61991J0195

SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 15 DICEMBRE 1994. - BAYER AG CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - RICORSO CONTRO UNA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO - CONCORRENZA - TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE - NOTIFICAZIONE. - CAUSA C-195/91 P.

raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-05619


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Atti delle istituzioni ° Decisione individuale ° Notifica ° Nozione

(Trattato CEE, art. 191, secondo comma)

2. Procedura ° Termine di ricorso ° Decadenza ° Errore scusabile - Nozione

3. Procedura ° Termine di ricorso ° Decadenza ° Caso fortuito o di forza maggiore ° Nozione

(Statuto della Corte di giustizia CEE, art. 42, secondo comma)

Massima


1. L' invio di una decisione della Commissione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno costituisce un sistema di notifica adeguato. Allorché vi si faccia ricorso, la data di notifica è considerata quella in cui è stata apposta la firma sulla ricevuta di ritorno, mentre non occorre prendere in considerazione la data di rinvio, da parte del destinatario, di uno stampato relativo ad una normale dichiarazione di ricevimento, allegato alla decisione per rimediare ad eventuali mancanze da parte dei servizi postali.

2. Nell' ambito della normativa comunitaria relativa ai termini di ricorso, la nozione di errore scusabile, che consente di derogarvi, si riferisce solamente a casi eccezionali in cui, in particolare, l' istituzione considerata abbia adottato un comportamento tale, da solo o in misura determinante, da generare una confusione ammissibile in un singolo. Un' impresa destinataria di una decisione della Commissione non può, quindi, avvalersi né del funzionamento difettoso della propria organizzazione interna né dell' inosservanza delle proprie direttive interne per cercare di dimostrare la scusabilità dell' errore commesso.

3. Affinché un ricorrente il cui ricorso sia colpito da decadenza possa, in base a quanto previsto dall' art. 42, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia CEE, essere rimesso in termini in ragione dell' esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore, occorre che sussistano difficoltà anormali, indipendenti dalla volontà del ricorrente e che risultino inevitabili, malgrado l' adozione di tutte le precauzioni del caso.

Ne deriva che le nozioni di forza maggiore e di caso fortuito comportano entrambe un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all' operatore, e un elemento soggettivo costituito dall' obbligo dell' interessato di premunirsi contro le conseguenze dell' evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi. In particolare, l' operatore deve seguire attentamente lo svolgimento della procedura in corso e, segnatamente, dar prova di diligenza nel rispettare i termini previsti.

Parti


Nel procedimento C-195/91 P,

Bayer AG, società di diritto tedesco, con sede in Leverkusen (Repubblica federale di Germania), con l' avv. J. Sedemund, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. A. May, 31, Grand-rue,

ricorrente,

avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) il 29 maggio 1991 nella causa T-12/90, Bayer/Commissione (Racc. pag. II-219),

procedimento in cui l' altra parte è:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor B. Langeheine, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor G. Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai signori F.A. Schockweiler, presidente di sezione, G.F. Mancini (relatore) e C.N. Kakouris, giudici,

avvocato generale: C. Gulmann

cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore

vista la relazione d' udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 25 giugno 1992,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 15 settembre 1992,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 29 luglio 1991, la società di diritto tedesco Bayer AG (in prosieguo: la "Bayer") ha impugnato, ai sensi dell' art. 49 dello Statuto CEE della Corte, la sentenza del Tribunale di primo grado 29 maggio 1991, causa T-12/90, Bayer/Commissione (Racc. pag. II-219), in quanto ha dichiarato il suo ricorso irricevibile e l' ha condannata alle spese.

2 Dagli accertamenti operati dal Tribunale nella detta sentenza (punti 1-7) emerge quanto segue:

° Con decisione 13 dicembre 1989, 90/38/CEE, relativa ad una procedura ai sensi dell' articolo 85 del Trattato CEE (IV/32.026 ° Bayo-n-ox; GU 1990, L 21, pag. 71, in prosieguo: la "decisione"), la Commissione accertava l' esistenza di accordi stipulati tra la Bayer e i suoi clienti, secondo cui questi ultimi si impegnavano ad acquistare il prodotto "Bayo-n-ox Premix 10%" per far fronte al loro fabbisogno nei rispettivi impianti. La Commissione, ritenendo che i detti accordi configurassero infrazioni dell' art. 85 del Trattato, infliggeva alla Bayer un' ammenda di 500 000 ECU, in forza dell' art. 15, n. 2, del regolamento 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di attuazione degli articoli 85 e 86 del Trattato CEE (GU 1962, n. 13, pag. 204, in prosieguo: il "regolamento n. 17").

