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Politica sociale ° Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile ° Accesso al lavoro e condizioni di lavoro ° Parità di trattamento ° Direttiva 76/207 ° Art. 5 ° Effetto diretto ° Illiceità del divieto del lavoro notturno delle donne in mancanza di un analogo divieto per gli uomini ° Compito del giudice nazionale qualora sussistano, nei confronti di Stati terzi, obblighi imposti da accordi anteriori al Trattato CEE e incompatibili con gli obblighi scaturenti dall' art. 5 ° Applicazione della regola di preminenza sancita dall' art. 234 del Trattato
(Trattato CEE, art. 234, primo comma; direttiva del Consiglio 76/207, art. 5)
Il giudice nazionale ha l' obbligo di garantire la piena osservanza dell' art. 5 della direttiva 76/207, relativa all' attuazione del principio della parità di trattamento fra uomini e donne per quanto riguarda l' accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, disapplicando ogni contraria disposizione della normativa nazionale, a meno che l' applicazione di tale disposizione sia necessaria per consentire allo Stato membro interessato di adempiere obblighi imposti da una convenzione stipulata con Stati terzi prima dell' entrata in vigore del Trattato.
Se è pur vero che la parità di trattamento tra uomini e donne costituisce un diritto fondamentale riconosciuto dall' ordinamento giuridico comunitario, la sua attuazione, anche a livello comunitario, è stata graduale, richiedendo l' intervento del Consiglio per mezzo di direttive. Tali direttive ammettono, temporaneamente, talune deroghe al principio di parità di trattamento. Di conseguenza, non è sufficiente invocare il principio di parità di trattamento per evitare l' esecuzione degli obblighi imposti a uno Stato membro in materia da una convenzione internazionale anteriore, obblighi il cui rispetto è fatto salvo dall' art. 234, primo comma, del Trattato.
Non spetta alla Corte nell' ambito di un procedimento pregiudiziale, bensì al giudice nazionale accertare quali siano gli obblighi imposti allo Stato membro interessato da una convenzione internazionale anteriore e definirne i limiti in modo da stabilire in quale misura tali obblighi ostino all' applicazione dell' art. 5 della direttiva.