SENTENZA DELLA CORTE DEL 28 SETTEMBRE 1994. - COLOROLL PENSION TRUSTEES LTD CONTRO JAMES RICHARD RUSSELL, DANIEL MANGHAM, GERALD ROBERT PARKER, ROBERT SHARP, JOAN FULLER, JUDITH ANN BROUGHTON E COLOROLL GROUP PLC. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: HIGH COURT OF JUSTICE, CHANCERY DIVISION - REGNO UNITO. - PARITA DI RETRIBUZIONI TRA LAVORATORI DI SESSO MASCHILE E DI SESSO FEMMINILE - PENSIONI AZIENDALI - UTILIZZAZIONE DI INDICI ATTUARIALI DIVERSI A SECONDA DEL SESSO - LIMITAZIONE DELL'EFFICACIA NEL TEMPO DELLA SENTENZA C-262/88, BARBER. - CAUSA C-200/91.
raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-04389
edizione speciale svedese pagina I-00089
edizione speciale finlandese pagina I-00091
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1. Politica sociale ° Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile ° Parità di retribuzione ° Retribuzione ° Nozione ° Pensione di reversibilità erogata da un regime aziendale privato ° Inclusione ° Regime gestito sotto forma di trust ° Possibilità sia per i lavoratori sia per i loro aventi causa di far valere nei confronti dei trustee l' efficacia diretta dell' art. 119
(Trattato CEE, art. 119)
2. Politica sociale ° Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile ° Parità di retribuzione ° Art. 119 del Trattato ° Efficacia diretta ° Regime pensionistico aziendale privato gestito sotto forma di trust, disciplinato da norme incompatibili con il principio della parità di retribuzione ° Inammissibilità ° Obblighi dei datori di lavoro, dei trustee e dei giudici nazionali
(Trattato CEE, art. 119)
3. Politica sociale ° Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile ° Parità di retribuzione ° Art. 119 del Trattato ° Applicabilità ai regimi pensionistici aziendali privati ° Accertamento nella sentenza 17 maggio 1990, causa C-262/88 ° Efficacia limitata alle prestazioni dovute per periodi lavorativi successivi alla data della suddetta sentenza ° Prestazioni non collegate alla durata dell' effettivo periodo lavorativo e pensioni di reversibilità ° Diritto alla parità di trattamento dipendente dalla data in cui si verifica l' evento generatore del diritto medesimo ° Concessione ai lavoratori sfavoriti degli stessi vantaggi degli altri lavoratori per il periodo compreso tra il 17 maggio 1990 e l' attuazione di provvedimenti che ripristinano la parità di trattamento ° Ripristino per il futuro della parità di trattamento attraverso l' eliminazione dei vantaggi in precedenza accordati ° Ammissibilità
(Trattato CEE, art. 119)
4. Politica sociale ° Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile ° Parità di retribuzione ° Art. 119 del Trattato ° Ambito di applicazione ° Regimi pensionistici aziendali che non derogano ai regimi legali ° Inclusione ° Efficacia limitata alle prestazioni dovute per periodi lavorativi successivi alla pronuncia della sentenza 17 maggio 1990, causa C-262/88
(Trattato CEE, art. 119)
5. Politica sociale ° Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile ° Parità di retribuzione ° Retribuzione ° Nozione ° Contributi dei datori di lavoro versati nell' ambito di regimi pensionistici aziendali a prestazioni definite, finanziati mediante capitalizzazione °Esclusione ° Disparità negli importi delle prestazioni in capitale o surrogatorie dovute all' utilizzazione di indici attuariali nel finanziamento ° Ammissibilità
(Trattato CEE, art. 119)
6. Politica sociale ° Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile ° Parità di retribuzione ° Retribuzione ° Nozione ° Prestazioni supplementari erogate da un regime aziendale privato come corrispettivo di contributi volontari dei dipendenti ° Esclusione
(Trattato CEE, art. 119)
7. Politica sociale ° Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile ° Parità di retribuzione ° Trasferimento dei diritti pensionistici da un regime aziendale privato ad un altro in ragione del cambiamento di impiego del lavoratore ° Obbligo per il secondo regime di compensare, aumentando le prestazioni, l' insufficienza del capitale trasferito, dovuta ad un trattamento discriminatorio ° Obbligo limitato alle prestazioni dovute per periodi lavorativi successivi alla sentenza 17 maggio 1990, causa C-262/88
(Trattato CEE, art. 119)
8. Politica sociale ° Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile ° Parità di retribuzione ° Art. 119 del Trattato ° Ambito di applicazione ° Regimi pensionistici aziendali privati ai quali sono iscritte solo persone appartenenti ad uno stesso sesso ° Esclusione
(Trattato CEE, art. 119)
1. L' efficacia diretta dell' art. 119 del Trattato può essere fatta valere sia dai lavoratori sia dai loro aventi causa nei confronti dei trustee di un regime pensionistico aziendale, i quali sono tenuti all' osservanza del principio della parità di trattamento nell' ambito delle loro competenze e dei loro obblighi, stabiliti dall' atto costitutivo del trust.
Infatti, da un lato, una pensione di reversibilità prevista da un regime pensionistico aziendale rientra nel campo di applicazione dell' art. 119, poiché la circostanza che tale pensione, per definizione, non è corrisposta al lavoratore, ma al coniuge superstite, non è tale da infirmare questa interpretazione, in quanto tale prestazione è un vantaggio che trae origine dall' iscrizione al regime del coniuge del superstite, per modo che la pensione spetta a quest' ultimo nell' ambito del rapporto di lavoro tra il datore di lavoro e il suddetto coniuge e gli è corrisposta in conseguenza dell' attività lavorativa svolta da quest' ultimo. Dall' altro, i trustee, benché estranei al rapporto di lavoro, sono chiamati ad erogare prestazioni che non perdono per questo il loro carattere di retribuzione ai sensi dell' art. 119; orbene, l' efficacia pratica dell' art. 119 sarebbe notevolmente ridotta e nello stesso tempo verrebbe ad arrecarsi grave pregiudizio alla tutela giuridica che richiede un' effettiva parità, qualora un lavoratore o i suoi aventi causa potessero far valere questa disposizione soltanto nei confronti del datore di lavoro, restando esclusi i trustee espressamente incaricati di adempiere le obbligazioni di quest' ultimo.
2. Dato il carattere imperativo dell' art. 119 del Trattato, i datori di lavoro e i trustee non possono valersi delle norme del regime pensionistico o di quelle dell' atto costitutivo del trust, o ancora degli eventuali problemi conseguenti all' insufficienza dei fondi gestiti dai trustee al fine di eludere il loro obbligo di garantire la parità di trattamento in materia di retribuzione.
Se le norme del diritto nazionale che si applicano in materia vietano loro di agire al di fuori della loro sfera di competenze o in violazione delle disposizioni dell' atto costitutivo del trust, ai datori di lavoro ed ai trustee incombe, al fine di garantire il rispetto del principio della parità, il dovere di usare tutti i mezzi predisposti dal diritto interno, come il ricorso ai giudici nazionali, specialmente quando il loro intervento sia richiesto per procedere alle modifiche delle disposizioni del regime pensionistico o dell' atto costitutivo del trust.
E' compito infatti dei giudici nazionali garantire la tutela giurisdizionale spettante ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario aventi efficacia diretta. A tal fine, e più in particolare nell' ambito dell' art. 119, spetta ad essi vigilare sulla sua corretta attuazione, tenuto conto delle responsabilità a carico dei datori di lavoro e dei trustee in forza delle norme del diritto interno, dare alle disposizioni interne applicabili, in tutti i casi in cui il diritto nazionale lascia loro un margine discrezionale, un' interpretazione ed un' applicazione conformi alle prescrizioni del diritto comunitario e, qualora una tale interpretazione conforme non sia possibile, disapplicare le norme nazionali incompatibili.
3. Alla stregua della sentenza Barber, causa C-262/88, la diretta efficacia dell' art. 119 del Trattato può essere fatta valere per esigere la parità di trattamento in materia di pensioni erogate da regimi pensionistici aziendali soltanto con riferimento alle prestazioni dovute per i periodi lavorativi successivi al 17 maggio 1990, con la conseguenza che i datori di lavoro e i trustee non sono tenuti a garantire la parità di trattamento per le suddette prestazioni, fatta salva l' eccezione prevista per i lavoratori o per i loro aventi causa che abbiano, prima di tale data, esperito un' azione in giudizio o proposto un reclamo equivalente a norma del diritto nazionale. La limitazione dell' efficacia nel tempo di questa sentenza si applica a prestazioni che non sono collegate alla durata dell' effettivo periodo lavorativo soltanto nel caso in cui il loro evento generatore si sia verificato anteriormente alla data della pronuncia.
Analogamente, un superstite può rivendicare al riguardo la parità di trattamento soltanto con riferimento ai periodi lavorativi successivi al 17 maggio 1990, tenuto conto del fatto che la pensione di reversibilità costituisce un vantaggio che trae origine dall' iscrizione al regime convenzionale del coniuge del superstite.
Quando una discriminazione in materia di retribuzione sia stata accertata dalla Corte e finché non siano stati adottati dal regime provvedimenti che ripristinino la parità di trattamento, il rispetto dell' art. 119 può essere garantito soltanto attraverso la concessione ai lavoratori sfavoriti degli stessi vantaggi di cui fruiscono gli altri lavoratori.
Per converso, per i periodi lavorativi successivi all' entrata in vigore delle norme dirette ad eliminare la discriminazione, l' art. 119 non osta a che la parità sia ripristinata attraverso la riduzione dei vantaggi delle persone che sono state favorite, in quanto esige soltanto che i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile percepiscano una stessa retribuzione per uno stesso lavoro, senza tuttavia imporne un livello determinato.
