Conclusioni dell'avvocato generale Darmon del 17 novembre 1993. - SALOMONE HAIM CONTRO KASSENZAHNAERZTLICHE VEREINIGUNG NORDRHEIN. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: BUNDESSOZIALGERICHT - GERMANIA. - DIRITTO DI STABILIMENTO E PRESTAZIONE DI SERVIZI - DENTISTI - RICONOSCIMENTO DI DIPLOMI. - CAUSA C-319/92.
raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-00425
edizione speciale svedese pagina I-00023
edizione speciale finlandese pagina I-00023
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Nato nel 1922 il signor Haim, cittadino italiano, ottiene nel 1946 un diploma di dentista presso l' università di Istanbul, città dove esercita fino al 1980. Il 18 settembre 1981 riceve dal Regierungspraesident di Arnsberg l' "Approbation", che gli consente di esercitare la sua professione in Germania. Tuttavia, non viene autorizzato a fornire cure a clienti iscritti a casse d' assicurazione-malattia e può ricevere solo clienti facenti capo ad assicurazioni private. Si stabilisce quindi in Belgio, dove supera un esame teorico e pratico grazie al quale ottiene il "certificat d' équivalence" (certificato di equipollenza) al "diplôme légal belge de licencié en science dentaire". Egli è lì convenzionato presso una cassa di assicurazione-malattia.
2. Dal 1988 decide di lavorare come assistente di suo figlio, dentista stabilito in Germania e convenzionato presso una cassa di assicurazione-malattia. Per poter curare i clienti iscritti ad una cassa, chiede di essere iscritto all' albo dei dentisti presso la Kassenzahnaerztliche Vereinigung Nordrhein (in prosieguo: la "KVN").
3. Per essere ammesso a lavorare come dentista convenzionato in Germania, l' art. 3, n. 2, del regolamento sulle convenzioni mutualistiche per i dentisti (Zulassungsverordnung fuer Kassenzahnaerzte, in prosieguo: il "ZZV") richiede l' iscrizione all' albo dei dentisti, soggetta alle seguenti condizioni:
- il riconoscimento della qualifica di dentista;
- lo svolgimento di un periodo di tirocinio di due anni.
4. Ai sensi dell' art. 20 della direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/686/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (in prosieguo: la "direttiva n. 1") (1), "gli Stati membri che esigono dai loro cittadini il compimento di un periodo di tirocinio per poter essere convenzionati in qualità di dentisti di una cassa di assicurazione-malattia possono imporre gli stessi obblighi ai cittadini degli altri Stati membri per un periodo di otto anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva. Tuttavia, la durata del tirocinio non può superare i sei mesi".
5. Il termine di otto anni è scaduto il 28 luglio 1986 per la Repubblica federale di Germania (2).
6. Per questo motivo, tenendo conto di detto articolo (in prosieguo: l' "art. 20"), l' art. 3, n. 4, ZZV esenta dal tirocinio i "dentisti che hanno ottenuto in un altro Stato membro della Comunità europea un diploma riconosciuto ai sensi del diritto comunitario, e sono stati autorizzati a esercitare la loro professione" (3).
7. Basandosi su detta disposizione, il signor Haim chiede di essere esentato dall' obbligo di svolgere un periodo di tirocinio, il che gli è negato dalla KVN in quanto non ha ottenuto il suo diploma in uno Stato membro.
8. Il ricorso proposto contro detto provvedimento veniva successivamente respinto dal Sozialgericht di Duesseldorf e dal Landessozialgericht della Renania settentrionale e Vestfalia. Adito in "Revision", il Bundessozialgericht vi sottopone tre questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione dell' art. 20 della direttiva e dell' art. 52 del Trattato.
