo di aumentata predisposizione alle infezioni. Infatti, la nozione d' inidoneità fisica riguarda l' esistenza non solo di disturbi presenti, ma anche di disturbi futuri che potrebbero impedire all' interessato il normale esercizio delle sue funzioni durante il periodo in cui presta servizio. Inoltre, il parere medico, emesso in base ai risultati di un esame clinico e degli accertamenti ematologici, presenta un nesso comprensibile tra gli accertamenti medici che esso contiene e la conclusione d' inidoneità alla quale perviene, e pertanto non può essere considerato viziato da un manifesto errore di valutazione, diversamente da quanto sostiene il ricorrente. In secondo luogo, occorre rilevare che, anche se le parti concordano sul fatto che le anomalie del sistema immunitario riscontrate non consentivano di emettere la diagnosi di una determinata malattia, dato che una deficienza immunitaria può essere dovuta a diverse ragioni, esse sono tuttavia discordi quanto alla possibilità di trarne, senza altre precisazioni sull' eziologia della malattia, un giudizio definitivo sull' inidoneità al lavoro dell' interessato. A sostegno delle loro rispettive posizioni, le parti hanno prodotto pareri medici opposti fra loro. In proposito, il Tribunale rileva che tale controversia verte su una questione che avrebbe dovuto essere sollevata dinanzi alla commissione medica, la quale ha il compito statutario di esaminare la fondatezza del parere medico emesso dal medico di fiducia dell' istituzione. Orbene, si deve constatare che, da una parte, il medico curante non ha disposto gli esami complementari proposti dal medico di fiducia per individuare l' origine della deficienza immunitaria del ricorrente, e, dall' altra, che quest' ultimo non ha presentato alla commissione medica il parere di alcun medico, sia egli curante o terzo. Stando così le cose, il Tribunale osserva che il ricorrente, il cui medico curante si è astenuto dal collaborare con la commissione medica, non può legittimamente contestare la motivazione del diniego della sua assunzione producendo, per la prima volta, dinanzi al Tribunale pareri medici che non sono stati sottoposti a tempo debito al giudizio di detta commissione. Pertanto, possono solo essere respinte le censure del ricorrente relative alla legittimità ed alla sufficienza della motivazione della decisione controversa".
Terzo e quarto motivo dedotti in primo grado
9. Dopo aver esposto, ai punti 53-57 gli argomenti che le parti hanno svolto circa il terzo motivo (in particolare la violazione dell' art. 8 della CEDU) il Tribunale ha respinto questo motivo con la motivazione che esso enuncia ai punti 58 e 59:
"58 Il Tribunale osserva che un prelievo di sangue al fine di individuare l' eventuale presenza di anticorpi di HIV costituisce un pregiudizio all' integrità fisica dell' interessato e può essere effettuato su un candidato solo con il suo esplicito consenso. Tuttavia, la questione di quali siano le conseguenze giuridiche del diniego, da parte di un candidato, di sottoporsi ad un esame di individuazione di anticorpi di HIV che il medico di fiducia di una istituzione reputi necessario, considerata la sintomatologia clinica dell' interessato, per emettere un giudizio medico sulla sua idoneità fisica, rappresenta un problema diverso, che non dev' essere analizzato nell' ambito della presente controversia. Infatti, nella fattispecie, il ricorrente non ha provato di essere stato sottoposto, a sua insaputa, ad un esame specifico di accertamento dell' AIDS, né che tale esame gli sia stato richiesto dalla Commissione come condizione previa per la sua assunzione. Il ricorrente non ha neanche provato di essere stato sottoposto ad un esame dissimulato di individuazione d' anticorpi di HIV, poiché è pacifico fra le parti che l' esame ematologico di cui trattasi, vale a dire il conteggio dei linfociti T4 e T8, non è idoneo a comprovare la presenza di un' eventuale sieropositività. Infine, va aggiunto che nel caso di specie, considerate le anomalie riscontrate in occasione dell' anamnesi e dell' esame clinico, il medico di fiducia poteva legittimamente chiedere che fosse effettuato un esame del genere.
59 Stando così le cose, non può sussistere, nella fattispecie, una violazione dell' art. 8 della CEDU, né delle conclusioni del Consiglio e dei ministri della Sanità degli Stati membri, qualunque sia il valore giuridico di queste ultime".
Infine, dopo ave riassunto (punti 61 e 62) gli argomenti che le parti avevano svolto relativamente al quarto motivo, il Tribunale ha dichiarato (punto 63) che dal rigetto dei primi tre motivi derivava necessariamente che anche il quarto motivo doveva essere respinto.
La domanda di risarcimento
10. Dopo aver riassunto (punti 66-72) gli argomenti che le parti avevano svolto nella causa T-13/90, che aveva ad oggetto una domanda di risarcimento, il Tribunale ha respinto tale domanda con la motivazione che esso espone ai punti 73-75 incluso:
"73 Il Tribunale osserva che, nella sua replica, il ricorrente ha precisato che il suo secondo ricorso non è diretto all' annullamento degli atti sottoposti al sindacato del Tribunale nella causa T-121/89, né al risarcimento del danno materiale che tali atti gli hanno causato, dal momento che l' esecuzione di una sentenza del Tribunale che accogliesse il suo primo ricorso per annullamento costituirebbe una riparazione sufficiente del suddetto danno. Il ricorrente ha chiarito che egli chiede il risarcimento del danno morale che gli ha causato il comportamento della Commissione, la quale, a suo parere, non ha adottato tutti i provvedimenti indispensabili per salvaguardare la riservatezza della motivazione del parere medico d' inidoneità, in base al quale è stata adottata la decisione di non assunzione. Questa mancanza di riservatezza avrebbe consentito a numerose persone di individuarlo ed avrebbe fatto nascere presso le persone a lui vicine il sospetto che fosse sieropositivo. Considerate queste precisazioni sulla portata delle conclusioni presentate nell' ambito del secondo ricorso, va ammesso che quest' ultimo non ha lo stesso oggetto del primo, in quanto il ricorrente si limita a chiedere il risarcimento del danno morale che ritiene essergli stato causato dal comportamento illegittimo della Commissione.
