61991J0168

SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 30 MARZO 1993. - CHRISTOS KONSTANTINIDIS CONTRO STADT ALTENSTEIG - STANDESAMT E LANDRATSAMT CALW - ORDNUNGSAMT. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: AMTSGERICHT TUEBINGEN - GERMANIA. - DISCRIMINAZIONE - CONVENZIONE INTERNAZIONALE - TRADUZIONE DAL GRECO. - CAUSA C-168/91.

raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-01191
edizione speciale svedese pagina I-00097
edizione speciale finlandese pagina I-00109


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


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Libera circolazione delle persone ° Libertà di stabilimento ° Normativa nazionale concernente le modalità di trascrizione di un nome greco in caratteri latini ° Ammissibilità ° Limiti

(Trattato CEE, art. 52)

Massima


Nulla nel Trattato osta a che uno Stato membro che utilizza l' alfabeto latino compia, nei suoi registri di stato civile, la trascrizione di un nome greco in caratteri latini. Quando fa ricorso a detta trascrizione, spetta ad esso stabilirne le modalità per via legislativa o amministrativa e secondo le norme previste da convenzioni internazionali in materia di stato civile cui esso abbia aderito. Regole di questo tipo devono essere considerate incompatibili con l' art. 52 del Trattato solo in quanto la loro applicazione crei per un cittadino ellenico un disagio tale da ledere di fatto il libero esercizio del diritto di stabilimento che tale articolo gli garantisce.

Ricorre proprio un caso del genere qualora la legislazione dello Stato di stabilimento obblighi un cittadino ellenico a utilizzare, nell' esercizio della sua professione, una determinata grafia del suo nome risultante dalla traslitterazione nei registri di stato civile e qualora questa grafia sia tale che la pronuncia ne risulti alterata, con il rischio di uno scambio di persone presso la sua clientela potenziale.

Parti


Nel procedimento C-168/91,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dall' Amtsgericht di Tubinga (Repubblica federale di Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Christos Konstantinidis

e

1) Stadt Altensteig, Standesamt

2) Landratsamt Calw, Ordnungsamt

domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 5, 7, 48, 52, 59 e 60 del Trattato CEE,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai signori C.N. Kakouris presidente di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, M. Diez de Velasco e P.J.G. Kapteyn, giudici,

avvocato generale: F.G. Jacobs

cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore

viste le osservazioni scritte presentate:

° per il governo tedesco, dai signori E. Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell' Economia, e C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor presso il medesimo ministero, in qualità di agenti;

° per il governo ellenico, dal signor D. Raptis, avvocato dello Stato, in qualità di agente;

° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor D. Gouloussis, consigliere giuridico, assistito dal signor R. Hayder, rappresentante del servizio giuridico, in qualità di agenti;

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali del signor C. Konstantinidis, del governo tedesco, del governo ellenico e della Commissione, all' udienza del 29 ottobre 1992,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 9 dicembre 1992,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 27 giugno 1991, giunta alla Corte il 1 luglio successivo, l' Amtsgericht di Tubinga (Repubblica federale di Germania) ha posto, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione degli artt. 5, 7, 48, 52, 59 e 60 del Trattato.

2 Dette questioni sono sorte nell' ambito di una controversia tra il signor Christos Konstantinidis, da un lato, e lo Stadt Altensteig, Standesamt e il Landratsamt Calw, Ordnungsamt, dall' altro.

3 Il ricorrente nella causa principale è un cittadino ellenico il quale vive ad Altensteig (Repubblica federale di Germania), dove esercita autonomamente l' attività di massaggiatore e aiuto idroterapista. In base al suo atto di nascita greco, il suo nome è ******* e il suo cognome è **************.

4 In data 1 luglio 1983 l' interessato contraeva matrimonio dinanzi all' ufficiale di stato civile di Altensteig. Nel registro matrimoniale il suo nome veniva registrato con la grafia "Christos Konstadinidis". Il 31 ottobre 1990 egli richiedeva all' ufficiale di stato civile di Altensteig la rettifica del proprio cognome in tale registro da "Konstadinidis" in "Konstantinidis", poiché tale grafia indicava nella maniera più fedele possibile ai germanofoni la pronuncia corretta del suo nome in greco e poiché inoltre il suo nome era trascritto in tal maniera in caratteri latini nel suo passaporto greco.

5 Poiché la registrazione del nome dell' interessato nel registro di stato civile doveva avvenire conformemente al nome registrato nell' atto di nascita, l' Amtsgericht di Tubinga, competente per tale genere di rettifica, ordinava la traduzione dell' atto di nascita. La trascrizione del nome veniva compiuta applicando, conformemente alle disposizioni amministrative vigenti e a una consolidata giurisprudenza della cassazione tedesca, la norma ISO-18, la quale è prescritta dall' art. 3 della convenzione 13 settembre 1973, relativa all' indicazione dei cognomi e nomi nei registri dello stato civile (Bundesgesetzblatt 1976 II, pag. 1473, in prosieguo: la "convenzione") e prevede una traslitterazione. La convenzione è entrata in vigore, per la Repubblica federale di Germania, il 16 febbraio 1977 (Bundesgesetzblatt 1977 II, pag. 254); la Repubblica ellenica ha aderito alla convenzione nel 1987. Applicando la succitata norma ISO-18, la trascrizione in caratteri latini del nome dell' interessato risulta essere "Hréstos Kónstantinidés".

6 L' interessato promuoveva un ricorso contro tale trascrizione dinanzi all' Amtsgericht di Tubinga, sostenendo che quest' ultima deformava la pronuncia del suo nome.

