61992C0315

Conclusioni dell'avvocato generale Gulmann del 29 settembre 1993. - VERBAND SOZIALER WETTBEWERB EV CONTRO CLINIQUE LABORATOIRES SNC E ESTEE LAUDER COSMETICS GMBH. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: LANDGERICHT BERLIN - GERMANIA. - LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - DENOMINAZIONE DI UN PRODOTTO COSMETICO CHE RISCHIA DI INDURRE IN ERRORE IL CONSUMATORE. - CAUSA C-315/92.

raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-00317
edizione speciale svedese pagina I-00013
edizione speciale finlandese pagina I-00013


Conclusioni dell avvocato generale


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Signor Presidente,

Signori Giudici,

1. Il Landgericht di Berlino ha sottoposto alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione dell' art. 30 del Trattato CEE. La questione è sorta in una controversia tra un ente tedesco, legittimato ad agire in giudizio per l' applicazione della legge tedesca sulla concorrenza sleale (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, in prosieguo: l' "UWG"), e le società affiliate tedesca e francese dell' impresa americana Estée Lauder.

2. Dall' ordinanza di rinvio risulta che:

- la Estée Lauder produce un' ampia linea di prodotti cosmetici, venduti sotto la denominazione "Clinique";

- la Estée Lauder, al momento di lanciare i prodotti in Europa agli inizi degli anni '70, decideva di commercializzare detti prodotti in Germania sotto la denominazione "Linique"; detta decisione veniva adottata "in considerazione della giurisprudenza relativa all' art. 3 dell' UWG (divieto di trarre in inganno il consumatore)",

- la società affiliata convenuta intende ora smerciare detti prodotti in Germania sotto la denominazione Clinique, perché "a causa delle diverse denominazioni (...) sono sorte difficoltà in occasione di forniture da altri paesi verso la Germania e dalla Germania verso altri paesi" e perché "i costi per il confezionamento e la pubblicità, conseguenti alla diversa denominazione adottata, (...) sono rilevanti";

- l' attore, avvalendosi dell' art. 3 della UWG e dell' art. 27, primo comma, n. 1, del Lebensmittel- und Bedarfsgegenstaendegesetz, in prosieguo: il "LMBG" - legge sui prodotti alimentari e sui generi di uso corrente (la quale vieta, tra l' altro, che siano tratti in inganno i consumatori) - chiede che sia inibito lo smercio dei prodotti della convenuta sotto la denominazione Clinique;

- la convenuta ha fatto valere che un divieto le renderebbe impossibile importare prodotti cosmetici fabbricati in Inghilterra o in Belgio sotto la denominazione Clinique, e che un siffatto divieto verrebbe ad essere in contrasto con l' art. 30 del Trattato CEE;

- il giudice a quo è dell' opinione che "la domanda è fondata, non potendosi escludere che una parte non trascurabile della relativa clientela attribuisca alla linea cosmetica Clinique effetti medici, di natura preventiva o curativa, sulla pelle";

- il giudice a quo afferma che, se del caso, "la prova andrebbe raccolta a mezzo di un sondaggio di opinione da effettuarsi tramite un perito nominato dal Tribunale" cioè che "l' uso della denominazione Clinique dovrebbe essere vietato qualora risultasse che il 10-20% circa dei consumatori ne sono tratti in inganno";

- detto provvedimento istruttorio, inteso a constatare se i consumatori siano tratti in inganno, sarebbe tuttavia superfluo, qualora un eventuale divieto, come sostenuto dalle convenute, fosse in contrasto con il diritto comunitario.

3. Sulla base di quanto sopra considerato, il Landgericht di Berlino ha sollevato la seguente questione pregiudiziale:

"Se gli artt. 30 e 36 del Trattato CEE vadano interpretati nel senso che non ostano all' applicazione di una normativa nazionale sulla concorrenza sleale, in forza della quale sia possibile vietare l' importazione e lo smercio di un prodotto cosmetico legalmente fabbricato e/o venduto in un altro paese europeo, per la ragione che la denominazione del prodotto - Clinique - sarebbe ingannevole per i consumatori - i quali lo intenderebbero come un medicinale - qualora detto prodotto venga legalmente e incontestatamente venduto in altri paesi della Comunità europea".

