61992C0199

Conclusioni dell'avvocato generale Cosmas del 15 luglio 1997. - Hüls AG contro Commissione delle Comunità europee. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Regolamento di procedura del Tribunale - Riapertura della fase orale - Regolamento interno della Commissione - Procedimento d'adozione di una decisione da parte del Collegio dei membri della Commissione - Norme in materia di concorrenza applicabili alle imprese - Nozioni di accordo e di pratica concordata - Principi e norme applicabili in materia di prova - Presunzione di innocenza - Ammenda. - Causa C-199/92 P.

raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-04287


Conclusioni dell avvocato generale


Nella causa in oggetto, la Corte è chiamata a decidere sull'impugnazione proposta dalla società Hüls Aktiengesellschaft (in prosieguo: la Hüls) in forza dell'art. 49 dello statuto CEE della Corte contro la sentenza del Tribunale di primo grado 10 marzo 1992 (1). La sentenza impugnata aveva respinto il ricorso proposto dall'odierna ricorrente in forza dell'art. 173 del Trattato CEE (in prosieguo: il «Trattato») avverso la decisione della Commissione 23 aprile 1986 (2) (in prosieguo: la decisione «Polipropilene»), vertente sull'applicazione dell'art. 85 del Trattato nel settore della produzione di polipropilene (3).

I - Fatti e procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado

1 Per quanto attiene ai fatti di causa e al procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale di primo grado, dalla sentenza impugnata emerge quanto segue: il mercato del polipropilene dell'Europa occidentale, prima del 1977, era rifornito quasi esclusivamente da dieci imprese produttrici, tra le quali la Hüls, con una quota di mercato oscillante tra il 4,5 e il 6,5% circa. Dopo il 1977, con la scadenza dei brevetti detenuti dalla Montedison, comparvero sul mercato sette nuovi produttori, con una rilevante capacità produttiva. A ciò non fece riscontro un corrispondente aumento della domanda, venendosi così a determinare uno squilibrio tra offerta e domanda almeno fino al 1982. Più in generale, durante la maggior parte del periodo 1977-1983 il mercato del polipropilene fu caratterizzato da una bassa redditività e/o da sostanziali perdite.

2 Il 13 e 14 ottobre 1983 funzionari della Commissione, in forza dei poteri loro conferiti dall'art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17 (4) (in prosieguo: il «regolamento n. 17»), effettuavano accertamenti simultanei presso una serie di imprese produttrici di polipropilene. In esito a tali accertamenti, la Commissione inviava richieste di informazioni, ai sensi dell'art. 11 del regolamento n. 17, alle dette imprese nonché ad altre, aventi oggetto sociale affine. Le prove documentali raccolte nel corso degli accertamenti e mediante le richieste di informazioni inducevano la Commissione a concludere che, tra il 1977 e il 1983, taluni produttori di polipropilene, tra cui la Hüls, avevano agito in violazione dell'art. 85 del Trattato. Il 30 aprile 1984, la Commissione decideva di iniziare il procedimento previsto dall'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 e inviava una comunicazione scritta degli addebiti alle imprese censurate.

3 A conclusione del detto procedimento, il 23 aprile 1986 la Commissione adottava la citata decisione, il cui dispositivo prevedeva quanto segue:

«Articolo 1

[Le imprese] (...) Chemische Werke Hüls (ora Hüls AG) (...), hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CEE, partecipando:

- (...)

- nel caso di BASF, DSM e Hüls, in un periodo incerto compreso tra il 1977 e il 1979, fino ad almeno novembre 1983 (...),

ad un accordo e pratica concordata concluso alla metà del 1977, in base al quale i produttori fornitori di polipropilene nel territorio della CEE:

a) si tenevano in contatto reciproco e si incontravano periodicamente (dall'inizio del 1981, due volte al mese) in una serie di riunioni segrete per discutere e definire le proprie politiche commerciali;

b) stabilivano periodicamente prezzi-obiettivo (o minimi) per la vendita del prodotto in oggetto in ciascuno Stato membro della CEE;

c) concordavano vari provvedimenti intesi a facilitare l'attuazione di tali prezzi-obiettivo, compresi (a titolo principale) riduzioni temporanee della produzione, lo scambio d'informazioni particolareggiate sulle proprie forniture, l'organizzazione di riunioni locali e, dagli ultimi mesi del 1982, un sistema di "direzione contabile" volto ad applicare gli aumenti di prezzi a singoli clienti;

d) aumentavano simultaneamente i prezzi in applicazione di detti obiettivi;

e) si ripartivano il mercato assegnando a ciascun produttore un obiettivo o una "quota" di vendite annue (1979, 1980 e almeno parte del 1983) o, in mancanza di un accordo definitivo riguardante l'intero anno, chiedendo ai produttori di limitare le proprie vendite di ciascun mese prendendo come base un periodo precedente (1981, 1982).

(...)

Articolo 3

Per l'infrazione di cui all'articolo 1, le seguenti ammende vengono inflitte alle imprese menzionate qui di seguito:

(...)

vii) Hüls AG, ammenda di 2 750 000 ECU, o 5 898 447,50 DM (...)».

4 Quattordici delle quindici società destinatarie della decisione, tra le quali l'odierna ricorrente, proponevano ricorso chiedendone l'annullamento. Nel corso dell'udienza tenutasi dinanzi al Tribunale dal 10 al 15 dicembre 1990, esse illustravano le proprie difese e rispondevano ai quesiti del giudice.

5 Con separata istanza del 4 marzo 1992, conclusesi ormai la fase scritta e quella orale come sopra indicato, ma comunque prima della pronuncia della sentenza, la Hüls chiedeva al Tribunale di riaprire la fase orale. A sostegno di questa domanda, essa allegava talune circostanze di fatto che sosteneva di aver appreso solo dopo la conclusione della trattazione orale e, in particolare, a seguito della pubblicazione della sentenza del Tribunale 27 febbraio 1992, BASF e a./Commissione (in prosieguo: le cause «PVC») (5). Sulla scorta di tali elementi, la Hüls affermava l'esistenza di rilevanti vizi di forma nella decisione della Commissione impugnata, per accertare i quali occorreva disporre nuovi mezzi istruttori (6).

Con la citata sentenza 10 marzo 1992 il Tribunale, dopo aver sentito nuovamente l'avvocato generale, respingeva la domanda di riapertura della fase orale, nonché il ricorso nel suo complesso.

6 Avverso questa sentenza di rigetto, la Hüls propone ora impugnazione dinanzi alla Corte chiedendo di annullarla, e di dichiarare inesistente o, in subordine, di annullare la decisione della Commissione o, sempre in subordine, di rinviare la causa dinanzi al Tribunale. Chiede inoltre di condannare la controparte alle spese.

La Commissione chiede alla Corte di respingere l'impugnazione e di condannare la ricorrente alle spese.

A sostegno della Hüls è intervenuta nel procedimento la società DSM NV.

II - La ricevibilità del ricorso

7 Nella comparsa di risposta, la Commissione chiede anzitutto alla Corte di dichiarare il ricorso irricevibile. A tal fine deduce una serie di motivi di irricevibilità, riferiti al secondo gruppo di motivi di ricorso sollevati dalla ricorrente, quelli cioè vertenti sulla violazione di norme di diritto sostanziale comunitario in materia di concorrenza. La ricorrente afferma, da parte sua, che tali argomenti sono infondati e che non possono determinare il rigetto del ricorso nel suo complesso in quanto irricevibile.

8 Occorre in primo luogo ricordare che, in conformità all'art. 51 dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia, l'impugnazione «deve limitarsi ai motivi di diritto. Essa può essere fondata su mezzi relativi all'incompetenza del Tribunale, ai vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente nonché alla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale». D'altra parte, gli artt. 113, n. 2, e 116, n. 2, del regolamento di procedura della Corte vietano alle parti di modificare, con il ricorso o con la comparsa di risposta, l'oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale. Ai sensi dell'art. 119 dello stesso regolamento, inoltre, la Corte può in qualsiasi momento, allorché l'impugnazione è manifestamente irricevibile, respingerla con ordinanza motivata.

Perché l'impugnazione sia dichiarata nel complesso irricevibile, occorre che essa non contenga alcun motivo di ricorso ricevibile. E' pertanto necessario l'esame del complesso dei motivi dedotti e l'accertamento dell'irricevibilità di ciascuno di essi (7).

9 Sotto questo profilo, l'eccezione di irricevibilità della Commissione non è pertinente, in quanto le contestazioni sollevate attengono unicamente al secondo gruppo dei motivi di ricorso della Hüls, quello vertente sulle eventuali violazioni del diritto comunitario sostanziale della concorrenza, senza affermare che siano irricevibili anche gli altri motivi di ricorso, quelli cioè contenuti nel primo gruppo. Con questi ultimi motivi si deducono vizi del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale. Di conseguenza, quand'anche gli argomenti della Commissione fossero infine accolti (questo aspetto sarà esaminato nel prosieguo, insieme ai controargomenti dedotti dalla ricorrente, nell'ambito dell'esame separato di ciascun motivo di ricorso), essi non potrebbero condurre al rigetto del ricorso nel suo complesso in quanto irricevibile.

III - Ammissibilità dell'intervento

10 Nella sua istanza d'intervento, la DSM concentra il suo interesse sulla legittimità formale della decisione «Polipropilene», deducendo quanto segue: in primo luogo, spettava alla Commissione l'onere di provare che nell'adozione della decisione de qua erano state osservate tutte le norme procedurali applicabili. In secondo luogo il Tribunale doveva, vuoi d'ufficio vuoi su istanza della ricorrente, accertare se l'atto impugnato presentasse vizi di forma specifici e sostanziali. A sostegno dei suoi argomenti l'interveniente si richiama ai fatti e alla soluzione data dal Tribunale nelle cause «carbonato di sodio» (8) e «LDPE» (9). Chiede infine alla Corte di accogliere il ricorso, di annullare la sentenza del Tribunale impugnata e di dichiarare che la decisione «Polipropilene» è inesistente o nulla. A parere della DSM, un'eventuale vittoria della ricorrente e la dichiarazione di inesistenza o l'annullamento della decisione «Polipropilene» non gioverebbe soltanto alla ricorrente, bensì anche alla stessa interveniente. Per questa ragione essa afferma di avere un interesse giuridicamente qualificato ad intervenire.

Questi argomenti saranno esaminati nel prosieguo, sotto il profilo del merito, dopo aver accertato se l'intervento sia ammissibile.

11 Nelle sue osservazioni sull'istanza d'intervento depositate dinanzi alla Corte il 20 giugno 1995, la Commissione ne eccepisce l'inammissibilità con la seguente motivazione: nella sua sentenza sulle cause «PVC» (10) la Corte ha dichiarato che taluni vizi di forma delle decisioni della Commissione, analoghi o corrispondenti a quelli dedotti dall'interveniente, determinano soltanto l'annullamento di quel determinato atto, ma non il riconoscimento della sua inesistenza. Di conseguenza, poiché l'annullamento di un atto individuale sortisce effetti solo a favore delle parti che lo chiedono, l'interveniente non trarrebbe alcun vantaggio da un'eventuale sentenza di annullamento della Corte. Tale sentenza non esplicherebbe effetti erga omnes, bensì riguarderebbe soltanto una parte della decisione «Polipropilene», quella con cui sono stati imposti determinati provvedimenti e sanzioni alla ricorrente, vale a dire alla società Hüls. Da parte sua, pertanto, la società DSM, in quanto terzo, non avrebbe un interesse giuridicamente qualificato a intervenire.

La Commissione sottolinea inoltre che, con il suo intervento, la DSM tenta di ovviare alla propria omissione, consistente nella mancata diretta impugnazione della sentenza del Tribunale 17 dicembre 1991 (11), che aveva respinto il suo ricorso per l'annullamento della citata decisione della Commissione nella parte in cui la riguardava. L'interveniente intenderebbe cioè sottrarsi alle conseguenze negative del decorso del termine di impugnazione, eludendone indirettamente la perentorietà.

Infine, la Commissione ritiene irricevibile la domanda contenuta nell'istanza di intervento, con cui si chiede alla Corte di dichiarare inesistente o di annullare la decisione «Polipropilene» in favore di tutti i produttori di polipropilene cui essa si indirizza. Una domanda del genere, tuttavia, non compare nell'atto d'impugnazione della ricorrente. Di conseguenza, questo riferimento da parte dell'interveniente eccede quanto essa può chiedere nell'ambito del presente procedimento, perché in contrasto con la natura adesiva dell'intervento.

12 Va precisato anzitutto che l'esame dell'ammissibilità dell'intervento non è in contrasto con il precedente giudizio espresso dalla Corte con l'ordinanza 30 settembre 1992, che aveva autorizzato la DSM ad intervenire. La detta ordinanza aveva esaminato prima facie la questione dell'ammissibilità, sotto il profilo dell'autorizzazione della parte istante a partecipare alla fase scritta e alla fase orale del presente procedimento. Il giudizio contenuto nell'ordinanza sull'ammissibilità dell'intervento era quindi, ritengo, provvisorio e non aveva l'autorità di cosa giudicata, la quale escluderebbe l'esame della questione nella presente fase. Quanto detto trova fondamento tanto nell'interpretazione letterale e teleologica delle norme procedurali applicabili (12), quanto nella giurisprudenza della Corte (13).

13 L'intervento dinanzi alla Corte è previsto dall'art. 37, secondo comma, dello statuto CEE della Corte di giustizia in favore di coloro (a parte gli Stati membri e le istituzioni della Comunità, di cui si occupa il primo comma dell'art. 37) che dimostrino di avere un interesse alla soluzione della controversia. Tale interesse giuridicamente qualificato dev'essere diretto ed attuale. L'intervento può avere ad oggetto soltanto l'adesione alle conclusioni della parte in favore della quale si interviene. Si tratta cioè di un intervento adesivo e non principale.

14 La questione dei presupposti per l'ammissibilità di un'istanza d'intervento presentata per la prima volta in fase di impugnazione non è stata trattata ampiamente dalla giurisprudenza. Tuttavia, talune ordinanze della Corte (sebbene, come è stato osservato, tali ordinanze non abbiano l'efficacia vincolante di una sentenza) offrono chiari e utili indizi. Così, il fatto che l'interveniente avesse un diritto autonomo ad esperire un rimedio giuridico o un mezzo di ricorso non basta a privarlo automaticamente del diritto di intervenire (14). La Corte non sembra attribuire una conseguenza tanto radicale al mancato esercizio di un rimedio o di un mezzo di ricorso autonomo per decorso dei termini o per altri impedimenti procedurali. Al contrario, il fatto che l'interveniente avesse azione autonoma, e che potesse con ciò assumere la qualità di parte, è valutato come elemento che rende probabile la sussistenza di un suo interesse giuridicamente qualificato ad intervenire (15).

