Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 9 dicembre 1992. - CHRISTOS KONSTANTINIDIS CONTRO STADT ALTENSTEIG - STANDESAMT E LANDRATSAMT CALW - ORDNUNGSAMT. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: AMTSGERICHT TUEBINGEN - GERMANIA. - DISCRIMINAZIONE - CONVENZIONE INTERNAZIONALE - TRADUZIONE DAL GRECO. - CAUSA C-168/91.
raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-01191
edizione speciale svedese pagina I-00097
edizione speciale finlandese pagina I-00109
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. L' Amtsgericht di Tubinga ha chiesto alla Corte di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull' interpretazione degli artt. 5, 7, 48, 52, 59 e 60 del Trattato CEE in relazione a talune disposizioni dell' ordinamento tedesco, le quali prescrivono che i nomi greci debbano essere traslitterati in caratteri latini secondo un sistema foneticamente impreciso.
2. L' attore nella causa principale è un cittadino greco, il quale esercita autonomamente l' attività di massaggiatore e aiuto idroterapista ad Altensteig (Germania). In base al suo certificato di nascita greco, il suo nome è ******* e il suo cognome è **************. Egli vorrebbe che detti nome e cognome fossero trascritti in caratteri latini nella forma "Christos Konstantinidis" e giustifica ciò asserendo che una tale grafia indica nella maniera più precisa possibile a un germanofono la pronuncia corretta del suo nome in greco. Egli inoltre sottolinea che il suo nome è così trascritto in caratteri latini nel suo passaporto greco.
3. Il 1 luglio 1983 egli sposava una cittadina tedesca dinanzi all' ufficiale di stato civile di Altensteig. Il suo nome veniva iscritto nei registri dello stato civile nella forma "Christos Konstadinidis". Il 31 ottobre 1990 egli inoltrava domanda presso l' ufficiale di stato civile affinché la registrazione del suo cognome nella forma "Konstadinidis" fosse rettificata nella forma "Konstantinidis". Tale domanda veniva inoltrata, tramite il Landratsamt di Calw (quale autorità di vigilanza), all' Amtsgericht di Tubinga, il quale si esprimeva nel senso che, secondo le norme del diritto tedesco disciplinanti la materia, il nome iscritto nel registro di stato civile deve corrispondere a quello contenuto nel certificato di nascita del signor Konstantinidis. Esso pertanto provvedeva ad acquisire una traduzione del certificato di nascita greco elaborata da un traduttore giurato, il quale applicava scrupolosamente un sistema di traslitterazione approntato dall' Organizzazione Internazionale di Normalizzazione (ISO) (1), con il risultato che il nome del ricorrente veniva reso nella forma "Hrestos Konstantinides", con una linea orizzontale scritta sulla lettera "e" del nome e sulle lettere "o" ed "e" del cognome. Al che il Landratsamt di Calw richiedeva che l' iscrizione del nome nel registro di stato civile fosse corretta in modo tale da essere conforme al sistema di traslitterazione ISO (salvo che per le linee orizzontali da sostituire con accenti acuti (2)).
4. L' Amtsgericht di Tubinga ritiene che, per quanto concerne il diritto tedesco, il nome del ricorrente debba essere iscritto nel registro di stato civile nella forma "Hréstos Kónstantinidés", sebbene tale grafia sia quanto mai sgradita al ricorrente e non offra un' idea precisa del modo in cui il suo nome è pronunciato in greco. L' Amtsgericht di Tubinga giunge a tale conclusione in base al seguente ragionamento. Il diritto tedesco prescrive che i nomi nei registri dello stato civile debbano corrispondere a quelli presenti nel certificato di nascita di una persona. I registri devono essere tenuti in lingua tedesca e utilizzando l' alfabeto tedesco o latino. I nomi stranieri scritti in una lingua che utilizzi un alfabeto diverso devono essere resi nei limiti del possibile mediante traslitterazione, vale a dire che ogni carattere dell' alfabeto straniero va reso mediante un carattere equivalente dell' alfabeto latino. Nel caso di nomi greci deve farsi ricorso a un sistema di traslitterazione proposto dall' ISO, e ciò in osservanza dell' art. 3 della convenzione 13 settembre 1973, relativa all' indicazione dei cognomi e nomi nei registri dello stato civile (convenzione n. 14 della Commissione internazionale sullo stato civile; Bundesgesetzblatt 1976, II, pag. 1473). L' art. 3 dispone quanto segue:
"Allorché un atto deve essere scritto in un registro di stato civile dalle autorità di uno Stato contraente e a tale fine viene presentata una copia o un estratto di un atto di stato civile o di un altro documento che riporti i cognomi ed i nomi scritti in caratteri diversi da quelli della lingua in cui l' atto deve essere redatto, tali cognomi e nomi saranno, senza alcuna traduzione, riprodotti per traslitterazione nella massima misura possibile.
Ove esistano norme raccomandate dall' Organizzazione Internazionale di Normalizzazione (ISO) tali norme dovranno essere applicate" (3).
Come si è visto, un criterio ISO per la traslitterazione dei nomi greci esiste effettivamente, e in base ad esso il nome del ricorrente andrebbe scritto nella forma "Hréstos Kónstantinidés".
5. L' Amtsgericht di Tubinga ritiene che, qualora il signor Konstantinidis fosse costretto ad accettare che nel registro di stato civile il suo nome debba avere la grafia risultante dall' applicazione dei criteri ISO, i diritti a lui spettanti in base all' ordinamento comunitario potrebbero essere lesi. Pertanto esso ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se, alla luce degli artt. 5 e 7 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, sussista violazione dei diritti di un cittadino di uno Stato membro della Comunità economica europea, lavoratore subordinato o autonomo ai sensi degli artt. 48, 52, 59 e seguenti del suddetto Trattato, allorché questi sia costretto, in un altro Stato membro, a far registrare il proprio nome con grafia divergente dalla sua trascrizione fonetica, e contro la propria volontà dichiarata, nei registri anagrafici del paese ospitante, così che risulti pronunciato in modo alterato e deformato;
ossia, nel caso specifico, il nome greco Christos Konstantinidis (trascrizione fonetica diretta) risulti modificato in 'Hréstos Kónstantinidés' .
2) Se, per tale motivo, sussista un pregiudizio alla libertà di stabilimento e di prestazione di servizi garantita dagli artt. 52, 59 e 60 del Trattato CEE".
