61991J0320

SENTENZA DELLA CORTE DEL 19 MAGGIO 1993. - PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI PAUL CORBEAU. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LIEGE - BELGIO. - CONCORRENZA - MONOPOLIO POSTALE - PORTATA. - CAUSA C-320/91.

raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-02533
edizione speciale svedese pagina 00077
edizione speciale finlandese pagina I-00223


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


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Concorrenza ° Imprese alle quali gli Stati membri conferiscono diritti speciali o esclusivi ° Imprese incaricate della gestione di servizi d' interesse economico generale ° Monopolio postale ° Liceità ° Limiti ° Servizi specifici, separabili dal servizio d' interesse economico generale e che non compromettono il suo equilibrio economico

(Trattato CEE, art. 90)

Massima


L' art. 90 del Trattato osta a che una regolamentazione di uno Stato membro che conferisce a un ente quale la Régie des postes il diritto esclusivo di raccogliere, di trasportare e di distribuire la corrispondenza vieti, sotto pena di sanzioni penali, a un operatore economico stabilito in detto Stato di offrire taluni servizi specifici, separabili dal servizio d' interesse generale, che rispondono a esigenze particolari degli operatori economici e che richiedono talune prestazioni supplementari che il servizio postale tradizionale non offre, nella misura in cui tali servizi non compromettano l' equilibrio economico del servizio d' interesse economico generale esercitato dal titolare del diritto esclusivo.

Infatti, anche se l' obbligo del titolare del diritto esclusivo di svolgere una funzione d' interesse generale, garantendo i suoi servizi in condizioni di equilibrio economico, presuppone la possibilità di una compensazione fra i settori di attività redditizi e settori meno redditizi, e giustifica quindi una limitazione della concorrenza da parte di imprenditori privati nei settori economicamente redditizi, siffatta limitazione della concorrenza non si giustifica tuttavia in tutti i casi. In particolare, essa non è ammissibile qualora si tratti di servizi specifici, separabili dal servizio d' interesse generale, che rispondono ad esigenze specifiche di operatori economici e che richiedono determinate prestazioni supplementari ° quali, per quanto riguarda l' inoltro della corrispondenza, la raccolta a domicilio, una maggiore rapidità o affidabilità nella distribuzione o anche la possibilità di modificare la destinazione durante l' inoltro ° che il servizio postale tradizionale non offre, nella misura in cui tali servizi, per loro natura e per le condizioni nelle quali essi sono offerti, quali l' area geografica nella quale sono prestati, non compromettano l' equilibrio economico del servizio d' interesse economico generale esercitato dal titolare del diritto esclusivo.

Parti


Nel procedimento C-320/91,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal correctionnel di Liegi (Belgio), nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro

Paul Corbeau,

parte civile: Régie des postes,

domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 86 e 90 del Trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, C.N. Kakouris, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg e J.L. Murray, presidenti di sezione, G.F. Mancini, R. Joliet, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Diez de Velasco, P.J. Kapteyn e D.A.O. Edward, giudici,

avvocato generale: G. Tesauro

cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore

viste le osservazioni scritte presentate:

° per il signor Paul Corbeau, dall' avv. Luc Misson, del foro di Liegi,

° per la Régie des postes, dall' avv. Edouard Marissens, del foro di Bruxelles,

° per il governo del Regno di Spagna, dai signori Alberto Navarro González, direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, e Miguel Bravo-Ferrer Delgado, avvocato dello Stato presso il servizio giuridico per il contenzioso comunitario, in qualità di agenti,

° per il governo del Regno Unito, dalla signora S. Cochrane, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agente,

° per il governo irlandese, dal signor Louis J. Dockery, Chief State Solicitor, in qualità di agente,

° per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Giuliano Marenco, consigliere giuridico, Berend Jan Drijber e Francisco Enrique González Diaz, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali del signor Paul Corbeau, della Régie des postes, del governo britannico, rappresentato dalla signora V. Rose, barrister, del governo spagnolo, del governo ellenico, rappresentato dai signori V. Kontolaimos e P. Athanassoulis, consiglieri giuridici, in qualità di agenti, del governo italiano, rappresentato dal signor I.M. Braguglia, avvocato dello Stato, in qualità di agente, del governo irlandese, rappresentato dai signori J. Cooke, SC, e B. Lenihan, barrister-at-law, in qualità di agenti, e della Commissione, all' udienza del 2 dicembre 1992,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 9 febbraio 1993,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con sentenza 13 novembre 1991, pervenuta in cancelleria l' 11 dicembre seguente, il Tribunal correctionnel di Liegi ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, quattro questioni pregiudiziali sull' interpretazione degli artt. 86 e 90 del Trattato, al fine di valutare la compatibilità con questi articoli della regolamentazione belga sul monopolio postale.

2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di un procedimento penale promosso dinanzi a detto organo giurisdizionale contro il signor Paul Corbeau, commerciante a Liegi, imputato di violazione della legislazione belga sul monopolio postale.