74 Il Tribunale ritiene che va respinta questa domanda di risarcimento in quanto essa è strettamente connessa alla domanda di annullamento, la quale, a sua volta, è stata dichiarata infondata. Infatti, il ricorrente non ha dedotto alcun motivo di natura tale da comportare l' annullamento della decisione impugnata e, pertanto, non ha provato alcuna irregolarità tale da costituire un illecito amministrativo addebitabile alla Commissione.
75 Inoltre, la suddetta domanda dovrebbe del pari essere dichiarata irricevibile anche se si ritenesse che l' asserito danno morale è dovuto ad un comportamento della Commissione indipendente dalla legittimità della decisione oggetto della domanda di annullamento. Infatti, in una siffatta ipotesi, il procedimento amministrativo deve iniziarsi, ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto, con una domanda del dipendente che chieda all' APN di risarcire il danno subito. E' solo avverso la decisione di rigetto di detta domanda che l' interessato può presentare all' amministrazione un reclamo, ai sensi del n. 2 di detto articolo (sentenza della Corte 27 giugno 1989, causa 200/87, Giordani/Commissione, Racc. pag. 1877, punto 22 della motivazione; sentenza del Tribunale 25 settembre 1991, causa T-5/90, Marcato/Commissione, Racc. pag. II-731, punto 50 della motivazione). Nella fattispecie, va constatato che il ricorrente non ha presentato all' APN siffatta domanda e che, anche nel caso in cui si potesse ammettere che il reclamo 'integrativo' del 4 settembre 1989 costituiva una domanda di risarcimento del danno morale assertivamente subito, è pur vero che il ricorrente non ha presentato reclamo contro la decisione di rigetto oppostagli dalla Commissione il 27 novembre 1989".
Primo motivo di ricorso: violazione del diritto alla tutela della vita privata
11. Il primo motivo del ricorrente è basato sul fatto che il Tribunale avrebbe dichiarato ingiustamente che la maniera in cui esso è stato sottoposto all' esame medico e dichiarato inidoneo fisicamente non costituisce una violazione del suo diritto alla tutela della sua vita privata, diritto che gli è garantito dall' art. 8 della CEDU. Prima di analizzare separatamente le tre parti di questo motivo, voglio esaminare brevemente l' art. 8 della CEDU nonché l' argomento della Commissione secondo cui il primo motivo sarebbe parzialmente irricevibile.
12. Il testo dell' art. 8 della CEDU è il seguente:
"1. Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
2. Vi può essere ingerenza di una pubblica autorità nell' esercizio di questo diritto solo in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell' ordine e alla prevenzione dei reati, alla tutela della salute o della morale, o alla tutela dei diritti e libertà altrui".
Per quanto riguarda la questione che si pone nella presente causa, cioè la liceità di taluni test praticati nel corso di un esame medico di assunzione, è il primo dei quattro diritti tutelati enunciati all' art. 8 della CEDU che occorre prendere in considerazione. Nell' ipotesi in cui risultasse che vi è stata un' ingerenza nella vita privata del soggetto (5), occorrerebbe allora esaminare se tale ingerenza è giustificata da uno dei motivi indicati nel secondo comma dell' art. 8 della CEDU.
Come ciascuno sa (6), la CEDU fa parte non direttamente del diritto comunitario ma indirettamente, dato che la salvaguardia dei diritti e libertà fondamentali che essa ha per oggetto di tutelare può essere ottenuta anche in applicazione dei principi generali del diritto comunitario (7). Nella sentenza 8 aprile 1992, Commissione/Germania, la Corte ha esplicitamente dichiarato a tal riguardo che il diritto alla tutela della vita privata e il diritto alla tutela del segreto professionale sono diritti fondamentali tutelati dall' ordinamento giuridico comunitario (per ulteriori sviluppi, v. il paragrafo 22 qui di seguito) (8).
13. Nel controricorso la Commissione afferma che il primo motivo dedotto dal ricorrente è irricevibile, in quanto mette in causa la compatibilità con l' art. 8 della CEDU di qualsiasi test di prevenzione dell' AIDS preliminare all' assunzione di dipendenti di ruolo e temporanei. Tale questione non ha potuto essere affrontata nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, in cui si è trattato unicamente dell' affermazione del ricorrente secondo cui egli sarebbe stato assoggettato ad un test camuffato di prevenzione dell' AIDS. A sostegno della sua eccezione di irricevibilità la Commissione fa riferimento alla sentenza della Corte 19 giugno 1992, V./Parlamento, nella quale si dichiara che:
"nuovi motivi, non contenuti nel ricorso, non possono essere presentati nell' impugnazione, come risulta dagli artt. 113, n. 2, e 116, n. 1, del regolamento di procedura" (il corsivo è mio) (9).
L' art. 113, n. 1, e l' art. 116, n. 1, del regolamento di procedura stabiliscono che nuove conclusioni non possono essere presentate nell' ambito di un' impugnazione.
Non ritengo che occorra dichiarare il primo motivo dedotto dal ricorrente irricevibile. Non vi è alcun dubbio che il ricorrente ha rispettato l' art. 113, n. 1, e l' art. 116, n. 1, del regolamento di procedura, poiché le conclusioni che ha svolto nella sua impugnazione (annullamento della decisione di mancata assunzione e risarcimento del danno) sono identiche alle conclusioni che aveva presentato in primo grado. Per il resto, il primo motivo relativo alla violazione del diritto al rispetto della vita privata, diritto garantito dall' art. 8 della CEDU, non è nuovo (10). Il ricorrente ha già dedotto questo motivo in primo grado, come risulta chiaramente dalla sentenza impugnata (11). E' esatto che esso ha dedotto tale motivo nella fase dell' impugnazione, in particolare dilungandosi sul significato generale e la struttura dell' art. 8 della CEDU formulando un certo numero di argomenti complementari, come in particolare l' argomento relativo all' incompatibilità con l' art. 8 della CEDU dei test di prevenzione dell' AIDS che sono praticati preliminarmente ad un' assunzione. A proposito di simili argomenti nuovi, la Corte ha già dichiarato nella sentenza 12 giugno 1958, Compagnie des hauts fourneaux de chasse, che
"occorre distinguere tra l' introduzione di nuovi mezzi in corso di causa e la deduzione di nuovi argomenti. Nella specie, la Corte ritiene che la ricorrente non ha introdotto mezzi nuovi, ma ha semplicemente sviluppato quelli enunciati nel ricorso valendosi di un certo numero di argomenti, taluni dei quali presentati per la prima volta nella replica. In tali condizioni nulla si oppone a che la Corte li prenda in esame" (12).
