SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 16 DICEMBRE 1992. - FIRMA JOHN FRIEDRICH KROHN GMBH & CO KG CONTRO HAUPTZOLLAMT HAMBURG-JONAS. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: FINANZGERICHT HAMBURG - GERMANIA. - SOTTOVOCE DOGANALE 23.04 B - RESIDUI DELL'ESTRAZIONE DELL'OLIO DA GERMI DI GRANOTURCO CONTENENTI IN PARTICOLARE RESTI DI TUTOLI E PARTICELLE DI ALTRI CEREALI E DI SOJA. - CAUSA C-194/91.
raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-06661
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Tariffa doganale ° Voci doganali ° Residui dell' estrazione di olio di germi di granoturco ° Classificazione nella sottovoce 23.04 B, nonostante la presenza di altri componenti provenienti, in particolare, dall' insieme della pianta di granoturco, da altri cereali o dalla soia ° Condizioni ° Quantità molto debole di elementi estranei e impossibilità di evitarne la comparsa
[Regolamento (CEE) della Commissione n. 482/74, art. 1]
L' art. 1, ultima frase, del regolamento n. 482, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 23.04 B della Tariffa doganale comune, dev' essere interpretato nel senso che i prodotti derivati dall' estrazione dall' olio di granoturco rientrano in questa sottovoce, anche quando contengono, oltre a residui dell' estrazione dell' olio di germi di granoturco veri e propri, altri componenti provenienti, in particolare, dall' insieme della di pianta di granoturco, da altri cereali o dalla soia purché questi elementi estranei al chicco di granoturco siano presenti in debolissime quantità e sia provata l' impossibilità tecnica di evitarne la comparsa in condizioni normali di produzione, di trasformazione, di trasporto, di trasbordo e di immagazzinaggio, salvo andare incontro a costi sproporzionati rispetto al valore mercantile dei prodotti derivati di cui trattasi. Avendo il legislatore comunitario omesso di fissare un limite massimo di tolleranza di elementi estranei al chicco di granoturco, spetta al giudice nazionale, definire, al fine di dirimere la causa per la quale è stato adito, la quantità ammissibile di tali elementi.
Nel procedimento C-194/91,
aventi ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht di Amburgo, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
John Friedrich Krohn GmbH & Co.
e
Hauptzollamt Hamburg-Jonas,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 1, ultima frase, del regolamento (CEE) della Commissione 27 febbraio 1974, n. 482, relativo alla classificazione delle merci nella sottovoce 23.04 B della Tariffa doganale comune (GU L 57, pag. 23),
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai signori J.L. Murray, presidente di sezione, G.F. Mancini e F.A. Schockweiler, giudici,
avvocato generale: C. Gulmann
cancelliere: L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la società Krohn, dall' avv. Juergen Guendisch, del foro di Amburgo;
° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Blanca Rodriguez Galindo, membro del servizio giuridico, e dal signor Arnold Ridout, funzionario britannico distaccato presso il servizio giuridico della Commissione nel contesto di uno scambio con funzionari nazionali, in qualità di agenti, assistiti dall' avv. Hans-Juergen Rabe, del foro di Amburgo,
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese della società Krohn e della Commissione delle Comunità europee, svolte all' udienza del 1 ottobre 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 29 ottobre 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con ordinanza 8 marzo 1991, pervenuta in cancelleria il 29 luglio successivo, il Finanzgericht d Amburgo ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione dell' art. 1, ultima frase, del regolamento (CEE) della Commissione 27 febbraio 1974, n. 482, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 23.04 B della Tariffa doganale comune (GU L 57, pag. 23, in prosieguo: il "regolamento").
2 Dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra la società Krohn (in prosieguo: la "ricorrente") e lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas (in prosieguo: il "convenuto") in merito alla classificazione doganale di merci importate dalla ricorrente dagli Stati Uniti in Germania.
3 Dette merci sono state dichiarate derivati dell' estrazione di olio di granoturco rientranti nella sottovoce doganale 23.04 B della Tariffa doganale comune, la quale comprende, in particolare, i residui dell' estrazione di oli vegetali e li esenta dai dazi all' importazione.
