61991J0104

SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 7 MAGGIO 1992. - COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE LA PROPRIEDAD INMOBILIARIA CONTRO J. L. AGUIRRE BORRELL E ALTRI. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: JUZGADO DE INSTRUCCION N. 20 DE MADRID - SPAGNA. - LIBERTA DI STABILIMENTO - RICONOSCIMENTO DEI DIPLOMI - AGENTI IMMOBILIARI. - CAUSA C-104/91.

raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-03003


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Agenti immobiliari - Accesso alla professione - Obbligo degli Stati membri di esaminare la corrispondenza tra i diplomi e le qualifiche richiesti dal diritto nazionale e quelli ottenuti nello Stato membro di provenienza - Obbligo di decidere con decisioni motivate impugnabili in sede giurisdizionale

(Trattato CEE, artt. 52 e 57)

2. Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Esercizio di una professione regolamentata da parte di un cittadino di un altro Stato membro, che non è in possesso dei requisiti fissati dallo Stato membro ospitante - Applicazione di sanzioni penali - Ammissibilità - Presupposti

(Trattato CEE, artt. 52 e 57)

Massima


1. Gli artt. 52 e 57 del Trattato debbono essere interpretati nel senso che,

- in assenza di direttive relative al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati o altri titoli concernenti la professione di agente immobiliare, le autorità di uno Stato membro, cui sia stata presentata una domanda per l' autorizzazione all' esercizio della professione da parte di un cittadino di un altro Stato membro in possesso di un diploma o di un titolo relativo all' esercizio di questa stessa professione nel suo Stato di origine, sono tenute ad esaminare se ed entro quali limiti le cognizioni e le qualifiche attestate dai diplomi o dai titoli professionali acquisiti dall' interessato nel suo Stato di origine corrispondano a quelle richieste dalla normativa dello Stato ospitante;

- nel caso in cui la corrispondenza tra i diplomi o i titoli sia solo parziale, le autorità dello Stato ospitante sono legittimate a richiedere che l' interessato provi di avere acquisito le cognizioni e le qualifiche mancanti, sottoponendolo, se necessario, ad un esame;

- la decisione con cui si rifiuta a un cittadino di un altro Stato membro il riconoscimento o l' equivalenza del diploma o del titolo professionale rilasciato dallo Stato membro di cui è cittadino deve essere impugnabile in via giurisdizionale onde consentite la verifica della sua legittimità rispetto al diritto comunitario e l' interessato deve poter avere conoscenza della motivazione della decisione.

2. Fermo restando che le autorità dello Stato ospitante sono tenute ad esaminare, in assenza di una direttiva relativa al mutuo riconoscimento dei diplomi, certificati o titoli concernenti una professione regolamentata, l' equivalenza del diploma o del certificato professionale rilasciato da un altro Stato membro a un cittadino della Comunità con il diploma o il titolo richiesto dal diritto del primo Stato membro, e che la procedura di esame deve rispondere a taluni requisiti per quanto riguarda, in particolare, la motivazione di una decisione negativa e i mezzi di ricorso sperimentabili avverso di essa, gli artt. 52 e 57 del Trattato non ostano a che uno Stato membro che non sia in possesso dei reqisiti prescritti dal diritto dello Stato ospitante.

Parti


Nel procedimento C-104/91,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Juzgado de Instrucción n. 20 di Madrid, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria

e

José Luis Aguirre Borrell,

Stephen Kenneth Newman,

Santiago Aguirre Gil de Biedma,

Maria José Cepeda Ruiz,

Piedad Aguirre Gil de Biedma,

domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 52 e 57 del Trattato CEE e della direttiva del Consiglio 12 gennaio 1967, 67/43/CEE, relativa all' attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazioni dei servizi per le attività non salariate attinenti: 1. al settore degli "Affari immobiliari (escluso 6401)" (Gruppo ex 640 C.I.T.I.), 2. al settore di taluni "Servizi forniti alle imprese non classificati altrove" (Gruppo 839 C.I.T.I.) (GU 1967, n. 10, pag. 140),

