61991J0021

SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 4 GIUGNO 1992. - WUENSCHE HANDELSGESELLSCHAFT INTERNATIONAL GMBH & CO CONTRO HAUPTZOLLAMT HAMBURG-JONAS. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: FINANZGERICHT HAMBURG - GERMANIA. - VALORE IN DOGANA - ACCORDO DI FINANZIAMENTO. - CAUSA C-21/91.

raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-03647


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

Tariffa doganale comune - Valore in dogana - Valore di transazione - Determinazione - Interessi pagabili conformemente ad un accordo di finanziamento - Esclusione - Accordo di finanziamento - Nozione - Dilazione concessa dal venditore all' acquirente - Inclusione

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1224/80, artt. 1, 3 e 8; regolamento (CEE) della Commissione n. 1495/80, art. 3, modificato dal regolamento n. 220/859]

Massima


L' espressione "accordo di finanziamento" di cui all' art. 3, n. 2, del regolamento n. 1495/80 recante attuazione di talune disposizioni degli artt. 1, 3 e 8 del regolamento del Consiglio n. 1224/80, relativo al valore in dogana delle merci, nella versione modificata dal regolamento n. 220/85 va interpretato allo stesso modo dell' identica espressione di cui all' art. 3, lett. c), del regolamento n. 1495/80 nella versione originaria.

Detto art. 3 va interpretato nel senso che vanno considerati "interessi pagabili conformemente ad un accordo di finanziamento relativo all' acquisto delle merci importate", che non devono venir inclusi nel valore in dogana, gli interessi dovuti per la dilazione concessa dal venditore all' acquirente, ed accettati da quest' ultimo, per il pagamento delle merci importate.

Parti


Nel procedimento C-21/91,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht di Amburgo, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Wuensche Handelsgesellschaft International GmbH & Co.

e

Hauptzollamt Hamburg-Jonas,

domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 3 del regolamento (CEE) della Commissione 11 giugno 1980, n. 1495, recante attuazione di talune disposizioni degli artt. 1, 3 e 8 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1224/80, relativo al valore in dogana delle merci, nella sua versione originaria (GU L 154, pag. 14) nonché nella versione risultante dalle modifiche apportate con il regolamento (CEE) della Commissione 29 gennaio 1985, n. 220 (GU L 25, pag. 7),

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai signori F.A. Schockweiler, presidente di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, M. Díez de Velasco e J.L. Murray, giudici,

avvocato generale: M. Darmon

cancelliere: D. Triantafyllou, amministratore

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la società Wuensche Handelsgesellschaft International (GmbH & Co.), dall' avv. Klaus Landry, del foro di Amburgo;

- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Joern Sack, consigliere giuridico, in qualità di agente;

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le osservazioni orali della società Wuensche Handelsgesellschaft International (GmbH & Co.) e della Commissione all' udienza del 28 gennaio 1992,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 17 marzo 1992,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 26 ottobre 1990, giunta alla Corte il 23 gennaio 1991, il Finanzgericht di Amburgo ha sollevato, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali sull' interpretazione dell' art. 3 del regolamento della Commissione 11 giugno 1980, n. 1495, recante attuazione di talune disposizioni degli artt. 1, 3 e 8 del regolamento (CEE) del Consiglio, n. 1224/80, relativo al valore in dogana delle merci, nella sua versione originaria (GU L 154, pag. 14) nonché nella versione risultante dalle modifiche apportate con il regolamento (CEE) della Commissione 29 gennaio 1985, n. 220 (GU L 25, pag. 7).

2 Le questioni sono sorte nell' ambito di una controversia tra la ditta Wuensche Handelsgesellschaft International (GmbH & Co.) (in prosieguo: la "Wuensche") e lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas, circa il calcolo del valore in dogana di svariate partite di merce importate dalla Wuensche e poste in libera pratica nella Comunità tra il 1983 e il 1985.

