61991J0245

SENTENZA DELLA CORTE DEL 17 NOVEMBRE 1993. - PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI OHRA SCHADEVERZEKERINGEN NV. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: ARRONDISSEMENTSRECHTBANK ARNHEM - PAESI BASSI. - INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE - NORMATIVA STATALE CHE VIETA LA CONCESSIONE DI RIMBORSI - INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 3, LETT. F), 5, SECONDO COMMA, E 85, N. 1, DEL TRATTATO. - CAUSA C-245/91.

raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-05851


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


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1. Concorrenza ° Norme comunitarie ° Obblighi degli Stati membri ° Normativa diretta a rafforzare gli effetti di intese preesistenti ° Nozione

(Trattato CEE, artt. 5 e 85)

2. Concorrenza ° Norme comunitarie ° Obblighi degli Stati membri ° Normativa che vieta alle compagnie di assicurazione e agli intermediari di concedere agevolazioni finanziarie ai contraenti o ai beneficiari delle polizze ° Compatibilità

[Trattato CEE, artt. 3, lett. f), 5, secondo comma, e 85, n. 1]

Massima


1. Benché di per sé l' art. 85 del Trattato riguardi unicamente il comportamento delle imprese, non già i provvedimenti di legge o di regolamento degli Stati membri, tuttavia detto articolo, letto congiuntamente all' art. 5 del Trattato, impone agli Stati membri di non adottare o mantenere in vigore provvedimenti, sia pure di legge o di regolamento, tali da privare di effetto utile le norme sulla concorrenza che valgono per le imprese. Ciò avviene ad esempio se uno Stato membro ordina o agevola la conclusione d' intese in contrasto con l' art. 85 o ne rafforza gli effetti, ovvero toglie alla propria normativa la natura statuale, delegando ad operatori privati la responsabilità di adottare decisioni d' intervento in materia economica.

2. Gli artt. 3, lett. f), 5, secondo comma, e 85 del Trattato non ostano, in mancanza di qualsiasi collegamento con un comportamento di imprese vietato dall' art. 85, n. 1, del Trattato, all' applicazione di una normativa statale che vieti alle compagnie di assicurazione, si avvalgano esse o meno di intermediari, nonché a questi ultimi, di concedere agevolazioni finanziarie ai contraenti o ai beneficiari delle polizze.

Parti


Nel procedimento C-245/91,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dall' Arrondissementsrechtbank di Arnhem (Paesi Bassi), nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente a carico della

Ohra Schadeverzekeringen NV,

domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 3, lett. f), 5, secondo comma, e 85, n. 1, del Trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, M. Diez de Velasco e D.A.O. Edward, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, R. Joliet, F.A. Schockweiler, G.C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse, M. Zuleeg, P.J.G. Kapteyn e J.L. Murray, giudici,

avvocato generale: G. Tesauro

cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

° per la Ohra Schadeverzekeringen NV, dagli avvocati Martijn Van Empel, del foro di Amsterdam, e E.Ph.R. Sutorius, del foro di Arnhem,

° per il governo olandese, dal signor B.R. Bot, segretario generale del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente,

° per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Berend Jan Drijber e Ben Smulders, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,

viste le risposte fornite ai quesiti scritti posti dalla Corte:

° per la Ohra Schadeverzekeringen NV, dall' avv. Martijn Van Empel,

° per il governo belga, dal signor Robert Hoebaer, direttore amministrativo presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio con l' estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente,

° per il governo danese, dal signor Joergen, Molde, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente,

° per il governo tedesco, dai signori Ernst Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell' Economia, e Claus Dieter Quassowski, Regierungsdirektor presso lo stesso ministero, in qualità di agenti,

° per il governo ellenico, dal signor Vassileios Kondolainos, viceconsigliere giuridico dell' Avvocatura dello Stato, e dalla signora Maria Bosdeki, procuratore presso l' Avvocatura dello Stato, in qualità di agenti,

° per il governo spagnolo, dai signori Alberto Navarro Gonzáles e Miguel Bravo-Ferrer Delgado e dalla signora Gloria Calvo Díaz, abogados del Estado del servizio del contenzioso comunitario, in qualità di agenti,

° per il governo francese, dalle signore Edwige Belliard, vicedirettore per il diritto economico presso il ministero degli Affari esteri, e Catherine de Salins, consigliere presso lo stesso ministero, in qualità di agenti,

° per il governo irlandese, dal signor Michael A. Buckley, Chief state solicitor, in qualità di agente, assistito dall' avv. John Cooke, S.C., e dalla signora Jennifer Payne, B.L., in qualità di agente,

° per il governo italiano, dal professor Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato,

