61992C0354

Conclusioni dell'avvocato generale Darmon del 29 settembre 1993. - FRANZ EPPE CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTE - TRASFERIMENTO - PROCEDURA DI RIASSETTO - INTERESSE DEL SERVIZIO. - CAUSA C-354/92 P.

raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-07027


Conclusioni dell avvocato generale


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Signor Presidente,

Signori Giudici,

1. Dal 1988, il signor Franz Eppe è capo dell' unità VI-BI-4, con il grado A4, alla direzione generale "Agricoltura" della Commissione.

2. Con nota 12 febbraio 1990, egli chiedeva il suo trasferimento nell' ambito della riorganizzazione degli uffici in questa direzione, a causa del fatto che più posti nella sua unità erano vacanti e questa non era "adeguatamente strutturata per affrontare compiti importanti" (1).

3. Il 14 marzo, egli dava il suo consenso per essere trasferito ad un posto di consigliere presso la direzione. In quel momento gli veniva precisato che il direttore generale non poteva dargli assicurazioni riguardo al grado di cui avrebbe fruito nel nuovo posto.

4. Con nota 21 giugno 1990, il signor Eppe comunicava di revocare il suo consenso di principio a un trasferimento presso il FEAOG, salvo una promozione al grado A3.

5. Con nota 25 giugno trasmessa ai direttori, ai vicedirettori ed ai capi unità, il direttore generale della DG VI illustrava i motivi e gli scopi del riordino della direzione. La riorganizzazione comportava l' istituzione di un posto di "consigliere presso la direzione VI.G 'FEAOG' " (2).

6. Con nota 6 agosto 1990, il signor Eppe ribadiva di non accettare trasferimenti senza promozione.

7. Il 18 settembre 1990, chiedeva al segretario generale della Commissione di vigilare affinché il nuovo organigramma lasciasse le sue mansioni immutate "per evitare qualsiasi accostamento al trasferimento del capo dell' unità VI.E.4, la cui natura disciplinare è fuori dubbio agli occhi del pubblico" (3). Il 15 ottobre 1990, il segretario generale gli rispondeva di aver suggerito al direttore dell' agricoltura di distinguere i due casi.

8. Il 17 ottobre 1990, la Commissione approvava il nuovo organigramma e decideva 1) l' istituzione del posto di consigliere presso il direttore della DG-VI-G-FEAOG, 2) l' assegnazione del signor Eppe a questo posto.

9. Questa nomina veniva notificata dal suo direttore all' interessato il 6 novembre 1990, con decorrenza dal 1 dicembre 1990 al più tardi. Il 9 novembre 1990, la direzione generale del Personale e dell' Amministrazione gli confermava la decisione della Commissione.

10. Con reclamo 17 novembre 1990, il signor Eppe contestava la decisione della Commissione 17 ottobre che lo assegnava a nuove mansioni.

11. Il 14 gennaio 1991, egli si candidava al suo vecchio posto che era stato dichiarato vacante con avviso 20 dicembre 1990.

12. Il 25 febbraio 1991, presentava un nuovo reclamo contro la decisione della Commissione che pubblicava l' avviso di posto vacante, contro quella di nomina del sostituto e contro quella di rigetto della sua candidatura.

13. Il primo reclamo veniva respinto il 21 maggio 1991, il secondo il 9 agosto 1991.

14. Nel primo ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado (causa T-59/91), il signor Eppe chiedeva l' annullamento della decisione della Commissione 17 ottobre 1990. Nel secondo ricorso (causa T-79/91), chiedeva l' annullamento delle citate tre decisioni.

15. I due ricorsi, dopo la riunione delle cause, sono stati respinti con sentenza del Tribunale 10 luglio 1992 (4).

16. A sostegno del suo ricorso contro questa sentenza, il signor Eppe invoca 1) un vizio di procedura, 2) l' inosservanza dell' obbligo di motivazione (art. 25 dello Statuto) per quanto riguarda la decisione della Commissione di trasferirlo d' ufficio, 3) l' inosservanza del principio di non discriminazione, 4) l' illegittimità del rigetto della sua candidatura al suo vecchio posto, 5) l' inosservanza del dovere di sollecitudine.

17. Mi sia consentita anzitutto, un' osservazione preliminare. Al punto 8 della replica, il signor Eppe sostiene che il ricorso non è limitato a taluni motivi specifici e che "egli conferma (...) esplicitamente tutti i motivi e gli argomenti utilizzati nei suoi ricorsi precedenti".

