61991C0199

CONCLUSIONI RIUNITE DELL'AVVOCATO GENERALE DARMON DEL 17 DICEMBRE 1992. - FOYER CULTUREL DU SART-TILMAN ASBL E IRI CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - CAUSE C-199/91 E C-334/91.

raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-02667


Conclusioni dell avvocato generale


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Signor Presidente,

Signori Giudici,

1. I due ricorsi d' annullamento pendenti dinanzi a voi riguardano la procedura di finanziamento seguita dal Fondo sociale europeo (in prosieguo: il "Fondo"), quale si desume dalla decisione del Consiglio 17 ottobre 1983, 83/516/CEE (1), dal regolamento (CEE) del Consiglio dello stesso giorno, n. 2950/83 (2), e dalla decisione della Commissione 22 dicembre 1983, 83/673/CEE (3).

2. Il contesto normativo ed il "congegno" di questa procedura di finanziamento sono stati esposti particolareggiatamente nelle mie conclusioni per le cause Infortec, Consorgan e Cipeke (4). Mi sia consentito di richiamarmi ad esse e di limitarmi alle osservazioni seguenti.

3. Istituito dall' art. 123 del Trattato CEE, il Fondo, amministrato dalla Commissione (5), ha "l' obiettivo di promuovere all' interno della Comunità le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori". Esso partecipa fra l' altro al finanziamento (6) di azioni di formazione professionale realizzate nell' ambito della politica del mercato del lavoro degli Stati membri e di azioni specifiche realizzate per favorire l' esecuzione di progetti a carattere rinnovatore (7).

4. Le domande di contributo sono presentate in nome dello Stato membro interessato dall' ente di diritto pubblico che provvede al cofinanziamento del progetto.

5. Le domande approvate fruiscono di un anticipo pari al 50% o al 30% del contributo concesso (8). Quando le azioni di formazione sono terminate, i loro promotori inviano alla Commissione una domanda di pagamento del saldo contenente una relazione particolareggiata, per il tramite del loro Stato. Questo certifica l' esattezza di fatto e contabile delle indicazioni contenute nelle domande (9). La Commissione può effettuare verifiche sull' uso dei contributi con l' aiuto dello Stato membro interessato. Questo provvede ad informare la Commissione delle azioni in corso (10).

6. Qualora i contributi non siano utilizzati alle condizioni stabilite dalla decisione di approvazione, la Commissione può decidere di sospenderli, ridurli o sopprimerli dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le sue osservazioni (11). Se la loro utilizzazione non è stata conforme alla decisione di approvazione, le somme versate vengono recuperate (12).

7. Questo è il contesto giuridico di queste due cause. Esaminiamole una dopo l' altra.

8. Nella causa C-334/91 gli antefatti sono i seguenti:

9. Il 7 marzo 1985, per il tramite delle autorità belghe, l' associazione senza scopo di lucro Innovation et Reconversion Industrielle (in prosieguo: la "IRI") presenta una domanda di contributo al Fondo per un' azione consistente nel preparare dei candidati imprenditori alla costituzione ed alla gestione di piccole e medie imprese. E' stabilito che la durata media di partecipazione per allievo sarà di 39 settimane, con una media settimanale di 7 ore, tuttavia con una certa flessibilità in relazione alla disponibilità degli studenti (13).

10. Con decisione 19 giugno 1985 [C(85) 937 def./2] la Commissione accoglie la domanda di contributo (pratica n. 85/0209/B6) per un periodo di due anni e per un importo di 27 381 000 BFR, relativamente a 196 persone(14).

11. Un anticipo pari al 30% dell' importo approvato, cioè 8 214 300 BFR, viene versato il 10 luglio 1985. Il 15 giugno 1986 l' IRI chiede un nuovo anticipo, comunicando tuttavia che il contributo va ridotto a 20 000 000 BFR. Il 4 luglio 1986, per controllare l' ammissibilità delle spese, il ministero chiede ulteriori informazioni (15). Il 27 luglio 1986 l' IRI risponde reiterando la domanda di pagamento del secondo anticipo, che rimane senza esito (16). Il 16 giugno 1987 l' IRI chiede il pagamento del saldo, riducendo l' importo complessivo del contributo a 14 783 755 BFR (17). Il 28 novembre 1987 una lettera della Commissione alle autorità belghe indica che la domanda di pagamento del saldo non è adeguatamente motivata. Il 9 dicembre 1987 le autorità belghe trasmettono alla Commissione le informazioni fornite dall' IRI. Il 17 marzo 1989 la pratica presentata dall' IRI costituisce oggetto di una verifica in loco da parte degli uffici della Commissione alla presenza di un rappresentante del ministero dell' Occupazione belga.

