61992C0235

Conclusioni dell'avvocato generale Cosmas del 15 luglio 1997. - Montecatini SpA contro Commissione delle Comunità europee. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Regolamento interno della Commissione - Procedimento d'adozione di una decisione da parte del collegio dei membri della Commissione - Norme in materia di concorrenza applicabili alle imprese - Nozioni di accordo e di pratica concordata - Prescrizione - Ammenda. - Causa C-235/92 P.

raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-04539


Conclusioni dell avvocato generale


Nella causa in oggetto la Corte è chiamata a decidere sull'impugnazione proposta dalla società Montecatini SpA (inizialmente Montedison, poi denominata Montepolimeri SpA e successivamente Montedipe SpA; in prosieguo: la «Monte»), in forza dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, contro la sentenza del Tribunale di primo grado 10 marzo 1992 (1). La sentenza impugnata aveva respinto il ricorso proposto dall'odierna ricorrente in forza dell'art. 173 del Trattato CE (in prosieguo: il «Trattato») avverso la decisione della Commissione 23 aprile 1986 (2) (in prosieguo: la «decisione "polipropilene"»), vertente sull'applicazione dell'art. 85 del Trattato nel settore della produzione di polipropilene.

I - Fatti e procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado

1 Per quanto attiene ai fatti di causa e al procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale di primo grado, dalla sentenza impugnata emerge quanto segue: il mercato del polipropilene dell'Europa occidentale, prima del 1977, era rifornito quasi esclusivamente da dieci imprese produttrici, la più grande delle quali era la l'attuale ricorrente, con una quota di mercato oscillante tra il 14,2 e il 15%; contemporaneamente, la Monte deteneva il controllo dei relativi brevetti, giunti a scadenza nella maggior parte dei paesi europei tra il 1976 e il 1978. Dopo la scadenza di tali brevetti, comparvero sul mercato sette nuovi produttori, con una rilevante capacità produttiva. A ciò non fece riscontro un corrispondente aumento della domanda, venendosi così a determinare uno squilibrio tra offerta e domanda almeno fino al 1982. Più in generale, durante la maggior parte del periodo 1977-1983 il mercato del polipropilene fu caratterizzato da una bassa redditività e/o da sostanziali perdite.

2 Il 13 e 14 ottobre 1983 funzionari della Commissione, in forza dei poteri loro conferiti dall'art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17 (3) (in prosieguo: il «regolamento n. 17»), effettuavano accertamenti simultanei presso una serie di imprese produttrici di polipropilene. In esito a tali accertamenti, la Commissione inviava richieste di informazioni, ai sensi dell'art. 11 del regolamento n. 17, alle dette imprese nonché ad altre, aventi oggetto sociale affine. Le prove documentali raccolte nel corso degli accertamenti e mediante le richieste di informazioni inducevano la Commissione a concludere che, tra il 1977 e il 1983, taluni produttori di polipropilene, tra cui l'attuale ricorrente, avevano agito in violazione dell'art. 85 del Trattato. Il 30 aprile 1984 la Commissione decideva di iniziare il procedimento previsto dall'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17, inviando una comunicazione scritta degli addebiti alle imprese censurate.

3 A conclusione del detto procedimento, il 23 aprile 1986 la Commissione adottava la citata decisione, il cui dispositivo prevedeva quanto segue:

«Articolo 1

[Le imprese] (...) Montepolimeri SpA (ora Montedipe) (...) hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE, partecipando:

- (...)

- nel caso di Hoechst, ICI, Montepolimeri e Shell, dalla metà circa del 1977 ad almeno novembre 1983 (...),

ad un accordo e pratica concordata concluso alla metà del 1977, in base al quale i produttori fornitori di polipropilene nel territorio della CEE:

a) si tenevano in contatto reciproco e si incontravano periodicamente (dall'inizio del 1981, due volte al mese) in una serie di riunioni segrete per discutere e definire le proprie politiche commerciali;

b) stabilivano periodicamente prezzi-obiettivo (o minimi) per la vendita del prodotto in oggetto in ciascuno Stato membro della CEE;

c) concordavano vari provvedimenti intesi a facilitare l'attuazione di tali prezzi-obiettivo, compresi (a titolo principale) riduzioni temporanee della produzione, lo scambio d'informazioni particolareggiate sulle proprie forniture, l'organizzazione di riunioni locali e, dagli ultimi mesi del 1982, un sistema di "direzione contabile", volto ad applicare gli aumenti di prezzi a singoli clienti;

d) aumentavano simultaneamente i prezzi in applicazione di detti obiettivi;

e) si ripartivano il mercato assegnando a ciascun produttore un obiettivo o una "quota" di vendite annue (1979, 1980 e almeno parte del 1983) o, in mancanza di un accordo definitivo riguardante l'intero anno, chiedendo ai produttori di limitare le proprie vendite di ciascun mese prendendo come base un periodo precedente (1981, 1982).

(...)

Articolo 3

Per l'infrazione di cui all'articolo 1, le seguenti ammende vengono inflitte alle imprese menzionate qui di seguito:

(...)

x) Montedipe ammenda di 11 000 000 ECU, o 16 187 490 000 Lit (...)».

4 Quattordici delle quindici società destinatarie della decisione, tra le quali l'odierna ricorrente, proponevano ricorso chiedendone l'annullamento. Nel corso dell'udienza tenutasi dinanzi al Tribunale dal 10 al 15 dicembre 1990, illustravano le proprie difese e rispondevano ai quesiti del giudice.

5 Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 6 marzo 1992, già conclusesi la fase scritta e quella orale, ma comunque prima della pronuncia della sentenza, la Monte chiedeva al Tribunale di riaprire la fase orale. A sostegno di questa domanda, essa allegava talune circostanze di fatto che sosteneva di aver appreso solo dopo la conclusione della trattazione orale e, in particolare, a seguito della pubblicazione della sentenza del Tribunale 27 febbraio 1992, BASF e a./Commissione (in prosieguo: le cause «PVC») (4). Sulla scorta di tali elementi, la ricorrente affermava l'esistenza, nella decisione della Commissione impugnata, di rilevanti vizi di forma, per accertare i quali occorreva disporre nuovi mezzi istruttori. Con la citata sentenza 10 marzo 1992 il Tribunale, dopo aver sentito nuovamente sulla questione l'avvocato generale, respingeva la domanda di riapertura della fase orale, nonché il ricorso nel suo complesso.

6 Avverso questa sentenza di rigetto, con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale l'11 giugno 1992 la Monte proponeva domanda di revocazione, anch'essa respinta con ordinanza del Tribunale 4 novembre 1992 (5).

7 La Monte si rivolge ora alla Corte chiedendo l'annullamento totale o, in subordine, parziale, della sentenza del Tribunale 10 marzo 1992 e il rinvio della causa a tale giudice. Chiede contemporaneamente la condanna della resistente alle spese.

La Commissione chiede alla Corte di respingere l'impugnazione e di condannare la ricorrente alle spese.

A sostegno della Monte è intervenuta nel procedimento la società DSM NV.

II - Ammissibilità dell'intervento

8 Quanto all'ammissibilità dell'intervento della DSM, valgono in via di principio le osservazioni che ho svolto nelle mie conclusioni nella causa Hüls, avente oggetto analogo (6). Risulta da tale analisi che l'intervento della DSM nella presente causa è solo in parte ammissibile, nei limiti in cui l'interveniente aderisce alla posizione della ricorrente, laddove quest'ultima chiede alla Corte, dopo l'annullamento della sentenza del Tribunale, di dichiarare l'inesistenza o l'assenza della decisione «polipropilene». Le altre domande dell'interveniente e gli argomenti dedotti a sostegno delle altre domande della ricorrente non devono, comunque, essere esaminati nel merito, in quanto irricevibili.

III - I motivi di ricorso

A - Motivi attinenti a vizi di forma della decisione «polipropilene»

1) Argomenti delle parti

9 Con il primo motivo di ricorso, la Monte contesta il punto 391 della sentenza impugnata, affermando che la decisione «polipropilene» della Commissione è inficiata da vizi di forma sostanziali, tali da renderla inesistente o, quanto meno, nulla. La ricorrente sostiene in particolare che il Tribunale ha infranto le norme in materia di onere della prova, che impongono al giudice di esaminare ogni volta d'ufficio l'esistenza dell'atto dinanzi a lui impugnato. In proposito sottolinea che, prima della pronuncia della sentenza impugnata, era stata resa nota dalla stampa la sentenza del Tribunale nelle cause «PVC», affini alla presente, nella quale si dichiarava, da una parte, che il procedimento costantemente seguito dalla Commissione nell'adottare le sue decisioni era in contrasto con le norme comunitarie e, dall'altra, che le decisioni emanate a seguito di tale procedimento erano inesistenti. I rappresentanti della Commissione nelle cause «PVC» avevano peraltro espressamente ammesso dinanzi al Tribunale che le irregolarità riscontrate nell'ambito di quelle cause non riguardavano solo le cause stesse, essendo invece caratteristiche di tutta l'attività della Commissione nel corso di un certo periodo. La ricorrente ritiene che questi fossero indizi sostanziali che avrebbero dovuto indurre il Tribunale ad esaminare più approfonditamente l'esistenza della decisione «polipropilene» della Commissione. Secondo la Monte, il Tribunale avrebbe dovuto esaminare d'ufficio l'eventualità che la decisione della Commissione impugnata evidenziasse gli stessi vizi di forma riscontrati per la prima volta nel corso dello svolgimento delle cause «PVC». L'obbligo per il giudice adito di verificare d'ufficio l'esistenza degli atti di cui è chiamato a giudicare la legittimità è, a parere della ricorrente, un principio comune a tutti i diritti nazionali, valido anche nell'ordinamento giuridico comunitario. Quale logica conseguenza, la Monte ne deduce che non le incombeva l'onere di dimostrare la presenza dei vizi di forma dedotti con la sua memoria 6 marzo 1992. La ricorrente dichiara peraltro di non essere in grado di dedurre prove piene delle irregolarità perpetrate dalla Commissione. Solo il Tribunale poteva - e doveva - chiedere alla Commissione di esibire l'originale della decisione impugnata per accertare se le violazioni lamentate fossero state effettivamente commesse. Analogo obbligo di attivare un controllo d'ufficio ha, a parere della ricorrente, la Corte in sede di impugnazione.

10 Nella replica, la Monte integra il primo motivo di ricorso deducendo, oltre all'inesistenza, la nullità della decisione della Commissione. Afferma in proposito che la decisione «polipropilene» è invalida nella parte che la riguarda, in quanto, in primo luogo, al momento della sua emanazione non era stata redatta in italiano (7) e, in secondo luogo, ha subito modifiche nel contenuto, nel lasso di tempo intercorso tra la sua adozione e la sua comunicazione. Stando agli argomenti della ricorrente, la sussistenza di tali vizi è un dato di fatto.