9. In sostanza vi chiede di stabilire:
1) se l' art. 20 vieti ad uno Stato membro che ha autorizzato un cittadino di un altro Stato membro a svolgere la sua professione sul suo territorio di imporre all' interessato un periodo di tirocinio per poter essere convenzionato, quando questi non possieda nessuno dei titoli riconosciuti in forza delle direttive;
2) in caso di soluzione negativa, se l' art. 20 esenti dal tirocinio un cittadino di uno Stato membro che possiede un diploma rilasciato da uno Stato terzo e riconosciuto da un altro Stato membro equipollente a un diploma elencato nella direttiva;
3) in caso di soluzione negativa, se l' art. 52 del Trattato consenta di negare l' accesso alla convenzione a un dentista, cittadino comunitario - che non possiede alcun diploma elencato nella direttiva, ma che è stato autorizzato ad esercitare nello Stato di stabilimento - in quanto non ha compiuto il prescritto periodo di tirocinio, senza verificare se detto requisito debba essere considerato soddisfatto tenuto conto della precedente esperienza professionale (4).
10. E' quindi chiaramente delimitato l' oggetto delle questioni sottopostevi: non si tratta, nella specie, di stabilire le condizioni per l' accesso all' esercizio dell' attività di dentista - il che è pacifico nella fattispecie - ma a quello di dentista convenzionato per un cittadino comunitario titolare di un diploma rilasciato da uno Stato terzo e riconosciuto equipollente dallo Stato membro ove è stabilito e da un altro Stato della Comunità.
11. Ritengo che le prime due questioni, entrambe riguardanti l' interpretazione dell' art. 20, debbano essere risolte insieme.
12. Detta disposizione dev' essere collocata nel suo ambito normativo.
13. Come risulta dai suoi artt. 2 e 3, la direttiva n. 1 riguarda il reciproco riconoscimento da parte degli Stati membri dei diplomi di dentista limitativamente elencati e rilasciati da detti Stati.
14. Il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista è fornito dalla direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/687/CEE (in prosieguo: la "direttiva n. 2") (5), alla quale rinvia la direttiva n. 1, adottata lo stesso giorno (6).
15. Il diploma rilasciato da ciascuno Stato membro è automaticamente riconosciuto negli altri Stati della Comunità poiché esso risponde ai criteri minimi, stabiliti dalla direttiva n. 2 (7), sui quali gli Stati membri si sono accordati.
16. Siffatto coordinamento delle formazioni e delle legislazioni non esiste con i paesi terzi. Al riguardo l' art. 1, n. 4, della direttiva n. 2 dispone: "La presente direttiva non pregiudica affatto la possibilità, da parte degli Stati membri, di consentire, nel proprio territorio e secondo le proprie disposizioni, l' accesso alle attività di dentista e il relativo esercizio ai titolari di diplomi, certificati o altri titoli non conseguiti in uno Stato membro" (8).
17. Non vi è quindi alcun obbligo per uno Stato membro di riconoscere un diploma ottenuto in uno Stato terzo, anche se da parte di un cittadino comunitario.
18. La questione del riconoscimento da parte degli Stati membri dei diplomi rilasciati da paesi terzi è estranea alle direttive specificamente volte a disciplinare il reciproco riconoscimento dei diplomi. In genere queste ultime fanno riferimento a detta questione solo per precisare che essa è disciplinata dal diritto nazionale, che determina i propri criteri di equipollenza e che conserva una discrezionalità che non è messa in discussione dal diritto comunitario (9).
19. E' vero che con la direttiva 21 dicembre 1988, 89/48/CEE (10), il Consiglio ha istituito un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d' istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali aventi una durata minima di tre anni. Questa direttiva non si applica tuttavia alle professioni oggetto di una regolamentazione specifica che istituisce fra gli Stati membri un reciproco riconoscimento dei diplomi (11). Così, anche se il suo art. 1, lett. a), è orientato verso il riconoscimento dei diplomi ottenuti in un paese terzo, la presente causa esula dalla sua sfera di applicazione. Inoltre, con una raccomandazione recante la stessa data, il Consiglio ha invitato i governi degli Stati membri ad agevolare ai loro cittadini titolari di un diploma rilasciato in un paese terzo l' accesso alle professioni regolamentate e al loro esercizio all' interno della Comunità (12).
