Parole chiave
Massima

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Dipendenti ° Pensioni ° Diritti a pensione maturati prima dell' entrata al servizio delle Comunità ° Trasferimento al regime comunitario ° Fissazione mediante disposizioni generali di esecuzione di un termine per la presentazione della domanda ° Ammissibilità ° Prassi amministrativa che conferisce natura di decadenza al termine istituito ° Illegittimità

(Statuto del personale, allegato VIII, art. 11, n. 2)

Massima

L' amministrazione non può imporre, per l' esercizio della facoltà, contemplata dall' art. 11, n. 2, dell' allegato VIII dello Statuto, di trasferire verso il regime comunitario i diritti a pensione maturati in forza di un regime nazionale, condizioni più onerose di quelle previste dalle disposizioni generali di esecuzione adottate per l' applicazione di dette disposizioni. Di conseguenza, l' amministrazione non ha il diritto di respingere una domanda di trasferimento basandosi esclusivamente sull' esistenza di un termine di decadenza per la presentazione della domanda, mentre le disposizioni generali di esecuzione prevedono a questo scopo soltanto un termine ordinatorio, senza esaminare se le ragioni particolari cui fa riferimento l' interessato ed estranee alla sua volontà possano giustificare il ritardo della sua domanda.