11 La Commissione ritiene da parte sua che il primo motivo di ricorso sia infondato, in particolare dopo la pronuncia della sentenza «PVC» della Corte (8). Da quest'ultima si evince, a parere della resistente, che i vizi dedotti dalla Monte nella memoria 6 marzo 1992 non erano tali da rendere l'atto inesistente, come era stato erroneamente sostenuto, bensì semplicemente nullo. Di conseguenza, correttamente il Tribunale ha giudicato nella sentenza impugnata che il motivo attinente all'inesistenza dovesse essere respinto. Per quanto riguarda gli argomenti della Monte attinenti alla nullità della decisione impugnata, la Commissione afferma che, quand'anche fossero stati dedotti in modo ricevibile nella replica, essi andrebbero comunque disattesi in quanto infondati. In nessuna fase del procedimento amministrativo o di quello giurisdizionale nella causa «polipropilene» sono state accertate le stesse violazioni di forme sostanziali del procedimento riscontrate nelle cause «PVC». I relativi argomenti della ricorrente sono, a parere della Commissione, indimostrati.

2) La mia presa di posizione sui motivi innanzi illustrati

12 Occorre anzitutto sottolineare che gli argomenti sviluppati dalla ricorrente come primo motivo di ricorso contengono una contraddizione. La Monte, mentre sostiene di non disporre dei mezzi necessari a provare l'esistenza di rilevanti vizi di forma della decisione impugnata, su cui fonda la sua censura di inesistenza, ritiene invece che vi siano prove sufficienti in proposito, allorché si richiama agli stessi vizi di forma per qualificare la decisione impugnata non come inesistente, bensì come nulla.

13 In ogni caso, il punto della motivazione della sentenza impugnata in cui si dichiara che i presunti vizi di forma della decisione «polipropilene», quand'anche se ne ammettesse l'esistenza, non la renderebbero inesistente è corretto. In proposito mi permetto di rinviare a quanto da me detto nella causa Hüls (9) in ordine ai principi applicati nella sentenza «PVC» della Corte, che ritengo debbano essere seguiti anche nella fattispecie. Di conseguenza, i motivi di inesistenza dedotti dalla Monte in sede d'impugnazione sono infondati e debbono essere respinti. Nondimeno, a mio parere, il giudice di merito avrebbe dovuto esaminare se quelli dedotti come presunti vizi di forma della decisione «polipropilene» - a prescindere dalla qualificazione giuridica datane dalle parti - integrassero un'eventuale violazione di forme sostanziali del procedimento (10). Nemmeno sotto questo profilo comunque la sentenza impugnata è annullabile. In primo luogo, gli elementi richiamati dalla Monte con la memoria 6 marzo 1992 non si fondano su prove piene quanto alla presenza dei detti vizi (11) e sono stati dedotti tardivamente, dopo la chiusura della fase orale (12). In secondo luogo, le norme comunitarie sul controllo d'ufficio da parte del giudice non imponevano al Tribunale - dal momento che questo ha accettato, nonostante la tardività, di esaminare il contenuto della memoria - l'ulteriore investigazione della questione, al fine di accertare se effettivamente l'atto impugnato fosse inficiato da vizi di procedura sostanziali. Qualora le prove attinenti a una determinata questione, rilevabile d'ufficio, non siano piene, il giudice comunitario non è tenuto ad effettuare di sua iniziativa ulteriori ricerche in tal senso, disponendo l'assunzione di mezzi istruttori integrativi; una più approfondita indagine d'ufficio costituisce una facoltà, e non un obbligo, per il giudice (13).

Alla luce di quanto sopra, il primo motivo di ricorso della Monte va respinto in quanto infondato.

B - Motivi attinenti all'applicazione delle norme sulla concorrenza

1) Sulla mancata valutazione di taluni elementi che escluderebbero l'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato

14 Con il secondo motivo di ricorso la Monte deduce l'erronea interpretazione e la falsa applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Secondo la ricorrente, tanto la Commissione quanto il Tribunale non avrebbero correttamente valutato taluni fattori atti ad escludere la sussistenza di un accordo o di una pratica concordata quale spiegazione del comportamento della Monte, o che comunque avrebbero escluso l'illiceità di tale comportamento. Per ragioni sistematiche, l'esame delle undici censure sollevate dalla ricorrente sul punto, spesso formulate in modo impreciso, verrà effettuato a gruppi, in base al criterio dell'affinità giuridica degli argomenti ivi contenuti.

a) Per quanto riguarda il punto c) del secondo motivo di ricorso

15 Precede logicamente gli altri l'argomento con cui la Monte impugna i punti 82 e 91 della sentenza, secondo il quale il Tribunale avrebbe arbitrariamente ricavato un indizio di illiceità dalla semplice partecipazione della ricorrente alle riunioni con i produttori di polipropilene.

Secondo la Commissione, questo motivo, oltre che irricevibile (14), è anche infondato, in quanto il Tribunale non ha basato l'accertamento della violazione delle norme sulla concorrenza soltanto sulla partecipazione della ricorrente alle riunioni dei produttori di polipropilene, bensì anche sull'oggetto di queste, che era la fissazione di prezzi-obiettivo e di quantitativi di vendita.

16 Come risulta infatti dal punto 91 della sentenza impugnata, il Tribunale ha fondato il suo giudizio sull'illiceità delle riunioni dei produttori di polipropilene non solo sulla partecipazione della ricorrente alle stesse, bensì essenzialmente sul fatto «che tali riunioni (...) avevano come scopo, in particolare, la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita e che esse avevano carattere sistematico». Inoltre, questa constatazione è il frutto di una serie di riflessioni e della valutazione di circostanze di fatto sulle quali il Tribunale si è fondato, illustrate ai punti 83-90 della sentenza impugnata (15).

Di conseguenza, il secondo motivo di ricorso, nella parte sub c), dev'essere respinto in quanto irricevibile, poiché si fonda su un presupposto errato.

b) Per quanto riguarda i punti d), e), h), l) e m) del secondo motivo di ricorso

17 La Monte afferma che il giudice di merito ha errato avendo omesso di constatare, alla luce di una serie di fattori, che il comportamento della ricorrente non era il risultato di un accordo illegale o di una pratica concordata, bensì un'azione esclusivamente individuale dettata dalle condizioni in cui versava all'epoca il mercato del polipropilene. In un contesto del genere non si potrebbe, a parere della Monte, parlare di violazione dell'art. 85 del Trattato.

18 In particolare, al punto d) del secondo motivo di ricorso, la ricorrente sostiene, facendo riferimento ai punti 132-134 della sentenza impugnata, che il Tribunale ha applicato arbitrariamente il principio «post hoc, ergo propter hoc», ritenendo che vi fosse un nesso causale tra le precedenti riunioni dei produttori di polipropilene e la politica dei prezzi della Monte. In realtà, tali riunioni non potevano avere ad oggetto la fissazione dei prezzi, giacché il tentativo di aumentare i prezzi costituiva in ogni caso una scelta obbligata per le imprese, le quali da tempo, in ragione della congiuntura economica sfavorevole, vendevano in perdita.

19 Analoghi argomenti deduce al punto h) del secondo motivo di ricorso, con riferimento agli addebiti della Commissione vertenti sull'artificiosa riduzione dell'offerta sul mercato del polipropilene e sull'instaurazione di un sistema di quote tra i produttori. Richiamandosi ai punti 143, 199 e 200 della sentenza impugnata, la ricorrente afferma che, considerata la situazione del mercato, era impossibile qualunque accordo avente un contenuto del genere.

20 La stessa struttura giuridica ha, peraltro, la censura dedotta dalla ricorrente al punto e) del secondo motivo di ricorso. Con riferimento agli accertamenti del Tribunale di cui ai punti 232 e 233 della sentenza 10 marzo 1992, la Monte ritiene sia stato infranto il principio secondo il quale, fra due possibili approcci interpretativi ad un comportamento, si deve preferire quello che comporta la liceità del comportamento stesso. Pertanto, nel caso di specie, atteso che il comportamento della ricorrente poteva essere tanto il risultato di un accordo o pratica concordata quanto una conseguenza della situazione del mercato, si sarebbe dovuta adottare questa seconda interpretazione.

21 La Commissione ritiene anche questi tre punti del secondo motivo di ricorso irricevibili. Afferma in particolare che, con gli argomenti dedotti sub d) e h), la ricorrente, suggerendo una diversa spiegazione del suo comportamento rispetto a quella adottata dal Tribunale, cerca in sostanza di attribuire un contenuto diverso alle riunioni dei produttori di polipropilene, e quindi di porre in dubbio gli accertamenti delle circostanze di fatto effettuati dal giudice di merito.

22 In subordine, la Commissione deduce che tali argomenti sono infondati. Sottolinea in proposito che il Tribunale ha provato le sue conclusioni (in particolare ai punti 128-137 e 175-202 rispettivamente) in ordine all'oggetto illecito delle riunioni dei produttori di polipropilene e al concorso della Monte in tali intese.

23 Quanto al punto sub e) del secondo motivo di ricorso, la Commissione fa valere, nel senso dell'irricevibilità, l'art. 119 del regolamento di procedura della Corte nonché il fatto che tale punto non contiene alcun argomento di diritto che si rivolga contro la sentenza impugnata, limitandosi invece a ribadire gli argomenti già sottoposti al Tribunale, onde ottenere un riesame del ricorso inizialmente proposto. A sostegno di questo argomento, la Commissione rinvia alla giurisprudenza della Corte in proposito (16).

24 Con le ultime due branche del secondo motivo di ricorso, che esamineremo qui di seguito, vengono nuovamente sollevate censure strettamente connesse alla valutazione da parte del Tribunale del comportamento della Monte e degli effetti che ne sono derivati. Al punto l) del secondo motivo di ricorso la ricorrente, con riferimento ai punti 175-177 della sentenza impugnata, afferma che erroneamente il Tribunale ha ritenuto segreti i dati relativi al livello di produzione della Monte, giacché quasi chiunque poteva avervi accesso. Perché vi sia violazione dell'art. 85 del Trattato, a parere della ricorrente, la Commissione avrebbe dovuto dimostrare che lo scambio di tali dati tra le imprese di polipropilene era avvenuto prima della loro rivelazione da parte di altre fonti e che da tale conoscenza era derivato un ostacolo per la concorrenza.

25 La Commissione afferma di non riuscire a comprendere quale punto della sentenza la Monte intenda impugnare, in quanto la relativa censura è dedotta in modo indeterminato e, in ogni caso, l'argomento si risolve in una questione di valutazione di circostanze di fatto; la domanda è stata comunque proposta per la prima volta in sede di impugnazione, in violazione dell'art. 113, n. 2, del regolamento di procedura della Corte. La Commissione ritiene pertanto che il punto l) del secondo motivo di ricorso sia manifestamente irricevibile.

26 Infine, la ricorrente afferma, al punto m) del secondo motivo di ricorso, che erroneamente il Tribunale, ai punti 253 e 254 della sentenza impugnata, è giunto alla conclusione secondo la quale i comportamenti dei produttori di polipropilene avrebbero determinato un sensibile pregiudizio per gli scambi tra Stati membri. Sul punto la Commissione solleva nuovamente un'eccezione di irricevibilità richiamandosi alla citata giurisprudenza della Corte (17).

27 Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, riferendosi agli elementi di cui sopra la Commissione ricorda che l'impugnazione può fondarsi soltanto su motivi attinenti alla violazione di norme giuridiche, mentre non può legittimamente porsi in dubbio l'accertamento o la valutazione dei fatti da parte del giudice di merito (18).

