61991J0246

SENTENZA DELLA CORTE DEL 5 MAGGIO 1993. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA FRANCESE. - INADEMPIMENTO DA PARTE DI UNO STATO - RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI NAZIONALI RELATIVE AI PRODOTTI COSMETICI. - CAUSA C-246/91.

raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-02289


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


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Ravvicinamento delle legislazioni ° Prodotti cosmetici ° Imballaggio ed etichettatura ° Direttiva 76/768/CEE ° Armonizzazione esauriente ° Normativa nazionale che impone obblighi non previsti dalla direttiva ° Illiceità

(Direttiva del Consiglio 76/768/CEE, art. 7, n. 3)

Massima


La direttiva 76/768/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, ha operato un' armonizzazione esauriente delle norme nazionali in materia di imballaggio e di etichettatura di tali prodotti. Viene pertanto meno agli obblighi che gli incombono in forza della direttiva stessa lo Stato membro la cui normativa ecceda l' ambito dei requisiti in materia di informazione previsti dall' art. 7, n. 3, della detta direttiva, subordinando l' immissione sul mercato dei cosmetici all' obbligo di tenere costantemente a disposizione delle autorità competenti un fascicolo contenente informazioni sulla natura del prodotto, sulle modalità di produzione e di controllo, sull' uso e sulle modalità d' impiego, nonché sulle prove di laboratorio cui è stato sottoposto al fine di valutarne la tossicità e la tolleranza dell' organismo nei suoi confronti.

Parti


Nella causa C-246/91,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Xavier Lewis, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Annecchino, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Repubblica francese, rappresentata dal signor Philippe Pouzolet, vicedirettore della direzione degli Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e dalla signora Hélène Duchêne, segretaria agli Affari esteri nel medesimo ministero, in qualità di agente supplente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Francia, 9, boulevard Prince-Henri,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che la Repubblica francese, avendo richiesto la predisposizione, il deposito e l' aggiornamento di un fascicolo al di fuori di quanto previsto dall' art. 7, n. 3, della direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/768/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (GU L 262, pag. 169), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della stessa direttiva,

LA CORTE,

composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, facente funzione di presidente, M. Zuleeg e J.L. Murray, presidenti di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Diez de Velasco e P.J.G. Kapteyn, giudici,

avvocato generale: G. Tesauro

cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 12 gennaio 1993,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 26 settembre 1991, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso volto a far dichiarare che la Repubblica francese, avendo richiesto la predisposizione, il deposito e l' aggiornamento di un fascicolo al di fuori di quanto previsto dall' art. 7, n. 3, della direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/768/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (GU L 262, pag. 169, in prosieguo: la "direttiva"), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della stessa direttiva.

2 L' art. 6, n. 1, della direttiva subordina l' immissione sul mercato dei prodotti cosmetici alla condizione che i loro imballaggi, recipienti o etichette rechino talune indicazioni elencate dalla norma stessa. In forza dell' art. 7, n. 1, della direttiva, gli Stati membri non possono rifiutare, vietare o limitare l' immissione sul mercato dei prodotti cosmetici conformi a dette disposizioni. Tuttavia l' art. 7, n. 3, autorizza gli Stati membri ad esigere che informazioni appropriate e sufficienti sulle sostanze contenute nei prodotti cosmetici siano messe a disposizione delle autorità competenti, al fine di garantire un trattamento medico pronto ed adeguato nei casi di alterazione della salute.

3 Secondo l' art. 14 della direttiva, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla stessa entro un termine che, per quanto riguarda la Repubblica francese, è scaduto il 30 gennaio 1978.

4 A norma dell' art. L.658-3 del Code de la santé publique francese, ogni prodotto cosmetico o d' igiene del corpo deve, prima di essere immesso sul mercato, essere corredato da un fascicolo da tenersi costantemente a disposizione delle autorità competenti e che deve contenere tutte le informazioni utili sulla natura del prodotto, sulla sua formula integrale, sulle modalità di produzione e di controllo, sull' uso e sulle modalità d' impiego, nonché sulle prove di laboratorio cui è stato sottoposto al fine di valutarne, in particolare, la tossicità transcutanea e la tolleranza cutanea e delle mucose.

5 Ritenendo che tale norma eccedesse le esigenze espresse dalla direttiva ed in particolare quelle di cui all' art. 7, n. 3, sulle indicazioni necessarie quanto al contenuto dei prodotti cosmetici nell' interesse di un trattamento medico pronto ed adeguato nei casi di alterazione della salute, la Commissione ha inviato alla Repubblica francese una lettera di diffida e successivamente un parere motivato in conformità all' art. 169 del Trattato. Atteso che la Repubblica francese non si è conformata al parere motivato, la Commissione ha proposto il presente ricorso.

6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi ed argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

7 Occorre ricordare che, come la Corte ha già dichiarato nella sentenza 23 novembre 1989, causa C-150/88, Provide (Racc. pag. 3891, punto 28 della motivazione), la direttiva ha operato un' armonizzazione esauriente delle norme nazionali in materia di imballaggio e di etichettatura dei prodotti cosmetici che essa ricomprende, talché uno Stato membro non può subordinare la circolazione dei prodotti cosmetici a condizioni diverse da quelle imposte dalla direttiva stessa.

8 Inoltre, nella sentenza 18 marzo 1992, causa C-29/90, Commissione/Grecia (Racc. pag. 1971, punto 13 della motivazione), la Corte ha dichiarato incompatibile con le disposizioni della direttiva il fatto di subordinare l' immissione sul mercato dei prodotti cosmetici all' obbligo di conservare un fascicolo contenente dati supplementari rispetto a quelli imposti dalla direttiva.

9 L' art. 7, n. 3, della direttiva dispone infatti che ogni Stato membro può esigere che informazioni appropriate e sufficienti sulle sostanze contenute nei prodotti cosmetici siano messe a disposizione delle autorità competenti per rendere possibile un trattamento medico pronto ed adeguato nei casi di alterazione della salute.

10 Orbene, nell' imporre l' obbligo di tenere costantemente a disposizione delle autorità competenti un fascicolo comprendente indicazioni sulla natura del prodotto, sulle sue modalità di produzione e di controllo, sul suo uso e sulle modalità di impiego, nonché sulle prove di laboratorio effettuate al fine di verificarne la tossicità e la tolleranza, l' art. L.658-3 del Code de la santé publique francese eccede l' ambito dei requisiti imposti dalla direttiva.

11 Ne deriva che detta norma è in contrasto con la direttiva, in quanto subordina l' immissione sul mercato dei prodotti cosmetici all' obbligo di conservare un fascicolo contenente dati supplementari rispetto a quelli richiesti dalla direttiva.

12 Il governo francese ha d' altronde riconosciuto l' inadempimento contestatogli laddove, con lettera 30 novembre 1992, registrata presso la cancelleria della Corte il 1 dicembre seguente, ha preso atto dell' interpretazione della direttiva di cui trattasi fornita dalla Corte nella citata sentenza Commissione/Grecia, e ha garantito che da detta interpretazione avrebbe tratto le necessarie conseguenze per quanto riguarda la legislazione interna.

13 Ne consegue che, nell' esigere la predisposizione, il deposito e l' aggiornamento di un fascicolo al di fuori dell' ambito previsto dall' art. 7, n. 3, della direttiva, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva stessa.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

14 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Repubblica francese è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) La Repubblica francese, avendo richiesto la predisposizione, il deposito e l' aggiornamento di un fascicolo al di fuori di quanto previsto dall' art. 7, n. 3, della direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/768/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della stessa direttiva.

2) La Repubblica francese è condannata alle spese.