15 Ci si chiede dunque come accertare se un soggetto che non abbia esercitato autonomamente alcuna azione o rimedio giuridico avverso un determinato atto abbia un interesse giuridicamente qualificato ad intervenire in una causa pendente, in cui altri, in qualità di parte, abbia impugnato lo stesso atto (16). La sussistenza di un interesse giuridicamente qualificato, diretto e attuale, va valutata in base alle domande della parte in favore della quale si interviene (17). Se la prova di un interesse giuridico è più facile nel caso in cui si chieda l'annullamento di un atto regolamentare - proprio perché tale annullamento ha efficacia erga omnes - lo stesso non vale nel caso, come il presente, in cui la lite verta sulla legittimità di un atto individuale. In quest'ultima ipotesi, soltanto l'eventuale dichiarazione di inesistenza dell'atto per la presenza di vizi gravissimi o per la mancanza del corpus dell'atto esplica effetti erga omnes (18). Ove l'atto individuale sia annullato per ragioni di legittimità formale o sostanziale, l'annullamento giova soltanto alla parte vittoriosa (19). Di conseguenza, l'interveniente non può vantare, rispetto a tale annullamento, alcun interesse giuridicamente qualificato, che consisterebbe nell'annullamento o per lo meno nella neutralizzazione dell'atto individuale anche per la parte che lo riguarda. L'eventuale indiretta soddisfazione che l'interveniente potrebbe trarre dalla prova della sussistenza di vizi atti a inficiare la legittimità dell'atto di cui trattasi non è sufficiente a giustificare la sua partecipazione alla causa pendente (20).

16 Sulla scorta di quanto sopra siamo chiamati ad esaminare - in parte e globalmente - l'ammissibilità dell'intervento della società DSM nella presente causa. Due sono i presupposti giuridici determinanti: da un lato, che sia dimostrato un interesse giuridicamente qualificato, diretto ed attuale, dell'interveniente alla soluzione della controversia. D'altro lato, che l'interveniente non proponga domande autonome, che eccedano cioè quanto domandato dalla parte a sostegno della quale interviene (21). Nella fattispecie, le domande proposte dalla ricorrente, a sostegno della quale si chiede l'intervento, si distinguono in tre categorie:

Si chiede in ogni caso l'annullamento della sentenza di primo grado, con eventuale rinvio al Tribunale per un nuovo giudizio. Questa domanda, di per sé, non può generare un interesse giuridico diretto per l'interveniente, giacché l'annullamento della sentenza di primo grado riguardante la società Hüls non incide assolutamente sulla posizione giuridica della società DSM. Anche quando si chiede, oltre all'annullamento della sentenza di primo grado, il rinvio della causa al Tribunale, l'eventuale vantaggio per l'interveniente - che consisterebbe, nella migliore delle ipotesi, nella possibilità che il Tribunale, dopo aver nuovamente esaminato la causa, giunga a concludere che la decisione «Polipropilene» è inesistente - altro non assume se non un interesse giuridico ipotetico, indiretto e futuro, non sufficiente a fondare l'ammissibilità dell'intervento.

Al contrario, allorché la ricorrente chiede, oltre all'annullamento della sentenza di primo grado, che la Corte giudichi nel merito e che dichiari la mancanza o l'inesistenza della decisione «Polipropilene», per vizi sostanziali presenti nel suo corpus o per la mancanza del corpus stesso, l'eventuale accoglimento della domanda giova anche all'interveniente giacché, come si è detto, l'accertamento dell'inesistenza vale erga omnes. Sotto questo profilo, la DSM ha un interesse giuridicamente qualificato, diretto ed attuale, ad intervenire nel presente procedimento.

Ancora, allorché la ricorrente chiede, dopo l'annullamento della sentenza di primo grado, che la Corte giudichi nel merito e annulli la decisione «Polipropilene» per motivi attinenti alla sua legittimità formale o sostanziale, l'eventuale annullamento di tale atto non ha efficacia erga omnes ma soltanto in favore della ricorrente. L'interveniente non può pertanto dedurre un interesse giuridico connesso all'eventuale annullamento della decisione «Polipropilene».

Inoltre, la ricorrente non chiede, né potrebbe chiedere, di estendere gli effetti dell'annullamento della citata decisione a tutti i produttori di polipropilene che ne sono destinatari (22). Per questa ragione, la relativa domanda dell'interveniente è irricevibile.

17 Emerge da quanto sopra che l'intervento della DSM è soltanto parzialmente ammissibile nella parte in cui l'interveniente aderisce alle conclusioni della ricorrente e nei limiti in cui quest'ultima chiede alla Corte, dopo l'annullamento della sentenza di primo grado, la dichiarazione della mancanza o dell'inesistenza della decisione «Polipropilene», come sopra illustrato (23). Le altre domande dell'interveniente e gli argomenti da essa dedotti a sostegno delle altre domande della ricorrente non devono essere esaminati nel merito, in quanto irricevibili.

IV - I motivi di ricorso

A - Motivi attinenti a vizi di forma della decisione della Commissione

18 La Hüls afferma che con la decisione «Polipropilene» della Commissione, impugnata con il ricorso dinanzi al Tribunale, sono state violate forme prescritte ad substantiam, il che la renderebbe inesistente o nulla. Questi vizi, o quantomeno chiari e sufficienti indizi della loro esistenza, erano stati dedotti dalla ricorrente stessa nella memoria depositata prima della pronuncia della sentenza di primo grado. A parere della ricorrente, il Tribunale ha violato una serie di norme processuali allorché ha rifiutato di esaminare tali ulteriori elementi, benché ne fosse stato richiesto con la memoria 4 marzo 1992. Inoltre, tale diniego si fondava su una motivazione erronea: il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato le nozioni di inesistenza dell'atto e di presunzione di legittimità.

Esaminerò anzitutto il motivo attinente all'interpretazione di tali nozioni, per occuparmi poi delle allegate violazioni procedurali.

1) Le disposizioni pertinenti e la giurisprudenza «PVC» della Corte

a) Le norme applicabili

19 Ai sensi dell'art. 48, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale,

«E' vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento».

Secondo gli artt. 60 e 61, n. 2, dello stesso regolamento,

«Quando in una causa non è stato designato un avvocato generale, il presidente dichiara chiusa la fase orale alla fine del dibattimento (...).

Dopo la lettura o il deposito delle conclusioni dell'avvocato generale, il presidente dichiara chiusa la fase orale».

L'art. 62 dello stesso regolamento prevede che

«Il Tribunale, sentito l'avvocato generale, può ordinare la riapertura della fase orale».

L'art. 64, n. 4, primo comma, dispone quanto segue:

«Ciascuna parte può, in qualsiasi momento del procedimento, proporre l'adozione o la modifica di misure di organizzazione del procedimento. In tal caso le altre parti sono sentite prima che tali misure siano disposte mediante ordinanza».

Particolarmente significative sono le norme che disciplinano l'esercizio del ricorso per revocazione.

L'art. 41 dello statuto CEE della Corte, che si applica anche al procedimento dinanzi al Tribunale, prevede quanto segue:

«La revisione delle sentenze può essere richiesta alla Corte solo in seguito alla scoperta di un fatto di natura tale da avere un'influenza decisiva e che, prima della pronunzia della sentenza, era ignoto alla Corte e alla parte che domanda la revisione».

L'art. 125 del regolamento di procedura del Tribunale aggiunge:

«Salvo restando il termine di dieci anni previsto dagli articoli 38, terzo comma, dello Statuto CECA, 41, terzo comma, dello Statuto CEE e 42, terzo comma, dello Statuto CEEA, la revocazione va proposta entro il termine di tre mesi a decorrere dal giorno in cui il proponente ha avuto notizia del fatto su cui la domanda di revocazione si basa».

b) La sentenza «PVC» della Corte

20 Questa sentenza (24) ha particolare importanza ai fini della soluzione delle questioni sollevate dalla presente causa. Essa ha affrontato, in sede d'impugnazione della sentenza del Tribunale 27 febbraio 1992, «PVC», la questione delle conseguenze giuridiche dell'inesistenza dell'originale autenticato di una decisione della Commissione, sottoscritto dal Presidente e dal segretario esecutivo come dispone l'art. 12 del suo regolamento interno (25).

21 In primo luogo, la Corte ha dichiarato che tale vizio di forma non rende l'atto inesistente. Questo giudizio si fondava sulle seguenti motivazioni (26). Gli atti delle istituzioni comunitarie si presumono legittimi. In deroga a questo principio, gli atti viziati «da un'irregolarità la cui gravità sia così evidente che non può essere tollerata dall'ordinamento giuridico comunitario» non producono alcun effetto giuridico e, di conseguenza, non se ne presume la legittimità e vanno considerati «giuridicamente inesistenti». In ogni caso, la dichiarazione e l'inesistenza di un atto deve, per ragioni di certezza del diritto, essere riservato a «casi del tutto estremi». Orbene, per quanto riguarda i vizi di forma riscontrati, la Corte ha dichiarato quanto segue: «D'altra parte, sia considerati isolatamente , sia considerati nel loro insieme, i vizi di competenza e di forma constatati dal Tribunale con riferimento all'iter di adozione dell'atto della Commissione non risultano così manifestamente gravi da far sì che la predetta decisione debba considerarsi giuridicamente inesistente».

22 La Corte, dopo aver annullato la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato l'inesistenza, passando al merito della causa, ha esaminato se gli stessi vizi di forma integrassero gli estremi di qualche altro motivo di annullamento dell'atto (27). A tal fine, ha preso in considerazione tre fattori rilevanti. In primo luogo, il carattere fondamentale del principio di collegialità che governa l'azione della Commissione (28); il rispetto di tale principio interessa necessariamente i soggetti di diritto, in particolare ovviamente allorché, con le decisioni della Commissione che constatano violazioni dell'art. 85 del Trattato, si impartiscono ordini alle imprese interessate e si irrogano sanzioni. In secondo luogo, l'obbligo di motivazione di tali decisioni della Commissione, ai sensi dell'art. 190 del Trattato; da tale obbligo discende che, «poiché la motivazione e il dispositivo costituiscono (...) un tutto inscindibile, spetta soltanto al collegio, in forza del principio di collegialità, adottare al tempo stesso l'uno e l'altra». In terzo luogo, la regola secondo la quale, in particolare, le decisioni della Commissione che constatano un'infrazione all'art. 85 del Trattato non possono essere delegate al commissario responsabile della politica della concorrenza.

23 Da quanto sopra discende «per la Commissione l'obbligo, fra l'altro, di adottare i provvedimenti che le consentano di identificare con certezza il testo completo degli atti adottati dal collegio». Nell'ambito di questo obbligo è stato introdotto anche l'art. 12 del regolamento interno della Commissione. Di conseguenza, «lungi dall'essere, come sostiene la Commissione, una semplice formalità destinata ad assicurarne la memoria, l'autenticazione degli atti, prevista dall'art. 12, primo comma, mira a garantire la certezza del diritto fissando, nelle lingue che fanno fede, il testo adottato dal collegio. Essa permette così di controllare, in caso di contestazione, la perfetta corrispondenza dei testi notificati o pubblicati con il testo adottato dal collegio e, quindi, la loro corrispondenza con la volontà dell'autore dell'atto. Ne consegue che l'autenticazione degli atti (...) è una formalità sostanziale ai sensi dell'art. 173 del trattato CEE e che la sua violazione può giustificare un ricorso d'annullamento».

24 Dalla sentenza della Corte innanzi citata emerge che la mancata autenticazione dell'originale, conformemente alle citate disposizioni, costituisce senz'altro una violazione delle forme sostanziali di procedura e non un motivo di inesistenza dell'atto (29).

2) La sentenza impugnata

25 Il Tribunale ha respinto le domande propostegli dalla ricorrente con la memoria 4 marzo 1992 (30) con la seguente motivazione, contenuta nei punti 384 e 385 della sentenza impugnata:

«Occorre innanzitutto rilevare che la citata sentenza 27 febbraio 1992 non giustifica, di per sé, la riapertura della fase orale nel procedimento in corso. Inoltre, diversamente da quanto da lei argomentato nelle cause "PVC" (v. sentenza del Tribunale 27 febbraio 1992, punto 13 della motivazione), nel procedimento in corso la ricorrente non ha sostenuto, sino alla chiusura della fase orale, anche solo in forma allusiva, l'inesistenza della decisione impugnata a causa degli asseriti vizi. E' pertanto fin d'ora opportuno chiedersi se la ricorrente abbia sufficientemente spiegato perché essa, nel procedimento in corso, a differenza di quanto avvenuto nelle cause "PVC", non si sia avvalsa ancor prima di tali asseriti vizi i quali, comunque, dovevano allora già sussistere all'atto della presentazione del ricorso. Pur incombendo al giudice comunitario, nell'ambito di un ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, valutare d'ufficio l'esistenza dell'atto impugnato, ciò tuttavia non significa che, nell'ambito di qualunque ricorso fondato sull'art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, occorra procedere d'ufficio a indagini riguardanti l'eventuale inesistenza dell'atto impugnato. Il giudice vi è tenuto solo in quanto le parti forniscano indizi sufficienti a porre in dubbio l'esistenza dell'atto impugnato. Nella fattispecie, l'argomento sviluppato dalla ricorrente non fornisce indizi sufficienti a far sorgere un dubbio del genere. Nella sua memoria (titolo I, punto 2) la ricorrente ha accampato un'asserita violazione del regime linguistico di cui al regolamento interno della Commissione. Una violazione del genere non può tuttavia portare all'inesistenza dell'atto impugnato, ma soltanto - se tempestivamente contestata - al suo annullamento. Nella sua memoria (titolo I, punto 3) la ricorrente ha inoltre sostenuto che, in considerazione delle circostanze in cui si è svolto il procedimento PVC, esiste una presunzione di fatto che la Commissione abbia parimenti apportato modifiche a posteriori alla sua decisione "Polipropilene", senza esservi autorizzata. La ricorrente non ha tuttavia spiegato le ragioni per le quali la Commissione avrebbe parimenti modificato a posteriori la decisione nel 1986, cioè in uno stato di normalità che differisce notevolmente dalle circostanze particolari in cui si è svolto il procedimento "PVC", caratterizzate dal fatto che, nel gennaio 1989, la Commissione sarebbe giunta al termine del suo mandato. Il mero riferimento alla "mancata consapevolezza dell'errore commesso" non è al riguardo sufficiente. La presunzione generale avanzata a tal riguardo dalla ricorrente non costituisce un motivo sufficiente per giustificare che vengano disposti mezzi istruttori in seguito alla riapertura della fase orale.

Infine, l'argomento sviluppato dalla ricorrente nel titolo I, punto 1, della sua memoria va inteso nel senso che, in base alle dichiarazioni rese dagli agenti della Commissione nelle cause "PVC", manca un originale della decisione impugnata, autenticato tramite le firme del presidente e del segretario generale della Commissione. Tale asserito vizio, ammesso che esista, non potrebbe di per sé portare, tuttavia, all'inesistenza della decisione impugnata. Nel procedimento in corso, diversamente dalle cause "PVC", già più volte citate, la ricorrente non ha infatti avanzato nessun indizio concreto tale da far sospettare che, dopo l'adozione della decisione impugnata, si sia verificata una violazione del principio dell'intangibilità dell'atto adottato e che la suddetta decisione abbia in tal modo perso, a vantaggio della ricorrente, la presunzione di legalità di cui essa godeva in forza del suo aspetto formale. In un caso del genere, il solo fatto che manchi un originale debitamente autenticato non comporta, di per sé, l'inesistenza dell'atto impugnato. Pertanto, nemmeno in forza di tale motivo occorreva riaprire la fase orale per procedere all'assunzione di nuovi mezzi istruttori. Poiché l'argomento della ricorrente non potrebbe fondare un ricorso per revisione, non occorreva accogliere la sua proposta di riapertura della fase orale».

3) Esame dei motivi di ricorso

a) Sui limiti del sindacato del giudice dell'impugnazione

26 Reputo opportuno rispondere preliminarmente a una questione sollevata dalla Hüls con riferimento ai limiti dei poteri del giudice dell'impugnazione.