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai signori F.A. Schockweiler, presidente di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, M. Díez de Velasco e J.L. Murray, giudici,

avvocato generale: F.G. Jacobs

cancelliere: D. Triantafyllou, amministratore

viste le osservazioni scritte presentate:

- per il Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, dall' avv. Jesús Zarzalejos Nieto, del foro di Madrid;

- per il pubblico ministero presso il Tribunal Superior de Justicia di Madrid, dal sig. Joaquín Sánchez-Covisa Villa, pubblico ministero presso il Tribunal Superior de Justicia;

- per il governo francese, dal sig. Philippe Pouzoulet, vicedirettore presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e dalla signora Hélène Duchène, segretaria agli affari esteri presso il medesimo ministero, in qualità di agente supplente;

- per il governo spagnolo, dai sigg. Alberto José Navarro González, direttore generale del coordinamento giuridico istituzionale comunitario presso il segretariato di Stato per le Comunità europee, e Antonio Hierro Hernández-Mora, avvocato dello Stato, in qualità di agenti;

- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. Étienne Lasnet, consigliere giuridico, e Daniel Calleja, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti;

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, rappresentato dal sig. Jorge Jordana de Pozas, avvocato, del governo spagnolo e della Commissione nel corso dell' udienza del 21 gennaio 1992,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 26 febbraio 1992,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 21 febbraio 1991, pervenuta alla Corte il 2 aprile successivo, il Juzgado de Instrucción n. 20 di Madrid ha posto, in forza dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative agli artt. 52 e 57 del Trattato CEE e alla direttiva del Consiglio 12 gennaio 1967, 67/43/CEE, relativa all' attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti: 1. al settore degli "Affari immobiliari (escluso 6401)" (Gruppo ex 640 C.I.T.I.), 2. al settore di taluni "Servizi forniti alle imprese non classificati altrove" (Gruppo 839 C.I.T.I.) (GU 1967, n. 10, pag. 140).

2 Dette questioni sono state sollevate nel contesto di un procedimento penale proposto dal Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, associazione professionale ufficiale degli agenti immobiliari, contro la società Aguirre Newman, rappresentata dai suoi amministratori delegati, signori S. Aguirre e S.K. Newman, per illecito esercizio della professione di agente immobiliare.

3 Siccome la controversia sollevava questioni concernenti l' interpretazione del diritto comunitario, il Juzgado de Instrucción n. 20 di Madrid ha deciso di sospendere il procedimento fino a che la Corte di giustizia non si sia pronunciata sulle seguenti questioni:

"1) Se la normativa comunitaria relativa alla libertà di stabilimento, contenuta negli artt. 52 e seguenti del Trattato CEE e nella direttiva 67/43, e l' attuale stato di attuazione di quanto previsto nell' art. 57, n. 1, del Trattato vadano interpretati nel senso che consentono ad uno Stato membro la condanna penale di un cittadino di un altro Stato membro il quale sia in possesso di un titolo validamente rilasciato nel suo paese di origine e non convalidato nel paese in cui intende stabilirsi ed esercitare la propria attività professionale come agente immobiliare.

2) Se la menzionata normativa comunitaria vada interpretata nel senso che l' art. 57, n. 1, del Trattato, che impone al Consiglio l' obbligo di adottare direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli entro un termine ragionevole, e la mancanza di qualsiasi attuazione in tal senso relativamente agli agenti immobiliari durante 24 anni consentano che uno Stato membro mantenga il requisito del superamento di un esame per chi intenda esercitare tale professione e si trovi in possesso del corrispondente titolo nel suo paese di origine".