° La decisione veniva inviata, per posta, alla Bayer il 20 dicembre 1989, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno pervenuta all' ufficio corrispondenza della Bayer il 28 dicembre 1989.

° Sul lato anteriore della busta contenente la comunicazione, figurava in particolare un timbro, apposto in alto a sinistra, con le parole "AR: RECOMMANDÉ avec accusé de réception - AANGETEKEND Met Ontvangstbewijs". Sul retro di tale busta era incollato a ciascun lato di essa un cartoncino rosso separabile, intitolato "Avis de réception - de paiement -d' inscription". Il cartoncino veniva staccato dalla busta, lasciandovi evidenti tracce, allorché veniva esaminato dall' ufficio corrispondenza della Bayer.

° Un rappresentante della Bayer, addetto all' ufficio corrispondenza, completava la casella di detta ricevuta recante l' espressione "date et signature du destinataire" (data e firma del destinatario), con la data del 28 dicembre 1989, e vi apponeva la propria firma. La ricevuta veniva poi rispedita alla Commissione che effettivamente la riceveva.

° Un impiegato addetto all' ufficio corrispondenza della Bayer trasmetteva la lettera all' ufficio brevetti, senza aprire la busta né menzionare su di essa la data in cui era giunta all' ufficio corrispondenza. L' ufficio brevetti, dopo aver apposto sul retro della busta un timbro in inchiostro rosso con l' indicazione "NICHT K-RP Patentabteilung" (non destinato all' ufficio brevetti), la rispediva all' ufficio corrispondenza tramite posta interna. Il 3 gennaio 1990, un addetto all' ufficio corrispondenza della Bayer apriva la busta, sul cui retro apponeva un timbro con la medesima data. Egli trasmetteva poi la busta e il suo contenuto all' ufficio legale della Bayer.

° La busta di cui trattasi conteneva, in particolare, il testo della decisione e uno stampato intitolato: "Acknowledgement of receipt - Accusé de réception". La segreteria dell' ufficio legale della Bayer apponeva sul testo della decisione un timbro con la data 3 gennaio 1990. Due impiegati dell' ufficio legale, poi, completavano e firmavano lo stampato "Accusé de réception" apponendovi la data del 3 gennaio 1990 e rispedivano tale modulo alla Commissione.

° Il 15 gennaio 1990, l' ufficio legale della Bayer inviava a Sir Leon Brittan, vicepresidente della Commissione, una lettera concernente la decisione. In questa lettera si indicava come data della notifica il 3 gennaio 1990.

3 La Bayer ha chiesto al Tribunale, in via principale, l' annullamento della decisione della Commissione e, in subordine, l' annullamento dell' ammenda inflittale e, in ulteriore subordine, la riduzione di tale ammenda.

4 Con atto separato la Commissione ha sollevato dinanzi al Tribunale un' eccezione di irricevibilità, facendo valere la tardività del ricorso, in quanto quest' ultimo era stato proposto il 9 marzo 1990, vale a dire dopo la scadenza del termine di due mesi di cui all' art. 173 del Trattato CEE, maggiorato di sei giorni a causa della distanza, come previsto dall' art. 1, secondo trattino, dell' allegato II al regolamento di procedura. Il dies a quo per il decorso del termine corrisponderebbe infatti al giorno successivo al ricevimento, da parte dell' interessata, della notifica dell' atto impugnato, vale a dire al 29 dicembre 1989, e il termine sarebbe scaduto il 6 marzo 1990.

5 La Bayer ha dedotto tre motivi per opporsi all' eccezione di irricevibilità: il primo fondato sull' allegata irregolarità della notifica della decisione, il secondo relativo all' esistenza di circostanze tali da rendere scusabile l' errore della ricorrente sul dies a quo del termine di impugnazione e il terzo, infine, fondato sull' esistenza di circostanze costitutive di caso fortuito o di forza maggiore ai sensi dell' art. 42 dello Statuto CEE della Corte.