28 Ove siano stati osservati i principi generali del diritto e le norme in materia di onere della prova (19), il Tribunale è l'unico competente a trarre le conseguenze giuridiche che derivano dalla valutazione degli elementi di fatto sottopostigli (20). Il giudice dell'impugnazione non risale al fascicolo di causa se non qualora una delle parti deduca una deformazione (alterazione) dei fatti da parte del giudice di merito.

29 Nella fattispecie, e con riferimento, anzitutto, ai punti d), e) e h) del citato motivo di ricorso, osservo che si tenta di porre in discussione la valutazione effettuata dal Tribunale nella parte che riguarda il contenuto delle riunioni dei produttori di polipropilene, vale a dire la valutazione delle prove. La Monte non afferma che il Tribunale abbia snaturato gli elementi di prova sottopostigli. Partendo invece dalle condizioni economiche del mercato all'epoca di tali riunioni, essa cerca di affermare la sua propria interpretazione dei fatti, attribuendo loro una veste giuridica diversa. Più specificamente, il Tribunale ha tratto dalla valutazione dei fatti le seguenti conclusioni: in primo luogo, oggetto delle riunioni dei produttori di polipropilene era la determinazione di prezzi-obiettivo e di quantitativi di vendita (punto 91 della sentenza); in secondo luogo, la ricorrente faceva parte dei produttori che cooperavano a tentativi di fissazione dei prezzi di realizzazione e dei prezzi-obiettivo nonché di determinazione dei quantitativi di vendita (rispettivamente punti 137, 150 e 201 della sentenza). Da parte sua, la ricorrente replica che il suo comportamento in materia di prezzi e di quantitativi di vendita non poteva, date le condizioni del mercato, che essere autonomo. Non contesta al Tribunale di non aver correttamente applicato norme giuridiche, bensì di non essere giunto alle sue stesse conclusioni nel valutare i fatti. Orbene, un'argomentazione del genere equivale a una domanda di riesame dei fatti da parte del giudice dell'impugnazione ed esula pertanto dalla competenza di quest'ultimo (21).

30 Ad analoghe considerazioni si presta, a mio parere, il punto m) del secondo motivo di ricorso. Certamente, il presupposto del pregiudizio per il commercio intracomunitario, sancito dall'art. 85 del Trattato, costituisce in motivo di diritto, soggetto al sindacato della Corte (22). Orbene, come risulta dal citato art. 51 dello Statuto CE della Corte, nonché dall'art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte, l'atto di impugnazione deve indicare chiaramente i capi della sentenza impugnati nonché gli argomenti di diritto dedotti a sostegno della domanda (23).

31 Rilevo nella fattispecie che la contestazione del giudizio del Tribunale secondo il quale l'infrazione cui la Monte ha preso parte era idonea a pregiudicare il commercio intracomunitario (punto 253 della sentenza impugnata) si fonda esclusivamente su una diversa valutazione dei fatti da parte della ricorrente e non su qualche vizio di carattere giuridico della sentenza impugnata. Su questa base, si chiede alla Corte di riesaminare i fatti della causa e di decidere in modo diverso dal Tribunale. Di conseguenza questo argomento, come formulato, va respinto in quanto irricevibile.

32 Rimane da esaminare il punto l) del secondo motivo di ricorso. Giova anzitutto ricordare che, ai sensi dell'art. 113, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, l'impugnazione non può modificare l'oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale. In sede di impugnazione, la competenza della Corte è limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita in primo grado alla luce dei motivi legittimamente dedotti dinanzi al Tribunale (24). Nella fattispecie, rilevo che i punti 175-177 della sentenza impugnata, avverso i quali si rivolge la ricorrente con i motivi di cui trattasi, fanno riferimento alla veridicità o alla falsità dei dati relativi ai quantitativi di vendita che i produttori di polipropilene si scambiavano nel corso delle riunioni, e non al loro carattere segreto o manifesto. Non risulta inoltre dagli atti del giudizio di primo grado che un argomento del genere fosse stato legittimamente sollevato dinanzi al Tribunale. Pertanto questo argomento, dedotto per la prima volta in sede di impugnazione, dev'essere respinto in quanto irricevibile.

c) Per quanto riguarda i punti a), b), f) e g) del secondo motivo di ricorso

33 Secondo la ricorrente, erroneamente il Tribunale non ha riconosciuto che le intese intercorse tra i produttori di polipropilene erano giustificate dalle circostanze, sicché non si configurerebbe l'applicabilità dell'art. 85, n. 1, del Trattato (25).

34 Nell'ambito del punto a) del secondo motivo di ricorso, la Monte afferma che il Tribunale non ha preso in considerazione, come avrebbe dovuto, la distorsione subita dalla concorrenza a causa di fattori estranei al comportamento delle imprese di polipropilene e, in particolare, a causa della triplicazione dei prezzi del petrolio (materia prima nella produzione del polipropilene) alla fine degli anni '70, dovuta all'abuso di posizione dominante sul mercato da parte del cartello del petrolio. In tal modo, secondo la ricorrente, il Tribunale si sarebbe discostato dalla giurisprudenza della Corte secondo la quale occorre di volta in volta valutare quei fattori che, pur se estranei al comportamento delle imprese, hanno tuttavia influito su tale comportamento. La ricorrente fa riferimento in proposito alle conclusioni dell'avvocato generale Mayras nelle cause Suiker Unie e a./Commissione e Van Landewyck e a./Commissione, nonché alle conclusioni dell'avvocato generale VerLoren Van Themaat nella causa Stichting Sigarettenindustrie e a. (26). Da tali conclusioni e dalle relative sentenze la ricorrente desume che indagare se preesistessero condizioni di concorrenza «effettiva», indipendentemente dal comportamento delle imprese sul mercato, sia indispensabile per giungere ad affermare la responsabilità di una società ai sensi dell'art. 85 del Trattato. Varrebbe cioè anche nel diritto comunitario della concorrenza il principio secondo cui non è concepibile la lesione di un bene non più esistente all'epoca della lesione. Secondo la ricorrente, in base a questa logica dovevano essere valutati i seguenti fattori nell'ambito dei quali si è svolta la sua attività nel corso del periodo di riferimento: se, oltre che dall'aumento dei prezzi sul mercato delle materie prime, causato dal già citato abuso di posizione dominante da parte del cartello del petrolio, il comportamento della Monte fosse stato dettato, da una parte, dal governo italiano, che le imponeva di partecipare alle riunioni dei produttori di polipropilene e, dall'altra, dalla posizione di vantaggio in cui si trovavano gli acquirenti del polipropilene, posizione a causa della quale, peraltro, l'obiettivo di riduzione delle perdite perseguito dalle imprese del settore non è mai stato raggiunto.

35 Nella comparsa di risposta, la Commissione osserva che il richiamo da parte della ricorrente alle circostanze eccezionali determinate dalla triplicazione del prezzo del petrolio è un argomento dedotto per la prima volta dinanzi alla Corte. Esso va pertanto respinto in quanto irricevibile, giacché si tenta con esso, in violazione dell'art. 113 del regolamento di procedura della Corte, di modificare l'oggetto del giudizio di primo grado. Questo argomento è inoltre, secondo la Commissione, infondato. Non v'è alcuna norma o principio generale del diritto che consenta di infrangere la normativa sulla concorrenza come reazione dell'impresa a una prassi analoga delle concorrenti o di terzi. Quanto alla sentenza Suiker Unie e a., cui fa riferimento la ricorrente, la Commissione obietta, da un lato, che in quella causa erano stati esaminati gli effetti esplicati sulla concorrenza dalla normativa di uno Stato membro, elemento questo che non ricorre nel caso di specie, e, dall'altro, che, in ogni caso, questa giurisprudenza è stata abbandonata nelle successive, già citate, sentenze della Corte Van Landewyck e a./Commissione e Stichting Sigarettenindustrie e a./Commissione. Parallelamente, la Commissione sottolinea che la violazione dell'art. 85 del Trattato non è giustificata né dal fatto che il governo italiano avesse impartito direttive alla Monte affinché essa partecipasse alle riunioni dei produttori di polipropilene, né dalle difficoltà incontrate nella pratica da tali produttori nell'attuare le concordate iniziative in materia di fissazione dei prezzi.

36 Al punto b) del presente motivo di ricorso la Monte denuncia un vizio della motivazione in quanto il Tribunale, ai punti 257 e 265 della sentenza impugnata, avrebbe omesso di applicare il principio della «rule of reason». La ricorrente contesta al Tribunale di aver seguito un'interpretazione restrittiva di tale principio, verificando soltanto gli effetti del comportamento delle imprese e se esso avesse eventualmente arrecato più benefici che perdite alla concorrenza. Occorre invece procedere, secondo la ricorrente, alla ricerca della ratio legis della normativa sulla concorrenza, e successivamente alla verifica del fatto che un comportamento sia o meno in contrasto con tale normativa. Nel corso di tale esame si rende necessario valutare anche le circostanze in cui il comportamento delle imprese è stato adottato. Nel caso di specie si sarebbe dovuto tener conto di tutte le circostanze sfavorevoli che obbligavano i produttori a vendere in perdita. Ne deriva logicamente che non potevano considerarsi in contrasto con le norme sulla concorrenza tentativi di riduzione dei danni certamente condannati all'insuccesso, vista la situazione del mercato.

37 La resistente afferma, da parte sua, che il Tribunale ha correttamente motivato la sua risposta all'argomento della Monte in ordine all'applicazione del principio della «rule of reason», dichiarando, al punto 264 della sentenza, che la Commissione ha dimostrato a sufficienza come gli accordi e le pratiche concordate tra i produttori di polipropilene avessero uno scopo anticoncorrenziale. Inoltre, secondo lo stesso argomento, correttamente il Tribunale ha ritenuto che, quand'anche il principio della «rule of reason» trovasse applicazione nell'ordinamento giuridico comunitario, giustamente la Commissione non avrebbe proceduto ad un'analisi degli effetti anticoncorrenziali dei comportamenti contestati, giacché gli accordi descritti alle lett. a), b) e c) dell'art. 85, n. 1, aventi ad oggetto la fissazione dei prezzi, la limitazione della produzione e la ripartizione dei mercati, costituiscono una violazione talmente flagrante delle norme sulla concorrenza da dover essere considerate un'infrazione «per se». La Commissione aggiunge che, tanto nel diritto europeo quanto in quello americano, gli accordi orizzontali in materia di prezzi sono considerati illeciti, anche ove le imprese producano in perdita.

38 Al punto f) del secondo motivo di ricorso, la ricorrente afferma, con riferimento al punto 295 della sentenza del giudice di merito, che il Tribunale non ha preso in considerazione, come avrebbe dovuto, i «doveri di leale comportamento fra le imprese costrette a produrre in perdita». Le imprese di polipropilene volevano evitare di vendere ancor più sottocosto del necessario. In questo contesto, i tentativi di aumento dei prezzi miravano a ridurre le perdite nonché ad evitare la prassi particolarmente illecita del «predatory pricing».

