Parole chiave
Massima

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1. Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Disoccupazione ° Lavoratore non frontaliero in disoccupazione completa che ha risieduto, durante il periodo dell' ultima occupazione, in uno Stato membro diverso da quello nel quale ha lavorato ° Residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato nel quale si lavora ° Criteri di valutazione

[Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 71, n. 1, lett. b), punto ii)]

2. Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Disoccupazione ° Lavoratore non frontaliero in disoccupazione completa che ha risieduto, durante il periodo dell' ultima occupazione, in uno Stato membro diverso da quello nel quale ha lavorato ° Diritto a prestazioni erogate dallo Stato membro di residenza nonostante la precedente fruizione di prestazioni di disoccupazione nello Stato membro dell' ultima occupazione

[Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 71, n. 1, lett b), punto ii)]

3. Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Prestazioni ° Norme comunitarie anticumulo ° Applicazione alle prestazioni di disoccupazione

[Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 12, n. 1, 67 e 71, n. 1, lett. b), punto ii)]

4. Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Prestazioni ° Norme comunitarie anticumulo ° Prestazioni della stessa natura in materia di disoccupazione ° Criteri

(Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 12, n. 1)

5. Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Disoccupazione ° Normativa che subordina l' erogazione di prestazioni alla maturazione di periodi di contribuzione ° Somma dei periodi di contribuzione ° Computo da parte dello Stato membro di residenza dei periodi di contribuzione maturati nel regime al quale il disoccupato è stato assoggettato da ultimo ° Scomputo dal periodo durante il quale si è maturato il diritto a prestazioni dei periodi di disoccupazione indennizzati nell' altro Stato membro

[Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 12, n. 1, 67 e 71, lett. b), punto ii)]

6. Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Disoccupazione ° Attestato rilasciato dall' ente competente dello Stato membro alla cui normativa il lavoratore è stato assoggettato per ultimo ° Effetti vincolanti nei confronti delle autorità nazionali di un altro Stato membro ° Insussistenza

(Regolamento del Consiglio n. 574/72, art. 84, n. 2)

7. Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Disoccupazione ° Lavoratore non frontaliero in disoccupazione completa che ha risieduto, durante il periodo dell' ultima occupazione, in uno Stato membro diverso da quello nel quale ha lavorato ° Sospensione del diritto a prestazioni nello Stato membro di residenza durante il periodo di fruizione delle prestazioni dello Stato dell' ultima occupazione ° Presupposti ° Scomputo dal periodo durante il quale si è maturato il diritto a prestazioni dei periodi di disoccupazione indennizzati nell' altro Stato membro

[Regolamento del Consiglio n. 1408/71, artt. 69 e 71, n. 1, lett. b), punto ii)]

Massima

1. La nozione di Stato membro nel quale risiede il lavoratore, di cui all' art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), del regolamento n. 1408/71, si riferisce soltanto allo Stato nel quale il lavoratore, pur essendo occupato in un altro Stato membro, continua a dimorare abitualmente e nel quale si trova anche il centro principale dei suoi interessi. L' aggiunta dell' espressione "o che ritorna in tale territorio" implica semplicemente che la nozione di residenza in uno Stato non esclude necessariamente un soggiorno non abituale in un altro Stato membro.

Ai fini dell' applicazione di questa disposizione, si deve tener conto della durata e della continuità della residenza prima del trasferimento dell' interessato, della durata e della finalità della sua assenza, della natura dell' occupazione accettata nell' altro Stato membro nonché dell' intenzione dell' interessato desumibile da tutte queste circostanze.

Spetta al giudice nazionale applicare questi criteri alla fattispecie concreta della quale deve conoscere, tenendo conto di quanto segue:

° il fatto che un lavoratore abbia svolto per due anni accademici un lavoro subordinato come lettore in un altro Stato membro nell' ambito di scambi universitari e che al termine di detto periodo si sia trovato disoccupato e che siano risultati vani i suoi tentativi di trovare un' occupazione in questo Stato non consente di ritenere che egli svolgesse un lavoro stabile;

° il criterio della durata dell' assenza non risponde ad una definizione precisa e non è esclusivo, poiché nessuna norma nel regolamento n. 1408/71 stabilisce una durata massima oltre la quale diviene inapplicabile l' art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), e

° il fatto che il lavoratore abbia fruito di prestazioni di disoccupazione ed abbia cercato lavoro nell' altro Stato membro non costituisce elemento determinante ai fini dell' individualizzazione del luogo di residenza ai sensi della menzionata disposizione.