La traslitterazione dei nomi in generale
6. Prima di esaminare le questioni giuridiche sollevate dalle suesposte questioni, potrebbe essere utile analizzare il problema generale della trasposizione dei nomi da un alfabeto all' altro. Il metodo più comunemente adottato può essere indicato come quello della trascrizione fonetica. Con tale metodo si cerca di trasporre il nome dalla lingua originale (in questo caso il greco) nella lingua d' arrivo (in questo caso il tedesco) in modo tale da far conoscere, con la migliore approssimazione possibile, a una persona che usi quest' ultima lingua la pronuncia corretta del nome. Il vantaggio di tale metodo consiste nel fatto che il nome subirà il minor numero possibile di alterazioni fonetiche. Lo svantaggio consiste nel fatto che, qualora l' alfabeto nel quale il nome viene trasposto sia usato da diverse lingue e i valori assegnati ad alcune delle sue lettere mutino da una lingua all' altra, può essere necessario far ricorso per ogni lingua a una grafia differente. Gli scrittori e gli editori, i quali ovviamente possono non vedere il problema nella stessa prospettiva dell' ufficiale di stato civile di Altensteig o dell' ISO, non sembrano grandemente preoccupati dalla mancanza di una traslitterazione uniforme dei nomi stranieri. Così i giornali spagnoli parlano di "Jomeini", laddove in molti paesi il defunto ayatollah viene citato come "Khomeini"; i giornalisti francesi scrivono "Eltsine", mentre quelli inglesi scrivono "Yeltsin"; il nome dell' ultimo presidente dell' Unione Sovietica è scritto volta a volta "Gorbachov", "Gorbatschow" e "Gorbaciov"; e il compositore noto nel mondo anglosassone come "Tchaikovsky" viene citato in Italia nella forma "Ciaikovski". Ovviamente variazioni del genere sono sembrate meno tollerabili all' ISO quando esso ha intrapreso il compito di elaborare un sistema per la traslitterazione di nomi greci che dovrebbe valere in tutti i paesi che utilizzano l' alfabeto latino.
7. In linea di principio non spetta alla Corte di giustizia dichiarare che un sistema di traslitterazione di nomi greci in caratteri latini sia migliore di un altro. Poiché però la sostanza del ricorso del signor Konstantinidis consiste nel fatto che il sistema ISO produce un' alterazione fonetica di livello inaccettabile se utilizzato in relazione al suo nome, è importante riflettere brevemente su quali siano gli effetti pratici di tale sistema. Se la versione del sistema ISO che è stata presentata alla Corte fosse usata in linea generale, non c' è dubbio che essa altererebbe in modo grave la grafia di molti nomi greci. Sotto molti punti di vista essa risulta strana e inesatta. Per esempio, la lettera greca "ss", la quale nei tempi antichi può aver ben reso un suono pari a quello della "b" della parola inglese "big", nel greco moderno è pronunciata come la "v" nella parola "very". Ma secondo il sistema ISO essa dovrebbe essere resa mediante una "b". L' influenza delle conoscenze acquisite in merito alla pronuncia del greco classico può inoltre risultare evidente nella soluzione proposta per le vocali "*" e "*", che nel greco moderno sono pronunciate entrambe come la vocale della parola inglese "sheep". Secondo il sistema ISO la "*" va resa mediante una "e" (con una linea orizzontale su di essa) e la "*" mediante una "u"; la prima potrebbe risultare foneticamente esatta per una persona che utilizzi l' inglese, la seconda per una che utilizzi il gallese, ma nessuna delle due consente a un germanofono di conoscere il valore delle lettere greche. Inoltre il sistema ISO non tiene conto del fatto che la "*" è pronunciata come una "v" o una "f" inglesi se preceduta da una "*" o da una "*". E questi non sono gli unici difetti. Il sistema ISO traslittera il "*" greco mediante la "g" latina, ignorando il fatto che il "*" duro ha uno suono gutturale mentre il "*" dolce viene pronunciato come la "y" della parola inglese "yes". La lettera "*", che è pronunciata come il "th" dell' inglese "thing", va resa con una "t" con una linea orizzontale su di essa. Ovviamente è difficile indicare un suono del genere a un germanofono, poiché esso manca nella sua lingua. Ma sistemi di traslitterazione più convenzionali rendono la "*" con il "th", forse perché tali lettere hanno il valore corretto in una lingua importante (vale a dire l' inglese) e forse perché le parole tedesche derivate da quelle greche contenenti la lettera "*" vengono rese graficamente con il "th" (per esempio Theologie). Altre consonanti greche alterate dal sistema ISO sono il "*" (che va traslitterato mediante una "h", mentre un "ch" sarebbe più esatto e foneticamente più adeguato per un germanofono) e il "*", che rende il suono "ps" come nella parola inglese "tips" ma è traslitterato secondo il sistema ISO mediante una "p" con una linea orizzontale su di essa.
8. Un buon esempio degli effetti distorsivi del sistema ISO è dato dal nome di ******* ******* (1854-1929; un sostenitore quanto mai convinto dell' uso del greco demotico). Il nome andrebbe di norma traslitterato nella forma "Yannis Psycharis", ma secondo il sistema ISO esso andrebbe reso come "Giannés Puharés" (4) (dando per presupposto che gli accenti acuti vanno usati in luogo delle linee orizzontali), il che risulta forviante sotto tutti i punti di vista. L' aspetto più esoterico del sistema ISO è forse l' uso delle linee orizzontali su talune lettere. Segni del genere non possono avere nessun significato se non per un lettore che abbia familiarità con il sistema ISO, e certamente non consentono al non iniziato di sapere che la "t" è fricativa o che la "p" deve essere pronunciata "ps". Per di più molte macchine per scrivere e programmi per trattamento testi sono incapaci, come abbiamo visto, di riprodurre segni del genere, il che spiega senza dubbio perché le autorità tedesche intendono scrivere nei registri il ricorrente come "Hréstos Kónstantinidés" con tre accenti acuti non previsti nel sistema ISO. Non è indubbiamente possibile non nutrire dubbi sui meriti di un sistema di traslitterazione il quale utilizza segni diacritici che travalicano le capacità tecniche delle normali macchine per scrivere.
9. In base alle suesposte osservazioni è agevole concludere che, se il sistema ISO di traslitterazione dovesse essere impiegato in Germania (o a dire il vero in qualunque altro Stato membro), molti nomi greci ° compreso quello del ricorrente ° verrebbero scritti in un modo tale da dare un' idea fortemente forviante circa la loro corretta pronuncia. Alcuni nomi saranno infatti alterati in modo tale da essere irriconoscibili.