12. Il 6 novembre 1991, nella lettera n. 015036 diretta al ministero dell' Occupazione e del Lavoro belga, la Commissione comunica che il contributo modificato del Fondo ammonterà a 25/197 dell' importo indicato nella domanda di saldo, cioè 1 833 588 BFR. Essa precisa inoltre che, tenuto conto dell' anticipo versato, dovrà essere effettuato alla Commissione un rimborso di 6 380 712 BFR (18). Il 15 novembre 1991 questa lettera viene trasmessa all' IRI dal ministero dell' Occupazione e del Lavoro. La motivazione è la seguente: "(La Commissione) ritiene che le 172 persone che hanno seguito meno di 100 ore di formazione e di tirocinio non possono essere considerate preparate" (19).

13. Il 2 dicembre 1991 l' avvocato dell' IRI chiede al ministero belga se abbia potuto presentare le sue osservazioni a norma dell' art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83 (20). Il ministero risponde, l' 8 dicembre 1991, che la verifica in loco, effettuata il 7 marzo 1989, è stata "più che probabilmente" per l' IRI e per gli uffici della Commissione un' occasione per procedere, alla presenza di un rappresentante del ministero, ad uno scambio d' informazioni relativo a questa pratica (21).

14. Il 27 dicembre 1991 l' IRI vi propone una domanda diretta all' annullamento della decisione contenuta nella lettera della Commissione 6 novembre 1991.

15. Secondo la ricorrente, questa decisione deve essere annullata in particolare perché le prescrizioni dell' art. 6, n. 1, del regolamento (CEE) n. 2950/83 non sono state osservate: nessun carteggio fra la Commissione e le autorità belghe comproverebbe che queste abbiano potuto presentare le proprie osservazioni prima che la riduzione del contributo fosse decisa.

16. Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, la lettera 6 novembre 1991 non è un "progetto di decisione". Essa notifica una decisione di cui costituisce lo strumento. Ciò si desume dal modo in cui è redatta: "Il contributo modificato del Fondo ammonterà a 25/197 del contributo indicato nella domanda di saldo (...), cioè 1 833 588 BFR. Previa detrazione dell' anticipo versato all' ente, dovrà essere effettuato alla Commissione un rimborso di 6 380 712 BFR" (22). Non vi è alcun dubbio che questo documento era destinato a far sapere al promotore che non avrebbe ricevuto alcuna somma ulteriore e che la Commissione avrebbe preteso il rimborso di una parte dell' anticipo. Dato che produceva effetti giuridici obbligatori, la lettera del 6 novembre 1991 era atta ad incidere sugli interessi dell' IRI, modificandone la situazione giuridica (23).

17. Si osserverà per di più che essa non è stata seguita da alcun atto decisorio che consenta di considerarla come un semplice atto preparatorio e che la Commissione non ha eccepito l' irricevibilità del ricorso d' annullamento in quanto non diretto contro una decisione.

18. Questa decisione è stata forse adottata osservando l' art. 6, n. 1, del regolamento (CEE) n. 2950/83, il quale consente alla Commissione di ridurre il contributo non utilizzato alle condizioni stabilite dalla decisione di approvazione solo dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le sue osservazioni?

19. Come abbiamo visto, nella procedura di attribuzione di contributi comunitari da parte del Fondo, lo Stato membro svolge un compito essenziale. Punto di passaggio obbligato tra la Commissione e le imprese destinatarie, esso è l' unico interlocutore del Fondo. Voi l' avete rilevato in questi termini già nella sentenza EISS 15 marzo 1984 (24):

"Nell' ambito (della procedura di finanziamento del Fondo sociale europeo), i rapporti finanziari si instaurano fra la Commissione e lo Stato membro interessato, da un lato, e, dall' altro, fra tale Stato membro e l' ente beneficiario del contributo finanziario" (25).