4. I regimi pensionistici aziendali che non derogano ai regimi legali rientrano nella sfera di applicazione dell' art. 119 con la conseguenza che sono soggetti ai principi enunciati nella sentenza 17 maggio 1990, causa C-262/88 (Barber), e più in particolare alla limitazione della sua efficacia nel tempo.
Da un lato, infatti, questi regimi sono il risultato o di una concertazione tra datori di lavoro e lavoratori o loro rappresentanti, oppure di una decisione unilaterale del datore di lavoro. Anche il loro finanziamento è interamente a carico del datore di lavoro o al tempo stesso di quest' ultimo e dei lavoratori, senza che vi partecipi la pubblica amministrazione. Essi non sono neppure obbligatori per categorie generali di lavoratori, ma riguardano soltanto i lavoratori di talune imprese, per modo che l' iscrizione ai detti regimi risulta necessariamente dal rapporto di lavoro con un determinato datore di lavoro e, benché istituiti in conformità alla normativa nazionale, soggiacciono a discipline proprie. Dall' altro, la sentenza dianzi citata trattava per la prima volta sotto il profilo dell' art. 119 la questione relativa alla valutazione della disparità di trattamento derivante dalla fissazione di età per il pensionamento diverse a seconda del sesso, e tale differenziazione si riscontra in tutti i tipi di regimi pensionistici convenzionali e produce gli stessi effetti discriminatori.
5. Se la pensione di un importo definito che il datore di lavoro si impegna a corrispondere al lavoratore subordinato nell' ambito di un regime pensionistico aziendale privato come pure i contributi dei lavoratori subordinati al suddetto regime rientrano nella nozione di retribuzione ai sensi dell' art. 119 del Trattato, ciò non vale per i contributi dei datori di lavoro, destinati ad assicurare la base finanziaria indispensabile per coprire il costo delle pensioni ed a garantirne il pagamento futuro. Infatti, tali regimi pensionistici finanziati mediante capitalizzazione utilizzano elementi attuariali, come la più lunga durata media della vita delle donne, i quali fanno sì che i contributi dei datori di lavoro necessari per garantire pensioni uguali per i lavoratori di sesso maschile e per il lavoratori di sesso femminile siano maggiori per questi ultimi.
Ne consegue che non rientra nella sfera di applicazione dell' art. 119 neanche il fatto che, quando in tale regime la pensione prevista è oggetto di una commutazione in capitale o è sostituita da una pensione di reversibilità da corrispondersi ad un avente causa come corrispettivo della rinuncia ad una parte dell' importo dovuto, o subisce una riduzione in caso di prepensionamento, o ancora quando viene effettuato un trasferimento dei diritti maturati ad un altro regime, vi siano disparità tra i lavoratori dell' uno e dell' altro sesso. Infatti, queste disparità sono soltanto la conseguenza delle modalità di finanziamento di tali regimi, che implicano necessariamente elementi attuariali.
6. Il principio della parità di trattamento di cui all' art. 119 del Trattato si applica a tutte le prestazioni pensionistiche erogate dai regimi aziendali, senza che si debba operare una distinzione a seconda del tipo di contributi, dei datori di lavoro o dei dipendenti, ai quali corrispondono. Tuttavia, quando un regime pensionistico aziendale si limita a porre a disposizione degli iscritti l' ambito di gestione necessario affinché possano, attraverso contributi versati a titolo meramente volontario, garantirsi prestazioni ulteriori, queste ultime non rientrano nel campo di applicazione dell' art. 119.
7. In caso di trasferimento di diritti pensionistici da un regime aziendale ad un altro a causa di un cambiamento di impiego del lavoratore, il secondo regime deve, nel momento in cui il detto lavoratore raggiunge l' età per il pensionamento, aumentare le prestazioni che si è impegnato ad erogargli accettando tale trasferimento, allo scopo di eliminare gli effetti contrari all' art. 119 del Trattato che derivano per il lavoratore da un' insufficienza del capitale trasferito, dovuta al trattamento discriminatorio subito nell' ambito del primo regime.
L' iscrizione ad un nuovo regime pensionistico, implicante trasferimento dei diritti maturati, imposta dal mutamento di impiego non può infatti far perdere al lavoratore i diritti conferitigli dal suddetto articolo.
Tuttavia, poiché la sentenza 17 maggio 1990, causa C-262/88 (Barber), ha limitato l' efficacia diretta dell' art. 119 nel senso che essa può essere fatta valere per esigere la parità di trattamento in materia di pensioni aziendali soltanto con riferimento alle prestazioni dovute per periodi lavorativi successivi alla data della pronuncia della suddetta sentenza, né il regime che ha effettuato il trasferimento dei diritti pensionistici né quello che li ha ricevuti sono tenuti ad adottare i provvedimenti finanziari necessari per ripristinare una situazione di parità relativamente ai periodi lavorativi precedenti il 17 maggio 1990.
8. Un lavoratore non può far valere l' art. 119 del Trattato per rivendicare la retribuzione cui potrebbe aver diritto se appartenesse all' altro sesso, in mancanza, nell' impresa interessata, di lavoratori dell' altro sesso che svolgano al momento o abbiano svolto anteriormente un lavoro analogo. In tal caso, infatti, il principale criterio per verificare la parità di trattamento in fatto di retribuzione, vale a dire la riscossione di un' identica retribuzione per uno stesso lavoro, non può essere applicato.
Ne consegue che l' art. 119 non si applica ai regimi pensionistici aziendali ai quali sono sempre state iscritte persone di un unico sesso.
Nel procedimento C-200/91,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla High Court of Justice dell' Inghilterra e del Galles, Chancery Division, nell' ambito di un' azione per la tutela di interessi collettivi (representative action) proposta dalla
Coloroll Pension Trustees Ltd
e
1) James Richard Russell,
2) Daniel Mangham,
3) Gerald Robert Parker,
4) Robert Sharp,
5) Joan Fuller,
6) Judith Ann Broughton,
7) Coloroll Group plc,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 119 del Trattato CEE, nonché della sentenza della Corte 17 maggio 1990, causa C-262/88, Barber (Racc. pag. I-1889), per quanto riguarda la limitazione della sua efficacia nel tempo,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini (relatore), J.C. Moitinho de Almeida, M. Diez de Velasco e D.A.O. Edward, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, R. Joliet, F.A. Schockweiler, G.C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse, M. Zuleeg, P.J.G. Kapteyn e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: W. Van Gerven
cancelliere: signor H. von Holstein, vicecancelliere, e signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la Coloroll Pension Trustees Ltd, dai signori McKenna & Co., solicitors, assistiti dai signori P. Howell, QC, D. Anderson, barrister, e J. Clifford, barrister;
° per i signori J.R. Russell, G.R. Parker, R. Sharp e per la signora J. Fuller, dai signori Sacher & Partners, solicitors, e dal signor Greenless, solicitor, assistiti dai signori T. Lloyd, QC, e N. Green, barrister;
° per la signora J.A. Broughton, dai signori Travers Smith Braithwaite, solicitors, assistiti dai signori D. Vaughan, QC, e N. Warren, barrister;
° per la Coloroll Group plc (in receivership), dai signori W. Sapte, N. Barnett, M.P. Wareham e dalla signora J. Mackenzie, solicitors, assistiti dai signori J. Lever, QC, e J. Stephens, barrister;
° per il governo del Regno Unito, dal signor J.E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, in qualità di agente;
° per il governo olandese, dal signor T.P. Hofstee, segretario generale supplente presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;
° per il governo tedesco, dai signori E. Roeder, Ministerialrat presso il ministero dell' Economia, e C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor presso lo stesso ministero, in qualità di agenti;
° per il governo irlandese, dal signor L.J. Dockery, Chief State Solicitor, in qualità di agente;
° per il governo danese, dal signor J. Molde, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor J.L. Dewost, direttore generale del servizio giuridico, e dalla signora K. Banks, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti;
vista la relazione d' udienza,
sentite, all' udienza del 26 gennaio 1993, le osservazioni orali della Coloroll Pension Trustees Ltd, dei signori J.R. Russell e altri, della signora J.A. Broughton, della Coloroll Group plc, dei governi danesi e tedesco, del governo del Regno Unito, rappresentato dal signor J. E. Collins, assistito da Sir Nicholas Lyell, QC, dai signori S. Richards e N. Paines, barristers, del governo olandese, rappresentato dai signori J.W. de Zwaan e T. Heukels, viceconsiglieri giuridici presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti, del governo irlandese, rappresentato dai signori J. Cooke, SC, e A. O' Caoimh, JC, in qualità di agenti, e della Commissione,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 28 aprile 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con ordinanza 23 luglio 1991, pervenuta in cancelleria il 31 luglio seguente, la High Court of Justice dell' Inghilterra e del Galles, Chancery Division, ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una serie di questioni pregiudiziali relative all' interpretazione dell' art. 119 dello stesso Trattato, nonché della sentenza della Corte 17 maggio 1990, causa C-262/88, Barber (Racc. pag. I-1889; in prosieguo: la "sentenza Barber"), per quanto riguarda la limitazione della sua efficacia nel tempo.
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di un' azione per la tutela di interessi collettivi (representative action) prevista dal regolamento di procedura della Supreme Court e proposta dinanzi alla High Court dalla Coloroll Pension Trustees Ltd.
3 Conformemente ad una serie di atti costitutivi di "trust", che è la forma giuridica nella quale vengono generalmente costituiti nel Regno Unito i regimi pensionistici aziendali, la Coloroll Pension Trustees Ltd detiene e amministra, in quanto "trustee", i fondi dei regimi creati dalle varie società del gruppo Coloroll per i propri dipendenti, allo scopo specifico di erogare loro pensioni e altre prestazioni promesse dal datore di lavoro.
