61991J0210

SENTENZA DELLA CORTE DEL 16 DICEMBRE 1992. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA ELLENICA. - INADEMPIMENTO DA PARTE DI UNO STATO - REGIME DELL'AMMISSIONE TEMPORANEA DEGLI EFFETTI PERSONALI DEI VIAGGIATORI. - CAUSA C-210/91.

raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-06735


Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parti


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Nella causa C-210/91,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle signore Maria Patakia e Maria Blanca Rodríguez Galindo, membri del servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor R. Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Repubblica ellenica, rappresentata dal signor Fokion Georgakopoulos, consigliere aggiunto presso l' avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Grecia, 117, Val Sainte-Croix,

convenuta,

avente ad oggetto di far constatare che, infliggendo ad un turista, in possesso dei requisiti per beneficiare del regime dell' ammissione temporanea comunitaria per gli effetti personali che trasportava nella propria autovettura, un' ammenda calcolata in funzione dei dazi e dei tributi applicabili ad una merce che non aveva dichiarato, mentre la falsa dichiarazione di cui il turista si è reso colpevole non poteva privare lo Stato della riscossione di dazi e tributi poiché la videocamera considerata faceva parte dei suoi effetti personali, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù del Trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, C.N. Kakouris, M. Zuleeg e J.L. Murray, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Diez de Velasco e P.J.G. Kapteyn, giudici,

avvocato generale: C. Gulmann

cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore

vista la relazione d' udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 24 giugno 1992, durante la quale la Commissione è stata rappresentata dal signor D. Gouloussis, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, e la Repubblica ellenica dal signor F. Georgakopoulos, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 15 settembre 1992,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto depositato in cancelleria il 7 agosto 1991 la Commissione delle Comunità europee ha proposto a questa Corte, in forza dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso inteso a far constatare che la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le derivano in virtù del Trattato, per aver inflitto a un turista, avente i requisiti per beneficiare del regime dell' ammissione temporanea comunitaria per gli effetti personali che trasportava nella propria autovettura, un' ammenda calcolata in funzione dei dazi e dei tributi applicabili ad una merce che non aveva dichiarato, mentre la falsa dichiarazione di cui il turista si è reso colpevole non poteva privare lo Stato della riscossione di dazi e tributi, poiché la videocamera considerata faceva parte dei suoi effetti personali.

2 In virtù dell' art. 19 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1982, n. 3599, relativo al regime dell' ammissione temporanea (GU L 376, pag. 1), il beneficio dell' ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all' importazione è accordato per gli effetti personali che un viaggiatore trasporta sulla propria persona per la durata del suo soggiorno nel territorio doganale della Comunità. L' art. 2, n. 2, del medesimo regolamento, dispone che "le autorità competenti prendono tutte le disposizioni che ritengono necessarie per garantire l' identificazione dei beni ed il controllo della loro utilizzazione". Del resto, conformemente all' art. 12 del regolamento (CEE) della Commissione 13 giugno 1984, n. 1751, che fissa talune disposizioni d' applicazione del regolamento soprammenzionato (GU L 171, pag. 1), gli effetti personali dei viaggiatori possono beneficiare del regime dell' ammissione temporanea, senza dichiarazione scritta, nelle condizioni fissate dalle autorità competenti.

3 Questa disposizione, pertanto, non esclude la possibilità per dette autorità di esigere una dichiarazione verbale.

4 Dagli atti emerge che il 22 marzo 1989 un cittadino tedesco attraversava, a bordo della sua autovettura, la frontiera tra la Jugoslavia e la Grecia al valico di Evzoni. Al momento del suo ingresso in Grecia un funzionario delle dogane gli domandava, in inglese e in tedesco, se aveva oggetti da dichiarare, in particolare, materiale elettronico o video o apparecchi per videoriprese. Il viaggiatore rispondeva alla domanda negativamente. Il funzionario procedeva, cionondimeno, ad un controllo dell' autovettura e degli oggetti che vi si trovavano. Scopriva così una videocamera il cui status doganale non poteva essere accertato. Il turista tedesco asseriva che la videocamera era collocata bene in vista, nella parte posteriore dell' autovettura, mentre il funzionario delle dogane riteneva che fosse stata "accuratamente nascosta".

5 La dogana ellenica considerava che il comportamento del turista costituiva un' infrazione doganale (falsa dichiarazione) e gli infliggeva un' ammenda di 404 800 DR, il doppio dell' importo dei dazi doganali e dei tributi previsti per la regolare importazione della merce considerata. Il raddoppio dei dazi e dei tributi applicabili costituisce la sanzione minima prevista dal diritto ellenico in caso di falsa dichiarazione.

6 Ritenendo la sanzione inflitta sproporzionata rispetto all' infrazione commessa e che veniva così messa a repentaglio l' applicazione del regime comunitario dell' ammissione temporanea in franchigia degli effetti personali dei viaggiatori, la Commissione ha proposto il presente ricorso per inadempimento.

7 Per una più ampia esposizione dei fatti di causa, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi ed argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

8 Nel ricorso la Commissione sostiene, in primo luogo, di aver dato corso alla procedura per inadempimento in ragione del fatto che la sanzione nella specie inflitta dalle autorità doganali elleniche si iscrive nel contesto di una prassi amministrativa e che, pertanto, il caso del turista tedesco non è unico.

9 La Repubblica ellenica sostiene che questo motivo non appare né nella lettera di messa in mora, né nel parere motivato e che esso deve, di conseguenza, essere dichiarato irricevibile.

10 A questo riguardo si deve innanzi tutto ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte (v., tra l' altro, sentenza 13 dicembre 1990, causa C-347/88, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-4747, punto 16 della motivazione), il ricorso proposto ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE può essere basato solo su motivi e mezzi già enunciati nel parere motivato.