4. L' art. 3 dell' UWG dispone quanto segue: "Chiunque svolgendo attività commerciale fornisce a fini di concorrenza informazioni idonee a trarre in inganno, in particolare sulle (...), può essere perseguito in giudizio per essere costretto ad astenersi da tale prassi".

L' art. 27 del LMBG dispone: "E' vietato vendere prodotti cosmetici con indicazioni o dati ingannevoli (...) Si riscontrano in particolare fattispecie idonee a trarre in inganno: 1) quando ai prodotti cosmetici vengono attribuite proprietà non sufficientemente dimostrate dal punto di vista scientifico (...)".

5. L' attore nella causa principale sostiene che lo smercio di prodotti sotto la denominazione "Clinique" è in contrasto con le due succitate disposizioni dal momento che la denominazione "Clinique" potrebbe lasciare erroneamente credere ai consumatori che i prodotti abbiano effetti medicinali. Osserva che in tedesco vi è una somiglianza di pronuncia tra le parole Clinique e "Klinik" e che la parola "Klinik" in tedesco sta ad indicare indubbiamente un ospedale (1).

6. Si deve considerare che le disposizioni alle quali l' attore nella causa principale fa riferimento sono norme di carattere generale: ciò significa che il loro contenuto concreto deve essere definito dalla giurisprudenza. In Germania sulla base dell' UWG, che risale al 1909, esiste "nel contesto delle norme di carattere generale di cui agli artt. 1 e 3, di concerto fra la giurisprudenza e la scienza, un raffinato intreccio di fattispecie interdipendenti che assicurano comunque, fino ad un certo punto, la certezza del diritto a favore dei consumatori, delle imprese e della società in generale e che rendono affidabili i rapporti di concorrenza" (2).

7. E' indubbiamente esatto che in Germania - a differenza della situazione giuridica nella maggioranza degli altri Stati membri - è stato fissato tramite la giurisprudenza un criterio relativamente severo per quanto riguarda la pubblicità ingannevole e che a questo proposito è possibile affermare che sia stato raggiunto un livello relativamente elevato di tutela degli interessi dei consumatori e degli altri interessi, che la legge intende tutelare. Ciò non è meno valido per quanto riguarda le informazioni idonee a ingenerare l' opinione che i prodotti abbiano effetti medicinali, mentre in realtà non ne hanno (3).

8. La questione pregiudiziale verte sull' interpretazione dell' art. 30 del Trattato CEE, cioè del divieto di limitazioni al commercio tra gli Stati membri - e sul significato di detta disposizione ai fini dell' applicazione in concreto, in una controversia, del divieto di trarre in inganno i consumatori ai sensi del diritto tedesco.

9. In un procedimento pregiudiziale la Corte non può pronunciarsi su come la causa pendente debba essere in concreto risolta secondo il diritto nazionale, ma può invece mettere a disposizione dei giudici nazionali tutte le indicazioni utili ai fini dell' interpretazione del diritto comunitario, cosicché ai giudici nazionali sia possibile valutare, al momento di dirimere la causa, se le norme nazionali siano compatibili con detto diritto.

La Corte di giustizia può in questo contesto, per fornire al giudice nazionale la risposta più adatta possibile, legare strettamente l' interpretazione dell' art. 30 del Trattato alle circostanze concrete del caso.

Va però notato che nella presente causa non si tratta di una questione di generale compatibilità di una normativa nazionale con l' art. 30, bensì dell' applicazione di norme nazionali ad un singolo caso, in cui tale applicazione implica una valutazione in concreto della questione se i consumatori, nelle circostanze considerate, siano stati indotti in errore. Secondo la mia opinione sbaglierebbe perciò la Corte di giustizia, se, in cause come la presente, legasse troppo strettamente la sua interpretazione dell' art. 30 alle circostanze concrete della specie. La Corte di giustizia potrebbe in tal caso rischiare di interpretare l' art. 30 con riferimento ad una fattispecie che non le è stata chiarita a sufficienza, o di prendere posizione sui fatti della causa, il che non rientra nelle sue attribuzioni bensì in quelle del giudice nazionale. Per di più, sarebbe escluso, anche sotto l' aspetto della realizzabilità, che la Corte di giustizia potesse assumersi, con l' interpretazione dell' art. 30, il compito di assicurare un' applicazione uniforme del diritto comunitario in relazione alla concreta applicazione di norme di carattere generale quali le presenti. Questo compito spetta, secondo il sistema del Trattato, al giudice nazionale, il quale è tenuto a garantire una corretta applicazione del diritto nazionale.

