Conclusioni dell'avvocato generale Darmon del 27 ottobre 1993. - ROQUETTE FRERES SA CONTRO HAUPTZOLLAMT GELDERN. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: FINANZGERICHT DUESSELDORF - GERMANIA. - IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI SUI PRODOTTI DERIVATI DAL GRANOTURCO - DECLARATORIA DI INVALIDITA - EFFETTI NEL TEMPO. - CAUSA C-228/92.
raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-01445
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. La causa in esame ripropone a questa Corte la delicata questione degli effetti nel tempo dell' invalidità di un regolamento comunitario dichiarata nell' ambito di un procedimento pregiudiziale, questione sulla quale la Corte si è già pronunciata con le tre sentenze del 15 ottobre 1980 - Providence agricole de la Champagne, Maïseries de Beauce, Roquette Frères -, (1) con la sentenza 27 febbraio 1985, Société des produits de maïs (2), e con la sentenza 22 maggio 1985, Fragd (3).
2. Nel 1980 questa Corte, applicando per analogia nell' ambito di un procedimento pregiudiziale l' art. 174, secondo comma, del Trattato CEE, ha affermato che la declaratoria di invalidità del regolamento deferito all' esame della Corte produceva effetti solamente a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza: gli importi compensativi monetari (in prosieguo: gli "ICM") indebitamente corrisposti o percepiti anteriormente a tale data non potevano, quindi, dar luogo a ripetizione.
3. La Commissione, allineandosi alla posizione della ricorrente nella causa principale, invita ora questa Corte a riconsiderare tali effetti "ex nunc erga omnes" (4). Per tali motivi ha chiesto alla Corte di pronunciarsi in seduta plenaria sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht di Duesseldorf (5).
4. E' la società Roquette che ha nuovamente avviato dinanzi al detto giudice nazionale un' azione di ripetizione dell' indebito nei confronti dell' amministrazione doganale per ICM relativi a prodotti derivati dal granoturco (amido, destrina e amido solubile) riscossi in eccesso.
5. Considerato che la convenuta nella causa principale contesta tale domanda sulla base del rilievo di aver correttamente applicato nella specie il regolamento (CEE) della Commissione 24 ottobre 1975, n. 2719, che fissa gli importi compensativi monetari e alcuni tassi necessari per la loro applicazione (6), il giudice a quo, tenuto conto delle censure formulate dalla Roquette in ordine alla legittimità di tale testo normativo, chiede a questa Corte:
- da un lato, se il menzionato regolamento sia invalido nella parte in cui fissa gli ICM applicabili ai prodotti derivati 1) a un livello tale che la loro somma si risolve in un importo complessivo nettamente superiore a quello relativo al corrispondente quantitativo del prodotto di base, e 2), per quanto attiene all' amido di granoturco, senza che la relativa base imponibile sia stata ridotta in ragione dell' importo delle restituzioni alla produzione,
- dall' altro, in caso di declaratoria di illegittimità, se la Roquette possa invocarla nella specie, avendo essa "fatto tutto quanto giuridicamente possibile e necessario al fine di impedire che l' avviso di liquidazione contestato divenisse definitivo".
6. La prima questione non richiede ampie riflessioni.
7. La Commissione riconosce, infatti, che il regolamento n. 2719/75 si espone alle censure esposte dal giudice nella prima questione e sulle quali si fonda la declaratoria di invalidità pronunciata dalle tre sentenze di questa Corte il 15 ottobre 1980 (7). Essa riconosce esplicitamente che la somma richiesta e corrisposta a titolo di ICM per i prodotti derivati si risolve in un importo nettamente superiore a quello degli ICM applicabili al corrispondente quantitativo del prodotto di base e che la base imponibile degli ICM relativi all' amido di granoturco (8) non è stata ridotta in ragione delle restituzioni alla produzione (9).
8. Per tali motivi il regolamento in esame dev' essere dichiarato illegittimo.
9. La Commissione ritiene, inoltre, che la declaratoria di illegittimità debba estendersi a taluni regolamenti successivi nella parte in cui, con riguardo agli stessi prodotti, presentano gli stessi vizi (10).
10. Come precisato dalla Commissione nella risposta al quesito sottopostole dalla Corte, si tratta dei seguenti testi normativi: dei regolamenti di modifica 31 ottobre 1975, n. 2829, 6 febbraio 1976, n. 271, e 5 marzo 1976, n. 512 (11), del regolamento 15 marzo 1976, n. 572 (12), che ha sostituito il regolamento controverso (13), e del regolamento 18 marzo 1976, n. 618 (14), che ha modificato quest' ultimo. Tutti i menzionati regolamenti sono anteriori a quelli dichiarati invalidi con le sentenze di questa Corte 15 ottobre 1980.
11. Tale estensione dev' essere dichiarata sulla base degli stessi motivi espressi nei seguenti termini della vostra menzionata sentenza Roquette:
"Questa invalidità implica quella delle disposizioni dei successivi regolamenti della Commissione aventi ad oggetto la modifica degli importi compensativi monetari da applicarsi ai prodotti di cui al numero precedente" (15).
12. Passiamo alla seconda questione.
13. Ci sembra qui indispensabile esaminare anzitutto i principi che disciplinano gli effetti ratione temporis delle sentenze con cui venga pronunciata, nell' ambito di un procedimento pregiudiziale, l' invalidità di un regolamento.
14. Dalla sentenza di questa Corte 13 maggio 1981, International Chemical Corporation/Amministrazione delle finanze dello Stato (16), emerge che una siffatta decisione produce effetti vincolanti nei confronti di tutti i giudici nazionali che debbano applicare l' atto illegittimo e produce un effetto erga omnes:
"(...) sebbene abbia come diretto destinatario solo il giudice che si è rivolto alla Corte, costituisce per qualsiasi altro giudice un motivo sufficiente per considerare tale atto non valido ai fini di una decisione ch' esso debba emettere" (17).
15. Il regolamento dichiarato illegittimo, a differenza del regolamento annullato sulla base dell' art. 173 del Trattato, che è dichiarato nullo e tamquam non esset, "non scompare dall' ordinamento giuridico" (18) sino a che non sia stato espressamente abrogato da un nuovo atto normativo. Ai sensi dell' art. 176 del Trattato, spetta all' istituzione da cui è emanato l' atto di cui trattasi trarre le debite conseguenze dalla pronuncia di invalidità e prendere i provvedimenti necessari al fine di far cessare l' illegittimità dichiarata (19).