20. Lo Stato membro non è affatto un intermediario passivo. Esso cofinanzia le azioni approvate (26). Esso impegna la propria responsabilità in quanto certifica l' esattezza di fatto e contabile delle indicazioni contenute nelle domande di pagamento del saldo e può anche essere tenuto a garantire il buon esito delle azioni di formazione (27). A parte ciò, esso è "responsabile in via sussidiaria" delle somme indebitamente versate dalla Commissione (28).

21. Esso è dunque direttamente interessato da una decisione di riduzione dei contributi adottata dalla Commissione che metta in discussione e rimetta in forse una domanda di pagamento del saldo che esso ha in un certo senso avallato (29).

22. Pongo in rilievo qui la gravità particolarissima della decisione di sospensione, di riduzione o di soppressione del pagamento del contributo.

23. Quando la decisione di approvazione non accoglie per intero la domanda di contributo, il promotore può adattare la futura azione di formazione alle condizioni ed alle esigenze della decisione d' approvazione.

24. Viceversa, quando la decisione finale della Commissione non accoglie la domanda di saldo, la situazione è completamente diversa. In linea di massima, l' azione di formazione è avvenuta e le relative spese sono state sostenute.

25. Trattandosi di azioni di formazione quasi per intero finanziate con fondi pubblici o comunitari (30), le riduzioni effettuate dal Fondo ° e a maggior ragione le domande di rimborso di una parte dell' anticipo ° possono essere tali da mettere a repentaglio la stabilità o addirittura la sopravvivenza finanziaria dei promotori i quali, ricordiamolo, hanno riscosso in taluni casi, come nel presente, un anticipo che non supera il 30% del costo complessivo del progetto (31).

26. E' quindi indispensabile che lo Stato membro interessato, dopo avere eventualmente preso contatto col promotore di cui, ripetiamolo, è l' unico interlocutore, sia messo in grado di discutere tanto il principio quanto l' importo della riduzione in progetto.

27. In questo senso voi avete deciso che:

"Data la funzione centrale dello Stato membro e l' importanza che esso assume nella presentazione e nel controllo del finanziamento dell' azione di formazione, la possibilità, per lo Stato membro interessato, di presentare le sue osservazioni prima che venga adottata una decisione definitiva di riduzione costituisce una formalità sostanziale la cui inosservanza comporta la nullità della decisione impugnata" (32).

28. Va dunque effettuata una consultazione specifica dello Stato membro quando una riduzione o una soppressione del contributo viene progettata. A tal punto che in mancanza di una siffatta riduzione o soppressione non è prescritto che esso presenti le proprie osservazioni.

29. Questa consultazione non deve tuttavia essere confusa con gli scambi di lettere e di informazioni, durante la procedura d' istruzione della pratica (33) o in occasione dell' esecuzione dell' azione, che abbiano luogo a norma dell' art. 7, n. 3, del regolamento (CEE) n. 2950/83.

30. Indubbiamente, come rilevava l' avvocato generale Tesauro nelle conclusioni per la causa Funoc/Commissione (34), l' art. 6, n. 1, del regolamento (CEE) n. 2950/83

"non prevede un procedimento formale di consultazione" (35).

Cionondimeno occorre che vi sia stata, in una forma qualsiasi, consultazione previa.

31. Ciò vale in particolare quando la Commissione si propone come nel presente caso, una riduzione dei contributi al 12,69% delle somme richieste, la quale implica non solo il mancato versamento del saldo, ma del pari il rimborso di una parte dell' anticipo riscosso dal promotore (36).

32. Nessun documento, fra quelli prodotti in causa, prova l' esistenza di un carteggio fra la Commissione e le autorità belghe che abbia preceduto la decisione impugnata e che costituisca, in qualsivoglia forma, consultazione previa delle seconde sulla questione della riduzione.

33. Indubbiamente la verifica in loco ad opera degli uffici della Commissione il 17 marzo 1989 si è svolta alla presenza di un rappresentante dell' amministrazione belga.

