61992C0368

Conclusioni dell'avvocato generale Gulmann del 13 ottobre 1993. - ADMINISTRATION DES DOUANES CONTRO SOLANGE CHIFFRE. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: COUR D'APPEL DE TOULOUSE - FRANCIA. - SISTEMA DI PREFERENZE TARIFFARIE GENERALIZZATE - CERTIFICATO D'ORIGINE. - CAUSA C-368/92.

raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-00605


Conclusioni dell avvocato generale


++++

Signor Presidente,

Signori Giudici,

1. La questione pregiudiziale sottoposta alla Corte dalla Cour d' appel di Tolosa è sorta nell' ambito di una controversia fra l' Amministrazione doganale francese e uno spedizioniere relativamente alle condizioni per ottenere l' esonero dai dazi doganali all' atto dell' importazione di taluni prodotti dall' India.

2. Le disposizioni relative all' esonero dei dazi doganali costituiscono un elemento del sistema di preferenze tariffarie generalizzate concesse per i prodotti originari di paesi in via di sviluppo. Il sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) trae origine, come è noto, dalla risoluzione adottata dalla seconda conferenza dell' UNCTAD nel 1968, che prevedeva la concessione da parte dei paesi industrializzati di preferenze tariffarie generalizzate a favore dei paesi in via di sviluppo. Detto regime è stato oggi adeguato alle condizioni economiche di ogni paese in via di sviluppo e vi sono in una certa misura norme diverse per diversi tipi di prodotti. Occorre notare nell' ambito del presente procedimento che le condizioni per l' ottenimento dell' esonero dai dazi doganali in forza del regime preferenziale sono stabilite autonomamente da ogni paese industrializzato.

3. Non è contestato nel caso di specie che i prodotti importati nel 1987 e nel 1988 dallo spedizioniere per conto di un cliente francese possono fruire dell' esonero dai dazi doganali a norma delle disposizioni comunitarie vigenti qualora le autorità doganali francesi riconoscano che è stato debitamente provato che le merci sono originarie dell' India.

Nell' ambito delle dichiarazioni doganali depositate dallo spedizioniere, quest' ultimo ha prodotto un certo numero di certificati di origine vidimati dalle autorità indiane. La casella 12 dei certificati d' origine, compilata dall' esportatore, nella versione inglese, utilizzata nel presente caso, è del seguente tenore

"The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct; that all the goods were produced in (...), and that they comply with the origin requirements specified for those goods in the generalized system of preferences for goods exported to (...)" (1).

Dai certificati d' origine prodotti dallo spedizioniere risulta che i prodotti sono originari dell' India e che taluni certificati riportano come paese di destinazione la Repubblica socialista Cecoslovacca, mentre altri certificati indicano come paese di destinazione la Repubblica popolare di Polonia.

Alla casella n. 11 le competenti autorità indiane hanno attestato "on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct" (2).

4. Dalle norme comunitarie che erano rispettivamente in vigore nel 1987 e nel 1988 in materia di esenzioni doganali per quel che riguarda i prodotti di cui è causa (3) risulta che la casella n. 12 del certificato d' origine dev' essere debitamente completata con l' indicazione "Comunità economica europea" o con la menzione di un determinato Stato membro (4). Poiché i certificati presentati dallo spedizioniere non citavano la Comunità economica europea né uno Stato membro come paese di destinazione delle merci, le autorità doganali francesi ritenevano che non sussistessero i presupposti per l' ottenimento dell' esenzione doganale ed esigevano, fra l' altro, il pagamento del dazio del 7%, applicato di norma alle merci di quel tipo.

5. Lo spedizioniere aveva segnalato alle autorità francesi che la casella n. 12 era stata completata in quel modo perché si trattava di acquisti compensativi fra i paesi dell' Est e l' India. Infatti, stando alle informazioni fornite dall' impresa, quando i paesi dell' Est vendono materiali in India, gli acquirenti indiani, che non dispongono di valuta in misura sufficiente, pagano mediante merci, fra l' altro pelli e vestiti, e i paesi dell' Est, poiché non necessitano di queste merci, li rivendono in altri mercati, per esempio in Francia, restando inteso che le merci sono inviate direttamente agli acquirenti.

6. Lo spedizioniere, che ritiene di aver diritto all' esenzione, sostiene che il debito doganale deriva solo dai movimenti delle merci - essendo assodato che le merci sono originarie dell' India - e non dai certificati. Esso ritiene che le autorità doganali francesi debbano fare in modo, come hanno già fatto nel passato, di dare all' impresa la possibilità di fruire dell' esenzione doganale dietro regolarizzazione dei certificati.