20. Quanto alla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa a un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale (13), che integra la direttiva 89/48/CEE, neanch' essa si può applicare alle professioni che costituiscono oggetto di una direttiva specifica che istituisce fra gli Stati membri un reciproco riconoscimento dei diplomi (14).
21. Ne consegue che, qualora disponga non di uno dei diplomi elencati nell' art. 3 della direttiva n. 1, ma unicamente di un diploma ottenuto in un paese terzo, il cittadino di uno Stato membro non può avvalersi di detta direttiva e, in particolare, del suo art. 20.
22. Tale conclusione è messa in discussione per il fatto che detto diploma è stato riconosciuto equipollente dallo Stato membro di stabilimento? Quest' ultimo è tenuto ad applicare la direttiva e a dispensare dal tirocinio il titolare di siffatto diploma?
23. Il ricorrente nella causa principale lo sostiene adducendo vari argomenti.
24. In primo luogo, il tenore stesso dell' art. 20 consentirebbe agli Stati membri che prescrivono per i loro cittadini il compimento di un periodo di tirocinio per essere convenzionati d' imporre per otto anni lo stesso obbligo per i cittadini degli altri Stati membri senza altra condizione: non sarebbe chiesto a questi ultimi anche di essere titolari di un diploma comunitario (15).
25. In secondo luogo, il titolo della direttiva n. 1 non riguarda soltanto il riconoscimento dei diplomi: esso si riferisce anche alle "misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi". L' art. 20, che figura nel capitolo VIII, intitolato "disposizioni finali", non sarebbe collegato alle disposizioni relative al reciproco riconoscimento dei diplomi. La direttiva definirebbe in un primo momento le condizioni per il reciproco riconoscimento dei diplomi nella Comunità e, in una seconda fase, le condizioni per l' accesso alla professione di dentista convenzionato (16).
26. In terzo luogo, solo questa interpretazione consentirebbe di evitare una discriminazione fra i cittadini comunitari autorizzati a esercitare nello Stato membro ospitante (17).
27. Infine, tale interpretazione sarebbe conforme alla ratio legis della disposizione in esame, la quale non mira ad imporre un tirocinio a dentisti sperimentati, ma soltanto a compensare la mancanza di formazione pratica dei principianti (18).
28. Questa analisi non mi ha convinto.
29. Separare l' art. 20 dal resto della direttiva equivale a ignorare il sistema della stessa e l' indivisibilità delle due direttive adottate il 25 luglio 1978. Al riguardo G. Druesne osserva: "[in materia di reciproco riconoscimento dei diplomi] il sistema usato è sempre lo stesso: due direttive sono adottate lo stesso giorno, l' una riguardante il coordinamento delle normative nazionali e l' altra il reciproco riconoscimento dei diplomi. La prima prescrive alcuni principi minimi di formazione, e proprio perché il sistema di formazione è così reso equivalente in tutta la Comunità la seconda direttiva può imporre a ciascuno Stato membro il riconoscimento dei diplomi rilasciati negli altri Stati" (19).
30. Del pari, i cittadini comunitari sono, alla scadenza di un termine di otto anni, esentati dal tirocinio proprio perché essi sono titolari di diplomi che offrono garanzie quanto alla qualità della loro formazione, la quale deve comprendere un periodo di formazione pratica (20).
31. Così, se uno Stato membro è libero di continuare ad assoggettare i propri cittadini che hanno ottenuto il diploma nazionale ad un tirocinio supplementare per essere convenzionati in qualità di dentista di una cassa, considero ciò solo un esempio classico di discriminazione alla rovescia, all' interno di questo Stato, che il diritto comunitario non vieta.
