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1. Politica sociale ° Ravvicinamento delle legislazioni ° Trasferimento di imprese ° Mantenimento dei diritti dei lavoratori ° Direttiva 77/187 ° Campo d' applicazione ° Trasferimento della gestione di un servizio, prestato da un' impresa a beneficio dei suoi dipendenti, a un imprenditore indipendente ° Inclusione
(Direttiva del Consiglio 77/187/CEE, art. 1, n. 1)
2. Politica sociale ° Ravvicinamento delle legislazioni ° Trasferimento di imprese ° Mantenimento dei diritti dei lavoratori ° Direttiva 77/187 ° Modifica delle condizioni del rapporto di lavoro in materia di retribuzione ° Esclusione ° Eccezione ° Modifica del rapporto di lavoro consentita dal diritto nazionale al di fuori di qualsiasi trasferimento
(Direttiva del Consiglio 77/187, art. 3)
1. L' art. 1, n. 1, della direttiva 77/187, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, dev' essere interpretato nel senso che questa può applicarsi a situazioni in cui un imprenditore affida, mediante contratto, ad un altro imprenditore la responsabilità di provvedere ad un servizio destinato ai dipendenti, gestito in precedenza in modo diretto, dietro corresponsione di un compenso e di vari vantaggi le cui modalità sono determinate dall' accordo fra essi concluso.
2. L' art. 3 della direttiva 77/187 dev' essere interpretato nel senso che, al momento del trasferimento, le condizioni del contratto o del rapporto di lavoro relative alla retribuzione, in particolare la data di pagamento e la composizione della stessa, non possono essere modificate nemmeno se l' ammontare della retribuzione resta complessivamente immutato. La direttiva non osta tuttavia alla modifica del rapporto di lavoro col nuovo imprenditore, nei casi il cui il diritto nazionale afferente consente una siffatta modifica al di fuori dell' ipotesi del trasferimento dell' impresa. Il cessionario è inoltre obbligato a mantenere le condizioni convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest' ultimo per il cedente, fino alla data di risoluzione o di scadenza del contratto collettivo, di entrata in vigore o di applicazione di un altro contratto collettivo.