6 Il Tribunale ha respinto i tre motivi.

7 In primo luogo, per quanto riguarda il primo motivi, il Tribunale ha dichiarato, al punto 19 della sentenza, che la Commissione aveva inviato la decisione alla Bayer tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che tale lettera era regolarmente pervenuta alla sede della Bayer il 28 dicembre 1989 e che in tale data la Bayer era in grado di prendere conoscenza del contenuto della lettera e, quindi, del tenore della decisione. Il Tribunale ha aggiunto, al punto 20, che la presenza nella busta dello stampato intitolato "Acknowledgement of Receipt - Accusé di réception" non costituiva in alcun caso una seconda notifica, distinta da quella regolarmente effettuata per posta.

8 Indi, per confutare il motivo di errore scusabile in capo alla Bayer, il Tribunale ha ricordato che nella materia dei termini per l' impugnazione, i quali, per giurisprudenza costante, non sono rimessi né alla discrezionalità del giudice né alla libera volontà delle parti e sono inderogabili, la nozione di errore scusabile dev' essere interpretata restrittivamente e può riferirsi soltanto a casi eccezionali in cui, segnatamente, l' istituzione considerata abbia adottato un comportamento tale, da solo o in misura determinante, da generare una confusione ammissibile in un singolo di buona fede il quale dia prova di tutta la diligenza richiesta ad un operatore normalmente accorto. Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale ha ritenuto (punti 31-40) che le circostanze addotte dalla Bayer non consentissero di concludere per l' esistenza di un errore scusabile in capo alla ricorrente.

9 Infine, per escludere la presenza di circostanze costitutive di caso fortuito o di forza maggiore, il Tribunale ha rilevato, al punto 45 della sentenza impugnata, che la Bayer aveva addotto, a sostegno di tale motivo, argomenti identici a quelli invocati a sostegno del motivo fondato sull' esistenza di un proprio errore scusabile. Tenuto conto di quanto rilevato in merito a quest' ultimo motivo, il Tribunale ha ritenuto che, a fortiori, le circostanze del caso di specie non fossero costitutive di caso fortuito o di forza maggiore ai sensi dell' art. 42 dello Statuto CEE della Corte.

10 Di conseguenza, con la citata sentenza 29 maggio 1991, il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso della Bayer e l' ha condannata alle spese.

Sull' impugnazione

11 A sostegno del proprio ricorso, la Bayer ha dedotto quattro motivi.

Primo motivo

12 All' udienza del 25 giugno 1992 la Bayer ha prospettato, per la prima volta, fondandosi su ragionamenti identici a quelli svolti ai punti 71-77 della sentenza del Tribunale 27 febbraio 1992, cause riunite T-79/89, T-84/89, T-85/89, T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89, T-104/89, BASF e a./Commissione (Racc. pag. II-315), l' inesistenza della decisione della Commissione. A questo proposito la Bayer fa valere che tale decisione non esiste in versione originale e non è stata autenticata a norma del regolamento interno in vigore all' epoca dei fatti. La Bayer aggiunge che questo nuovo motivo, fondato su elementi di diritto di cui è venuta a conoscenza soltanto dopo la pronuncia della detta sentenza, è ricevibile ai sensi dell' art. 42, n. 2, del regolamento di procedura della Corte.

13 In proposito va rilevato che, nella sentenza 15 giugno 1994, causa C-137/92 P, Commissione/BASF e a. (Racc. pag. I-2555), la Corte ha dichiarato che i vizi rilevati dal Tribunale non consentivano di concludere per l' inesistenza della decisione di cui trattavasi nel caso di specie. Per gli stessi motivi, tale conclusione s' impone anche per gli asseriti vizi della decisione impugnata in primo grado.

14 Inoltre, nel caso in cui le censure della Bayer fossero dirette ad ottenere l' annullamento della decisione, non potrebbero essere dedotte per la prima volta nell' ambito del giudizio di secondo grado.

15 Ne consegue che il primo motivo è irricevibile.

Secondo motivo

16 Secondo la Bayer, il Tribunale non avrebbe osservato il principio di "chiarezza della procedura di notificazione degli atti lesivi", risultante dai principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, disattendendo i motivi relativi a tre asserite violazioni di tale requisito di chiarezza commesse dalla Commissione in occasione della notificazione della decisione.