4 Per una più ampia esposizione dei fatti di cui alla causa principale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si rinvia alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

5 Per considerazioni attinenti alla coerenza del ragionamento, occorre risolvere dapprima la seconda questione, intesa, in sostanza, a sapere se e a quali condizioni, in assenza di direttive relative al mutuo riconoscimento dei diplomi, certificati o altri titoli concernenti la professione di agente immobiliare, gli artt. 52 e 57 del Trattato consentano alle autorità di uno Stato membro, adite con una domanda di autorizzazione all' esercizio di detta professione presentata da un cittadino di un altro Stato membro in possesso, nel suo Stato di origine, di un diploma o di un titolo attinenti all' esercizio di detta stessa professione, di mantenere il requisito di un esame.

6 Per risolvere detta questione, si deve, in limine, precisare che, come è stato constatato nella sentenza 28 gennaio 1992, cause riunite C-330/90 e C-331/90, López Brea (Racc. pag. I-323), la direttiva 67/43 si limita a esigere la soppressione di ogni discriminazione, diretta o indiretta, fondata sulla nazionalità, e non è, dunque, intesa ad armonizzare le condizioni previste nelle normative nazionali che disciplinano l' accesso alla professione di agente immobiliare o l' esercizio della stessa.

7 Si deve poi rilevare che, in mancanza di armonizzazione delle condizioni di accesso ad una professione, gli Stati membri possono definire le conoscenze e le qualifiche necessarie all' esercizio di tale professione e richiedere la presentazione di un diploma che attesti il possesso di queste conoscenze e di queste qualifiche (v. sentenze 15 ottobre 1987, causa 222/86, Heylens, Racc. pag. 4097, punto 10 della motivazione, e 7 maggio 1991, causa C-340/89, Vlassopoulou, Racc. pag. I-2357, punto 9 della motivazione).

8 Si deve tuttavia ricordare che, fissando la realizzazione della libertà di stabilimento per la fine del periodo transitorio, l' art. 52 del Trattato prescrive un preciso obbligo di risultato, il cui adempimento doveva essere facilitato, ma non condizionato, dall' attuazione di un programma di misure graduali (v. sentenze 28 giugno 1977, causa 11/77, Patrick, Racc. pag. 1199, punto 10 della motivazione, e 7 maggio 1991, Vlassopoulou, già citata, punto 13 della motivazione).

9 Del resto, è costante giurisprudenza della Corte che, nel caso in cui il diritto comunitario non vi abbia già provveduto espressamente, le finalità del Trattato, e in particolare la libertà di stabilimento, possono essere conseguite mediante provvedimenti emanati dagli Stati membri, i quali, a norma dell' art. 5 del Trattato, devono adottare "tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l' esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità", e astenersi da "qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente Trattato" (v. sentenze 28 aprile 1977, causa 71/76, Thieffry, Racc. pag. 765, punto 16 della motivazione, e 7 maggio 1991, Vlassopoulou, già citata, punto 14 della motivazione).

10 A questo proposito si deve constatare che requisiti nazionali di qualificazione, anche se applicati senza discriminazioni fondate sulla nazionalità, possono produrre l' effetto di frapporre ostacoli all' esercizio, da parte dei cittadini degli altri Stati membri, del diritto di stabilimento loro garantito dall' art. 52 del Trattato. Tale potrebbe essere il caso se le norme nazionali facessero astrazione dalle conoscenze e dalle qualifiche già acquisite dall' interessato in un altro Stato membro (v. sentenza 7 maggio 1991, Vlassopoulou, già citata, punto 15 della motivazione).

11 Ne consegue che spetta allo Stato membro al quale è stata presentata la domanda di autorizzazione all' esercizio di una professione il cui accesso è, secondo la normativa nazionale, subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale prendere in considerazione i diplomi, i certificati e gli altri titoli che l' interessato ha acquisito ai fini dell' esercizio della medesima professione in un altro Stato membro, procedendo ad un raffronto tra le competenze attestate da questi diplomi e le conoscenze e qualifiche richieste dalle norme nazionali (v. sentenza 7 maggio 1991, Vlassopoulou, già citata, punto 16 della motivazione).