Questa giurisprudenza mi sembra che si applichi completamente alla presente fattispecie. Per tale motivo propongo alla Corte di respingere l' eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione. Posso attualmente passare all' analisi delle varie parti del primo motivo dedotto dal ricorrente.
Prima parte: liceità degli esami di accertamento dell' AIDS all' atto dell' assunzione
14. Questa prima parte si divide in due sezioni. La prima (che esaminerò al paragrafo 15 qui seguito) riguarda l' affermazione del Tribunale secondo cui esami di accertamento dell' AIDS possono essere effettuati su un aspirante dipendente quando quest' ultimo ha manifestato il suo consenso esplicito. La seconda (che svilupperò al paragrafo 16 qui di seguito) riguarda le conclusioni che il Tribunale ha tratto dalla considerazione che il medico curante non ha fatto effettuare le analisi complementari che erano state proposte dal medico di fiducia.
15. Al punto 58 della sentenza impugnata, che ho già citato precedentemente (paragrafo 9 sopra), il Tribunale dichiara che
"un prelievo di sangue al fine di individuare l' eventuale presenza di anticorpi di HIV costituisce un pregiudizio all' integrità fisica dell' interessato e può essere effettuato su un candidato solo con il suo esplicito consenso".
Secondo il ricorrente, il Tribunale indica in tal modo che un esame di accertamento di anticorpi HIV (in prosieguo: l' "esame HIV"), in quanto fa parte di una procedura di assunzione, è compatibile con l' art. 8 della CEDU quando l' interessato acconsente ad esservi sottoposto. Il Tribunale avrebbe così violato l' art. 8 della CEDU che presenta, infatti, un carattere talmente imperativo che anche il consenso dell' interessato non potrebbe giustificare la minima ingerenza nella sua vita privata, incompatibile con tale articolo.
In risposta a questo argomento, la Commissione sostiene innanzi tutto che la sua prassi, in occasione dell' esame medico per l' assunzione, di proporre un esame HIV facoltativo ai candidati e di informarli del fatto che una sieropositività asintomatica non comporta il rigetto della loro candidatura per inidoneità fisica ° mentre ciò avverrebbe se essi presentassero la "fase successiva della manifestazione clinica della malattia" ° è perfettamente compatibile con il punto di vista adottato dal Consiglio e dai governi degli Stati membri a proposito degli esami di accertamento (13). La Commissione aggiunge che, non proponendo l' esame AIDS al momento dell' esame medico di assunzione e degli esami periodici, essa verrebbe meno a un dovere di salute pubblica riconosciuto.
Benché, tanto l' affermazione del ricorrente, con il suo carattere assoluto, quanto l' ultima affermazione della Commissione mi sembrino contestabili (14), concordo con la Commissione nell' affermare che l' argomento del ricorrente non può essere accolto poiché esso riguarda una dichiarazione che figura nella sentenza impugnata che non costituisce affatto un fondamento per il dispositivo di tale sentenza. Infatti, la sentenza impugnata non contiene alcuna constatazione di fatto secondo cui il ricorrente sarebbe stato sottoposto ad un esame HIV con il suo consenso esplicito (risulta incontestabilmente dai fatti accertati che così non è stato) e non indica in nessun punto che tale esame sarebbe stato giustamente effettuato.
16. La seconda sezione della prima parte del primo motivo dedotto dal ricorrente riguarda il punto 51 della sentenza impugnata, che ho già citato precedentemente al paragrafo 8. Il Tribunale avrebbe concluso ingiustamente che, poiché non aveva fatto effettuare gli esami HIV complementari proposti dal medico di fiducia (15), il medico curante del ricorrente non ha collaborato con la commissione medica. Il ricorrente sostiene che in realtà il medico curante non poteva far effettuare le analisi proposte dal medico di fiducia poiché l' art. 8 della CEDU si oppone all' esecuzione di ogni esame di HIV nell' ambito di un esame medico di assunzione e pertanto si oppone anche ad un esame HIV praticato da un medico curante. Respingendo tale tesi, il Tribunale avrebbe violato l' art. 8 della CEDU.
Alcuni potrebbero sostenere che il passo del punto 51 al quale il ricorrente fa riferimento indica che il Tribunale non vedrebbe alcun inconveniente nel fatto che un candidato si veda imporre l' obbligo di far praticare un esame HIV dal suo medico curante e che un rifiuto da parte sua potrebbe comportare il rigetto della sua candidatura. Ritengo tuttavia che una tale interpretazione sia poco plausibile in quanto il Tribunale dichiara un po' più avanti (punto 58) che un esame di accertamento dell' AIDS costituisce un pregiudizio all' integrità fisica dell' interessato e può essere effettuato su un candidato solo con il suo esplicito consenso (v. sopra, paragrafi 8 e 9, in cui ho menzionato i punti di cui trattasi).
A mio parere tutto quanto indica tale passo è che, per un qualsiasi motivo, il medico curante non ha ritenuto opportuno fornire alla commissione medica un parere che avrebbe egli stesso emesso o che proverrebbe da un altro medico e che il Tribunale ne ha dedotto una mancanza di collaborazione da parte sua. Il Tribunale ha ritenuto che tale atteggiamento ha come conseguenza che il ricorrente non poteva presentare pareri medici complementari per la prima volta dinanzi al Tribunale (è di ciò che si tratta nel terzo motivo, che esaminerò qui di seguito ai paragrafi 33 e seguenti). Se la si considera nell' ambito di tale ragionamento, tale interpretazione del passaggio considerato dal ricorrente non è affatto tale da influenzare la decisione finale alla quale il Tribunale è pervenuto al punto 51. Il motivo deve pertanto essere respinto.
