Parole chiave
Massima

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1. Ricorso per inadempimento ° Inadempimento degli obblighi derivanti da una direttiva ° Eccezioni ° Contestazione della legittimità della direttiva ° Irricevibilità ° Limiti ° Atto inesistente

(Trattato CEE, artt. 169, 170, 173 e 175)

2. Disposizioni fiscali ° Armonizzazione delle legislazioni ° Imposte sulla cifra d' affari ° Sistema comune d' imposta sul valore aggiunto ° Regime particolare delle agenzie di viaggi ° Normativa nazionale che prevede esenzioni non limitate alle operazioni effettuate al di fuori della Comunità ° Inammissibilità

(Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, art. 26)

Massima

1. Il sistema delle impugnazioni predisposto dal Trattato distingue i ricorsi di cui agli artt. 169 e 170, i quali mirano a far accertare che uno Stato membro non ha adempiuto gli obblighi che gli incombono, dai ricorsi di cui agli artt. 173 e 175, i quali mirano a far sindacare la legittimità degli atti o delle omissioni delle istituzioni comunitarie. Questi mezzi d' impugnazione perseguono scopi distinti e sono soggetti a modalità diverse. Uno Stato membro, quindi, in mancanza di una disposizione del Trattato che lo autorizzi espressamente, non può eccepire l' illegittimità di una decisione di cui sia destinatario come argomento difensivo nei confronti del ricorso per inadempimento basato sulla mancata esecuzione della decisione stessa.

Un' eccezione del genere potrebbe essere accolta solo se la direttiva di cui trattasi fosse inficiata da vizi particolarmente gravi ed evidenti, al punto da potersi considerare un atto inesistente.

2. Viene meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato lo Stato membro che applica al margine delle agenzie di viaggi un regime d' imposta sul valore aggiunto che prevede, per talune operazioni effettuate da terzi per conto delle agenzie, esenzioni le quali, contrariamente a quanto autorizzato dall' art. 26 della sesta direttiva 77/388, non siano limitate alle operazioni effettuate al di fuori della Comunità ma riguardino anche tutti i trasporti aerei o marittimi internazionali o quelli effettuati esclusivamente al di fuori del territorio fiscale nazionale.

Infatti, benché uno Stato membro possa mantenere esenzioni in forza delle misure transitorie previste dall' art. 28 della direttiva, e purché ricorrano i presupposti richiesti da quest' ultimo, ciò non può avvenire nel caso di uno Stato membro che non abbia mantenuto, per le diverse operazioni effettuate dalle agenzie di viaggi, il regime generale d' imposta sul valore aggiunto ma abbia invece adottato un regime particolare fondato sulle norme stabilite dal citato art. 26.