17 In primo luogo, la Commissione avrebbe confuso due distinte procedure di notificazione: la trasmissione della decisione con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno e la notificazione contro ricevimento di un modulo prestampato denominato "Acknowledgement of receipt - Accusé de réception".

18 In secondo luogo, mentre durante il procedimento amministrativo previo tutte le comunicazioni alla Bayer erano state trasmesse mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la decisione controversa sarebbe stata notificata mediante invio raccomandato contenente uno stampato intitolato "Acknowledgement of receipt -

Accusé de réception". Questa novità sarebbe stata all' origine della confusione della Bayer.

19 In terzo luogo, la Commissione non avrebbe colto diverse occasioni in cui avrebbe potuto richiamare l' attenzione della Bayer sull' errore, omettendo così di osservare l' obbligo di diligenza ad essa incombente in forza del medesimo principio di chiarezza della procedura di notificazione degli atti lesivi.

20 A questo proposito, va osservato che il Tribunale era legittimato, senza violazione del diritto comunitario, a riconoscere che la decisione era stata notificata alla Bayer regolarmente e validamente.

21 Anzitutto, il Tribunale ha rilevato che la decisione impugnata in primo grado era stata notificata alla Bayer mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, costituisce un sistema di notificazione adeguato. Dato che il plico contenente la decisione era pervenuto presso la sede della Bayer il 28 dicembre 1989, il Tribunale ha potuto credere che la Bayer ne avesse presumibilmente preso conoscenza in tale data (punto 19). Peraltro, come ha osservato il Tribunale (punto 20), la presenza nella busta dello stampato intitolato "Acknowledgement of receipt - Accusé de réception" era soltanto diretta a garantire alla Commissione la certezza della data in cui l' impresa aveva preso conoscenza della decisione, qualora il servizio postale avesse omesso di rispedire alla Commissione la ricevuta di ritorno. Di conseguenza, il Tribunale ha correttamente dichiarato che la notificazione era avvenuta in maniera chiara e inequivocabile.

22 Inoltre, ammesso che la Bayer abbia potuto credere che la decisione le sarebbe stata notificata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, non si configura una trasgressione del principio della tutela del legittimo affidamento atteso che la decisione controversa è stata notificata proprio in tal modo e che, peraltro, la ricevuta di ritorno è stata regolarmente rispedita alla Commissione. Il Tribunale ha dunque giustamente rilevato (punto 36) che, se la ricorrente avesse tenuto un comportamento di normale diligenza e se il funzionamento dell' organizzazione interna della Bayer non fosse stato difettoso, la presenza dello stampato intitolato "Acknowledgement of receipt - Accusé de réception" non avrebbe causato alla Bayer alcuna confusione.

23 Infine, quanto all' argomento relativo all' asserita inosservanza da parte della Commissione di un obbligo di diligenza, il Tribunale giustamente ha osservato che, nelle circostanze del caso di specie, la detta istituzione non era tenuta a verificare la concordanza tra la data indicata sulla ricevuta di ritorno e quella indicata sullo stampato "Acknowledgement of receipt - Accusé de réception" (punto 39) e che non si può ragionevolmente esigere che la Commissione rettifichi spontaneamente tutti gli errori di date figuranti, in via meramente incidentale, nella corrispondenza inviatale dai vari operatori economici (punto 40).

24 Di conseguenza, il secondo motivo è infondato e va quindi disatteso.

Terzo motivo

25 La Bayer ritiene che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare il suo ricorso ricevibile, riconoscendo la scusabilità dell' errore della ricorrente in merito al dies a quo del termine per l' impugnazione, anziché limitare l' applicazione di tale nozione ai soli casi in cui un' istituzione abbia tenuto un comportamento atto a generare una confusione ammissibile in un singolo di buona fede. Infatti una limitazione del genere sarebbe in contrasto con la giurisprudenza della Corte citata dal Tribunale (sentenze 18 ottobre 1977, causa 25/68, Schertzer/Parlamento, Racc. pag. 1729, e 5 aprile 1979, causa 117/78, Orlandi/Commissione, Racc. pag. 1613), secondo cui basterebbe verificare in concreto se l' errore commesso in merito al dies a quo dei termini stessi sia scusabile.