Seconda parte: prova di un esame di accertamento dell' AIDS
17. La seconda parte del primo motivo è rivolta contro l' affermazione fatta dal Tribunale al punto 58 (v. sopra, paragrafo 9), nel quale esso dichiara che, "nella fattispecie, il ricorrente non ha provato di essere stato sottoposto, a sua insaputa, ad un esame specifico di accertamento dell' AIDS".
Già in primo grado, il ricorrente aveva sostenuto di essere stato sottoposto a un esame HIV camuffato. Più specificamente, egli sarebbe stato sottoposto ad un' analisi di conteggio dei linfociti T4 e T8 (in prosieguo: l' "esame T4/T8") per il solo motivo che egli aveva rifiutato di sottoporsi ad esame HIV "normale". Applicare l' esame T4/T8 in quanto metodo alternativo che consente di scoprire un' eventuale sieropositività sarebbe incompatibile con l' art. 8 della CEDU e con la prassi della Commissione, cioè quella secondo cui essa non praticherebbe sistematicamente esami di sieropositività. A tal proposito, come egli aveva già fatto dinanzi al Tribunale, il ricorrente richiama l' attenzione su una relazione che è stata redatta in occasione di una riunione di medici del servizio medico della Commissione e che si è tenuta il 5 giugno 1989. E' così che si può leggere al punto 8 di tale relazione che
"in caso di rifiuto dell' esame HIV saranno praticati i seguenti esami: un esame dei linfociti T4/T8, elettroforesi delle proteine e IgA, IgG e IgM".
18. Secondo la Commissione, questa parte del primo motivo sollevata dal ricorrente è irricevibile poiché, in violazione dell' art. 168 A del Trattato CE e dell' art. 51 dello Statuto CE della Corte (16), mira a rimettere in discussione una valutazione di fatto effettuata dal Tribunale, cioè non era stato dimostrato che l' esame T4/T8 costituisce un esame HIV dissimulato (v. anche il paragrafo 24 qui di seguito). Nella replica il ricorrente precisa tuttavia che la sola cosa che egli contesta è la motivazione della sentenza impugnata, nel senso che il Tribunale non avrebbe tenuto conto della relazione redatta nella riunione del 5 giugno 1989.
La Commissione replica che il Tribunale disponeva senz' altro di tale relazione, ma che era stato manifestamente convinto dai chiarimenti che essa aveva fornito in primo grado, in base ai quali la redazione del punto 8 di tale relazione (che ho menzionato al paragrafo precedente) si basa su un errore, tale relazione non è mai stata approvata dal servizio medico e l' affermazione contestata è stata contraddetta in una nota del capo di questo servizio in data 11 agosto 1989 nonché in varie prese di posizione pubbliche, in particolare quelle del presidente della Commissione e quelle del direttore generale del personale e dell' amministrazione. Costituisce prassi costante del servizio medico effettuare un esame T4/T8 solo in presenza di segni esterni di deficienza immunitaria.
19. Il punto 31 indica chiaramente che il Tribunale conosceva infatti la relazione di cui trattasi nonché l' opinione che il ricorrente ne aveva. Ecco quanto il Tribunale ha dichiarato a tal proposito:
"A seguito della richiesta formulata dal Tribunale durante la fase orale, la convenuta ha depositato nella cancelleria del Tribunale, il 20 maggio 1992, un resoconto della riunione del 15 giugno 1989 dei medici del servizio medico della Commissione, ed una nota confidenziale 11 agosto 1989 del capo di tale servizio rivolta al signor L. Con lettere 27 maggio 1992, il ricorrente e l' interveniente hanno presentato le loro osservazioni su tali documenti".
Il Tribunale ha inoltre prestato molta attenzione al punto di vista delle parti. Al punto 55 esso sintetizza la posizione del ricorrente nel modo seguente:
"Secondo il ricorrente, nel suo caso sussiste violazione dell' art. 8 della CEDU e delle summenzionate conclusioni del Consiglio e dei ministri della sanità, in quanto egli è stato sottoposto, ad opera del servizio medico della Commissione, contro il suo volere e a sua insaputa, ad un esame dissimulato di accertamento dell' AIDS, ossia il conteggio dei linfociti T4 e T8. Il ricorrente sostiene che nella prassi medica abituale questo esame ematologico viene utilizzato solo in caso di sieropositività e, in via del tutto eccezionale, per le persone irradiate. Poiché il ricorrente non presentava nessun sintomo d' irradiazione, il medico di fiducia della Commissione non aveva alcun motivo di sottoporlo ad un tale esame biologico, che non consente una diagnosi affidabile. Secondo il ricorrente, il diniego di assunzione è quindi dovuto solo ad un semplice sospetto di sieropositività".
Ecco come, ai punti 56 e 57, il Tribunale riassume gli argomenti con cui la Commissione replica a tale censura:
"La Commissione, riguardo all' asserita violazione dell' art. 8 della CEDU, fa valere che nessun esame di accertamento dell' AIDS viene praticato in occasione della visita medica di assunzione, senza l' esplicito consenso del candidato (...).
Peraltro, la Commissione fa valere che il suo medico di fiducia non ha mai praticato esami dissimulati di individuazione d' anticorpi HIV, ma che, dopo aver riscontrato la presenza di vari indizi clinici, che indicavano una deficienza immunitaria, ha disposto esami ematologici, quali la misurazione delle immunoglobuline ed il conteggio dei linfociti e della loro sottospecie (...)".
Infine il seguente passo del punto 58 indica che gli argomenti della Commissione hanno convinto il Tribunale:
"(...) Infatti, nella fattispecie, il ricorrente non ha provato di essere stato sottoposto, a sua insaputa, ad un esame specifico di accertamento dell' AIDS, né che tale esame gli sia stato richiesto dalla Commissione come condizione previa per la sua assunzione. Il ricorrente non ha neanche provato di essere stato sottoposto ad un esame dissimulato di individuazione d' anticorpi di HIV, poiché è pacifico fra le parti che l' esame ematologico di cui trattasi, vale a dire il conteggio dei linfociti T4 e T8, non è idoneo a comprovare la presenza di un' eventuale sieropositività. Infine, va aggiunto che nel caso di specie, considerate le anomalie riscontrate in occasione dell' anamnesi e dell' esame clinico, il medico di fiducia poteva legittimamente chiedere che fosse effettuato un esame del genere".