4 Tuttavia, secondo analisi effettuate su richiesta delle autorità doganali tedesche, i campioni prelevati non erano prodotti puri derivati dalla fabbricazione dell' olio di granoturco, ma contenevano frammenti di tutoli come pure particelle di grano, di altri cereali e di soia.
5 Le autorità nazionali classificavano allora le merci importate nella sottovoce 23.07 B I c 1, come preparazioni di alimenti per animali. Queste merci sono assoggettate alla riscossione di dazi all' importazione e le autorità nazionali pretendevano dalla ricorrente il pagamento a posteriori di prelievi all' importazione e di importi compensativi monetari.
6 Il giudice nazionale adito dalla ricorrente si chiede se le importazioni controverse rientrino nell' art. 1 del regolamento, il quale dispone, in particolare, che i residui dell' estrazione dell' olio di germi di granoturco non possono contenere componenti che non provengono dal chicco di granoturco.
7 Il giudice nazionale ha così chiesto alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale sulle seguenti questioni:
"1) Se l' art. 1, ultima frase, del regolamento (CEE) della Commissione 27 febbraio 1974, n. 482, debba essere interpretato nel senso che la merce rientra sotto la voce 23.04 B della TDC anche quando, oltre ai residui dei chicchi di granoturco colà menzionati, in essa sono contenuti anche altri elementi, come tutoli o altri cereali, o, più esattamente, parti di questi ultimi.
2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1): quanto elevata può essere la percentuale delle parti di elementi estranei, e di quali di parti estranee, eventualmente, deve trattarsi".
8 Per una più ampia esposizione dei fatti relativi alla causa principale, dello svolgimento del procedimento come pure delle osservazioni scritte presentate dalla Corte, si rimanda alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo vengono riprodotti solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
9 Le questioni sollevate dal giudice nazionale sono intese, in sostanza, da un lato, a sapere se prodotti derivati dall' estrazione di olio di granoturco rientrano nella sottovoce 23.04 B della Tariffa doganale comune, anche se contengono, oltre ai residui provenienti dal chicco di granoturco propriamente detto, altri componenti derivati, in particolare, dalla pianta di granoturco, da altri cereali o dalla soia e, dall' altro, a stabilire quale sia la percentuale massima consentita di componenti non provenienti dal chicco di granoturco.
10 Per determinare la portata di una disposizione di diritto comunitario, occorre tener conto non solo della sua formulazione, ma altresì del suo contesto e delle sue finalità.
11 E' vero che, secondo la formulazione stessa dell' art. 1, ultima frase, del regolamento, i residui dell' estrazione dell' olio di germi di granoturco possono contenere solo componenti provenienti dal chicco di granoturco in sé, con esclusione, di conseguenza, di altre parti della pianta di granoturco e di elementi a questa estranei.
12 Dai 'considerando' del regolamento emerge tuttavia che questo, in verità, ha lo scopo di garantire che i residui dell' estrazione dell' olio di germi di granoturco siano costituiti esclusivamente da elementi presenti dopo l' operazione di estrazione dell' olio propriamente detta. Il regolamento è altresì inteso ad escludere dalla classificazione nella sottovoce 23.04 B i residui dell' estrazione dell' olio di germi di granoturco qualora essi siano mescolati sia ad altri residui o prodotti dell' industria del granoturco sia ai residui dell' ottenimento di altri prodotti vegetali, ai fini della fabbricazione di prodotti o di alimenti zootecnici composti, i quali, essenzialmente, rientrano, nella sottovoce 23.07.
13 Il terzo 'considerando' del regolamento precisa, a questo riguardo, che il termine "residuo" non può coprire (tranne che in quantità trascurabile) prodotti che contengono dei componenti che non hanno subito un trattamento d' estrazione di olio e che sono stati aggiunti ai residui veri e propri.
14 Dato che l' aggiunta volontaria di una quantità trascurabile di detti componenti ai residui dell' estrazione dell' olio di germi di granoturco non incide sulla classificazione di detti residui nella sottovoce 23.04 B, altrettanto, necessariamente, vale nell' ipotesi di presenza fortuita di una quantità trascurabile di elementi estranei al chicco di granoturco in sé.