39 La Commissione ritiene che questa parte del secondo motivo di ricorso sia, in via di principio, irricevibile, in primo luogo perché mira ad un riesame delle circostanze di fatto, in secondo luogo perché, sollevando per la prima volta l'aspetto della vendita a un prezzo inferiore al necessario, modifica l'oggetto giuridico della lite, in spregio all'art. 113, n. 2, del regolamento di procedura della Corte. In ogni caso l'argomento è, secondo la Commissione, infondato. Essa richiama in proposito la dichiarazione del Tribunale secondo la quale la sola vendita sottocosto qualificabile come concorrenza sleale è quella praticata da un'impresa allo scopo di rafforzare la sua posizione a scapito dei concorrenti. Al contrario, non può parlarsi di concorrenza sleale qualora la vendita sottocosto discenda dal funzionamento delle regole del mercato.

40 Sempre nel contesto dell'art. 85, n. 1, del Trattato, la ricorrente sostiene, al punto g) del secondo motivo di ricorso, con riferimento ai punti 132 e 237 della sentenza impugnata, che il Tribunale di primo grado ha riservato un trattamento sfavorevole ai produttori di polipropilene, a vantaggio degli acquirenti di tale prodotto. Afferma in proposito che i produttori si trovavano incastrati tra i fornitori di petrolio e gli acquirenti. Di conseguenza, la comunicazione di un lieve aumento dei prezzi agli acquirenti, i quali, forti della posizione di favore, ben potevano rifiutarlo, non può essere considerata, secondo la Monte, una restrizione della concorrenza. Un atteggiamento siffatto si risolve in una tutela eccessiva degli interessi di una determinata categoria d'imprese a scapito di un'altra, ed è dunque in contrasto con l'art. 2 del Trattato.

41 La Commissione replica che questo argomento, quand'anche non fosse giudicato irricevibile per la sua genericità, sarebbe comunque infondato. L'art. 85 si applica alle imprese che stipulano accordi o pratiche concordate restrittivi della concorrenza e la sua applicazione può risolversi naturalmente, in taluni casi, in un vantaggio per gli acquirenti. La Commissione non riesce dunque a comprendere in che cosa consista il trattamento sfavorevole. Aggiunge peraltro che correttamente il Tribunale ha ritenuto che la posizione di favore degli acquirenti in una determinata categoria di scambi commerciali non esime i venditori dall'obbligo di rispettare l'art. 85.

42 Con le censure testé esposte, la ricorrente deduce la falsa applicazione da parte del Tribunale dell'art. 85 del Trattato. Secondo tale impostazione, il Tribunale avrebbe completamente ignorato, o comunque interpretato erroneamente, una serie di fattori che dimostrerebbero come non vi sia stata affatto, o comunque non sostanzialmente, una restrizione della concorrenza a causa del comportamento dei produttori di polipropilene; pertanto, l'art. 85 non avrebbe dovuto trovare applicazione nel caso di specie. In questo contesto, i relativi argomenti sono ricevibili soltanto qualora, da una parte, non siano stati dedotti per la prima volta in sede di impugnazione e, dall'altra, tendano ad affermare che un'intesa di massima constatata non rientra, per altre ragioni, nell'ambito di applicazione dell'art. 85 (27). Questa precisazione si rende necessaria in quanto la Monte, con il secondo motivo di ricorso, cerca di presentare il suo comportamento come effetto di un'azione individuale e, parallelamente, di giustificare qualunque accordo o pratica concordata venga constatato (28).

43 Sulla scorta di questi dati, e anche alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo che tali argomenti siano ricevibili solo nei limiti in cui con essi si intende far valere una causa di giustificazione di un comportamento che rientrerebbe altrimenti nell'ambito di applicazione dell'art. 85. Per contro, se si dovesse ritenere che con gli stessi argomenti la Monte tenta di dimostrare di non aver partecipato ad intese illecite con gli altri produttori di polipropilene, ma di essersi determinata autonomamente, ciò significherebbe porre in dubbio la valutazione delle circostanze di fatto da parte del Tribunale e, pertanto, il motivo sarebbe irricevibile (29).

44 Il problema sollevato in sostanza dai motivi di ricorso innanzi illustrati è se una corretta interpretazione del diritto comunitario imponga di non applicare i divieti e le sanzioni previsti dall'art. 85 del Trattato ad ipotesi di fissazione dei prezzi e dei quantitativi di vendita, allorché ricorrono talune circostanze specifiche. Fulcro dell'argomentazione della ricorrente è il richiamo al principio, di origine americana, della «rule of reason», nonché alla necessaria ricerca della ratio legis delle norme sulla concorrenza. Secondo questi due principi ermeneutici, la valutazione dell'illiceità o meno di un comportamento che appare prima facie anticoncorrenziale dev'essere effettuata in concreto e prendendo in considerazione tutti i fattori che incidono sull'agire delle imprese e sul commercio in generale. Per accertare la legittimità di un comportamento occorre anzitutto esaminare se e in che misura risulti di fatto pregiudicata la concorrenza, o se al contrario essa non sia affatto influenzata oppure sia favorita. E' necessario cioè analizzare il complesso degli elementi che compongono l'intelaiatura economica, vale a dire il mercato, e il grado di influenza che ciascuno di essi esercita. Secondo questo ragionamento, la ricerca della Commissione e il corrispondente controllo del Tribunale dovrebbero estendersi, a seconda delle peculiarità di ciascuna ipotesi, all'effetto che, in fatto o in potenza, il comportamento delle imprese ha esplicato sul mercato, alle cause determinanti di tale comportamento nonché allo scopo cui esso mirava (30).

45 Occorre quindi chiedersi se l'approccio interpretativo innanzi descritto sia accolto dall'ordinamento giuridico comunitario. La risposta dev'essere, a mio parere, negativa. Mi limito a una segnalazione che ritengo particolarmente importante ai fini della comprensione della giurisprudenza della Corte e che evidenzia le differenze tra il diritto americano e il diritto europeo della concorrenza. La comparazione dei due sistemi non può dirsi completa ove si trascurino due rilevanti differenze: in primo luogo, la legislazione americana non contiene una disposizione analoga a quella dell'art. 85, n. 3, del Trattato, che introduce nel diritto comunitario uno specifico procedimento di legalizzazione di comportamenti che costituirebbero altrimenti violazione delle norme sulla concorrenza; in secondo luogo, gli Stati Uniti costituiscono un mercato unico con una moneta unica e pertanto l'esigenza di introdurre norme giuridiche volte a garantire la libera circolazione delle merci è meno imperativa che non in Europa.

46 In ogni caso, a prescindere dalla posizione che si può assumere in generale rispetto all'approccio interpretativo alle norme sulla concorrenza, è a mio parere indubbio che determinati comportamenti costituiscono, per il loro contenuto, una lesione tanto flagrante della concorrenza da rendere in via di principio superfluo l'ulteriore esame di altri fattori che avrebbero determinato l'adozione di tali comportamenti, o degli effetti che ne sono scaturiti. Quest'ottica mi pare condivisa tanto dall'Europa quanto dagli Stati Uniti e riguarda violazioni in gran parte simili. Vi sono ricompresi, per antonomasia, gli accordi o le pratiche concordate (31) consistenti nella fissazione di prezzi, nella limitazione della produzione e nella ripartizione dei mercati [v. art. 85, n. 1, lett. a), b) e c), del Trattato] (32). Nella terminologia americana si parla in questi casi di violazioni «per se» delle norme sulla concorrenza (33).

47 Non avendo quindi le imprese interessate dimostrato di poter rientrare nelle eccezioni di cui all'art. 85, n. 3, del Trattato, gli accordi stipulati, vertenti sulla fissazione di prezzi e di quantitativi di vendita, nonché le pratiche concordate aventi il medesimo oggetto sono senz'altro illeciti, in applicazione dell'art. 85, n. 1.

48 Dubbi sulla correttezza di questa impostazione potrebbero sorgere dalla giurisprudenza della Corte (34) cui si richiama anche la ricorrente. Questa giurisprudenza sembra ammettere la possibilità di disapplicare l'art. 85, n. 1, allorché la normativa nazionale di fatto abolisce la libera concorrenza. Si prende cioè in considerazione, nel valutare la responsabilità delle imprese interessate, l'incidenza di un fattore esterno sulla formazione del loro comportamento. Si potrebbe pertanto affermare, quanto meno in via teorica, che questa giurisprudenza potrebbe essere estesa a tutti i corrispondenti fattori esterni. Si potrebbe ad esempio tener conto del fatto che la libera concorrenza è stata resa inerte a causa del comportamento di terzi rispetto alle imprese in causa. Non credo che questa tesi, propugnata dalla ricorrente, possa essere accolta. Anzitutto, la giurisprudenza Suiker Unie riguarda un caso assolutamente eccezionale ed è interpretata dalla Corte in senso restrittivo (35). Il fenomeno dell'esistenza di legislazioni nazionali che sopprimono la concorrenza va considerato, nell'ottica del diritto comunitario, del tutto eccezionale e direttamente connesso con l'attuale fase dell'unificazione europea e con il ruolo rilevante che continuano a rivestire le norme nazionali nell'ambito economico europeo. D'altronde, un'estensione della giurisprudenza Suiker Unie nel senso suggerito dalla ricorrente farebbe sì che il giudizio sulla legittimità di ogni comportamento in via di principio contrastante con l'art. 85 verrebbe a dipendere da una valutazione della situazione del mercato; ne risulterebbe sovvertita l'intera filosofia della libera concorrenza, per lo meno come essa viene intesa nel diritto comunitario. Spetta inoltre alle competenti autorità comunitarie, e non ai singoli, adottare provvedimenti giuridici volti a far fronte alle situazioni di lesione della concorrenza che il comportamento di talune imprese determina (36).

49 Alla luce di quanto sopra, gli argomenti della ricorrente vanno affrontati nel modo seguente: in primo luogo, le conseguenze della libera concorrenza, per quanto dannose dovessero talvolta rivelarsi per un gruppo di imprese, non equivalgono a concorrenza sleale. Discendono dalle leggi della domanda e dell'offerta e non possono pertanto servire da causa di giustificazione per intese sui prezzi, anche ove i produttori partecipanti a tali intese vendano sottocosto. In secondo luogo, la situazione di favore sul mercato goduta da talune imprese a causa delle dette condizioni non dà alle concorrenti il diritto di contravvenire all'art. 85. Parimenti irrilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 85 sono le eventuali indicazioni del governo di uno Stato membro affinché una determinata impresa prenda parte a riunioni il cui oggetto contravviene alle norme sulla concorrenza.

50 Alla luce di quanto sopra, credo che correttamente il Tribunale abbia fondato il proprio giudizio esclusivamente sull'oggetto delle riunioni dei produttori di polipropilene, ritenendo sussistenti i presupposti di applicazione dell'art. 85, n. 1. E sempre correttamente ha dichiarato che il comportamento della ricorrente costituiva un'infrazione «per se» delle norme sulla concorrenza (punti 264 e 265 della sentenza impugnata). Infine, giustamente il giudice di merito ha respinto l'argomento di cui al punto f) del secondo motivo di ricorso (punti 295 e 296 della sentenza del Tribunale) nonché gli altri argomenti della Monte qui esaminati.