3 In Belgio le leggi 26 dicembre 1956 sui servizi postali (Moniteur belge del 30-31 dicembre 1956, pag. 8619) e del 6 luglio 1971 che istituisce la Régie des postes (Moniteur belge del 14 agosto 1971, pag. 9510) attribuiscono alla Régie des postes, persona giuridica di diritto pubblico, il diritto esclusivo per quanto concerne la raccolta, il trasporto e la distribuzione su tutto il territorio del Regno di tutta la posta in qualsiasi forma e prevedono sanzioni penali in caso di violazione di siffatto diritto esclusivo.

4 Dal fascicolo della causa principale trasmesso alla Corte, dalle osservazioni scritte presentate, nonché dalla trattazione orale in udienza risulta che il signor Corbeau fornisce, nell' area geografica della città di Liegi e delle zone limitrofe, un servizio consistente nella raccolta della corrispondenza al domicilio del mittente e nel recapito della stessa entro le ore 12 del mattino seguente, a condizione che i destinatari siano ubicati all' interno dell' area predetta. Per quanto concerne la corrispondenza indirizzata a destinatari residenti all' esterno dell' area di cui trattasi, il signor Corbeau raccoglie la corrispondenza a domicilio del mittente e provvede ad inoltrarla tramite il servizio postale.

5 Adito dalla Régie des postes, il Tribunal correctionnel di Liegi, nutrendo dubbi sulla compatibilità della normativa belga in questione con il diritto comunitario, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

"a) Entro quali limiti un monopolio postale come quello istituito dalla legge belga 26 dicembre 1956 sul monopolio postale sia conforme, nell' attuale stadio del diritto comunitario, alla normativa del trattato di Roma (ed in particolare agli artt. 90, 85 e 86) e alle norme di diritto derivato vigenti in materia.

b) Secondo quale criterio siffatto monopolio debba eventualmente essere modificato onde adeguarlo agli obblighi che il diritto comunitario impone agli Stati membri in questo settore, ed in particolare per armonizzarlo con l' art. 90, n. 1, e con le norme di diritto derivato vigenti in materia.

c) Se un' impresa, titolare di monopolio istituito dalla legge e che gode di diritti d' esclusiva analoghi a quelli descritti dalla legge belga 26 dicembre 1956, sia soggetta alle norme del diritto comunitario sulla concorrenza (ed in particolare agli artt. 7 e 85-90) in forza dell' art. 90, n. 2, del Trattato CEE.

d) Se detta impresa abbia una posizione dominante su una parte sostanziale del mercato comune, ai sensi dell' art. 86 del trattato di Roma, posizione dominante che risulterebbe da un monopolio istituito dalla legge, o dalle particolari circostanze della fattispecie".

6 Per una più ampia illustrazione dell' ambito normativo e degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

7 Con riguardo alla situazione di fatto della causa principale, le questioni pregiudiziali vanno intese nel senso che il giudice nazionale desidera, in sostanza, stabilire se l' art. 90 del Trattato debba essere interpretato nel senso che esso osta a che una normativa di uno Stato membro che attribuisce ad un ente, quale la Régie des postes, il diritto esclusivo di raccogliere, di trasportare e di distribuire la corrispondenza, vieti ad un operatore economico stabilito in detto Stato, sotto pena di sanzioni penali, di offrire determinati servizi specifici su quel mercato.

8 Per risolvere tale questione, come essa è stata riformulata, è opportuno dapprima rilevare che un ente, quale la Régie des postes, cui è stata accordata l' esclusività per la raccolta, il trasporto e la distribuzione della corrispondenza, va considerato un' impresa investita dallo Stato membro interessato di diritti esclusivi, ai sensi dell' art. 90, n. 1, del Trattato.

9 Occorre ricordare inoltre che, secondo una giurisprudenza costante, un' impresa che gode di un monopolio di legge su una parte sostanziale del mercato comune può essere considerata occupare una posizione dominante ai sensi dell' art. 86 del Trattato (v. sentenze 10 dicembre 1991, causa C-179/90, Merci convenzionali porto di Genova SpA, Racc. pag. I-5889, punto 14 della motivazione, e 13 dicembre 1991, causa C-18/88, RTT, Racc. pag. I-5941, punto 17 della motivazione).

10 Tuttavia, l' art. 86 concerne soltanto comportamenti anticoncorrenziali adottati dalle imprese di loro propria iniziativa e non i provvedimenti statali (v. sentenza RTT, già citata, punto 26 della motivazione).

11 La Corte ha avuto occasione di precisare al riguardo che, sebbene il mero fatto che uno Stato membro crei una posizione dominante mediante la concessione di diritti esclusivi di per sé non sia incompatibile con l' art. 86, nondimeno il Trattato impone agli Stati membri di non adottare o mantenere in vigore misure atte ad eliminare l' effetto utile di detto articolo (v. sentenza 18 giugno 1991, causa C-260/89, ERT, Racc. pag. I-2925, punto 35 della motivazione).

12 Di conseguenza, l' art. 90, n. 1, prevede che gli Stati membri, per quanto riguarda le imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, non emanino né mantengano in vigore alcuna misura in contrasto, in particolare, con le norme del Trattato in materia di concorrenza.