10. E' significativo, per dirimere la presente lite, il fatto che il Consiglio ha emanato delle direttive che fanno obbligo agli Stati membri di emanare norme che vietano la pubblicità ingannevole.

Si tratta della direttiva del Consiglio 84/450/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole (4). Nell' art. 2 di detta direttiva viene stabilito che cosa deve intendersi per pubblicità ingannevole; ad esso si riallaccia l' art. 3, il quale dispone che per determinare se la pubblicità sia ingannevole, se ne debbono considerare tutti gli elementi. L' art. 4 fa obbligo agli Stati membri di accertare "che esistono mezzi adeguati ed efficaci per lottare contro la pubblicità ingannevole nell' interesse sia dei consumatori che dei concorrenti e del pubblico in generale". L' art. 7, infine, dispone che detta direttiva "non si oppone al mantenimento o all' adozione da parte degli Stati membri di disposizioni che abbiano lo scopo di garantire una più ampia tutela dei consumatori (...)".

Si tratta inoltre della direttiva del Consiglio 76/768/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (5), la quale, in particolare, nell' ottica della garanzia della libera circolazione delle merci per detti prodotti, contiene disposizioni sulla loro composizione, etichettatura e confezionamento ed i cui artt. 6, n. 2, e 7, n. 1, rilevanti ai fini della presente controversia, così dispongono:

- "gli Stati membri adottano adeguate misure affinché nell' etichettatura, nella presentazione alla vendita e nella pubblicità relativa ai prodotti cosmetici, i testi, le denominazioni, i marchi, le immagini o altri segni figurativi o meno non vengano impiegati per attribuire a tali prodotti caratteristiche che essi non possiedono",

- "gli Stati membri non possono, per motivi inerenti alle esigenze contenute nella presente direttiva e nei suoi allegati, rifiutare, vietare o limitare l' immissione sul mercato dei prodotti cosmetici conformi alle disposizioni della presente direttiva e dei suoi allegati".

11. Il governo tedesco ha menzionato il fatto che le disposizioni contenute nelle due direttive sono state recepite nel diritto tedesco - tra l' altro, tramite le soprammenzionate disposizioni recanti divieto di trarre in inganno il consumatore - e che un eventuale divieto in base alla normativa tedesca sarebbe conforme alle direttive. Su tale fondamento deduce che la questione pregiudiziale va risolta in base alle direttive giacché i provvedimenti che sono conformi alle direttive non possono a priori violare l' art. 30 del Trattato, a meno che le disposizioni comunitarie considerate non siano esse stesse in contrasto con l' art. 30.

12. Questa tesi, a mio avviso, non è esatta. Essa semplifica troppo il problema e non tiene sufficientemente conto della natura degli obblighi comunitari che le due direttive impongono agli Stati membri. Si tratta di direttive formulate in termini molto generali, secondo cui gli ordinamenti giuridici nazionali debbono tutelare i consumatori in determinati settori, di fronte al pericolo che cadano in errore. La direttiva sulla pubblicità ingannevole pone così solo criteri relativamente vaghi ai fini della definizione della pubblicità ingannevole. A questo si aggiunge il fatto che la direttiva non impedisce del resto agli Stati membri di emanare disposizioni più severe. E' altresì sostanziale che gli obblighi derivanti dalle direttive debbono essere interpretati in armonia con le esigenze derivanti dalle disposizioni del Trattato sulla libera circolazione delle merci.

13. A mio parere il giudice a quo non ha dunque errato nel chiedere alla Corte di giustizia l' interpretazione dell' art. 30 del Trattato CEE (6).

