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Massima

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1. Concorrenza ° Norme comunitarie ° Obblighi degli Stati membri ° Normativa diretta a rafforzare gli effetti di intese preesistenti ° Nozione

(Trattato CEE, artt. 5 e 85)

2. Concorrenza ° Norme comunitarie ° Obblighi degli Stati membri ° Normativa che vieta alle compagnie di assicurazione e agli intermediari di concedere agevolazioni finanziarie ai contraenti o ai beneficiari delle polizze ° Compatibilità

[Trattato CEE, artt. 3, lett. f), 5, secondo comma, e 85, n. 1]

Massima

1. Benché di per sé l' art. 85 del Trattato riguardi unicamente il comportamento delle imprese, non già i provvedimenti di legge o di regolamento degli Stati membri, tuttavia detto articolo, letto congiuntamente all' art. 5 del Trattato, impone agli Stati membri di non adottare o mantenere in vigore provvedimenti, sia pure di legge o di regolamento, tali da privare di effetto utile le norme sulla concorrenza che valgono per le imprese. Ciò avviene ad esempio se uno Stato membro ordina o agevola la conclusione d' intese in contrasto con l' art. 85 o ne rafforza gli effetti, ovvero toglie alla propria normativa la natura statuale, delegando ad operatori privati la responsabilità di adottare decisioni d' intervento in materia economica.

2. Gli artt. 3, lett. f), 5, secondo comma, e 85 del Trattato non ostano, in mancanza di qualsiasi collegamento con un comportamento di imprese vietato dall' art. 85, n. 1, del Trattato, all' applicazione di una normativa statale che vieti alle compagnie di assicurazione, si avvalgano esse o meno di intermediari, nonché a questi ultimi, di concedere agevolazioni finanziarie ai contraenti o ai beneficiari delle polizze.