7. La Cour d' appel, chiamata a pronunciarsi, fra l' altro, sulla possibilità di concedere nel caso di specie un' esenzione doganale, ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

"Se il beneficio del regime preferenziale CEE/PVS, che comporta l' esenzione dai dazi doganali, vada necessariamente perduto quando il certificato d' origine modulo A, rilasciato al momento dell' esportazione dei prodotti, indicava uno Stato diverso da uno Stato membro della CEE".

Nell' ambito della questione la Corte di appello si è richiamata a diverse disposizioni dei regolamenti comunitari in materia che potrebbero eventualmente autorizzare l' amministrazione a rettificare i certificati d' origine ovvero a fornire una giustificazione per l' ottenimento dell' esenzione doganale.

Se le autorità doganali francesi potessero prescindere dal vizio relativo alla casella n. 12 dei certificati d' origine

8. Come ho già osservato, lo spedizioniere ritiene sostanzialmente che si tratti di un errore puramente formale, che deve poter essere rettificato.

La Commissione, i governi francese, belga e britannico contestano questa tesi.

9. A mio parere non sussistono seri dubbi che le norme comunitarie di cui è causa vadano intese nel senso che le autorità doganali francesi non sono autorizzate a concedere un' esenzione qualora la casella n. 12 sia stata compilata con un' indicazione da cui risulti che le merci sono destinate ad un paese diverso da uno Stato membro della CEE.

L' esenzione doganale viene concessa conformemente alle norme comunitarie purché sia provato che il prodotto è originario del paese per cui la Comunità europea concede un' esenzione doganale. Spetta alla Comunità europea stabilire autonomamente i criteri che consentono di determinare i casi in cui un prodotto va considerato originario dello Stato a favore del quale viene concessa un' esenzione doganale. I certificati d' origine presentati nel caso di specie contengono un' informazione dell' esportatore secondo cui le merci verranno esportate in due paesi che non sono Stati membri della CEE, e questa informazione è stata confermata dalle autorità indiane competenti. E' pertanto chiaro che non è possibile provare, mediante i certificati d' origine presentati, che le regole d' origine vigenti nella Comunità europea siano state rispettate. I certificati d' origine sono pertanto viziati e nel caso di specie si tratta di un vizio che non è semplicemente formale, dato che non si può escludere che le norme d' origine vigenti nel paese indicato sui certificati come paese di destinazione delle merci possano essere diverse dalle norme d' origine vigenti nei paesi della Comunità. Inoltre risulta che, stando alle informazioni disponibili, le norme relative all' origine dei prodotti vigenti in Cecoslovacchia erano diverse dalle norme CEE.

10. E' pertanto altresì chiaro, alla luce di quanto esposto, che la possibilità per le autorità doganali, di cui all' art. 12 dei due regolamenti, di rettificare le informazioni contenute nei certificati d' origine, non può essere applicata nel caso di specie. L' art. 12 dispone che "lievi discordanze tra le menzioni figuranti sul certificato e quelle figuranti sui documenti presentati all' ufficio doganale per l' adempimento delle formalità di importazione delle merci" non comportano ipso facto "l' invalidità del certificato se è accertato chiaramente che esso si riferisce effettivamente ai prodotti presentati". Nella caso di specie non si tratta di "lievi discordanze".

11. Mi sembra altresì chiaro che la disposizione particolare sulla sostituzione dei certificati d' origine, di cui all' art. 22 dei due regolamenti, non può applicarsi al caso di specie. Ai sensi di detta disposizione "la sostituzione di uno o più certificati di origine, modulo A, mediante uno o più certificati di origine, modulo A, è sempre possibile, purché sia fatta nell' ufficio doganale della Comunità ove si trovano i prodotti". Il governo britannico e quello francese sostengono, e la cosa non è stata contestata in corso di causa, che l' art. 22 riguarda una situazione in cui un riesportatore desideri che una partita di merci, originariamente destinate ad uno Stato membro, venga rispedita completamente o in parte verso un altro Stato membro per esservi immessa in libera pratica.

Se nuovi certificati d' origine possano essere rilasciati successivamente nei paesi di esportazione

12. Il governo francese si è trovato in disaccordo con la Commissione nonché con i governi britannico e belga sulla questione se la disposizione di cui all' art. 23 dei regolamenti di cui trattasi autorizzi il successivo rilascio di nuovi certificati di origine con cui le autorità indiane confermerebbero l' origine indiana delle merci anche nel caso in cui l' esportazione di cui alla casella n. 12 debba essere effettuata in uno degli Stati membri della Comunità europea.

13. L' art. 23 dispone:

"1. In via eccezionale, il certificato può essere rilasciato dopo l' esportazione effettiva dei prodotti cui si riferisce, se non sia stato possibile rilasciarlo al momento dell' esportazione in seguito ad errori, omissioni involontarie o circostanze particolari e purché le merci non siano state esportate prima di trasmettere alla Commissione delle Comunità europee le informazioni previste all' articolo 26.