3 I contratti d' acquisto inerenti a dette partite di merce concedevano alla Wuensche una dilazione di pagamento di 180 giorni a decorrere dalla data d' imbarco della merce. Taluni contratti prevedevano una maggiorazione di prezzo del 4% sul prezzo fob in contropartita della dilazione di pagamento. Le fatture stilate dai fornitori delle merci indicavano tutte il prezzo d' acquisto cui si aggiungeva una voce distinta, detta "spese di finanziamento", corrispondente al 4% del prezzo d' acquisto.

4 La Wuensche dichiarava il valore in dogana delle merci importate in base al prezzo indicato sulle fatture emesse dai suoi fornitori. Nella dichiarazione non includeva però le "spese di finanziamento", ritenendo che detti oneri costituivano "interessi pagabili conformemente ad un accordo di finanziamento" ai sensi dell' art. 3 del regolamento n. 1495/80 già ricordato.

5 L' art. 3, lett. c), del regolamento n. 1495/80, nella versione originaria, stabiliva che "gli interessi pagabili conformemente ad un accordo di finanziamento relativo all' acquisto delle merci importate" non dovevano venir inclusi nel valore in dogana, a condizione che fossero "distinti dal prezzo effettivamente pagato o da pagare". Dopo la modifica apportata dal regolamento n. 220/85 già ricordato, l' art. 3 del regolamento n. 1495/80 dispone, al n. 2:

"Gli interessi conseguenti ad un accordo di finanziamento concluso dal compratore e relativo all' acquisto di merci importate non sono da includere nel valore in dogana determinato a norma del regolamento (CEE) n. 1224/80 a condizione che:

a) gli interessi siano distinti dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci;

b) l' accordo di finanziamento considerato sia stato stabilito per iscritto;

c) su richiesta, il compratore possa dimostrare che

- siffatte merci sono effettivamente vendute al prezzo dichiarato come prezzo effettivamente pagato o da pagare, e

- il tasso dell' interesse richiesto non sia superiore al livello comunemente praticato per delle transazioni del genere al momento o nel paese dove è stato garantito il pagamento".

6 In virtù dell' art. 2, n. 2, del regolamento n. 220/85, le disposizioni dell' art. 3, lett. c), del regolamento n. 1495/80, nella sua versione iniziale, restano applicabili alle merci per le quali la data da assumere per la determinazione del valore in dogana è anteriore al 1 marzo 1985. Nella fattispecie, la data da assumere per determinare il valore in dogana delle merci importate dalla Wuensche sarebbe anteriore al 1 marzo 1985 solo per una parte delle merci.

7 Ritenendo che gli interessi versati dalla Wuensche per la dilazione di pagamento concessole non costituissero "interessi pagati conformemente ad un accordo di finanziamento" ai sensi dell' art. 3 del regolamento n. 1495/80, nella versione originaria o in quella modificata, lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas chiedeva il versamento del dazio doganale corrispondente all' ammontare degli interessi.

8 La Wuensche impugnava la decisione dello Hauptzollamt Hamburg-Jonas dinanzi al Finanzgericht di Amburgo. Nutrendo dubbi sull' interpretazione che si doveva dare all' art. 3 del regolamento n. 1495/80 nella sua versione originaria ed in quella modificata, il Finanzgericht di Amburgo ha deciso di sospendere il procedimento finché la Corte di giustizia si sia pronunciata sulle seguenti questioni.

"Se l' art. 3 del regolamento (CEE) n. 1495/80 vada interpretato nel senso che sussiste un 'accordo di finanziamento relativo all' acquisto di merci importate' qualora il venditore conceda all' acquirente una dilazione di pagamento e in contropartita pattuisca un prezzo di acquisto maggiorato degli interessi.

Se per l' art. 3, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1495/80 nella versione di cui al regolamento (CEE) n. 220/85 valga la stessa soluzione che nel caso dell' art. 3, lett. c), del regolamento (CEE) n. 1495/80 nella versione originaria".

9 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, della normativa in vigore, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

Sulla seconda questione

10 Poiché la soluzione della prima questione potrebbe dipendere da quella fornita per la seconda, è opportuno esaminare anzitutto il secondo punto.

