Parole chiave
Massima

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Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d' affari - Sistema comune d' imposta sul valore aggiunto - Operazioni imponibili - Prelievo di un bene d' impresa per le esigenze private del soggetto passivo - Costruzione, nell' ambito dell' attività professionale e a fini d' occupazione privata, di una casa d' abitazione su un terreno acquistato e detenuto a titolo privato - Imponibilità del solo edificio

[Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, artt. 5, n. 6, e 11, A, n. 1, lett.b)]

Massima

L' art. 5, n. 6, della sesta direttiva 77/388, che equipara ad una cessione effettuata a titolo oneroso il prelievo da parte di un soggetto passivo di un bene dalla sua impresa per sue esigenze private qualora tale bene dia diritto ad una detrazione dell' imposta sul valore aggiunto, dev' essere interpretato nel senso che, quando un soggetto passivo - vale a dire un imprenditore edile - acquista un terreno al solo scopo di usarlo, per fini privati, ma, nell' esercizio della sua attività professionale, vi costruisce una casa d' abitazione per occuparla personalmente, soltanto la casa, e non il terreno, dev' essere considerata prelevata per uso privato ai sensi di tale disposizione. La base imponibile sarà quindi, in conformità all' art. 11, A, n. 1, lett. b), esclusivamente il valore dell' edificio costruito, e non il valore del terreno.