La ricorrente chiede alla Corte, ove lo ritenga necessario, di disporre ulteriori mezzi istruttori in merito alla sussistenza di vizi di forma nella decisione «Polipropilene». Tali vizi sono dedotti nel ricorso con cui ha proposto l'impugnazione. A parere della ricorrente, la facoltà di disporre ulteriori mezzi istruttori, ancorché in sede di impugnazione, è connaturata all'obbligo di ogni organo giurisdizionale comunitario di esaminare compiutamente e d'ufficio la sussistenza di vizi all'interno del procedimento amministrativo e giurisdizionale svoltosi fino a quel momento.

27 Sul fatto che la Corte possa o meno disporre l'assunzione di prove in sede di impugnazione per verificare la presenza di vizi di forma nell'atto della Commissione contestato si deve osservare quanto segue: dalla natura del giudizio di impugnazione, come esso è inteso nei sistemi giuridici degli Stati membri e come viene descritto nelle rispettive disposizioni dello Statuto CEE e del regolamento di procedura della Corte, risulta che tale controllo si limita all'accertamento della legittimità della sentenza del giudice di merito, mira cioè alla valutazione in diritto dell'iter logico seguito da quest'ultimo, sulla base delle circostanze di fatto dallo stesso accertate. Al contrario, al giudice dell'impugnazione non spetta il compito di valutare le prove, se non nel caso in cui il motivo di ricorso dedotto sia la deformazione degli elementi di prova (dénaturation des faits) (31). Pertanto, l'assunzione di nuovi mezzi istruttori non è concepibile in fase di impugnazione (32).

Per le ragioni sin qui esposte, la domanda della ricorrente affinché la Corte disponga l'assunzione di mezzi istruttori supplementari, attinenti alle asserite irregolarità della decisione «Polipropilene» della Commissione, dev'essere respinta.

b) Sull'erronea interpretazione, da parte del Tribunale, delle nozioni di atto inesistente e di presunzione di legittimità

- Gli argomenti delle parti

28 La ricorrente afferma che la sentenza impugnata dev'essere annullata in quanto il Tribunale ha interpretato ed applicato erroneamente le nozioni giuridiche di «inesistenza» dell'atto e di «presunzione di legittimità».

In particolare, secondo la Hüls, erroneamente il Tribunale ha dichiarato che un atto non debitamente sottoscritto non è ipso iure inesistente ma è assistito dalla presunzione di legittimità. Tale giudizio contravviene a quanto generalmente ammesso sull'inesistenza degli atti, come cristallizzato nella giurisprudenza (33). Il Tribunale interpreta altresì erroneamente la nozione di presunzione di legittimità e la teoria dell'atto amministrativo de facto (teoria dell'apparenza), che menziona a sostegno della sua tesi. Secondo la ricorrente, vizi di forma tanto fondamentali ed evidenti quali quelli che inficiano la controversa decisione «Polipropilene» della Commissione non possono essere coperti dal richiamo alla teoria dell'atto amministrativo de facto. D'altra parte, secondo la Hüls, sarebbe contrario alla logica ed incoerente utilizzare la presunzione di legittimità come criterio di esistenza dell'atto.

La Hüls afferma che queste sue contestazioni non sono confutate dalla sentenza «PVC» della Corte; semplicemente, anziché inesistente, l'atto impugnato era nullo per violazione di forme sostanziali.

29 Replicando a quanto sopra, la Commissione fa rinvio alla soluzione data dalla Corte nelle cause «PVC». Secondo la Commissione, dopo la sentenza «PVC» della Corte una questione di inesistenza degli atti inficiati dai vizi descritti dalla ricorrente non si pone più. D'altronde, afferma la Commissione, correttamente il Tribunale non ha accolto la tesi della nullità della decisione «Polipropilene», non essendovi prove sufficienti dell'esistenza dei vizi e delle irregolarità lamentati dalla Hüls (34).

- Presa di posizione sui motivi innanzi enunciati

i. Sull'estensione del controllo, in sede di impugnazione, delle questioni rilevabili d'ufficio

30 Giova a questo punto accertare se la rilevabilità d'ufficio di un motivo di annullamento da parte del giudice di merito (il Tribunale) abbia importanza rispetto al modo in cui il giudizio di primo grado su tale motivo sarà controllato in sede di impugnazione (35). Il fatto che un motivo appartenga alla categoria di quelli rilevabili d'ufficio non significa senz'altro che esso possa essere dedotto ed esaminato per la prima volta in sede di impugnazione, né che il sindacato del giudice dell'impugnazione possa estendersi a questioni che non erano state sollevate e affrontate in primo grado. Il giudizio di impugnazione non può trasformarsi, nemmeno per quanto riguarda le questioni rilevabili d'ufficio, in un procedimento di secondo grado, nell'ambito del quale effettuare una valutazione dei fatti. Esso mira soltanto a individuare eventuali vizi di legittimità della sentenza di primo grado, come previsto dall'art. 51, primo comma, dello statuto CEE della Corte. Di conseguenza, il controllo della Corte sul fatto che nella controversa decisione «Polipropilene» siano state violate forme sostanziali si limita a verificare, da una parte, la corretta applicazione alle circostanze di fatto accertate dal giudice di merito della norma giuridica appropriata e, dall'altra parte, ove ciò venga chiesto in sede di impugnazione, se corrispondenti argomenti di fatto fossero stati legittimamente sollevati dinanzi al giudice di merito e questi avesse omesso di esaminarli.

31 Gli altri argomenti della ricorrente, con i quali in particolare essa cerca di integrare la memoria 4 marzo 1992 e che eccedono i limiti del giudizio d'impugnazione, come ho precedentemente esposto, vanno disattesi (36).

ii. Sulla sussistenza di vizi di forma della decisione impugnata pienamente provati

32 Alla luce di quanto sopra, rilevo che il Tribunale non è incorso in errore di diritto per quanto riguarda l'individuazione e la valutazione di elementi da cui emergesse la presenza, nella decisione «Polipropilene», di vizi di forma sostanziali. Dalla sentenza impugnata non risulta che il giudice di merito avesse a disposizione elementi di tale natura e rilevanza né, a fortiori, che li abbia valutati erroneamente.

33 Occorre precisare che, tra i vizi di forma indicati, rilevante è quello della mancanza di un originale autenticato della decisione della Commissione, a norma dell'art. 12 del suo regolamento interno. La particolare importanza di tale vizio risulta chiaramente dalla citata sentenza «PVC» della Corte. Secondo tale sentenza (37), l'autenticazione degli atti è una formalità sostanziale, la cui osservanza rende possibile identificare con sicurezza il contenuto, la lingua e la motivazione dell'atto controllato. Dalla motivazione di questa sentenza emerge che l'assenza di autenticazione conduce senz'altro all'annullamento dell'atto viziato, senza che occorra dimostrare che successivamente ne è stato eventualmente alterato il contenuto o che non è stato rispettato il regime linguistico.

34 Nella presente causa , tuttavia, la mancanza dell'originale autenticato della controversa decisione «Polipropilene» non è stata accertata dal Tribunale, né la ricorrente afferma di aver dedotto un apposito motivo in modo chiaro e preciso o elementi pienamente dimostrati da cui risultassero tali irregolarità. Di conseguenza, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto non avendo dichiarato che la controversa decisione della Commissione presentava vizi di forma sostanziali.

iii. Sulla correttezza del punto 385 della sentenza impugnata

35 Dopo queste precisazioni, procedo ora ad esaminare la fondatezza del motivo di ricorso sollevato con l'impugnazione, secondo il quale il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato ed applicato le nozioni giuridiche di «inesistenza» dell'atto e di «presunzione di legittimità».

36 In effetti, non ritengo che il ragionamento processuale sviluppato nel punto 385 della sentenza impugnata sia corretto. I suoi vizi stanno nella motivazione con cui si è ritenuto che non vi sia inesistenza dell'atto impugnato dinanzi al Tribunale. Ritengo che questa motivazione sia controllabile chiaramente sotto il profilo della sua correttezza (38). Anzitutto, richiamarsi alla presunzione di legittimità per contestare l'inesistenza è, a mio parere, giuridicamente errato. Da un lato, come rileva anche la ricorrente, e come emerge dalla citata analisi della Corte nelle cause «PVC», il giudizio sull'esistenza di un atto precede logicamente quello sul fatto che si sia creata o meno una presunzione di legittimità, della quale è presupposto necessario. D'altro lato - e ciò è anche più importante in quanto copre anche il caso in cui la violazione dell'art. 12 del regolamento interno della Commissione conduca alla nullità e non all'inesistenza dell'atto viziato - non ci si può richiamare alla presunzione di legittimità di un atto avverso il quale è stato proposto ricorso per contestare gli argomenti e i motivi dedotti dalle parti che impugnano l'atto stesso. Non si può cioè confutare la presenza di un vizio di forma dell'atto impugnato allegando che esso è coperto dalla presunzione di legittimità, giacché tale presunzione non esclude il controllo giurisdizionale.

37 Inoltre, l'obbligo di produrre «indizi concreti» atti a superare la presunzione di legittimità, che il Tribunale vorrebbe imporre per accogliere la tesi dell'inesistenza, suscita dubbi sulla sua compatibilità con i principi in materia di onere della prova (39).

38 Nonostante tali vizi, ritengo che la sentenza del Tribunale non debba essere annullata, in quanto la soluzione cui essa perviene nel rispondere agli argomenti della Hüls vertenti sull'inesistenza della decisione controversa è corretta, a prescindere dalle specifiche motivazioni su tale punto. Infatti, correttamente è stato dichiarato che gli asseriti vizi della decisione «Polipropilene», ammesso che vi siano, non renderebbero l'atto inesistente. Questa tesi è suffragata dalla sentenza «PVC» della Corte, il cui iter logico è illustrato e analizzato in un punto precedente delle presenti conclusioni (40). Conformemente alla giurisprudenza, in sede di impugnazione, qualora la motivazione della sentenza impugnata sia errata ma la conclusione cui il Tribunale perviene nel dispositivo sia corretta, il motivo di ricorso dedotto in proposito dalla Hüls e l'intervento della DSM, nel complesso, devono essere respinti (41).

c) Sull'eventuale sussistenza di vizi sostanziali nella decisione impugnata

39 Se dagli elementi sottoposti al giudizio del Tribunale non emerge che l'autore dell'atto impugnato abbia compiuto irregolarità sostanziali, resta da esaminare se gli stessi elementi non giustificassero la riapertura della fase orale del procedimento, in modo da poter disporre nuove misure di organizzazione dello stesso.

- Gli argomenti delle parti

40 La ricorrente afferma che, respingendo la sua istanza di riapertura della fase orale del procedimento, il Tribunale ha infranto il diritto comunitario, applicando erroneamente gli artt. 62 e 64, n. 3, lett. d), del regolamento di procedura del Tribunale e l'art. 21 dello Statuto CEE della Corte. Sottolinea in proposito il ruolo particolare svolto da tali disposizioni all'interno del sistema comunitario di tutela giurisdizionale. Rileva inoltre che esse forniscono le necessarie garanzie processuali ai fini della tutela del diritto alla difesa delle parti.

41 Secondo la Hüls, il Tribunale non dispone di un potere illimitato di decidere sulla sua istanza di riapertura della fase orale. L'art. 62 del regolamento di procedura del Tribunale andrebbe interpretato nel senso che il giudice è tenuto a disporre la riapertura della fase orale ogniqualvolta gli viene sottoposta da una delle parti apposita istanza, fondata su fatti rilevanti ai fini della soluzione della controversia, che la parte interessata non conosceva e non poteva pertanto dedurre prima della conclusione della fase orale (42). Di tale natura, sostiene la ricorrente, sono i fatti rivelati il 10 dicembre 1991 dagli agenti della Commissione nell'ambito delle cause «PVC», fatti che, data la loro gravità e il loro carattere generale, travalicano i limiti di quella causa e riguardano direttamente la decisione «Polipropilene» di cui trattasi. Stando a tali rivelazioni, la Commissione non avrebbe osservato, in primo luogo, l'obbligo di autenticazione dell'originale delle sue decisioni, imposto dall'art. 12 del suo regolamento interno, in secondo luogo, le regole del regime linguistico delle sue decisioni e, in terzo luogo, la norma che vieta di modificare a posteriori il contenuto dell'atto adottato. La ricorrente afferma che, prima delle rivelazioni del 10 dicembre 1991, essa non era in grado di conoscere tali fatti, non avendo alcun indizio della loro esistenza. Sottolinea inoltre che tali fatti fanno venir meno la presunzione di legittimità della decisione «Polipropilene» della Commissione. Si tratta dunque di fatti «decisivi» per la soluzione della lite pendente dinanzi al Tribunale. In particolare, la mancanza dell'originale autenticato, secondo quanto dichiarato dalla Corte nella causa «PVC», costituisce violazione di forme sostanziali, che determina, senza che occorrano prove ulteriori, l'annullamento dell'atto impugnato. Quanto alla tempestività della sua istanza di riapertura della fase orale, la Hüls ricorda di aver appreso tali fatti rilevanti solo il 10 dicembre 1991. In ogni caso, la presentazione della sua istanza di riapertura del procedimento non era soggetta ad alcun termine perentorio. Il termine perentorio di tre mesi di cui all'art. 125 del regolamento di procedura del Tribunale riguarderebbe soltanto la domanda di revocazione e quindi, essendo diretto a limitare l'esercizio di un diritto processuale, non sarebbe applicabile per analogia al caso dell'istanza di riapertura del procedimento.

42 La ricorrente, più o meno seguendo lo stesso ragionamento, afferma che con la sua sentenza il Tribunale ha infranto anche le disposizioni di cui all'art. 64, n. 3, lett. d), del suo regolamento di procedura, interpretate in combinato disposto con l'art. 64, n. 1, dello stesso regolamento e con l'art. 21 dello statuto CEE della Corte. Secondo la Hüls il Tribunale, nell'ambito del suo obbligo di raccogliere i mezzi istruttori necessari per dirimere la controversia, è tenuto a disporre l'assunzione di prove allorché ricorrono cumulativamente i tre seguenti presupposti: in primo luogo, che i fatti da dimostrare si riferiscano ad argomenti delle parti aventi rilevanza decisiva ai fini della soluzione della lite; in secondo luogo, che il giudice comunitario si trovi nell'impossibilità di decidere, proprio in quanto ignora se tali fatti ricorrano o meno; in terzo luogo, che per l'accertamento della loro esistenza siano necessarie prove supplementari. In presenza di tali presupposti, il giudice comunitario è tenuto a disporre le misure istruttorie necessarie. Sul punto, la ricorrente fa rinvio alle conclusioni dell'avvocato generale Lagrange nella causa La Providence (43) nonché alla posizione della Corte nella causa Nölle (44). Secondo la ricorrente, la sua istanza 4 marzo 1992 rispondeva ai suddetti requisiti e doveva pertanto condurre alla riapertura della fase orale. Con tale istanza si deduceva, in via probabilistica, l'inesistenza della decisione «Polipropilene». La risposta a tale argomento non può che avere rilevanza decisiva per la soluzione della controversia. La ricorrente si fonda inoltre su circostanze di fatto (inesistenza dell'originale, violazione del regime linguistico, modifiche a posteriori del testo dell'atto) che sono probabilmente fondate. Per il loro accertamento era indispensabile assumere mezzi istruttori supplementari, ed in particolare invitare la Commissione a produrre i documenti rilevanti, che erano in suo possesso. A parere della ricorrente, il Tribunale era quindi tenuto ad accogliere la domanda della Hüls di assunzione di nuovi mezzi istruttori (contenuta nell'istanza di riapertura della fase orale). Tale istanza non sarebbe soggetta ad alcun termine perentorio, né, di conseguenza, a quello imposto dall'art. 125 del regolamento di procedura del Tribunale, che riguarda soltanto il mezzo di ricorso della revocazione. Avrebbe dovuto dunque essere accolta, come è appunto avvenuto nel caso analogo, nel corso dello svolgimento delle cause «PVC». Infine, la Hüls ritiene che il Tribunale, nel dichiarare, con la sentenza impugnata, che non erano stati dedotti indizi sufficienti e concreti atti a suffragare la domanda di assunzione di nuovi mezzi istruttori, ha infranto le regole che disciplinano l'onere della prova.