° per il governo olandese, dal signor A. Bos, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente,

° per il governo portoghese, dai signori Luis Inez Fernandez, direttore del servizio giuridico della direzione generale Comunità europee del ministero degli Affari esteri, e João Alvaro Sousa Fialho Lopes, vicedirettore della direzione generale Concorrenza e prezzi del ministero del Commercio, in qualità di agenti,

° per il governo del Regno Unito, dalla signora Lucinda Hudson, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agente, e dagli avv.ti Stephen Richards e Nicholas Paines, barristers,

° per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Berend Jan Drijber e Ben Smulders, in qualità di agenti,

vista la relazione d' udienza,

sentite, all' udienza del 27 aprile 1993, le osservazioni orali della Ohra, dei governi tedesco, ellenico, spagnolo, francese, irlandese e italiano, del governo olandese, rappresentato dal signor J.W. de Zwann, viceconsigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del governo britannico e della Commissione,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 14 luglio 1993,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 5 settembre 1991, pervenuta in cancelleria il 27 settembre successivo, l' Arrondissementsrechtbank di Arnhem (Paesi Bassi) ha proposto, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali sull' interpretazione degli artt. 3, lett. f), 5, secondo comma, e 85, n. 1, del Trattato, al fine di verificare la compatibilità con tali disposizioni di una normativa statale che limita la concorrenza tra operatori economici.

2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito del procedimento penale intentato dall' Officier van justitie in het arrondissement Arnhem contro la Ohra Schadeverzekeringen NV (in prosieguo: la "Ohra") per violazione della normativa olandese che fa divieto alle compagnie di assicurazioni di concedere sconti ai propri clienti.

3 Dal fascicolo fatto pervenire dal giudice nazionale risulta che la Ohra è una compagnia di assicurazioni che ha sviluppato la propria attività nei settori dell' assicurazione sulla responsabilità civile, dell' assicurazione malattia, dell' assicurazione pensione e dell' assicurazione vita. La Ohra è un cosiddetto "direct writer", che promuove cioè i propri servizi direttamente al pubblico senza ricorrere ad intermediari. Per attirare i propri clienti, la Ohra aveva annunciato, mediante pubblicità, la concessione di taluni vantaggi ai sottoscrittori di contratti di assicurazione o alle persone a beneficio delle quali fosse conclusa un' assicurazione. Nella fattispecie, la Ohra si era impegnata a non addebitare le spese di sottoscrizione di questi contratti. Essa aveva anche promesso di fornire gratuitamente ai sottoscrittori o ai beneficiari di una polizza una carta di credito, ovvero di concedere loro una riduzione sul prezzo di tale carta. Non si contesta il fatto che tali vantaggi siano stati ripetutamente concessi.

4 La concessione di sconti o altri vantaggi quantificabili in denaro è vietata alle compagnie di assicurazioni operanti nei Paesi Bassi dall' art. 16, n. 1, della Wet assurantiebemiddelingsbedrijfs (legge sulle agenzie di assicurazioni) del 7 febbraio 1991 (Staatsblad 1991, pag. 78), il quale dispone che:

"E' vietato concedere, attribuire o promettere, direttamente o indirettamente, nell' ambito di un contratto di assicurazione, provvigioni, abbuoni, o qualsiasi altro vantaggio quantificabile in denaro, a persone diverse dall' intermediario al quale appartiene il portafoglio di assicurazioni".

5 Dal canto suo, la Wet op de economische delicten (legge sui reati economici) punisce con la reclusione fino a un massimo di sei mesi e con un' ammenda di 10 000 HFL chiunque violi l' art. 16 sopra menzionato; altre pene, quali l' interruzione totale o parziale dell' attività dell' impresa, possono essere pronunciate nei confronti del contravventore.

6 Dinanzi al giudice nazionale la Ohra ha sostenuto l' incompatibilità di tale normativa con gli artt. 3, lett. f), 5 e 85 del Trattato.

7 Ritenendo che la soluzione della lite dipendesse dall' interpretazione da dare a tali disposizioni del Trattato, l' Arrondissementsrechtbank ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

"1) Se il combinato disposto degli artt. 85 e 86 del Trattato CEE, degli artt. 3, lett. f), e 5 di tale Trattato ed eventualmente altre disposizioni del Trattato stesso vadano interpretate nel senso che si oppongono all' applicazione di una normativa nazionale che, secondo il suo tenore, vieta

' di concedere, attribuire o promettere, direttamente o indirettamente, nell' ambito di un contratto di assicurazione, provvigioni, abbuoni o un qualsiasi altro vantaggio quantificabile in denaro a persone diverse dagli intermediari quale appartiene il portafoglio di assicurazioni' ,

qualora tale normativa nazionale venga interpretata nel senso che contiene un divieto di concorrenza mediante agevolazioni finanziarie che potrebbero essere concesse ai contraenti o a coloro a cui favore viene concluso il contratto di assicurazione.