18. Dal combinato disposto dell' art. 112, n. 1, lett. c), e degli artt. 118 e 42, n. 2, del regolamento di procedura risulta che l' atto d' impugnazione deve contenere i motivi e gli argomenti e che la deduzione di motivi nuovi in corso di causa è vietata a meno che essi si basino su elementi di diritti e di fatto emersi durante il procedimento, non allegati dal ricorrente.

19. Ne consegue che l' atto d' impugnazione cristallizza i mezzi dedotti dal ricorrente e che quelli formulati dopo questo atto sono irricevibili. Mi atterrò quindi ai cinque punti sopra elencati che esaminerò successivamente.

I ° Sul vizio di procedura

20. Il mezzo relativo a un vizio di procedura è suddiviso in due parti (5).

21. In primo luogo, il signor Eppe si duole che il Tribunale abbia "ignorato" (6) due argomenti fondati, uno sull' art. 29 dello Statuto, l' altro sulla decisione della Commissione 19 luglio 1988 riguardante la copertura dei posti dirigenziali intermedi [COM(88) PV 928].

22. Per quanto riguarda l' art. 29, è esatto affermare che il signor Eppe non l' ha invocato come mezzo (7) ma l' ha semplicemente dedotto a sostegno di quello inerente all' inosservanza del principio di non discriminazione (8).

23. Ai sensi dell' art. 51 dello Statuto CEE della Corte, la sentenza può essere fondata su mezzi relativi ai vizi della procedura dinanzi al Tribunale a condizione che arrechino pregiudizio agli interessi della parte ricorrente. L' irregolarità deve dunque aver avuto un' influenza sulla pronuncia del Tribunale.

24. Nella sentenza, il Tribunale ha rilevato che "il ricorrente (ha) dichiarato all' udienza che il ricorso era basato unicamente, per quanto riguarda la procedura da seguire, sull' inosservanza della procedura di riorganizzazione e che non era sua intenzione far valere l' inosservanza di altre procedure, come quella stabilita dall' art. 29 dello Statuto (...)" (9).

25. Il signor Eppe non può addebitare al Tribunale un vizio di procedura derivante dall' aver disatteso l' argomento relativo all' art. 29 dello Statuto dal momento che in udienza ha rinunciato ad avvalersi di questa disposizione. Il vizio lamentato non ha quindi, in nessun caso, potuto ledere i suoi interessi dinanzi al Tribunale che non doveva più esaminare, tenuto conto della posizione presa dal signor Eppe, l' applicazione di questo articolo, anche nell' ambito del mezzo relativo all' inosservanza del principio di non discriminazione.

26. Quanto alla prospettata trasgressione della decisione della Commissione 19 luglio 1988, il Tribunale l' ha, giustamente, espressamente qualificata come un motivo (10). Infatti, la ricerca, da parte del Tribunale, delle conseguenze di questo provvedimento presupponeva la verifica della sua applicabilità e, in caso affermativo, del rispetto della procedura da esso predisposta. Questo esame andava ben al di là di un semplice controllo di motivazione. Avendo accertato che si trattava di un motivo e che era stato presentato in sede di replica, il Tribunale lo ha giustamente dichiarato irricevibile in applicazione dell' art. 48, n. 2, del suo regolamento di procedura (11).

27. Non essendo stato validamente dedotto dinanzi al Tribunale, il mezzo non è più ricevibile in sede di impugnazione della sentenza del Tribunale. Infatti avete dichiarato che "(...) nuovi mezzi, non contenuti nel ricorso, non possono essere dedotti all' atto dell' impugnazione come risulta dagli artt. 113, n. 2, e 116, paragrafo 1, del regolamento di procedura" (12).

28. Infine e ad abundantiam, risulta dal raffronto dei punti 96 e 40 della sentenza che, nel corso dell' udienza dinanzi al Tribunale, il ricorrente ha rinunciato a dedurre vizi di ogni altra procedura di nomina diversa da quella decisa nell' ambito della riorganizzazione degli uffici, facendo venir meno qualsiasi obbligo del Tribunale di verificare il rispetto della procedura prevista dalla citata decisione della Commissione.

29. Questo primo mezzo, nella sua prima parte, è quindi infondato.

30. Con la seconda parte, il ricorrente "contesta le argomentazioni del Tribunale contenute nei punti 118-115 (in modo particolare nel 114), a proposito dell' esame comparativo dei meriti del ricorrente rispetto e di quelli degli altri candidati" (13).

31. Essendo senza incidenza sulla regolarità della procedura, questa censura sarà esaminata in prosieguo al punto IV.

32. Ne consegue che il primo mezzo deve essere respinto.

II ° Sull' inosservanza dell' obbligo di motivazione

33. Il signor Eppe deduce un primo errore di diritto relativo all' inosservanza dell' obbligo di motivazione.

34. Nella sentenza del 1 ottobre 1991, Vidrányi/Commissione (14), avete ammesso come mezzo di ricorso quello relativo alla trasgressione da parte del primo giudice dell' obbligo di motivare le sue decisioni (15).

