Parole chiave
Massima

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1. Aiuti concessi dagli Stati ° Nozione ° Applicazione a imprese di navigazione marittima di una disciplina che consente loro di assoggettare i marinai cittadini di paesi terzi non domiciliati né dimoranti nel territorio nazionale a condizioni di lavoro e di retribuzione meno favorevoli rispetto a quelle applicabili ai cittadini nazionali ° Vantaggio concesso senza far ricorso alle risorse pubbliche ° Esclusione

(Trattato CEE, art. 92, n. 1)

2. Politica sociale ° Finalità sociali ° Natura programmatica ° Miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro ° Efficacia diretta ° Insussistenza ° Rispetto delle competenze degli Stati membri ° Misure nazionali di politica sociale ° Controllo da parte della Corte ° Esclusione

(Trattato CEE, artt. 2, 5 e 117)

Massima

1. L' applicazione, da parte di uno Stato membro, alle navi mercantili iscritte nel suo registro internazionale della navigazione marittima, di una disciplina che consenta di assoggettare i marinai cittadini di paesi terzi, non domiciliati né stabilmente dimoranti in questo Stato membro, a condizioni di lavoro e di retribuzione non disciplinate dal diritto di questo Stato membro e sensibilmente meno favorevoli di quelle dei marinai cittadini di quest' ultimo non costituisce aiuto concesso da uno Stato ai sensi dell' art. 92, n. 1, del Trattato.

Infatti, una disciplina di questo tipo, esaminata sia sotto il profilo delle sue finalità sia sotto quello della sua struttura generale, non è intesa a creare un vantaggio finanziato con risorse statali, ossia atto a costituire per lo Stato o per gli enti pubblici o privati da questo designati o istituiti un onere supplementare, in quanto essa si limita a modificare, in favore delle imprese di navigazione marittima, le condizioni alle quali vengono costituiti i rapporti contrattuali tra le dette imprese e i loro dipendenti. Le conseguenze che ne derivano in relazione sia alla diversa base di calcolo dei contributi previdenziali sia alla perdita di gettito tributario riconducibile al basso livello delle retribuzioni sono inerenti a questa disciplina e non costituiscono un mezzo per accordare alle imprese interessate un vantaggio determinato.

2. Il carattere programmatico delle finalità sociali enunciate dall' art. 117 del Trattato non implica che esse siano del tutto prive di effetti giuridici. Esse costituiscono in realtà elementi importanti, in particolare, per l' interpretazione di altre disposizioni del Trattato e del diritto comunitario derivato nel campo sociale. L' attuazione di queste finalità dev' essere tuttavia il risultato di una politica sociale che dev' essere definita dalle autorità competenti.

Conseguentemente, né gli orientamenti generali della politica sociale adottata da ciascuno Stato membro, né misure particolari adottate in tale ambito potrebbero costituire oggetto di sindacato giurisdizionale sotto il profilo della loro conformità alle finalità sociali enunciate nell' art. 117 del Trattato.

Tale carattere programmatico implica del pari che, sebbene il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro costituisca uno degli obiettivi fondamentali del Trattato, come è stabilito nel preambolo e negli artt. 2 e 117 del medesimo, gli Stati membri dispongono, in tale ambito, di una discrezionalità che esclude che l' obbligo sancito dall' art. 5 del Trattato possa far sorgere, in capo ai singoli, diritti ai quali i giudici nazionali siano tenuti ad apprestare tutela.