34. Un resoconto, senza data, di natura "riservata" di questa verifica è stato steso dagli uffici della Commissione (37). Nulla prova che esso sia stato trasmesso alle parti e, all' udienza, il rappresentante della Commissione ha ammesso che non lo era stato. Vi si propone di prendere in considerazione unicamente i tirocinanti che avessero partecipato a più di 100 ore di formazione e di ridurre la partecipazione del Fondo in proporzione, cioè alla somma di 1 833 588 BFR. E' appunto questa la somma che comparirà nella decisione finale del 6 novembre 1991.

35. Non vi è nulla nel fascicolo che dimostri che questa somma sia stata determinata e adottata in occasione della verifica ed abbia potuto costituire, in loco, oggetto di una reazione delle autorità dello Stato membro interessato. Non solo, ma nel resoconto viene precisato che la proposta di fissare in questo importo il contributo del Fondo "sarà fatta alla DG V", quindi alla Commissione, alla quale spettava, se intendeva farla propria, di adottare la decisione solo dopo aver consultato le autorità belghe.

36. Interrogato dall' avvocato della ricorrente, il ministero dell' Occupazione e del Lavoro belga dichiara che il controllo in loco del 17 marzo 1989 fu "più che probabilmente l' occasione per Voi e per gli uffici della Commissione di procedere, alla presenza di un rappresentante del MOL (ministero dell' Occupazione e del Lavoro), ad uno scambio di informazioni circa la Vostra pratica" (38).

37. Procedere ad uno scambio di informazioni è una cosa. Dare allo Stato membro interessato il modo di esprimersi sulla riduzione dei contributi in progetto ne è un' altra. Orbene, nulla consente di provare che la consultazione di questo Stato, prima della decisione di riduzione, abbia avuto luogo (39).

38. Voi attribuite importanza particolarissima a questa esigenza ° nella quale io ravviso l' espressione dei principi del contraddittorio e dell' osservanza dei diritti della difesa ° giacché ne fate una formalità sostanziale la cui inosservanza può essere rilevata d' ufficio (40).

39. Ne consegue che la decisione di riduzione impugnata deve essere annullata senza che occorra esaminare gli altri motivi dedotti dall' IRI.

40. Esaminiamo ora la causa C-199/91.

41. L' associazione senza scopo di lucro Foyer culturel du Sart-Tilman, attualmente in liquidazione (in prosieguo: il "Sart-Tilman") fa presentare al Fondo undici domande di contributo per varie azioni di formazione professionale basate, in particolare, su nuove tecnologie. Queste domande (41) vengono accolte in parte dal Fondo.

42. Il 9 dicembre 1988 il ministero dell' Occupazione e del Lavoro belga informa il Fondo dello scioglimento del Sart-Tilman e chiede di bloccare i pagamenti (42).

43. Il 30 ottobre 1989 un conteggio steso, secondo la Commissione, di concerto con un rappresentante di detto ministero (43), fa risultare un saldo negativo di 1 096 053 BFR, rettificato nel dicembre 1989 in un saldo attivo di 571 762 BFR, per il complesso delle pratiche riguardanti il Sart-Tilman.

44. Il 18 ottobre 1990 il Fondo rende nota la decisione che fissa il saldo in quest' ultima somma alle autorità belghe (44), le quali la trasmettono ai liquidatori del Sart-Tilman il 7 giugno 1991 (45).

45. Con atto introduttivo 31 luglio 1991, il Sart-Tilman chiede l' annullamento di questa decisione e la condanna della Commissione a pagargli la somma di 21 707 839 BFR costituenti, a suo parere, il saldo complessivo nelle sei pratiche seguenti: nn. 84/3643/B6, 85/0186/B6, 85/0077/B4, 86/0274/B2, 87/0295/B2 e 87/0296/B2.

46. Come la Commissione ha rilevato, il ricorso è parzialmente irricevibile: il ricorso basato sull' art. 173 del Trattato non può avere altro oggetto che l' annullamento dell' atto impugnato. In caso di annullamento, spetta alla Commissione, a norma dell' art. 176, adottare i provvedimenti che l' esecuzione della sentenza implica. Voi non potete quindi, se non volete sostituirvi a questa istituzione esercitando in suo luogo i compiti che le sono affidati dal regolamento (CEE) n. 2950/83, determinare direttamente l' importo del credito eventualmente spettante al Sart-Tilman.