14. La soluzione della questione sollevata deve perciò fondarsi sulla consolidata giurisprudenza della Corte relativa a dette disposizioni, secondo la quale:

- primo, il divieto abbraccia "qualsiasi disciplina commerciale degli Stati membri che può ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari", e

- secondo, "gli ostacoli agli scambi intracomunitari che scaturiscono da discrepanze tra le norme nazionali vanno accettati nei limiti in cui dette disposizioni, indistintamente applicabili ai prodotti nazionali e ai prodotti importati, possono giustificarsi in quanto necessarie per soddisfare alle esigenze tassative inerenti tra l' altro alla tutela dei consumatori o alla correttezza delle operazioni commerciali. Ma per poter venire tollerate, è necessario che dette disposizioni siano proporzionate alla finalità perseguita e che lo stesso obiettivo non possa venire perseguito con provvedimenti che intralciano in minor misura gli scambi comunitari" (7).

15. Alla base dell' ordinanza di rinvio sta il fatto - del resto incontestato - che un eventuale divieto di smerciare in Germania i prodotti cosmetici con la denominazione Clinique implicherebbe serie limitazioni del traffico commerciale tra gli Stati membri.

16. Inoltre si deve considerare che, nel caso in cui il divieto rimanesse in vigore, ci si troverebbe dinanzi ad una limitazione del commercio intracomunitario, derivante dall' applicazione di norme nazionali applicate indistintamente ai prodotti nazionali e a quelli di importazione.

17. Come è noto, emerge altresì dalla giurisprudenza della Corte di giustizia che la possibilità di giustificare un siffatto ostacolo al commercio per i motivi indicati all' art. 36 del Trattato o riconosciuti nella giurisprudenza della Corte è ammessa solo se sul piano comunitario non vi siano norme comuni nel settore considerato (8).

Sussistono, come ho già detto, disposizioni comuni che sono rilevanti ai fini della questione qui sollevata; a mio parere, tuttavia, non si tratta di disposizioni che facciano venire meno la possibilità di giustificare le qui considerate misure che ostacolano il commercio sulla base della cosiddetta "rule of reason".

18. Si potrebbe senz' altro affermare che la direttiva sui cosmetici, il cui art. 6, n. 2, fa obbligo a tutti gli Stati membri di impedire che i consumatori siano indotti in errore e il cui art. 7, n. 1, proibisce agli Stati membri di vietare o limitare l' immissione sul mercato di prodotti conformi alle disposizioni della direttiva, ha esattamente lo scopo di armonizzare i requisiti che le normative nazionali pongono ai prodotti cosmetici e per questo include disposizioni comuni, che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, impediscono di ritenere giustificate misure che frappongono ostacoli al commercio. Una siffatta argomentazione non è stata tuttavia sviluppata in nessuna delle memorie presentate alla Corte. A mio parere non si può validamente sostenere che la circostanza che i prodotti vengono legalmente smerciati in altri paesi sotto la denominazione Clinique stia a significare che pure in Germania detti prodotti debbano ritenersi rispettosi del requisito dell' art. 6, n. 2, di non attribuire ai prodotti caratteristiche che non possiedono. Questo emerge già dal fatto che nel settore in esame possono esistere tra gli Stati membri differenze linguistiche, culturali e sociali tali da rendere ingannevole in uno Stato membro un' indicazione che non lo è in un altro Stato membro.

19. Dalle norme comunitarie in esame a mio parere non consegue che resti preclusa la possibilità di una giustificazione. Il significato che si ricava dalle norme comunitarie dedotte sta, anzi, ad indicare - ed è questo il vero nucleo della soprammenzionata argomentazione del governo tedesco - che grande importanza viene attribuita alla preoccupazione di tutelare tra l' altro il consumatore affinché non sia tratto in inganno in occasione dello smercio di prodotti e della prestazione di servizi, e che tale preoccupazione non ha minore ragion d' essere se ai prodotti vengono attribuite proprietà medicinali che non possiedono (9).

20. Nella giurisprudenza della Corte non è mai esistito il dubbio che la preoccupazione di tutelare i consumatori e gli imprenditori da attività sleali o ingannevoli da parte delle imprese che smerciano prodotti, sia, tra l' altro, un' esigenza imperativa idonea a giustificare limitazioni al commercio (10).