16. O per effetto dell' art. 173 o per effetto dell' art. 176, l' atto di cui trattasi diviene inapplicabile (20). Vi è quindi grande affinità tra una sentenza di annullamento ed una sentenza pregiudiziale contenente una dichiarazione di invalidità.
17. E' quindi sorta inevitabilmente la seguente questione: il principio del carattere retroattivo dell' annullamento sancito all' art. 174, primo comma, e la deroga di cui al comma successivo devono trovare applicazione anche nei confronti delle sentenze pregiudiziali che contengano una dichiarazione di invalidità? (21)
18. Tali decisioni presentano, in linea di principio, al pari delle sentenze di annullamento, carattere retroattivo: "il regolamento dichiarato illegittimo è illegittimo ab initio" (22). L' avvocato generale Capotorti ne ha indicato il motivo principale nelle conclusioni relative alla sentenza 4 ottobre 1979, Ireks-Arkady/Consiglio e Commissione (23): "(...) una dichiarazione di invalidità o di illegittimità con effetto ex nunc non offrirebbe alcuna base per domande di risarcimento dei danni anteriori; cosicché il riferimento alla sentenza pregiudiziale in cui si stabilisce l' esistenza del fatto illecito diventerebbe inutile per i soggetti interessati a introdurre tali domande" (24).
19. Tuttavia, in considerazione dell' effetto erga omnes della pronuncia di illegittimità, la retroattività può produrre gravi conseguenze laddove giunga a rimettere in discussione rapporti giuridici consolidati ed eseguiti in buona fede.
20. La possibilità di stabilire effetti ex nunc nell' ambito di un ricorso pregiudiziale appare quindi necessaria per almeno due ragioni. Sarebbe paradossale, in primo luogo, che, a differenza di un annullamento, subordinato dall' art. 173, terzo comma, a condizioni restrittive di ricevibilità ratione personae e ratione temporis, il procedimento diretto alla declaratoria di invalidità potesse essere avviato ad iniziativa di qualsiasi soggetto privato senza altro limite temporale che quello derivante dai termini di prescrizione sanciti dal diritto nazionale, vale a dire alle volte vari anni successivamente all' entrata in vigore della norma di cui trattasi (25). In secondo luogo, le normative comunitarie possono riguardare settori particolarmente delicati e la dichiarazione di invalidità può comportare conseguenze considerevoli, soprattutto di ordine economico, che devono essere controllabili. Tale preoccupazione emerge chiaramente nella sentenza di questa Corte 15 gennaio 1986, Pinna (26).
21. Va rilevato, in tale contesto, che la Corte europea dei diritti dell' uomo si è richiamata alla sentenza Defrenne II (27) al fine di limitare nel tempo gli effetti della propria sentenza 13 giugno 1979, Marckx (28), con cui è stato sancito il principio di parità di trattamento dei figli legittimi e di quelli naturali nel settore patrimoniale: "(...) il principio della certezza giuridica, necessariamente inerente al sistema della Convenzione così come al diritto comunitario, esonera lo Stato belga dal rimettere in discussione atti o situazioni giuridiche anteriori alla pronuncia della presente sentenza" (29).
22. L' effetto ex nunc non evita tuttavia che sorgano serie difficoltà. Da un lato, il diritto comunitario si trova frazionato nel tempo: benché dichiarato illegittimo dalla Corte, un regolamento produrrà effetti giuridici nei confronti di taluni soggetti. D' altro lato, la Corte sembra stabilire una decadenza: un soggetto non potrà avvalersi della declaratoria di invalidità per il periodo anteriore alla data della sentenza che la pronuncia.
23. Nelle menzionate sentenze 15 ottobre 1980 questa Corte ha dichiarato che
"(...) l' applicazione analogica dell' art. 174, secondo comma, del Trattato, a norma del quale la Corte può indicare quali effetti di un regolamento dichiarato nullo vanno considerati definitivi, è necessaria per gli stessi motivi di certezza del diritto che sono alla base di tale disposizione" (30).
24. Ma nella sentenza Société des produits de maïs, senza più richiamarsi alla nozione di analogia, questa Corte ha basato la limitazione nel tempo degli effetti di una declaratoria di illegittimità sulla "(...) necessaria coerenza fra il rinvio pregiudiziale e il ricorso d' annullamento (...) i quali costituiscono due aspetti del sindacato di legittimità voluto dal Trattato" (31).
25. Applicando alla declaratoria di illegittimità i criteri risultanti dalla sentenze Defrenne II e Denkavit italiana (32), pronunciate in materia di interpretazione, la giurisprudenza di questa Corte sottopone l' effetto ex nunc a condizioni restrittive:
1) la sussistenza di "esigenze imperative" (33) che giustifichino la limitazione nel tempo degli effetti della declaratoria di invalidità, quali le esigenze di certezza del diritto (gli effetti economici derivanti da una decisione retroattiva costituiscono la motivazione generalmente addotta);
2) la fissazione da parte della Corte, nella stessa sentenza con cui viene dichiarata l' invalidità, della limitazione dei suoi effetti nel tempo (34).
26. Al principio della certezza del diritto deve farsi ricorso con la cautela più estrema. Pur costituendo la base del principio di legittimità, può tuttavia entrare alle volte in conflitto con quest' ultimo. Si tratta di un principio che presenta, come abbiamo avuto occasione di sottolineare, un duplice aspetto (35). Se, da un lato, mira a non rimettere in discussione rapporti giuridici consolidati in buona fede, dall' altro mira anche a tutelare gli interessi degli operatori economici lesi dalla normativa dichiarata illegittima, i quali possono legittimamente esigere il rispetto della legalità. Come rilevato da D. Simon, "in nome di che cosa la certezza del diritto degli uni sarebbe più meritevole di tutela rispetto alla certezza del diritto degli altri?" (36)
27. Quali conseguenze trarne per il ricorrente nella causa principale?
28. Se al giorno d' oggi è generalmente accolta, quanto meno dai giudici nazionali, l' applicabilità dell' art. 174, secondo comma, alle decisioni pregiudiziali contenenti una declaratoria di invalidità, ciò non vale per quanto attiene all' applicazione pura e semplice dell' effetto ex nunc, da cui deriverebbe che i ricorrenti della causa principale non potrebbero avvalersi della declaratoria di invalidità da essi ottenuta. Su tale punto verte la seconda questione sollevata dal Finanzgericht di Duesseldorf nel presente procedimento.
