Parole chiave
Massima

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1. Accordi internazionali ° Accordo di associazione CEE-Turchia ° Libera circolazione delle persone ° Lavoratori ° Accesso dei cittadini turchi a un' attività lavorativa subordinata di loro scelta in uno Stato membro ° Presupposti ° Previo svolgimento di un lavoro regolare ° Nozione

(Accordo di Associazione CEE-Turchia; decisione del Consiglio di Associazione CEE-Turchia n. 1/80)

2. Accordi internazionali ° Accordo di associazione CEE-Turchia ° Libera circolazione delle persone ° Lavoratori ° Accesso dei cittadini turchi a un' attività lavorativa subordinata di loro scelta in uno Stato membro ° Cittadino turco che soddisfa la condizione di previo svolgimento di un lavoro regolare ma dispone di un permesso di soggiorno a causa del matrimonio contratto con una cittadina dello Stato membro in cui è occupato ° Scioglimento del vincolo matrimoniale ° Irrilevanza per il diritto al rinnovo del permesso di lavoro

(Accordo di Associazione CEE-Turchia; decisione del Consiglio di Associazione CEE-Turchia n. 1/80)

3. Accordi internazionali ° Accordo di associazione CEE-Turchia ° Consiglio di associazione istituito dall' accordo di associazione CEE-Turchia ° Decisione relativa alla libera circolazione dei lavoratori ° Efficacia diretta ° Cittadino turco che possiede i requisiti per la proroga del permesso di lavoro ° Correlativo diritto alla proroga del permesso di soggiorno

(Accordo di Associazione CEE-Turchia; decisione del Consiglio di Associazione CEE-Turchia n. 1/80)

Massima

1. L' art. 6, n. 1, terzo trattino della decisione del Consiglio di Associazione CEE-Turchia n. 1/80 dev' essere interpretato nel senso che un lavoratore turco non soddisfa la condizione di aver svolto un lavoro regolare da almeno quattro anni, prevista dalla detta disposizione, qualora abbia svolto tale attività lavorativa in forza di un diritto di soggiorno che gli è stato concesso solo per effetto di una normativa nazionale che permette di risiedere nel paese ospitante nelle more del procedimento per la concessione del permesso di soggiorno, anche se la regolarità del suo diritto di soggiorno è stata confermata con sentenza pronunciata da un tribunale che statuisce in primo grado, e avverso la quale è stato interposto appello.

2. L' art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione del Consiglio di Associazione CEE-Turchia n. 1/80 va interpretato nel senso che il cittadino turco che abbia ottenuto un permesso di soggiorno nel territorio di uno Stato membro per contrarvi matrimonio con una cittadina del detto Stato membro e vi abbia lavorato da oltre un anno alle dipendenze dello stesso datore di lavoro con regolare permesso di soggiorno, ha diritto al rinnovo del permesso di lavoro in forza della detta disposizione anche se, al momento della decisione sulla domanda di rinnovo, il suo matrimonio è stato sciolto.

3. Il lavoratore turco che soddisfi le condizioni di cui all' art. 6, n. 1, primo o terzo trattino, della decisione del Consiglio di Associazione CEE-Turchia n. 1/80 può avvalersi direttamente di tali disposizioni per ottenere oltre alla proroga del permesso di lavoro quella del permesso di soggiorno, atteso che il diritto di soggiorno è indispensabile per l' accesso ad un' attività lavorativa subordinata e per il suo esercizio.

Questa conclusione non è inficiata dal rilievo che in forza dell' art. 6, n. 3, della decisione n. 1/80 le modalità di attuazione del n. 1 sono determinate da normative nazionali. Infatti, l' art. 6, n. 3, della detta decisione si limita a sancire l' obbligo che incombe agli Stati membri di adottare i provvedimenti a carattere amministrativo eventualmente necessari per la sua attuazione, senza conferire agli Stati membri la facoltà di condizionare o restringere l' applicazione del diritto, preciso e incondizionato, che essa riconosce ai lavoratori turchi.