4 I regimi pensionistici Coloroll sono, per quanto riguarda le loro prestazioni principali, regimi "a prestazioni definite" (defined benefit/final salary schemes), che garantiscono ai lavoratori subordinati il versamento di una pensione determinata pari ad un sessantesimo del loro ultimo stipendio per ogni anno di servizio prestato a decorrere dal momento in cui raggiungono l' età normale per il pensionamento, vale a dire 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.
5 Sussistendo determinati presupposti, gli iscritti ai regimi possono andare in pensione prima del raggiungimento di questa età e ricevere immediatamente una pensione il cui importo viene ridotto in funzione di indici attuariali diversi a seconda del sesso, avendo le donne statisticamente una durata media della vita più lunga degli uomini.
6 Questi stessi indici attuariali operano, determinando importi diversi a seconda che si tratti di un uomo o di una donna, nel caso in cui un iscritto opti, in tutto o in parte, per una prestazione in capitale invece che per una pensione, nel caso in cui si rinunci ad una parte della pensione in cambio di una pensione di reversibilità a favore del coniuge o di una persona a carico dell' iscritto di valore equivalente alla parte ceduta e in caso di trasferimento dei diritti maturati in un altro regime pensionistico o in una compagnia assicurativa.
7 Tutti i regimi prevedono per i coniugi e per le persone a carico degli iscritti il maturare di diritti a pensione autonomi, fermo restando tuttavia che il beneficio di questa prestazione è limitato in alcuni casi alle vedove e alle persone a carico degli iscritti di sesso maschile.
8 Per quanto riguarda il loro finanziamento, i regimi di cui trattasi hanno carattere contributivo, nel senso che sono finanziati, oltre che dai contributi del datore di lavoro, anche da quelli dei lavoratori subordinati.
9 Questi ultimi contributi corrispondono ad una percentuale del loro stipendio, identica per tutti i lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile, ai quali è anche riconosciuta la facoltà di versare contributi integrativi a titolo volontario per acquisire il diritto ad ulteriori prestazioni calcolate e imputate separatamente.
10 Per contro, i contributi dei datori di lavoro, calcolati globalmente, variano nel tempo, in modo da coprire il saldo del costo delle pensioni promesse. Inoltre, essi sono più elevati per i lavoratori di sesso femminile che per quelli di sesso maschile, a causa della presa in considerazione, nell' ambito del sistema di finanziamento attraverso capitalizzazione, di indici attuariali basati su durate medie della vita diverse a seconda del sesso.
11 A parte un' eccezione, tutti i regimi pensionistici del gruppo Coloroll sono "esclusi per convenzione" dal regime nazionale pensionistico collegato al reddito (contracted-out of the State Earnings Related Pension Scheme; in prosieguo: il "SERPS"), essendo la pensione di questo regime nazionale complementare rispetto alla pensione base prevista dalla legge, alla quale si aggiunge mediante il versamento di contributi al regime nazionale. L' esclusione per convenzione significa che i regimi Coloroll si sostituiscono al regime nazionale pensionistico per quanto riguarda la parte dei contributi e delle prestazioni collegate all' ammontare dello stipendio percepito da ciascun dipendente. I loro iscritti pagano allora al regime nazionale soltanto contributi ridotti, calcolati in funzione dei risparmi previsti dallo Stato, versando nel contempo contributi al regime aziendale, dovendo tuttavia quest' ultimo garantire che i propri iscritti ricevano prestazioni complessive equivalenti a quelle che percepirebbero dal SERPS se si applicasse loro quest' ultimo regime.
12 Dall' ordinanza di rinvio si evince che, in seguito al dissesto finanziario del gruppo Coloroll nel 1990 e alla messa in amministrazione controllata di alcune delle società che ne facevano parte, i trustee devono procedere alla liquidazione dei loro regimi pensionistici e alla destinazione dei loro patrimoni. Ciò implica un accertamento definitivo di tutte le pendenze di questi regimi, la destinazione del loro patrimonio al pagamento delle pensioni e delle altre prestazioni, nonché la destinazione di qualsiasi saldo attivo.
13 Dovendosi pronunciare su centinaia di casi di iscritti aventi diritto alle pensioni e alle prestazioni più svariate, i trustee si interrogano in ordine alla compatibilità delle norme, del resto abbastanza circostanziate, contenute nell' atto costitutivo del trust, con l' art. 119 del Trattato, come è stato interpretato dalla sentenza Barber, e, in particolare, sull' applicazione nel caso di specie della limitazione nel tempo dell' efficacia diretta di questa disposizione che è stata decisa in tale sentenza.
14 Infatti, come si è rilevato in precedenza, tutti i regimi di cui trattasi prevedono l' applicazione di norme differenziate a seconda del sesso, che si tratti dell' età normale per il pensionamento ovvero degli indici attuariali che si applicano alle varie ipotesi di opzione per prestazioni in capitale. Peraltro, due di questi regimi presentano una particolare caratteristica, nel senso che non prevedono iscritti di sesso femminile.
15 Stando così le cose, i trustee hanno deciso di adire la High Court con una "representative action" al fine di ottenere, nell' ambito della competenza generale demandata a questo organo giurisdizionale in materia di sorveglianza dei trust, le indicazioni necessarie. Per far questo i trustee, attori nel procedimento, hanno citato come convenuti un certo numero di persone scelte in modo che fossero rappresentati i diversi interessi coinvolti.
16 La High Court ha conseguentemente ritenuto opportuno sospendere il procedimento e sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
"1. 1) Se l' efficacia diretta dell' art. 119 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea possa esser fatta valere da: a) lavoratori e b) loro aventi causa per rivendicare prestazioni dovute da un regime pensionistico, quando il reclamo non è proposto contro il datore di lavoro, ma contro i trustee di questo regime.
2) Se l' efficacia diretta dell' art. 119 possa esser fatta valere nei confronti di un regime pensionistico: a) dai lavoratori e b) dai loro aventi causa
i) per esigere che i trustee amministrino questo regime come se le disposizioni previste dalle norme che lo disciplinano fossero state modificate (nonostante il loro tenore effettivo) in modo da tener conto del principio della parità di retribuzioni di cui all' art. 119, garantendo la parità delle prestazioni da corrispondersi ai sensi di questo regime ai suddetti lavoratori e/o loro aventi causa, oppure
ii) per esigere che il datore di lavoro (se ancora esiste) e/o i trustee si avvalgano dei poteri di cui eventualmente dispongono per fare in modo che, modificando le norme del regime o in modo diverso, le prestazioni da corrispondersi in virtù del regime pensionistico rispettino il principio della parità di retribuzioni,
e, in caso di soluzione affermativa dei punti i) o ii),
iii) se il principio della parità di retribuzioni imponga di aumentare in ogni caso le prestazioni per il sesso sfavorito oppure se sia compatibile con l' art. 119 ridurre le prestazioni previste per l' altro sesso.
3) Qualora l' efficacia diretta dell' art. 119 possa essere fatta valere tanto nei confronti del datore di lavoro quanto nei confronti dei trustee del regime pensionistico, quale sia la relazione tra le responsabilità del regime e quelle del datore di lavoro. In particolare,
i) se il datore di lavoro possa venir obbligato a versare ulteriori somme ai trustee del regime pensionistico;
ii) qualora si registri una rimanenza di fondi del regime pensionistico, se il datore di lavoro possa pretendere che qualsiasi somma dovuta in forza dell' art. 119 sia saldata prioritariamente, in tutto o in parte, a seconda dei casi, attingendo alle quote residue;
iii) se le spettanze supplementari cui hanno diritto gli interessati debbano essere prelevate dai trustee attingendo al patrimonio del regime pensionistico, qualora non sia stato proposto alcun reclamo contro il datore di lavoro o qualora il datore di lavoro non abbia preso alcuna iniziativa per soddisfare o accogliere tale reclamo.
4) Se per le soluzioni della prima, seconda e terza parte della presente questione sia importante (ed eventualmente come tali soluzioni ne risultino modificate):
a) che i fondi gestiti dai trustee siano insufficienti a coprire interamente le spese necessarie per parificare le prestazioni, in modo da adeguarle al principio della parità di retribuzioni di cui all' art. 119, oppure
b) che il datore di lavoro non sia in grado di fornire ulteriori fondi ai trustee del regime pensionistico, oppure
c) che la realizzazione della parificazione delle prestazioni abbia, o possa avere, l' effetto di consentire la parità per una categoria determinata di aventi diritto (ad esempio le persone che percepiscono una pensione di vecchiaia) soltanto a condizione di ridurre le prestazioni di una categoria diversa (ad esempio gli iscritti in servizio).
2. Per le domande di prestazioni in forza di un regime pensionistico d' impresa, escluso per convenzione da una parte del regime legale, quale effetto abbia in particolare il punto 5 del dispositivo della sentenza 17 maggio 1990, causa C-262/88, Barber (GU C 146 del 15 giugno 1990, pag. 8), secondo il quale 'l' efficacia diretta dell' art. 119 del Trattato non può esser fatta valere per chiedere il riconoscimento del diritto alla pensione con effetto da una data precedente a quella della presente sentenza, ad eccezione dei lavoratori o dei loro aventi diritto che, prima di questa data, hanno esperito un' azione giurisdizionale o proposto un reclamo equivalente a norma del diritto nazionale' . In particolare (e fatta salva l' eccezione relativa ai procedimenti promossi prima della data della sentenza Barber):
1) se l' efficacia diretta dell' art. 119 del Trattato CEE possa esser fatta valere dai lavoratori per rivendicare tali prestazioni:
a) solo per quel che riguarda il servizio prestato alla data del 17 maggio 1990 (data della sentenza) oppure
b) anche per il servizio prestato anteriormente al 17 maggio 1990 e, in questo caso, relativamente all' intero periodo di servizio prestato o ad una frazione di esso e, nella seconda ipotesi, con riferimento a quale frazione del periodo di servizio.
