Conclusioni dell'avvocato generale Tesauro del 16 dicembre 1993. - MUND & FESTER CONTRO HATREX INTERNATIONAAL TRANSPORT. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: HANSEATISCHES OBERLANDESGERICHT HAMBURG - GERMANIA. - SEQUESTRO CONSERVATIVO - REQUISITO SUFFICIENTE: ESECUZIONE DI UNA DECISIONE IN UN ALTRO STATO CONTRAENTE DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES - DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE. - CAUSA C-398/92.
raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-00467
edizione speciale svedese pagina I-00037
edizione speciale finlandese pagina I-00045
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Con ordinanza 16 novembre 1992, lo Hanseatisches Oberlandesgericht chiede alla Corte se sia contraria al divieto di discriminazioni, sancito dall' art. 7 del Trattato CEE (divenuto art. 6, a seguito della nuova numerazione risultante dal Trattato di Maastricht, entrato in vigore il 1 novembre 1993), una disposizione come quella dell' art. 917, secondo comma, della Zivilprozessordnung (codice di procedura civile tedesco, in prosieguo: la "ZPO"), secondo cui è requisito sufficiente ai fini della concessione del sequestro conservativo il fatto che la successiva sentenza dovrà essere eseguita all' estero; e ciò anche qualora la suddetta esecuzione debba aver luogo in un Paese aderente alla Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
2. I fatti del presente procedimento possono essere riassunti come segue.
La Hatrex Internaational Transport (in prosieguo: la "Hatrex"), impresa di trasporti internazionali con sede nei Paesi Bassi, aveva effettuato, per conto di un committente tedesco, un trasporto di merci. Essendo queste deperite durante il tragitto, la società tedesca Mund & Fester, surrogatasi nel diritto del committente con una cessione di credito, ha chiesto il risarcimento del danno. A garanzia del recupero del credito in questione, la Mund & Fester presentava, dinanzi al Landgericht di Amburgo, domanda di sequestro conservativo, ex art. 917 della ZPO, sull' autotreno - che si trovava ancora in Germania - usato dalla Hatrex per il trasporto. La norma nazionale in questione prevede, nel suo primo comma, la possibilità di disporre il sequestro conservativo se vi è timore che, in mancanza di tale provvedimento, l' esecuzione della decisione sia resa impossibile o essenzialmente più onerosa; e, nel suo secondo comma, stabilisce che la necessità di eseguire la sentenza all' estero è requisito in sé sufficiente ai fini della concessione del provvedimento.
3. Contro il rigetto della sua domanda, motivato in particolare dal fatto che il secondo comma del suddetto art. 917 non sarebbe più applicabile a fattispecie di esecuzione di decisioni negli Stati aderenti alla Convenzione di Bruxelles, la Mund & Fester ha proposto opposizione avanti lo Hanseatisches Oberlandesgericht, che ha ritenuto di dover sospendere il giudizio in corso e sottoporre alla Corte il quesito relativo all' interpretazione dell' art. 7, n. 1, del Trattato CEE.
4. L' ordinanza di rinvio va intesa nel senso che il giudice a quo vuole sapere, in realtà, se le disposizioni della Convenzione di Bruxelles, da sole o in relazione con l' art. 7 o altre disposizioni del Trattato CEE, ostino all' applicazione di una norma nazionale che autorizza in modo automatico, su richiesta della parte interessata, il sequestro conservativo per il solo fatto che la sentenza dovrà essere eseguita all' estero, qualora il Paese di esecuzione sia uno Stato membro, mentre, nel caso in cui la sentenza debba essere eseguita sul territorio nazionale, tale provvedimento può essere disposto esclusivamente se vi sia il rischio che l' esecuzione sia resa "impossibile o essenzialmente più onerosa".