Per concludere, i punti del secondo motivo di ricorso in esame debbono essere complessivamente respinti in quanto infondati.

d) Per quanto riguarda il punto i) del secondo motivo di ricorso

51 Con riferimento a questo punto, la ricorrente afferma che il Tribunale ha introdotto una nuova figura di violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, oltre a quelle dell'accordo e della pratica concordata ivi espressamente previste. Tale nuova forma di infrazione è indicata con il termine «concorso di volontà» (punti 105, 201 e 230 della sentenza impugnata) e non ha alcun fondamento normativo. Ancora, secondo la ricorrente, erroneamente il Tribunale, nel valutare l'illegittimità delle intese tra i produttori di polipropilene, non ha verificato se esse avessero «per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza» ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato, esaminando invece lo «scopo» di tali riunioni, criterio questo estraneo alle norme comunitarie.

52 Mi limito ad osservare in proposito, come fa d'altronde la Commissione, che il Tribunale ha applicato correttamente il principio sancito dall'art. 85: da una parte, fa riferimento al «concorso di volontà» dei produttori di polipropilene come elemento da cui si desume l'esistenza tra loro di un «accordo»; dall'altra, quando parla di «scopo» delle riunioni tra i produttori, fa riferimento in sostanza all'oggetto di tali riunioni, sul quale fonda espressamente il suo giudizio (v. punto 91 della sentenza).

Di conseguenza, il motivo di ricorso in esame va respinto in quanto infondato.

2) Sulla ripartizione dell'onere della prova

53 Con il terzo motivo di ricorso, la Monte, facendo riferimento ai punti 82, 86, 89, 129, 144, 146 e 149 della sentenza impugnata, afferma che il Tribunale ha infranto i principi in materia di onere della prova, di presunzione di innocenza dell'accusato e di personalità della colpa. Parallelamente, afferma la ricorrente, il Tribunale le avrebbe attribuito ammissioni inesistenti, avrebbe constatato, senza alcuna dimostrazione, l'esistenza di un piano comune tra i produttori di polipropilene ed erroneamente avrebbe respinto l'argomento della Monte secondo il quale il suo comportamento era stato dettato dalle pressioni e minacce esercitate da organizzazioni terroristiche. La ricorrente sostiene che a torto il Tribunale ha ritenuto che essa avesse riconosciuto la sua partecipazione a tutte le riunioni dei produttori di polipropilene, e l'ha invitata a fornire una diversa spiegazione del contenuto delle riunioni cui aveva partecipato. Il Tribunale fa riferimento in proposito ai verbali redatti dai rappresentanti della Monte, la cui esistenza non risulta dagli elementi probatori agli atti. In questo modo il Tribunale avrebbe proceduto ad un'inversione dell'onere della prova, sulla base di una presunzione di colpevolezza, equiparando la partecipazione ad una riunione alla partecipazione a tutte le infrazioni compiute nell'ambito di tale riunione. Inoltre, secondo la Monte, il Tribunale ha ritenuto dimostrata la sua partecipazione al sistema di «account leadership», in quanto le prove da essa dedotte, da cui emergeva come tale sistema non avesse funzionato nei suoi confronti, non facevano riferimento a tutti i clienti per i quali la Monte era stata designata «account leader». Orbene, secondo gli argomenti della ricorrente, incombeva alla Commissione l'onere di provare che il sistema di «account leadership» veniva effettivamente applicato. Il Tribunale, chiedendo invece alla Monte la prova del contrario, avrebbe erroneamente ripartito l'onere della prova. Per giunta, sempre secondo la ricorrente, l'aver svolto una politica autonoma in tema di prezzi costituisce indizio idoneo a dimostrare la sua mancata partecipazione alle iniziative di fissazione di prezzi-obiettivo, e il Tribunale avrebbe omesso di trarre da tale argomento le debite conclusioni.

54 La Commissione ritiene che l'onere della prova sia stato correttamente ripartito tra le parti. Essendo stata accertata la partecipazione della ricorrente alle riunioni dei produttori di polipropilene, ed essendo disponibili i verbali delle riunioni organizzate dall'ICI, anch'essa coinvolta, spettava alla Monte fornire una diversa spiegazione del contenuto di tali riunioni. Il Tribunale afferma nella sentenza che la Monte ben avrebbe potuto a tal fine produrre gli eventuali verbali redatti dai suoi rappresentanti, nonché prove testimoniali in proposito.

55 La Commissione sostiene inoltre che il Tribunale, sulla scorta di una serie di prove, ha riconosciuto l'esistenza di un accordo tra i produttori di polipropilene avente ad oggetto l'adozione di misure volte a realizzare le iniziative di fissazione dei prezzi e che, quindi, non occorreva alcuna prova ulteriore dell'applicazione di tale accordo nei confronti di qualche cliente; il fallimento nell'applicazione pratica dell'accordo è giuridicamente irrilevante ai fini dell'affermazione della responsabilità delle imprese coinvolte. Nella stessa ottica, la differenza tra i prezzi conseguiti sul mercato e i prezzi che erano stati concordati è connaturata alla nozione di prezzo-obiettivo e non costituisce prova della mancata partecipazione della ricorrente alle intese di cui trattasi.

56 Occorre anzitutto sottolineare che la questione sollevata dal presente motivo di ricorso riguarda in sostanza il modo di accertamento delle infrazioni all'art. 85 e, conseguentemente, la ripartizione della prova. Intorno a questo punto ruota l'argomentazione della ricorrente, nonostante il più ampio contenuto preannunciato del titolo del motivo nell'atto di impugnazione (37). La censura che viene mossa alla sentenza di primo grado verte sul fatto che dalla presenza della ricorrente alle riunioni dei produttori di polipropilene si sia desunto un suo concorso in tutte le infrazioni. Successivamente, si contesta al Tribunale di aver invertito l'onere della prova e la presunzione di innocenza, avendo esso invitato l'impresa accusata a dimostrare sia che il contenuto delle riunioni era diverso, sia la sua mancata partecipazione alle diverse specifiche violazioni.

57 Giova rilevare anzitutto che nel caso di specie le violazioni dell'art. 85 del Trattato sono costituite esclusivamente dall'oggetto delle riunioni dei produttori di polipropilene, che era essenzialmente la fissazione di prezzi-obiettivo e di quantitativi di vendita. Questa impostazione poggia, a mio parere, su una corretta interpretazione della nozione di «pratica concordata». In quest'ottica, in taluni casi, la pratica concordata si identifica con l'accordo in sé, senza che occorra per la sua realizzazione un'ulteriore attività sul mercato (38).

58 In questo contesto, spettava alla Commissione dimostrare che le riunioni di cui trattasi avevano tale contenuto. A tal fine, essa ha prodotto anzitutto i verbali delle riunioni organizzate dalla società ICI (v. punti 83-85, 128 e 144 della sentenza impugnata); non ha dunque dedotto il contenuto di tali riunioni da ipotesi, bensì da concreti elementi di prova. Parallelamente, la Commissione aveva l'onere di provare la partecipazione alle riunioni di ciascuna delle imprese coinvolte (v. quanto dichiarato dal Tribunale al punto 82 della sentenza impugnata) (39), cosa che ha fatto.

59 Ne consegue logicamente che la ricorrente aveva l'onere di sovvertire l'efficacia probatoria dei mezzi forniti dalla Commissione deducendone altri, volti ad escludere la sua partecipazione alle riunioni o ad attribuire a queste ultime un contenuto diverso. Il Tribunale indica come tali «elementi precisi quali, ad esempio, le note redatte dai suoi [della Monte] funzionari (...) oppure la testimonianza degli stessi» (punto 86). Questo passo della sentenza impugnata evidenzia come il Tribunale abbia suggerito, a titolo indicativo, taluni mezzi di prova che la Monte avrebbe potuto dedurre, senza ovviamente scendere a un giudizio sulla loro esistenza.

60 Pertanto, il giudice di merito non ha chiesto alla ricorrente nulla di diverso o nulla di più di quanto legittimamente i ricorrenti sono chiamati a dimostrare perché sia dichiarata la fondatezza dei loro motivi.

61 Il Tribunale segue lo stesso ragionamento nel valutare la partecipazione di ciascuna delle imprese implicate nelle dette infrazioni. Dalla partecipazione a riunioni aventi oggetto illecito si desume un concorso ai relativi accordi e pratiche concordate, salvo che l'impresa interessata offra indizi a sostegno del contrario (punti 129 e 144 della sentenza).

62 Per quanto riguarda questo aspetto della questione, si deve anzitutto ammettere che è teoricamente possibile prendere parte a una riunione nel corso della quale taluni partecipanti concordano alcunché di illecito senza che, contemporaneamente, tutti i partecipanti aderiscano all'illecito. Si può quindi sostenere che la mera partecipazione a una riunione avente oggetto illecito non sia di per sé sufficiente ad affermare che vi è, da parte di colui che semplicemente assiste, violazione delle norme sulla concorrenza (40). La Commissione ha dunque l'onere di raccogliere prove che avvalorino la tesi del passaggio dalla mera partecipazione a una riunione al concorso nell'illecito.

63 Ritengo tuttavia che non vi sia spazio per questa problematica in casi, come la fattispecie, in cui sono state fornite prove della partecipazione dell'impresa in causa ad una serie di riunioni aventi oggetto illecito, che si estendono su un lasso di tempo di più anni. La prova della presenza a diverse riunioni aventi tutte lo stesso contenuto illegittimo è inoltre di per sé sufficiente a far ritenere che la Commissione abbia debitamente dimostrato il concorso nell'illecito. Incombe a questo punto all'impresa dedurre indizi atti a condurre alla conclusione opposta.

64 Resta da vedere se fossero indizi di tale natura quelli dedotti dalla Monte secondo cui, da un lato, il sistema dell'«account leader» aveva funzionato solo in modo lacunoso per quanto la riguardava e, d'altro lato, essa aveva fissato autonomamente i suoi prezzi sul mercato, indipendentemente dai prezzi-obiettivo convenuti.

65 Rilevo che gli elementi dedotti si riferiscono ai risultati di quanto concordato nel corso delle riunioni dei produttori di polipropilene. La mancata realizzazione delle intese è dedotta come prova del mancato concorso alle intese stesse. In tal modo, la Monte cerca in sostanza di spostare il fondamento giuridico della sua argomentazione avvalendosi di una diversa interpretazione delle nozioni contenute nell'art. 85 del Trattato, in particolare della nozione di «pratica concordata».

66 Orbene, come già detto (41), per affermare l'illiceità è sufficiente la prova che il contenuto delle intese è lesivo della concorrenza. La realizzazione o meno delle decisioni adottate nell'ambito delle dette riunioni è una questione diversa e non può servire da indizio della mancata partecipazione alle attività illecite in oggetto.