12 Questa procedura di esame deve consentire alle autorità dello Stato membro ospitante di assicurarsi obiettivamente che il diploma straniero attesti, da parte del suo titolare, il possesso di conoscenze e qualifiche, se non identiche, quanto meno equivalenti a quelle attestate dal diploma nazionale. Tale valutazione dell' equivalenza del diploma straniero deve effettuarsi esclusivamente in considerazione del livello delle conoscenze e delle qualifiche che questo diploma, tenuto conto della natura e della durata degli studi e della formazione pratica di cui attesta il compimento, consente di presumere in possesso del titolare (v. citata sentenza 15 ottobre 1987, Heylens, punto 13 della motivazione).

13 Nel contesto del presente esame, uno Stato membro può tuttavia prendere in considerazione le differenze obiettive relative tanto al contesto giuridico della professione considerata nello Stato membro di provenienza quanto al suo campo di attività. Nel caso della professione di agente immobiliare, lo Stato membro ha pertanto il diritto di procedere a un esame comparativo dei titoli professionali, tenendo conto delle differenze riscontrate tra gli ordinamenti giuridici nazionali interessati (v. citata sentenza 7 maggio 1991, Vlassopoulou, punto 18 della motivazione).

14 Se a seguito di questo esame comparativo dei titoli si arriva alla conclusione che le conoscenze e le qualifiche attestate dal diploma straniero corrispondono a quelle richieste dalle disposizioni nazionali, lo Stato membro è tenuto ad ammettere che questo titolo soddisfa le condizioni fissate da dette disposizioni. Se invece, a seguito di tale confronto, emerge una corrispondenza solo parziale tra dette conoscenze e qualifiche, lo Stato membro ospitante ha il diritto di pretendere che l' interessato dimostri di avere maturato le conoscenze e le qualifiche mancanti (v. citata sentenza 7 maggio 1991, Vlassopoulou, punto 19 della motivazione).

15 Si deve infine sottolineare che l' esame della corrispondenza tra le conoscenze e le qualifiche attestate dal diploma straniero e quelle richieste dalla normativa dello Stato membro ospitante deve essere effettuato dalle autorità nazionali secondo una procedura che sia conforme ai requisiti del diritto comunitario a proposito della tutela effettiva dei diritti fondamentali conferiti dal Trattato ai cittadini della Comunità. Ne consegue che qualsiasi decisione delle autorità nazionali adottata nel contesto di detto esame deve essere soggetta a un gravame di natura giurisdizionale che consenta di verificarne la legittimità rispetto al diritto comunitario e che l' interessato deve poter venire a conoscenza dei motivi che stanno alla base della decisione (v. citate sentenze 15 ottobre 1987, Heylens, punto 17 della motivazione, e 7 maggio 1991, Vlassopoulou, punto 22 della motivazione).

16 Ciò considerato, alla seconda questione sollevata dal Juzgado de Instrucción n. 20 di Madrid, così come riformulata, va risposto che gli artt. 52 e 57 del Trattato debbono essere interpretati nel senso che

- in assenza di direttive relative al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati o altri titoli concernenti la professione di agente immobiliare, le autorità di uno Stato membro, cui sia stata presentata una domanda per l' autorizzazione all' esercizio di tale professione da parte di un cittadino di un altro Stato membro in possesso di un diploma o di un titolo relativo all' esercizio della stessa professione nel suo Stato di origine, sono tenute ad esaminare se ed entro quali limiti le cognizioni e qualifiche attestate dai diplomi o dai titoli professionali acquisiti dall' interessato nel suo Stato di origine corrispondano a quelle richieste dalla normativa dello Stato ospitante;

- nel caso in cui la corrispondenza tra i diplomi o titoli sia solo parziale, le autorità dello Stato ospitante sono legittimate a richiedere che l' interessato provi di aver acquisito le cognizioni e le qualifiche mancanti, sottoponendolo, se necessario, ad un esame;

- la decisione con cui si rifiuta a un cittadino di un altro Stato membro il riconoscimento o l' equivalenza del diploma o del titolo professionale rilasciato dallo Stato membro di cui è cittadino deve essere impugnabile in via giurisdizionale onde consentire la verifica della sua legittimità rispetto al diritto comunitario e l' interessato deve poter avere conoscenza della motivazione della decisione.