5. Orbene, l' art. 917, secondo comma, della ZPO non contrasta, in effetti, con nessuna norma specifica della Convenzione di Bruxelles. D' altra parte, un simile conflitto sarebbe difficilmente configurabile, in quanto la disposizione controversa non rientra nella sfera d' applicazione oggettiva della Convenzione, il cui scopo non è "di unificare il complesso delle norme processuali, bensì di ripartire le competenze giurisdizionali ai fini della soluzione delle controversie in materia civile e commerciale nell' ambito delle relazioni intracomunitarie, nonché di facilitare l' esecuzione delle decisioni giudiziarie" (1). Nel caso di specie, invece, il giudice era chiamato a decidere l' adozione di un provvedimento cautelare, materia non disciplinata dalla Convenzione, la quale fa rinvio, al riguardo, nel suo art. 24, alla legislazione interna dei Paesi interessati, anche in ordine alla determinazione della competenza.
6. E' pur vero che, secondo la giurisprudenza della Corte, vi sono dei limiti all' applicazione delle norme processuali nazionali, che non devono comunque compromettere l' effetto utile della Convenzione ed in particolare l' attuazione delle norme di competenza dalla stessa previste (2); è tuttavia assai difficile sostenere che a tale risultato conduca l' applicazione dell' art. 917, secondo comma, della ZPO.
Non si può, in primo luogo, sostenere che tale disposizione si pone in conflitto con lo scopo della Convenzione di "facilitare il riconoscimento e creare una procedura rapida intesa a garantire l' esecuzione delle decisioni ... giudiziarie" (3), visto che l' esecuzione sarebbe comunque garantita dal sequestro conservativo e diventerebbe perciò inutile mettere in moto i meccanismi predisposti dall' accordo in questione. Quest' ultimo, infatti, come giustamente rileva la Commissione nelle sue osservazioni, non tende a massimizzare il numero delle esecuzioni di sentenze in Stati diversi da quelli in cui sono rese, ma solo a facilitare nella misura necessaria la loro libera circolazione.
In secondo luogo, neppure si può dire che il secondo comma dell' art. 917 della ZPO incida sulle norme di competenza fissate dalla Convenzione: in materia di provvedimenti provvisori e cautelari, infatti, essa si limita a riconoscere la possibilità di richiedere tali misure all' autorità giudiziaria di uno Stato contraente, anche qualora la competenza a conoscere nel merito una controversia sia attribuita al giudice di un altro Stato membro (art. 24).
7. Una volta esclusa l' incompatibilità della norma in questione con la Convenzione, occorre esaminare se il principio generale di non discriminazione sancito dall' art. 7 del Trattato si oppone alla sua applicazione.
L' art. 7 stabilisce che "nel campo di applicazione del presente Trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità". Occorrerà pertanto esaminare, in primo luogo, se la disposizione di cui è causa rientra nella sfera della competenza comunitaria e, in secondo luogo, se essa concretizzi un' ipotesi di discriminazione fondata sulla nazionalità.
8. Quanto al primo punto, occorre rilevare che l' art. 220 del Trattato, per quel che qui rileva, inserisce tra le azioni complementari alla realizzazione ed allo sviluppo di un mercato comune, ai sensi dell' art. 2, la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie. La circostanza che l' articolo in questione assegni agli Stati membri, e non alle istituzioni comunitarie, il compito di realizzare gli obiettivi ivi fissati si deve al fatto che il potere giudiziario in materia civile e commerciale resta comunque nella loro sovranità; ciò non impedisce peraltro di ritenere che la normativa da esso avuta di mira rientri nel campo di applicazione del Trattato, ai sensi dell' art. 2. La libera circolazione delle sentenze riveste infatti importanza fondamentale, al fine di evitare le difficoltà che possono derivare al funzionamento del mercato comune qualora risulti impossibile far accertare e realizzare con facilità, anche in via giudiziaria, i diritti individuali derivanti dalla molteplicità delle relazioni giuridiche che si intrecciano al suo interno (4).