43 Da parte sua la Commissione osserva, anzitutto, che erroneamente la ricorrente afferma che il Tribunale era tenuto a disporre la riapertura del procedimento, giacché nella fattispecie tale misura non era necessaria. Secondo la Commissione, l'istanza della ricorrente di riaprire la fase orale non era fondata su fatti rilevanti per la soluzione della controversia, ed era stata proposta tardivamente. Gli argomenti relativi alla violazione del regime linguistico dell'atto o alla mancanza dell'originale autenticato dell'atto impugnato giustamente sono stati disattesi dal Tribunale in quanto, come è stato poi dichiarato dalla Corte con la sentenza «PVC», tali irregolarità, quand'anche esistessero, non renderebbero inesistente l'atto viziato. Quanto ai fatti che la ricorrente qualifica come nuovi, la Commissione osserva quanto segue: nei limiti in cui attengono alla sentenza «PVC» del Tribunale, tali fatti non possono essere fatti valere a sostegno dell'istanza di riapertura della fase orale; è stato dichiarato che il contenuto di un provvedimento giudiziale non può giustificare la riapertura della fase orale in un altro procedimento (45). Se per fatti nuovi si intendono le rivelazioni in udienza degli agenti della Commissione sulle quali si è fondata la sentenza «PVC» del Tribunale, esse sono state dedotte tardivamente dalla Hüls con l'istanza 4 marzo 1992. La domanda avrebbe infatti dovuto essere proposta entro tre mesi dalla scoperta di tali fatti, in analogia con quanto disposto per la domanda di revocazione dall'art. 125 del regolamento di procedura del Tribunale. La Commissione afferma che già dal pomeriggio del 22 novembre 1991 un suo agente aveva riconosciuto, nel corso dell'udienza nelle cause «PVC», che il procedimento previsto dall'art. 12 del regolamento interno della Commissione era caduto in desuetudine. Fin da quel giorno, quindi, stando a quanto afferma la resistente, la Hüls era al corrente dei fatti cui fa riferimento nella sua istanza di riapertura della fase orale.

44 Secondo la Commissione, inoltre, correttamente il Tribunale ha ritenuto che la Hüls non avesse dedotto con la sua istanza indizi sufficienti a far accogliere la sua domanda di riapertura del procedimento. La posizione del Tribunale permarrebbe corretta anche ove la memoria della Hüls 4 marzo 1992 fosse interpretata nel senso che vi si afferma una invalidità formale e non che l'atto «Polipropilene» è inesistente. In proposito sottolinea che spettava alla ricorrente, e non alla Commissione, l'onere di provare l'esistenza dei vizi di forma di cui trattasi. L'interpretazione contraria, propugnata dalla ricorrente, contravviene alla presunzione di legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie sancita dalla giurisprudenza (46). Né la Hüls poteva limitarsi ad addurre l'eventuale inosservanza del procedimento ex art. 12 del regolamento interno della Commissione. Avrebbe invece dovuto dedurre indizi concreti da cui si potesse desumere che la decisione «Polipropilene» aveva subito modifiche di contenuto in epoca successiva alla sua emanazione. Questa interpretazione, seguita dal Tribunale nella presente causa, trova fondamento, sempre secondo la Commissione, nella sentenza Lestelle/Commissione (47). In ogni caso, l'eventuale invalidità formale della decisione «Polipropilene» avrebbe dovuto, conformemente all'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, essere eccepita già con l'atto introduttivo del ricorso, e comunque non dopo la conclusione della fase orale. In subordine, la resistente afferma che rientrava nel libero apprezzamento del Tribunale decidere se fosse o meno necessario riaprire il procedimento (48).

45 Per quanto attiene all'interpretazione dell'art. 64, n. 3, lett. d), del regolamento di procedura, la Commissione osserva che né da tale disposizione né da alcuna altra regola processuale possono evincersi determinati presupposti in presenza dei quali il giudice comunitario sarebbe tenuto ad accogliere una domanda di adozione di misure di organizzazione del procedimento. Non è quindi corretto sostenere che il Tribunale sia tenuto a raccogliere informazioni, attinenti anche a fatti dedotti tardivamente e in modo generico ed indeterminato dalle parti. Al contrario, la Commissione si richiama agli artt. 173 del Trattato, 19, primo comma, dello Statuto CEE della Corte, e agli artt. 44, n. 1, lett. c) ed e), e 48, nn. 1 e 2, del regolamento di procedura del Tribunale, da cui emerge il principio dell'obbligo per la parte ricorrente di esporre tempestivamente le sue domande e i mezzi di prova su cui esse si fondano. Le misure di organizzazione del procedimento non servono a sanare le omissioni delle parti nell'esporre in modo tempestivo e secondo diritto i loro argomenti. La Commissione osserva inoltre che l'argomento della ricorrente secondo cui v'è contraddizione tra la giurisprudenza «PVC» e la presente causa con riferimento alla questione di cui trattasi è stato dedotto per la prima volta nella memoria di replica ed è pertanto irricevibile. Infine, la giurisprudenza Nölle, richiamata dalla Hüls, non riguarda gli organi giurisdizionali comunitari e non interpreta né applica una regola processuale rilevante ai fini della soluzione della presente causa.

46 Per le osservazioni e gli argomenti dell'interveniente, si vedano i paragrafi 10 e segg. delle presenti conclusioni, cui rinvio.

- Presa di posizione sulle questioni innanzi illustrate

47 Sulla scorta di quanto sopra, occorre accertare se il Tribunale legittimamente abbia respinto l'istanza di riapertura del procedimento, il che è direttamente connesso con l'eventuale presenza di vizi di forma sostanziali nella decisione «Polipropilene» della Commissione.

i. I poteri del giudice comunitario con riferimento all'organizzazione e allo svolgimento della causa

48 Né da un'interpretazione letterale e teleologica degli artt. 49, 62 e 64 del regolamento di procedura del Tribunale (49), né da alcuna altra norma processuale discende un obbligo per il giudice comunitario di accogliere la domanda delle parti di riaprire la fase orale o di disporre l'assunzione di nuovi mezzi istruttori. Il Tribunale dispone semplicemente di una facoltà in tal senso, così come impone il principio generale di diritto processuale secondo cui il giudice è dominus tanto del procedimento quanto delle prove. Questi poteri del giudice sono riconosciuti tanto dal sistema comunitario di tutela giurisdizionale quanto dai corrispondenti sistemi degli Stati membri. Non si potrebbe peraltro ritenere che essi violino il diritto delle parti a una tutela giuridica.

49 Ciononostante, vi sono taluni limiti all'esercizio di tali poteri, imposti da altri due principi processuali fondamentali sottesi all'operato del giudice. Si tratta, da una parte, del principio che impone al giudice l'osservanza delle norme in materia di onere della prova e, dall'altra, di quello secondo il quale il giudice non può rifiutare di pronunciarsi, ma è tenuto a rispondere con una motivazione legittima e sufficiente agli argomenti, purché ricevibili, sottoposti al suo giudizio. Alla luce di questi principi verrà esaminata nel prosieguo la legittimità del rifiuto opposto dal Tribunale alla domanda di riapertura del procedimento.

ii. La sentenza di rigetto del Tribunale alla luce delle norme in materia di onere della prova

50 Nella presente causa la ricorrente ha dedotto, nel corso del procedimento di primo grado, ma dopo la conclusione dell'udienza, l'eventuale presenza di vizi di forma sostanziali che a suo parere inficerebbero la decisione impugnata rendendola inesistente; ha pertanto chiesto la riapertura della fase orale e l'assunzione di nuovi mezzi istruttori. Il Tribunale ha respinto la domanda, ritenendo che la ricorrente non avesse fornito «indizi sufficienti» dell'inesistenza dell'atto impugnato. In particolare - ad eccezione dell'argomento attinente alla violazione del regime linguistico dell'atto, con riferimento al quale la sentenza impugnata parla di tardività - il Tribunale ha dichiarato che la ricorrente non ha spiegato a sufficienza le ragioni per cui si dovrebbe ritenere che la Commissione abbia modificato a posteriori la decisione «Polipropilene», né ha dedotto «indizi concreti» atti a sovvertire la presunzione di legittimità dell'atto. Il Tribunale ha ritenuto cioè che la ricorrente, a sostegno del suo argomento vertente sull'eventuale sussistenza di vizi di forma tali da condurre alla dichiarazione di inesistenza della decisione impugnata e da giustificare la riapertura del procedimento, avesse l'obbligo di fornire giustificazione e piena prova.

51 In primo luogo, il Tribunale non ha errato nel ritenere che, quand'anche la Commissione fosse incorsa nei vizi lamentati, ciò non avrebbe dato luogo a inesistenza (50). Tuttavia, come già detto, questo fatto di per sé non fa sì che l'impugnazione della sentenza vada respinta. L'elemento rilevante dedotto dalla ricorrente nel giudizio dinanzi al Tribunale non consiste nella possibilità che la decisione impugnata sia inesistente bensì nell'eventualità che ricorrano i vizi di mancanza dell'originale autenticato, di modifica a posteriori del contenuto dell'atto e di violazione del regime linguistico. Per il giudice, importante non è la qualificazione giuridica data dalle parti ai fatti: importanti sono i fatti stessi cui esse si richiamano; ciò vale, in particolare, allorché tali fatti, ove riscontrati, pur non rendendo l'atto inesistente, costituiscono comunque violazione di forme sostanziali del procedimento di adozione dell'atto, rilevabile d'ufficio, che conduce al suo annullamento.

Come già detto (51), l'elemento rilevante sottoposto al Tribunale con la memoria 4 marzo 1992 è quello riguardante la possibile mancanza di un originale autenticato della decisione; ove tale argomento fosse dimostrato, determinerebbe l'annullamento dell'atto. Il Tribunale non poteva quindi rispondere alla ricorrente che un vizio siffatto, ammettendone l'esistenza, non è pertinente solo perché la ricorrente ha parlato di inesistenza anziché di nullità.

52 Ci troviamo ormai al nocciolo del problema, che si può riassumere nel seguente interrogativo: Anche soltanto dal punto di vista dell'eventuale violazione di forme sostanziali, il Tribunale era tenuto - sulla scorta di qualche norma di diritto comunitario - a disporre la riapertura del procedimento e l'assunzione di nuovi mezzi istruttori?

53 Stando alla motivazione del Tribunale, che la Commissione sostiene con i suoi argomenti, la domanda della ricorrente è stata esaminata nel merito ed è stata respinta, in quanto non sono stati prodotti indizi «sufficienti» o «concreti» a sostegno della sua tesi. Pertanto, a prescindere dal fatto che gli argomenti dedotti tendessero a far valere l'inesistenza - come afferma il Tribunale - ovvero riguardassero - come avrebbero dovuto - la nullità dell'atto, l'importante è che il Tribunale li abbia respinti ritenendo gli elementi dedotti insufficienti.

54 Non ritengo che questo approccio sia corretto, giacché contrasta con i principi che disciplinano l'onere della prova. Come ho già detto, il giudice comunitario è dominus del procedimento e delle prove, ma questi suoi poteri debbono essere esercitati nell'osservanza dei principi in materia di onere della prova. In via di principio, ciascuna delle parti ha l'onere di provare i fatti che fa valere. Tuttavia, questa regola ammette deroghe qualora i mezzi di prova si trovino ad esclusiva disposizione della controparte (52) ovvero quest'ultima abbia, con il suo comportamento, reso impossibile l'accesso alle prove (53). In casi simili, la parte che deduce un argomento ha, a mio parere, i seguenti obblighi: da un lato, dedurre «indizi» da cui risulti che gli elementi a lei ignoti «sarebbero stati rilevanti per la sua difesa» (54). D'altro lato, dedurre quanto meno un «principio di prova» relativo ai sospetti che a suo parere sorgono dagli elementi cui non ha accesso (55).

55 Per quanto riguarda la causa in esame, due sono gli elementi decisivi: in primo luogo, la ricorrente deduce la mancanza di un originale autenticato della decisione, resa probabile a suo parere da una serie di indizi. In secondo luogo, il vizio denunciato dalla ricorrente, ove sussistente, condurrebbe senz'altro all'annullamento della decisione impugnata. Alla luce di ciò, il Tribunale doveva ammettere che la ricorrente aveva rispettato le regole che disciplinano l'onere della prova; aveva cioè dedotto nella sua memoria tutti gli elementi che allo stato delle cose poteva e doveva dedurre. Vero è che tali elementi non costituivano prova piena, né «indizio circostanziato» della sussistenza del vizio. Dalle norme in materia di onere della prova, tuttavia, si desumeva - sempre su questo punto preciso - un obbligo per la Hüls di produrre un «principio di prova» atto a suffragare i sospetti in ordine alla violazione, e non elementi tali da fornire prova piena o indizi sufficienti della violazione stessa.

56 Sulla scorta di quanto sopra si giunge alla conclusione che il Tribunale, avendo accettato di esaminare la memoria nel merito, non poteva, se non infrangendo le norme che governano l'onere della prova, respingere l'istanza della ricorrente volta alla riapertura della fase orale, con la motivazione che gli elementi su cui l'istanza si fondava non erano sufficienti a giustificare la sua valutazione.

iii. Esame degli argomenti dedotti dopo la chiusura della fase orale

57 Constatare quanto sopra non basta, tuttavia, per accogliere la domanda di annullamento della sentenza. Come è stato ripetutamente sottolineato, l'argomento vertente sulla sussistenza di vizi formali nella decisione impugnata è stato sollevato dalla ricorrente in primo grado dopo la conclusione della fase orale. E' dunque indispensabile accertare se ciò giustificasse il rigetto dell'istanza di riapertura della fase orale e più in generale il mancato esame della memoria.

iii.1. Il divieto di nuove deduzioni dopo la conclusione della fase orale

58 Le norme che disciplinano il procedimento dinanzi ai giudici comunitari impongono alle parti regole e termini per la deduzione dei loro argomenti e delle loro domande. L'introduzione di limiti alle modalità di partecipazione delle parti allo svolgimento del procedimento è indispensabile per una migliore, più veloce e più razionale amministrazione della giustizia. Queste limitazioni processuali derivano dai principi fondamentali di certezza del diritto e di buona amministrazione della giustizia (bonne administration de la justice).

59 Costituisce una limitazione processuale di questo genere anche quella introdotta dall'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale. Ai sensi di tale norma, «è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento». Il n. 1 dello stesso articolo dispone che «le parti possono, anche nella replica e nella controreplica, proporre nuovi mezzi di prova a sostegno delle loro argomentazioni motivando il ritardo nella presentazione dei mezzi suddetti». Queste norme rientrano nel capo del regolamento di procedura dedicato alla fase scritta. Si deve quindi rilevare che, con l'inizio del procedimento e già sin dalla fase scritta, le parti sono tenute a dedurre in tempo utile e al più presto possibile tanto i loro motivi quanto i mezzi di prova su cui essi si fondano. Il giudice comunitario non ammette ritardi ingiustificati. Nel sistema processuale comunitario, tutte le questioni sollevate, tanto in fatto quanto in diritto, devono essere contenute, pur se succintamente, nell'atto introduttivo (56). Possono poi essere sviluppate e precisate nel corso della fase scritta e di quella orale. D'altronde, il procedimento istruttorio evolve nel contesto dei motivi e degli argomenti dedotti dalle parti, in base alle prove addotte e richiamate nel corso del giudizio.