2) Qualora la soluzione sub 1) sia quella indicata alla lett. b), se l' efficacia diretta dell' art. 119 del Trattato CEE possa esser fatta valere per rivendicare le dette prestazioni:
a) unicamente da lavoratori il cui servizio nell' ambito del regime pensionistico sia cessato il 17 maggio 1990 o dopo questa data, oppure
b) anche da lavoratori
i) il cui servizio nell' ambito del regime pensionistico sia cessato anteriormente al 17 maggio 1990 e che, ai sensi delle norme del regime pensionistico, avessero diritto a versamenti di pensione di vecchiaia anteriormente al 17 maggio 1990;
ii) il cui servizio nell' ambito del regime pensionistico sia cessato anteriormente al 17 maggio 1990 ma che, ai sensi del norme del regime, avessero diritto a versamenti di pensione (diritto ad una pensione di vecchiaia con pagamento differito) solo a decorrere dal 17 maggio 1990.
3) Qualora la soluzione della questione sub 2) sia quella prospettata nella lett. b), punto i), se l' efficacia diretta dell' art. 119 possa essere fatta valere dai detti lavoratori soltanto per versamenti di pensione da corrispondersi a decorrere dal 17 maggio 1990, ovvero anche per versamenti di pensione da corrispondersi prima di tale data.
4) Se i principi risultanti dalle soluzioni alle questioni sub 1) e sub 3) valgano anche con riguardo alle prestazioni rivendicate da aventi causa di lavoratori. In particolare, in qual misura e rispetto a quale periodo di servizio le vedove e i vedovi, a) rimasti vedovi a decorrere dal 17 maggio 1990 e b) anteriormente al 17 maggio 1990, sono legittimati a far valere l' efficacia diretta dell' art. 119 per rivendicare prestazioni per il coniuge superstite.
5) Se i principi sanciti nelle soluzioni alle questioni sub 1) e sub 4) valgano, e in questo caso in qual misura, per le prestazioni che non sono collegate alla durata del periodo lavorativo effettivo riconosciuto utile per la pensione.
3. Se i principi risultanti dalla soluzione della seconda questione valgano anche per quanto riguarda i regimi e i periodi lavorativi non 'esclusi per convenzione' .
4. Se sia compatibile con l' art. 119 prevedere, nell' ambito di un regime basato su calcoli attuariali (comprendenti, in particolare, ipotesi attuariali relative alla durata media della vita), prestazioni o versamenti che producono risultati divergenti a seconda che si tratti di un uomo o di una donna. In particolare:
a) se le considerazioni attuariali possano intervenire nel calcolo delle prestazioni da corrispondersi ad un lavoratore
i) per il versamento di un capitale che venga a sostituirsi ad una parte della pensione annua;
ii) per una pensione di reversibilità da corrispondersi ad un avente causa come corrispettivo della rinuncia ad una parte della pensione annua;
iii) a titolo di pensione ridotta, quando il lavoratore opta per il prepensionamento e la riscossione dei versamenti di pensione prima di aver raggiunto l' età normale per il pensionamento.
b) Qualora i trustee di un regime pensionistico versino un capitale ad un terzo per consentire il versamento delle prestazioni pensionistiche ad un lavoratore o ad un avente causa in favore del quale questo capitale è versato, se gli stessi trustee possano o debbano:
i) versare un capitale identico per uomini e donne, ma che darà diritto a prestazioni pensionistiche che non saranno uguali per gli uomini e per le donne;
ii) adottare un' altra soluzione (e in questo caso quale o quali soluzioni).
c) Tenuto conto delle soluzioni fornite alle lett. a) e b) unitamente alle soluzioni indicate per la seconda questione, se i trustee di un regime pensionistico debbano rivedere e ricalcolare gli elementi stabiliti su base attuariale per fatti anteriori al 17 maggio 1990 e, in tal caso, in relazione a quale periodo.
5. 1) Nell' ipotesi in cui un regime non venga finanziato esclusivamente dai contributi del datore di lavoro, ma anche da quelli dei dipendenti, essendo questi ultimi: i) contributi imposti ai dipendenti dalle norme del regime pensionistico e/o ii) contributi volontari che vengono ad aggiungersi a quelli imposti dalle norme del regime pensionistico, se il principio della parità di cui all' art. 119 valga:
a) unicamente per le prestazioni da pagarsi attingendo alla parte del fondo alimentata dai contributi del datore di lavoro, oppure
b) anche per le prestazioni da pagarsi attingendo alla parte del fondo alimentata da: i) normali contributi al regime e/o ii) contributi volontari integrativi.
2) Qualora un lavoratore sia passato da un regime pensionistico ad un altro (ad esempio, a seguito di un cambiamento di impiego) e il regime nel quale sono stati trasferiti i suoi diritti si sia impegnato a versare talune prestazioni quale contropartita del trasferimento di una certa somma effettuato dai trustee del primo regime, se dall' applicazione dell' art. 119 risulti che il regime pensionistico deve aumentare le prestazioni di cui trattasi, quando ciò si renda necessario per adeguarsi al principio della parità. In caso affermativo, come si applichino, in questa situazione, i principi risultanti dalla soluzione fornita alla questione sub 2).
6. Se dall' applicazione dell' art. 119 ad un regime pensionistico che ha avuto soltanto iscritti di un solo sesso risulti che un iscritto a tale regime ha diritto a prestazioni supplementari alle quali avrebbe avuto diritto per effetto dell' art. 119, se il suddetto regime avesse avuto un iscritto o iscritti dell' altro sesso".
Sulla prima questione, prima parte
17 Con la prima parte della prima questione la High Court mira ad accertare, da un lato, se gli aventi causa del lavoratore possano, al pari del lavoratore stesso, far valere l' efficacia diretta dell' art. 119 del Trattato e, dall' altro, se il detto articolo possa essere fatto valere non soltanto nei confronti del datore di lavoro, ma anche, nei confronti dei trustee di un regime pensionistico aziendale.
18 Per quanto riguarda la prima parte della questione, va ricordato che nella sentenza 6 ottobre 1993, causa C-109/91, Ten Oever (Racc. pag. I-4879), la Corte ha ammesso che una pensione di reversibilità prevista da un regime pensionistico aziendale rientra nel campo di applicazione dell' art. 119. Essa ha inoltre precisato che la circostanza che la suddetta pensione, per definizione, non è corrisposta al lavoratore, ma al coniuge superstite, non è tale da infirmare questa interpretazione, in quanto tale prestazione è un vantaggio che trae origine dall' iscrizione al regime del coniuge del superstite, per modo che la pensione spetta a quest' ultimo nell' ambito del rapporto di lavoro tra il datore di lavoro e il suddetto coniuge e gli è corrisposta in conseguenza dell' attività lavorativa svolta da quest' ultimo (punto 13).
19 Ne consegue che, poiché il diritto al versamento di una pensione di reversibilità sorge al momento del decesso del lavoratore iscritto al regime, il coniuge superstite è il solo che può farlo valere. Negare a quest' ultimo questa possibilità per le pensioni di reversibilità equivarrebbe a privare di qualsiasi efficacia pratica l' art. 119.
20 Per quanto riguarda la questione se l' art. 119 possa essere fatto valere nei confronti dei trustee di un regime pensionistico aziendale, si deve ricordare che nella sentenza Barber la Corte, dopo aver dichiarato che le pensioni erogate da tali regimi rientrano nel campo di applicazione dell' art. 119, ha affermato che questa conclusione rimane valida anche se il regime è costituito sotto forma di trust e gestito da trustee che godono di una formale autonomia nei confronti del datore di lavoro, giacché l' art. 119 prende parimenti in considerazione i vantaggi pagati dal datore di lavoro in modo indiretto (punti 28 e 29).
21 Il datore di lavoro non potrebbe quindi eludere gli obblighi ad esso incombenti in forza dell' art. 119 costituendo il regime pensionistico convenzionale sotto forma di trust.
22 I trustee, dal canto loro, benché estranei al rapporto di lavoro, sono chiamati ad erogare prestazioni che non perdono per questo il loro carattere di retribuzione ai sensi dell' art. 119. Essi sono pertanto tenuti a fare tutto quanto rientra nelle loro competenze per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento in materia.
23 E' vero che gli obblighi dei trustee nei confronti degli iscritti al regime e dei loro aventi causa sono fissati dall' atto costitutivo del trust, disciplinato dal diritto nazionale. Tuttavia, come ha correttamente rilevato il governo del Regno Unito, l' efficacia pratica dell' art. 119 sarebbe notevolmente ridotta e verrebbe ad arrecarsi grave pregiudizio alla tutela giuridica che richiede un' effettiva parità, qualora un lavoratore o i suoi aventi causa potessero far valere questa disposizione soltanto nei confronti del datore di lavoro, restando esclusi i trustee espressamente incaricati di adempiere le obbligazioni di quest' ultimo.
24 La prima parte della prima questione deve pertanto essere risolta nel senso che l' efficacia diretta dell' art. 119 del Trattato può essere fatta valere sia dai lavoratori sia dai loro aventi causa nei confronti dei trustee di un regime pensionistico aziendale, i quali sono tenuti all' osservanza del principio della parità di trattamento nell' ambito delle loro competenze e dei loro obblighi, stabiliti dall' atto costitutivo del trust.
Sulla prima questione, seconda parte
25 Con la seconda parte della prima questione il giudice nazionale chiede se i trustee, allorché talune norme del regime sono in contrasto con il principio della parità di retribuzione, debbano amministrare il detto regime senza tener conto di queste norme o se il datore di lavoro ed i trustee debbano modificarle al fine di renderle compatibili con l' art. 119. Si chiede inoltre se, ad ogni buon conto, l' unico modo per ripristinare la parità di trattamento sia quello di aumentare il livello delle prestazioni previste per la categoria sfavorita, oppure se questa parità possa essere raggiunta anche attraverso la riduzione delle prestazioni previste per la categoria favorita.