26 Va rilevato in proposito che il Tribunale, al punto 29, ha dichiarato che la nozione di errore scusabile può riferirsi soltanto a casi eccezionali in cui, "segnatamente", l' istituzione considerata abbia adottato un comportamento tale, da solo o in misura determinante, da generare una confusione ammissibile in un singolo. Si desume dall' impiego dell' avverbio "segnatamente" che il Tribunale, evitando di limitare la nozione di errore scusabile, ha applicato correttamente la giurisprudenza richiamata.

27 D' altro canto, la Bayer non può fondatamente sostenere che il Tribunale abbia commesso un' irregolarità negando la scusabilità dell' errore da questa commesso.

28 Il Tribunale ha infatti rilevato in primo luogo (punti 32 e 33) che all' interno della società Bayer, al momento del ricevimento della lettera raccomandata, erano stati commessi quattro errori. Il Tribunale ha aggiunto che (punto 34), in presenza di tali errori, l' ufficio legale della Bayer era tenuto, come avrebbe dovuto fare ogni ufficio di normale diligenza, a stabilire con precisione e attenzione la data in cui la lettera era stata ricevuta inizialmente, accertamento che non aveva effettuato. Il Tribunale ha correttamente concluso (punto 35) che la Bayer non può avvalersi né del funzionamento difettoso della propria organizzazione interna né dell' inosservanza delle proprie direttive interne per cercare di dimostrare di aver commesso un errore scusabile.

29 Ne consegue che anche il terzo motivo deve essere disatteso.

Quarto motivo

30 Secondo la Bayer, il Tribunale non avrebbe osservato l' art. 42, secondo comma, dello Statuto CEE della Corte, ai sensi del quale nessuna decadenza risultante dallo spirare dei termini può essere eccepita quando l' interessato provi l' esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore. Tali nozioni sarebbero distinte ed indicherebbero eventi imprescindibili, nel primo caso estranei alla sfera dell' interessato, e nel secondo appartenenti a tale sfera. Nel caso di specie, l' errore commesso dall' ufficio corrispondenza rientrerebbe nella sfera della Bayer e costituirebbe caso fortuito. Di conseguenza il Tribunale non avrebbe dovuto fondare la propria decisione su sentenze della Corte relative a casi di forza maggiore.

31 A questo proposito, va rilevato che il Tribunale, per motivare il rigetto del motivo relativo all' art. 42, secondo comma, dello Statuto, ha in primo luogo richiamato i presupposti necessari affinché si possa concludere per l' esistenza di caso fortuito o di forza maggiore. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, devono sussistere difficoltà anormali, indipendenti dalla volontà della ricorrente e che risultino inevitabili, malgrado l' adozione di tutte le precauzioni del caso (punto 44). In secondo luogo, ha valutato che, non costituendo le circostanze addotte dalla Bayer un errore scusabile, esse non potevano a fortiori essere considerate costitutive di tali presupposti (punto 45).

32 Da quanto precede risulta che le nozioni di forza maggiore e di caso fortuito comportano un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all' operatore, e un elemento soggettivo, costituito dall' obbligo dell' interessato di premunirsi contro le conseguenze dell' evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi. In particolare, l' operatore deve seguire attentamente lo svolgimento della procedura in corso e, segnatamente, dar prova di diligenza nel rispettare i termini impartiti.

33 A questo proposito, è sufficiente constatare che il disservizio interno alla Bayer, rilevato dal Tribunale ai punti 34 e 35 della sentenza, è imputabile ad errori commessi dai suoi dipendenti. Pertanto, e senza che sia necessario esaminare se la nozione di caso fortuito sia effettivamente distinta da quella di forza maggiore, si deve dichiarare che la Bayer non può contestare al Tribunale di aver negato l' esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore.

34 Anche il motivo relativo all' inosservanza da parte del Tribunale dell' art. 42, secondo comma, dello Statuto, va disatteso.

35 Poiché nessuno dei motivi dedotti dalla Bayer ha potuto essere accolto, il ricorso va respinto integralmente.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

36 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura applicabile ai ricorsi contro sentenze del Tribunale in forza dell' art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Essendo la ricorrente rimasta soccombente, va condannata alle spese del presente procedimento.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La ricorrente è condannata alle spese.