Parole chiave
Massima

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1. Libera prestazione dei servizi ° Restrizioni ° Divieto di ritrasmissione dei programmi radiofonici o televisivi trasmessi da un altro Stato membro e diffusi in una lingua diversa da quella di quest' ultimo ° Inammissibilità ° Giustificazione ° Assenza

(Trattato CEE, artt. 56 e 59)

2. Libera prestazione dei servizi ° Restrizioni dirette contro i prestatori che cercano solo di sottrarsi al rispetto delle norme professionali ° Ammissibilità ° Chiusura di interi settori all' esercizio della libera prestazione dei servizi ° Inammissibilità

(Trattato CEE, art. 59)

Massima

1. Vietando alle società teledistribuzione di mandare in onda sulle loro reti programmi di emittenti radio di altri Stati membri le cui trasmissioni non siano diffuse nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui l' emittente è stabilita, uno Stato membro viene meno agli obblighi che ad esso incombono in forza dell' art. 59 del Trattato.

Infatti una siffatta restrizione, discriminatoria in quanto non è indistintamente applicabile alle prestazioni di servizi indipendentemente dalla loro origine, non rientra in alcuna delle eccezioni alla libera prestazione dei servizi autorizzate dal diritto comunitario, ossia quelle previste dall' art. 56 del Trattato.

2. Anche se non si può negare ad uno Stato membro il dirito di provvedere affinché un prestatore di servizi, la cui attività si svolga per intero o principalmente sul territorio di detto Stato, non possa utilizzare la libertà garantita dall' art. 59 allo scopo di sottrarsi alle norme sull' esercizio della sua professione la cui osservanza gli sarebbe imposta ove egli si stabilisse nello Stato in questione, non ne consegue per questo che uno Stato membro possa escludere in maniera generale che taluni servizi possano essere forniti da operatori stabiliti in altri Stati membri.

FAgr