29. Le tre sentenze 15 ottobre 1980 hanno affermato gli effetti ex nunc erga omnes della declaratoria di invalidità.
30. Questa Corte ha affermato che tale declaratoria non comportava di per sé le conseguenze che i ricorrenti nelle cause principali intendevano farne derivare in ordine alla riduzione delle somme richieste a titolo di ICM. Infatti, solamente la Commissione, in considerazione del margine di discrezionalità di cui dispone, era in grado di determinare, alla luce della declaratoria di illegittimità, gli ICM applicabili ai vari prodotti de quibus (37).
31. Non mi sembra peraltro che questa Corte abbia contestato, nel suo fondamento, il diritto dei ricorrenti nella causa principale ad ottenere la disapplicazione di un regolamento illegittimo. Questa Corte ha rilevato, in considerazione delle circostanze del caso di specie, oltre al menzionato ostacolo di carattere tecnico, il rischio di distorsioni della concorrenza derivanti dalla mancanza di uniformità delle normative nazionali applicabili in materia di ripetizione dell' indebito (38).
32. In varie note di commento (39) non sono mancate critiche alla giurisprudenza affermata da questa Corte nella sentenza Roquette:
"(...) ci si chiede come (...) un siffatto orientamento giurisprudenziale possa non sorprendere, atteso che per la prima volta la Corte ha totalmente escluso che della soluzione accolta nella propria sentenza potesse beneficiare la stessa parte istante, che si è dovuta accontentare di una soddisfazione puramente platonica" (40).
33. E' significativo che questa Corte sia tornata sulla questione nella sentenza Société des produits de maïs, pur essendo stata definita detta questione "irrilevante" con riguardo al caso di specie (41).
34. Questa Corte ha infatti dichiarato che
"Spetta (...) alla Corte, qualora si valga della possibilità di limitare l' efficacia in passato di un accertamento d' invalidità nell' ambito dell' art. 177, il determinare se una deroga a tale limitazione dell' efficacia temporale della sentenza possa essere fatta a favore, vuoi dell' attore dinanzi al giudice nazionale, vuoi di qualsiasi altro operatore economico che abbia agito nello stesso modo prima dell' accertamento d' invalidità, ovvero, anche per gli operatori economici che abbiano preso tempestivamente iniziative intese a far salvi i loro diritti, la dichiarazione d' invalidità con effetto solo ex nunc costituisca un rimedio adeguato" (42).
35. Questa Corte ha pertanto i) riaffermato la possibilità che la parte ricorrente si avvalga della declaratoria di illegittimità e ii) subordinato l' applicazione degli effetti ex nunc erga omnes a una nuova condizione, vale a dire che costituisca "un rimedio adeguato", ipotesi che sembra poter difficilmente ricorrere laddove l' operatore economico abbia avviato il procedimento principale dopo aver indebitamente pagato somme rilevanti.
36. Come potersi esimere dal citare, in questa sede, il professor Everling, il quale, a commento del menzionato punto della sentenza di questa Corte, scrive:
"Tale obiter dictum inusuale (...) evidenzia come la Corte abbia considerato insoddisfacente il proprio precedente orientamento ed abbia voluto segnalare ai giudici nazionali (...) di essere disposta, relativamente a tale questione, a perfezionare la propria giurisprudenza" (43).
37. Successivamente alla detta sentenza, questa Corte ha sempre escluso dagli effetti ex nunc della declaratoria di invalidità la parte ricorrente, ovvero gli operatori economici che, anteriormente alla data della sentenza, abbiano avviato un procedimento giurisdizionale o presentato un reclamo equivalente secondo la legge nazionale applicabile (44).
38. La giurisprudenza di questa Corte si attiene qui alla stessa logica che presiede alle sentenze pregiudiziali interpretative, che, in caso di applicazione degli effetti ex nunc, prevedono una deroga sistematica a favore degli istanti che, precedentemente, abbiano avviato un procedimento giurisdizionale ovvero abbiano presentato un reclamo equivalente (45).
39. Tale apertura - che segna certamente un progresso - è significativa e la Commissione suggerisce a questa Corte di farne applicazione nella specie.
40. Le censure formulate avverso gli effetti ex nunc erga omnes sono note a questa Corte. L' applicazione di tali effetti priverebbe gli amministrati del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e, più in particolare, pregiudicherebbe l' effetto utile dell' art. 177.
41. Gli effetti ex nunc erga omnes conseguenti alla sentenza contenente la declaratoria di invalidità determinerebbero "l' effetto perverso di diminuire la tutela giurisdizionale di cui (gli amministrati) beneficiano grazie al procedimento di rinvio pregiudiziale, impedendo ai giudici nazionali di tutelare pienamente i loro diritti in caso di violazione del diritto comunitario da parte delle istituzioni" (46). In concreto, "le imprese che abbiano corrisposto importi compensativi la cui riscossione sia stata dichiarata illegittima sono così private del diritto di procedere alla loro ripetizione in ordine alle somme corrisposte anteriormente alla pronuncia della sentenza: il solo interesse all' azione dinanzi al giudice comunitario consiste nell' impedire, in linea di principio, la riscossione degli ICM in futuro" (47).
42. Come rilevato dalla ricorrente della causa principale nella causa Société des produits de maïs, l' applicazione dell' effetto ex nunc può produrre l' effetto di svuotare del contenuto l' art. 177: "La ricevibilità di una questione pregiudiziale è subordinata alla ricevibilità della stessa azione principale. Tale principio verrebbe ad essere seriamente posto in discussione ove, per effetto di una generalizzazione delle disposizioni dell' art. 174, secondo comma, si arrivasse ad un sistema in cui l' invalidità producesse effetti solamente per il periodo successivo al suo accertamento. In un siffatto sistema, atteso che il regolamento che stabilisce gli importi compensativi resterebbe valido sino al giorno della declaratoria di illegittimità - declaratoria, questa, priva di effetti retroattivi -, gli importi de quibus non potrebbero essere infatti oggetto di ripetizione nel momento in cui l' azione venisse intentata dinanzi al giudice nazionale. Il giudice nazionale dovrà quindi accertare, risalendo necessariamente al giorno in cui sia stato adito, l' assenza di interesse da parte del richiedente ad agire ai fini della ripetizione degli importi versati. In mancanza di interesse, l' azione principale dovrà essere considerata irricevibile (...)" (48).