20. I passaggi citati della sentenza impugnata indicano sufficientemente che il Tribunale ha senz' altro tenuto conto degli argomenti svolti dal ricorrente ° e che ha tenuto conto della relazione della riunione del 5 giugno 1989 nel suo ragionamento °, ma che ha respinto tali argomenti come infondati in fatto. Concludo perciò nel senso che la seconda parte del primo motivo dedotto dal ricorrente deve essere anch' essa respinta.
Terza parte: liceità di un esame T4/T8
21. La terza parte del primo motivo dedotto dal ricorrente è rivolta contro l' affermazione fatta dal Tribunale al punto 58 "che nel caso di specie, considerate le anomalie riscontrate in occasione dell' anamnesi e dell' esame clinico, il medico di fiducia poteva legittimamente chiedere che fosse effettuato un (esame T4/T8)". Secondo il ricorrente, il Tribunale, non ritenendo utile che un candidato la cui situazione sia equiparabile alla sua dia il suo consenso esplicito perché possa essere effettuato un test T4/T8, ha violato l' art. 8 della CEDU.
E' pacifico che il ricorrente è stato effettivamente sottoposto ad un esame T4/T8 senza esserne stato previamente informato in maniera esplicita e senza che il suo consenso gli fosse stato chiesto. La Commissione ha tuttavia sostenuto sia dinanzi al Tribunale sia dinanzi alla Corte che questi fatti non costituiscono una violazione dell' art. 8 della CEDU poiché, nell' ambito del compimento del suo esame, il medico di fiducia ha effettuato un esame di T4/T8 solo dopo aver constatato segni esterni di deficienza immunitaria e poiché un candidato che si presenta ad una visita medica di assunzione consente tacitamente, ma certamente, a che il medico di fiducia svolga il suo compito, cioè a che esso accerti se il candidato soddisfi il requisito dell' idoneità fisica. Inoltre, un esame T4/T8 sarebbe fondamentalmente diverso da un accertamento HIV, il quale richiede effettivamente che il candidato manifesti il suo consenso in maniera esplicita.
Nella sentenza impugnata il Tribunale ha aderito alla tesi della Commissione. Ai punti 56-59 esso dichiara innanzi tutto che un esame HIV costituisce effettivamente un pregiudizio per l' integrità fisica e può essere effettuato solo con il consenso esplicito del candidato, ma aggiunge che nella fattispecie un tale esame non è mai stato effettuato. Esso dichiara poi che, nelle circostanze del caso di specie, il medico di fiducia poteva giustamente richiedere un esame T4/T8 e conclude che non è stata commessa alcuna violazione dell' art. 8 della CEDU.
22. Prima di analizzare il merito della terza parte del primo motivo dedotto dal ricorrente, mi sembra importante delimitare la questione giuridica di cui trattasi in tale parte. Si tratta a mio parere solo della questione se, quando, nel corso di una visita medica, sono emersi alcuni elementi che potrebbero lasciar supporre l' esistenza di una deficienza immunitaria, la Commissione possa sottoporre un candidato o un altro dipendente ad un esame T4/T8 (e, sulla base in particolare dei risultati negativi di quest' ultimo, rifiutare di assumerlo) senza che questo candidato ne sia stato previamente informato o che sia stato invitato a dare il suo consenso e pur sapendo che questo candidato si è esplicitamente rifiutato di sottoporsi ad un accertamento HIV. E' la sola questione che affronterò nelle pagine che seguono e solo nell' ambito dei fatti concreti della fattispecie come sono stati accertati dal Tribunale, tra cui, ad esempio, il fatto che il ricorrente era candidato ad un impiego di sei mesi.
Esaminerò innanzi tutto (paragrafi 23 e 24 qui di seguito) se vi sia stata un' ingerenza nella vita privata del ricorrente (e una violazione del diritto al segreto medico che ne fa parte) in quanto al fine della sua assunzione da parte della Commissione il ricorrente è stato assoggettato ad un esame T4/T8 senza esser stato previamente informato né invitato a dare il suo consenso. In caso di soluzione affermativa, esaminerò quindi (paragrafi 25-29 qui di seguito) se una tale ingerenza fosse o meno giustificata. Questo esame complementare è necessario poiché, come la Corte ha dichiarato nella sentenza 8 aprile 1992, soprammenzionata, il diritto alla sfera privata e quello alla tutela del segreto medico non sono diritti assoluti:
5) rimettere la causa dinanzi al Tribunale affinché quest' ultimo statuisca sulla fondatezza della domanda di cui al punto precedente e
6) riservare le spese.
(*) Lingua originale: l' olandese.
(1) ° Cause riunite T-121/89 e T-13/90 (Racc. pag. II-2195).
(2) ° Su tale punto, gli antefatti della presente fattispecie differiscono fondamentalmente da quelli che erano alla base della sentenza del Tribunale 14 aprile 1994, causa T-10/93, A/Commissione (Racc. pag. II-179). Infatti, in occasione dell' esame medico al quale era stato sottoposto al fine della sua assunzione, il ricorrente nella causa T-10/93 aveva rivelato al medico di fiducia della Commissione di essere sieropositivo e di essere disposto a subire un test HIV (sentenza 14 aprile 1994, punto 3).
(3) ° Allo stesso tempo il ricorrente ha presentato anche una domanda di provvedimenti urgenti al fine di ottenere una sospensione dell' esecuzione della decisione della Commissione 6 giugno 1989. Con ordinanza del presidente della Seconda Sezione della Corte 31 luglio 1989, causa 206/89 R, S./Commissione (Racc. pag. 2841, punti 14 e 15) questa domanda è stata dichiarata irricevibile per mancanza di interesse in quanto la sospensione dell' esecuzione della decisione di rifiuto della Commissione non poteva avere per effetto di modificare la situazione del ricorrente.