15 Dalle osservazioni presentate alla Corte risulta inoltre che l' attuale tecnologia dell' estrazione dell' olio dai germi di granoturco, cui fa riferimento il sesto 'considerando' del regolamento, non consente di escludere interamente la presenza fortuita di elementi provenienti dall' insieme della pianta di granoturco in sé nei residui dell' estrazione dell' olio di germi di granoturco.
16 Risulta altresì che l' agglomerazione di questi residui sotto forma di "pellets", contemplata nel secondo 'considerando' del regolamento, il loro trasbordo, il loro trasporto su strada, per ferrovia o per navigazione interna, come pure il loro immagazzinaggio, possono dar luogo alla comparsa fortuita di impurità provenienti, in particolare, da altri tipi di cereali o dalla soia. Occorre infatti segnalare, a questo proposito, che gli oleifici lavorano vari semi oleaginosi e che il trasporto e l' immagazzinaggio riguardano pure vari tipi di merci.
17 La classificazione dei residui dell' estrazione dell' olio di germi di granoturco nella sottovoce 23.04 B presuppone tuttavia che gli elementi estranei al chicco di granoturco si presentino in quantitativi molto deboli e che sia dimostrata l' impossibilità tecnica di prevenirne il sopravvenire in condizioni normali di produzione, di trasformazione, di trasbordo, di trasporto e di immagazzinaggio, salvo andare incontro a costi sproporzionati rispetto al valore mercantile dei residui.
18 Si devono pertanto risolvere le questioni sollevate dal giudice nazionale decidendo che l' art. 1, ultima frase, del regolamento dev' essere interpretato nel senso che i prodotti derivati dall' estrazione dell' olio di granoturco rientrano nella sottovoce 23.04 B della Tariffa doganale comune, anche quando contengono, oltre ai residui dell' estrazione dell' olio di germi di granoturco veri e propri, altri componenti provenienti, in particolare, dall' insieme della pianta di granoturco, da altri cereali o dalla soia, purché questi elementi estranei al chicco di granoturco siano presenti in debolissime quantità e sia provata l' impossibilità tecnica di evitarne la comparsa in condizioni normali di produzione, di trasformazione, di trasporto, di trasbordo e di immagazzinaggio, salvo andare incontro a costi sproporzionati rispetto al valore mercantile dei prodotti derivati di cui trattasi. Avendo il legislatore comunitario omesso di fissare un limite massimo di tolleranza di elementi estranei al chicco di granoturco, spetta al giudice nazionale, definire, al fine di dirimere la causa per la quale è stato adito, la quantità ammissibile di tali elementi in base alle indicazioni qui sopra fornite dalla Corte.
Sulle spese
19 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Finanzgericht di Amburgo, con ordinanza 8 marzo 1981, dichiara:
L' art. 1, ultima frase, del regolamento (CEE) della Commissione 27 febbraio 1974, n. 482, relativo alla classificazione delle merci nella sottovoce 23.04 B della Tariffa doganale comune, dev' essere interpretato nel senso che i prodotti derivati dall' estrazione dell' olio di granoturco rientrano in questa sottovoce, anche quando contengono, oltre ai residui dell' estrazione dell' olio di germi di granoturco veri e propri, altri componenti provenienti, in particolare, dall' insieme della pianta di granoturco, da altri cereali o dalla soia, purché questi elementi estranei al chicco di granoturco siano presenti in debolissime quantità e sia provata l' impossibilità tecnica di evitarne la comparsa in condizioni normali di produzione, di trasformazione, di trasporto, di trasbordo e di immagazzinaggio, salvo andare incontro a costi sproporzionati rispetto al valore mercantile dei prodotti derivati di cui trattasi. Avendo il legislatore comunitario omesso di fissare un limite massimo di tolleranza di elementi estranei al chicco di granoturco, spetta al giudice nazionale, definire, al fine di dirimere la causa per la quale è stato adito, la quantità ammissibile di tali elementi in base alle indicazioni qui sopra fornite dalla Corte.