L' asserita violazione dei diritti del ricorrente fondati sull' ordinamento comunitario
10. Sebbene l' Amtsgericht di Tubinga abbia sottoposto due distinte questioni, mi sembra in realtà che esse costituiscono un' unica questione: e cioè, se un cittadino di uno Stato membro che si sia stabilito quale lavoratore autonomo in un altro Stato membro nel quale si utilizza un diverso alfabeto, abbia diritto in forza degli artt. 7 e 52 del Trattato a opporsi alla traslitterazione del suo nome, ai fini delle iscrizioni nei registri dello stato civile, compiute in maniera tale da deformare grossolanamente la pronuncia di tale nome.
11. Gli artt. 48, 59 e 60 del Trattato non sembrano applicabili nella fattispecie, dato che il ricorrente è un lavoratore autonomo che risiede stabilmente in Germania. In quanto tale i suoi diritti sono fissati dall' art. 52. Si può comunque notare che la situazione presenterebbe forti analogie se egli fosse un lavoratore, tutelato in forza dell' art. 48, o un prestatore di servizi, tutelato in forza dell' art. 59. Secondo il mio parere non c' è alcun bisogno di esaminare in separata sede l' art. 5; se il ricorrente ha diritto di opporsi alla grafia deformata del suo nome ai sensi degli artt. 7 e 52, tale diritto sarà direttamente efficace.
12. La Commissione e i governi tedesco ed ellenico, i quali inoltre hanno tutti partecipato con i loro rappresentanti al dibattimento, hanno presentato osservazioni scritte. Il signor Konstantinidis non ha presentato osservazioni scritte, bensì ha dato alla Corte la rara occasione di ascoltare una parte in persona quando ha sostenuto le sue proprie difese durante il dibattimento. La sua tesi fondamentale, illustrata con uno stile semplice e conciso che molti avvocati professionisti farebbero bene ad imitare, è che "Hréstos Kóstantinidés" è una parodia ingiuriosa e impronunciabile del suo nome, la quale offende i suoi sentimenti religiosi. Egli inoltre sottolinea che, essendo stato conosciuto dai suoi clienti come "Christos Konstantinidis" per otto anni, egli deve adesso far fronte o all' inconveniente di dir loro che ha un nuovo nome o alla confusione generata dall' uso di differenti nomi per differenti scopi.
13. La Commissione e il governo ellenico sostengono le ragioni del signor Konstantinidis. La Commissione ritiene che una persona nella situazione del signor Konstantinidis possa essere vittima di una discriminazione indiretta, contraria agli artt. 7 e 52, qualora sia costretta ad usare la traslitterazione scorretta del suo nome nella sua vita professionale e così abbia motivo di temere una notevole perdita di guadagni qualora risulti probabile che essa vada incontro a difficoltà amministrative derivanti dalla diversa grafia del suo nome. La Commissione inoltre ritiene che i diritti umani del signor Konstantinidis possono essere violati, qualora l' uso imposto della traslitterazione distorta pregiudichi il suo diritto alla libera circolazione tutelato dal Trattato.
14. Il governo ellenico disapprova energicamente il sistema di traslitterazione consigliato dall' ISO. Esso preferisce un altro sistema elaborato dall' ufficio ellenico di normalizzazione (ELOT-743), il quale è applicato in Grecia ed è stato adottato dalla NATO e dalle Nazioni Unite. Esso ritiene che il fatto che le autorità tedesche insistano ad utilizzare il sistema ISO violi in modo manifesto i diritti, di cui ogni persona gode in forza degli artt. 7, 48, 52 e 59 del Trattato.
15. Il governo tedesco sostiene che gli scopi cui mirano la convenzione 13 settembre 1973 e il sistema ISO di traslitterazione sono l' uniformità e la certezza del diritto: esse assicurano che i nomi greci abbiano una grafia identica in tutti gli Stati membri e che i nomi greci traslitterati possano essere trasposti di nuovo in greco. Il governo tedesco sottolinea che la Grecia ha per di più aderito alla convenzione 13 settembre 1973. Le disparità di trattamento cui possono andare incontro i cittadini greci sono tutte oggettivamente giustificate, in quanto necessarie per rendere i nomi greci comprensibili in altri paesi.
16. Durante il dibattimento il governo tedesco ha in parte modificato la sua posizione. Il suo rappresentante ha fatto richiamo all' art. 2, primo comma, della convenzione 13 settembre 1973 succitata, il quale dispone quanto segue:
"Allorché un atto deve essere iscritto in un registro di stato civile da un' autorità di uno Stato contraente e a tal fine viene presentata una copia o un estratto di un atto di stato civile o un altro documento che riporti i cognomi e i nomi scritti negli stessi caratteri della lingua in cui l' atto deve essere redatto, tali cognomi e nomi saranno riprodotti letteralmente, senza modifica né traduzione".
I giudici tedeschi hanno sempre ritenuto che il riferimento all' "altro documento" sia limitato ai certificati di stato civile e non ricomprenda i passaporti e le carte di identità. Di conseguenza l' Amtsgericht di Tubinga rifiuta di consentire che il nome del ricorrente venga iscritto nei registri di stato civile seguendo la trascrizione in carattere latini utilizzata nel suo passaporto greco. Il rappresentante del governo tedesco ha reso noto alla Corte che l' 11 settembre 1992 l' assemblea generale della Commissione internazionale sullo stato civile ha adottato una risoluzione secondo la quale il riferimento, contenuto nell' art. 2 della convenzione 13 settembre 1973, a un altro documento che indichi il nome di una persona ricomprende i documenti ufficiali quali i passaporti. Il governo tedesco intende dare istruzioni ai suoi funzionari invitandoli infatti ad adeguarsi a tale risoluzione ma i giudici tedeschi potrebbero non accogliere l' interpretazione della convenzione. Il rappresentante del governo tedesco riconosce che si avrebbe violazione del Trattato se un cittadino di un altro Stato membro il cui nome sia scritto in caratteri latini sul suo passaporto fosse costretto ad accettare una differente grafia dello stesso.