60 Di conseguenza, la possibilità di dedurre motivi fondati su elementi emersi tardivamente, pur se prevista dal citato art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, deve, dato il suo carattere eccezionale, essere interpretata restrittivamente. In ogni caso, non va trascurato che la possibilità per le parti di dedurre motivi e argomenti, di proporre domande, di far valere fatti, si estende in via di principio, al più tardi, fino alla conclusione della fase orale (57). E' questo il senso degli artt. 60 e 61, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, che determinano il momento in cui il Presidente dichiara chiusa la fase orale. La chiusura della fase orale ha cioè come conseguenza di precludere alle parti la possibilità di modificare i dati di fatto e di diritto della causa pendente.

61 La Corte peraltro, anche quando è chiamata ad esaminare un mezzo o argomento dedotto sì tardivamente, ma pur sempre all'interno dei confini temporali della fase scritta, giudica se tale ritardo impedisca alla controparte di difendere efficacemente i suoi interessi - il che è connesso al principio della parità tra le parti - oppure ostacoli il giudice nell'esercizio del sindacato giurisdizionale (58); in caso di risposta affermativa, non procede al loro esame. Applicando questo ragionamento ai casi in cui la deduzione di argomenti e di motivi avviene dopo la fine della fase orale, osservo che essa può pregiudicare il diritto al contraddittorio della controparte ed ostacola comunque, per definizione, il compito del giudice; questi è chiamato, in un caso del genere, a giudicare una causa il cui contesto di fatto e di diritto muta di continuo.

62 Risulta da quanto sopra che la deduzione di fatti nuovi e di nuovi motivi dopo la chiusura della fase orale è in via di principio preclusa alle parti (59). Questo divieto deve naturalmente essere interpretato in modo ancor più restrittivo del divieto di deduzione, in via di principio, di motivi nuovi nella replica e nella controreplica, in una fase del giudizio cronologicamente anteriore alla chiusura della fase scritta.

iii.2. Le deroghe al divieto di dedurre motivi una volta chiusa la fase orale

63 Ciononostante, la regola testè illustrata ammette, a mio parere, eccezioni. Due sono, secondo me, le possibili ragioni che potrebbero giustificare deroghe al divieto di dedurre motivi nuovi dopo la chiusura della fase orale. La prima ragione è che la questione tardivamente sollevata dalla parte rientri nella categoria di quelle rilevabili dal giudice d'ufficio; questa ipotesi non costituisce, in sostanza, un sovvertimento del divieto, ma ne relativizza gli effetti e sarà esaminata più avanti (60). La seconda possibile ragione è che le circostanze di fatto sulle quali si fonda il motivo dedotto tardivamente dalla parte non le fossero note prima, così da poter essere dedotte in tempo utile.

iii.2.1 Se i motivi dedotti tardivamente siano divenuti noti dopo la chiusura della fase orale

64 La deroga al divieto di deduzione tardiva di nuovi motivi e argomenti, in particolare nei casi in cui essi fossero ignoti alla parte interessata prima della chiusura della fase orale, dev'essere ammessa dal diritto processuale comunitario. In primo luogo, ciò deriva dal tenore generale dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale; tale disposizione, pur appartenendo dal punto di vista sistematico al capo dedicato alla fase scritta, fa riferimento in generale alla deduzione di motivi nuovi «in corso di causa»; pertanto, come riconosce la giurisprudenza (61), copre anche la possibilità di dedurre motivi nuovi dopo la chiusura della fase orale (62). Ciò discende inoltre dal fondamentale diritto alla tutela giurisdizionale e dal principio della buona amministrazione della giustizia, come si concretizzano nel sistema giurisdizionale comunitario e nei corrispondenti sistemi degli Stati membri.

65 Un'altra osservazione è particolarmente importante: i motivi che giustificherebbero la riapertura della fase orale sono gli stessi che, a fortiori, giustificano il sovvertimento del giudicato nel caso del mezzo di ricorso della revocazione. L'affinità tra la questione giuridica che qui ci occupa e quella che sorge nel caso di domanda di revocazione è infatti stretta e particolarmente significativa per la comprensione e la soluzione della presente causa.

66 Ai sensi dei già menzionati artt. 41 dello statuto CEE della Corte e 125 del regolamento di procedura del Tribunale, la domanda di revocazione deve fondarsi su una circostanza di fatto che risponda ai seguenti requisiti:

- che sia rilevante ai fini della soluzione della controversia;

- che fosse ignota alla parte e al giudice prima della pronuncia della sentenza;

- che non siano ancora trascorsi tre mesi dal giorno in cui la parte che chiede la revocazione ha avuto notizia del fatto.

67 Credo che l'istanza di riapertura della fase orale debba essere accolta qualora ricorrano presupposti corrispondenti a quelli richiesti per accogliere una domanda di revocazione. In caso contrario, si giungerebbe all'absurdum giuridico per il quale la parte che apprende un fatto decisivo dopo la chiusura della fase orale non solo non potrebbe farlo valere prima della pronuncia della sentenza, ma addirittura perderebbe il diritto di proporre la domanda di revocazione, in quanto il fatto le sarebbe divenuto noto prima dell'emanazione della sentenza definitiva.

68 Si deve quindi poter chiedere al giudice comunitario la riapertura della fase orale qualora un fatto d'importanza decisiva, ignoto tanto al giudice quanto alla parte istante, divenga noto dopo la conclusione di tale fase. Resta da chiarire se l'istanza di riapertura della fase orale debba essere proposta entro il termine di tre mesi dalla scoperta del fatto, in analogia con quanto disposto dall'art. 125 del regolamento di procedura del Tribunale per la domanda di revocazione. L'interpretazione analogica di una disposizione processuale - e a maggior ragione di un termine che limita l'esercizio di un diritto - non sembra essere conforme a quanto generalmente ammesso nell'ordinamento giuridico comunitario. Ciononostante, sarebbe in contrasto con i principi fondamentali che impongono la più rapida e migliore amministrazione possibile della giustizia attribuire alla parte piena libertà di scelta del momento in cui proporre l'istanza di riapertura del procedimento. Tale istanza dovrebbe essere formulata non solo entro un termine ragionevole dalla scoperta del fatto rilevante (termine che, sempre secondo il mio parere, cessa di essere ragionevole decorsi tre mesi) ma tempestivamente, così da evitare qualunque ulteriore ritardo nell'emanazione della sentenza.

69 Per quanto riguarda i dati della presente causa, ritengo anzitutto che un fatto che, se provato, determinerebbe senz'altro l'annullamento dell'atto impugnato per violazione di forme sostanziali, abbia le caratteristiche di un fatto avente «rilevanza decisiva» e giustifichi quindi la riapertura della fase orale, così come giustificherebbe la revocazione della sentenza, una volta pronunciata (63). Resta da accertare il momento in cui tale fatto è stato appreso dalla ricorrente, in modo da poter valutare se esso fosse rimasto ignoto fino alla chiusura della fase orale e se sia stato sottoposto al Tribunale entro un termine ragionevole. Nella fattispecie ciò che interessa è accertare quando la ricorrente sia venuta a conoscenza di elementi tali da farla dubitare della legittimità formale della decisione impugnata della Commissione e chiedere pertanto l'assunzione di nuove prove.

70 Si rendono a mio parere indispensabili alcune osservazioni preliminari.

71 Ritengo anzitutto che la mancata conoscenza, quale presupposto per la deduzione di motivi nuovi, debba essere interpretata in senso restrittivo (64). La parte che chiede la riapertura del procedimento, avendo intrapreso un'azione giudiziaria contro un atto, è tenuta a dimostrare la massima diligenza nel raccogliere il materiale probatorio occorrente a sostegno dei suoi argomenti. Sono mezzi di prova di questo tipo non soltanto quelli che dimostrano al di là di ogni dubbio l'esistenza di un vizio dell'atto impugnato, idoneo a comportarne l'annullamento, bensì anche quelli che generano il mero sospetto che, a seguito di indagine più approfondita, potrebbe emergere un fondato motivo di nullità dell'atto. Se la parte ha ignorato elementi probatori di quest'ultima categoria per tutta la durata della fase scritta, di quella istruttoria e di quella orale, non può, per ottenere la riapertura del procedimento, richiamare altri fatti a rafforzare ed integrare i sospetti che avrebbero dovuto destarle gli elementi iniziali.

72 Nel caso in esame, il momento della conoscenza del fatto avente rilevanza decisiva, momento da cui dipende la tempestività dell'istanza di riapertura del procedimento, coincide con il momento in cui la parte istante ha avuto a disposizione elementi sufficienti per sospettare che l'atto impugnato potesse presentare determinati vizi di forma sostanziali. Ciò significa che il momento rilevante non è quello in cui sono stati confermati o resi più concreti i sospetti della parte, bensì quello in cui vi era ormai del materiale probatorio atto a destare tali sospetti. Quando il «fatto avente rilevanza decisiva» consiste in dubbi sulla legittimità di un atto, che necessitano di ulteriore approfondimento, si presume che la parte abbia avuto conoscenza di tale fatto nel momento in cui ottiene accesso agli elementi che danno adito, anche se in nuce, a tali dubbi. Se la parte ignora o sottovaluta questi elementi, perde il diritto di dedurli tardivamente, dopo la scadenza dei termini processuali. Importa cioè accertare non solo il momento in cui la parte che deduce un fatto ne ha avuto conoscenza, bensì anche quello in cui, eventualmente, avrebbe dovuto conoscerlo se avesse dimostrato la dovuta diligenza (65).

73 Nella presente causa, specificamente sulla questione dell'esistenza o meno di un originale autenticato della decisione «Polipropilene» della Commissione - che è, come già detto, la questione decisiva - concludo come segue: la ricorrente afferma di aver appreso gli elementi che le hanno destato dubbi sulla sussistenza di un originale autenticato non prima delle dichiarazioni degli agenti della Commissione rese nel corso dell'udienza nelle cause «PVC». Stando a tali rivelazioni, che risalgono al 10 dicembre 1991, l'applicazione dell'art. 12 del regolamento interno della Commissione, come anche di altre norme relative alla forma e alla procedura di adozione delle sue decisioni, era da tempo caduta in desuetudine e non era stata seguita non solo nel caso della decisione «PVC», ma anche in altri casi simili.

74 Effettivamente, si tratta di elementi gravi, laddove attengono all'eventualità che nell'emanare la decisione «Polipropilene» siano state commesse violazioni di forme sostanziali. Non costituiscono tuttavia «fatti ignoti aventi rilevanza decisiva», nel senso che non creano per la prima volta dubbi sulla legittimità formale dell'atto impugnato; semplicemente, essi corroborano sospetti che già avrebbero dovuto sorgere in base agli atti che la parte aveva a disposizione prima dell'avvio del procedimento. L'obbligo di diligenza imponeva a quest'ultima di rilevare l'eventuale mancanza dell'originale autenticato già al momento del deposito del ricorso o, quanto meno, entro la conclusione della fase orale (66).

75 Orbene, il fascicolo di causa dev'essere completo ed accessibile alle parti, in modo da rendere possibile il controllo dei documenti ivi contenuti, nonché l'accertamento della mancanza di altri documenti rilevanti. Solo così la parità tra i mezzi delle parti viene garantita, offrendo loro la possibilità di constatare se vi sia o meno un determinato documento e ovviamente se, nel corso della sua emanazione, siano state rispettate le forme prescritte dalla legge: se ad esempio l'organo da cui promana un certo atto sia quello competente, se esso si sia formato legittimamente (nel caso di organi collegiali) o se la sua composizione sia regolare ecc. Di conseguenza, conformemente a quanto già detto con riferimento alle norme in materia di onere della prova, bastava che la ricorrente sollevasse al momento opportuno la questione dell'eventuale mancanza dell'originale dell'atto perché il Tribunale disponesse l'assunzione di altri mezzi istruttori e, in particolare, ordinasse alla Commissione di produrre i documenti in suo possesso atti a dimostrare l'esistenza o meno di tale originale.

76 Pertanto, il fatto che per la prima volta suscita dubbi circa l'osservanza dei requisiti formali di adozione della decisione «Polipropilene» da parte della Commissione consiste nella mancanza, nel fascicolo di causa, di quei documenti da cui risulterebbe con certezza il rispetto di tali requisiti (67); cronologicamente, tale fatto si colloca quindi in un momento chiaramente anteriore alla chiusura della fase orale. Per questa ragione, ritengo che non vi sia stata conoscenza a posteriori, da parte della ricorrente, di un fatto avente rilevanza decisiva, il quale giustificherebbe la presentazione tardiva della sua istanza di riapertura della fase orale (68).

iii.2.2. Se il motivo dedotto tardivamente sia obbligatoriamente rilevabile d'ufficio

77 Resta da chiedersi se le conseguenze della deduzione tardiva di un motivo possano essere evitate nel caso in cui quest'ultimo sia rilevabile anche d'ufficio. La mancanza dell'originale autenticato delle decisioni della Commissione costituisce infatti, come già detto, violazione di forme sostanziali del procedimento ed è soggetta al controllo d'ufficio del giudice comunitario (69). Occorre dunque chiedersi se il Tribunale fosse tenuto a procedere all'esame dei motivi dedotti tardivamente dalle parti e ad annullare la decisione impugnata o quanto meno a disporre l'assunzione di prove al fine di accertare l'esistenza di eventuali vizi di forma.

78 Per rispondere a questo interrogativo è necessario esaminare i limiti del controllo giurisdizionale d'ufficio (70). Nei casi in cui un motivo di annullamento è rilevabile d'ufficio, il giudice, senza che vi sia una domanda di parte, può valutare di sua iniziativa gli elementi del fascicolo al fine di accertare se ricorra un motivo del genere. La ricerca effettuata dal giudice d'ufficio, per quanto riguarda il fatto, è in via di principio limitata agli elementi del fascicolo sottoposti al suo giudizio. Solo qualora da tali elementi risulti che un atto è stato adottato in violazione di forme sostanziali del procedimento l'organo giudiziario è tenuto ad annullarlo. Naturalmente, è sempre rimessa al suo libero apprezzamento la possibilità di non limitarsi agli indizi risultanti dagli atti e di disporre l'assunzione di mezzi di prova supplementari. Tale ricerca è tuttavia facoltativa e non obbligatoria. Il mero fatto che, partendo da taluni indizi del materiale probatorio già esistente attinenti a questioni rilevabili d'ufficio, il giudice avrebbe potuto spingersi oltre nella sua ricerca ed accertare eventualmente l'illegittimità dell'atto impugnato, non è sufficiente a condurre all'annullamento della pronuncia giudiziaria in quanto emessa in violazione delle norme sul sindacato giurisdizionale d'ufficio.

79 Nella presente causa, non risulta dalla sentenza impugnata - né si afferma essere stato provato - che vi sia stato un vizio di forma sostanziale nell'atto impugnato che avrebbe dovuto essere rilevato d'ufficio dal Tribunale. Inoltre, il Tribunale non è venuto meno alle norme sul controllo d'ufficio solo per non aver approfondito se fossero stati osservati o meno i necessari presupposti di forma e di procedura nell'emanazione della decisione «Polipropilene» della Commissione. La motivazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale «pur incombendo al giudice comunitario, nell'ambito di un ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, valutare d'ufficio l'esistenza dell'atto impugnato, ciò tuttavia non significa che, nell'ambito di qualunque ricorso fondato sull'art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, occorra procedere d'ufficio a indagini riguardanti l'eventuale inesistenza dell'atto impugnato (...)» è corretta (71).