47. Il ricorso può quindi essere ricevibile solo nella parte in cui mira all' annullamento parziale della sopra menzionata decisione della Commissione.

48. Rilevo, inoltre, che un' altra eccezione di ricevibilità, basata sulla prescrizione, deve essere accolta per quanto riguarda la pratica n. 84/3643/B6.

49. Il progetto (46) che essa riguarda è stato approvato (47) dalla Commissione il 23 luglio 1984 per un importo di 31 000 000 BFR (26 035 096 BFR secondo la ricorrente). E' stato versato un anticipo pari a 9 300 000 BFR. Il 30 novembre 1988 (il 5 gennaio 1989, secondo la ricorrente), la Commissione ha direttamente trasmesso al promotore un ordine di restituzione riguardante la somma di 926 513 BFR (48).

50. In quanto conferma quest' ordine, la decisione 18 ottobre 1990 è, per quanto riguarda questa pratica, un atto confermativo di una decisione anteriore, quindi non impugnabile. Proposto il 28 luglio 1991, il ricorso d' annullamento è quindi tardivo per quanto la riguarda.

51. Nella pratica n. 86/0274/B2, l' associazione ricorrente si è allineata, nella replica (49), alla tesi della Commissione e ammette che il saldo da questa dovuto ammonta a 1 431 085 BFR, non già a 2 753 907 BFR (50). Non vi è quindi più contrasto su questo punto.

52. Restano da esaminare le decisioni adottate dal Fondo nelle pratiche nn. 85/0186/B6, 85/0077/B4, 87/0295/B2 e 87/0296/B2.

53. Come abbiamo visto, dall' art. 6, n. 1, del regolamento (CEE) n. 2950/83 si desume che la Commissione non può decidere di ridurre il contributo non utilizzato alle condizioni stabilite dalla decisione di approvazione se non dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le sue osservazioni.

54. Questa prescrizione è forse stata osservata dalla Commissione in queste quattro pratiche?

55. Indubbiamente la Commissione, nell' esaminare un certo numero di domande di saldo, è stata indotta a chiedere informazioni supplementari per il tramite delle autorità nazionali prima di adottare la decisione sul saldo ancora dovuto (51).

56. Queste domande di informazione ° in cui non si parla di riduzione o di soppressione del contributo ° non possono tener luogo di consultazione ai sensi dell' art. 6, n. 1 (52).

57. In seguito a due domande del ministero degli Affari esteri belga in data 31 maggio e 10 giugno 1988 (53), il Fondo, con lettera 30 giugno 1988 (54), ha chiaramente comunicato all' amministrazione belga la propria intenzione di ridurre l' importo di taluni contributi, in particolare nella pratica n. 85/0077/B4. La lettera ne precisava chiaramente i motivi (inosservanza di condizioni poste dalla decisione di approvazione). Questa pratica aveva inoltre già fatto oggetto di un carteggio fra la Commissione e il ministero dell' Occupazione e del Lavoro, in esito al quale quest' ultimo aveva ammesso che una parte delle spese non era rimborsabile (55).

58. Ne consegue che, a proposito di questa pratica, sulla quale tornerò nel merito, le prescrizioni dell' art. 6 del regolamento (CEE) n. 2950/83 sono state osservate.

59. Ciò non vale, secondo me, per le pratiche nn. 85/0186/B6, 87/0295/B2 e 87/0296/B2.

60. Esaminiamo la prima di esse. Presentata dalla regione vallona, tramite il ministero del Lavoro belga, è stata approvata per un importo di 18 000 000 BFR con decisione C 85/937 del Fondo (56). Un anticipo di 5 400 000 BFR è stato versato. Il Fondo ha chiesto ulteriori informazioni (57) che gli sono state inviate il 23 novembre 1988 dal ministero dell' Occupazione e del Lavoro (58). L' esame di questi documenti rivelava al dipendente della Commissione incaricato della pratica una grave negligenza nella tenuta contabile della stessa (59). Nella nota di addebito (60), il Fondo determinava il saldo in una somma negativa di 5 400 000 BFR, il che significava esigere il rimborso completo dell' anticipo.