2) Se la soluzione della prima questione sia diversa qualora il divieto di cui sopra sia diretto:

a) esclusivamente agli intermediari del settore assicurativo (nel qual caso va rilevato che la sopra menzionata disposizione legislativa nazionale costituisce parte della disciplina nazionale delle agenzie di assicurazioni);

b) anche agli assicuratori che collaborano o sono soliti collaborare con gli intermediari;

c) anche agli assicuratori che non collaborano con gli intermediari (cosiddetti 'direct writers' )".

8 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

9 Le due questioni sollevate dall' Arrondisssementsrechtbank di Arnhem sono dirette in sostanza a stabilire se gli artt. 3, lett. f), 5, secondo comma, e 85 del Trattato ostino all' applicazione di una normativa statale che vieta alle compagnie di assicurazioni, a prescindere dal fatto che si avvalgano o meno di intermediari, nonché a questi ultimi, di concedere agevolazioni finanziarie ai contraenti o ai beneficiari delle polizze.

10 Occorre anzitutto ricordare che l' art. 85 del Trattato, di per sé, riguarda unicamente il comportamento delle imprese, non già i provvedimenti di legge o di regolamento degli Stati membri. Dalla costante giurisprudenza della Corte emerge anche che l' art. 85, letto congiuntamente con l' art. 5 del Trattato, impone agli Stati membri di non adottare o mantenere in vigore provvedimenti, sia pure di legge o di regolamento, tali da privare di effetto utile LE norme sula concorrenza da applicarsi alle imprese. Ciò avviene, secondo la medesima giurisprudenza, quando uno Stato membro imponga o agevoli la conclusione di accordi in contrasto con l' art. 85, o rafforzi gli effetti di siffatti accordi, ovvero tolga alla propria normativa la natura statuale, delegando a operatori privati la responsabilità di adottare decisioni d' intervento in materia economica (v. sentenza 21 settembre 1988, causa 267/86, Van Eycke, Racc. pag. 4769, punto 16 della motivazione).

11 A questo proposito, si deve in primo luogo rilevare che la legge olandese sulle agenzie di assicurazioni non impone né agevola la conclusione di un' intesa illecita da parte degli intermediari del settore assicurativo poiché il divieto che essa prevede è sufficiente di per sé stesso.

12 Va poi rilevato come tale normativa non abbia avuto l' effetto di rafforzare un accordo anticoncorrenziale. A questo proposito, è pacifico che la normativa non è mai stata preceduta da alcuna intesa nei settori su cui verte.

13 Occorre infine rilevare che la normativa stessa vieta di concedere agevolazioni finanziarie quantificabili in denaro ai contraenti o ai beneficiari delle polizze e non delega ad operatori privati la responsabilità di adottare decisioni d' intervento in materia economica.

14 Alla luce delle considerazioni che precedono, risulta che una normativa come quella di cui trattasi nella causa principale non rientra nelle categorie di norme statali che, secondo la giurisprudenza della Corte, pregiudicano l' effetto utile degli artt. 3, lett. f), 5, secondo comma, e 85 del Trattato.

15 Le questioni sollevate dal giudice nazionale vanno pertanto risolte nel senso che gli artt. 3, lett. f), 5, secondo comma, e 85 del Trattato CEE non ostano, in mancanza di qualsiasi collegamento con un comportamento di imprese vietato dall' art. 85, n. 1, del Trattato, all' applicazione di una normativa statale che vieti alle compagnie di assicurazioni, si avvalgano esse o meno di intermediari, nonché a questi ultimi, di concedere agevolazioni finanziarie ai contraenti o ai beneficiari delle polizze.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

16 Le spese sostenute dai governi belga, danese, tedesco, ellenico, spagnolo, francese, irlandese, italiano, olandese, portoghese e britannico, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall' Arrondissementsrechtbank di Arnhem con ordinanza 5 settembre 1991, dichiara:

Gli artt. 3, lett. f), 5, secondo comma, e 85 del Trattato CEE non ostano, in mancanza di qualsiasi collegamento con un comportamento di imprese vietato dall' art. 85, n. 1, del Trattato, all' applicazione di una normativa statale che vieti alle compagnie di assicurazioni, si avvalgano esse o meno di intermediari, nonché a questi ultimi, di concedere agevolazioni finanziarie ai contraenti o ai beneficiari delle polizze.