2. Un lavoratore subordinato che non è lavoratore frontaliero, che si trova in disoccupazione completa e che durante la sua ultima occupazione risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente non perde il diritto alle prestazioni di disoccupazione di cui all' art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), del regolamento n. 1408/71, in forza della normativa dello Stato nel quale risiede o nel quale fa ritorno, per il fatto di aver in precedenza percepito prestazioni di disoccupazione dall' ente dello Stato membro alla cui normativa era da ultimo assoggettato.

3. Il divieto di cumulo delle prestazioni sancito dall' art. 12, n. 1, del regolamento n. 1408/71, in forza del quale tale regolamento non può conferire né mantenere il diritto a fruire di più prestazioni della stessa natura che si ricollegano allo stesso periodo di assicurazione obbligatoria, è applicabile alle prestazioni di disoccupazione nell' ambito dell' art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), come pure in quello dell' art. 67 dello stesso regolamento.

4. Prestazioni di disoccupazione vanno considerate prestazioni della stessa natura ai sensi dell' art. 12, n. 1, prima frase, del regolamento n. 1408/71 allorché sono destinate a sostituire una retribuzione non percepita per via dello stato di disoccupazione, allo scopo di provvedere al sostentamento di una persona, e qualora le differenze che sussistono tra queste prestazioni, in ispecie quelle relative alla base di calcolo ed ai presupposti di concessione, scaturiscano da differenze strutturali tra i regimi nazionali.

5. L' ente competente di uno Stato membro la cui normativa subordini l' acquisto e la durata di un diritto a prestazioni di disoccupazione alla maturazione di periodi di contribuzione deve, nei casi disciplinati dall' art. 71, n. 1, lett. b), punto ii) e dall' art. 67 del regolamento n. 1408/71, conformemente all' art. 12, n. 1, prima frase, dello stesso regolamento, tener conto per il calcolo del diritto a prestazioni di disoccupazione dei periodi di contribuzione maturati nel regime al quale il disoccupato è stato assoggettato da ultimo. Esso deve tuttavia scomputare dal periodo maturato che conferisce il diritto a prestazioni di disoccupazione i giorni per i quali sono state percepite prestazioni in forza del detto regime.

6. L' attestato rilasciato in caso di disoccupazione, conformemente all' art. 84, n. 2, del regolamento n. 574/72, dall' ente competente dello Stato membro al cui regime è stato soggetto il lavoratore migrante durante l' ultima occupazione non costituisce prova incontrovertibile per l' ente di un altro Stato membro competente in materia di disoccupazione, né nei confronti dei giudici di questo stesso Stato, i quali restano pienamente liberi di verificare il contenuto di questo attestato.

7. Il beneficio di prestazioni erogate in forza della normativa dello Stato nel quale il disoccupato risiede o nel quale fa ritorno, non può venir sospeso, ai sensi dell' art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), terza frase, del regolamento n. 1408/71, se non in quanto siano pienamente soddisfatte le condizioni poste dall' art. 69 del regolamento anzidetto e se l' interessato riceve per questo fatto prestazioni nello Stato membro alla cui normativa è stato assoggettato da ultimo. In caso di sospensione, l' ente competente dello Stato membro nel quale il disoccupato risiede deve detrarre dalle prestazioni che eroga quelle già effettivamente percepite dall' interessato nello Stato membro al cui regime è stato soggetto da ultimo. Il periodo durante il quale il disoccupato ha effettivamente percepito indennità di disoccupazione nel regime di quest' ultimo Stato va scomputato dal periodo maturato per le prestazioni nel regime dello Stato di residenza.