9. All' obiezione, poi, che l' art. 220 ha carattere meramente programmatico o, come si esprime la Corte, "non mira a stabilire una norma giuridica direttamente operante, ma si limita a tracciare il quadro di trattative che gli Stati membri intavoleranno fra loro per quanto occorra" (5), è facile rispondere che, nella materia che qui viene in rilievo, ad esso si è dato attuazione con la Convenzione di Bruxelles del 1968. E' in forza di tale accordo, pertanto, che le norme relative alla ripartizione della competenza giurisdizionale ed alla semplificazione delle formalità di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie rientrano attualmente nel campo di applicazione del Trattato. Ciò detto, è chiaro che - in base alle tradizionali norme sulla gerarchia delle fonti - né le disposizioni della Convenzione, né quelle nazionali cui la stessa fa rinvio, come accade in materia di sequestro conservativo, possono confliggere con le norme del Trattato.
10. Passo, dunque, ad esaminare il secondo punto, se cioè l' art. 917 della ZPO contenga una discriminazione fondata sulla nazionalità e che non possa giustificarsi in base a ragioni obiettive, secondo quanto richiede la giurisprudenza della Corte.
11. Orbene, la disposizione controversa non contiene, in effetti, alcuna discriminazione palese. Poiché l' automatica concessione del sequestro conservativo ha luogo, nella prassi applicativa della norma, in tutti i casi in cui la successiva sentenza deve essere eseguita all' estero, essa può essere disposta anche nei confronti di un cittadino tedesco che non possieda in Germania beni sufficienti che possano formare oggetto dell' eventuale esecuzione forzata di una decisione giudiziaria emessa nei suoi confronti.
All' uopo occorre, tuttavia, rilevare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, "le norme relative alla parità di trattamento vietano non soltanto le discriminazioni palesi in base alla cittadinanza, ma anche qualsiasi discriminazione dissimulata che, basandosi su altri criteri di distinzione, pervenga di fatto al medesimo risultato" (6); orbene, credo che sia difficile contestare il fatto che l' art. 917, secondo comma, della ZPO ben raramente, ed in via del tutto eccezionale, potrà essere invocato nei confronti di un' impresa o di un cittadino tedesco e che, conseguentemente, esso conduca allo stesso risultato di una discriminazione fondata sulla nazionalità.
12. Questa constatazione non è, tuttavia, di per sé sufficiente a dimostrare che sia stata commessa una discriminazione vietata dall' art. 7 del Trattato.
Occorre, infatti, verificare se la disposizione controversa non sia giustificata da ragioni obiettive (7); si tratta cioè di accertare se la differente disciplina stabilita per la concessione del sequestro conservativo, a seconda che l' esecuzione della successiva sentenza debba avvenire all' interno del Paese o all' estero, corrisponda ad una reale diversità della situazione di fatto nelle due ipotesi.
Al riguardo mi sembra utile ricordare quale sia la funzione di una misura come il sequestro conservativo. Essa garantisce la persona a favore della quale viene disposta circa la possibilità di dare effettiva e tempestiva esecuzione ad una sentenza successiva, qualora vi siano fondati motivi di ritenere che il debitore tenti di sottrarre i beni che ne possono formare oggetto. Se dunque il provvedimento cautelare deve essere disposto - come recita, d' altra parte, l' art. 917, primo comma, della ZPO - qualora, alla luce delle circostanze del caso di specie, vi sia il ragionevole dubbio che l' esecuzione della decisione finale sia resa impossibile o essenzialmente più onerosa, questa maggiore onerosità dell' esecuzione non può essere presunta se la stessa debba avere luogo in un Paese della Comunità.
Infatti, se in epoca anteriore all' entrata in vigore della Convenzione di Bruxelles una simile presunzione poteva essere giustificata, e può indubbiamente continuare ad esserlo nei casi in cui l' esecuzione debba avere luogo in un Paese terzo, tenuto conto dei ritardi e degli inconvenienti connessi alla necessità di ottenere il riconoscimento della sentenza e la dichiarazione di exequatur in un Paese straniero, tali ragioni non possono essere più invocate riguardo ai Paesi firmatari della Convenzione. La riduzione del numero dei motivi che ostano al riconoscimento ed all' esecuzione delle decisioni adottate in un altro Stato contraente, come pure la semplificazione della procedura per l' apposizione della formula esecutiva, assicura nel suo ambito di applicazione un' esecuzione delle sentenze sostanzialmente non meno rapida e sicura di quanto avvenga qualora l' esecuzione abbia luogo all' interno di uno stesso Paese, ma nella circoscrizione territoriale di un giudice diverso da colui che l' ha emanata.