26 Per quanto riguarda la prima parte della questione, occorre ricordare che il principio della parità di retribuzioni costituisce uno dei principi fondamentali della Comunità e che l' art. 119 attribuisce ai singoli diritti che i giudici nazionali devono salvaguardare. Dato il carattere imperativo di questa disposizione, il divieto di discriminazioni tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile riguarda non solo le pubbliche autorità, ma vale del pari per i contratti fra singoli e per tutte le convenzioni che disciplinano in modo collettivo il lavoro subordinato (v. sentenza 8 aprile 1976, causa 43/75, Defrenne, Racc. pag. 455, punti 12 e 39).
27 Pertanto, deve escludersi che i datori di lavoro e i trustee possano valersi delle norme del regime pensionistico o di quelle dell' atto costitutivo del trust al fine di eludere il loro obbligo di garantire la parità di trattamento in materia di retribuzioni.
28 Se le norme del diritto nazionale che si applicano in materia vietano loro di agire al di fuori della loro sfera di competenze o in violazione delle disposizioni dell' atto costitutivo del trust, ai datori di lavoro ed ai trustee incombe, al fine di garantire il rispetto del principio della parità, il dovere di usare tutti i mezzi predisposti dal diritto interno, come il ricorso ai giudici nazionali, specialmente quando, come sembra verificarsi nel caso di specie, il loro intervento sia richiesto per procedere alle modifiche delle disposizioni del regime pensionistico o dell' atto costitutivo del trust.
29 Peraltro, secondo la giurisprudenza costante della Corte, è compito di questi stessi giudici garantire la tutela giurisdizionale spettante ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario aventi efficacia diretta (v. sentenza 19 giugno 1990, causa C-213/89, Factortame e a., Racc. pag. I-2433, punto 19). A tal fine, e più in particolare nell' ambito dell' art. 119, spetta ad essi dare alle disposizioni interne applicabili, in tutti i casi in cui il diritto nazionale lascia loro un margine discrezionale, un' interpretazione e un' applicazione conformi alle prescrizioni del diritto comunitario e, qualora una tale interpretazione conforme non sia possibile, disapplicare le norme nazionali incompatibili (v. sentenza 4 febbraio 1988, causa 157/86, Murphy e a., Racc. pag. 673, punto 11).
30 Per quanto riguarda la seconda parte della questione, riguardante il metodo da utilizzare per ristabilire la parità di trattamento, occorre ricordare che, nella citata sentenza Defrenne (punto 15), la Corte, nel contesto di una causa principale che verteva su una domanda di indennizzo per una discriminazione subita in materia di retribuzione, ha dichiarato che il fatto che l' art. 119 si trovi in un contesto in cui si parla della parificazione delle condizioni di lavoro nel senso del progresso toglie ogni valore all' obiezione secondo la quale l' articolo in parola potrebbe essere osservato anche in maniera diversa dall' aumento delle retribuzioni più modeste.
31 Peraltro, nella sentenza 7 febbraio 1991, causa C-184/89, Nimz (Racc. pag. I-297, punti 18-20), la Corte ha precisato che il giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione nazionale discriminatoria, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via di contrattazione collettiva o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale, e ad applicare ai membri del gruppo sfavorito lo stesso regime che viene riservato agli altri lavoratori, regime che, in mancanza di corretta trasposizione dell' art. 119 del Trattato nel diritto nazionale, resta il solo sistema di riferimento valido.
32 Ne consegue che, quando una discriminazione in materia di retribuzioni sia stata accertata dalla Corte e finché non siano stati adottati dal regime provvedimenti che ripristinino la parità di trattamento, il rispetto dell' art. 119 può essere garantito soltanto attraverso la concessione alle persone della categoria sfavorita degli stessi vantaggi di cui fruiscono le persone della categoria favorita.
33 Ciò non vale per i periodi lavorativi maturati dopo l' entrata in vigore delle norme dirette ad eliminare la discriminazione, poiché in tal caso l' art. 119 non osta a provvedimenti che ripristinino la parità di trattamento attraverso la riduzione dei vantaggi delle persone in precedenza favorite. Infatti, l' art. 119 esige soltanto che i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile percepiscano una stessa retribuzione per uno stesso lavoro, senza tuttavia imporne un livello determinato.
34 Infine, per quanto riguarda i periodi, lavorativi precedenti il 17 maggio 1990, data della sentenza Barber, è sufficiente osservare, come sarà precisato in prosieguo nell' ambito della soluzione della seconda questione, che questa sentenza ha escluso l' applicabilità dell' art. 119 alle prestazioni pensionistiche dovute per questi periodi, non essendo pertanto i datori di lavoro ed i trustee tenuti a garantire la parità di trattamento per le suddette prestazioni.
35 Ne consegue che per questi periodi il diritto comunitario non imponeva alcun obbligo, tale da giustificare provvedimenti che riducessero ex post i vantaggi di cui le donne avevano goduto.
36 La seconda parte della prima questione deve pertanto essere risolta nel senso che, qualora il diritto nazionale vieti ai datori di lavoro ed ai trustee di operare al di fuori della loro sfera rispettiva di competenze o in violazione delle disposizioni dell' atto costitutivo del trust, essi sono tenuti ad avvalersi di tutti i mezzi apprestati dal diritto interno, come il ricorso ai giudici nazionali, per eliminare qualsiasi discriminazione in materia di retribuzioni. Inoltre, per i periodi lavorativi maturati tra l' accertamento della discriminazione da parte della Corte e l' entrata in vigore dei provvedimenti diretti ad eliminarla, la corretta attuazione del principio della parità di retribuzioni esige la concessione ai lavoratori sfavoriti degli stessi vantaggi di cui godevano gli altri lavoratori. Per converso, per i periodi lavorativi successivi all' entrata in vigore degli stessi provvedimenti, l' art. 119 non osta a che la parità sia ripristinata attraverso la riduzione dei vantaggi di cui godevano i lavoratori che sono stati favoriti. Infine, per quanto riguarda i periodi lavorativi precedenti il 17 maggio 1990, data della sentenza Barber, il diritto comunitario non imponeva alcun obbligo tale da giustificare misure che riducessero ex post i vantaggi dei lavoratori favoriti.
Sulla prima questione, terza parte
37 Con la terza parte della prima questione il giudice a quo interroga la Corte sulle rispettive responsabilità dei datori di lavoro e dei trustee, poiché è accertato che l' efficacia diretta dell' art. 119 del Trattato può essere fatta valere nei confronti sia degli uni sia degli altri.
38 Al riguardo si deve constatare che, se l' art. 119 impone ai datori di lavoro un obbligo di risultato in forza del quale i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile devono fruire di una stessa retribuzione per uno stesso lavoro, né questo articolo né nessun' altra disposizione comunitaria disciplinano, per converso, le modalità di attuazione di questo obbligo da parte dei datori di lavoro e, nei limiti delle loro competenze, da parte dei trustee di un regime pensionistico aziendale.
39 Ne consegue che il giudice nazionale, il quale ha il dovere di vigilare che il suddetto obbligo di risultato sia in ogni caso ottemperato, può all' uopo utilizzare tutti i mezzi offertigli dal proprio diritto interno. Così esso può decidere che il datore di lavoro deve versare ulteriori somme al regime, che qualsiasi somma dovuta ai sensi dell' art. 119 dev' essere prima attinta dalle eventuali eccedenze di tale regime o che le somme cui hanno diritto gli iscritti devono essere attinte dai trustee dal patrimonio del regime, anche se non sia stato formulato alcun reclamo contro il datore di lavoro o se quest' ultimo non abbia reagito a tale reclamo.
40 La terza parte della prima questione deve pertanto essere risolta nel senso che il giudice nazionale deve vigilare sulla corretta attuazione dell' art. 119, tenuto conto delle responsabilità a carico dei datori di lavoro e dei trustee in forza delle norme del diritto interno.
Sulla quarta parte della prima questione
41 Con la quarta parte della prima questione il giudice a quo si interroga sull' influenza che potrebbe avere sulle soluzioni delle prime tre parti della stessa questione l' insufficienza dei fondi gestiti dai trustee ai fini della parificazione delle prestazioni.
42 Al riguardo è sufficiente rilevare che il fatto che l' applicazione del principio della parità di retribuzioni si scontri con le difficoltà conseguenti all' insufficienza dei fondi gestiti dai trustee o con l' incapacità del datore di lavoro di fornire ulteriori fondi è un problema che rientra nel diritto nazionale e non può incidere sulle soluzioni delle questioni precedenti. Il diritto nazionale deve tuttavia essere applicato alla luce del suddetto principio, come ha correttamente sottolineato il governo del Regno Unito.
43 La quarta parte della prima questione deve pertanto essere risolta nel senso che gli eventuali problemi conseguenti all' insufficienza dei fondi gestiti dai trustee ai fini della parificazione delle prestazioni devono essere disciplinati in base al diritto nazionale alla luce del principio della parità di retribuzioni e non possono incidere sulle soluzioni delle questioni precedenti.
Sulla seconda questione, prima parte
44 Con la prima parte della seconda questione il giudice a quo chiede alla Corte di pronunciarsi sull' esatta portata della limitazione dell' efficacia nel tempo della sentenza Barber.
45 Al riguardo, come ha già dichiarato la Corte nella citata sentenza Ten Oever, è sufficiente rilevare che tale limitazione è stata disposta nello specifico contesto di prestazioni (in particolare pensionistiche), previste da regimi convenzionali privati, che sono state qualificate retribuzione ai sensi dell' art. 119 del Trattato (punto 16).
46 Questa decisione teneva conto della particolarità di questa forma di retribuzione, consistente in una dissociazione nel tempo tra la costituzione del diritto alla pensione, che matura gradualmente durante tutta la carriera del lavoratore, e l' effettiva erogazione della prestazione, che è invece rimandata al raggiungimento di un' età determinata (punto 17).