43. Tale ragionamento non può non far riflettere. Il procedimento pregiudiziale che implichi un sindacato di legittimità deve, infatti, restare normalmente accessibile alle persone fisiche o giuridiche che deducano l' illegittimità di una disposizione di diritto comunitario derivato (49). Tale procedimento risulterebbe privo di effetto utile ove, in modo sistematico ed erga omnes, la declaratoria di illegittimità non producesse alcun effetto per il passato.
44. Al di là del paradosso consistente, per il giudice, nell' indicare prima i criteri di legittimità e poi nell' affermare che resta applicabile alla controversia la norma che li viola, la questione giunge ad interessare i diritti fondamentali della persona.
45. La compatibilità di una tale soluzione con i principi fondamentali è stata già esaminata, con particolare acume, dalla Corte costituzionale italiana nella sentenza 21 aprile 1989, Fragd/Amministrazione delle finanze dello Stato (50).
46. Come questa Corte ben ricorderà, la società Fragd aveva adito il Tribunale di Venezia ai fini della ripetizione di ICM indebitamente versati. Il detto giudice aveva chiesto a questa Corte di pronunciarsi sulla legittimità del regolamento (CEE) della Commissione 19 giugno 1980, n. 1541 (51), sulla base del quale si era proceduto al calcolo dei detti importi.
47. Con sentenza 22 maggio 1985 (52) questa Corte ha affermato, sulla base dei motivi già esposti nella sentenza Roquette del 15 ottobre 1980, che "le norme del regolamento della Commissione n. 2140/79, come modificato dal regolamento della Commissione n. 1541/80, sono invalide nella parte in cui fissano gli importi compensativi monetari da applicarsi all' esportazione di glucosio in polvere (...). La constatata invalidità delle norme del regolamento della Commissione n. 2140/79, come modificato dal regolamento della Commissione n. 1541/80, non consente di rimettere in discussione la riscossione o il pagamento degli importi compensativi monetari effettuati dalle autorità nazionali sulla base di tali norme per il periodo anteriore alla data della sentenza che accerta l' invalidità, ossia il 15 ottobre 1980" (53).
48. A seguito di tale decisione, il giudice di rinvio ha sollevato la questione di costituzionalità degli artt. 1 e 2 della legge italiana di ratifica del Trattato di Roma "nella parte in cui, recependo nell' ordinamento interno l' art. 177 del Trattato, attribuiscono alla Corte di giustizia della C.E.E. il potere di limitare nel tempo gli effetti delle pronunce pregiudiziali, rese sulla validità di disposizioni regolamentari impositive di prestazioni patrimoniali, escludendo dagli effetti della dichiarazione di invalidità gli atti di esecuzione compiuti in epoca anteriore alla pronuncia, anche se oggetto della stessa controversia che ha dato origine al deferimento della questione pregiudiziale" (54). Secondo il Tribunale di Venezia, "la disposizione, desumibile dal coordinamento degli artt. 174 e 177, che consente, secondo la Corte di giustizia, di limitare con apprezzamento discrezionale gli effetti nel tempo della pronuncia dichiarativa della invalidità anche in danno degli operatori che alla questione abbiano dato impulso con la radicazione del processo incidentato, comporta in concreto la negazione della tutela giurisdizionale del singolo contro atti normativi di fonte comunitaria impositivi di prestazioni patrimoniali riconosciuti illegittimi" (55).
49. Nella sentenza 21 aprile 1989, la Corte costituzionale ricorda, con una formula lapidaria, che
"(...) il diritto alla tutela giurisdizionale, già annoverato fra quelli inviolabili dell' uomo, va ascritto 'tra i princìpi supremi del nostro ordinamento costituzionale, in cui è intimamente connesso con lo stesso principio di democrazia l' assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi controversia, un giudice e un giudizio' " (56)
concludendo nel senso che:
"In sostanza, il diritto di ognuno ad avere per qualsiasi controversia un giudice e un giudizio verrebbe a svuotarsi dei suoi contenuti sostanziali se il giudice, il quale dubiti della legittimità di una norma che dovrebbe applicare, si veda rispondere dall' autorità giurisdizionale cui è tenuto a rivolgersi che effettivamente la norma non è valida, ma che tale invalidità non ha effetto nella controversia oggetto del giudizio principale, che dovrebbe quindi essere deciso con l' applicazione di una norma riconosciuta illegittima" (57).
50. E la Corte costituzionale ha dichiarato irricevibile la questione deferitale unicamente in quanto il procedimento dinanzi al giudice nazionale era stato avviato successivamente alla pronuncia della Corte di giustizia sulla legittimità del regolamento ed in quanto la causa proposta dinanzi al giudice a quo non era quella all' origine della declaratoria di illegittimità del regolamento contestato (58).
51. Il principio del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva non costituisce solamente un elemento del diritto costituzionale degli Stati membri (59) ed un valore sancito dalla Corte europea dei diritti dell' uomo (60). La giurisprudenza di questa Corte ha eretto tale valore a principio fondamentale del diritto comunitario, affermando quindi l' esistenza di un diritto al giudizio nonché del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva (61) del singolo che invochi il diritto comunitario (62).
52. Abbiamo visto (63), alla luce di una giurisprudenza ben consolidata, che questa Corte ritiene ormai che la declaratoria di illegittimità non possa produrre effetti ex nunc neanche nei confronti del ricorrente se non nel caso in cui tali effetti costituiscano per lui un "rimedio adeguato".
53. Atteso che la domanda attiene alla ripetizione di somme corrisposte precedentemente sulla base del regolamento dichiarato illegittimo, effetti ex nunc erga omnes non possono costituire un "rimedio adeguato". In tale ipotesi, la domanda viene ad essere privata di qualsiasi efficacia. Tali effetti risultano, in questo caso, contrari al principio del diritto a rimedi giurisdizionali effettivi.
54. Tanto la ricorrente nella causa principale quanto la Commissione concordano nel suggerire a questa Corte di applicare nella specie il principio della retroattività, trattandosi di operatori che avevano presentato un ricorso o un reclamo anteriormente alla pronuncia della sentenza di questa Corte.
55. Ma "riprendendo con una mano ciò che l' altra ha dato", la Commissione suggerisce a questa Corte di assumere al riguardo la data della sentenza Roquette del 15 ottobre 1980, in quanto la portata dell' illegittimità supererebbe solamente l' ambito dei regolamenti all' epoca contestati ed in quanto l' illegittimità sarebbe "notoria" (64).