17. Per determinare se il diritto comunitario conferisca al signor Konstantinidis il diritto di opporsi a una traslitterazione del suo nome effettuata in un certo modo è necessario esaminare: a) se egli sia vittima di una discriminazione in base alla nazionalità vietata in forza del combinato disposto degli artt. 7 e 52 del Trattato; e b) se, pur in assenza di una qualunque discriminazione, il suo diritto di stabilimento fondato sull' art. 52 del Trattato sia menomato, segnatamente in quanto il trattamento riservatogli rappresenti una violazione dei suoi diritti fondamentali tutelati dall' ordinamento comunitario.
a) Sulla discriminazione
18. Per quanto concerne la questione della discriminazione è necessario esaminare: i) se i cittadini ellenici vengano trattati in modo differente dai cittadini della Germania o di altri Stati membri; ii) se una tale differenza di trattamento possa ritenersi rilevante nell' ambito del Trattato; iii) se sia oggettivamente giustificata da una differenza esistente tra la condizione dei cittadini ellenici e quella degli altri cittadini. Procederò ad un esame distinto di ciascuno di questi punti.
19. La Commissione osserva giustamente che il signor Konstantinidis non è vittima di una discriminazione diretta (o manifesta), poiché il diritto tedesco non prescrive espressamente una forma di trattamento per i cittadini greci e un' altra per i cittadini di altri Stati membri. Persino nel caso in cui il signor Konstantinidis si naturalizzasse tedesco, il suo nome continuerebbe a dover essere traslitterato esattamente allo stesso modo. La Commissione sostiene che il signor Konstantinidis può comunque essere vittima di una discriminazione indiretta (od occulta), in quanto appare più probabile che le norme tedesche le quali prescrivono che i nomi scritti in caratteri non latini vadano traslitterati in un certo modo ledano i cittadini ellenici più dei cittadini della Germania o di qualunque altro Stato membro. E' ovviamente un principio ben consolidato quello secondo il quale le norme del Trattato che vietano la discriminazione valgono tanto per la discriminazione manifesta, quanto per quella occulta (v. sentenza 12 febbraio 1974, causa 152/73, Sotgiu, Racc. pag. 153, punto 11 della motivazione).
20. E' mia opinione che la prassi adottata dalle autorità tedesche sia tale da portare a una discriminazione occulta a danno dei cittadini ellenici. La gran maggioranza dei cittadini ellenici che andranno a vivere e a lavorare in Germania dovrà, essendo in possesso di certificati di nascita ellenici contenenti nomi scritti in caratteri greci, tollerare la traslitterazione obbligatoria dei loro nomi secondo un sistema che non tiene in alcun conto i loro desideri al riguardo e che può dar luogo ad alterazioni sgradevoli. Saranno molto pochi i cittadini di altri Stati membri, inclusa la Germania, che dovranno sottostare alle norme tedesche sulla traslitterazione obbligatoria, in quanto i loro nomi saranno stati iscritti sin dalla nascita in caratteri latini. Ne deriva che i cittadini ellenici sono di fatto trattati in modo differente dai cittadini di altri Stati membri.
21. Non possono sussistere dubbi sul fatto che la differenza di trattamento prima individuata rientri in linea di principio nell' ambito d' applicazione del Trattato, nella misura prescritta affinché possa operare il divieto posto dall' art. 7. Una persona che si rechi in un altro Stato membro esercitando i diritti ad essa conferiti dalle disposizioni sulla libertà di movimento di cui agli artt. 48-66 del Trattato si trova "in una situazione disciplinata dal diritto comunitario" e in quanto tale deve godere di una "completa parità di trattamento (...) rispetto ai cittadini dello Stato membro" (sentenza 2 febbraio 1989, causa 186/87, Cowan, Racc. pag. 195, punto 10 della motivazione). Il fatto che le norme che disciplinano l' iscrizione dei nomi nei pubblici registri siano in linea di principio materia di diritto nazionale piuttosto che di diritto comunitario non significa ovviamente che una qualunque discriminazione riguardante tali norme sia esclusa dalla sfera d' applicazione del Trattato. Ciò risulta con chiarezza dalla motivazione della sentenza Cowan (punto 19 della motivazione).
22. Si potrebbe argomentare che talune differenze nel trattamento, specie le differenze accidentali che portano alla discriminazione occulta, non sono tanto gravi da dover essere colpite dai divieti disposti dal Trattato. Pare che la Commissione asserisca che la discriminazione subita dai cittadini ellenici nel caso di specie deve essere considerata vietata soltanto se porti a svantaggi concreti per la persona interessata, quale per esempio potrebbe essere il caso qualora essa fosse costretta a far uso della grafia indesiderata del suo nome a scopi commerciali o professionali e andasse incontro a una perdita di guadagni come conseguenza dei danni arrecati alla sua immagine o laddove essa dovesse andare incontro a difficoltà di carattere amministrativo.
23. Non è chiaro se il signor Konstantinidis sia obbligato a far uso della grafia alterata per scopi professionali e sociali e nei suoi rapporti normali con le autorità tedesche o se ciò sia obbligatorio solo per quanto riguarda il registro di stato civile o documenti analoghi. Certamente, se il signor Konstantinidis dovesse subire perdite economiche in conseguenza del fatto di essere costretto ad esercitare la sua professione facendo uso di una versione alterata del suo nome, non ci sarebbero motivi per sostenere che le lamentele fatte valere da lui siano tanto futili e insignificanti da dover essere considerate estranee all' ambito del diritto comunitario.
24. Però io non ritengo che il danno attuale e tangibile vada provato per rendere operativo il divieto di discriminazione. Il diritto comunitario non considera l' emigrante, che sia lavoratore subordinato o autonomo, semplicemente come un agente economico ed un fattore di produzione avente il diritto alla stessa retribuzione e alle stesse condizioni di lavoro dei cittadini dello Stato ospitante; esso lo considera come un essere umano che ha il diritto di vivere in tale Stato "in condizioni oggettive di libertà e di dignità" [v. il quinto 'considerando' del preambolo del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità; GU L 257, pag. 2] e a non subire alcuna differenza nel trattamento che potrebbe rendere la sua esistenza meno confortevole, da un punto di vista fisico o psicologico, rispetto a quella dei cittadini residenti. Tale asserzione trova sostegno nella giurisprudenza della Corte. Per esempio, nella sentenza 11 luglio 1985, causa 137/84, Mutsch (Racc. pag. 2681), la Corte ha dichiarato che un lavoratore migrante nei confronti del quale sia instaurato un procedimento dinanzi a giudici penali deve godere degli stessi diritti, per quanto riguarda l' uso delle lingue, di un cittadino dello Stato ospitante.
25. Qualora il signor Konstantinidis fosse costretto a chiamarsi "Hréstos Kónstantinidés" nei suoi rapporti con le autorità tedesche, con i suoi clienti o con le imprese dalle quali egli acquista beni o servizi (per esempio, quando assicura la sua autovettura o apre un conto bancario), in tal caso direi che, anche in assenza di una prova riguardante un danno economico attuale, gli inconvenienti e il disagio in tal modo inflittigli sono sufficienti a far sì che egli abbia il diritto di invocare i divieti disposti dal Trattato.
