SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (PRIMA SEZIONE AMPLIATA) DEL 29 GIUGNO 1995. - SOLVAY SA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - CONCORRENZA - ACCORDO DI RIPARTIZIONE DEL MERCATO - REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE - AUTENTICAZIONE DI UNA DECISIONE ADOTTATA DAL COLLEGIO DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE. - CAUSA T-31/91.
raccolta della giurisprudenza 1995 pagina II-01821
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Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
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1. Procedura ° Deduzione di motivi nuovi in corso di causa ° Disposizioni pertinenti del regolamento di procedura che non prescrivono né termini né formalità specifiche ° Non sussiste decadenza
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, n. 2)
2. Ricorso d' annullamento ° Motivi ° Violazione delle forme sostanziali ° Notificazione, in contrasto con il regolamento interno della Commissione, di una decisione non previamente autenticata
(Trattato CEE, art. 173; regolamento interno della Commissione, art. 12)
3. Ricorso d' annullamento ° Motivi ° Violazione delle forme sostanziali ° Regolarizzazione successiva alla proposizione del ricorso ° Inammissibilità
(Trattato CEE, art. 173)
1. L' art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale non prescrive né un termine né una formalità specifica per la deduzione, qualora sia ammissibile, di un motivo nuovo; in particolare tale disposizione non prescrive che la deduzione di un motivo nuovo debba aver luogo, pena la decadenza, immediatamente o entro un dato termine dalla rivelazione degli elementi di diritto e di fatto ivi menzionati. Orbene, per quanto riguarda la deduzione di un motivo, la decadenza, poiché limita la facoltà della parte interessata di produrre ogni elemento necessario per il successo delle sue pretese, è ammissibile, in linea di principio, solo se costituisce oggetto di una disciplina espressa e non equivoca.
2. L' autenticazione degli atti prevista dall' art. 12, primo comma, del regolamento interno della Commissione, che dev' essere effettuata dopo l' adozione da parte del collegio e prima della notificazione o della pubblicazione, ha lo scopo di garantire la certezza del diritto fissando, nelle lingue che fanno fede, il testo adottato dal collegio. Essa permette dunque di verificare, in caso di contestazione, la perfetta corrispondenza dei testi notificati o pubblicati al testo suddetto e, quindi, alla volontà del loro autore. Ne consegue che l' autenticazione costituisce una formalità sostanziale ai sensi dell' art. 173 del Trattato CEE e che una decisione notificata senza essere stata autenticata è viziata da violazione delle forme sostanziali, a prescindere da qualsiasi discordanza fra il testo adottato e quello pubblicato o notificato.
3. Dopo che è stato proposto ricorso contro un atto viziato da violazione delle forme sostanziali, l' istituzione che ha emanato l' atto non può eliminare il detto vizio con un semplice provvedimento di regolarizzazione retroattiva, ad esempio autenticando un atto che era stato notificato senza che si fosse compiuta tale formalità.
Ciò vale particolarmente nel caso di una decisione che infligge al ricorrente una sanzione pecuniaria, poiché una regolarizzazione effettuata successivamente alla proposizione del ricorso priverebbe ex post di fondamento il motivo relativo al vizio suddetto. Tale soluzione sarebbe contraria alla certezza del diritto e agli interessi dei destinatari di decisioni che infliggono sanzioni.
Nella causa T-31/91,
Solvay SA, già Solvay e Cie SA, società di diritto belga, con sede in Bruxelles, con gli avv.ti Lucien Simont, patrocinante dinanzi alla Cour de cassation del Belgio, e, nel corso della trattazione orale, Paul-Alain Foriers e Guy Block, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. Jacques Loesch, 11, rue Goethe,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Berend Jan Drijber, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. signora Nicole Coutrelis, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione della Commissione 19 dicembre 1990, 91/298/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell' articolo 85 del Trattato CEE (IV/33.133-B: Carbonato di sodio ° Solvay, CFK; GU 1991, L 152, pag. 16),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione ampliata),
composto dai signori J.L. Cruz Vilaça, presidente, D.P.M. Barrington, A. Saggio, H. Kirschner e A. Kalogeropoulos, giudici,
cancelliere: H. Jung
(motivazione non riprodotta)
dichiara e statuisce:
1) La decisione della Commissione 19 dicembre 1990, 91/298/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell' articolo 85 del Trattato CEE (IV/33.133-B: Carbonato di sodio ° Solvay, CFK), è annullata nella parte in cui riguarda la ricorrente.
2) La Commissione è condannata alle spese.