56. Tale argomentazione non appare convincente per un triplice ordine di motivi.
57. Anzitutto, questa Corte, se è pur vero che nel 1980 aveva attribuito alla declaratoria di invalidità una portata più vasta di quella del regolamento 24 marzo 1976, allora in discussione, ha voluto precisare che tale declaratoria riguardava unicamente i regolamenti successivi a quest' ultimo (65). Orbene, l' oggetto del presente procedimento verte su un regolamento antecedente al 24 marzo 1976 e la sua illegittimità dovrebbe determinare anche quella dei regolamenti anch' essi tutti antecedenti a tale ultima data (66).
58. Il suggerimento della Commissione appare peraltro accettabile solamente ove essa stessa si fosse illo tempore immediatamente attenuta a tutti gli insegnamenti risultanti dalla sentenza di questa Corte 15 ottobre 1980, anche con riguardo alla normativa di cui ora è causa, cosa ch' essa, invece, non ha fatto.
59. Infine, la proposta della Commissione, ove venisse accolta, determinerebbe la conseguenza di limitare considerevolmente la sfera di applicazione della deroga agli effetti ex nunc. Solamente coloro che avessero presentato un ricorso o un reclamo equivalente tra il 24 ottobre 1975 ed il 15 ottobre 1980 potrebbero, infatti, avvalersi della declaratoria di invalidità.
60. Tale proposta dev' essere quindi respinta. Nel caso in cui questa Corte dovesse affermare il principio dell' efficacia ex nunc, pur limitandone la portata, la data di riferimento potrebbe quindi essere quella dell' emananda sentenza.
61. Ci si chiede se ciò sia peraltro sufficiente con riguardo al diritto ad un rimedio giurisdizionale effettivo.
62. Certamente, verrebbero ad essere salvaguardati gli interessi della ricorrente nella causa principale e di coloro che abbiano presentato ricorso o reclamo anteriormente a tale data.
63. Ci si chiede peraltro cosa ne sarebbe degli operatori economici che, lesi dall' applicazione del regolamento illegittimo, non abbiano agito, anteriormente alla data della sentenza, ai fini della ripetizione degli ICM corrisposti in eccedenza, benché non siano ancora decaduti da tale diritto in base alle rispettive norme procedurali nazionali. Ci si chiede se sia ammissibile ch' essi siano esclusi dai benefici derivanti dalla declaratoria di invalidità.
64. E' chiaro, a questo punto, che, fissando la data ultima ai fini dell' azione, la pronuncia della Corte si sostituirebbe alle norme nazionali in materia di prescrizione.
65. Nelle conclusioni relative alla sentenza 12 giugno 1980, Express Dairy Foods (67), l' avvocato generale Capotorti si è richiamato, al fine di opporsi, nella specie, all' affermazione di qualsiasi effetto ex nunc, al passo contenuto nella sentenza di questa Corte ACF Chemiefarma/Commissione (68): "onde adempiere la sua funzione di garantire la certezza del diritto, il termine di prescrizione dev' essere stabilito in precedenza" (69).
66. In materia di azione di ripetizione dell' indebito, la costante giurisprudenza di questa Corte rinvia alla legge nazionale, la cui applicazione "deve avvenire in modo non discriminatorio rispetto ai procedimenti puramente nazionali, intesi alla definizione di controversie dello stesso tipo, e le formalità procedurali non devono risolversi nel rendere praticamente impossibile l' esercizio dei diritti conferiti dall' ordinamento comunitario" (70).
67. Si arriva qui a toccare de manu il paradosso maggiore derivante dagli effetti ex nunc, ancorché limitati. La pronuncia da parte di questa Corte renderebbe praticamente impossibile per l' operatore leso dal regolamento illegittimo la difesa dei propri diritti, operatore leso che avrebbe ancora avuto la possibilità di agire in base ai termini di prescrizione fissati dalla legge nazionale.
68. Ci si chiede se ci sia ulteriore bisogno di dimostrare che gli effetti ex nunc possono essere ammessi solamente in via eccezionale, in considerazione delle circostanze delle singole fattispecie.
69. La preoccupazione di questa Corte - condivisa dalle corti costituzionali nazionali - di tener conto dei diritti fondamentali e l' evoluzione della giurisprudenza di questa Corte nell' ambito degli effetti ex nunc giustificano, a nostro avviso, un nuovo indirizzo giurisprudenziale che restringa le ipotesi e le conseguenze della limitazione nel tempo degli effetti di una declaratoria di illegittimità.
70. La stessa Commissione ha avuto modo di affermare chiaramente in questa causa che: "In caso di declaratoria di invalidità (così come in caso di interpretazione vincolante), l' effetto ex tunc costituisce la regola. La limitazione degli effetti al periodo successivo alla data di pronuncia della sentenza dev' essere quindi considerata quale deroga in senso stretto che deve essere disposta solamente laddove risulti assolutamente indispensabile" (71).
71. Non possiamo che condividere tale tesi, che si ricollega a quanto da noi affermato nelle conclusioni relative alla causa Société des produits de maïs (72), ma non comprendiamo i motivi per i quali essa dovrebbe applicarsi, come la Commissione persiste nel suggerire, unicamente alle parti che abbiano presentato un ricorso ovvero un reclamo anteriormente alla pronuncia di questa Corte.
72. Ci si deve chiedere se si sia in presenza di questioni gravi ed imperative che impongano di optare per gli effetti ex nunc.
73. Ove si tratti di operatori economici che abbiano illegittimamente percepito ICM, riteniamo che la loro situazione eccezionale giustifichi una decisione eccezionale. Nella specie, l' estrema tardività della declaratoria di illegittimità potrebbe determinare, in caso di effetti retroattivi, gravi conseguenze sul loro equilibrio economico, incidendo su relazioni giuridiche sorte in buona fede (73). Orbene, come abbiamo già ricordato, il regolamento de quo è anteriore a quelli dichiarati invalidi da questa Corte il 15 ottobre 1980. Non proporremo pertanto alla Corte di riconsiderare, nei confronti degli interessati, gli effetti ex nunc.
74. Ma nei confronti di coloro che, erroneamente, hanno versato in eccesso, il principio della certezza del diritto si estrinseca anzitutto nel rispetto della legalità e nella possibilità degli interessati di non subire gli effetti di un regolamento illegittimo.
75. La giurisprudenza di questa Corte in materia di limitazione nel tempo delle declaratorie di illegittimità mira a prevenire le distorsioni di concorrenza tra gli operatori economici (74). Ci sembra, in tale contesto, che solamente l' applicazione normale dell' effetto ex tunc nei confronti degli operatori che abbiano versato in eccesso possa limitare tali distorsioni rispetto alle imprese che abbiano beneficiato di somme in eccesso.