47 La Corte ha anche preso in considerazione le peculiarità dei sistemi di finanziamento delle pensioni aziendali e quindi i nessi contabili esistenti in ciascun caso particolare tra i contributi periodici e gli importi da pagare in futuro (punto 18).
48 Tenuto conto altresì delle ragioni che hanno giustificato la limitazione dell' efficacia nel tempo della sentenza Barber, indicate nel punto 44 della stessa, occorre precisare che la parità di trattamento in materia di pensioni erogate da regimi convenzionali privati può essere fatta valere soltanto per le prestazioni dovute per i periodi lavorativi successivi al 17 maggio 1990, data della sentenza, fatta salva l' eccezione prevista per i lavoratori o per i loro aventi causa che abbiano, prima di tale data, esperito un' azione in giudizio o proposto un reclamo equivalente a norma del diritto nazionale (punto 19).
49 La prima parte della seconda questione deve pertanto essere risolta nel senso che, alla stregua della sentenza Barber, la diretta efficacia dell' art. 119 del Trattato può essere fatta valere per esigere la parità di trattamento in materia di pensioni erogate da regimi pensionistici aziendali soltanto con riferimento alle prestazioni dovute per i periodi lavorativi successivi al 17 maggio 1990, fatta salva l' eccezione prevista per i lavoratori o per i loro aventi causa che abbiano, prima di tale data, esperito un' azione in giudizio o proposto un reclamo equivalente a norma del diritto nazionale.
Sulla seconda questione, seconda e terza parte
50 La seconda e la terza parte della seconda questione sono prive di oggetto, in quanto si basano sull' ipotesi di una soluzione della prima parte diversa da quella che è stata fornita, vale a dire che la parità di trattamento possa essere rivendicata altresì in riferimento a prestazioni dovute per periodi successivi al 17 maggio 1990.
Sulla seconda questione, quarta parte
51 Con la quarta parte della seconda questione si chiede se e in base a quali modalità la limitazione dell' efficacia nel tempo della sentenza Barber si applichi alle pensioni di reversibilità.
52 A questo proposito occorre ricordare che, come è stato rilevato in precedenza nel punto 18, le pensioni di reversibilità previste nell' ambito di regimi pensionistici aziendali rientrano nel campo di applicazione dell' art. 119 del Trattato.
53 Inoltre si deve osservare che, così come la fissazione dell' età per il pensionamento, anche le pensioni di reversibilità figurano tra le eccezioni previste dall' art. 9 della direttiva del Consiglio 24 luglio 1986, 86/378/CEE, relativa all' attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale (GU L 225, pag. 40). Orbene, proprio l' esistenza di queste eccezioni ha indotto la Corte a considerare che gli Stati membri e i settori interessati avevano potuto ragionevolmente ritenere che l' art. 119 non si applicasse in materia e pertanto a limitare l' efficacia nel tempo della sentenza Barber (punti 42 e 43).
54 Conseguentemente, questa limitazione si applica anche alle pensioni di reversibilità.
55 Tenuto conto del fatto che la pensione di reversibilità costituisce un vantaggio che trae origine dall' iscrizione al regime convenzionale del coniuge del superstite, per modo che la pensione spetta a questo superstite nell' ambito del rapporto di lavoro tra il datore di lavoro e il suddetto coniuge, e tenuto conto del fatto che essa è finanziata con contributi dal medesimo versati durante la sua carriera lavorativa, un superstite può rivendicare al riguardo la parità di trattamento soltanto con riferimento ai periodi lavorativi successivi al 17 maggio 1990.
56 La quarta parte della seconda questione deve pertanto essere risolta nel senso che la limitazione dell' efficacia nel tempo della sentenza Barber si applica alle pensioni di reversibilità e, di conseguenza, la parità di trattamento in materia può essere fatta valere soltanto con riferimento ai periodi lavorativi successivi al 17 maggio 1990.
Sulla seconda questione, quinta parte
57 Con la quinta parte della seconda questione il giudice nazionale chiede se e secondo quali modalità la limitazione dell' efficacia nel tempo della sentenza Barber si applichi a prestazioni dovute in forza di regimi previdenziali aziendali, non collegate alla durata dell' effettivo periodo lavorativo.
58 Dagli atti di causa risulta che i dubbi del giudice a quo riguardavano prestazioni come il pagamento di un capitale forfettario in caso di morte di un lavoratore il cui rapporto di lavoro è in corso.
59 Al riguardo è sufficiente osservare che, poiché una prestazione di questo tipo è dovuta per il solo fatto che esiste un rapporto di lavoro al momento del verificarsi del suo evento generatore, indipendentemente dalla durata dei periodi lavorativi precedenti, la limitazione dell' efficacia nel tempo della sentenza Barber vale soltanto per i casi in cui il suddetto evento generatore si sia verificato anteriormente al 17 maggio 1990. Dopo questa data, tali prestazioni devono essere concesse rispettando il principio della parità di trattamento, senza che si debba operare una distinzione tra i periodi lavorativi precedenti e quelli successivi alla sentenza Barber.
60 La quinta parte della seconda questione deve pertanto essere risolta nel senso che la limitazione dell' efficacia nel tempo della sentenza Barber si applica a prestazioni che non sono collegate alla durata dell' effettivo periodo lavorativo soltanto nel caso in cui il loro evento generatore si sia verificato anteriormente al 17 maggio 1990.
Sulla terza questione
61 Con la terza questione la High Court chiede alla Corte se la sentenza Barber, e più particolarmente la limitazione della sua efficacia nel tempo, riguardi non soltanto i regimi pensionistici convenzionali "di deroga ai regimi legali", ma anche i regimi aziendali non esclusi per convenzione.
62 Al riguardo occorre constatare che nella sentenza 14 dicembre 1993, causa C-110/91, Moroni (Racc. pag. I-6591), la Corte ha già riconosciuto che la sentenza Barber riguarda anche i regimi aziendali integrativi di tipo tedesco, di cui trattavasi in detta causa.
63 Per giungere a questa conclusione la Corte, dopo aver ammesso che gli antefatti della sentenza Barber riguardavano un regime aziendale di deroga convenzionale, ha tuttavia ricordato che, per riconoscere che le pensioni erogate in base a questo tipo di regime rientrano nella sfera di applicazione dell' art. 119 del Trattato, essa si è basata sugli stessi criteri cui si era richiamata nella sua precedente giurisprudenza per distinguere i regimi previdenziali legali da quelli convenzionali (punti 12 e 13).
64 Così, nella sentenza 25 maggio 1971, causa 80/70, Defrenne (Racc. pag. 445, punti 7 e 8), la Corte ha affermato che la nozione di retribuzione non può riguardare i regimi o le prestazioni previdenziali, come le pensioni di vecchiaia, direttamente disciplinati dalla legge al di fuori di qualsiasi concertazione nell' ambito dell' impresa o della categoria professionale interessata e obbligatori per categorie generali di lavoratori. Questi regimi garantiscono infatti ai lavoratori il vantaggio di un sistema legale al cui finanziamento i lavoratori, i datori di lavoro ed eventualmente la pubblica autorità contribuiscono non tanto in funzione del rapporto di lavoro, quanto in base a considerazioni di politica sociale.
65 Nella sentenza 13 maggio 1986, causa 170/84, Bilka (Racc. pag. 1607), concernente un regime aziendale tedesco, la Corte ha dichiarato che, anche se questo regime è stato adottato conformemente alle disposizioni della normativa nazionale, esso è il risultato di una concertazione tra il datore di lavoro e i rappresentanti dei propri lavoratori, è integrativo del regime legale previdenziale e non fruisce di alcun intervento finanziario pubblico. Un regime avente tali caratteristiche rientra quindi nella sfera di applicazione dell' art. 119 del Trattato.
66 Orbene, è indubbio che tutti questi criteri si ritrovano anche nei regimi aziendali che non derogano ai regimi legali.
67 Infatti, questi ultimi sono, anch' essi, il risultato di una concertazione tra datori di lavoro e lavoratori o loro rappresentanti, oppure di una decisione unilaterale del datore di lavoro. Anche il loro finanziamento è interamente a carico del datore di lavoro o al tempo stesso di quest' ultimo e dei lavoratori, senza che vi partecipi la pubblica amministrazione.
68 Inoltre, tali regimi non sono neppure obbligatori per categorie generali di lavoratori, ma riguardano soltanto i lavoratori di talune imprese, per modo che l' iscrizione ai detti regimi risulta necessariamente dal rapporto di lavoro con un determinato datore di lavoro. Infine, i regimi di cui trattasi, benché istituiti in conformità alla normativa nazionale, soggiacciono a discipline proprie.
69 Infine, occorre rilevare che la sentenza Barber trattava per la prima volta sotto il profilo dell' art. 119 la questione relativa alla valutazione della disparità di trattamento derivante dalla fissazione di età per il pensionamento diverse a seconda del sesso. Orbene, è pacifico che tale differenziazione non costituisce una caratteristica peculiare dei regimi convenzionali di deroga al regime legale; anzi, essa si riscontra negli altri tipi di regimi convenzionali e produce gli stessi effetti discriminatori.
70 Da quanto precede risulta che i principi enunciati nella sentenza Barber non possono essere considerati avere una portata limitata ai regimi aziendali di deroga convenzionale ai regimi legali, ma riguardano anche i regimi aziendali integrativi di tipo tedesco sui quali verteva la citata sentenza Moroni.
71 La terza questione deve pertanto essere risolta nel senso che i principi enunciati nella sentenza Barber, e più particolarmente la limitazione della sua efficacia nel tempo, riguardano non soltanto i regimi aziendali di deroga convenzionale ai regimi legali, ma anche i regimi aziendali non derogatori.