61. Nessun documento prodotto in causa consente di stabilire che lo Stato membro interessato abbia potuto presentare le sue osservazioni su questa soppressione totale dei contributi comunitari. Dei commenti circostanziati su questa pratica sono stati del resto fatti dal ministero della regione vallona dopo la notifica della decisione (61).

62. La pratica n. 87/0295/B2 trae origine da una domanda di contributo (62) approvata per l' importo di 6 305 005 BFR con decisione della Commissione 31 marzo 1987, n. C 87/0670 (63). Un anticipo di 3 152 502 BFR è stato versato. Il saldo del contributo comunitario ammontava, secondo i promotori, a 1 535 019 BFR (64). Il Fondo l' ha ridotto a 1 331 015 BFR (65) senza fornire spiegazioni.

63. Non vi è nulla nel fascicolo che dimostri che lo Stato membro interessato sia stato in grado di presentare le sue osservazioni prima della decisione di riduzione (66).

64. Infine, la domanda di contributo registrata col numero 87/0296/B2 (67) è stata approvata per l' importo di 5 707 392 BFR con decisione della Commissione 31 marzo 1987, n. C 87/0670 (68). Un anticipo di 2 853 696 BFR è stato versato (69). Il promotore valutava il saldo dovuto dal Fondo in 1 880 263 BFR (70). Il Fondo l' ha determinato in 1 667 815 BFR (71), per il motivo che la formazione non avrebbe osservato la condizione di durata minima di 200 ore.

65. Anche qui, nulla nel fascicolo indica l' esistenza di una consultazione dello Stato membro interessato prima che la riduzione dei contributi fosse decisa (72).

66. Riassumendo, la decisione 18 ottobre 1990, nella parte in cui riguarda le pratiche nn. 85/0186/B6, 87/0295/B2 e 87/0896/B2, deve essere annullata per inosservanza dell' art. 6, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2950/83.

67. Rilevo ad abundantiam che voi ritenete che, a differenza delle decisioni della Commissione che statuiscono sulle domande iniziali di contributo,

"la decisione recante riduzione del contributo deve indicare chiaramente i motivi che giustificano la riduzione del contributo rispetto all' ammontare inizialmente approvato" (73).

68. Orbene, se si ha riguardo ai documenti prodotti, i motivi delle riduzioni effettuate nelle pratiche nn. 87/0295/B2 e 87/0296/B2 non sono mai stati portati a conoscenza dello Stato membro e dei promotori interessati.

69. Ne consegue che, per quanto riguarda queste due pratiche, la decisione 18 ottobre 1990 è del pari nulla per mancanza di motivazione.

70. Torniamo alla pratica n. 85/0077/B4 e vediamo se le trattenute effettuate fossero giustificate.

71. La domanda di contributo (74) ad essa relativa è stata accolta dal Fondo con due decisioni 19 giugno 1985 (7 337 241 BFR) e 23 dicembre 1985 (7 000 000 BFR) (75). I contributi comunitari dovevano ammontare, secondo la ricorrente, a 13 758 080 BFR. Tenuto conto di un anticipo di 7 168 620 BFR, il saldo avrebbe dovuto ammontare a 6 589 460 BFR.

72. Il Fondo ° ammettendo implicitamente spese per 5 144 154 BFR (76) ° ha preteso dalla ricorrente la restituzione di 2 024 466 BFR per il seguente motivo: "riduzione del numero di persone che non erano disoccupate da lungo tempo" (77).

73. La Commissione sostiene che l' azione poteva riguardare unicamente i disoccupati di lunga data di almeno venticinque anni, mentre l' associazione ricorrente pretende che la domanda riguardava la formazione di disoccupati di lunga data indipendentemente dall' età.

74. Basterà rilevare qui che la domanda di contributi presentata dal Sart-Tilman dichiarava espressamente, al punto 5: "l' azione riguarda persone a partire da venticinque anni", mentre la casella dei giovani di meno di venticinque anni non era spuntata (78).

75. A ragione quindi ° e con una motivazione espressa ° il Fondo ha escluso dal finanziamento le persone che non rispondevano alle condizioni dell' approvazione, cioè dodici tirocinanti (79).