E' indubbio che questo intento di tutela appare particolarmente rilevante, quando tale esigenza sorge in combinazione con l' applicazione del divieto di trarre in errore i consumatori, nel quale si inserisce anche un aspetto relativo alla tutela della salute, consistente in particolare, nell' impedire che i consumatori attribuiscano ai prodotti proprietà medicinali che non possiedono.

21. La consolidata giurisprudenza della Corte presuppone tuttavia pure che l' applicazione delle corrispondenti norme nazionali sia indispensabile dal punto di vista, tra l' altro, della tutela dei consumatori, che essa si ponga in un appropriato rapporto con l' obiettivo perseguito e che detto obiettivo non possa essere conseguito mediante misure meno restrittive del commercio.

22. La Commissione sostiene che dal punto di vista della tutela del consumatore e della correttezza nel commercio non sia indispensabile vietare l' uso della denominazione Clinique. A sostegno di ciò deduce quanto segue:

- I prodotti considerati sono venduti prevalentemente nelle profumerie e nel reparto profumerie dei grandi magazzini e, dal momento che non possono essere acquistati nelle farmacie, non è pensabile che possano essere associati mentalmente con i medicinali.

- La denominazione "Clinique" è intesa come denominazione commerciale dei prodotti. Siccome vengono venduti prodotti cosmetici come rossetti, mascara, creme per il viso ecc., il consumatore viene edotto dall' etichetta del fatto che si tratta di un cosmetico.

- La presentazione e il contenuto sono tipici dei prodotti cosmetici, come pure l' avviso che il prodotto è stato oggetto di un esame dermatologico o allergologico.

23. A mio parere ha un certo peso l' argomentazione della Commissione, la quale, fondandosi su quanto sopra, conclude che, esaminando in concreto l' insieme delle circostanze, non vi si constata alcun rischio concreto che il consumatore sia indotto in errore. Esso ne deduce che non è assolutamente necessario vietare la vendita di prodotti sotto la denominazione Clinique.

24. Ciononostante, sarebbe errato, a mio parere, risolvere la questione pregiudiziale come suggerito dalla Commissione, la quale propone di interpretare l' art. 30 nel senso che esso osta all' applicazione del divieto del previsto smercio, ai sensi dell' art. 3 dell' UWG.

25. Ciò significherebbe, a mio parere, innanzitutto che si risolverebbe la questione pregiudiziale senza fare distinzione fra ciò che, in una causa, come la presente, è di competenza della Corte di giustizia e ciò che è di competenza del giudice nazionale in relazione all' applicazione concreta del diritto comunitario (v. paragrafo 9 di queste conclusioni).

Si può inoltre rilevare che la Commissione non ha sufficientemente tenuto conto della giurisprudenza della Corte, secondo la quale occorre partire dalla premessa che spetta ai singoli Stati membri fissare il livello di protezione da essi ritenuto appropriato, preoccupazione di cui gli Stati membri sono legittimati dall' art. 36 e dalla giurisprudenza della Corte a tener conto, - anche quando le norme emanate possono comportare limitazioni al commercio (11).

In questo contesto sia ricordato il punto di vista che la convenuta nella causa principale ha fatto valere nel procedimento dinanzi alla Corte di giustizia. Essa deduce che non vi è alcun motivo per ritenere che il consumatore tedesco debba - come si è sostenuto - aver bisogno di un grado di tutela più elevato di quello di un consumatore negli altri Stati membri (12). A questo riguardo va notato che, come si è testé detto, la fissazione del livello di tutela perseguito in ciascuno Stato spetta, secondo il diritto comunitario, in partenza al legislatore nazionale. A questo riguardo, come già detto, possono sussistere differenze concrete dal punto di vista linguistico, sociale e culturale, in conseguenza delle quali una circostanza che in un paese non induce in errore i consumatori può risultare ingannevole in un altro.

26. Con ciò non si può, a mio parere, affermare a priori nella presente causa che il divieto del previsto smercio di prodotti sarebbe inutile, ai sensi dell' art. 30, per raggiungere il livello di tutela perseguito dalla normativa tedesca, qualora dal sondaggio di opinione previsto dal giudice a quo risultasse che la già citata percentuale di consumatori tedeschi verrebbe tratta in errore circa le proprietà del prodotto.