26. Può darsi che il signor Konstantinidis non sia giuridicamente obbligato a far uso della grafia sgradevole del suo nome nella sua vita sociale e professionale e che ciò gli venga imposto soltanto per i certificati di stato civile (nascita, matrimonio, morte, ecc.). Si potrebbe argomentare che, se tale fosse il caso (e la situazione, come ho già avuto modo di osservare, non è del tutto chiara) e la grafia indesiderata dovesse trovar posto soltanto nei polverosi archivi di Stato o su copie di certificati che possono giacere sepolte in fondo a un cassetto, allora non ci sia nulla di cui lamentarsi. Non sono d' accordo. La nascita, il matrimonio e la morte sono gli avvenimenti più importanti e sacri nell' esistenza di una persona. Le iscrizioni riportate nei registri di stato civile per dare atto di eventi del genere e i corrispondenti certificati rilasciati alla persona interessata sono di un' importanza talmente evidente che il lavoratore migrante dovrebbe avere il diritto di richiedere che egli, come un qualunque cittadino del paese ospitante, venga correttamente identificato in tali documenti e che il suo nome sia scritto in modo tale da non risultare insultante e offensivo. Da un punto di vista meramente pratico, si potrebbe comunque rilevare che, anche se il signor Konstantinidis è giuridicamente libero di scrivere il suo nome come più gli piaccia ai fini sociali e professionali, egli si sentirebbe inevitabilmente coartato ad usare la grafia prescritta per i documenti ufficiali; le discrepanze tra tali documenti e la sua esistenza quotidiana, per quanto concerne la grafia del suo nome, potrebbero provocargli inconvenienti ed imbarazzo e sarebbero fonte di inutile confusione per tutti gli interessati. Durante il dibattimento il signor Konstantinidis ha sostenuto in modo convincente che egli patirebbe un gran disagio se fosse costretto ad adottare due diverse identità: una ufficiale per i suoi rapporti con lo Stato tedesco e un' altra per la vita sociale e professionale.
27. Pertanto concludo che in ultima analisi non importa se la grafia alterata del nome del signor Konstantinidis sia prescritta solo nei documenti ufficiali o se egli sia anche obbligato a farne uso per gli scopi riguardanti i suoi rapporti ufficiali e commerciali o se gliene possano derivare perdite economiche. Anche per ciò che concerne le iscrizioni nei registri di stato civile egli ha il diritto a un trattamento pari a quello dei cittadini tedeschi, a meno che non esistano giustificazioni oggettive per trattarlo in modo differente.
28. Il governo tedesco, il quale ammette che i cittadini ellenici sono trattati in modo differente dai cittadini di altri Stati membri, in quanto solo i nomi dei primi vanno sottoposti a traslitterazione, afferma che la diversità di trattamento è oggettivamente giustificata essendo necessaria per rendere i nomi greci leggibili nei paesi che non sono di lingua greca. La tesi non mi trova concorde. E' ovvio che non mancano giustificazioni per imporre che i nomi dei lavoratori migranti ellenici vengano scritti in caratteri latini negli undici Stati membri che non utilizzano l' alfabeto greco. Se essi non venissero scritti in tale maniera sarebbero incomprensibili alla maggior parte dei pubblici ufficiali e dei cittadini degli Stati ospitanti. Ma ciò non significa che esista una giustificazione oggettiva del fatto che i nomi greci debbano essere scritti in un modo foneticamente sgradevole, illogico, arbitrario, incompatibile con una prassi consolidata e offensivo per le persone interessate.
29. Il governo tedesco non cerca di difendere i meriti del sistema ISO di traslitterazione, esso cerca piuttosto di giustificare l' utilizzazione di tale sistema in base al fatto che esso è prescritto da una convenzione internazionale (alla quale anche la Grecia ha aderito) e che esso pertanto assicurerà coerenza e uniformità, fintantoché i cognomi greci saranno scritti nello stesso modo in tutti gli Stati contraenti. Questa tesi presenta diversi punti deboli. In primo luogo, è discutibile se l' uniformità sia necessaria o auspicabile. Il governo tedesco non chiarisce quali problemi sorgerebbero se si tollerasse una traslitterazione dei nomi greci diversa da paese a paese, in accordo con i differenti valori fonetici assegnati ai caratteri latini. Non esistono indizi in merito al fatto che le frodi nell' ambito del fisco o dell' assistenza sociale, oppure l' attività criminosa in generale, ne risulterebbero grandemente agevolate. In secondo luogo, la convenzione di cui trattasi non realizza di fatto l' uniformità dato che solo sette Stati (e fra di essi cinque Stati membri) hanno aderito ad essa (5). In terzo luogo, anche se l' uniformità fosse auspicabile, è difficile comprendere come possa giustificarsi il suo ottenimento mediante il ricorso a un sistema di traslitterazione che provoca gravi alterazioni fonetiche, quale che sia la lingua d' arrivo. E' lecito dubitare dell' esistenza nel mondo intero di una lingua nella quale nomi scritti "Hréstos" e "Puharés" verrebbero pronunciati in un modo lontanamente somigliante ai nomi greci ******** (Christos) e ******* (Psycharis).
30. Non credo in ultimo che l' adesione della Grecia alla convenzione 13 settembre 1973 abbia mutato di molto i termini del problema. Può essere strano che il governo ellenico si opponga adesso all' uso di un sistema di traslitterazione che è indirettamente prescritto da una convenzione alla quale esso stesso ha aderito. Il fatto che, quando il governo ellenico aderì alla convenzione il 19 marzo 1987, esso non sapesse che l' ISO avrebbe più tardi adottato un sistema di traslitterazione che esso fermamente disapprova costituisce una possibile spiegazione. E' comunque chiaro che se il signor Konstantinidis ha il diritto in base all' ordinamento comunitario di opporsi a una grafia alterata del suo nome, un tale diritto non può essergli negato in forza della convenzione 13 settembre 1973 o dell' adesione della Grecia a tale convenzione nel 1987.
b) Sui diritti fondamentali
31. Poiché da quanto precedentemente affermato discende che la presente fattispecie può essere risolta sul fondamento della discriminazione, non è a mio parere assolutamente necessario affrontare il problema dei diritti fondamentali. Poiché tuttavia il problema è stato sollevato ed è di importanza generale, lo esaminerò nei particolari.