11 Con la seconda questione il giudice a quo chiede, in sostanza se la locuzione "accordo di finanziamento" che compare all' art. 3, n. 2, del regolamento n. 1495/80, come modificato dal regolamento n. 220/85 debba essere interpretata esattamente come l' espressione "accordo di finanziamento" che compare nell' art. 3, lett. c), del regolamento n. 1495/80 nella versione iniziale.

12 A questo proposito, si deve osservare che tanto l' art. 3, lett. c), del regolamento n. 1495/80, nella versione originaria, quanto l' art. 3, n. 2, del regolamento n. 1495/80, come modificato dal regolamento n. 220/85, stabiliscono che gli interessi versati in forza di un accordo di finanziamento relativo all' acquisto delle merci importate non rientrano nel valore in dogana delle merci.

13 Le modifiche apportate con il regolamento n. 220/85 alle disposizioni dell' art. 3 del regolamento n. 1495/80 riguardano, da un lato, le condizioni di forma alle quali è subordinata l' esclusione di detti interessi del valore in dogana e, dall' altro, gli elementi di prova che possono essere richiesti all' acquirente onde evitare frodi al momento della dichiarazione in dogana del valore delle merci importate. Siffatte modifiche non possono influire sull' interpretazione da dare ai termini "accordo di finanziamento" che compaiono all' art. 3 del regolamento n. 1495/80, tanto nella sua versione iniziale quanto nella versione modificata.

14 Di conseguenza si deve risolvere la seconda questione sollevata dal giudice nazionale dichiarando che l' espressione "accordo di finanziamento" di cui all' art. 3, n. 2, del regolamento della Commissione 11 giugno 1980, n. 1495, recante attuazione di talune disposizioni degli artt. 1, 3 e 8 del regolamento n. 1224/80 del Consiglio relativo al valore in dogana delle merci, nella versione modificata del regolamento della Commissione 29 gennaio 1985, n. 220 deve esser interpretata nello stesso modo dell' espressione "accordo di finanziamento" di cui all' art. 3, lett. c), del regolamento n. 1495/80 nella versione originaria.

Sulla prima questione

15 E' d' uopo ricordare che, in virtù dell' art. 3, n. 1, del regolamento del Consiglio 28 maggio 1980, n. 1224, relativo al valore in dogana delle merci (GU L 134, pag. 1) il valore in dogana delle merci importate è, in linea di massima, "il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci allorché sono vendute per l' esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità, dopo rettifica conformemente all' articolo 8".

16 Dalla definizione di cui sopra emerge che, salve le rettifiche previste dall' art. 8 del regolamento n. 1224/80, la remunerazione dei servizi forniti all' acquirente in connessione con l' acquisto di merci importate non fa parte del valore in dogana delle merci. L' art. 3 del regolamento n. 1495/80 conferma questo principio e ne precisa le modalità di applicazione per quel che riguarda i servizi di finanziamento.

17 A questo proposito si deve osservare che l' art. 3 del regolamento n. 1495/80 contempla, in maniera generale, gli interessi corrisposti in virtù di un accordo di finanziamento relativo all' acquisto di merci importate. La dilazione concessa dal venditore delle merci importate all' acquirente per il pagamento del prezzo delle merci, rappresenta in linea di massima un "accordo di finanziamento" ai sensi di detto articolo.

18 D' altro canto, l' art. 3, n. 4, del regolamento n. 1495/80, come modificato dal citato regolamento n. 220/85, precisa che gli interessi dovuti in forza di un accordo di finanziamento relativo all' acquisto di merci importate non rientrano nel valore in dogana, anche se il finanziamento è operato dallo stesso venditore. Orbene, il finanziamento operato dal venditore della merce per l' acquisto della merce stessa consiste generalmente nella concessione di una dilazione di pagamento a favore dell' acquirente per quel che riguarda la fornitura specifica. Di conseguenza, se non vi sono disposizioni in senso contrario, si deve ritenere che la concessione di una dilazione di pagamento da parte del venditore della merce a favore dell' acquirente costituisce, con l' accettazione da parte dell' acquirente, un "accordo di finanziamento" ai sensi dell' art. 3 del regolamento n. 1495/80.