13 Questa disposizione dev' essere interpretata congiuntamente al n. 2 dello stesso articolo che prevede che le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale siano sottoposte alle norme sulla concorrenza, nei limiti in cui l' applicazione di tali norme non osti all' adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica funzione loro affidata.

14 Quest' ultima disposizione consente quindi agli Stati membri di conferire ad imprese, cui attribuiscono la gestione di servizi di interesse economico generale, diritti esclusivi che possono impedire l' applicazione delle norme del Trattato in materia di concorrenza, nella misura in cui restrizioni della concorrenza, o persino l' esclusione di qualsiasi concorrenza da parte di altri operatori economici, sono necessarie per garantire l' adempimento della specifica funzione attribuita alle imprese titolari dei diritti esclusivi.

15 Per quanto concerne i servizi di cui trattasi nella causa principale, è indiscutibile che la Régie des postes sia incaricata di un servizio di interesse economico generale che consiste nell' obbligo di effettuare la raccolta, il trasporto e la distribuzione della corrispondenza, a favore di tutti gli utenti, su tutto il territorio dello Stato membro interessato, a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione.

16 Di conseguenza, si tratta di esaminare in quale misura sia necessaria una restrizione della concorrenza, o persino l' esclusione di qualsiasi concorrenza da parte di altri operatori economici, per consentire al titolare del diritto esclusivo di esercitare la sua funzione d' interesse generale, ed in particolare di beneficiare di condizioni economicamente accettabili.

17 Ai fini di questa analisi si deve premettere che l' obbligo del titolare di questa funzione di garantire i suoi servizi in condizioni di equilibrio economico presuppone la possibilità di una compensazione tra i settori di attività redditizi e quelli meno redditizi, e giustifica quindi una limitazione della concorrenza da parte di imprenditori privati nei settori economicamente redditizi.

18 Gli imprenditori privati, se fossero infatti autorizzati a fare concorrenza al titolare dei diritti esclusivi nei settori di loro scelta corrispondenti a detti diritti, sarebbero in grado di concentrarsi sulle attività economicamente redditizie e di offrirvi tariffe più vantaggiose di quelle praticate dai titolari dei diritti esclusivi poiché, diversamente da questi ultimi, essi non sono tenuti economicamente ad effettuare una compensazione fra le perdite subite nei settori non redditizi e i profitti realizzati nei settori più redditizi.

19 L' esclusione della concorrenza non si giustifica tuttavia qualora si tratti di servizi specifici, scindibili dal servizio di interesse generale, che rispondono ad esigenze specifiche di operatori economici e che richiedono determinate prestazioni supplementari che il servizio postale tradizionale non offre, quali la raccolta a domicilio, una maggiore rapidità o affidabilità nella distribuzione, o anche la possibilità di modificare la destinazione durante l' inoltro, nella misura in cui questi servizi, per loro natura e per le condizioni in cui sono offerti, quali l' area geografica in cui sono prestati, non pregiudichino l' equilibrio economico del servizio di interesse economico generale esercitato dal titolare del diritto esclusivo.

20 Spetta al giudice a quo esaminare se i servizi di cui è causa nella controversia di cui è investito rispondano a detti criteri.

21 Le questioni sollevate dal Tribunal correctionnel di Liegi devono essere risolte pertanto come segue: l' art. 90 del Trattato CEE osta a che una regolamentazione di uno Stato membro che conferisce ad un ente quale la Régie des postes il diritto esclusivo di raccogliere, di trasportare e di distribuire la corrispondenza vieti, sotto pena di sanzioni penali, ad un operatore economico stabilito in detto Stato di offrire taluni servizi specifici, separabili dal servizio di interesse generale, che rispondono ad esigenze particolari degli operatori economici e che richiedono talune prestazioni supplementari che il servizio postale tradizionale non offre, nella misura in cui tali servizi non compromettano l' equilibrio economico del servizio d' interesse economico generale esercitato dal titolare del diritto esclusivo. Spetta al giudice a quo esaminare se i servizi di cui è causa nella controversia di cui è investito rispondano a detti criteri.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

22 Le spese sostenute dai governi spagnolo, britannico e irlandese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal correctionnel di Liegi con sentenza 13 novembre 1991, dichiara:

L' art. 90 del Trattato CEE osta a che una regolamentazione di uno Stato membro che conferisce ad un ente quale la Régie des postes il diritto esclusivo di raccogliere, di trasportare e di distribuire la corrispondenza vieti, sotto pena di sanzioni penali, ad un operatore economico stabilito in detto Stato di offrire taluni servizi specifici, separabili dal servizio di interesse generale, che rispondono ad esigenze particolari degli operatori economici e che richiedono talune prestazioni supplementari che il servizio postale tradizionale non offre, nella misura in cui tali servizi non compromettano l' equilibrio economico del servizio d' interesse economico generale esercitato dal titolare del diritto esclusivo. Spetta al giudice a quo esaminare se i servizi di cui è causa nella controversia di cui è investito rispondano a detti criteri.