76. Non vi è, per di più, alcuna ragione tecnica che postuli l' effetto ex nunc. Certamente, come abbiamo visto, la declaratoria di invalidità del regolamento non consente di far sorgere ipso facto il credito degli operatori lesi. Il potere discrezionale di cui dispone la Commissione ai fini della ripartizione degli ICM tra i vari derivati del prodotto di base richiede un nuovo intervento (75). Ma, giustamente, la Commissione afferma di essere senz' altro in grado di procedere al calcolo degli ICM che avrebbero dovuto essere corrisposti ove i regolamenti contestati non fossero stati viziati da illegittimità (76).
77. Ci si deve chiedere, infine, se gli effetti ex nunc si impongano per gravi motivi di equilibrio economico.
78. Sussiste, a nostro avviso, una differenza fondamentale tra le situazioni dalle quali sono scaturite le cause Defrenne II, Pinna, Barber o Legros, da un lato, e, dall' altro, l' azione di ripetizione di ICM indebiti, quale quella pendente dinanzi al giudice a quo (77).
79. Le prime riguardavano un gran numero di soggetti. In tali situazioni la declaratoria di illegittimità retroattiva avrebbe inciso su un gran numero di rapporti giuridici. Le ripercussioni economiche della retroattività sarebbero state considerevoli.
80. Nel caso in esame, il regolamento è illegittimo in quanto attiene ad un' ipotesi estremamente precisa: gli ICM applicabili a taluni derivati di un prodotto di base (il granoturco) riguardano imprese "facilmente identificabili (se non già per il fatto che si tratta di operazioni di pagamento-riscossione derivanti dalla loro attività stessa)" (78). La declaratoria di illegittimità potrà dar luogo unicamente ad un rimborso di quanto versato in eccesso e non della totalità degli ICM pagati. La ricorrente nella causa principale non è d' altronde incorsa in errore in quanto chiede non la ripetizione totale, bensì il rimborso parziale degli ICM assolti (79).
81. L' incidenza economica della declaratoria di illegittimità sarà assunta dalla Comunità per mezzo del FEAOG. La Commissione non ha mai sostenuto che gli effetti di una retroattività totale della declaratoria di illegittimità applicata agli operatori tassati in eccesso comprometterebbe l' equilibrio finanziario della Comunità.
82. E' questo il motivo per cui, atteso che l' eccezione al principio dell' effetto ex tunc dev' essere limitata solamente a quanto strettamente necessario, riaffermiamo in questa sede la posizione già assunta nelle nostre conclusioni relative alla causa Société des produits de maïs, vale a dire che "l' invalidità deve produrre, nei confronti degli operatori che hanno pagato degli importi compensativi, i suoi normali effetti, cioè 'ex tunc' (...)" (80).
83. E della correttezza di tale tesi siamo ancor più convinti in quanto solamente tale soluzione appare conforme alle esigenze che scaturiscono dai principi fondamentali che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, costituiscono parte integrante del diritto comunitario.
84. Un' ultima osservazione. E' possibile che gli ICM indebitamente pagati siano stati incorporati nel prezzo delle merci con conseguente ripercussione sugli acquirenti. Nella sentenza 27 febbraio 1980, Just (81), questa Corte ha riconosciuto che il diritto comunitario non osta a che un sistema giuridico nazionale neghi la ripetibilità di tasse indebitamente percepite laddove ne derivi un arricchimento senza causa. Si deve sottolineare che questa Corte si è fondata, in particolare, su tale nozione al fine di respingere la richiesta di limitazione degli effetti nel tempo della propria pronuncia (82).
85. Suggeriamo quindi alla Corte di affermare quanto segue:
"1) Le disposizioni del regolamento (CEE) della Commissione 24 ottobre 1975, n. 2719, che fissano gli importi compensativi monetari applicabili all' amido, alla destrina e all' amido solubile sono invalide
- nella parte in cui fissano gli importi compensativi monetari relativi al complesso dei prodotti ricavati dalla trasformazione di una determinata quantità di uno stesso prodotto di base, il granoturco, nell' ambito di un determinato processo produttivo, in una somma nettamente superiore all' importo compensativo relativo alla medesima quantità del prodotto di base,
- nella parte in cui fissano gli importi compensativi relativi all' amido di granoturco su una base diversa dal prezzo di intervento per il granoturco ridotto in ragione della restituzione alla produzione di tale prodotto.
2) Tale declaratoria determina, in via derivata, l' invalidità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) nn. 2829/75, 271/76, 512/76, 572/76 e 618/76 nella parte attinente ai prodotti indicati al numero precedente.
3) Ove agli operatori economici sia consentito, successivamente alla fissazione di nuovi importi compensativi monetari da parte della Commissione ed in ragione del pregiudizio realmente subito, avvalersi della declaratoria di illegittimità delle disposizioni dei regolamenti sopra indicate, tale declaratoria non consente di rimettere in discussione il pagamento degli importi compensativi monetari effettuato dalle autorità nazionali sulla base delle disposizioni medesime relativamente al periodo antecedente alla data dell' emananda sentenza".
(*) Lingua originale: il francese.
(1) - Sentenze relative alle cause, rispettivamente, 4/79 (Racc. pag. 2823), 109/79 (Racc. pag. 2883) e 145/79 (Racc. pag. 2917).
(2) - Causa 112/83 (Racc. pag. 719).
(3) - Causa 33/84 (Racc. pag. 1605).
(4) - V. le osservazioni della Commissione nella causa Société des produits de maïs, citata.
(5) - Il testo delle questioni è riportato nella relazione d' udienza (II, 1, in fine).
(6) - GU L 276, pag. 7. Regolamento emanato in applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all' ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (GU L 106, pag. 1).
(7) - V. pag. 6 delle osservazioni nel testo tradotto in francese.
(8) - Gli ICM applicabili ai prodotti derivati di cui trattasi supererebbero l' importo compensativo applicabile al prodotto di base, vale a dire il granoturco, del 23,27%. V. le osservazioni della ricorrente nella causa principale, pag. 3 del testo della traduzione francese. Nella sentenza 3 ottobre 1985, Nordgetreide, causa 46/84 (Racc. pag. 3127), questa Corte ha dichiarato che una differenza dell' 1,45% tra gli ICM applicabili al granoturco e quelli applicabili ai prodotti derivati da quest' ultimo era di scarsa rilevanza e non inficiava la legittimità del regolamento censurato (v. punti 25, 28 e 29). Nelle cause 4/79 e 109/79, la differenza ammontava invece al 30% circa e nella causa 145/79 al 12% (punto 34 della sentenza Nordgetreide). Tali differenze sono state ritenute, in tutti e tre i casi, sufficientemente eccessive da giustificare la declaratoria di invalidità.
