SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DELL'8 LUGLIO 1992. - STATO BELGA (MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES) CONTRO NOUSHIN TAGHAVI. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: COUR DE CASSATION - BELGIO. - PREVIDENZA SOCIALE - PRESTAZIONI PER PORTATORI DI HANDICAP - DIRITTO PROPRIO - LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI - BENEFICIO SOCIALE. - CAUSA C-243/91.
raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-04401
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
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Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Normativa comunitaria ° Ambito di applicazione ratione personae ° Familiari di un lavoratore ° Prestazione concessa a titolo diverso da quello di familiare di un lavoratore ° Inapplicabilità del regolamento n. 1408/71
(Regolamento del Consiglio n. 1408/71, artt. 2 e 3)
Gli artt. 2 e 3 del regolamento n. 1408/71 debbono essere interpretati nel senso che non possono essere fatti valere da un cittadino di uno Stato terzo, coniuge di un lavoratore cittadino di uno Stato membro, per reclamare un assegno per minorati previsto dalla normativa nazionale quale diritto proprio e non in base alla qualità di familiare di un lavoratore.
Infatti i familiari di un lavoratore possono reclamare, in base al suddetto regolamento, solo diritti derivati, ossia diritti acquisiti in qualità di familiare di un lavoratore.
Nel procedimento C-243/91,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla Cour de cassation del Belgio nella causa dinanzi ad essa pendente tra
Stato belga
e
Noushin Taghavi,
domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno delle Comunità, come modificato e aggiornato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983 n. 2001 (GU L 230, pag. 6),
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori R. Joliet, presidente di Sezione, G.C. Rodrígez Iglesias e D.A.O. Edward, giudici,
avvocato generale: W. Van Gerven
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
° per lo Stato belga, dall' avvocato Georges van Hecke, patrocinante in cassazione;
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Dimitrios Gouloussis, consigliere giuridico, in qualità di agente;
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 24 giugno 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con sentenza 9 settembre 1991, pervenuta alla Corte il 20 settembre successivo, la Cour de cassation del Belgio ha proposto, a norma dell' articolo 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione degli artt. 2 e 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, come modificato e aggiornato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983 n. 2001 (GU L 230, pag. 6).
2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di un ricorso intentato dallo Stato belga contro una sentenza della Cour du travail di Bruxelles, che aveva confermato il diritto della signora Taghavi ad assegni per minorati, sulla base della legge belga 27 giugno 1969.
3 Questa legge riservava il beneficio di tali assegni, salvo eccezioni, ai belgi residenti in Belgio.
4 La signora Noushin Taghavi, cittadina iraniana, è coniugata con il signor Filippo Iannino, cittadino italiano. La coppia risiede in Belgio.
5 Ritenendo che la controversia ponga un problema di interpretazione del regolamento n. 1408/71, la Cour de cassation ha sospeso il giudizio e ha proposto alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
"Se gli articoli 2 e 3 del regolamento CEE n. 1408/71 debbano essere interpretati nel senso che può usufruire della disciplina nazionale di uno Stato membro che accorda un diritto proprio legalmente tutelato all' assegno per minorati, il minorato che, senza essere cittadino di uno degli Stati membri né lavoratore subordinato, risieda sul territorio dello Stato membro che prevede il diritto proprio citato e sia coniugato con un lavoratore subordinato, soggetto alla normativa di questo stesso Stato membro e cittadino di uno degli altri Stati membri".
6 Per una più ampia illustrazione dello sfondo giuridico e degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte, si fa rinvio alla relazione del giudice relatore. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
7 Secondo l' articolo 2, n. 1, del regolamento n. 1408/71, le disposizioni di quest' ultimo si applicano "ai lavoratori che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stai membri (...), nonché ai loro familiari e ai loro superstiti". Come la Corte ha affermato nella sentenza 23 novembre 1976, causa 40/76, Kermaschek (Racc. pag. 1669), i familiari di un lavoratore possono far valere, a norma del regolamento n. 1408/71, solo diritti derivati, ossia acquisiti in qualità di familiare di un lavoratore.
8 Risulta dagli atti che l' assegno per minorati, previsto dalla legge belga 27 giugno 1969, non è concesso in base alla qualità di familiare di un lavoratore. Infatti, in primo luogo, il giudice a quo lo ha qualificato come un diritto proprio nel testo della questione pregiudiziale. In secondo luogo, lo Stato belga ha precisato, su domanda della Corte, che una persona che risponde a tutti i requisiti contemplati dalla legge del 1969, salvo il fatto di non essere in possesso della cittadinanza di uno Stato membro della Comunità, non può aver diritto agli assegni per il solo fatto che il coniuge è cittadino belga.
9 Ne consegue che il cittadino di uno Stato terzo, coniugato con un lavoratore cittadino di uno Stato membro, non può far valere il regolamento n. 1408/71, ed in particolare i suoi artt. 2 e 3, per reclamare un assegno per minorati come quello previsto dalla citata legge belga.
10 Tuttavia, la Commissione ha fatto valere nelle sue osservazioni dinanzi alla Corte che l' assegno di cui trattasi è un "vantaggio sociale" ai sensi dell' art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968 n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), e che una persona che si trovi nella posizione della signora Taghavi può quindi reclamarlo.
11 Al riguardo, basti constatare che, come è stato in precedenza rilevato, il coniuge di un lavoratore belga, che non sia cittadino di uno Stato membro della Comunità, non può reclamare l' assegno di cui trattasi. Di conseguenza, in mancanza di un "vantaggio sociale" per i lavoratori nazionali, l' art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 non può trovare applicazione.
12 Si deve quindi risolvere la questione sollevata dichiarando che gli artt. 2 e 3 del regolamento n. 1408/71 debbono essere interpretati nel senso che non possono essere fatti valere da un cittadino di uno Stato terzo, coniuge di un lavoratore cittadino di uno Stato membro, per reclamare un assegno per minorati previsto dalla normativa nazionale quale diritto proprio e non in base alla qualità di familiare di un lavoratore.
Sulle spese
13 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostale dalla Cour de cassation del Belgio, con sentenza 9 settembre 1991, dichiara:
Gli artt. 2 e 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971 n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' intero della Comunità, come modificato e aggiornato dal regolamento (CEE) 2 giugno 1983 n. 2001, debbono essere interpretati nel senso che non possono essere fatti valere da un cittadino di uno Stato terzo, coniuge di un lavoratore cittadino di uno Stato membro, per reclamare un assegno per minorati previsto dalla normativa nazionale quale diritto proprio e non in base alla qualità di familiare di un lavoratore.