32. Nella sua ordinanza di rinvio l' Amtsgericht di Tubinga osserva che l' atteggiamento delle autorità tedesche nei confronti del signor Konstantinidis potrebbe ledere il suo diritto generale all' identità. C' è qui probabilmente un riferimento all' art. 2 del Grundgesetz (la Costituzione tedesca), la quale dispone che tutti hanno il diritto a sviluppare la propria personalità purché con ciò non si violino i diritti altrui e non si tratti di atti contrari all' ordine costituzionale o al buon costume. La corte tedesca può inoltre aver avuto presente l' art. 1, paragrafo 1, del Grundgesetz, il quale statuisce che la dignità dell' individuo è inviolabile e dev' essere tutelata da tutti gli organi dello Stato.
33. La Commissione fa espresso richiamo all' art. 2 del Grundgesetz e inoltre agli artt. 5 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell' uomo. L' art. 5 garantisce il diritto alla libertà e alla sicurezza, mentre secondo l' art. 8 tutti hanno il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. La Commissione ritiene che imporre a qualcuno di adottare una particolare grafia del suo nome possa in talune circostanze violare diritti fondamentali tutelati dall' ordinamento comunitario. In particolare, tale caso ricorrerebbe qualora una tale imposizione pregiudichi il diritto alla libera circolazione, garantito dal Trattato.
34. E' mio parere che si debbano esaminare due questioni. E' necessario innanzi tutto decidere se il trattamento riservato al signor Konstantinidis, per quanto riguarda la grafia del suo nome, sia contrario alla convenzione europea dei diritti dell' uomo o a qualunque altro trattato o principio costituzionale riguardanti i diritti umani, l' osservanza del quale debba essere garantita dalla Corte nell' ambito dell' ordinamento comunitario. In caso di soluzione affermativa sarà necessario determinare in secondo luogo se il semplice fatto che il signor Konstantinidis stia esercitando la sua libertà di stabilimento ai sensi dell' art. 52 del Trattato sia sufficiente per far rientrare a questi fini l' ipotesi nell' ambito dell' ordinamento comunitario, cioè se gli Stati membri siano obbligati, nell' ambito dell' ordinamento comunitario, a rispettare i diritti fondamentali di persone le quali esercitino il loro diritto di libera circolazione, fondato sul Trattato.
35. La Convenzione europea dei diritti dell' uomo non contiene nessuna disposizione la quale affermi espressamente il diritto della persona al nome e all' identità. A tal riguardo essa è in palese contrasto con la Convenzione americana dei diritti dell' uomo, la quale all' art. 18 dispone che "tutti hanno diritto a un dato nome ed ai cognomi dei propri genitori o a quello di uno di essi". Tale documento ovviamente non fa parte dell' ordinamento giuridico comunitario. Un documento al quale la Corte ha talvolta inteso far richiamo in quanto fonte di diritti fondamentali è il Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato dall' Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1966. Il Patto, che è stato ratificato da tutti gli Stati membri fuorché dalla Grecia, è stato richiamato dalla Corte nelle sentenze 18 ottobre 1989, causa 374/87, Orkem/Commissione (Racc. pag. 3283, punto 31 della motivazione), e 18 ottobre 1990, cause riunite C-297/88 e C-197/89, Dzodzi (Racc. pag. I-3763, punto 68 della motivazione). L' art. 24, secondo comma, del Patto stabilisce che "tutti i bambini devono essere iscritti nei registri di stato civile immediatamente dopo la nascita e devono avere un nome". Da tale disposizione potrebbe bene inferirsi che, se gli esseri umani hanno il diritto a ricevere un nome al momento della nascita, essi hanno il diritto di mantenere tale nome per tutta la loro vita e di opporsi a modificazioni ingiustificate della sua grafia.
36. Più sorprendente della mancanza, nella Convenzione europea dei diritti dell' uomo, di un riferimento specifico al diritto della persona al proprio nome e alla propria identità è l' assenza di una norma generale che stabilisca il diritto della persona ad essere trattata in modo rispettoso della propria dignità e integrità morale (fatta eccezione per il divieto di cui all' art. 3 del "trattamento degradante" il quale, nel contesto, aveva indubbiamente una portata più limitata). In certo qual modo una tale omissione è colmata dalle disposizioni contenute nelle costituzioni di molti Stati membri, incluso, come abbiamo visto, il Grundgesetz tedesco.
37. Secondo l' art. 10, primo comma, della Costituzione spagnola la dignità della persona e il libero sviluppo della sua personalità costituiscono, inter alia, i fondamenti dell' ordine politico e della pace sociale. L' art. 15 assicura a tutti il diritto alla vita e all' integrità fisica e morale, mentre l' art. 18 garantisce il diritto all' onore, alla riservatezza personale e familiare e all' immagine della persona. In Portogallo l' art. 25 della Costituzione statuisce che l' integrità morale e fisica delle persone è inviolabile, mentre l' art. 26, primo comma, assicura a tutti il diritto, inter alia, all' identità, al buon nome e alla reputazione, all' immagine e alla riservatezza. In base all' art. 2 della Costituzione ellenica il rispetto e la tutela del valore dell' essere umano costituiscono un obbligo primario dello Stato. L' art. 5 assicura a tutti il diritto al libero sviluppo della propria personalità. In Irlanda l' art. 40, n. 1, della Costituzione dispone che tutti i cittadini, in quanto persone fisiche, devono essere considerati uguali dinanzi alla legge. Secondo l' art. 40, n. 3, punto 1, lo Stato garantisce il rispetto dei diritti non patrimoniali del cittadino, mentre l' art. 40, n. 3, punto 2, prescrive che lo Stato protegga in particolare la vita, la persona, il buon nome e i diritti di proprietà di ogni cittadino. L' art. 40, n. 3, non vale solo per i diritti specificamente ivi richiamati, ma può essere esteso a tutti i diritti che "discendono dal carattere cristiano e democratico dello Stato" (Ryan/Attorney General 1965 IR 294, giudice Kenny). In Italia, l' art. 3 della Costituzione assicura a tutti i cittadini "pari dignità sociale" e l' art. 22 dispone che nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
38. L' ultimo esempio è particolarmente interessante poiché, per quanto mi risulti, costituisce l' unica disposizione costituzionale in uno Stato membro la quale vieti espressamente allo Stato di privare un cittadino del proprio nome. La spiegazione di una tale proibizione sta nel fatto che durante il periodo fascista della storia italiana talune minoranze etniche furono costrette a italianizzare i loro nomi (v. U. de Siervo: in "Commentario della Costituzione", a cura di G. Branca, Rapporti civili, artt. 22 e 23, 1978, pag. 20). A prima vista l' espressione "per motivi politici" potrebbe suggerire l' idea che i cittadini possano essere privati dei loro nomi per motivi "non politici". Si è comunque sostenuto che le cose non stanno in tal modo e che lo jus nominis garantito dalla costituzione italiana è un diritto assoluto, non soggetto a limiti (v. V. Falzone, F. Palermo e F. Cosentino: La Costituzione della Repubblica italiana, 1969, pag. 87).