Sulla quarta questione
72 Con la quarta questione la High Court chiede in sostanza se l' art. 119 osti alla presa in considerazione nell' ambito dei regimi pensionistici aziendali di indici attuariali diversi a seconda del sesso e, in caso affermativo, come vada applicata in questo contesto la limitazione dell' efficacia nel tempo della sentenza Barber.
73 Gli indici attuariali di cui trattasi sono sostanzialmente quelli connessi ad ipotesi demografiche. Poiché le donne vivono in media più a lungo degli uomini, la loro futura pensione è più onerosa di quella degli uomini ed esige da parte del datore di lavoro il versamento di contributi più elevati.
74 La presa in considerazione di tali indici attuariali si traduce, in ispecie nelle ipotesi di commutazione in capitale di una parte della pensione e di trasferimento dei diritti maturati, nel fatto che i lavoratori di sesso maschile hanno diritto a somme inferiori a quelle cui hanno diritto i lavoratori di sesso femminile.
75 Per risolvere la questione se tali differenze siano compatibili con l' art. 119 occorre chiedersi se le prestazioni trasferite e le prestazioni in capitale costituiscano retribuzioni ai sensi del suddetto articolo.
76 Al riguardo occorre ricordare che nella sentenza 22 dicembre 1993, causa C-152/91, Neath (Racc. pag. I-6935), la Corte ha già dichiarato che l' utilizzazione di indici attuariali diversi a seconda del sesso quanto al modo di finanziamento attraverso capitalizzazione dei regimi pensionistici aziendali a prestazioni definite non rientra nella sfera di applicazione dell' art. 119 del Trattato.
77 Per giungere a questa conclusione la Corte ha anzitutto ricordato che la nozione di retribuzione ai sensi del secondo comma dell' art. 119 comprende tutti i vantaggi, in contanti o in natura, attuali o futuri, purché siano pagati, sia pure indirettamente, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell' impiego di quest' ultimo (punto 28).
78 Essa ha poi dichiarato che il postulato su cui si basa tale nozione è che il datore di lavoro si impegni, anche unilateralmente, a corrispondere ai propri dipendenti determinate prestazioni o a concedere loro specifici vantaggi, e che, parallelamente, i dipendenti si aspettino che il datore di lavoro corrisponda loro le suddette prestazioni o li faccia fruire dei suddetti vantaggi. Resta pertanto estraneo alla nozione di retribuzione ciò che non discende da questo impegno e quindi non rientra nella corrispondente aspettativa dei dipendenti (punto 29).
79 Orbene, nell' ambito di regimi pensionistici aziendali a prestazioni definite, come quelli di cui trattasi nella sentenza Neath e nella presente causa, l' impegno sottoscritto dal datore di lavoro verso i propri dipendenti verte sul versamento, in un dato momento, di una pensione periodica i cui criteri di fissazione sono già noti al momento dell' impegno e che costituisce una retribuzione ai sensi dell' art. 119. Questo impegno, per contro, non verte necessariamente sulle modalità di finanziamento prescelte per garantire il versamento periodico della pensione, modalità che restano così al di fuori della sfera di applicazione dell' art. 119 (punto 30).
80 Poiché si tratta di regimi contributivi, il suddetto finanziamento è garantito dai contributi dei lavoratori e da quelli dei datori di lavoro. I primi costituiscono una componente della retribuzione del lavoratore, dato che essi incidono direttamente sullo stipendio, per definizione retribuzione (v. sentenza 11 marzo 1981, causa 69/80, Worringham, Racc. pag. 767); il loro importo deve perciò essere lo stesso per tutti i lavoratori, uomini e donne, cosa che si verifica nel caso di specie. Lo stesso dicasi per i contributi dei datori di lavoro, destinati ad integrare la base finanziaria indispensabile per coprire il costo delle pensioni promesse, garantendo così il loro pagamento futuro, che costituisce l' oggetto dell' impegno assunto dal datore di lavoro (punto 31).
81 La Corte ne ha desunto che, a differenza del versamento periodico delle pensioni, la disparità dei contributi dei datori di lavoro versati nell' ambito di regimi a prestazioni definite, finanziati attraverso capitalizzazione, a causa dell' utilizzazione di indici attuariali diversi a seconda del sesso non può essere valutata sotto il profilo dell' art. 119 (punto 32).
82 La Corte ha ritenuto che questa conclusione si estendesse necessariamente agli aspetti specifici di cui alle questioni pregiudiziali, le quali, come nel caso di specie, riguardavano la commutazione in capitale di una parte della pensione periodica nonché il trasferimento dei diritti pensionistici il cui valore può essere determinato soltanto in funzione delle modalità di finanziamento che sono state prescelte (punto 33).
83 Al fine di fornire una soluzione completa alle questioni poste dalla High Court, occorre aggiungere che le altre due ipotesi prese in esame, vale a dire una pensione di reversibilità da corrispondersi ad un avente causa come corrispettivo della rinuncia ad una parte della pensione annua e una pensione ridotta quando il lavoratore opta per il prepensionamento, non possono neppure prescindere dalle modalità di finanziamento prescelte. Essendo queste ultime estranee al campo di applicazione dell' art. 119, la disparità degli importi delle suddette prestazioni, conseguente all' uso di indici attuariali nell' attuazione del finanziamento del regime, non può essere valutata sotto il profilo di questo articolo.
84 Stando così le cose, la parte dalla quarta questione, relativa all' eventuale applicazione nel caso di specie della limitazione dell' efficacia nel tempo della sentenza Barber, è priva di oggetto.
85 La quarta questione deve pertanto essere risolta nel senso che l' utilizzazione di indici attuariali diversi a seconda del sesso quanto al modo di finanziamento attraverso capitalizzazione dei regimi pensionistici aziendali a prestazioni definite non rientra nella sfera di applicazione dell' art. 119 del Trattato. Pertanto, le disparità negli importi di prestazioni in capitale o surrogatorie, il cui valore può essere stabilito soltanto in funzione delle modalità di finanziamento del regime, non possono neanch' esse essere valutate sotto il profilo dell' art. 119.
Sulla quinta questione, prima parte
86 Con la prima parte della quinta questione la High Court chiede se il principio della parità di trattamento di cui all' art. 119 si applichi a tutte le prestazioni pensionistiche erogate dai regimi aziendali oppure se si debba operare una distinzione in funzione del tipo di contributi ai quali le suddette prestazioni sono attribuibili, vale a dire i contributi dei datori di lavoro o i contributi dei dipendenti, potendo questi ultimi essere obbligatori o volontari.
87 A questo proposito si deve osservare che nella sentenza Barber la Corte ha considerato che le pensioni corrisposte dai regimi aziendali costituiscono vantaggi proposti dal datore di lavoro ai lavoratori in conseguenza dell' attività lavorativa svolta da quest' ultimo e vanno quindi considerate una retribuzione ai sensi dell' art. 119, essendo il loro finanziamento interamente a carico del datore di lavoro o contemporaneamente di quest' ultimo e dei lavoratori, senza che in nessun caso la pubblica amministrazione vi partecipi (punto 25).
88 Ne consegue che l' art. 119 si applica a tutte le prestazioni da corrispondersi ad un lavoratore da parte di un regime pensionistico aziendale, sia esso o meno un regime contributivo. L' imputabilità dei contributi al datore di lavoro o ai lavoratori non ha pertanto alcuna incidenza sulla nozione di retribuzione applicata alle pensioni aziendali, le quali devono essere conformi al principio della parità di trattamento nella loro globalità, indipendentemente dall' origine del loro finanziamento.
89 Ciò vale a maggior ragione nel caso di specie in quanto dagli atti di causa risulta che sul piano contabile i contributi dei datori di lavoro e quelli dei dipendenti, una volta versati al regime, vengono gestiti globalmente e non è più possibile distinguerli.
90 Tuttavia, diverso rilievo deve farsi per gli eventuali contributi integrativi che i dipendenti versano volontariamente allo scopo di acquisire il diritto ad ulteriori prestazioni, come, ad esempio, una pensione fissa integrativa per l' iscritto o le persone a suo carico, una liquidazione complementare esente da tributi o prestazioni complementari in capitale al momento del decesso.
91 Infatti, dall' ordinanza di rinvio risulta che queste prestazioni ulteriori vengono calcolate separatamente e in base soltanto al valore dei contributi pagati, i quali vengono versati ad una cassa speciale che i trustee amministrano come un fondo distinto da quello alimentato con i contributi del datore di lavoro e dei dipendenti nell' ambito del regime pensionistico aziendale propriamente detto.
92 Tenuto conto altresì del fatto che, come si evince ancora dall' ordinanza di rinvio, ai sensi dell' art. 12 del Social Security Act 1986, i regimi aziendali devono soltanto prevedere l' ambito di gestione necessario per consentire agli iscritti che lo desiderino di versare contributi integrativi onde acquisire il diritto ad ulteriori prestazioni rispetto a quelle loro spettanti in ragione del loro impiego, tali prestazioni non possono essere qualificate retribuzioni ai sensi dell' art. 119.
93 La prima parte della quinta questione deve pertanto essere risolta nel senso che il principio della parità di trattamento di cui all' art. 119 si applica a tutte le prestazioni pensionistiche erogate dai regimi aziendali, senza che si debba operare una distinzione a seconda del tipo di contributi ai quali le suddette prestazioni sono attribuite, vale a dire i contributi dei datori di lavoro o quelli dei dipendenti. Tuttavia, in quanto un regime pensionistico aziendale si limiti a porre a disposizione degli iscritti l' ambito di gestione necessario, le prestazioni ulteriori derivanti da contributi versati a titolo meramente volontario dai dipendenti non rientrano nel campo di applicazione dell' art. 119.