7 Il Landratsamt di Calw, quale autorità avente il compito di vigilare sull' osservanza delle leggi da parte dell' ufficiale di stato civile di Altensteig, chiedeva dal canto suo la rettifica del registro matrimoniale, affinché il nome dell' interessato fosse riportato nella forma "Hréstos Kónstantinidés", in conformità alla norma ISO-18.

8 L' Amtsgericht di Tubinga ha ritenuto che la controversia sollevasse problemi di interpretazione del diritto comunitario e ha deciso di porre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

"1) Se, alla luce degli artt. 5 e 7 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, sussista violazione dei diritti di un cittadino di uno Stato membro della Comunità economica europea, lavoratore subordinato o autonomo ai sensi degli artt. 48, 52, 59 e seguenti del suddetto Trattato, allorché questi sia costretto, in un altro Stato membro, a far registrare il proprio nome con grafia divergente dalla sua trascrizione fonetica, e contro la propria volontà dichiarata, nei registri anagrafici del paese ospitante, così che risulti pronunciato in modo alterato e deformato;

ossia, nel caso specifico, il nome greco Christos Konstantinidis (trascrizione fonetica diretta) risulti modificato in 'Hréstos Kónstantinidés' .

2) Se, per tale motivo, sussista un pregiudizio alla libertà di stabilimento e di prestazione di servizi garantita dagli artt. 52, 59 e 60 del Trattato CEE".

9 Per una più ampia esposizione degli antefatti della controversia principale, della normativa applicabile nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Gli elementi del fascicolo sono riportati in prosieguo solo in quanto necessari per comprendere il ragionamento della Corte.

10 Occorre preliminarmente osservare che dall' ordinanza di rinvio si ricava che il ricorrente nella causa principale è un cittadino ellenico, il quale esercita autonomamente nella Repubblica federale di Germania la professione di massaggiatore e aiuto idroterapista.

11 Ciò posto, occorre riconoscere che, con le sue due questioni, il giudice a quo cerca sostanzialmente di sapere se l' art. 52 del Trattato debba essere interpretato nel senso che esso osta a che il nome di un cittadino ellenico, il quale si sia stabilito in uno Stato membro al fine di esercitarvi autonomamente una professione, venga iscritto nei registri di stato civile di tale Stato con una grafia non conforme alla trascrizione fonetica del suo nome e tale che la pronuncia di quest' ultimo ne risulti modificata e alterata.

12 Per risolvere tale questione occorre innanzi tutto ricordare, come la Corte ha più volte dichiarato, che l' art. 52 del Trattato costituisce una delle norme giuridiche fondamentali della Comunità. Esso impone, in materia di diritto di stabilimento, l' osservanza del principio secondo cui ciascuno Stato membro deve equiparare ai propri cittadini i cittadini degli altri Stati membri, vietando qualsiasi discriminazione in ragione della cittadinanza che derivi dalle leggi, dai regolamenti o dalle prassi nazionali (sentenza 18 giugno 1985, causa 197/84, Steinhauser, Racc. pag. 1819, punto 14 della motivazione).

13 Occorre pertanto accertare se talune norme nazionali riguardanti la trascrizione in caratteri latini del nome di un cittadino ellenico nei registri di stato civile dello Stato membro nel quale egli si è stabilito siano tali da porlo in una situazione di diritto o di fatto svantaggiata in confronto alla situazione posta in essere, nelle stesse circostanze, per un cittadino di tale Stato membro.

14 Occorre rilevare al riguardo che nulla nel Trattato osta alla trascrizione di un nome greco in caratteri latini nei registri di stato civile di uno Stato membro il quale utilizza l' alfabeto latino. Ciò posto, spetta a tale Stato membro stabilirne le modalità, per via legislativa o amministrativa e secondo le norme previste da convenzioni internazionali in materia di stato civile cui esso abbia aderito.

15 Regole di questo tipo devono essere considerate incompatibili con l' art. 52 del Trattato solo in quanto la loro applicazione crei per un cittadino ellenico un disagio tale da ledere di fatto il libero esercizio del diritto di stabilimento che tale articolo gli garantisce.

16 Orbene, ricorre un caso del genere qualora la legislazione dello Stato di stabilimento obblighi un cittadino ellenico a utilizzare, nell' esercizio della sua professione, una determinata grafia del suo nome risultante dalla traslitterazione nei registri di stato civile, qualora questa grafia sia tale che la pronuncia ne risulti alterata e tale alterazione lo esponga al rischio di uno scambio di persone presso la sua clientela potenziale.

17 Occorre pertanto rispondere al giudice di rinvio che l' art. 52 del Trattato va interpretato nel senso che esso osta a che un cittadino ellenico sia costretto dalla normativa nazionale applicabile ad utilizzare, nell' esercizio della sua professione, una grafia del suo nome tale che la pronuncia ne risulti alterata e che l' alterazione che ne deriva lo esponga al rischio di uno scambio di persone presso la sua clientela potenziale.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

18 Le spese sostenute dai governi tedesco ed ellenico e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall' Amtsgericht di Tubinga con ordinanza 27 giugno 1991, dichiara:

L' art. 52 del Trattato va interpretato nel senso che esso osta a che un cittadino ellenico sia costretto dalla normativa nazionale applicabile ad utilizzare, nell' esercizio della sua professione, una grafia del suo nome tale che la pronuncia ne risulti alterata e che l' alterazione che ne deriva lo esponga al rischio di uno scambio di persone presso la sua clientela potenziale.