(4) ° Per maggiori dettagli sullo svolgimento del procedimento dinanzi al Tribunale si farà riferimento ai punti 16-31 della sentenza impugnata.
(5) ° Si deve trattare allora di un' ingerenza di una pubblica autorità. E' pacifico che quest' ultima condizione è senz' altro soddisfatta nella causa di cui ci occupiamo oggi.
(6) ° Sia la sentenza impugnata sia le osservazioni presentate dinanzi alla Corte da tutte le parti indicano che un' unanimità sussiste su tale punto.
(7) ° V. in particolare sentenza 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston (Racc. pag. 1651, punto 19), nonché il paragrafo 30 delle conclusioni che ho presentato nella causa C-159/90, Grogan (Racc. 1991, pag. I-4703).
(8) ° Causa C-62/90 (Racc. pag. I-2575, punto 23).
(9) ° Causa C-18/91 P (Racc. pag. I-3997, punto 21).
(10) ° Per il resto dubito del fatto che la citazione tratta dalla sentenza 19 giugno 1992 debba essere interpretata nel senso proposto dalla Commissione. Nessuna disposizione dello Statuto CE della Corte o del regolamento di procedura vieta di sollevare nell' impugnazione mezzi che non sono stati dedotti in primo grado. Un certo numero di mezzi che sono classicamente dedotti in un' impugnazione (ad esempio i mezzi relativi alla motivazione insufficiente della sentenza impugnata) non possono addirittura essere sollevati in primo grado.
(11) ° Punti 35, 53 e seguenti.
(12) ° Causa 2/57 (Racc. pag. 123, in particolare pag. 137).
(13) ° AA tal riguardo la Commissione fa riferimento in particolare alle conclusioni 13 novembre 1989 del Consiglio, che essa presenta in allegato al controricorso. Osservando più attentamente, sembra trattarsi della risoluzione, pubblicata in una data successiva, del Consiglio dei ministri della Sanità degli Stati membri, riuniti nell' ambito del Consiglio, risoluzione del 22 dicembre 1989 concernente la lotta contro l' AIDS (GU 1990, C 10, pag. 3).
(14) ° Il Consiglio ed i governi si sono infatti pronunciati contro esami di accertamento obbligatori: v. in particolare la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti nell' ambito del Consiglio del 31 maggio 1988, concernente la lotta contro l' AIDS (GU 1988, C 197, pag. 8); la risoluzione del Consiglio dei ministri della Sanità degli Stati membri, riuniti nell' ambito del Consiglio, del 15 dicembre 1988, concernente l' AIDS ed il luogo di lavoro (GU 1989, C 28, pag. 2, v. soprattutto il punto 7), nonché la risoluzione del 22 dicembre 1989, già menzionata alla nota precedente. A mia conoscenza, essi non hanno tuttavia mai raccomandato esami facoltativi.
(15) ° Come risulta dal punto 47 della sentenza impugnata, che ho già menzionato al paragrafo 2 precedente, le analisi complementari proposte dal medico di fiducia consistevano in un accertamento complementare per individuare la presenza non solo del virus HIV-1, ma anche del virus HIV-2 .
(16) ° V. il Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia firmato a Bruxelles il 17 aprile 1957, come è stato modificato dall' art. 7 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1; versione corretta: GU 1989, C 215, pag. 1). V. anche sentenza della Corte 1 ottobre 1991, causa C-238/90 P, Vidrányi/Commissione (Racc. pag. I-4339, punti 11 e 12), confermata dalla sentenza 8 aprile 1992, causa C-346/90 P, F./Commissione (Racc. pag. I-2691, punto 7).
(17) ° Punto 23, soprammenzionato (nota 8).
(18) ° Al punto 58 il Tribunale ha esso stesso già fatto rilevare che un prelievo di sangue al fine di individuare l' eventuale presenza di anticorpi HIV costituisce un pregiudizio all' integrità fisica dell' interessato .
(19) ° V. sentenza della Corte europea dei diritti dell' uomo 26 marzo 1985, X e Y/Paesi Bassi, Pubblications de la Cour européenne des droits de l' homme (in prosieguo: le Pubblicazioni ), serie A: Arrêts et décisions (in prosieguo: la serie A ), vol. 91, 1985, paragrafo 22 ( la nozione di vita privata ricopre l' integrità fisica e morale della persona ), e la relazione della Commissione europea dei diritti dell' uomo 1 marzo 1979, ricorso n. 7654/76, Van Oosterwijck/Belgio, Pubblicazioni, serie B, Osservazioni e relazioni, vol. 36, 1983, pag. 10, paragrafo 44 ( la divulgazione o la conoscenza da parte dei terzi di fatti che si riferiscono alla condizione fisica, alla salute o alla personalità può senz' altro violare l' intimità del ricorrente e arrecare un pregiudizio alla sua vita privata ).
(20) ° Relazione del 12 luglio 1977, ricorso n. 6959/75, Brueggemann e Scheuten/Repubblica federale di Germania, Décisions et Rapports / Decisions and Reports, vol. 10, 1978, pag. 100, n. 57.
(21) ° Secondo Nieuw, A.: Informed Consent , Medecine and Law, 1993, pag. 125, questa espressione è stata consacrata negli Stati Uniti in Natanson/Kline [186 Kan 393, 350 P 2 1093 (1960)]: The law requires that the inroads made upon a person' s body take place only with informed voluntary consent of that person . V. anche Faden, R., Beauchamp, T., e King, N.: A history and theory of informed consent , Oxford, 1986, nonché lo studio approfondito di diritto comparato di Vansweevelt, T.: De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het ziekenhuis, Reeks aansprakelijkheidsrecht , Anversa, 1992, pagg. 262-306 e 313 e 314.
(22) ° V., ad esempio, Leenen, H., Gevens S., e Pinet, G.: The rights of patients in Europe , World Health Organization - Regional Office for Europe, Kluwer, Deventer, 1993, pagg. 7-47.