Risulta da quanto sopra che correttamente l'istanza di riapertura del procedimento proposta dalla ricorrente prima della pronuncia della sentenza di primo grado è stata respinta. Tutti i motivi di ricorso con i quali si sostiene il contrario sono infondati e vanno disattesi.

B - I motivi attinenti all'accertamento da parte del Tribunale di violazioni dell'art. 85 del Trattato

80 Con la seconda parte della sua domanda, la ricorrente Hüls deduce una serie di errori nei quali il Tribunale sarebbe incorso in sede di controllo e di accertamento dei fatti rilevanti nella presente causa.

81 Occorre chiarire, come correttamente sottolinea la Commissione, se e a quali condizioni le modalità di accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, da una parte, e il contenuto di tali accertamenti, dall'altra, costituiscano motivi di diritto ai sensi dell'art. 51 dello Statuto CEE della Corte e siano come tali censurabili in sede d'impugnazione.

La questione della ricevibilità sarà esaminata nell'ambito dell'analisi dei singoli motivi dedotti dalla ricorrente. La Hüls, negli atti depositati in causa, correttamente interpretati, contesta gli accertamenti del Tribunale su tre questioni specifiche: la sua partecipazione, in primo luogo, alle riunioni periodiche dei produttori di polipropilene, in secondo luogo, alle iniziative di fissazione dei prezzi e, in terzo luogo, all'adozione delle misure volte ad agevolare l'applicazione delle iniziative di fissazione dei prezzi.

1) Gli argomenti delle parti

a) Sulla partecipazione alle riunioni periodiche

82 Secondo la ricorrente il Tribunale, contravvenendo alle norme di diritto comunitario in materia di prova, è giunto all'erronea conclusione secondo la quale essa avrebbe partecipato alle riunioni dei produttori di polipropilene dalla fine del 1978 o dagli inizi del 1979. In particolare, secondo la Hüls, il Tribunale si è fondato, in primo luogo, su una risposta della concorrente ICI a una domanda della Commissione, che nulla diceva sulla durata della partecipazione della Hüls a tali riunioni, in secondo luogo, su diverse tabelle rinvenute in possesso delle società ICI, ATO e Hercules, che costituiscono tuttavia elementi particolarmente sospetti, in quanto vi sono pareri diversi sul modo in cui esse sono state raccolte e non consentono di trarre conclusioni in ordine alla durata della partecipazione alle relative riunioni; infine, il Tribunale si sarebbe fondato sulla risposta della Hüls alla richiesta di informazioni rivoltale dalla Commissione, dalla quale, correlandola con la partecipazione della Hüls alle riunioni tenutesi tra il 1982 e il 1983, è stato desunto, contro ogni logica, che la società avrebbe partecipato «sistematicamente» anche a riunioni precedenti (v. punti 114-118 della sentenza impugnata). Pertanto, afferma la Hüls, il Tribunale ha fondato la sua conclusione sul punto su elementi non convincenti e sostanzialmente solo sulle informazioni fornite dalla concorrente ICI. La ricorrente si richiama sul punto alla sentenza della Corte Duraffour/Consiglio (72).

La Hüls afferma inoltre che il Tribunale, chiedendole di addurre indizi sufficienti a dimostrare che la sua partecipazione alle riunioni non era lesiva della concorrenza (punto 126 della sentenza impugnata), ha infranto le norme in materia di onere della prova nonché la presunzione di innocenza dell'accusato, tanto più che in sostanza avrebbe chiesto alla ricorrente la prova di un fatto negativo: il suo mancato concorso in un comportamento anticoncorrenziale. In proposito la ricorrente si richiama alle conclusioni dell'avvocato generale Sir Gordon Slynn nella causa Musique Diffusion Française/Commissione (73). La ricorrente deduce altresì che il Tribunale, deducendo una sua partecipazione regolare alle riunioni dei produttori di polipropilene, in assenza di elementi di prova sufficienti, istituisce in sostanza una presunzione a suo carico, chiamandola a sovvertirla, in contrasto con i principi in materia di onere della prova.

83 La Commissione ritiene che la Hüls metta in discussione, con il suo argomento, la valutazione delle circostanze di fatto da parte del Tribunale, e che pertanto tale motivo debba essere respinto in quanto irricevibile. Sottolinea inoltre che il Tribunale, nell'accertare i limiti temporali della partecipazione della Hüls alle riunioni dei produttori di polipropilene, non si è fondato soltanto sulle informazioni della ICI (punto 114 della sentenza impugnata) bensì anche sul contenuto delle tabelle menzionate al punto 115 della sentenza. Parallelamente, secondo la Commissione, i punti 116 e 117 della sentenza dimostrano l'imprecisione dei dati forniti dalla Hüls e, pertanto, dissipano gli eventuali dubbi sulle conclusioni che sono state tratte ai punti 114 e 115. In questo contesto non si può, secondo la Commissione, parlare di inversione dell'onere della prova. Né una tesi del genere è accoglibile con riferimento al punto 126 della sentenza impugnata. In tale punto il Tribunale chiede alla Hüls di spiegare le ragioni per cui asserisce che la sua partecipazione a valutazioni dal contenuto illecito non è tuttavia in conflitto con le norme sulla concorrenza. Questa richiesta del Tribunale, secondo la Commissione, non può essere considerata contrastante con le norme che disciplinano la ripartizione dell'onere della prova, né lesiva della presunzione di innocenza.

b) Sulla partecipazione alle iniziative in materia di prezzi

84 La ricorrente, con questo punto della sua argomentazione, contesta le statuizioni del Tribunale secondo cui essa ha partecipato alle riunioni periodiche dei produttori di polipropilene, aventi ad oggetto la fissazione di prezzi-obiettivo, schierandosi essa stessa in favore di tali iniziative (punti 167 e 168 della sentenza impugnata). Secondo la Hüls, è dimostrata soltanto la sua partecipazione a un numero ristretto di riunioni. Inoltre, il fatto che il Tribunale deduca da tale partecipazione un concorso della società nelle iniziative di fissazione dei prezzi, pretendendo indizi del contrario (punto 168 della sentenza), costituisce un'inversione dell'onere della prova e una violazione della presunzione di innocenza. Tanto più che, secondo la Hüls, solo raramente essa avrebbe seguito i prezzi-obiettivo, e le istruzioni in materia di prezzi diramate in tale contesto non avrebbero avuto che un carattere interno all'azienda. L'intera questione è connessa, d'altronde, col fraintendimento, da parte della Commissione, della nozione di pratica concordata: a parere della Hüls, perché vi sia pratica concordata occorre che sia data applicazione a ciò che ha costituito l'oggetto delle consultazioni. Resta il fatto, secondo la ricorrente, che non è stata dimostrata la sua partecipazione al complesso delle iniziative in materia di prezzi e, pertanto, la dichiarazione volutamente indeterminata del Tribunale sul punto (punto 173 della sentenza) si pone in contrasto con i fatti accertati e viola l'art. 190 del Trattato. La Hüls contesta inoltre il valore probatorio della risposta della ICI ai quesiti postile dalla Commissione (v. punto 174 della sentenza) per quanto attiene alla partecipazione della ricorrente alle iniziative in materia di fissazione dei prezzi, in particolare a partire dal 1979. Essa contesta in definitiva, alla luce delle osservazioni testé esposte, il giudizio con cui il Tribunale le attribuisce la responsabilità della partecipazione alle iniziative in materia di prezzi (punto 177 della sentenza).

85 Secondo la Commissione, nella presente causa la richiesta di produrre indizi concreti a sostegno della tesi secondo la quale la partecipazione alle riunioni dei produttori di polipropilene non avrebbe comportato un concorso nelle iniziative in materia di prezzi oggetto di tali riunioni (v. punto 168 della sentenza impugnata) non costituisce un'inversione dell'onere della prova. Parallelamente, il Tribunale ha ritenuto che le istruzioni in materia di prezzi diramate dalla ricorrente non avessero natura puramente interna (punto 173 della sentenza). Infine, il richiamo all'art. 190 del Trattato, con riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, è secondo la Commissione privo di ogni rilevanza giuridica: la Commissione afferma inoltre che mettere in discussione l'efficacia probatoria delle informazioni fornite dalla ICI costituisce un argomento irricevibile, in quanto diretto contro la valutazione dei mezzi di prova da parte del giudice di merito.

c) Sulle misure volte ad agevolare l'applicazione delle iniziative di fissazione dei prezzi

86 Con questa parte della sua argomentazione la ricorrente contesta anzitutto la dichiarazione del Tribunale secondo la quale essa, prendendo parte alle riunioni nel corso delle quali è stato adottato un complesso di misure volte a creare condizioni favorevoli all'aumento dei prezzi, ha aderito a tali misure, giacché non deduce alcun indizio in senso contrario (punto 190 della sentenza impugnata). Secondo la ricorrente, un ragionamento siffatto, che allude in modo indeterminato ad un «complesso di misure», trascurando l'argomentazione giuridica e gli elementi dedotti in primo grado dalla Hüls, è incompatibile con l'obbligo di motivazione sancito dall'art. 190 del Trattato nonché con le norme relative alla corretta valutazione delle prove.

87 Per quanto riguarda, in particolare, il sistema di «account leadership», la ricorrente osserva, in primo luogo, che un sistema del genere non venne mai adottato, costituendo invece soltanto oggetto di discussioni e di proposte (al contrario di quanto affermato al punto 191 della sentenza impugnata) e, in secondo luogo, che la Hüls non fu mai «leader», ai sensi di tale sistema, pur essendo fornitore in singoli casi. Il sistema non trovò mai applicazione, come risulta del resto dal tenore dei testi riportati al punto 192 della sentenza impugnata, in cui si parla di «tentativo» e di comportamento che non «avrebbe dovuto» essere assunto.

88 Infine, quanto agli obiettivi di vendita e alle quote, la Hüls sottolinea come il Tribunale le abbia attribuito la responsabilità fondandosi sull'erronea constatazione della sua regolare partecipazione alle riunioni dei produttori di polipropilene (punto 231 della sentenza impugnata). Inoltre, il riferimento del Tribunale alla presenza del nome della Hüls in talune tabelle come elemento integrativo (punto 232) sembra dare l'impressione che vi sia una serie di indizi della partecipazione della società a questo aspetto dell'infrazione; tuttavia, contesta la ricorrente, queste tabelle non costituiscono una fonte sicura né consentono di giungere alle conclusioni cui perviene il Tribunale.

89 La Commissione osserva anzitutto, con riferimento alla critica mossa dalla ricorrente al punto 190 della sentenza impugnata, che essa deriva da una lettura frammentaria della sentenza del Tribunale. Le contestazioni della Hüls sul sistema di «account leadership» trascurano l'affermazione del Tribunale (punti 192 e 193) secondo la quale il detto sistema funzionò parzialmente per due mesi, anche se gli interessati non rimasero soddisfatti dei suoi risultati.

90 Per quanto riguarda gli obiettivi di vendita e le quote, la critica della Hüls si indirizza contro le constatazioni del Tribunale di cui ai punti 231 e 232, ignorando tanto gli elementi probatori agli atti quanto il preciso contenuto delle tabelle, come risulta dal punto 233 della sentenza. L'argomento della ricorrente è pertanto irricevibile, in quanto attinente alla valutazione dei mezzi di prova da parte del Tribunale.

2) Valutazione giuridica dei motivi dedotti

a) Sulla ricevibilità

91 Come già detto, ai sensi degli artt. 168 A del Trattato CE e 51 dello Statuto CEE della Corte, l'impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto. Ne deriva, per giurisprudenza costante, che l'impugnazione non può che fondarsi su motivi attinenti alla violazione di norme di diritto, ad esclusione di ogni valutazione dei fatti. Ciò significa che il giudice dell'impugnazione non controlla la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito, se non ove si deduca, in modo ricevibile, una deformazione (dénaturation) degli elementi probatori. La Corte è competente, ai sensi dell'art. 168 A del Trattato CE, a verificare la qualificazione giuridica data ai fatti accertati nonché le conclusioni che da tali fatti il Tribunale ha tratto (74). Dunque, la Corte non è competente ad accertare i fatti né, in via di principio, ad esaminare la prove che il Tribunale ha accolto a sostegno dei fatti stessi. Una volta che tali prove siano state ottenute regolarmente, che le regole e i principi generali di diritto in materia di onere della prova siano stati rispettati, così come le norme di procedura in materia di produzione della prova, spetta unicamente al Tribunale giudicare il valore da attribuire agli elementi che gli sono stati sottoposti (75).

92 Alla luce di quanto sopra, si deve rilevare che l'argomentazione della ricorrente ruota essenzialmente intorno alla valutazione delle prove agli atti effettuata dal Tribunale di primo grado, proponendo in sostanza una diversa interpretazione del loro contenuto. In quest'ottica viene messa in discussione l'efficacia probatoria di diversi mezzi istruttori, come quelli dedotti dalla ICI (v. punti 114 e 174 della sentenza impugnata), quelli che risultano da diverse tabelle (v. punti 115 e 232) o quelli contenuti nei verbali delle riunioni dei produttori di polipropilene (v. punti 191 e 192). A parere della ricorrente, questo materiale probatorio non giustifica le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale in ordine alla partecipazione della Hüls alle riunioni dei produttori di polipropilene per tutto il tempo attribuitole, nonché alla sua partecipazione alle singole iniziative assunte nell'ambito di tali riunioni. Orbene, in questo modo la ricorrente contesta la valutazione sostanziale delle prove, senza dedurre né dimostrare che il Tribunale abbia deformato gli elementi di prova: tali contestazioni sono pertanto irricevibili e debbono essere respinte (76). Soltanto nel punto in cui deduce l'inversione dell'onere della prova da parte del Tribunale e la conseguente violazione della presunzione di innocenza in suo favore, la Hüls contesta, della sentenza impugnata, un vizio censurabile in sede di impugnazione (77).

b) Nel merito

93 A mio parere il Tribunale, con la sentenza impugnata, non ha infranto né le norme in materia di onere della prova né il principio della presunzione di innocenza dell'accusato. Sul punto rinvio all'analisi condotta nelle mie conclusioni nelle cause Enichem e Montecatini (78).

V - Conclusione

94 Alla luce di quanto sopra, propongo alla Corte di:

«1) respingere integralmente l'impugnazione della società Hüls Aktiengesellschaft;

2) respingere le conclusioni della parte interveniente;

3) condannare l'interveniente a sopportare le proprie spese;

4) condannare la ricorrente alle spese».

(1) - Causa T-9/89, Hüls/Commissione (Racc. pag. II-499).

(2) - IV/31.149-Polipropilene (GU L 230, pag. 1).

