Parole chiave
Massima

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1. Politica sociale ° Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale ° Direttiva 79/7 ° Art. 4, n. 1 ° Effetto diretto ° Normativa nazionale che limita all' anno precedente la presentazione della domanda l' effetto retroattivo di una pensione di inabilità al lavoro ° Ammissibilità ° Direttiva non correttamente attuata prima della presentazione della domanda ° Irrilevanza

(Direttiva del Consiglio 79/7/CEE, art. 4, n. 1)

2. Politica sociale ° Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale ° Direttiva 79/7 ° Art. 4, n. 1 ° Normativa nazionale che revoca alle sole donne la prestazione di inabilità al lavoro in caso di concessione di una pensione di reversibilità ° Applicazione da parte dei giudici nazionali senza distinguere tra uomini e donne che si trovano nella medesima situazione ° Ammissibilità in quanto si tratta di garantire la parità di trattamento non ancora attuata nella normativa nazionale

(Direttiva del Consiglio 79/7, art. 4, n. 1)

Massima

1. Il diritto comunitario non si oppone all' applicazione di una disposizione di legge nazionale in forza della quale una prestazione di inabilità al lavoro sia retroattiva a non oltre un anno prima della data di presentazione della domanda, qualora un singolo faccia valere i diritti direttamente attribuitigli, a decorrere dal 23 dicembre 1984, dall' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 in tema di divieto di discriminazioni fondate sul sesso in materia di previdenza sociale e, alla data di presentazione della domanda, lo Stato membro interessato non abbia ancora provveduto alla corretta attuazione di tale norma della direttiva nell' ordinamento giuridico interno.

Infatti, una norma nazionale che limita l' effetto retroattivo delle domande presentate al fine dell' ottenimento di una prestazione di inabilità al lavoro non è intesa a menomare il diritto dei singoli di invocare la direttiva 79/7 davanti ad un giudice nazionale nei confronti di uno Stato membro inadempiente, ma fa riscontro, da un lato, ad esigenze di buona amministrazione, relative in particolare alla possibilità di controllare se l' interessato soddisfacesse le condizioni per ottenere la prestazione e di fissare il tasso di inabilità al lavoro, che del resto, può variare nel tempo, e, d' altro lato, alla necessità di preservare l' equilibrio finanziario di un regime nel quale le domande presentate dagli iscritti al medesimo nel corso di un anno debbono in linea di massima essere coperte dai contributi versati durante lo stesso anno.

2. Uno Stato membro non può mantenere in vigore una disposizione che nella sua formulazione operi una discriminazione tra uomini e donne ai sensi dell' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7. Se, tuttavia, tale disposizione, in forza di una giurisprudenza nazionale costante e nonostante la sua formulazione, è applicata indistintamente alle donne e agli uomini che si trovano nella medesima situazione, nulla osta a che il giudice nazionale, nelle controversie dinanzi ad esso pendenti, continui ad applicare questa disposizione alla luce di quella giurisprudenza che gli consente di garantire la piena efficacia dell' art. 4, n. 1, fintantoché lo Stato membro non abbia adottato i provvedimenti legislativi necessari ad attuarlo completamente.

Pertanto, l' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 non osta all' applicazione da parte del giudice nazionale di una norma di legge in forza della quale una prestazione di inabilità al lavoro sia revocata soltanto alle donne in conseguenza della concessione di una pensione di reversibilità, qualora tale norma sia applicata, alla luce di una giurisprudenza nazionale costante, sia alle vedove sia ai vedovi in stato di inabilità al lavoro.