27. Un concreto divieto, a mio parere, non sarebbe in contrasto con la direttiva sulla pubblicità ingannevole, già per il fatto che la direttiva non impedisce agli Stati membri di fissare un livello minimo di tutela più elevato di quello da essa previsto. Si aggiunga che, a mio parere, anche il risultato non si porrebbe essenzialmente in contrasto con alcuni dei requisiti minimi specifici posti alla legislazione interna degli Stati membri, che emergono dalla direttiva (13).

28. Questo però non esclude che dalla normativa comunitaria possa desumersi l' esigenza che il giudice tedesco dia applicazione ai divieti contenuti nelle due disposizioni nazionali relative al divieto di indurre in errore nei rapporti commerciali.

E' importante che i giudici nazionali, in occasione dell' applicazione in concreto del diritto, tengano in considerazione l' importanza fondamentale che la libera circolazione delle merci ha nell' ambito del diritto comunitario e che siano consapevoli - non per ultimo nelle cause aventi ad oggetto disposizioni di carattere generale, come quelle qui in considerazione - che le misure che comportano limitazioni al commercio sono legittime solo se assolutamente necessarie e proporzionate allo scopo perseguito, e se detto scopo non può essere raggiunto con misure meno restrittive del commercio intracomunitario.

Inoltre, può essere rilevante ai fini della presente causa il fatto che un' esatta applicazione del diritto comunitario - ivi considerata la direttiva sulla pubblicità ingannevole - richiede che al momento della valutazione sia attribuito valore ad un esame globale, nel quale confluiscono tutti gli aspetti rilevanti, e tra questi le circostanze nelle quali i prodotti vengono venduti e il rischio che il consumatore venga indotto in errore in considerazione della cerchia di consumatori cui appartiene.

Questo a mio avviso significa, tra l' altro, che il giudice a quo, al momento di decidere definitivamente se vi sia effettivamente motivo per procedere a un sondaggio di opinioni, deve, in caso affermativo, inserire nell' attuazione di detta indagine la circostanza alla quale la Commissione, come già detto, ha fatto riferimento.

Conclusioni

29. Suggerisco pertanto alla Corte di giustizia di risolvere la questione pregiudiziale come segue:

"L' art. 30 del Trattato CEE va interpretato nel senso che non osta all' applicazione di una disposizione nazionale sulla concorrenza sleale intesa a vietare lo smercio di un prodotto cosmetico con la motivazione che i consumatori sono indotti dalla denominazione del prodotto a credere erroneamente che esso abbia proprietà medicinali, anche se detto prodotto viene lecitamente smerciato in un altro Stato membro con la stessa denominazione.

Spetta pertanto al giudice nazionale garantire, quando applica le disposizioni nazionali, che la loro applicazione non implichi restrizioni al commercio intracomunitario, a meno che tale applicazione non sia indispensabile per tutelare i consumatori e la correttezza nei rapporti commerciali e purché le misure adottate siano proporzionate allo scopo perseguito e detto scopo non possa essere raggiunto con provvedimenti meno restrittivi del commercio intracomunitario.

Secondo il diritto comunitario è, allo stesso tempo, competenza del giudice nazionale, al momento di valutare se debba trovare applicazione la normativa nazionale, fondarsi su una valutazione globale, nella quale convergano tutti gli aspetti rilevanti, tra cui le circostanze nelle quali i prodotti vengono venduti e il rischio che il consumatore venga indotto in errore in considerazione della cerchia di consumatori a cui appartiene".

(*) Lingua originale: il danese.

(1) - L' attore nella causa principale fa rinvio nelle sue osservazioni alla definizione della parola Klinik contenuta nella Brockhaus Enzyklopaedie, 17ª edizione, e sostiene che in tedesco con Klinik si intende un ospedale pubblico o privato; a questo riguardo, di norma, la parola Krankenhaus viene utilizzata per gli ospedali in generale, mentre con Klinik si intende normalmente la clinica universitaria, cioè un ospedale di livello particolarmente elevato .

