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Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Parità di trattamento - Normativa nazionale che aggrava gli oneri sociali a carico dei datori di lavoro di lavoratori tirocinanti in caso di tirocinio non rientrante nel sistema nazionale di istruzione - Discriminazione dissimulata nei confronti dei lavoratori tirocinanti cittadini degli altri Stati membri - Inammissibilità
((Trattato CEE, art. 48; regolamento (CEE) del Consiglio n. 1612/68, art. 7, n. 2))
Il divieto di discriminazioni in base alla cittadinanza in materia di retribuzione e di vantaggi sociali, sancito dagli artt. 48 del Trattato e 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, riguarda non soltanto le discriminazioni palesi basate sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi forma dissimulata di discriminazione che, mediante l' applicazione di altri criteri distintivi, conduca di fatto allo stesso risultato. Per questo motivo esso osta all' applicazione di una normativa nazionale che imponga ad un ente incaricato della riscossione dei contributi sociali di prendere in considerazione, per un lavoratore tirocinante che non rientra nel sistema della pubblica istruzione nazionale, una base di calcolo degli oneri sociali a carico del datore di lavoro più sfavorevole di quella adottata per un lavoratore tirocinante che rientra nel sistema nazionale. Infatti, saranno essenzialmente i tirocinanti originari degli altri Stati membri ad essere sottoposti al regime meno favorevole, il che è tale da scoraggiare i datori di lavoro dall' offrire loro possibilità di tirocinio.