(3) - L'interesse principale della presente causa, nonché delle altre impugnazioni (dieci in tutto) pendenti dinanzi alla Corte e vertenti sulla stessa decisione «Polipropilene» della Commissione, sta nella questione della legittimità del procedimento seguito nell'adozione dell'atto de quo e della presenza o meno, in quest'ultimo, di violazioni di forme sostanziali che avrebbero dovuto essere diagnosticate e ricercate più approfonditamente nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale. Giova sottolineare che i motivi dedotti dalle società ricorrenti in tutte queste cause evidenziano rilevanti analogie, pur senza essere identici, giacché le circostanze di fatto delle varie cause non sono sempre le stesse. La questione che si pone in diritto, tuttavia, impone, sotto molteplici aspetti, lo svolgimento di una problematica unitaria, in particolare nel caso delle sei società, tra le quali l'odierna ricorrente, sui cui ricorsi il Tribunale si è pronunciato con sei sentenze del 10 marzo 1992. Nel periodo intercorso tra il 27 febbraio 1992, data in cui è stata pronunciata la sentenza «PVC» del Tribunale, e il 10 marzo 1992, tali società avevano chiesto al Tribunale la riapertura della trattazione orale, al fine di accertare, alla luce di quanto emerso nell'ambito delle cause «PVC» - cronologicamente coeve e affini nel contenuto - se nell'emanazione della decisione «Polipropilene» fossero stati osservati gli indispensabili requisiti di forma e di procedura. Il Tribunale ha respinto tutte le domande in tal senso. Per ragioni sistematiche è opportuno che si inizi dall'esame delle cause C-199/92 P, Hüls, C-49/92 P, Enichem e C-235/92 P, Montecatini. Vi è analizzata la maggior parte delle questioni che sorgono nel complesso delle cause menzionate, e ad esse si fa riferimento per evitare, nella misura del possibile, ripetizioni.

(4) - GU 1962, n. 13, pag. 204.

(5) - Cause riunite T-79/89, da T-84/89 a T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 e T-104/89 (Racc. pag. II-315).

(6) - Nella sua istanza la ricorrente affermava che, alla luce delle spiegazioni fornite dalla Commissione nelle cause «PVC», si doveva presumere che lo stesso vizio procedurale, rilevabile d'ufficio, ricorresse anche nella presente causa. Era pertanto necessario ordinare, pure in tale fase del procedimento, l'assunzione di mezzi istruttori - obbligando, in particolare, la Commissione a produrre copia dell'originale della decisione «Polipropilene», autenticata con le firme del Presidente della Commissione e del segretario esecutivo nonché una serie di altri documenti - al fine di accertare, in primo luogo, se la decisione «Polipropilene» fosse stata adottata nelle lingue previste dalla normativa comunitaria per tale tipo di atto e, in secondo luogo, se fossero state apportate modifiche alla decisione iniziale successivamente all'emanazione.

(7) - L'atto d'impugnazione dev'essere esaminato, ai fini della ricevibilità, in modo esauriente e globale. Come risulta dalle ordinanze della Corte, per dichiarare irricevibile un'impugnazione, occorre esaminare tutti i motivi dedotti ed accertare l'irricevibilità di ciascuno di essi prima di dichiarare l'irricevibilità del ricorso nel suo complesso. V. ordinanze della Corte 17 settembre 1996, causa C-19/95 P, San Marco Impex Italiana/Commissione (Racc. pag. I-4435), 25 marzo 1996, causa C-137/95 P, VSPOB e a./Commissione (Racc. pag. I-1611), 24 aprile 1996, causa C-87/95 P, CNPAAP/Consiglio (Racc. pag. I-2003) e 11 luglio 1996, causa C-148/96 P, Goldstein/Commissione (Racc. pag. I-3883). V. anche sentenza della Corte 2 marzo 1994, causa C-53/92 P, Hilti/Commissione (Racc. pag. I-667).

(8) - Sentenze 29 giugno 1995, causa T-30/91, Solvay/Commissione (Racc. pag. II-1775), causa T-31/91, Solvay/Commissione (Racc. pag. II-1821), causa T-32/91, Solvay/Commissione (Racc. pag. II-1825), causa T-36/91, ICI/Commissione (Racc. pag. II-1847), e causa T-37/91, ICI/Commissione (Racc. pag. II-1901).

(9) - Sentenza 6 aprile 1995, cause riunite T-80/89, T-81/89, T-83/89, T-87/89, T-88/89, T-90/89, T-93/89, T-95/89, T-97/89, da T-99/89 a T-101/89, T-103/89, T-105/89, T-107/89 e T-112/89, BASF e a./Commissione (Racc. pag. II-729).

(10) - Sentenza 15 giugno 1994, causa C-137/92 P, Commissione/BASF e a. (Racc. pag. I-2555), v. infra, paragrafi 20 e ss.

(11) - Causa T-8/89, DSM/Commissione (Racc. pag. II-1833).

(12) - L'art. 93 del regolamento di procedura della Corte, sia prima sia dopo la modifica del 1993, dispone quanto segue: «§ 2 (...) Il Presidente statuisce sull'istanza di intervento con ordinanza o deferisce l'esame dell'istanza alla Corte. (...) § 3 Se il Presidente dichiara ammissibile l'intervento, l'interveniente riceve comunicazione di tutti gli atti processuali notificati alla parti (...)». Emerge da tali norme che la finalità di questo specifico procedimento consiste nell'esaminare, in via preliminare, se sia ammissibile la partecipazione di un terzo nella causa pendente e non nel valutare se gli argomenti e i motivi dedotti da tale terzo nel complesso siano ricevibili.

(13) - V. conclusioni dell'avvocato generale Reischl nella causa Roquette frères (sentenza 29 ottobre 1980, causa 138/79, Racc. pag. 3333) con riferimento all'ammissibilità dell'intervento in causa del Parlamento, conclusioni cui la Corte ha poi aderito: «A mio avviso, detti dubbi [sull'ammissibilità dell'intervento] non possono essere ignorati solo perché è stata emessa tale ordinanza [che aveva ammesso la partecipazione del Parlamento al procedimento]. Questo provvedimento consente l'intervento solo in via provvisoria; per contro, la decisione definitiva circa l'ammissibilità dell'intervento viene eventualmente emessa nella sentenza, come risulta chiaramente dalla giurisprudenza della Corte. Rinvio a questo proposito alla sentenza 12 luglio 1962 (causa 9/61, Governo del Regno dei Paesi Bassi/Alta Autorità della CECA, Racc. 1962, pag. 403)».

(14) - V. ordinanza 15 novembre 1993, causa C-76/93 P, Scaramuzza/Commissione [Racc. pag. I-5716 e I-5721 (due cause)]. Nella causa Scaramuzza la Corte, tenuto conto del fatto che il terzo che intendeva intervenire non aveva proposto, come avrebbe potuto fare, un ricorso autonomo, non ha ritenuto l'istanza di intervento inammissibile per questa ragione bensì per il fatto che l'istante non era stato in grado di dedurre un interesse giuridico diretto alla vittoria della parte in favore della quale chiedeva di intervenire.

(15) - E' quanto sembra emergere dal tenore della recente ordinanza 14 febbraio 1996, causa C-245/95 P, Commissione/NTN Corporation e a. (Racc. pag. I-553, in particolare punti 8 e 9). Il fatto che l'interveniente non abbia esercitato autonomamente la propria azione ha quale conseguenza negativa semplicemente che essa dovrà limitarsi a sostenere le ragioni della parte in favore della quale interviene. V. anche ordinanza 28 novembre 1991, causa T-35/91, Eurosport Consortium/Commissione (Racc. pag. II-1359).

(16) - Giova sottolineare che, allorché un atto individuale, un atto cioè che non contiene norme giuridiche generali e astratte, disciplina la situazione giuridica di più di un soggetto, si ha in realtà un cumulo di più atti individuali in un unico corpus. Questa osservazione vale anche per il caso della decisione «Polipropilene», in cui si cumulano quindici sanzioni amministrative, tante quante sono le società destinatarie. Questo fatto ha particolare rilevanza per il giudizio sull'interesse giuridico dell'interveniente. Sostanzialmente, quest'ultima intende intervenire in una causa avente ad oggetto non l'atto individuale che la riguarda, bensì un altro atto individuale, contenuto nello stesso, unico corpus che contiene anche quello che la riguarda.

(17) - V. ordinanze C-245/95 P (citata alla nota 15) e C-76/93 P (citata alla nota 14).

(18) - Proprio perché si accerta che non vi è corpus che cumuli tanto l'atto individuale riguardante la parte in favore della quale si interviene, quanto l'atto individuale riguardante l'interveniente. Con questa motivazione, se la parte principale dimostra la mancanza del corpus dell'atto, ne trae diretto vantaggio anche l'interveniente.

(19) - Pertanto, anche nel caso di cumulo nello stesso documento di più atti individuali, come nella fattispecie, l'annullamento nei confronti di uno degli interessati non esplica alcun effetto positivo diretto nei confronti degli altri. Ciò vale anche nel caso in cui l'annullamento si fondi su un vizio di forma dell'atto, che compare necessariamente anche negli altri atti individuali cumulati. Questa posizione, che trova fondamento nella logica del sindacato d'annullamento, non deve stupire; è peraltro accolta dai giudici di cassazione degli Stati membri.

(20) - Questa è la posizione accolta anche dall'ordinanza Scaramuzza, citata alla nota 14 (punti 7 e ss.).

(21) - V. in proposito sentenza 15 giugno 1993, causa C-225/91, Matra/Commissione (Racc. pag. I-3203, punti 11 e 12).

(22) - Né potrebbe interpretarsi in questo senso la domanda della ricorrente di annullare l'atto impugnato e di dichiararlo «inefficace nel suo complesso». La ricorrente può chiedere soltanto l'annullamento della parte che la riguarda. Inoltre, a parte il caso della dichiarazione di inesistenza, gli organi giurisdizionali comunitari non possono dichiarare per analogia la generale invalidità di un atto in cui si cumulano più decisioni individuali.

(23) - L'eccezione di inammissibilità della Commissione, nei limiti in cui si fonda sul giudizio della Corte nelle cause «PVC» (v. supra, nota 10, e infra, paragrafi 20 e ss.) con riferimento al problema se determinate violazioni di forme prescritte «ad substantiam» rendano l'atto inesistente o semplicemente annullabile, è infondata in quanto trascura i limiti del giudicato della sentenza in parola. Il fatto che nelle sentenze «PVC» la Corte non abbia rilevato l'inesistenza non esclude, nonostante le analogie tra i due casi, che l'inesistenza venga dichiarata nella presente causa.

(24) - V. supra, nota 10.

(25) - Nelle cause «PVC» la mancanza dell'originale autenticato, e dunque la violazione dell'art. 12 del regolamento interno della Commissione, sono state dichiarate giudizialmente e non sono contestate dalla Commissione. Pertanto, diversamente da quanto avviene nella causa «Polipropilene», la Corte non doveva far altro che determinare le conseguenze giuridiche dell'accertata violazione dell'art. 12 del regolamento interno della Commissione.

(26) - Punti 48-54.

(27) - Punti 61-78 della sentenza.

(28) - La Corte richiama la sentenza 23 settembre 1986, causa 5/85, Akzo Chemie/Commissione (Racc. pag. 2582).

(29) - Si potrebbe eventualmente opporre alla giurisprudenza innanzi citata che tale soluzione non affronta con il dovuto rigore un'irregolarità tanto grave da parte della Commissione quale è la violazione dell'art. 12 del regolamento interno. In particolare, il giurista che conosce il diritto pubblico vigente in taluni Stati membri, di fronte alla mancata dichiarazione di inesistenza di un atto sostanzialmente non firmato, potrebbe sorprendersi. Non va trascurato tuttavia che la Corte, per giungere a questa conclusione, ha preso in considerazione le peculiarità dell'azione «amministrativa» delle istituzioni comunitarie ritenendo, sempre a mio parere personale, che la qualifica della specifica violazione come «violazione di forme sostanziali», che comporta l'annullamento dell'atto, tuteli nel migliore dei modi tanto il regolare funzionamento delle istituzioni comunitarie quanto i legittimi interessi dei singoli coinvolti. Per questa ragione e nonostante i menzionati dubbi sul fatto che la sanzione contro la violazione della Commissione nelle cause «PVC» sia stata abbastanza rigorosa, ritengo che la stessa soluzione giurisprudenziale possa valere anche nelle cause qui in esame.

(30) - V. supra, paragrafo 5.

(31) - Come dichiarato anche nella sentenza 1_ giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a. (Racc. pag. I-1981, punto 49), «solo il Tribunale è pertanto competente ad accertare i fatti salvo il caso in cui l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposto».

(32) - Il divieto di disporre mezzi istruttori vale sia prima che il giudice decida sulla fondatezza dell'impugnazione, sia nel caso in cui il ricorso venga accolto e sorga la questione del rinvio o meno della causa al giudice di merito perché decida. Nella fase precedente l'annullamento, il divieto si fonda sul fatto che non potrebbe costituire vizio dell'iter logico seguito dal giudice di merito un elemento di fatto che tale giudice non conosceva. Nella fase successiva all'annullamento, l'art. 54 dello Statuto CEE della Corte dispone che essa può statuire definitivamente sulla controversia «qualora lo stato degli atti lo consenta». Ove siano necessarie prove ulteriori, ciò significa che «lo stato degli atti» non è tale da far ritenere la causa matura per la decisione.

(33) - Sentenza 12 luglio 1957, cause riunite 7/56, 3/57-7/57, Algera e a./Assemblea Comune CECA (Racc. pag. 79). Secondo la ricorrente, questa sentenza si allinea a quanto ampiamente accolto dai diritti nazionali degli Stati membri e definisce inesistente l'atto inficiato da vizi particolarmente gravi e manifesti. Dalla giurisprudenza della Corte la ricorrente desume che l'omessa sottoscrizione dell'atto integra gli estremi di un siffatto vizio, grave e manifesto. Sul punto, rinvia alle conclusioni dell'avvocato generale Trabucchi nelle cause riunite 15/73-33/73, 52/73, 53/73, 57/73-109/73, 116/73, 117/73, 123/73, 132/73-137/73, Kortner-Schots e a./Consiglio, Commissione e Parlamento (Racc. 1974, pag. 193) nonché alle conclusioni dell'avvocato generale Mischo nella causa 15/85, Consorzio Cooperative d'Abruzzo/Commissione (Racc. 1987, pag. 1005). La mancanza delle firme necessarie nella decisione «Polipropilene» è, secondo la Hüls, manifesta. Analogamente, la ricorrente afferma che, sulla scorta di quanto risultava dalla sua memoria 4 marzo 1992, si deve presumere anche un altro vizio particolarmente grave e manifesto, quello della modifica del contenuto della decisione «Polipropilene» in epoca successiva alla sua adozione. Il Tribunale pertanto, non avendo ritenuto che tali vizi avessero reso ab initio inesistente l'atto di cui trattasi, avrebbe contravvenuto al diritto comunitario per quanto riguarda l'interpretazione della nozione di atto «inesistente».

(34) - Per la necessità delle prova piena di vizi formali del genere, la Commissione richiama la citata sentenza «PVC» e la sentenza 7 luglio 1994, causa T-43/92, Dunlop Slazenger/Commissione (Racc. pag. II-441), nonché le sentenze 27 ottobre 1994, causa T-34/95, Fiat Agri e New Holland Ford/Commissione (Racc. pag. II-905) e T-35/92, Deere/Commissione (Racc. pag. II-957).

(35) - Tanto l'inesistenza quanto la violazione di forme sostanziali dedotte dalla Hüls appartengono alla categoria delle questioni rilevabili d'ufficio. V., ad es., sentenze della Corte 21 dicembre 1954, cause 1/54, Francia/Alta Autorità della CECA (Racc. pag. 7) e 2/54, Italia/Alta Autorità CECA (Racc. pag. 75), 20 marzo 1959, causa 18/57, Nold/Alta Autorità della CECA (Racc. pag. 85), 7 maggio 1991, causa C-291/89, Interhotel/Commissione (Racc. pag. I-2257, punto 14) e C-304/89, Oliveira/Commissione (Racc. pag. I-2283, punto 18).