39. E' possibile far discendere dalle disposizioni succitate, in particolare, e dalle tradizioni costituzionali degli Stati membri, in generale, l' esistenza di un principio secondo il quale lo Stato deve rispettare non solo il benessere fisico della persona ma anche la sua dignità, la sua integrità morale e la coscienza della sua identità. Non credo che possano sussistere dubbi sul fatto che tali "diritti morali" siano violati qualora uno Stato obblighi qualcuno ad abbandonare o a modificare il suo nome, a meno che comunque non agisca così per motivi più che validi (ad esempio, se il nome, usato per scopi commerciali, provochi confusione con le merci di un altro operatore commerciale che può essere legittimato a chiedere che l' uso del nome a tali fini sia soggetto a limitazioni).
40. Il diritto di una persona al suo nome è fondamentale nel vero senso della parola. Possiamo ben chiederci, dopo tutto, che cosa saremmo noi senza il nostro nome. E' il nostro nome che distingue ciascuno di noi dal resto dell' umanità. E' il nostro nome che ci dà coscienza dell' identità, della dignità e dell' amor proprio. Privare una persona del suo nome legittimo costituisce la forma estrema di degradazione, come evidenziato dalla prassi comune dei regimi penali repressivi, la quale consiste nel sostituire con un numero il nome del prigioniero. Nel caso del signor Konstantinidis la violazione dei suoi diritti morali, qualora egli fosse costretto ad adottare il nome "Hréstos" al posto di "Christos", sarebbe particolarmente grave; non solo verrebbero rese irriconoscibili le sue origini etniche, dal momento che "Hréstos" non ha né l' apparenza né il suono di un nome greco ed ha un vago sentore slavo, ma in più i suoi sentimenti religiosi verrebbero offesi, dato che il carattere cristiano del suo nome verrebbe distrutto. Durante il dibattimento il signor Konstantinidis ha sottolineato che egli deve il suo nome alla sua data di nascita (25 dicembre), essendo Christos il nome greco del fondatore della religione cristiana ° e non "hréstiana".
41. Alla luce delle suesposte considerazioni non credo che sia corretto affermare che il trattamento riservato dalle autorità tedesche al signor Konstantinidis sia necessariamente conforme alla Convenzione europea dei diritti dell' uomo semplicemente perché tale convenzione non contiene disposizioni che riconoscano espressamente il diritto della persona al nome o che proteggano la sua integrità morale. Ritengo al contrario che dovrebbe essere possibile, mediante un' interpretazione estensiva dell' art. 8 della Convenzione, giungere a sostenere che la Convenzione protegge indubbiamente il diritto della persona ad opporsi contro ingerenze ingiustificate relative al suo nome.
42. La questione più difficile è determinare se una persona, la quale esercita il suo diritto di libera circolazione ai sensi degli artt. 48, 52 o 59 del Trattato, abbia il diritto, nell' ambito dell' ordinamento comunitario, di opporsi a trattamenti che rappresentino una violazione dei suoi diritti fondamentali. La giurisprudenza della Corte sul punto si è sviluppata in modo considerevole negli ultimi anni. L' illustrazione più esauriente dell' attuale posizione è contenuta nella sentenza 18 giugno 1991, causa C-260/89, ERT (Racc. pag. I-2925), dove la Corte ha dichiarato:
"41 Per quanto riguarda l' art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell' uomo, menzionato nella nona e decima questione, si deve ricordare, in via preliminare, che secondo la costante giurisprudenza i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto dei quali la Corte garantisce l' osservanza. A tal fine la Corte si ispira alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e alle indicazioni fornite dai trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti dell' uomo a cui gli Stati membri hanno cooperato ed aderito (v., in particolare, sentenza 14 maggio 1974, causa 4/73, Nold, Racc. pag. 491, punto 13 della motivazione). La Convenzione europea dei diritti dell' uomo riveste, a questo proposito, un particolare significato (v., in particolare, sentenza 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston, Racc. pag. 1651, punto 18 della motivazione). Ne consegue che, come affermato dalla Corte nella sentenza 13 luglio 1989, causa 5/88, Wachauf (Racc. 2609, punto 19 della motivazione), nella Comunità non possono essere consentite misure incompatibili con il rispetto dei diritti dell' uomo in tal modo riconosciuti e garantiti.
42 In base alla sua giurisprudenza (v. sentenze 11 luglio 1985, cause riunite 60/84 e 61/84, Cinéthèque, Racc. pag. 2605, punto 26 della motivazione, e 30 settembre 1987, causa 12/86, Demirel, Racc. pag. 3719, punto 28 della motivazione), la Corte non può sindacare la compatibilità con la Convenzione europea dei diritti dell' uomo di una normativa nazionale che non rientra nell' ambito del diritto comunitario. Per contro, allorché una siffatta normativa rientra nel settore di applicazione del diritto comunitario, la Corte, adita in via pregiudiziale, deve fornire tutti gli elementi d' interpretazione necessari alla valutazione, da parte del giudice nazionale, della conformità di detta normativa con i diritti fondamentali di cui la Corte garantisce il rispetto, tali quali risultano, in particolare, dalla Convenzione europea dei diritti dell' uomo.
43 In particolare, quando uno Stato membro invoca il combinato disposto degli artt. 56 e 66 per giustificare una normativa idonea a frapporre ostacolo all' esercizio della libera prestazione dei servizi, questa giustificazione, prevista dal diritto comunitario, deve essere interpretata alla luce dei principi generali del diritto e, in particolare, dei diritti fondamentali. In tal modo, la normativa nazionale considerata potrà fruire delle eccezioni previste dal combinato disposto degli artt. 56 e 66 solo se è conforme ai diritti fondamentali di cui la Corte garantisce il rispetto.