(9) - V. le osservazioni della Commissione, pag. 6 del testo della traduzione francese.
(10) - Ibidem, pagg. 15 e 16.
(11) - Rispettivamente il regolamento (CEE) della Commissione che modifica gli importi compensativi monetari (GU L 284, pag. 1), il regolamento (CEE) della Commissione che modifica gli importi compensativi monetari a seguito dell' evoluzione dei tassi di cambio della lira italiana (GU L 34, pag. 1), il regolamento (CEE) della Commissione che modifica gli importi compensativi monetari (GU L 60, pag. 1).
(12) - Regolamento (CEE) della Commissione che fissa gli importi compensativi monetari e alcuni tassi necessari per la loro applicazione (GU L 68, pag. 5).
(13) - V. l' art. 4.
(14) - Regolamento (CEE) della Commissione che modifica gli importi compensativi monetari (GU L 75, pag. 1).
(15) - V. dispositivo, punto 2.
(16) - Causa 66/80 (Racc. pag. 1191).
(17) - V. punto 13. Il passo è ripreso al punto 16 della sentenza Société des produits de maïs, citata.
(18) - V. Masclet, J.C.: La jurisprudence Roquette à l' épreuve des juridictions françaises (RTDE 1986, pag. 161).
(19) - V. il punto 16 della sentenza 13 maggio 1981, International Chemical Corporation, citata, e la giurisprudenza menzionata. V. anche i punti 44 delle sentenze 4/79 e 109/79, il punto 51 della sentenza 145/79 e la giurisprudenza menzionata, nonché le nostre conclusioni relative alla sentenza Société des produits de maïs, punto 5.
(20) - Sui rapporti tra il contenzioso in materia di legittimità ed il sindacato di legittimità nell' ambito del rinvio pregiudiziale, v. Mertens de Wilmars, J.: Annulation et appréciation de validité dans le traité CEE: convergence ou divergence? (Rassegna a cura di H. Kutscher, 1981, pag. 283). V. anche il punto 17 della sentenza Société des produits de maïs.
(21) - Effetti ex tunc si rinvengono nelle sentenze pregiudiziali interpretative di questa Corte: v. sentenze 8 aprile 1976, Defrenne II, causa 43/75 (Racc. pag. 455); 27 marzo 1980, Denkavit italiana, causa 61/79 (Racc. pag. 1205, punti 16 e 17), e 27 marzo 1980, Salumi, cause riunite 66/79, 127/79 e 128/79 (Racc. pag. 1237, punti 9 e 10).
(22) - V. Joliet, R.: Le droit institutionnel des Communautés européennes - Le contentieux , pag. 226. V., ad esempio, sentenza 12 giugno 1980, Express Dairy Foods, causa 130/79 (Racc. pag. 1887, conclusioni dell' avv. Capotorti). Gli ICM riscossi dalle autorità nazionali sulla base di regolamenti comunitari dichiarati invalidi devono essere oggetto di rimborso. V. anche la soluzione implicita contenuta nelle sentenze 19 ottobre 1977, Ruckdeschel, punto 13 [ (...) vi sono molteplici possibilità (...) di risarcire il danno eventualmente arrecato agli interessati (...) ] (cause 117/76 e 16/77, Racc. pag. 1753), e Moulins et Huileries de Pont-à-Mousson (cause 124/76 e 20/77, Racc. pag. 1795, punto 29).
(23) - Causa 238/78, Racc. pag. 2955.
(24) - Racc. pag. 2991. V. anche sentenza 13 novembre 1984, Birra Wuehrer/Consiglio e Commissione, cause riunite 256/80, 257/80, 265/80, 267/80, 5/81, 51/81 e 282/82 (Racc. pag. 3693, punto 33).
(25) - V. al riguardo le nostre conclusioni relative alla sentenza Société des produits de maïs, punto 11.
(26) - Causa 41/84 (Racc. pag. 1, punti 26-30). Solamente i lavoratori che, alla data della sentenza, avevano avviato un procedimento giurisdizionale o avviato un' azione equivalente hanno potuto beneficiare dell' effetto ex tunc della declaratoria di illegittimità dell' art. 73, n. 2, del regolamento n. 1408/71.
(27) - Citata. V. riferimenti supra, nota 21.
(28) - Serie A, volume 31, pag. 5.
(29) - Ibidem, pag. 26.
(30) - V. punto 45 delle sentenze 4/79, Providence agricole de la Champagne, e 109/79, Maïseries de Beauce, e punto 52 della sentenza 145/79, Roquette.
(31) - V. punto 17.
(32) - Citate. V. riferimenti supra, nota 21.
(33) - V. punto 26 della sentenza Pinna. Raffrontare il punto 72 della sentenza Defrenne II ed il punto 17 della sentenza 27 marzo 1980, Denkavit italiana: Soltanto in via eccezionale (...) .
(34) - V. punti 17 e 18 della sentenza Société des produits de maïs. V. in proposito le nostre conclusioni relative alla detta causa, punto 12. Raffrontare il punto 18 della sentenza Denkavit italiana ed il punto 13 della sentenza 2 febbraio 1988, Barra (causa 309/85, Racc. pag. 355).
(35) - V. le nostre conclusioni relative alla sentenza Société des produits de maïs, paragrafo 11.
(36) - V. Simon, D.: L' effet dans le temps des arrêts préjudiciels de la Cour de justice des Communautés européennes: enjeu ou prétexte d' une nouvellle guerre des juges? , Rassegna a cura di Pescatore, Baden-Baden Nomos 1987, pag. 651, in particolare pag. 663.
(37) - V. punto 42 delle sentenze 15 ottobre 1980, Providence agricole de la Champagne e Maïseries de Beauce.
(38) - V. punto 45 delle sentenze Providence agricole de la Champagne e Maïseries de Beauce e punto 52 della sentenza Roquette.
(39) - V. Simon, D.: op. cit., pag. 651; Boulouis, J.: nota a commento della sentenza del Tribunal d' instance di Lille del 15 luglio 1981, Recueil Dalloz 1982, J, pag. 10; Labayle, H.: La Cour de justice des Communautés et les effets d' une déclaration d' invalidité (RTDE 1982, pag. 484); Masclet, J.C.: op. cit., pag. 161.