76. La domanda d' annullamento presentata a questo proposito dal Sart-Tilman deve essere quindi dichiarata infondata.

77. Vi propongo quindi:

I. Per quanto riguarda la causa C-334/91,

1) di annullare la decisione impugnata;

2) di porre le spese a carico della Commissione.

II. Per quanto riguarda la causa C-199/91,

1) di dichiarare irricevibile il ricorso nella parte in cui tende

° alla condanna della Commissione al pagamento della somma di 21 707 839 BFR;

° all' annullamento della decisione adottata per la pratica n. 84/3643/B6;

2) di annullare la decisione impugnata, nella parte in cui riguarda le pratiche nn. 85/0186/B6, 87/0295/B2 e 87/0296/B2,

3) di respingere la domanda per la parte restante,

4) di statuire che le spese saranno divise per metà fra le parti.

(*) Lingua originale: il francese.

(1) ° Decisione relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (GU L 289, pag. 38).

(2) ° Regolamento concernente l' applicazione della decisione 83/516/CEE relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (GU L 289, pag. 1).

(3) ° Decisione relativa alla gestione del Fondo sociale europeo (GU L 377, pag. 1).

(4) ° Cause C-157/90, C-181/90 e 189/90, Racc. 1992, pag. I-3525, pag. I-3557 e pag. I-3573. V., in particolare, i paragrafi 3-21 delle mie conclusioni (Racc. 1992, pag. I-3532).

(5) ° Art. 124, n. 1, del Trattato.

(6) ° Decisione 83/516/CEE, art. 1, n. 2.

(7) ° Ibidem, art. 3, nn. 1 e 2.

(8) ° Regolamento (CEE) n. 2950/83, art. 5, nn. 1 e 2.

(9) ° Ibidem, art. 5, n. 4.

(10) ° Ibidem, art. 7.

(11) ° Ibidem, art. 6, n. 1.

(12) ° Ibidem, art. 6, n. 2.

(13) ° Allegato 2 dell' atto introduttivo.

(14) ° Allegato 3.

(15) ° Allegato 7.

(16) ° Allegato 8.

(17) ° Allegato 9.

(18) ° Allegato 1.2.

(19) ° Allegati 1.1 e 1.2.

(20) ° Allegato 12.

(21) ° Allegato 13.

(22) ° Le lettere con cui il Fondo notifica le decisioni di questo genere sono abitualmente redatte in questi termini. V. paragrafo 43 delle mie conclusioni del 25 febbraio 1992 per le cause Infortec (C-157/90), Consorgan (C-181/90) e Cipeke (C-189/90), sopra menzionate.

(23) ° V. sentenza 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione (Racc. pag. 2639, punti 8 e 9 della motivazione).

(24) ° Sentenza nella causa 310/81 (Racc. pag. 1341) pronunciata quando era in vigore la normativa del 1977.

(25) ° Punto 15.

(26) ° I contributi del Fondo non possono, salvo eccezioni, superare l' importo del contributo finanziario dello Stato membro interessato (art. 5 della decisione 83/516/CEE).

(27) ° V. l' art. 2, n. 2, della decisione 83/516/CEE; v., del pari, la sentenza 7 maggio 1991, causa C-291/89, Interhôtel (Racc. pag. I-2257, punto 16 della motivazione).

(28) ° Art. 6, n. 2, del regolamento (CEE) n. 2950/83.

(29) ° V. paragrafo 13 delle mie conclusioni per le cause Infortec, Consorgan e Cipeke, sopra menzionate.

(30) ° V. l' allegato della decisione 83/516/CEE, dichiarazione ad art. 5, n. 1.

(31) ° V. punti 81 e 82 delle mie conclusioni per le cause Infortec, Consorgan e Cipeke, sopra menzionate.

(32) ° Sentenza Interhôtel, sopra menzionata, punto 17 della motivazione, il corsivo è mio.

(33) ° V., ad esempio, la domanda di informazioni del 20 novembre 1987 (allegato 3 del controricorso della Commissione) che non riguarda la riduzione del contributo.

(34) ° Sentenza 11 ottobre 1990 (C-200/89, Racc. pag. I-3669), paragrafo 7 delle conclusioni.

(35) ° Il corsivo è mio.