67 Pertanto, atteso che il Tribunale ha fondato il proprio giudizio sul fatto che, nel corso delle riunioni dei produttori di polipropilene, sono stati fissati prezzi-obiettivo e adottate misure volte ad agevolare il conseguimento di tali prezzi (punti 137 e 150 della sentenza), esso non ha infranto alcuna norma in materia di onere della prova omettendo di prendere in considerazione - quale indizio della partecipazione o meno all'oggetto delle riunioni - argomenti attinenti alla fedele o meno realizzazione degli effetti di tali intese. Questi argomenti della ricorrente non sono pertinenti. Né ha alcuna incidenza il fatto che i prezzi-obiettivo, per loro stessa natura, ammettano deroghe. Ciò che importa è su quale oggetto e tra chi si è formato l'accordo.

68 Infine, sulla scorta di quanto sopra, non ritengo che il Tribunale sia venuto meno alla presunzione di innocenza, quand'anche si ammettesse che tale principio debba trovare applicazione nel contesto del presente procedimento (42). Atteso che la Commissione ha dedotto prove dei fatti che integrano un comportamento illecito da parte della ricorrente, il conseguente giudizio del Tribunale non si è fondato su mere ipotesi, come sembra sostenere la Monte. Quest'ultima, da parte sua, non ha peraltro prodotto alcun elemento avente efficacia analoga, che potesse generare ragionevoli dubbi sulla correttezza della tesi della Commissione.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, ritengo che il terzo motivo di ricorso debba essere complessivamente respinto in quanto infondato.

3) Sulla prescrizione

69 Con il quarto motivo di ricorso la Monte, facendo riferimento ai punti 236 e 237 della sentenza impugnata, deduce l'erronea applicazione da parte del Tribunale delle disposizioni sulla prescrizione contenute nel regolamento (CEE) n. 2988/74 (43).

70 Gli argomenti della ricorrente in proposito possono riassumersi in due punti: in primo luogo, secondo la Monte non è stato dimostrato che l'infrazione sia stata continuata per tutto il periodo compreso tra il 1977 e il 1983, di conseguenza, gli illeciti di cui trattasi sarebbero in parte prescritti; in secondo luogo, la motivazione della sentenza impugnata sull'unicità dell'infrazione è, secondo la ricorrente, insufficiente. Infatti, mentre il Tribunale riconosce come elemento comune di tutti i comportamenti censurati il fatto che essi miravano «ad un unico scopo economico, quello di falsare il normale andamento dei prezzi sul mercato del polipropilene» (punto 237 della sentenza), la ricorrente afferma che la situazione sul mercato tutto poteva essere considerata fuorché «normale». Parallelamente, secondo la Monte, il Tribunale non ha motivato a sufficienza il suo concorso nell'infrazione per tutta la sua durata, non avendo precisato a quante riunioni dei produttori di polipropilene e in quale periodo essa avrebbe partecipato.

71 La Commissione replica che questo argomento è irricevibile in quanto la ricorrente si rivolge avverso la valutazione dei fatti effettuata dal Tribunale. Rinvia inoltre alle sue osservazioni in merito all'illiceità del comportamento in oggetto.

72 Occorre anzitutto sottolineare che, ai sensi dell'art. 1, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2988/74, il potere della Commissione di infliggere ammende o sanzioni per le infrazioni alle disposizioni del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità è soggetto ad un termine di prescrizione di cinque anni. Ai sensi del n. 2 dello stesso articolo, la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui è stata commessa l'infrazione. Per quanto concerne le infrazioni permanenti o continuate, la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui è cessata l'infrazione. Inoltre, ai sensi dell'art. 2, n. 1, la prescrizione si interrompe con qualsiasi atto della Commissione o di uno Stato membro, su richiesta della Commissione, ai fini dell'accertamento o della repressione dell'infrazione. L'interruzione della prescrizione si verifica alla data della comunicazione dell'atto ad almeno una delle imprese che hanno partecipato all'infrazione: ai sensi del n. 2 dello stesso articolo, l'interruzione vale nei confronti di tutte le imprese che abbiano partecipato all'infrazione (44).

73 Nel caso di specie, la ricorrente contesta la motivazione con la quale il Tribunale ha giustificato il proprio giudizio sul carattere «unico» dell'infrazione. La qualificazione di un'infrazione come «unica» attiene ovviamente a circostanze la cui prova e la cui qualificazione giuridica si danno per presupposte, ma non sono senza rilevanza giuridica, in particolare sotto il profilo della prescrizione (45). Ciò risulta espressamente dalle citate disposizioni del regolamento n. 2988/74. In questo contesto, è sindacabile in sede di impugnazione la motivazione del Tribunale a proposito del carattere unico o meno di una certa infrazione (46).

74 Il Tribunale ha fondato essenzialmente il suo giudizio in proposito sullo scopo economico comune cui erano volte le attività dei produttori di polipropilene (punto 237 della sentenza). Ha sottolineato altresì il carattere sistematico di tali attività nonché il fatto che la norma infranta era ogni volta la stessa (punto 236 della sentenza). Infine, come ha dichiarato il Tribunale, unica è l'infrazione della stessa norma giuridica attraverso atti successivi e ripetuti che perseguono lo stesso scopo e si iscrivono nello stesso contesto economico (o generale). La definizione è a mio parere corretta (47). Ritengo pertanto che sotto questo profilo nessun vizio possa ravvisarsi nella sentenza impugnata.

75 Credo inoltre che non rivestano interesse giuridico le osservazioni della ricorrente in merito al fatto che la situazione di mercato fosse o meno «fisiologica». Questo argomento attiene al problema se vi sia stata o meno, nella fattispecie, infrazione dell'art. 85 del Trattato, e non attiene all'interpretazione del termine «infrazione unica» né al calcolo del periodo di prescrizione. Di conseguenza, questo specifico argomento della ricorrente va respinto in quanto non pertinente.

76 Ancora, la motivazione della sentenza impugnata, per quanto riguarda la partecipazione della Monte alle riunioni dei produttori di polipropilene, è legittima. La sentenza del Tribunale esamina in ordine successivo la durata e il contenuto di tale partecipazione. Correttamente pertanto il punto 237 della sentenza dichiara che la ricorrente «ha partecipato per anni» all'infrazione unica. Di conseguenza, questo motivo di annullamento dev'essere respinto, anche sotto questo profilo, in quanto infondato.

77 Infine, l'argomento della ricorrente secondo il quale non vi sarebbe stata interruzione della prescrizione, in quanto non sarebbe stata dimostrata l'illiceità del comportamento dei produttori di polipropilene, non è pertinente. Questo argomento, oltre a non essere sindacabile in sede di impugnazione, è assolutamente inconferente rispetto alla questione della prescrizione (48).

Ritengo per questi motivi che il quarto motivo di ricorso debba essere integralmente respinto.

4) Sull'entità dell'ammenda

78 Con il quinto motivo di ricorso, la Monte contesta la motivazione della sentenza impugnata affermando che il Tribunale non ha tenuto conto, come avrebbe dovuto, di una serie di criteri nel calcolo dell'ammenda da infliggere. In particolare, secondo la ricorrente, il Tribunale ha omesso di prendere in considerazione la circostanza esimente della mancanza di effetti dell'infrazione, circostanza che avrebbe dovuto indurre a una riduzione dell'ammenda. Contesta a tal fine i punti 70, 347, 379 e 385 della sentenza. Inoltre, secondo la Monte, il Tribunale, nel determinare l'ammenda, non ha considerato - al di là dell'effetto complessivo dell'infrazione in generale - il contributo individuale dell'azione della società ricorrente. Essa fonda il proprio ragionamento sul punto 254 della sentenza. Afferma inoltre che il Tribunale avrebbe dovuto valutare, nel fissare l'importo dell'ammenda, il fatto che la condotta dei produttori di polipropilene avrebbe potuto giovarsi dell'esenzione prevista dall'art. 85, n. 3, del Trattato. Infine, secondo la ricorrente, a torto il Tribunale ha omesso di accertare se fosse corretto assumere come circostanza aggravante l'«intenzionalità» dell'infrazione.

79 Da parte sua, la Commissione sostiene anzitutto di aver considerato, nel determinare l'ammenda, il fatto che le iniziative in materia di fissazione dei prezzi non avevano conseguito il loro obiettivo, come risulta peraltro dai punti 365-374 e 386 della sentenza impugnata. Parallelamente, la Commissione sottolinea che il punto 70 della sentenza, sul quale la Monte fa leva per muovere le sue contestazioni, riguarda l'accertamento dell'infrazione e non la stima della sua gravità. Analogamente, il punto 254 riguarda il pregiudizio per gli scambi tra Stati membri generato dal comportamento dei produttori di polipropilene, siccome elemento che determina l'illiceità di tale comportamento; erroneamente quindi la Monte si richiama a questo punto per affermare che la responsabilità individuale di ciascuna impresa non è stata correttamente valutata ai fini della determinazione dell'ammenda da irrogare. La Commissione eccepisce infine l'irricevibilità degli argomenti della Monte secondo cui taluni elementi ulteriori avrebbero dovuto essere stimati nel fissare l'importo dell'ammenda. Fa riferimento sul punto all'art. 113, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, che vieta la deduzione di domande per la prima volta in sede di impugnazione.

80 Con riferimento agli argomenti testè citati, giova sottolineare anzitutto che il potere di infliggere ammende per infrazioni all'art. 85, n. 1, del Trattato è previsto dall'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17. Secondo la stessa norma, i criteri da seguire nella determinazione dell'entità dell'ammenda sono la gravità dell'infrazione e la sua durata. Di questi due criteri, quello che di volta in volta necessita di ulteriore specificazione è quello della gravità del comportamento illecito. La Corte ha dichiarato in proposito che «(...) la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato redatto un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione» (49).

81 In questo contesto, il Tribunale è l'unico competente a sindacare il modo in cui la Commissione valuta specificamente in ciascun caso la gravità del comportamento illecito. L'oggetto del controllo in sede di impugnazione consiste unicamente nel verificare se il giudice di merito abbia preso in considerazione tutti i fattori essenziali, nell'ambito di ciascuna causa, al fine di valutare la gravità di un determinato comportamento dal punto di vista dell'art. 85; il sindacato in sede di impugnazione non si estende alla valutazione, da parte del Tribunale, delle circostanze di fatto da accertare.

82 Alla luce di quanto sopra, nell'ambito della presente causa non sono in via di principio ricevibili gli argomenti della Monte secondo i quali Tribunale non ha preso in considerazione taluni fattori rilevanti ai fini della corretta determinazione dell'importo dell'ammenda inflitta e, in particolare, da una parte, l'assenza di effetti concreti della condotta illecita e, dall'altra, il ruolo individuale della ricorrente nella commissione dell'infrazione.

83 Per quanto riguarda il primo profilo di tale argomento, occorre sottolineare

che il richiamo da parte della Monte al punto 70 della sentenza impugnata genera un argomento non pertinente rispetto alla questione in oggetto. Infatti, come correttamente sottolinea la Commissione, tale punto della sentenza impugnata si riferisce all'affermazione dell'esistenza di un'infrazione all'art. 85, n. 1, in ragione dell'accertamento di un accordo sui prezzi base, e non attiene alla diversa questione della valutazione degli effetti dell'infrazione ai fini della determinazione dell'ammenda imposta a ciascuna impresa (50).