17 Con la prima questione, il giudice a quo vuole, in sostanza, sapere se e in quali condizioni gli artt. 52 e 57 del Trattato ostino a che uno Stato membro punisca penalmente l' esercizio di una professione regolamentata da parte di un cittadino di un altro Stato membro che non è in possesso dei requisiti fissati dal diritto dello Stato membro ospitante.

18 A questo proposito si deve ricordare che dalla risposta alla seconda questione emerge che le autorità dello Stato ospitante sono tenute ad esaminare l' equivalenza del diploma e del certificato professionale rilasciato da un altro Stato membro a un cittadino della Comunità con il diploma o il titolo richiesto dalla normativa del primo Stato membro, e che la procedura di esame deve rispondere a determinati requisiti, in particolare per quanto riguarda la motivazione di una decisione negativa e i mezzi di ricorso sperimentabili avverso di essa.

19 Fatto salvo il rispetto di dette condizioni, le norme del Trattato in materia di libertà di stabilimento lasciano intatto il potere degli Stati membri di reprimere l' esercizio abusivo, da parte di un cittadino di un altro Stato membro, di una professione regolamentata, in particolare nel caso in cui il cittadino della Comunità abbia omesso di sollecitare l' esame dell' equivalenza del diploma o del titolo professionale rilasciato nel suo Stato di origine con quello richiesto nello Stato ospitante, o nel caso in cui detta equivalenza non sia stata provata.

20 Ciò considerato, la prima questione, così come riformulata, va risolta nel senso che gli artt. 52 e 57 del Trattato non ostano a che uno Stato membro reprima penalmente l' esercizio di una professione regolamentata da parte di un cittadino di un altro Stato membro che non sia in possesso dei requisiti prescritti dal diritto dello Stato membro ospitante, sempreché quest' ultimo rispetti le condizioni risultanti dalla soluzione della precedente questione.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

21 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Juzgado de Instrucción n. 20 di Madrid con ordinanza 21 febbraio 1991, dichiara:

1) Gli artt. 52 e 57 del Trattato CEE debbono essere interpretati nel senso che,

- in assenza di direttive relative al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati o altri titoli concernenti la professione di agente immobiliare, le autorità di uno Stato membro, cui sia stata presentata una domanda per l' autorizzazione all' esercizio della professione da parte di un cittadino di un altro Stato membro in possesso di un diploma o di un titolo relativo all' esercizio di questa stessa professione nel suo Stato di origine, sono tenute ad esaminare se ed entro quali limiti le cognizioni e le qualifiche attestate dai diplomi o dai titoli professionali acquisiti dall' interessato nel suo Stato di origine corrispondano a quelle richieste dalla normativa dello Stato ospitante;

- nel caso in cui la corrispondenza tra i diplomi o i titoli sia solo parziale, le autorità dello Stato ospitante sono legittimate a richiedere che l' interessato provi di avere acquisito le cognizioni e le qualifiche mancanti, sottoponendolo, se necessario, ad un esame;

- la decisione con cui si rifiuta a un cittadino di un altro Stato membro il riconoscimento o l' equivalenza del diploma o del titolo professionale rilasciato dallo Stato membro di cui è cittadino deve essere impugnabile in via giurisdizionale onde consentire la verifica della sua legittimità rispetto al diritto comunitario e l' interessato deve poter avere conoscenza della motivazione della decisione.

2) Gli artt. 52 e 57 del Trattato non ostano a che uno Stato membro reprima penalmente l' esercizio di una professione regolamentata da parte di un cittadino di un altro Stato membro che non sia in possesso dei requisiti prescritti dal diritto dello Stato ospitante, sempreché quest' ultimo rispetti le condizioni risultanti dalla soluzione della precedente questione.