Essendo dunque venute meno le ragioni obiettive che giustificavano la diversa disciplina dettata dall' art. 917 della ZPO - o quanto meno l' interpretazione che ne è stata data nella prassi applicativa - in ordine alle condizioni necessarie per l' adozione del sequestro conservativo nel caso in cui una sentenza dovesse essere eseguita in un altro Stato membro della Comunità, tale diversità si risolve di fatto in una discriminazione contraria all' art. 7, n. 1, del Trattato.
13. Alla luce delle considerazioni svolte, concludo pertanto suggerendo alla Corte di rispondere nel seguente modo al quesito posto dallo Hanseatisches Oberlandesgericht:
"Gli artt. 7 e 220 del Trattato CEE, in relazione con la Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, si oppongono a che una disposizione nazionale che autorizza il sequestro conservativo di un bene, se la successiva sentenza deve essere eseguita all' estero, sia interpretata nel senso che l' esecuzione all' estero sia una circostanza in sé sufficiente perché il giudice conceda il provvedimento cautelare anche qualora la sentenza sia emessa nei confronti di un cittadino di uno Stato membro e rientri nel campo di applicazione della Convenzione stessa".
(*) Lingua originale: l' italiano.
(1) - V. sentenza 15 maggio 1990, causa C-365/88, Hagen (Racc. pag. 1845, in particolare punto 17).
(2) - V., al riguardo, la sentenza 15 maggio 1990, Hagen, citata, in particolare punto 20; v. altresì le sentenze 15 novembre 1983, causa 288/82, Duijnstee (Racc. pag. 3663, in particolare punti 17-19), e 4 febbraio 1988, causa 145/86, Hoffmann (Racc. pag. 645, in particolare punti 29-33).
(3) - In tal senso si esprime, in linea con quanto previsto dall' art. 220 del Trattato CEE, il preambolo della Convenzione.
(4) - V., al riguardo, la relazione Jenard alla Convenzione di Bruxelles, in GU 1979, C 59, pag. 1 e seguenti, in particolare pag. 13. Si potrebbe forse aggiungere che appare difficile ritenere che una domanda collegata ad un' azione di responsabilità contrattuale per un servizio prestato da un' impresa stabilita in uno Stato membro ad un cliente di un altro Stato esuli dalla sfera di competenza comunitaria, in quanto essa incide, comunque, sulle relazioni commerciali all' interno della Comunità. Ciò detto, peraltro, la norma in questione non concretizza, come rileva giustamente la Commissione, un ostacolo alle fondamentali libertà di circolazione delle merci o di prestazione dei servizi, consacrate agli articoli 30 e 59 del Trattato. Il legame con quelle libertà appare, in effetti, troppo indiretto e mi sembra perciò azzardato affermare, ad esempio, con riferimento al caso di specie, che un trasportatore non tedesco è ostacolato nel suo diritto a prestare servizi in Germania, o che un cliente tedesco, a causa di quella disposizione del codice di procedura civile, sia spinto a preferire un' impresa di trasporti con sede in Germania.
(5) - V. la sentenza 11 luglio 1985, causa 137/84, Mutsch (Racc. pag. 2681, in particolare punto 11).
(6) - Sentenza 8 maggio 1990, causa C-175/88, Biehl (Racc. pag. I-1779, punto 13). Si tratta di una giurisprudenza che risale alla sentenza 12 febbraio 1974, causa 152/73, Sotgiu (Racc. pag. 153, in particolare punto 11); v., altresì, fra le tante, la sentenza 29 ottobre 1980, causa 22/80, Boussac (Racc. pag. 3427, in particolare punto 9), che presenta qualche similitudine con la presente fattispecie.
(7) - V., al riguardo, tra le altre, le sentenze 8 giugno 1989, causa 167/88, Association générale des producteurs de blé et autres céréales (Racc. pag. 1653, in particolare punti 23-24), e 29 ottobre 1980, causa 22/80, citata (in particolare punto 11).