19 A questo proposito, non è necessario che la dilazione di pagamento costituisca oggetto di un accordo specifico tra venditore ed acquirente, distinto dall' accordo vertente sulla vendita delle merci importate. Infatti l' art. 3 del regolamento n. 1495/80, tanto nella sua versione primitiva quanto nella versione conseguente alla modifica apportata dal regolamento n. 220/85, prescrive che gli interessi versati in virtù dell' accordo di finanziamento siano distinti dal prezzo pagato o da pagarsi per le merci importate. Poiché l' importo degli interessi dovuti come contropartita della dilazione di pagamento concessa dal venditore costituisce oggetto di una menzione distinta sulla fattura intestata all' acquirente, si deve ritenere che, se non vi è contestazione da parte dell' acquirente, questi accetta incondizionatamente di pagare gli interessi corrispondenti alla dilazione di pagamento.

20 Si deve osservare, infine, che le modifiche apportate dal regolamento n. 220/85 alle disposizioni dell' art. 3 del regolamento n. 1495/80 consentono di evitare che il valore in dogana delle merci venga artificiosamente ridotto, aumentando fittiziamente il valore degli interessi versati al venditore in virtù dell' accordo di finanziamento relativo all' acquisto della merce. Indubbiamente, ai sensi dell' art. 2, n. 2, del regolamento n. 220/85 l' art. 3, lett. c), del regolamento n. 1495/80, nella versione originaria, rimane applicabile alle merci per le quali la data da assumere per la determinazione del valore in dogana è anteriore al 1 marzo 1985. Tuttavia, per la determinazione del valore in dogana di dette merci, le autorità doganali degli Stati membri hanno la possibilità, a norma dell' art. 10, n. 1, del regolamento n. 1224/80 già ricordato, di richiedere al venditore informazioni paragonabili a quelle di cui all' art. 3, n. 2, lett. c), del regolamento n. 1495/80, come modificato dal regolamento n. 220/85.

21 Spetta al giudice nazionale, se lo ritiene necessario, accertare se sussistano le condizioni poste dall' art. 3, n. 2, lett. c), del regolamento n. 1495/80, nella versione modificata.

22 Si deve perciò risolvere la prima questione posta dal giudice nazionale dichiarando che l' art. 3 del regolamento della Commissione 11 giugno 1980, n. 1495, recante attuazione di talune disposizioni degli artt. 1, 3 e 8 del regolamento n. 1224/80 del Consiglio, relativo al valore in dogana delle merci va interpretato nel senso che l' espressione "interessi pagabili conformemente ad un accordo di finanziamento relativo all' acquisto di merci importate" comprende anche gli interessi dovuti per la dilazione concessa dal venditore all' acquirente, ed accettata da quest' ultimo, per il pagamento delle merci importate.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

23 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht di Amburgo, con ordinanza 26 ottobre 1990, dichiara:

1) L' espressione "accordo di finanziamento" di cui all' art. 3, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 11 giugno 1980, n. 1495, recante attuazione di talune disposizioni degli artt. 1, 3 e 8 del regolamento (CEE) del Consiglio, n. 1224/80, relativo al valore in dogana delle merci, nella versione modificata del regolamento (CEE) della Commissione 29 gennaio 1985, n. 220 dev' essere interpretata nello stesso modo dell' espressione "accordo di finanziamento" di cui all' art. 3, lett. c), del regolamento (CEE) n. 1495/80 nella versione originaria.

2) L' art. 3 del regolamento (CEE) della Commissione, n. 1495/80 va interpretato nel senso che l' espressione "interessi pagabili conformemente ad un accordo di finanziamento relativo all' acquisto delle merci importate" comprende anche gli interessi dovuti per la dilazione concessa dal venditore all' acquirente, ed accettata da quest' ultimo, per il pagamento delle merci importate.