35. Occorre stabilire se, nel dichiarare che la decisione della Commissione concernente il signor Eppe era sufficientemente motivata, il Tribunale abbia permesso "(...) alla Corte di esercitare il suo controllo sulla legalità della (sua) decisione e (fornito) all' interessato una indicazione sufficiente per sapere se la decisione è stata ben fondata o se essa eventualmente è affetta da un vizio che permetteva di contestarne la validità (...)" (16).

36. Il mezzo si suddivide in due parti. Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto non esaminando la legittimità della decisione impugnata sotto il punto di vista del rispetto della procedura stabilita dalla decisione 19 luglio 1988 (17). Inoltre, esso avrebbe, al punto 93 della sentenza, presentato erroneamente il fondamento giuridico della decisione di trasferimento concernente il ricorrente (18).

37. Quanto alla prima parte, sarà sufficiente, per invitarvi a disattenderla, rinviare agli argomenti precedentemente svolti (19) relativamente alla citata decisione.

38. Passiamo alla seconda parte.

39. Ai punti 91 e seguenti della sentenza, il Tribunale ha analizzato il contenuto delle lettere 6 e 9 novembre 1990 per rilevare se esse non divergessero per quanto riguarda il fondamento del provvedimento di nomina del signor Eppe in qualità di consigliere.

40. Esso ne ha concluso che "dato che l' eventuale imprecisione contenuta nella lettera 6 novembre 1990 è stata corretta durante la procedura amministrativa, non si può parlare di inosservanza dell' art. 25, secondo comma, dello Statuto" (20).

41. Nel caso di specie si tratta di una valutazione dei fatti che informava a sufficienza il signor Eppe della motivazione del Tribunale, da quest' ultimo adottata in via esclusiva e sottratta, di conseguenza, al sindacato della Corte nell' ambito del presente ricorso.

42. Il mezzo relativo all' inosservanza dell' obbligo di motivazione va quindi respinto.

III ° Sull' inosservanza del principio di non discriminazione

43. Il ricorrente sostiene di essere stato vittima di una discriminazione, in quanto la procedura per la copertura del posto di consigliere non è stata quella seguita per coprire il secondo posto dirigenziale istituito in occasione della revisione dei ruoli degli organici della DG VI, ossia quello di capo della nuova unità VI-04 ("Promozione dei prodotti agricoli").

44. E' vostra costante giurisprudenza che "il principio generale di uguaglianza è uno dei principi fondamentali del diritto della funzione pubblica comunitaria. Questo principio esige che situazioni analoghe non siano trattate in modo diverso, a meno che la differenza non sia obiettivamente giustificata. Esso implica manifestamente che i dipendenti posti in situazioni identiche siano soggetti alle stesse norme, ma non vieta al legislatore comunitario di tener conto delle differenze obiettive di condizioni o di situazioni in cui gli interessati si trovano" (21).

45. Qualora risultasse pertanto, in primo luogo, che i due posti di cui è causa dovevano necessariamente essere coperti con una procedura identica e, in secondo luogo, che il ricorrente aveva subito un trattamento deteriore rispetto a quello del candidato prescelto per occupare il posto di capo della nuova unità, occorrerebbe esaminare l' esistenza di una eventuale discriminazione.

46. Non essendo stata fornita questa doppia prova, concludo per il rigetto del mezzo.

IV ° Sull' illegittimità del diniego di nomina del ricorrente al suo vecchio posto

47. Il rifiuto di accogliere la candidatura del signor Eppe per il suo vecchio posto è illegittimo?

48. Il ricorrente lo sostiene asserendo che, in mancanza del suo ultimo rapporto informativo, non si sarebbe proceduto ad un valido esame comparativo dei suoi meriti e di quelli degli altri candidati (22).

49. Ora, dopo aver ricordato l' ampio potere discrezionale delle istituzioni della Comunità nell' organizzazione dei loro uffici e nell' assegnazione del personale (23), il Tribunale, al punto 114 della sentenza, ha legittimamente considerato che l' APN, avuto riguardo ai quattro motivi di fatto da esso elencati, poteva ragionevolmente, anche in mancanza dell' ultimo rapporto informativo dell' interessato, decidere di respingere la sua candidatura al suo vecchio posto.