32. Peraltro, il riconoscimento da parte di uno Stato membro del diploma rilasciato da un paese terzo dipende dal solo diritto nazionale di questo Stato, il quale non è affatto tenuto ad adottare, per il riconoscimento dei diplomi ottenuti in paesi terzi, gli stessi criteri e gli stessi obblighi stabiliti dalla direttiva per i diplomi comunitari (21).
33. Inoltre, il cittadino comunitario titolare di un diploma ottenuto in un paese terzo può essere assoggettato al tirocinio senza essere discriminato rispetto ai cittadini degli altri Stati membri. Il riconoscimento di un diploma in seguito ad un accordo bilaterale fra uno Stato membro ed un paese terzo non è equiparabile ad un riconoscimento basato sulla direttiva comunitaria (22). Il primo non soddisfa, infatti, una condizione che i secondi soddisfano, vale a dire la titolarità di un diploma elencato dalla direttiva.
34. Infine, l' argomento relativo alla "sedes materiae" è reversibile. Tutti gli altri articoli delle "disposizioni finali" rinviano ad altre disposizioni della direttiva e in particolare a quelle relative al reciproco riconoscimento dei diplomi.
35. Non si può non constatare, nel presente caso, che la direttiva mira all' armonizzazione del diritto fra gli Stati membri, mentre la situazione esaminata dal giudice a quo non riguarda che lo stabilimento nella Repubblica federale di Germania del titolare di un diploma ottenuto in un paese terzo, senza che si ponga una questione di coordinamento o di armonizzazione dei diplomi conseguiti negli Stati membri.
36. Ci si può chiedere però se ad uno Stato membro si possa imporre il riconoscimento dell' equipollenza di un diploma rilasciato da un paese terzo in quanto un altro Stato membro lo considera equipollente.
37. A mio avviso, neanche tale riconoscimento ha l' effetto di far rientrare il suo beneficiario nella sfera di applicazione delle direttive 25 luglio 1978.
38. L' accoglimento della tesi sostenuta dal ricorrente nella causa principale porterebbe ad una 'impasse' dal punto di vista logico: infatti, la facoltà riconosciuta ad uno Stato membro, a norma dell' art. 1, n. 4, della direttiva n. 2, si muterebbe in un obbligo nei confronti di tutti gli altri Stati. Questa disposizione non può essere così interpretata, se non la si vuole travisare. In particolare, l' equipollenza dei diplomi nella Comunità non può dipendere da accordi bilaterali stipulati fra Stati membri, da un lato, e Stati terzi, dall' altro, che non devono attenersi all' osservanza di un minimo standard comunitario.
39. Commentando una disposizione analoga all' art. 1, n. 4, della direttiva n. 2, figurante nell' art. 1, n. 5, della direttiva "Medici" 75/363/CEE (23), Lord Cockfield, rispondendo in nome della Commissione ad un' interrogazione di un parlamentare europeo (24), precisava: "Il riconoscimento dei diplomi di un paese terzo dipende pertanto unicamente dalla normativa dello Stato membro ospitante che dovrà beninteso applicarsi indistintamente ai cittadini nazionali e ai cittadini degli altri Stati membri. In base al citato art. 1, n. 5, il Regno Unito ha la facoltà di non riconoscere il diploma di base israeliano, anche se questo è stato riconosciuto dalla Repubblica federale di Germania".
40. Questo punto di vista veniva nuovamente adottato il 13 marzo 1989 in una risposta data dal signor Bangemann, sempre in nome della Commissione. Commentando, in particolare, questa volta, le direttive 25 luglio 1978, questi precisava che "i diplomi dei paesi terzi non sono oggetto del 'mutuo riconoscimento' . Questi stessi provvedimenti lasciano espressamente impregiudicato il diritto degli Stati membri di accordare, sul loro territorio e secondo la loro regolamentazione, l' accesso alle attività professionali in questione e il loro esercizio ai titolari di diplomi di paesi terzi. Tuttavia il riconoscimento di questi diplomi da parte di uno Stato membro non implica automaticamente l' obbligo per gli altri Stati membri di riconoscerli" (25).
