Parole chiave
Massima

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1. Concorrenza ° Procedimento amministrativo ° Accesso al fascicolo ° Scopo ° Omessa divulgazione di documenti in possesso della Commissione ° Giudizio del Tribunale sul rispetto dei diritti della difesa nel caso di specie

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, n. 2)

2. Procedura ° Deduzione di motivi nuovi in corso di causa ° Disposizioni pertinenti del regolamento di procedura che non prescrivono né termini né formalità specifiche ° Non sussiste decadenza

(Trattato CEE, art. 173; regolamento interno della Commissione, art. 12)

3. Ricorso d' annullamento ° Motivi ° Violazione delle forme sostanziali ° Notificazione, in contrasto con il regolamento interno della Commissione, di una decisione non previamente autenticata

(Trattato CEE, art. 173)

4. Ricorso d' annullamento ° Motivi ° Violazione delle forme sostanziali ° Regolarizzazione successiva alla proposizione del ricorso ° Inammissibilità

(Trattato CEE, art. 173)

Massima

1. Nelle cause di concorrenza l' accesso al fascicolo ha lo scopo di consentire ai destinatari di una comunicazione degli addebiti di prendere conoscenza degli elementi di prova contenuti nel fascicolo della Commissione, affinché possano pronunciarsi utilmente, sulla base di tali elementi, sulle conclusioni cui è giunta la Commissione nella comunicazione degli addebiti.

Tale accesso appartiene alle garanzie procedurali dirette a tutelare i diritti della difesa, principio generale la cui effettiva osservanza richiede che l' impresa interessata sia stata messa in grado, già durante il procedimento amministrativo, di far conoscere in modo efficace il suo punto di vista sulla realtà e sulla pertinenza dei fatti, delle censure e delle circostanze allegate dalla Commissione.

L' eventuale violazione dei diritti della difesa e i suoi effetti vanno esaminati dal Tribunale in relazione alle circostanze specifiche di ciascun caso di specie. Infatti, è alla luce degli addebiti effettivamente mossi dalla Commissione all' impresa interessata e alla difesa svolta da quest' ultima che si può valutare la rilevanza per tale difesa dei documenti che non sono stati comunicati, sia che si tratti degli eventuali documenti a discarico dell' impresa sia che si tratti di quelli che dimostrano l' esistenza dell' intesa allegata.

2. L' art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale non prescrive né un termine né una formalità specifica per la deduzione, qualora sia ammissibile, di un motivo nuovo; in particolare tale disposizione non prescrive che la deduzione di un motivo nuovo debba aver luogo, pena la decadenza, immediatamente o entro un dato termine dalla rivelazione degli elementi di diritto e di fatto ivi menzionati. Orbene, per quanto riguarda la deduzione di un motivo, la decadenza, poiché limita la facoltà della parte interessata di produrre ogni elemento necessario per il successo delle sue pretese, è ammissibile, in linea di principio, solo se costituisce oggetto di una disciplina espressa e non equivoca.

3. L' autenticazione degli atti prevista dall' art. 12, primo comma, del regolamento interno della Commissione, che dev' essere effettuata dopo l' adozione da parte del collegio e prima della notificazione o della pubblicazione, ha lo scopo di garantire la certezza del diritto fissando, nelle lingue che fanno fede, il testo adottato dal collegio. Essa permette dunque di verificare, in caso di contestazione, la perfetta corrispondenza dei testi notificati o pubblicati al testo suddetto e, quindi, alla volontà del loro autore. Ne consegue che l' autenticazione costituisce una formalità sostanziale ai sensi dell' art. 173 del Trattato CEE e che una decisione notificata senza essere stata autenticata è viziata da violazione delle forme sostanziali, a prescindere da qualsiasi discordanza fra il testo adottato e quello pubblicato o notificato.

4. Dopo che sia stato proposto ricorso contro un atto viziato da violazione delle forme sostanziali, l' istituzione che ha emanato l' atto non può eliminare il detto vizio con un semplice provvedimento di regolarizzazione retroattiva, ad esempio autenticando un atto che era stato notificato senza che si fosse compiuta tale formalità.

Ciò vale particolarmente nel caso di una decisione che infligge al ricorrente una sanzione pecuniaria, poiché una regolarizzazione effettuata successivamente alla proposizione del ricorso priverebbe ex post di fondamento il motivo relativo al vizio suddetto. Tale soluzione sarebbe contraria alla certezza del diritto e agli interessi dei destinatari di decisioni che infliggono sanzioni.