50. Questo mezzo va quindi altresì respinto.

V ° Sull' inosservanza del dovere di sollecitudine

51. Esaminiamo, infine, il mezzo relativo all' inosservanza del dovere di sollecitudine.

52. Dopo l' esame della nota del segretario generale 15 ottobre 1990 e di quella del direttore generale 6 novembre 1990 (24) il Tribunale ha considerato quanto segue:

"La Commissione ha soddisfatto le esigenze impostele dal dovere di sollecitudine indicando chiaramente al ricorrente, nella lettera del segretario generale 15 ottobre 1990 e in quella del direttore generale 6 novembre 1990, che la decisione adottata nei suoi confronti non implica alcun giudizio circa il modo in cui egli ha svolto il compito di capo dell' unità VI.BI.4 e risponde invece al legittimo intento di fare effettuare da un 'giurista sperimentato e qualificato' il primo esame e il coordinamento giuridico dei numerosissimi atti che disciplinano il FEAOG. Con ciò la Commissione ha fornito al ricorrente un documento scritto che gli consente di smentire per quanto possibile, le eventuali chiacchiere che lo riguardavano. La Commissione si è quindi valsa del suo potere discrezionale entro limiti non criticabili per valutare le esigenze dell' interesse del servizio e di quello del ricorrente" (25).

53. In tal modo, il Tribunale ha correttamente interpretato la nozione del dovere di sollecitudine la cui applicazione nella fattispecie gli compete in via esclusiva. Ne consegue che questo mezzo non può essere accolto.

54. Prima di concludere, un' osservazione sulle spese. Risulta dal combinato disposto degli artt. 69, n. 2, 118 e 122, del regolamento di procedura che in linea di principio il soccombente è condannato alle spese. Tuttavia il signor Eppe chiede l' applicazione dell' art. 69, n. 3, secondo comma, dello stesso regolamento e la condanna della Commissione "a tutte le spese superflue o defatigatorie" (26). La Commissione chiede invece che il signor Eppe venga condannato, oltre che alle proprie spese, alla totalità delle spese che essa ha dovuto sopportare.

55. La Commissione non ha dimostrato di aver sopportato spese superflue (27).

56. Il signor Eppe non è riusciuto, neppure lui, a provare che la Commissione l' abbia obbligato a sostenere spese superflue o defatigatorie.

57. Occorre dunque attenersi alla regola e condannare il ricorrente alle spese, atteso che l' art. 70 del regolamento di procedura non si applica ai ricorsi promossi dai dipendenti, in forza dell' art. 122 dello stesso regolamento.

58. Concludo quindi proponendovi di respingere il ricorso e di condannare il ricorrente alle spese del procedimento dinanzi alla Corte.

(*) Lingua originale: il francese.

(1) ° Allegato 6 del ricorso.

(2) ° Allegato 8 del ricorso (allegato 1, pag. 3).

(3) ° Allegato 10 del ricorso.

(4) ° Cause riunite T-59/91 e T-79/91, Racc. pag. II-2061.

(5) ° Punti 31 e 34 del ricorso.

(6) ° Punto 31 del ricorso.

(7) ° Questi sono enumerati al punto 31 della motivazione.

(8) ° Punto 78 della motivazione.

(9) ° Punto 40 della motivazione.

(10) ° Punto 96 della motivazione.

(11) ° Ibidem.

(12) ° Punto 21 della sentenza 19 giugno 1992, causa C-18/91 P, V./Parlamento (Racc. pag. I-3997). V. anche, su questo punto, la motivazione dell' art. 113 del regolamento di procedura.

(13) ° Punto 34 del ricorso.

(14) ° C-283/90 P, Racc. pag. I-4339.

(15) ° Punto 29 della motivazione.

(16) ° Sentenza 4 luglio 1992, causa C-181/90, Consorgan/Commissione, Racc. pag. I-3557, punto 14 della motivazione).

(17) ° Punto 37 del ricorso.

(18) ° Punto 40 del ricorso.

(19) ° V. supra, paragrafi 26-28.

(20) ° Punto 95 della sentenza impugnata.

(21) ° Sentenza 14 luglio 1983, cause riunite 152/81, 158/81, 162/81, 166/81, 170/81, 173/81, 175/81, 177/81-179/81, 182/81 e 186/81, Ferrario/Commissione (Racc. pag. 2357, punto 7 della motivazione). Infine v. sentenza del Tribunale 10 dicembre 1992, causa T-33/91, Williams/Corte dei conti (Racc. pag. II-2499, punto 36 della motivazione).

(22) ° Punto 41 del ricorso.

(23) ° Punto 112 della motivazione.

(24) ° V. supra, paragrafi 8 e 9.

(25) ° V. punto 67 della motivazione.

(26) ° Dispositivo della replica del richiedente.

(27) ° Punto 65 della comparsa di risposta.