41. Come si vede, il dentista titolare di un diploma conseguito in un paese terzo, che si trova al di fuori della sfera di applicazione delle precitate direttive, non può fruire dell' art. 20, anche se il suo diploma è stato riconosciuto in uno Stato membro. Ripeto: solo il conseguimento di un diploma di uno Stato membro, elencato nell' art. 3 della direttiva, dà diritto all' esenzione dal tirocinio.
42. Di conseguenza, non potendosi basare sull' art. 20, il dentista cittadino comunitario titolare di un diploma conseguito in un paese terzo può quindi, in via di principio, essere soggetto allo svolgimento del periodo di tirocinio per poter essere convenzionato.
43. Tuttavia, ci si può chiedere se l' art. 52 del Trattato autorizzi lo Stato membro ospitante a non tener conto, al riguardo, delle sue qualifiche e dei suoi tirocini precedenti. Ciò costituisce l' oggetto della terza questione.
44. Una situazione nella quale un cittadino comunitario si avvale della libertà, attribuitagli dal Trattato, di stabilirsi in uno Stato membro diverso da quello di cui è originario rientra incontestabilmente nella sfera di applicazione del Trattato.
45. E' vero che l' art. 52, se vietasse soltanto le misure nazionali che stabiliscono una discriminazione formale o sostanziale fra cittadini nazionali e cittadini degli altri Stati membri, non potrebbe applicarsi al presente caso. La normativa tedesca non stabilisce infatti distinzioni in base alla cittadinanza.
46. Tuttavia, come provano le vostre più recenti pronunce, "la mera parità di trattamento non può rispecchiare ciò che costituisce già lo stato attuale della giurisprudenza" (26).
47. Nella causa che ha dato origine alla sentenza Vlassopoulou (27), la ricorrente nella causa principale, avvocato di cittadinanza greca iscritto al foro di Atene, chiedeva di essere ammessa al foro di Mannheim. La sua domanda veniva respinta in quanto essa non rispondeva ai requisiti di idoneità per esercitare le funzioni giudiziarie prescritti dal regolamento federale sulla professione di avvocato.
48. Oltre ai diplomi ellenici, la signora Vlassopoulou aveva conseguito una laurea di dottore in legge nella Repubblica federale di Germania e in questo paese lavorava da cinque anni fornendo consulenza legale.
49. Nell' ambito di un ricorso da essa proposto avverso la decisione di diniego, siete stati invitati a pronunciarvi sulla questione se l' art. 52 del Trattato non prescriva che, per abilitare un cittadino comunitario a esercitare la professione di avvocato, l' autorità competente di uno Stato membro tenga conto dei diplomi conseguiti in un altro Stato membro e dell' esperienza professionale dell' interessato.
50. Dopo aver rilevato che "in mancanza di armonizzazione delle condizioni di accesso ad una professione, gli Stati membri possono definire le conoscenze e le qualifiche necessarie all' esercizio di tale professione e richiedere la presentazione di un diploma che attesti il possesso di queste conoscenze e di queste qualifiche" (28), avete affermato che potrebbero sorgere ostacoli alla libertà di stabilimento se le norme nazionali in materia di qualifiche non tenessero conto delle conoscenze e delle qualifiche già acquisite in un altro Stato membro.
51. Siete quindi giunti alla seguente conclusione:
"(...) spetta allo Stato membro, al quale è stata presentata la domanda di autorizzazione all' esercizio di una professione il cui accesso è, secondo la normativa nazionale, subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale, prendere in considerazione i diplomi, i certificati e gli altri titoli che l' interessato ha acquisito ai fini dell' esercizio della medesima professione in un altro Stato membro, procedendo ad un raffronto fra le competenze attestate da questi diplomi e le conoscenze e qualifiche richieste dalle norme nazionali" (29).