(36) ° L' approvazione era stata data per 27 381 000 BFR. Il saldo richiesto era di 14 448 667 BFR, il saldo corretto di 1 833 588 BFR. Tenuto conto dell' anticipo già versato, un rimborso di 6 380 712 BFR doveva essere effettuato alla Commissione (v. la lettera della Commissione 6 novembre 1991, allegato 1.2 dell' atto introduttivo).

(37) ° Allegato II del controricorso.

(38) ° Allegato 13 dell' atto introduttivo.

(39) ° Interrogato dalla Corte sul punto se fosse stato consultato secondo quanto stabilito dall' art. 6, n. 1, del regolamento (CEE) n. 2950/83, il governo belga non ha risposto.

(40) ° Sentenza Interhôtel, sopra menzionata, punto 14 della motivazione.

(41) ° Domande il cui elenco figura a pag. 2 dell' atto introduttivo.

(42) ° Allegato del controricorso, documento 7.6.

(43) ° Ibidem, documento 7.7.

(44) ° Pagg. 104 e 25 dell' allegato dell' atto introduttivo.

(45) ° Pag. 20 dell' allegato dell' atto introduttivo.

(46) ° Domanda di contributo, allegato dell' atto introduttivo, pag. 29.

(47) ° Decisione d' approvazione, documento 1.1 allegato al controricorso.

(48) ° Allegato dell' atto introduttivo, pag. 24.

(49) ° Pag. 8.

(50) ° V. l' atto introduttivo pag. 7.

(51) ° V., ad esempio, l' allegato 1 della controreplica della Commissione.

(52) ° Del resto, il calcolo del 30 ottobre 1989 (documento 7.7 allegato al controricorso) non prova affatto che lo Stato membro sia stato consultato.

(53) ° Documento 7.1 allegato al controricorso.

(54) ° Ibidem, documenti 3.9 e 7.2.

(55) ° V. le lettere della Commissione in data 12 gennaio 1987 e del ministero belga in data 11 marzo 1987 allegate alla controreplica (v. del pari gli allegati 3.6 e 3.7 del controricorso).

(56) ° Documento 2.1 allegato al controricorso.

(57) ° Lettera 25 settembre 1988, documento 2.2 allegato al controricorso.

(58) ° Documento 2.4 allegato al controricorso e pag. 111 dell' allegato dell' atto introduttivo.

(59) ° Nota per il fascicolo del 6 novembre 1989, documento 2.5 allegato al controricorso.

(60) ° Pagg. 22 e 115 all' atto introduttivo. Motivo addotto: le risposte ricevute sono insufficienti. Ulteriori informazioni chieste il 23 settembre 1988 .

(61) ° Pag. 110 dell' allegato all' atto introduttivo.

(62) ° Allegato all' atto introduttivo, pag. 53.

(63) ° Documento 5 allegato al controricorso.

(64) ° Allegato 3 della replica.

(65) ° Atto introduttivo pag. 2 e allegato dello stesso, pag. 25.

(66) ° La lettera del Fondo 30 giugno 1988 (documento 7.2 allegato al controricorso) non si pronunzia su questa pratica: in quella data, la domanda di pagamento non gli era ancora pervenuta.

(67) ° Allegato dell' atto introduttivo, pag. 72.

(68) ° Documento 7 allegato al controricorso.

(69) ° V. l' allegato 4 della replica.

(70) ° Atto introduttivo pag. 8, documento n. 6 allegato al controricorso e allegato 2 della risposta della Commissione ai quesiti della Corte.

(71) ° Allegato dell' atto introduttivo, pag. 25.

(72) ° La lettera del Fondo 30 giugno 1988 (documento 7.2 allegato al controricorso) non si pronuncia su questa pratica: in quella data, la domanda di pagamento non gli era pervenuta.

(73) ° Punto 18 della sentenza 4 giugno 1992, Cipeke, sopra menzionata.

(74) ° Allegato dell' atto introduttivo pag. 43 e documento 3.1 allegato al controricorso.

(75) ° V. documento 3.4 allegato al controricorso.

(76) ° V. documento 3.11 allegato al controricorso.

(77) ° Pag. 21 dell' allegato dell' atto introduttivo.

(78) ° V., supra, nota 69.

(79) ° V. la nota per il fascicolo 17 settembre 1991, documento 3.11 allegato al controricorso.