84 La ricorrente trascura inoltre i punti 365-374 della sentenza, che si riferiscono espressamente alla valutazione degli effetti dell'infrazione, distinguendo due tipi di effetti: viene preso in considerazione, da una parte, il fatto che i prezzi-obiettivo sono serviti come base per le trattative con la clientela e, dall'altra, che le iniziative di fissazione dei prezzi non hanno in genere conseguito integralmente il loro obiettivo. Il Tribunale ha dichiarato in proposito «che giustamente la Commissione ha preso interamente in considerazione il primo tipo di effetti ed ha tenuto conto della limitatezza del secondo tipo di effetti. A questo proposito va rilevato che la ricorrente non ha indicato in che misura la presa in considerazione della limitatezza del secondo tipo di effetti per la mitigazione delle ammende sia stata insufficiente» (punto 372 della sentenza impugnata). Ne deriva chiaramente che il Tribunale ha preso in considerazione, ai fini della determinazione dell'ammenda, e a seguito di un'ampia analisi, gli effetti dell'infrazione. Di conseguenza, l'argomento contrario della ricorrente va respinto in quanto infondato.

85 Quanto all'argomento della Monte inerente al ruolo specifico da essa svolto nella commissione dell'infrazione, si deve anzitutto osservare che il punto 254 della sentenza impugnata, avverso il quale si rivolge il relativo motivo, fa riferimento alla questione del pregiudizio per il commercio fra Stati membri, vale a dire ad uno dei presupposti necessari ad integrare gli estremi dell'infrazione descritta all'art. 85, n. 1, del Trattato; l'argomento è pertanto estraneo alla questione della determinazione dell'ammenda e, quindi, non è pertinente. Si fonda inoltre su un presupposto inesatto l'argomento secondo il quale il Tribunale non avrebbe considerato il ruolo di ciascuna impresa nel commettere l'infrazione. Il punto 354 della sentenza impugnata recita quanto segue: «Per quanto riguarda i primi due criteri (...) vale a dire la funzione svolta da ciascuna delle imprese negli accordi collusivi (...) occorre ricordare che, poiché i motivi riguardanti la determinazione dell'entità dell'ammenda vanno interpretati alla luce della motivazione complessiva della decisione, la Commissione ha specificato sufficientemente l'applicazione di tali criteri nel caso della ricorrente» (51).

Pertanto, l'argomento della ricorrente vertente sulla mancata considerazione del ruolo individuale dalla stessa svolto nell'infrazione dev'essere respinto in quanto irricevibile (52).

86 Quanto agli ultimi due argomenti della Monte, la precedenza spetta all'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione. Esaminerò anzitutto l'argomento secondo il quale il Tribunale, per determinare l'entità dell'ammenda, avrebbe dovuto prendere in considerazione il fatto che il comportamento dei produttori di polipropilene avrebbe potuto fruire dell'esenzione di cui all'art. 85, n. 3. Effettivamente si è fatto riferimento a questa disposizione nel corso del procedimento di primo grado, ma soltanto quale motivo che avrebbe dovuto, secondo la Monte, escludere l'applicazione dell'art. 85, n. 1 (v. in proposito punti 267-273 della sentenza impugnata). Non risulta tuttavia che un argomento siffatto sia stato dedotto a sostegno della domanda di riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alla Monte. Si tratta quindi di un argomento dedotto per la prima volta in sede di impugnazione e come tale irricevibile, ai sensi dell'art. 113, n. 2, del regolamento di procedura della Corte.

87 Infine, è infondato l'argomento della ricorrente secondo il quale a torto il Tribunale non ha accertato se fosse corretto prendere in considerazione anche la circostanza aggravante dell'«intenzionalità» dell'infrazione. Come si evince dai punti 357-364 della sentenza impugnata, il giudice di merito ha anzitutto accolto la posizione della Commissione secondo la quale la Monte ha agito intenzionalmente. Questa «intenzionalità» dell'infrazione rileva ai fini della determinazione del ruolo della Monte negli illeciti accertati. Secondo il Tribunale, correttamente tale ruolo è stato preso in considerazione dalla Commissione per calcolare l'importo dell'ammenda. Di conseguenza, il Tribunale si è pronunciato, benché tacitamente, sulla questione sollevata dalla ricorrente, e il suo giudizio è corretto (53).

Risulta da quanto sopra che il quinto motivo di ricorso della Monte dev'essere integralmente respinto.

IV - Conclusione

88 Alla luce di quanto sopra, propongo alla Corte di:

«1) respingere integralmente l'impugnazione della società Montecatini Spa;

2) respingere le conclusioni della parte interveniente;

3) condannare l'interveniente a sopportare le proprie spese;

4) condannare la ricorrente alle restanti spese del giudizio».

(1) - Causa T-14/89, Montedipe/Commissione (Racc. pag. II-1155).

(2) - Decisione IV/31.149-Polipropilene (GU L 230, pag. 1).

(3) - GU 1962, n. 13, pag. 204.

(4) - Cause riunite T-79/80, da T-84/89 a T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 e T-104/89 (Racc. pag. II-315).

(5) - Causa T-14/89 Rev., Montecatini (già Montedipe)/Commissione (Racc. pag. II-2409).

(6) - Paragrafi 10-15 delle mie conclusioni nella causa C-199/92 P, Hüls/Commissione, presentate anch'esse in data odierna.

(7) - In violazione dell'art. 3 del regolamento del Consiglio 15 aprile 1958, n. 1 (GU 1958, n. 17, pag. 385).

(8) - Sentenza 15 giugno 1994, causa C-137/92 P, Commissione/BASF e a. (Racc. pag. I-2555).

(9) - Paragrafi 20-24.

(10) - Allorché una parte deduce legittimamente una serie di elementi di fatto da cui ritiene possa desumersi l'inesistenza dell'atto impugnato dinanzi al Tribunale, quest'ultimo non è vincolato alla qualificazione giuridica data dalla parte a tali elementi. Se tali elementi integrano una violazione di forme sostanziali del procedimento, che è rilevabile d'ufficio e determina l'annullamento dell'atto impugnato, il Tribunale è tenuto ad esaminarli e non è dispensato dall'obbligo di accertare la violazione di cui trattasi, traendone le debite conclusioni. D'altronde, la domanda fondamentale del ricorrente è, in ogni caso, la rimozione dell'atto impugnato, in quanto contrario alle norme del diritto comunitario, indipendentemente dalla veste giuridica che tale rimozione potrà assumere. L'importante è quindi che il giudice valuti, nel procedere alla corretta interpretazione degli atti sottopostigli, se l'atto impugnato sia effettivamente inficiato dai vizi attribuitigli dal ricorrente, a prescindere dal fatto che quest'ultimo vi ricolleghi l'inesistenza o la nullità dell'atto.

(11) - Proprio per questo, peraltro, si chiedeva nella memoria la riapertura del procedimento.

(12) - V. la mia analisi di cui ai paragrafi 57-76 delle conclusioni nella causa Hüls/Commissione, da cui risulta come tali elementi fossero, ai sensi di legge, «noti» ai ricorrenti, giacché questi ultimi li avrebbero potuti desumere da uno scrupoloso esame degli atti di causa.

(13) - V. in proposito paragrafi 77-79 delle mie conclusioni nella causa Hüls/Commissione.

(14) - La Commissione afferma che questo motivo poggia su una comprensione erronea della sentenza impugnata ed è pertanto irricevibile.

(15) - Come risulta dagli artt. 168 A del Trattato e 51 dello Statuto CE della Corte di giustizia, l'impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto. A un motivo di questo tipo, in particolare a una «violazione del diritto comunitario» ai sensi dell'art. 51 dello Statuto CE della Corte di giustizia, è riconducibile anche l'insufficienza della motivazione su cui poggiano le conclusioni del Tribunale. Con il motivo in esame la Monte fa valere, in sostanza, l'insufficienza della motivazione della sentenza del Tribunale, nella parte in cui questa riguarda l'accertamento dell'infrazione. Di conseguenza, il motivo è ricevibile.

(16) - V. sentenza 22 dicembre 1993, causa C-354/92 P, Eppe/Commissione (Racc. pag. I-7027), nonché ordinanze 26 aprile 1993, causa C-244/92 P, Kupka-Floridi/CES (Racc. pag. I-2041), e 7 marzo 1994, causa C-338/93, De Hoe/Commissione (Racc. pag. I-819).

(17) - V. sentenza Eppe/Commissione e ordinanze Kupka-Floridi/CES e De Hoe/Commissione, citate alla nota 16.

(18) - V. sentenza 1_ giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a. (Racc. pag. I-1981), e ordinanza 17 settembre 1996, causa C-19/95 P, San Marco/Commissione (Racc. pag. I-4435). Come si afferma al punto 49 della sentenza Commissione/Brazzelli Lualdi e a., «solo il Tribunale è (...) competente ad accertare i fatti salvo il caso in cui l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposto». V. sentenza 2 marzo 1994, causa C-53/92 P, Hilti/Commissione (Racc. pag. I-667, punti 10, 19 e 42).

(19) - Per la ripartizione dell'onere della prova v. infra, paragrafi 53 e segg.

(20) - V. sentenze Commissione/Brazzelli Lualdi e a., punto 66, e San Marco/Commissione, punto 40, citate alla nota 18.

(21) - V. paragrafi 26 e segg. delle mie conclusioni nella citata causa Hüls/Commissione.

(22) - V. sentenza 6 aprile 1995, cause riunite C-241/91 P e C-242/91 P, RTE e ITP/Commissione (Racc. pag. I-743, punto 69). La sentenza riguardava, è vero, l'art. 86 del Trattato, ma non v'è ragione per cui debba valere qualcosa di diverso per il presupposto, del tutto simile, di pregiudizio per il commercio posto dall'art. 85. Si ricordi altresì, a prescindere dal fatto che una questione del genere non si pone a questo punto, che non occorre che il comportamento censurato abbia di fatto pregiudicato sensibilmente tale commercio. E' sufficiente, come ha giustamente affermato il Tribunale al punto 253 della sentenza impugnata, che sia dimostrato che tale comportamento è atto a produrre un risultato del genere. V. sentenze 9 novembre 1983, causa 322/81, Michelin/Commissione (Racc. pag. 3461, punto 104), e 23 aprile 1991, causa C-41/90, Höfner e Elser (Racc. pag. I-1979, punto 32).

(23) - V. la recente ordinanza 24 aprile 1996, causa C-87/95 P, CNPAAP/Consiglio (Racc. pag. I-2003, punto 29), nonché l'ordinanza San Marco/Commissione, citata alla nota 18, punti 36 e 37.

(24) - V. sentenza Commissione/Brazzelli Lualdi e a., punto 59, e ordinanza San Marco/Commissione, punto 49, citate alla nota 18.

(25) - E' questo almeno il principale profilo dell'argomento de quo della ricorrente. Tuttavia, a causa della scarsa chiarezza della formulazione, i relativi argomenti ammettono interpretazioni e approcci diversi, come vedremo più avanti.

(26) - Sentenze 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73-48/73, 50/73, 54/73-56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Suiker Unie e a./Commissione (Racc. pag. 1663), 29 ottobre 1980, cause riunite 209/78-215/78 e 218/78, Van Landewyck e a./Commissione (Racc. pag. 3125), e 10 dicembre 1985, cause riunite 240/82-242/82, 261/82, 262/82, 268/82 e 269/82, Stichting Sigarettenindustrie e a./Commissione (Racc. pag. 3831).