11 Si deve poi ricordare che, sia nella fase della lettera di messa in mora, che in quella del parere motivato, la Commissione ha inteso prendere a fondamento della violazione del diritto comunitario da parte della Repubblica ellenica, il caso concreto dell' ammenda inflitta al turista tedesco considerato. Non si è avuta alcuna allusione a prassi amministrative né riferimento, diretto o indiretto, a situazioni simili e neppure le disposizioni di diritto nazionale relative all' infrazione considerata sono state oggetto di contestazione sia pure implicita.

12 Il motivo che deduce la prassi amministrativa deve di conseguenza essere dichiarato irricevibile. La fondatezza del presente ricorso va pertanto valutata unicamente con riferimento all' ammenda inflitta nel caso di specie dalle autorità doganali elleniche.

13 La Commissione sostiene, in secondo luogo, che l' importo dell' ammenda inflitta dalle autorità elleniche al turista tedesco è sproporzionato rispetto alla gravità dell' infrazione accertata e che questa sanzione costituisce, di conseguenza, una violazione del principio di proporzionalità, come definito dalla giurisprudenza della Corte.

14 La Commissione deduce a questo proposito che i fatti di specie permettono di considerare il comportamento del turista tedesco una semplice violazione di forma di un obbligo doganale che non può essere punita con un' ammenda il cui importo eccede il valore della merce considerata.

15 La Repubblica ellenica contesta l' analisi della Commissione deducendo che questa si basa essenzialmente su un' interpretazione soggettiva operata da detta istituzione del comportamento del turista tedesco e, in particolare, sulla valutazione del grado della sua colpevolezza, della gravità della sua infrazione e dell' intenzione di cui detto comportamento costituisce testimonianza. Orbene, le contestazioni formulate a questo proposito dalla Commissione non sarebbero state assolutamente dimostrate.

16 Ad ogni modo la Repubblica ellenica ritiene che la valutazione dei fatti sia di esclusiva pertinenza delle competenti autorità nazionali di ciascuno Stato membro, e soggetta al controllo dei giudici nazionali.

17 Precisa a questo proposito che le competenti autorità nazionali hanno ravvisato, nel comportamento dell' interessato, non già un semplice caso di "non dichiarazione", dovuto ad un malinteso, ma, al contrario, un deliberato tentativo di importazione illegale di un articolo di grande valore, soggetto a un onere fiscale elevato. A questo titolo, al contravventore è stata inflitta un' ammenda il cui importo, aggiunge, è stato fissato in conformità alla normativa nazionale in vigore, data l' assenza di armonizzazione comunitaria nel settore delle infrazioni doganali.

18 La Repubblica ellenica sostiene, in conclusione, che la sanzione considerata è appropriata alla gravità dell' infrazione accertata e che, pertanto, non costituisce violazione del principio di proporzionalità.

19 Si deve innanzi tutto ricordare che, in assenza di armonizzazione delle normative comunitarie nel settore delle infrazioni doganali, gli Stati membri hanno la competenza di scegliere le sanzioni che sembrano loro più appropriate (v., tra l' altro, sentenze 2 febbraio 1977, causa 50/76, Amsterdam Bulb, Racc. pag. 137, punto 33 della motivazione, e 26 ottobre 1982, causa 240/81, Einberger, Racc. pag. 3699, punto 17 della motivazione). Essi sono tuttavia tenuti ad esercitare questa competenza nel rispetto del diritto comunitario e dei suoi principi generali e, di conseguenza, nel rispetto del principio di proporzionalità.

20 Come infatti più volte affermato dalla Corte, le misure amministrative o repressive non devono esulare dai limiti di quanto è strettamente necessario agli obiettivi perseguiti e alle modalità di controllo non devono essere ricollegate sanzioni talmente sproporzionate rispetto alla gravità dell' infrazione da risolversi in un ostacolo alle libertà sancite dal Trattato (v., tra l' altro, sentenze 11 novembre 1981, causa 203/80, Casati, Racc. pag. 2595, punto 27 della motivazione; 31 gennaio 1984, cause riunite 286/82 e 26/83, Luisi e Carbone, Racc. pag. 377, e 21 settembre 1989, causa 68/88, Commissione/Grecia, Racc. pag. 2965).

21 Occorre inoltre verificare se, come affermato dalla Commissione, l' ammenda inflitta dalle autorità elleniche al turista tedesco sia talmente sproporzionata rispetto alla gravità dell' infrazione da essere idonea a compromettere il regime dell' ammissione temporanea degli effetti personali dei viaggiatori.

22 A questo proposito si deve rilevare che la Commissione, quando chiede alla Corte di dichiarare che uno Stato è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato, è tenuta a fornire essa stessa la prova del preteso inadempimento (sentenza 19 marzo 1991, causa C-249/88, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-1275, punto 6 della motivazione).

23 Orbene, se è vero che la Commissione afferma che il turista considerato ha commesso solo una semplice violazione di forma di un obbligo doganale, che le autorità doganali elleniche non hanno valutato correttamente le sue intenzioni e che, di conseguenza, gli hanno inflitto un' ammenda sproporzionata, si deve constatare che, a sostegno di tale affermazione, non fornisce alcun principio di prova. Di conseguenza, gli argomenti della Commissione sono basati esclusivamente su supposizioni, non suscettibili di essere prese in considerazione nell' esame del presente ricorso.

24 Il ricorso deve, di conseguenza, essere respinto.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

25 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. La Commissione è rimasta soccombente e le spese vanno quindi poste a suo carico.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La Commissione è condannata alle spese.