52. Lo Stato membro ospitante dovrà quindi valutare se il candidato non provi di essere già in possesso delle conoscenze e delle qualifiche equivalenti a quelle da esso richieste.
53. Un' eventuale decisione di diniego deve avvenire nel rispetto dei "requisiti posti dal diritto comunitario a proposito della tutela effettiva dei diritti fondamentali conferiti dal Trattato ai cittadini della Comunità" (30). In particolare, la decisione dev' essere motivata e dev' essere impugnabile in via giurisdizionale.
54. Tale tipo di argomentazione - da voi riaffermato nella sentenza 7 maggio 1992, Aguirre Borrell (31), vi invito a seguire nella fattispecie.
55. Le condizioni di accesso alla professione di dentista convenzionato in caso di diploma conseguito da un cittadino comunitario in un paese terzo non costituiscono oggetto di armonizzazione (32).
56. Alcuni Stati membri subordinano l' accesso dei dentisti alla convenzione al compimento di un tirocinio volto a conseguire, oltre ad una certa esperienza, conoscenze relative alla contabilità propria del regime mutualistico e al sistema di liquidazione degli onorari da parte dell' assistenza diretta, nonché ai principi di economia e di controllo delle spese sanitarie (33).
57. Qual è la posizione da adottare per il cittadino comunitario cui si neghi l' iscrizione all' albo dei dentisti perché non ha compiuto il tirocinio?
58. Anche se lo Stato membro ospitante può prescrivere il compimento di un periodo di tirocinio, dall' art. 52 del Trattato e dalla sentenza Vlassopoulou consegue che detto Stato deve tener conto dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli nonché dell' esperienza ottenuti dall' interessato in un altro Stato membro, procedendo ad un raffronto tra le qualifiche attestate e le qualifiche richieste.
59. Un dentista privato che abbia già lavorato come dentista convenzionato in uno Stato membro A, e che sia stato autorizzato a lavorare come dentista privato in uno Stato membro B, chiede di essere autorizzato a lavorare come dentista convenzionato in quest' ultimo Stato. Nella specie occorre riferirsi alla causa Vlassopoulou. Autorizzata a lavorare come "Rechtsbeistand", la signora Vlassopoulou chiedeva l' autorizzazione per lavorare come "Rechtsanwalt".
60. Dovendosi pronunciare su una domanda di autorizzazione per l' esercizio alla professione di dentista convenzionato presentata da un cittadino comunitario che non abbia compiuto il periodo di tirocinio preparatorio obbligatorio, lo Stato membro pertanto, prima di imporre detto tirocinio, deve verificare caso per caso se l' esperienza e le qualifiche conseguite dall' interessato in un altro Stato membro non possano sostituire il periodo di tirocinio.
61. In tal caso sarà quindi compito del giudice nazionale valutare se l' esperienza del ricorrente nella causa principale nonché l' autorizzazione rilasciatagli dalle autorità belghe a lavorare come dentista convenzionato richiedano ancora, e, in caso affermativo, in quale misura, il compimento del periodo di tirocinio preparatorio contemplato dalla normativa tedesca.
62. Di conseguenza, vi suggerisco di affermare quanto segue:
"1) Il cittadino comunitario che non possieda alcun diploma, certificato o altro titolo di dentista ai sensi della direttiva 25 luglio 1978, 78/686/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, non rientra nella sfera di applicazione di questa direttiva, anche qualora sia titolare di un diploma conseguito in un paese terzo e riconosciuto equivalente al diploma nazionale nello Stato membro di stabilimento e in un altro Stato membro, a norma dell' art. 1, n. 4, della direttiva 25 luglio 1978, 78/687/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista.