Sulla quinta questione, seconda parte
94 Con la seconda parte della quinta questione si chiede in sostanza se, in caso di trasferimento di diritti pensionistici da un regime aziendale ad un altro in ragione di un cambiamento di impiego del lavoratore, il secondo regime debba, nel momento in cui questo lavoratore raggiunge l' età per il pensionamento, aumentare le prestazioni che si è impegnato a versargli accettando il suddetto trasferimento, allo scopo di eliminare gli effetti contrari all' art. 119 che derivano per il lavoratore da un' insufficienza del capitale trasferito, dovuta al trattamento discriminatorio subito nell' ambito del primo regime.
95 Al riguardo occorre considerare che i diritti derivanti per il lavoratore dall' art. 119 non possono essere pregiudicati dal fatto che egli muti impiego e debba iscriversi ad un nuovo regime pensionistico, poiché i diritti pensionistici maturati sono stati trasferiti a quest' ultimo.
96 Di conseguenza, al momento del pensionamento il lavoratore può legittimamente attendersi che il regime al quale è iscritto in tale momento gli eroghi una pensione conforme al principio della parità di trattamento.
97 Se ciò non risultasse possibile a causa, in particolare, dell' insufficienza del finanziamento, il regime erogatore dovrebbe, in linea di principio, far di tutto per ripristinare una situazione di parità, se del caso esigendo in base al diritto nazionale le somme necessarie dal regime che ha operato un trasferimento inadeguato.
98 Tuttavia, poiché la Corte nella sentenza Barber ha limitato l' efficacia diretta dell' art. 119 nel senso che essa può essere fatta valere per esigere la parità di trattamento in materia di pensioni aziendali soltanto con riferimento alle prestazioni dovute per periodi lavorativi successivi al 17 maggio 1990, né il regime che ha effettuato il trasferimento dei diritti pensionistici né quello che li ha ricevuti sono tenuti ad adottare i provvedimenti finanziari necessari per ripristinare una situazione di parità relativamente ai periodi lavorativi precedenti il 17 maggio 1990.
99 La seconda parte della quinta questione deve pertanto essere risolta nel senso che, in caso di trasferimento di diritti pensionistici da un regime aziendale ad un altro a causa di un cambiamento di impiego del lavoratore, il secondo regime deve, nel momento in cui il detto lavoratore raggiunge l' età per il pensionamento, aumentare le prestazioni che si è impegnato ad erogargli accettando tale trasferimento, allo scopo di eliminare gli effetti contrari all' art. 119 che derivano per il lavoratore da un' insufficienza del capitale trasferito, dovuta al trattamento discriminatorio subito nell' ambito del primo regime, e ciò per le prestazioni dovute per periodi lavorativi successivi al 17 maggio 1990.
Sulla sesta questione
100 Con la sesta questione la High Court chiede se l' art. 119 si applichi anche ai regimi ai quali sono state iscritte sempre persone appartenenti ad un unico sesso.
101 Nella sentenza 27 marzo 1980, causa 129/79, Macarthys (Racc. pag. 1275), la Corte ha dichiarato che i raffronti, in caso di discriminazioni di fatto riguardanti la sfera di applicazione diretta dell' art. 119, sono limitati ad analogie riscontrabili sul piano di valutazioni concrete, relative a prestazioni lavorative svolte effettivamente, nell' ambito di uno stesso stabilimento o ufficio, da lavoratori di sesso diverso (punto 15).
102 La Corte ha riconosciuto che tali analogie sono altresì possibili fra due lavoratori di sesso diverso svolgenti lo stesso lavoro, ma in periodi diversi. In tal caso spetterà tuttavia al giudice nazionale verificare se un' eventuale disparità di trattamento possa spiegarsi con l' intervento di fattori estranei a qualsiasi discriminazione basata sul sesso (punti 11 e 12).
103 Ne consegue che un lavoratore non può far valere l' art. 119 per rivendicare la retribuzione cui potrebbe aver diritto se appartenesse all' altro sesso, in mancanza, nell' impresa interessata, di lavoratori dell' altro sesso che svolgano al momento o abbiano svolto anteriormente un lavoro analogo. In tal caso, infatti, il principale criterio per verificare la parità di trattamento in fatto di retribuzioni, vale a dire lo svolgimento di un identico lavoro e la riscossione di un' identica retribuzione, non può essere applicato.
104 La sesta questione deve pertanto essere risolta nel senso che l' art. 119 del Trattato non si applica ai regimi ai quali sono sempre state iscritte persone di un unico sesso.
Sulle spese
105 Le spese sostenute dai governi tedesco, danese, irlandese, olandese e del Regno Unito, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla High Court of Justice con ordinanza 23 luglio 1991, dichiara:
1) L' efficacia diretta dell' art. 119 del Trattato CEE può essere fatta valere sia dai lavoratori sia dai loro aventi causa nei confronti dei trustee di un regime pensionistico aziendale, i quali sono tenuti all' osservanza del principio della parità di trattamento nell' ambito delle loro competenze e dei loro obblighi, stabiliti dall' atto costitutivo del trust.
2) Qualora il diritto nazionale vieti ai datori di lavoro ed ai trustee di operare al di fuori della loro sfera rispettiva di competenze o in violazione delle disposizioni dell' atto costitutivo del trust, essi sono tenuti ad avvalersi di tutti i mezzi apprestati dal diritto interno, come il ricorso ai giudici nazionali, per eliminare qualsiasi discriminazione in materia di retribuzioni.
3) Per i periodi lavorativi maturati tra l' accertamento della discriminazione da parte della Corte e l' entrata in vigore dei provvedimenti diretti ad eliminarla, la corretta attuazione del principio della parità di retribuzioni esige la concessione ai lavoratori sfavoriti degli stessi vantaggi di cui godevano gli altri lavoratori. Per converso, per i periodi lavorativi successivi all' entrata in vigore degli stessi provvedimenti, l' art. 119 del Trattato non osta a che la parità sia ripristinata attraverso la riduzione dei vantaggi di cui godevano i lavoratori che sono stati favoriti. Infine, per quanto riguarda i periodi lavorativi precedenti il 17 maggio 1990, data della sentenza Barber (causa C-262/88), il diritto comunitario non imponeva alcun obbligo tale da giustificare misure che riducessero ex post i vantaggi dei lavoratori favoriti.
4) Il giudice nazionale deve vigilare sulla corretta attuazione dell' art. 119 del Trattato, tenuto conto delle responsabilità a carico dei datori di lavoro e dei trustee in forza delle norme del diritto interno.
5) Gli eventuali problemi conseguenti all' insufficienza dei fondi gestiti dai trustee ai fini della parificazione delle prestazioni devono essere disciplinati in base al diritto nazionale alla luce del principio della parità di retribuzioni e non possono incidere sulle soluzioni delle questioni precedenti.
6) Alla stregua della citata sentenza Barber, la diretta efficacia dell' art. 119 del Trattato può essere fatta valere per esigere la parità di trattamento in materia di pensioni erogate da regimi aziendali soltanto con riferimento alle prestazioni dovute per i periodi lavorativi successivi al 17 maggio 1990, fatta salva l' eccezione prevista per i lavoratori o per i loro aventi causa che abbiano, prima di tale data, esperito un' azione in giudizio o proposto un reclamo equivalente a norma del diritto nazionale.
7) La limitazione dell' efficacia nel tempo della citata sentenza Barber si applica alle pensioni di reversibilità e, di conseguenza, la parità di trattamento in materia può essere fatta valere soltanto con riferimento ai periodi lavorativi successivi al 17 maggio 1990.
8) La limitazione dell' efficacia nel tempo della citata sentenza Barber si applica a prestazioni che non sono collegate alla durata dell' effettivo periodo lavorativo soltanto nel caso in cui il loro evento generatore si sia verificato anteriormente al 17 maggio 1990.
9) I principi enunciati nella sentenza Barber, e più particolarmente la limitazione della sua efficacia nel tempo, riguardano non soltanto i regimi aziendali di deroga convenzionale ai regimi legali, ma anche i regimi aziendali non derogatori.
10) L' utilizzazione di indici attuariali diversi a seconda del sesso quanto al modo di finanziamento attraverso capitalizzazione dei regimi pensionistici aziendali a prestazioni definite non rientra nella sfera di applicazione dell' art. 119 del Trattato. Pertanto, le disparità negli importi di prestazioni in capitale o surrogatorie, il cui valore può essere stabilito soltanto in funzione delle modalità di finanziamento del regime, non possono neanch' esse essere valutate sotto il profilo dell' art. 119.
11) Il principio della parità di trattamento di cui all' art. 119 del Trattato si applica a tutte le prestazioni pensionistiche erogate dai regimi aziendali, senza che si debba operare una distinzione a seconda del tipo di contributi ai quali le suddette prestazioni sono attribuite, vale a dire i contributi dei datori di lavoro o quelli dei dipendenti. Tuttavia, in quanto un regime pensionistico aziendale si limiti a porre a disposizione degli iscritti l' ambito di gestione necessario, le prestazioni ulteriori derivanti da contributi versati a titolo meramente volontario dai dipendenti non rientrano nel campo di applicazione dell' art. 119.
12) In caso di trasferimento di diritti pensionistici da un regime aziendale ad un altro a causa di un cambiamento di impiego del lavoratore, il secondo regime deve, nel momento in cui questo lavoratore raggiunge l' età per il pensionamento, aumentare le prestazioni che si è impegnato ad erogargli accettando tale trasferimento, allo scopo di eliminare gli effetti contrari all' art. 119 che derivano per il lavoratore da un' insufficienza del capitale trasferito, dovuta al trattamento discriminatorio subito nell' ambito del primo regime, e ciò per le prestazioni dovute per periodi lavorativi successivi al 17 maggio 1990.
13) L' art. 119 del Trattato non si applica ai regimi ai quali sono sempre state iscritte persone di un unico sesso.