(23) ° V., ad esempio, Leenen, H.: Handboek gesondheidsrecht ° Rechten van mensen in de gezondheidszorg , Alphen, 1988, pagg. 26 e seguenti, 160 e seguenti, e 170 e seguenti; Nys, H.: Geneeskunde ° Recht en medisch handelen, Algemene Practische Rechtsverzameling, Bruxelles, 1991, pagg. 135-138 e 143-144.
(24) ° V. i lavori, menzionati nella nota precedente, di Leenen, H.: pag. 161, e di Nys, H.: pagg. 135 e 136.
(25) ° Per quanto riguarda tale questione, che comporta una valutazione di fatto, il Tribunale ha dichiarato in maniera sovrana (punto 58) che il ricorrente non ha (...) provato di essere stato sottoposto ad un esame dissimulato di individuazione di anticorpi HIV .
(26) ° Nel ricorso e nelle osservazioni scritte che ha presentato nel corso della fase orale dinanzi alla Corte, il ricorrente ha osservato che egli svolge sempre un' attività normale, il che confuterebbe di fatto la diagnosi del medico di fiducia. Quest' ultima questione non fa evidentemente parte del giudizio dinanzi alla Corte.
(27) ° V. sentenza 8 aprile 1992, soprammenzionata (nota 8), punto 23.
(28) ° Le deroghe al diritto generale di cui all' art. 8, n. 1, della CEDU devono infatti essere interpretate in maniera restrittiva. V. anche la sentenza della Corte europea dei diritti dell' uomo 21 febbraio 1975, Golder, Pubblicazioni, Serie A, vol. 18, 1975, paragrafo 44.
(29) ° V. sentenza della Corte europea dei diritti dell' uomo 24 marzo 1988, Olsson, Pubblicazioni, Serie A, vol. 130, 1988, paragrafo 67; la nozione di necessità comporta un' ingerenza basata su un bisogno sociale imperativo e in particolare proporzionata al fine legittimo perseguito .
(30) ° Posso qui tralasciare la questione se tale articolo produca anche effetti orizzontali, in quanto l' ingerenza di cui trattasi nella fattispecie è il fatto di una autorità pubblica . Il fatto che questa autorità pubblica intervenisse al riguardo come datore di lavoro e non come autorità regolamentare mi sembra irrilevante nella fattispecie.
(31) ° V. sentenza della Corte europea dei diritti dell' uomo 25 marzo 1985, Barthold, Pubblicazioni, Serie A, vol. 50, 1985, paragrafo 45, in base alla quale il requisito di una base giuridica richiede che l' ingerenza abbia un fondamento in diritto nazionale, la legge sia sufficientemente accessibile e sia enunciata con sufficiente precisione per consentire a ciascuno di regolare la sua condotta servendosi eventualmente dei necessari pareri .
(32) ° V., per quanto riguarda gli articoli menzionati, i regolamenti del Consiglio 18 dicembre 1961, nn. 31 (CEE) e 11 (Euratom) (GU 1962, n. 45, pag. 1385); il regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 259, che fissa lo Statuto del personale delle Comunità europee e i regimi applicabili agli altri agenti di tali Comunità, e istituisce misure particolari temporaneamente applicabili ai dipendenti della Commissione (GU L 56, pag. 1), modificato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) del Consiglio 2 maggio 1978, n. 912 (GU L 119, pag. 1), e dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) del Consiglio 27 settembre 1985, n. 2799 (GU L 265, pag. 1).
(33) ° Non sono quindi d' accordo con l' affermazione del ricorrente secondo cui l' esame medico sarebbe esclusivamente prescritto nell' interesse delle istituzioni.
(34) ° Tralascerò qui ° poiché, come il Tribunale ha indicato giustamente al punto 58, essa non è stata sollevata nella fattispecie ° la questione se la Commissione possa rifiutare di assumere un candidato che rifiuti di dare il suo consenso esplicito a che sia praticato su di lui un esame più approfondito.
(35) ° Inoltre, il ricorrente invoca esattamente gli stessi elementi di fatto sui quali si è basato in primo grado.
(36) ° Già citata, nota 16.
(37) ° Sentenza Vidrányi/Commissione, soprammenzionata, punti 16-18.
(38) ° Applicabile per analogia, in conformità all' art. 13, secondo comma, del RAA.
(39) ° Sopra, paragrafo 13.
(40) ° Cause riunite 59/80 e 129/80 (Racc. pag. 1883, punti 41 e 42).
(41) ° V., in particolare, sentenze 9 novembre 1983, causa 322/81, Michelin (Racc. pag. 3461, punto 7); 17 ottobre 1989, causa 85/87, Dow Benelux (Racc. pag. 3137, punto 25); 27 giugno 1991, causa C-49/88, Al-Jubail Fertilizer (Racc. pag. I-3187, punto 15); e 10 marzo 1992, causa T-11/89, Shell (Racc. pag. II-757, punto 39).
(42) ° V., in particolare, sentenze 17 dicembre 1981, causa 115/80, Demont/Commissione (Racc. pag. 3147, punti 6-12, in particolare, punto 11); 19 aprile 1988, causa 319/85, Misset/Consiglio (Racc. pag. 1861, punto 7); 5 dicembre 1990, causa T-82/89, Marcato/Commissione (Racc. pag. II-735, punto 78); e 9 febbraio 1994, causa T-109/92, Lacruz Bassols (Racc. PI pag. II-105, punti 67-70).
(43) ° La Commissione sui diritti dell' uomo ha dichiarato ripetutamente che le contestazioni relative all' accesso al pubblico impiego e il licenziamento dei dipendenti pubblici si collocano al di fuori del campo di applicazione dell' art. 6, n. 1, della convenzione . V. le decisioni 10 ottobre 1983, ricorso n. 9248/81, Leander/Svezia, D & R, vol. 34, 1983, pag. 78, in particolare pag. 83 (versione inglese) e in particolare pag. 91 (versione francese), nonché i riferimenti che sono ivi fatti alla giurisprudenza precedente. Per contro, l' accesso ad un impiego presso la Commissione ha conseguenze rilevanti per diritti che sono effettivamente di natura civile , quali il diritto a pensione o il diritto alla sicurezza sociale. A tal riguardo, la Federazione internazionale fa riferimento ad una sentenza che la Corte europea dei diritti dell' uomo ha pronunciato recentemente a proposito dei diritti a pensione di dipendenti pubblici (sentenza 26 novembre 1992, Lombardo, Pubblicazioni, Serie A, vol. 249-C, 1992, punto 16).