(27) - Per quanto riguarda questa seconda branca, i presenti argomenti si differenziano da quelli esaminati nella parte precedente. E' infatti diverso, dal punto di vista giuridico, un motivo di ricorso secondo il quale oggetto delle riunioni dei produttori di polipropilene non era o non poteva essere la fissazione concordata di prezzi e di quantitativi prestabiliti di vendita da quello che non contesta il fatto della cooperazione di per sé, ma invoca circostanze peculiari che giustificano o impongono le intese fra imprese. Soltanto nel secondo caso si è in presenza di un motivo di diritto, soggetto al sindacato del giudice dell'impugnazione.

(28) - Significativo in tal senso è il punto f) del motivo di ricorso, relativo al dovere di leale comportamento fra le imprese obbligate a vendere in perdita. Il Tribunale esamina l'intera questione nell'ottica di accertare se vi sia eventualmente qualche causa di giustificazione atta ad escludere l'illiceità della «cooperazione» (v. punto 296 della sentenza di primo grado), mentre l'atto d'impugnazione fa riferimento in modo generico e impreciso a «tentativi» di aumento dei prezzi. Successivamente però, nella replica, la ricorrente nega categoricamente qualunque interpretazione che implichi da parte sua l'ammissione di aver concorso alle intese di cui trattasi e afferma di aver in ogni caso assunto un comportamento individuale, impostole dalla congiuntura dell'epoca.

(29) - Per quanto riguarda il punto f) del secondo motivo di ricorso, occorre sottolineare quanto segue: la ricorrente aveva affermato in primo grado che la necessità di tenere un «comportamento leale» nei confronti dei produttori di polipropilene giustificava comportamenti contrastanti con l'art. 85 del Trattato. Questo argomento ha carattere puramente giuridico e può essere valutato in sede di impugnazione. Al contrario, non può essere esaminato nel merito in quanto sollevato per la prima volta in sede di impugnazione l'argomento della Monte secondo cui i produttori di polipropilene sono ricorsi ai comportamenti illeciti constatati per far fronte al fenomeno della vendita del prodotto ancor più sottocosto del necessario.

(30) - Questa interpretazione riguarda, nel diritto americano, la prima parte dello Sherman Act del 1890. La presa in considerazione dei fattori qui riferiti fa sì che un comportamento non sia in definitiva qualificato come illecito se non nel caso in cui incida sulla concorrenza «in misura non ragionevole» («to an unreasonable degree»). V. infra per le eccezioni.

(31) - Sempre secondo la terminologia europea.

(32) - Gli accordi sulla fissazione dei prezzi costituiscono il caso più significativo, nonché quello che qui interessa maggiormente. La Corte ha qualificato tali accordi come «per [loro] stessa natura» o «di per sé» restrittivi della concorrenza. V., ad esempio, sentenze 30 gennaio 1985, causa 123/83, Clair (Racc. pag. 391, punto 22), e 3 luglio 1985, causa 243/83, Binon (Racc. pag. 2015, punto 44).

(33) - V. in proposito sentenze United States v. Yrenton Potteries Company (1927) e in particolare United States v. Socony-Vacuum Oil Company (1940), che respinge gli accordi sui prezzi come risposta legittima ai «mali della concorrenza». Per ulteriori informazioni sulla giurisprudenza americana più recente, v. 54 American Jurisprudence, 2° edizione, «Monopolies, Restraints of Trade and Unfair Trade Practices», New York, 1996, in particolare paragrafi 46 e segg. e 70 e segg.

(34) - V. sentenze Suiker Unie e a./Commissione, Van Landewyck e a./Commissione e Stichting Sigarettenindustrie e a./Commissione, citate alla nota 25.

(35) - Pur non essendo mai stata definitivamente abbandonata, l'eccezione configurata per la prima volta nella sentenza Suiker Unie difficilmente può trovare applicazione nella pratica, in quanto la Corte è particolarmente rigorosa allorché è chiamata a riconoscere l'esistenza di una normativa nazionale che priva completamente le imprese della possibilità di orientare liberamente la propria attività e che impone un comportamento contrastante con le norme comunitarie sulla concorrenza. Massimamente significativo l'esempio della sentenza Stichting Sigarettenindustrie e a./Commissione (citata alla nota 25). Non è posta in dubbio, peraltro, la responsabilità delle imprese quando il loro agire in contrasto con gli artt. 85 e 86 è semplicemente favorito dalle autorità nazionali (v. sentenze 10 gennaio 1985, causa 229/83, Leclerc e a., Racc. pag. 1, e 29 gennaio 1985, causa 231/83, Cullet e a., Racc. pag. 305).

(36) - Risulterebbe altrimenti riconosciuto indirettamente un singolare diritto all'«autotutela» delle imprese, nel senso che esse stesse potrebbero adottare le misure opportune per far fronte a condizioni di concorrenza sleale determinate dal comportamento dei concorrenti.

(37) - Ne è esempio significativo l'assoluta mancanza di qualunque argomento attinente alle minacce da parte di organizzazioni terroristiche, ad uno cioè dei motivi che avrebbero determinato il comportamento della Montecatini. L'esame di questo motivo, manifestamente vertente sui punti 304, 309 e soprattutto 313 della sentenza impugnata, riguarda, dal punto di vista sistematico, l'eventuale presenza di circostanze che escluderebbero il carattere in via di principio illecito del comportamento de quo (v. supra, paragrafi 14 e segg.).

(38) - V., analiticamente, le mie conclusioni nella causa Commissione/Anic Partecipazioni, presentate anch'esse in data odierna, paragrafi 11 e segg.

(39) - Il dubbio sollevato dalla Monte sul numero di riunioni dei produttori di polipropilene cui essa ha partecipato attiene alla valutazione dei fatti da parte del Tribunale e non è pertanto ricevibile in questa fase del procedimento.

(40) - V. conclusioni dell'avvocato generale Sir Gordon Slynn nelle cause riunite 100/80-103/80, Musique Diffusion française e a./Commissione (Racc. 1983, pag. 1825), conclusesi con sentenza 7 giugno 1983. V. la giurisprudenza americana Hunt v. Mobil Oil Corp. (Supreme Court 1977) 465 F Supp. 195, 231.

(41) - V. paragrafo 56 delle mie conclusioni nella causa Commissione/Anic Partecipazioni.

(42) - La presunzione di innocenza, sancita dall'art. 6, n. 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (v. anche art. 14, n. 2, del Patto internazionale delle Nazioni Unite relativo ai diritti civili e politici), riguarda in via di principio l'imputato nell'ambito di un procedimento penale. In questo contesto, è molto dubbio che l'eventuale riferimento al testo della Convenzione europea possa fondare l'applicazione di tale principio, in tutta la sua estensione, ad un procedimento amministrativo quale quello che ha luogo dinanzi alla Commissione nelle cause di concorrenza. In ogni caso, l'obbligo per la Commissione di provare la violazione delle norme sulla concorrenza garantisce in sostanza all'amministrato una corrispondente tutela, quanto meno in fase di valutazione giudiziale del materiale probatorio. Pertanto, l'eventuale annullamento dell'atto che impone un'ammenda, fondato sulla constatazione che la Commissione non ha motivato a sufficienza, alla luce degli elementi dedotti, l'infrazione delle norme sulla concorrenza, preserva le imprese dall'imputazione di comportamenti sulla cui prova permangono dubbi.

(43) - Regolamento (CEE) del Consiglio 26 novembre 1974, n. 2988, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea (GU L 319, pag. 1).

(44) - Si rilevi che il diritto comunitario, oltre alla prescrizione quinquennale che, come già detto, può essere interrotta da una serie di atti procedurali, non prevede altri termini perentori decorsi i quali divenga impossibile il compimento del procedimento sanzionatorio di cui al regolamento n. 17. Quindi, contrariamente a quanto ha sostenuto la Monte in udienza, il fatto che alcune delle infrazioni risalgano al 1977 non ha alcuna rilevanza giuridica ai fini dell'esclusione o della delimitazione della sua responsabilità per tali infrazioni.

(45) - V. in proposito le mie conclusioni nella causa Commissione/Anic Partecipazioni, paragrafi 61 e segg.

(46) - Il termine «infrazione unica» andrebbe considerato, nell'ambito della presente causa, sinonimo del termine, giuridicamente più preciso, di «infrazione continuata». E' questo il termine correttamente impiegato anche nel regolamento n. 2988/74.

(47) - V. conclusioni nella causa Commissione/Anic Partecipazioni, paragrafi 78 e segg.

(48) - La dimostrazione dell'infrazione è questione che logicamente precede tanto quella del termine di prescrizione quanto, a priori, quella dell'interruzione della prescrizione.

(49) - V. ordinanza 25 marzo 1996, causa C-137/95 P, SPO e a./Commissione (Racc. pag. I-1611, punto 54). V. anche sentenze 15 luglio 1970, causa 45/69, Boehringer Mannheim/Commissione (Racc. pag. 769 ), 8 novembre 1983, cause riunite 96/82-102/82, 104/82, 105/82, 108/82 e 110/82, IAZ/Commissione (Racc. pag. 3369, punto 52), nonché sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, citata alla nota 40, punto 120.

(50) - E' privo di rilevanza anche il riferimento della Monte al punto 379 della sentenza impugnata, che riguarda la valutazione, ai fini della determinazione dell'entità delle ammende, delle perdite subite per un lungo periodo dalle imprese attive nel settore del polipropilene. Questo tema, anche se più vicino alla logica delle condizioni del mercato, è manifestamente estraneo agli effetti sortiti dall'infrazione all'art. 85 e pertanto anche questo argomento non è pertinente.

(51) - V. anche punto 361 della sentenza impugnata, in cui «il Tribunale rileva (...) che la Commissione ha correttamente accertato il ruolo svolto dalla ricorrente nell'infrazione durante il periodo della sua partecipazione alla stessa. Giustamente quindi la Commissione si è basata su tale ruolo nel calcolare l'ammenda da infliggere alla ricorrente».

(52) - La ricorrente, comunque, sembra piuttosto sostenere che l'individualizzazione dell'entità dell'ammenda si colleghi con gli effetti del comportamento di ciascuna impresa. Tuttavia, per valutare la gravità di una determinata violazione, rilevanti sono gli effetti che derivano dall'intera violazione, come descritta dall'art. 85, n. 1. Inoltre, certamente - e qui sta l'individualizzazione dell'ammenda - è necessario valutare anche il ruolo svolto da ciascuna impresa nella commissione dell'infrazione. Si tratta tuttavia di una questione diversa da quella degli effetti sortiti dal comportamento illecito (v. la mia analisi nelle conclusioni presentate nella causa Commissione/Anic Partecipazioni, punti 103 e segg.).

(53) - Come già detto, la gravità della violazione commessa, quale criterio per la determinazione dell'importo dell'ammenda, si evince da un gran numero di fattori (v. ordinanza SPO e a./Commissione, citata alla nota 49). L'«intenzionalità» della violazione può essere considerata, in taluni casi, uno degli elementi da valutare.