2) L' art. 52 del Trattato CEE dev' essere interpretato nel senso che le autorità nazionali di uno Stato membro, chiamate a pronunciarsi su una domanda di autorizzazione ad esercitare la professione di dentista convenzionato senza dover effettuare il periodo di tirocinio preparatorio presentata da un cittadino comunitario che ha esercitato tale professione per vari anni in un altro Stato membro, sono tenute ad esaminare se, e in caso affermativo in quale misura, l' esperienza e le qualifiche già provate dall' interessato corrispondano a quelle richieste dalla normativa dello Stato ospitante. Qualora la corrispondenza fra dette qualifiche sia solo parziale, le autorità nazionali di cui trattasi possono esigere che l' interessato ottenga o provi di aver ottenuto le conoscenze e le qualifiche mancanti".
(*) Lingua originale: il francese.
(1) - GU L 233, pag. 1.
(2) - Osservazioni della Commissione, pag. 6 della traduzione francese.
(3) - V. osservazioni della Commissione, pag. 5 della traduzione francese.
(4) - Il testo dei quesiti figura nella relazione d' udienza, punto 14.
(5) - Direttiva concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista (GU L 233, pag. 10).
(6) - V. artt. 1 e 2.
(7) - V. i primi due considerando .
(8) - Il corsivo è mio.
(9) - V., ad esempio, la direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 78/1027/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di veterinario (GU L 362, pag. 7), art. 1, n. 4.
(10) - GU 1989, L 19, pag. 16.
(11) - Art. 2, secondo comma.
(12) - Raccomandazione 89/49/CEE, concernente i cittadini degli Stati membri titolari di un diploma rilasciato in uno Stato terzo (GU L 19, pag. 24).
(13) - GU L 209, pag. 25.
(14) - Art. 2.
(15) - Osservazioni del ricorrente nella causa principale, punti 18 e 19.
(16) - Loc. cit., punto 20.
(17) - Loc. cit., punto 25.
(18) - Loc. cit., punti 21 e 25.
(19) - Druesne, G.: Droit matériel et politiques de la Communauté européenne , seconda edizione, 1991, pag. 92.
(20) - V. art. 1, nn. 1-3, della direttiva n. 2.
(21) - L' art. 1, n. 4, della direttiva n. 2 fa salva la possibilità per gli Stati membri di consentire, nel proprio territorio, e secondo le proprie disposizioni, l' accesso alle attività di dentista ai titolari di diplomi conseguiti in un paese terzo. Questo riconoscimento non corrisponde necessariamente ai criteri e ai requisiti di cui all' art. 1 della stessa direttiva, anche se la costituzione del mercato unico implicherebbe logicamente l' esigenza di una formazione minima per ogni dentista che eserciti nella Comunità, indipendentemente dall' origine del suo diploma. Lo Stato ospitante è libero di stabilire un regime speciale per i dentisti titolari di diplomi conseguiti in un paese terzo.
(22) - Segnalo che nella causa principale il riconoscimento nella Repubblica federale di Germania si basa sul diploma turco, e non sull' equipollenza riconosciuta dalle autorità belghe.
(23) - Direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di medico (GU L 167, pag. 14).
(24) - Interrogazione scritta n. 2076/87 (GU 1988, C 283, pag. 11).
(25) - Risposta all' interrogazione scritta n. 2103/88 (GU 1989, C 202, pag. 19).
(26) - Huglo, J.-G.: Droit d' établissement et libre prestation des services , Chronique, RTDE 1992, pag. 696.
(27) - Sentenza 7 maggio 1991, causa C-340/89, Vlassopoulou (Racc. pag. I-2357).
(28) - Punto 9.
(29) - Punto 16, il corsivo è mio.
(30) - Punto 22.
(31) - Causa C-104/91, Racc. pag. I-3003.
(32) - Come si è visto, non si può applicare al presente caso la direttiva 21 dicembre 1988, 89/48/CEE.
(33) - V. risposta della KVN ai quesiti della Corte.