(2) - V. Dr H. Piper, presidente di sezione al Bundesgerichtshof: Zu den auswirkungen des EG-Binnenmarktes auf das deutsche Recht gegen den unlauteren Wettbewerb - (Gli effetti del mercato comune CEE sul diritto tedesco contro la concorrenza sleale) - Wettbewerb in Recht und Praxis, 11/92, pag. 685.

(3) - Il governo federale ha esposto questa giurisprudenza nelle sue osservazioni (v. punto 3).

(4) - GU L 250, pag. 17.

(5) - GU L 262, pag. 169.

(6) - Nella sentenza 13 dicembre 1990 emessa nella causa C-238/89, Pall Corp. (Racc. pag. I-4827), la Corte di giustizia ha del resto disatteso una tesi avanzata dal governo federale in parte, almeno, di eguale tenore, che riguardava la conformità, sulla base dell' art. 3, lett. i), dell' UWG di un divieto di immissione sul mercato di prodotti recanti, accanto al marchio, la lettera (R). La Corte di giustizia ha respinto gli argomenti tedeschi, tratti dalla direttiva sulla concorrenza ingannevole, con la motivazione che, dal momento che (...) il divieto in questione non è giustificato da esigenze tassative inerenti alla tutela dei consumatori o alla correttezza delle transazioni commerciali, esso non può trovare nemmeno fondamento nella direttiva precitata. Detta direttiva si limita ad un' armonizzazione parziale delle normative nazionali in materia di pubblicità ingannevole fissando, da un lato, criteri minimi ed obiettivi in base ai quali è possibile determinare se una pubblicità è ingannevole e, dall' altro, requisiti minimi per quanto riguarda le modalità di tutela contro siffatta pubblicità .

A sostegno della tesi del governo federale non può essere invocata la sentenza della Corte di giustizia 16 gennaio 1992, causa C-373/90, Istruttoria-X (Racc. pag. I-131), che verteva sulla legalità della pubblicità per autoveicoli di importazione parallela in Francia, anche se la Corte di giustizia limitò la sua risposta alla questione pregiudiziale di interpretazione della direttiva sulla pubblicità ingannevole. La Corte di giustizia è partita dal presupposto che la questione, che era diretta a sapere se la controversa pratica di vendita fosse compatibile con le disposizioni di diritto comunitario applicabili, doveva essere intesa come una questione relativa all' interpretazione della direttiva sulla pubblicità ingannevole.

(7) - Sentenza 13 dicembre 1990, causa C-238/89, Pall Corp. (Racc. pag. I-4827, punti 11 e 12).

(8) - V. sentenza della Corte di giustizia 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe (Racc. pag. 649), e in seguito sentenza 18 maggio 1993, causa C-126/91, Yves Rocher (Racc. pag. I-2361, punto 12), vertente sulle disposizioni dell' UWG in merito alla pubblicità comparativa.

(9) - E' opportuno, in questo contesto, richiamare l' art. 2 della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l' etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (GU 1979, L 33, pag. 1), secondo il quale, in base al diritto comunitario, i prodotti che non sono medicinali non debbono ingenerare l' impressione di essere tali. Ai sensi dell' art. 2, n. 1, lett. b), di detta direttiva l' etichettatura e le relative modalità di realizzazione non devono attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana o suscitare l' impressione di siffatte proprietà. Condivido l' opinione del governo tedesco secondo la quale una corrispondente regola deve essere adottata mediante l' interpretazione dell' art. 6, n. 2, della direttiva sui prodotti cosmetici.

(10) - V., da ultimo, la sentenza pronunciata nella causa C-126/91, Yves Rocher, punto 12, già citata alla nota 8.

(11) - V., ad esempio, sentenza 28 gennaio 1986, causa 188/84, Commissione/Francia, macchine per la lavorazione del legno (Racc. 1986, pag. 419, punto 15).

(12) - V. la memoria della convenuta, pag. 9, parte II, 3 b.

(13) - La Corte di giustizia, come ricordato nella nota 6, ha interpretato la direttiva nella sentenza pronunciata nella causa C-373/90, Istruttoria-X. L' interpretazione che emerge da questa sentenza, a quanto mi è dato di vedere, riveste solo un significato limitato ai fini della presente causa.