(44) ° La composizione di altre commissioni costituite dallo Statuto non comporta una tale apparenza. La commissione d' invalidità, ad esempio, istituita dall' art. 9 dello Statuto è composta di tre medici designati: il primo dall' istituzione da cui dipende il funzionario interessato, il secondo dall' interessato, il terzo d' intesa tra i due medici suddetti (art. 7 dell' allegato II dello Statuto).
(45) ° V. sentenza della Corte europea dei diritti dell' uomo 22 ottobre 1984, Sramek, Pubblicazioni, Serie A, vol. 84, 1984, paragrafo 42.
(46) ° Corte europea dei diritti dell' uomo, sentenze 23 giugno 1981, Le Compte, Van Leuven e De Meyere, Pubblicazioni, Serie A, vol. 43, 1981, paragrafo 51, e 10 febbraio 1983, Albert e Le Compte, Pubblicazioni, Serie A, vol. 58, 1983, paragrafo 29; parere della Commissione dei diritti dell' uomo (come formulato nella relazione 3 luglio 1985), pubblicata in allegato alla sentenza 23 aprile 1987, Ettl e a., Pubblicazioni, Serie A, vol. 117, pag. 21, paragrafi 77 e 78; v. anche van Dijk, P., e van Hoof, G.: De Europese Conventie in theorie en praktijk , Nijmengen, 1990, pagg. 340 e 341.
(47) ° La decisione di una commissione medica è irregolare quando la procedura seguita era inficiata da un vizio, o quando la commissione si è basata su concezioni erronee, o ancora quando dalla sua relazione non risulta un nesso comprensibile tra gli accertamenti medici che essa contiene e le conclusioni alle quali perviene. V. sentenze 26 gennaio 1984, causa 189/82, Seiler/Consiglio (Racc. pag. 229, punto 15); 10 dicembre 1987, causa 277/84, Jaensch (Racc. pag. 4923, punto 15), e 12 luglio 1990, causa T-154/89, Vidrányi/Commissione (Racc. pag. II-445, punto 48). Vi è anche irregolarità quando la relazione di una commissione medica non contiene una motivazione sulla base della quale sia possibile valutare su quali considerazioni si basano gli accertamenti che vi sono fatti. Sentenze 12 gennaio 1983, causa 257/81, K./Consiglio (Racc. pag. 1, punto 17); 27 febbraio 1992, causa T-165/89, Plug/Commissione (Racc. pag. II-367, punto 75), e 23 marzo 1993, causa T-43/89 RV, Gill (Racc. pag. II-303, punto 36).
(48) ° V. sentenze 21 maggio 1981, causa 156/80, Morbelli/Commissione (Racc. pag. 1357, punto 20); 29 novembre 1984, causa 265/83, Suss/Commissione (Racc. pag. 4029, punto 11); 19 gennaio 1988, causa 2/87, Biedermann/Corte dei conti (Racc. pag. 143, punto 8); Plug, soprammenzionata, punto 75, e Vidrányi/Commissione, soprammenzionata, punto 48.
(49) ° Come egli aveva già fatto in primo grado (v. sopra, paragrafo 3) il ricorrente chiede per quanto necessario anche l' annullamento della decisione 22 marzo 1989 con la quale il medico di fiducia della Commissione ha emesso un parere medico negativo nonché l' annullamento della decisione 26 maggio 1989 con cui la commissione medica ha confermato questo parere. In via del tutto subordinata il ricorrente chiede anche l' annullamento della lettera 28 marzo 1989 con la quale il capo della divisione carriere ha informato il ricorrente del fatto che la sua assunzione non poteva essere presa in considerazione. Ma nell' ipotesi in cui si tratta di atti contro i quali un ricorso per annullamento è consentito, non credo che sia necessario accogliere queste domande: se, come propongo in questo paragrafo delle mie conclusioni, la lettera 6 giugno 1989 è annullata per i motivi che ho indicato, il parere medico del medico di fiducia e la conferma di quest' ultimo da parte della commissione medica non producono più alcun effetto nei confronti del ricorrente.
(50) ° Il punto 73 può erroneamente dare l' impressione che è solo per questo secondo motivo che il ricorrente chiede il risarcimento di un danno morale.
(51) ° E' vero anche l' inverso: l' irricevibilità di una domanda di annullamento comporta l' irricevibilità di una domanda di risarcimento che presenta uno stretto legame con essa. V., in particolare, sentenza 14 luglio 1976, causa 129/75, Hirschberg/Commissione (Racc. pag. 1259, punto 22), sentenza 16 luglio 1981, causa 33/80, Albini/Consiglio e Commissione (Racc. pag. 2141, punto 18), e sentenza 25 settembre 1991, causa T-5/90, Marcato/Commissione (Racc. pag. II-731, punto 49).
(52) ° Causa T-82/91 (Racc. PI pag. I-A-45, sintesi punto I.3), e causa T-3/92 (Racc. PI pag. I-A-23, sintesi punto I.4).
(53) ° Quello che il ricorrente contesta qui non è la decisione della Commissione di assoggettarlo, a sua insaputa, ad un accertamento T4/T8 e, in particolare sulla base di tale accertamento, di dichiararlo inidoneo fisicamente, ma senz' altro il comportamento della Commissione che ha fatto risultare sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee le sue iniziali nonché il suo luogo di residenza in Portogallo.
(54) ° Causa 200/87 (Racc. pag. 1877, punto 22).
(55) ° Soprammenzionata, nota 51, punti 49 e 50.
(56) ° Sentenza Marcato, soprammenzionata, punto 51. Nemmeno in tale causa il ricorrente aveva presentato una domanda preliminare di risarcimento del danno che egli asseriva di aver subito.
(57) ° V. i paragrafi 19 e 25 delle conclusioni che ho presentato per la sentenza della Corte 17 dicembre 1992, causa C-68/91 P, Moritz (Racc. pag. I-6849).