(40) - V. Isaac, G.: La modulation par la Cour de justice des Communautés européennes des effets dans le temps de ses arrêts d' invalidité (CDE 1987, pag. 444).
(41) - V. punto 19 della sentenza Société des produits de maïs. La Société des produits de maïs aveva presentato domanda di rimborso successivamente alla sentenza di questa Corte del 15 ottobre 1980, causa 145/79, e non poteva quindi, in ogni caso, beneficiare della possibilità di rimborso degli importi riscossi sulla base del regolamento dichiarato invalido.
(42) - V. punto 18.
(43) - V. Everling, U.: Der Ausschluss der Rueckwirkung bei der Feststellung der Ungueltigkeit von Verordnungen durch den Gerichtshof der EG , Festschrift fuer Bodo Boerner, 1992, pag. 57, in particolare pag. 65, traduzione libera.
(44) - V. sentenza 15 gennaio 1986, Pinna, citata, punto 29, e, da ultimo, sentenza 10 marzo 1992, Lomas, cause riunite C-38/90 e C-151/90 (Racc. pag. I-1781, punto 25), che riprendono letteralmente il passo di cui al punto 18 della sentenza Société des produits de maïs.
(45) - V. sentenze 8 aprile 1976, Defrenne II; 2 febbraio 1988, Blaizot, causa 24/86 (Racc. pag. 379, punto 28); 17 maggio 1990, Barber, causa C-262/88 (Racc. pag. I-1889, punto 41); 16 luglio 1992, Legros, causa C-163/90 (Racc. pag. I-4625, punto 30), e 6 ottobre 1993, Ten Oever, causa C-109/91 (Racc. pag. I-4879). Quanto ai rapporti tra le sentenze pregiudiziali interpretative e quelle contenenti un sindacato di legittimità, v. Alexander, W.: The Temporal Effects of Preliminary Ruling (Yearbook of European Law, 1988, vol. 8, pag. 11, in particolare pag. 25).
(46) - V. Simon, D.: op. cit., pag. 664.
(47) - Ibidem, pag. 665.
(48) - Osservazioni della Société des produits de maïs, pagg. 11 e 12 del testo dattilografato.
(49) - Il ricorso diretto di annullamento è, infatti, loro consentito solamente in presenza di requisiti tassativi.
(50) - Rivista di diritto internazionale, 1989, pag. 103.
(51) - Che modifica gli ICM (GU L 156, pag. 1).
(52) - Causa 33/84, Racc. pag. 1605.
(53) - V. punto 20.
(54) - Sentenza della Corte costituzionale, punto 1 della parte in fatto ; il corsivo è mio.
(55) - Ibidem, il corsivo è mio.
(56) - Ibidem, punto 3.2. della parte in diritto .
(57) - Ibidem, punto 4.2. della parte in diritto ; il corsivo è mio.
(58) - V. punto 6, in fine.
(59) - Articoli 19 della Legge fondamentale tedesca 23 maggio 1949, 24 della Costituzione spagnola 29 dicembre 1978, 20 della Costituzione greca 9 giugno 1975, 24 della Costituzione italiana 27 dicembre 1947 e 20 della Costituzione portoghese 2 marzo 1976. Sul diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo nel diritto costituzionale francese, v. lo studio di T.S. Renoux, JCP 1993, I, 3675.
(60) - Art. 13 della Convenzione europea dei diritti dell' uomo: Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un' istanza nazionale (...) . V. anche l' art. 6.
(61) - V. sentenze 15 maggio 1986, Johnston, causa 222/84 (Racc. pag. 1651, punti 18 e 19); 15 ottobre 1987, Heylens, causa 222/86 (Racc. pag. 4097, punto 14); 7 maggio 1991, Vlassopoulou, causa C-340/89 (Racc. pag. I-2357, punto 22); 7 maggio 1992, Aguirre Borrell e a., causa C-104/91 (Racc. pag. I-3003, punto 15), e 31 marzo 1993, Kraus, causa C-19/92 (Racc. pag. I-1663, punto 40).
(62) - L' attaccamento a tale principio emerge, ad esempio, nella giurisprudenza di questa Corte relativa all' eccezione di rimedi giurisdizionali paralleli ritenuti ammissibili solamente ove i rimedi nazionali garantiscano in maniera efficace la tutela dei singoli che si sentono lesi dagli atti delle istituzioni comunitarie (sentenza 30 maggio 1989, Roquette, causa 20/88, Racc. pag. 1553, punto 15, il corsivo è mio. V. anche, in proposito, le conclusioni dello scrivente relative alla causa medesima, punto 15).
(63) - V. supra, punto 35.
(64) - Osservazioni della Commissione, pagg. 14 e 15 della traduzione francese.
(65) - V. sentenza 145/79, punto 2 del dispositivo.
(66) - V. supra, punto 11.
(67) - V. punto 5 in fine.
(68) - V. sentenza 15 luglio 1970, causa 41/69 (Racc. pag. 661).
(69) - V. punto 19.
(70) - V. punto 12 della sentenza Express Dairy Foods.
(71) - V. osservazioni della Commissione, pag. 11 del testo della traduzione francese.
(72) - V. punti 12 e 13 delle relative conclusioni.
(73) - Ibidem, punto 13.
(74) - V., ad esempio, sentenza Providence agricole de la Champagne, punto 45.
(75) - V. sentenza Maïseries de Beauce, punto 42.
(76) - V. osservazioni della Commissione, pag. 12 del testo della traduzione francese. La Commissione ha confermato tale punto all' udienza.
(77) - V. in merito le osservazioni di D. Simon, op. cit., pag. 651, in particolare pagg. 663 e 664.
(78) - V. J.C. Masclet, op. cit., pag. 174.
(79) - V. ordinanza del giudice a quo, pag. 5 del testo della traduzione francese.
(80) - V. punto 13, in fine, delle nostre conclusioni.
(81) - V. causa 68/79 (Racc. pag. 501, punto 26). V. anche sentenze Express Dairy Foods, punti 13 e 14, e 9 novembre 1983, San Giorgio, causa 199/82 (Racc. pag. 3595, punto 13). V. anche le nostre conclusioni relative alla sentenza Société des produits de maïs, punto 13.
(82) - V. punto 35 della sentenza 27 maggio 1981, Esservi e Salengo, cause riunite 142/80 e 143/80 (Racc. pag. 1413).