2. L' autorità governativa competente può rilasciare a posteriori un certificato soltanto dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell' esportazione sono conformi alla documentazione di esportazione corrispondente e che non è stato rilasciato alcun certificato di origine al momento dell' esportazione dei prodotti in questione (...)".

14. Il governo francese sostiene che questa disposizione non autorizza nel caso di specie il rilascio a posteriori di certificati di origine. Esso osserva che questa disposizione presuppone che non sia stato precedentemente preparato nessun certificato di origine all' atto dell' esportazione delle merci di cui trattasi e sostiene del resto che sarà difficile per le autorità indiane attestare, in una situazione come quella di cui è causa, che le merci sono originarie dell' India ai sensi delle norme di origine in vigore nei paesi della Comunità.

15. La Commissione e i due altri governi ritengono che debba essere possibile, in una situazione come quella di cui trattasi, ottenere un' esenzione doganale sulla scorta di certificati di origine correttamente compilati, anche se sono stati preparati successivamente, cioè dopo l' importazione dei prodotti nella Comunità. Essi sostengono che i certificati di origine rilasciati nel presente caso vanno considerati inesistenti rispetto alle norme comunitarie.

16. A mio parere è chiaro che il rilascio ex post di certificati di origine può avvenire solo qualora l' autorità competente del paese di esportazione sia in grado, sulla scorta delle informazioni disponibili, di attestare le informazioni fornite in proposito dall' esportatore nella casella n. 12. E' d' altra parte chiaro che siffatti certificati rilasciati successivamente possono dar diritto ad un' esenzione doganale solo qualora i certificati siano stati rilasciati prima della scadenza di eventuali termini e sia possibile procedere all' importazione nell' ambito di un' eventuale quota doganale.

Tuttavia, qualora ricorrano questi presupposti, mi sembra ragionevole accogliere l' interpretazione dell' art. 23 data dalla Commissione e dai governi britannico e belga, nel senso che questa disposizione consente all' autorità competente di rilasciare ex post certificati di origine in una situazione come quella di cui è causa. Non risultano esservi esigenze fondamentali inerenti alla gestione doganale che ostino ad un' interpretazione del genere e non sembra occorra interpretare le norme comunitarie nel senso che ostano all' ottenimento di un' esenzione doganale all' atto dell' importazione di merci originarie di paesi in via di sviluppo. Siffatta interpretazione restrittiva sarebbe in contrasto con le finalità del sistema di preferenze tariffarie generalizzate. Il governo britannico ha sostenuto, a mio parere giustamente, che un' interpretazione restrittiva comporterebbe che l' importatore resterebbe privo di possibilità di ricorso e che un risultato del genere non sarebbe proporzionato allo scopo perseguito dai regolamenti, che consiste nel concedere un' esenzione per taluni prodotti originari di paesi in via di sviluppo.

Conclusione

17. Propongo pertanto alla Corte di risolvere nel modo seguente la questione sottopostale:

"Il diritto all' esenzione doganale nell' ambito del sistema di preferenze fra la CEE e i paesi in via di sviluppo decade qualora il certificato di origine, modulo A, rilasciato all' atto dell' esportazione, menzioni come paese di destinazione un paese diverso da uno Stato membro della CEE.

Tuttavia le autorità del paese d' importazione non possono negare l' esenzione doganale in caso di rilascio, dopo l' importazione, di un nuovo certificato di origine, modulo A, correttamente compilato, anche qualora, per circostanze particolari, il certificato inizialmente presentato indicasse un paese di destinazione diverso da uno Stato membro della CEE".

(*) Lingua originale: il danese.

(1) - I certificati, preparati su moduli standard, sono redatti in inglese o in francese. Il testo è il seguente: Il sottoscritto dichiara che le menzioni e indicazioni di cui sopra sono esatte, che tutte le merci sono state prodotte in (...) e soddisfano le condizioni d' origine richieste dal sistema generalizzato di preferenze per essere esportate in (...) .

(2) - Si attesta, in base al controllo effettuato, che la dichiarazione dell' esportatore è esatta .

(3) - I regolamenti in materia sono rispettivamente il regolamento n. 3749/83, GU L 372, pag. 1, e il regolamento n. 693/88, GU L 77, pag. 1, con lo stesso titolo, cioè regolamento relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l' applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti dei paesi in via di sviluppo . Il regolamento del 1983 si applica alle importazioni effettuate nel 1987, mentre il regolamento del 1988 si applica alle importazioni effettuate nel 1988. Le disposizioni che rilevano per la soluzione della questione pregiudiziale sollevata sono identiche nei due regolamenti.

(4) - V. in proposito la nota esplicativa n. 8 dell' allegato I al regolamento del 1983 e la nota esplicativa n. 9 dell' allegato I al regolamento del 1988.