(36) - Non è a mio parere corretta la tesi secondo la quale, ove i vizi risultino direttamente dal corpus dell'atto impugnato, contenuto nel fascicolo in base al quale il Tribunale si è pronunciato, sarebbe possibile eccepirli per la prima volta in sede di impugnazione. L'atto controverso non è un documento processuale del giudizio di primo grado e non può dunque costituire il fondamento per sollevare motivi di impugnazione. Come già detto, la logica e la collocazione del giudizio di impugnazione nell'ambito del sistema processuale dell'ordinamento comunitario impongono, quale principio fondamentale, di dedurre quali motivi di ricorso unicamente quei vizi di legittimità del giudizio di primo grado che possono desumersi dal testo della sentenza impugnata e dagli altri documenti processuali. La reiezione dei motivi di ricorso relativi al contenuto dell'atto impugnato in primo grado è la conseguenza di questo principio; l'atto impugnato costituisce semplicemente un elemento di prova, per la valutazione del quale l'unico competente è il giudice di merito, vale a dire il Tribunale.

(37) - V. punti 73 e 76 della sentenza «PVC», citata alla nota 10.

(38) - Sul punto v. infra, nella parte in cui si espone la sentenza di rigetto del Tribunale alla luce delle norme che disciplinano l'onere della prova.

(39) - V. infra, paragrafi 50 e ss.

(40) - V. supra, paragrafi 20 e ss.

(41) - Sentenza 19 maggio 1994, causa C-36/92 P, SEP/Commissione (Racc. pag. I-1911, punto 33).

(42) - Sul punto la ricorrente richiama le sentenze 14 dicembre 1962, cause riunite 2/62 e 3/62, Commissione/Lussemburgo e Belgio (Racc. pag. 791) e 26 novembre 1981, causa 195/80, Michel/Parlamento (Racc. pag. 2861).

(43) - Sentenza 9 dicembre 1965, cause riunite 29/63, 31/63, 36/63, 39/63-47/63, 50/63 e 51/63, Société anonyme des laminoirs, hauts fourneaux, forges, fonderies et usines de la Providence e a./Alta Autorità della CECA (Racc. pag. 1107).

(44) - Sentenza 22 ottobre 1991, causa C-16/90, Nölle (Racc. pag. I-5163).

(45) - La Commissione fa riferimento all'ordinanza 26 marzo 1992, causa T-4/89 Rev., BASF/Commissione (Racc. pag. II-1591) e alla sentenza 19 marzo 1991, causa C-403/85 Rev., Ferrandi/Commissione (Racc. pag. I-1215).

(46) - V. sentenze Dunlop Slazenger/Commissione, Fiat Agri e New Holland Ford/Commissione e Deere/Commissione, citate alla nota 35.

(47) - Sentenza 9 giugno 1992, causa C-30/91 P (Racc. pag. I-3755).

(48) - La Commissione fa riferimento alla sentenza 10 dicembre 1992, causa T-33/91, Williams/Corte dei conti (Racc. pag. II-2499, punto 31).

(49) - Che corrispondono agli artt. 61 e 45 del regolamento di procedura della Corte.

(50) - Sul punto rinvio alla sentenza «PVC» della Corte, innanzi menzionata, nonché alla mie osservazioni in merito alla qualificazione giuridica del vizio consistente nella mancanza dell'originale autenticato. V. paragrafi 20 e ss. e 38 delle presenti conclusioni.

(51) - V. supra, paragrafo 33.

(52) - V. sentenza della Corte 1_ dicembre 1965, causa 45/64, Commissione/Italia (Racc. pag. 886) nonché le conclusioni dell'avvocato generale Lagrange nella causa La Providence, citata alla nota 43.

(53) - Sentenza della Corte 28 aprile 1966, causa 49/65, Ferriere e Acciaierie Napoletane/Alta Autorità della CECA (Racc. pag. 100).

(54) - V. anche sentenza 6 aprile 1995, causa T-145/89, Baustahlgewebe/Commissione (Racc. pag. II-987, punto 34).

(55) - Sentenza 28 aprile 1966, causa 51/65, ILFO/Alta Autorità della CECA (Racc. pag. 120). Si osservi che la parte di cui trattasi non è esentata da qualunque onere processuale nel dedurre il suo argomento, in quanto allora si creerebbe in suo favore la presunzione che i vizi che essa lamenta siano effettivamente presenti. Essa deve - per convincere definitivamente il giudice ad esaminare ulteriormente i suoi argomenti ed eventualmente a disporre l'assunzione di nuove prove - produrre un «principio di prova» relativo agli argomenti dedotti. Ovviamente, il «principio di prova» varia a seconda delle circostanze specifiche di ciascuna causa e non può essere equiparato a una prova piena. Sarebbe peraltro eccessivo chiedere alla parte di fornire all'organo giudicante prove piene su questioni di cui non può avere conoscenza completa. Ciò varrebbe a maggior ragione allorché si chiedesse a una parte, che, proprio perché non può accedere a taluni mezzi, chiede al giudice di disporre prove supplementari, di produrre «indizi sufficienti» delle irregolarità che suppone possano emergere dall'assunzione di tali prove supplementari.

(56) - V. art. 44, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

(57) - Questa limitazione si riscontra in tutti i sistemi processuali nazionali, essendo connaturata ai fondamentali principi di certezza del diritto e di buona amministrazione della giustizia.

(58) - V. sentenza 14 maggio 1975, causa 74/74, CNTA/Commissione (Racc. pag. 533, punto 4). V. anche sentenza 9 febbraio 1994, causa T-109/92, Lacruz Bassols/Corte di giustizia (Racc. pag. II-105, punto 67).

(59) - Proprio questa è la differenza tra la causa in esame e le cause, corrispondenti nel contenuto, «PVC», «LDPE» e «Carbonato di sodio». In queste ultime, i motivi delle parti vertenti sull'eventuale presenza di vizi di forma nelle parti impugnate hanno potuto sì essere dedotti tardivamente, ma pur sempre prima della chiusura della fase orale.

(60) - V. infra, paragrafi 77 e ss.

(61) - V. sentenza 16 giugno 1971, causa 77/70, Prelle/Commissione (Racc. pag. 561, punto 7).

(62) - Si rilevi che l'art. 64, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale dispone che «ciascuna parte può, in qualsiasi momento del procedimento, proporre l'adozione (...) di misure di organizzazione del procedimento (...)». Questa domanda può eventualmente fondarsi sull'esistenza o sulla supposizione dell'esistenza di nuovi dati di fatto.

(63) - Si potrebbe sostenere che le rivelazioni degli agenti della Commissione nelle cause «PVC», su cui si fondava la memoria della ricorrente, non costituiscono «fatti», risolvendosi piuttosto in un modo indiretto di dedurre surrettiziamente una serie di motivi di invalidità della decisione «Polipropilene». In quest'ottica, i motivi in concreto dedotti sono tardivi e dunque irricevibili. Ritengo che questa interpretazione della memoria della ricorrente, benché non priva di una sua logica, vada disattesa. I motivi in diritto della ricorrente presuppongono un fatto reale, il compimento di un'infrazione da parte della Commissione nell'emanare la decisione «Polipropilene». L'importante è precisare in quale momento la ricorrente ha appreso o avrebbe dovuto apprendere l'esistenza di tali vizi.

(64) - Riflette questa posizione anche la Corte allorché esamina la ricevibilità di una domanda di revocazione. La giurisprudenza ha chiarito che la domanda di revocazione, dato il suo carattere eccezionale, è subordinata a condizioni di ricevibilità particolarmente rigorose. Si richiede l'«ignoranza assoluta» del fatto su cui la domanda di fonda; non ricorre questa ipotesi di ignoranza allorché la conoscenza del fatto era possibile nel corso del giudizio iniziale. V. sentenza 10 gennaio 1980, causa 116/78 Rev., Bellintani e a./Commissione (Racc. pag. 23).

(65) - Si rilevi che la parte, che per sua colpa non ha avuto tempestivamente conoscenza di un fatto, non può addurre il ritardo nell'informazione per ottenere la riapertura della fase orale. E' la soluzione accolta dalla Corte nella sentenza 21 gennaio 1971, causa 56/70, Mandelli/Commissione (Racc. pag. 1) nel valutare la ricevibilità di una domanda di revocazione. La parte che chiedeva la revocazione si richiamava ad una relazione delle autorità italiane di cui aveva avuto conoscenza solo dopo la conclusione del giudizio iniziale. La Corte ritenne tuttavia che la ricorrente non poteva ignorare l'esistenza della detta relazione e che nulla le impediva di «(...) proporre alla Corte di adottare (...) un provvedimento istruttorio inteso ad ottenere l'esibizione del documento in questione e la comunicazione di qualsiasi altro dato rilevante eventualmente in possesso dell'amministrazione italiana». Con tale motivazione respinse la domanda di revocazione. La Corte respinge la domanda di integrazione delle prove proposta dopo la chiusura della fase orale qualora la parte abbia avuto la possibilità di proporre la domanda prima di tale conclusione (sentenza 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman, Racc. pag. I-4921, punto 54).

(66) - Ciò significa che la ricorrente non poteva legittimamente dedurre i vizi di forma lamentati dopo la chiusura della fase orale. Infatti, o le violazioni contestate alla Commissione risultavano con certezza dagli atti, nel qual caso avrebbero dovuto essere dedotte al più tardi con la memoria di replica, oppure dal fascicolo si potevano solo inferire dubbi sul fatto che le forme sostanziali fossero state osservate o meno, nel qual caso la ricorrente avrebbe dovuto farli valere al momento opportuno, chiedendo parallelamente al Tribunale di disporre l'assunzione di prove sul punto.

(67) - Si potrebbe sostenere che i primi sospetti sorgono già con la comunicazione alla ricorrente della decisione «Polipropilene», laddove dal testo comunicato non risulta che sia stata rispettata la formalità prescritta ad substantiam dall'art. 12 del regolamento interno della Commissione.

(68) - L'analisi sin qui condotta, pur apparentemente severa nei confronti della parte che deduce il motivo, è a mio parere la più indicata. Al contrario, non mi trova concorde la posizione espressa dal Tribunale nelle cause «carbonato di sodio» e «LDPE» (rispettivamente citate alle note 8 e 9), che ha ritenuto corretto che le ricorrenti avessero atteso la sentenza definitiva nelle cause «PVC» prima di dedurre i corrispondenti argomenti di fatto nelle loro proprie cause. Indipendentemente dal fatto che le rivelazioni effettuate nel corso della causa «PVC» fossero o meno ignote alle parti di altri procedimenti, queste ultime avrebbero in ogni caso dovuto esaminare con diligenza la legittimità formale della decisione che le riguardava, anche se soltanto in base al controllo degli atti di causa. Le successive rivelazioni semplicemente avvalorano i sospetti di eventuali irregolarità da parte della Commissione. Né la ricorrente può richiamarsi alla presunzione di legittimità dell'atto impugnato quale ragione per cui non avrebbe potuto immaginare che al di là della sua apparente integrità si celavano vizi gravi. Dal momento in cui un soggetto impugna in giudizio l'atto di un'istituzione comunitaria, la presunzione di legittimità cessa di valere, pro o contro tale soggetto. Da una parte, come già detto (v. paragrafo 36), la presunzione di legittimità non può essere opposta al ricorrente che deduca in modo ricevibile motivi di illegittimità dell'atto. Il ricorrente, da parte sua, non può far valere la stessa presunzione per giustificare la sua omissione nel rilevare in tempo utile un vizio dell'atto impugnato.

(69) - V. supra, paragrafo 36.

(70) - V. la parte dedicata all'analisi del controllo giudiziale d'ufficio.

(71) - Si potrebbe osservare che l'obbligo del controllo giurisdizionale d'ufficio è più limitato del dovere di diligenza delle parti, il quale, come si è visto, impone loro di riconoscere e di dedurre tempestivamente anche gli elementi dai quali emergano eventuali vizi di forma dell'atto impugnato. Questa constatazione non stupisca. Il controllo d'ufficio in sede di impugnazione non è stato previsto per sanare le omissioni delle parti. Esso mira a garantire l'ordinamento giuridico per mezzo dell'accertamento e della condanna dei vizi gravi e manifesti degli atti emanati dalle istituzioni comunitarie. Allorché tali anomalie non risultano dagli atti, il giudice comunitario non è tenuto a disporre nuovi mezzi di prova. L'ulteriore approfondimento è una facoltà e non un obbligo.

(72) - Sentenza 16 giugno 1971, causa 18/70 (Racc. pag. 515).

(73) - Sentenza della Corte 7 giugno 1983, cause riunite 100/80-103/80 (Racc. pag. 1825).

(74) - V. la recente sentenza della Corte Commissione/Brazzelli Lualdi e a., citata alla nota 31 (punti 48 e 49) nonché l'ordinanza San Marco Impex Italiana/Commissione, citata alla nota 7 (punto 39).

(75) - V. sentenza Commissione/Brazzelli Lualdi e a., citata alla nota 32 (punto 66), nonché San Marco Impex Italiana/Commissione, citata alla nota 7 (punto 40).

(76) - E' un fatto che tutta l'argomentazione della ricorrente, per quanto riguarda il contenuto giuridico della seconda parte dell'impugnazione, chiede in realtà un ampliamento della portata del controllo effettuato nell'ambito dell'art. 51 dello Statuto CEE della Corte. Giova inoltre sottolineare che l'atto di impugnazione deve contenere, ai sensi dell'art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte, tra l'altro anche «i motivi e gli argomenti di diritto». Insistere rigorosamente sulla lettera di questa disposizione potrebbe forse, alla luce di quanto sopra, condurre alla conclusione, cui giunge anche la Commissione, che l'intera argomentazione contenuta nella seconda parte dell'atto di impugnazione debba essere respinta in quanto irricevibile, poiché manca di chiarezza. Ritengo tuttavia che un trattamento siffatto debba essere riservato a quei ricorsi che non lasciano alcun margine di valutazione giuridica nell'ambito del giudizio di impugnazione. In caso contrario, nonostante i margini che devono essere lasciati al giudice sul punto, un'amministrazione della giustizia che sia la più completa possibile impone sicuramente un approccio ermeneutico che, ispirandosi ai criteri letterale e logico, dia forma agli argomenti giuridici contenuti nell'atto, senza crearne dove non ci sono.

(77) - Ci si potrebbe chiedere, in sede di interpretazione dell'atto di impugnazione, se ciò che in sostanza si deduce sia l'erronea motivazione della sentenza impugnata. Qualcosa del genere si potrebbe ad esempio desumere dall'argomento della Hüls secondo cui il Tribunale ha fondato le sue conclusioni rispetto alla partecipazione della società alle riunioni dei produttori di polipropilene dalla fine del 1978 o dagli inizi del 1979 esclusivamente sulla risposta della ICI alla richiesta di informazioni. Non ritengo tuttavia che sia contro la motivazione in sé che si rivolge la critica della ricorrente, dato che essa stessa ammette che il Tribunale si è richiamato, in proposito, anche ad altri mezzi di prova (le tabelle menzionate al punto 115, ma v. anche punto 116) di cui la ricorrente semplicemente nega l'efficacia probatoria. In questo modo, essa si limita al motivo della valutazione degli elementi di fatto esistenti.

(78) - V. paragrafi 50 e ss. delle mie conclusioni nella causa C-49/92 P, Commissione/Enichem, nonché i paragrafi 53-68 delle mie conclusioni nella causa C-235/92 P, Montecatini/Commissione, presentate entrambe in data odierna.