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1. Atti delle istituzioni ° Decisione ° Efficacia diretta ° Presupposti ° Facoltà per gli Stati membri di derogare a disposizioni che possono avere efficacia diretta ° Conseguenze
(Trattato CEE, art. 189, quarto comma)
2. Agricoltura ° Ravvicinamento delle legislazioni in fatto di polizia sanitaria ° Finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche ° Direttiva 85/73 ° Livello dei contributi stabilito dalla decisione 88/408 ° Potere degli Stati membri di derogarvi aumentandolo ° Potere che può essere delegato ad autorità regionali o locali ° Potere che non osta, a causa delle condizioni obiettive cui è subordinato il suo esercizio, alla possibilità per i singoli di invocare la decisione per contestare il livello del contributo fatturato
(Direttiva del Consiglio 85/73/CEE; decisione del Consiglio 88/408/CEE, artt. 2 e 11)
1. Dalla forza obbligatoria attribuita dall' art. 189 del Trattato alla decisione comunitaria deriva che una disposizione di siffatta decisione rivolta ad uno Stato membro può essere invocata dai singoli nei confronti del detto Stato membro qualora imponga al destinatario un obbligo incondizionato e sufficientemente chiaro e preciso. Qualora la detta disposizione debba essere applicata entro un determinato termine, essa può essere fatta valere solo alla scadenza nell' ipotesi in cui lo Stato membro ometta di applicare la decisione o la applichi in modo erroneo.
Il fatto che la decisione consenta ai destinatari di derogare a sue disposizioni chiare e precise non può di per sé far venir meno l' efficacia diretta delle dette disposizioni. In particolare disposizioni del genere possono avere efficacia diretta qualora la possibilità di derogarvi così riconosciuta sia soggetta a sindacato giurisdizionale.
2. L' art. 2, n. 1, della decisione 88/408, concernente i livelli del contributo da riscuotere per le spese occasionate dalle ispezioni e dai controlli sanitari delle carni fresche, conformemente alla direttiva 85/73, può essere fatto valere da un singolo nei confronti di uno Stato membro onde opporsi alla riscossione di contributi per un importo superiore a quello previsto da tale disposizione, qualora non sussistano i presupposti cui l' art. 2, n. 2, di tale decisione subordina la possibilità di maggiorare i livelli del contributo fissati dall' art. 2, n. 1, cioè il fatto che le circostanze prevalenti nello Stato membro interessato si discostino da quelle della media comunitaria e che i costi effettivi dell' ispezione non vengano superati. Tuttavia, l' art. 2, n. 1, della decisione può essere fatto valere solo per opporsi agli avvisi di recupero del contributo emessi dopo la scadenza del termine previsto dall' art. 11 di tale decisione.
Il detto art. 2, n. 2, della decisione 88/408 deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro può delegare alle autorità regionali o locali l' esercizio del potere conferitogli da detta disposizione.