44 Ne consegue che in un siffatto caso, è compito del giudice nazionale e, eventualmente, della Corte valutare l' applicazione di dette disposizioni, con riguardo a tutte le norme di diritto comunitario, ivi compresa la libertà di espressione, sancita dall' art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell' uomo in quanto principio generale del diritto di cui la Corte garantisce il rispetto".
43. Tale sentenza non consente di stabilire con chiarezza, in un modo o nell' altro, se il signor Konstantinidis possa, nell' ambito del diritto comunitario, invocare la tutela dei suoi diritti fondamentali nelle circostanze di cui alla fattispecie. Si possono sottolineare i seguenti punti.
44. In primo luogo, non può affermarsi che le norme di cui trattasi nella presente fattispecie si trovino interamente al di fuori della sfera del diritto comunitario poiché esse, quando applicate ai lavoratori migranti, sono capaci di risultare particolarmente pregiudizievoli per i cittadini di uno Stato membro. In secondo luogo, esistono attualmente almeno due ipotesi nelle quali il diritto comunitario impone che venga verificata la conformità della normativa nazionale ai diritti fondamentali, e cioè: a) quando la normativa nazionale dà esecuzione al diritto comunitario (punto 19 della motivazione della sentenza Wachauf), e b) quando una disposizione del Trattato, la quale deroghi al principio della libera circolazione, venga invocata per giustificare una restrizione in tale ambito (punto 43 della motivazione della sentenza ERT). Pertanto è chiaro che se, come ho sostenuto, il trattamento riservato dalle autorità tedesche al signor Konstantinidis rappresenta una discriminazione proibita in forza degli artt. 7 e 52 del Trattato, il problema della sua giustificazione per ragioni di ordine pubblico ai sensi dell' art. 56, n. 1, non può nemmeno sorgere, se esso viola i suoi diritti fondamentali.
45. Ma supponiamo che si ritenga che il trattamento riservato dalle autorità tedesche al signor Konstantinidis non sia discriminatorio. Ne conseguirebbe forse che esso non può essere contrario all' art. 52, nemmeno se viola i diritti fondamentali del signor Konstantinidis? Le implicazioni connesse a tale problema sono forse più semplici da comprendere qualora si rifletta su un esempio più drammatico. Supponiamo che uno Stato membro adotti un codice penale draconiano secondo il quale il furto vada punito con l' amputazione della mano destra. Un cittadino di uno Stato membro si reca in tale paese esercitando i suoi diritti alla libera circolazione, conferitigli dagli artt. 48 e seguenti del Trattato, ruba una forma di pane ed è condannato all' amputazione della sua mano destra. Una pena del genere costituirebbe indubbiamente una punizione inumana e degradante, contraria all' art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell' uomo. Il problema è se essa costituirebbe anche una violazione dei diritti individuali alla luce dell' ordinamento comunitario, pur nel caso in cui fosse applicata in un modo non discriminatorio. Io ritengo di sì.
46. E' mia opinione che un cittadino comunitario che si rechi in un altro Stato membro come lavoratore dipendente o autonomo in forza degli artt. 48, 52 o 59 del Trattato, abbia il diritto non solo di svolgere la sua attività commerciale o professionale e di godere delle stesse condizioni di vita e di lavoro dei cittadini dello Stato ospitante, ma altresì di contare sul fatto che, dovunque egli si rechi per guadagnarsi da vivere all' interno della Comunità europea, egli sarà trattato in conformità ad un codice comune di valori fondamentali, in particolare quelli proclamati dalla Convenzione europea dei diritti dell' uomo. In altre parole, egli ha il diritto di dichiarare "civis europeus sum" e di invocare tale status per opporsi a qualunque violazione dei suoi diritti fondamentali.
47. Contro tale affermazione potrebbero avanzarsi tre argomenti: il primo, che essa non sarebbe in accordo con la giurisprudenza della Corte, nell' ambito della quale l' art. 52 è stato generalmente interpretato come nulla più di un divieto di discriminazione nei confronti di cittadini di altri Stati membri (v., per esempio, P. Troberg: Kommentar zum EWG-Vertrag, a cura di Von der Groeben, Thiesing e Ehlermann, 4ª edizione, 1991, paragrafi 37 e 38 riguardanti l' art. 52, pagg. 952 e seguenti); il secondo, che essa porterebbe a una discriminazione "a rovescio" nei confronti di cittadini dello Stato ospitante; il terzo, che essa creerebbe una soprapposizione tra la giurisprudenza della Corte di giustizia e quella della Corte europea dei diritti dell' uomo, con la possibilità di decisioni confliggenti. Nessuno di tali argomenti sembra convincente.
48. Per quanto riguarda il primo argomento, sebbene la maggior parte delle cause nelle quali la Corte ha individuato una violazione dell' art. 52 riguardassero misure discriminatorie, non ritengo che la giurisprudenza debba esser letta nel senso che essa stabilisca che per il solo fatto di non essere discriminatorio un provvedimento non può mai essere contrario all' art. 52 (v., da un lato, le riflessioni dell' avvocato generale Lenz nella causa 221/85, Commissione/Belgio, Racc. 1987, pag. 719, in particolare pag. 728 e seguenti, e, dall' altro lato, le riflessioni dell' avvocato generale Van Gerven nella causa C-340/89, Vlassopoulou, Racc. 1991, pag. I-2357, in particolare pag. I-2365, punto 10 della motivazione). Per quanto riguarda gli ostacoli tecnici alla libertà di stabilimento, non è forse irragionevole che una persona la quale si rechi in un altro Stato membro debba in linea generale adeguarsi alla legislazione locale (per esempio a una disposizione la quale imponga che i ristoratori debbano possedere un' esperienza di qualche anno nel servizio di fornitura di cibi pronti), sebbene io mi domandi se, pur se a un livello tecnico, una limitazione sproporzionata o comunque del tutto priva di giustificazione possa essere applicata nei confronti di un cittadino di un altro Stato membro (v. sentenza 16 giugno 1992, causa C-351/90, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I-3945, punto 14 della motivazione). Ma quando si tratti di una violazione dei diritti fondamentali, non vedo come il carattere non discriminatorio della misura possa porre quest' ultima al di fuori della sfera dell' art. 52. L' affermazione che uno Stato membro possa violare i diritti fondamentali dei cittadini di altri Stati membri, purché esso tratti i suoi stessi cittadini allo stesso modo, è indubbiamente insostenibile.
49. Per quanto riguarda il secondo argomento, non credo che il pericolo di una discriminazione a rovescio possa costituire un argomento valido a sostegno della limitazione della sfera dei diritti conferiti dal Trattato alle persone che cercano di guadagnarsi da vivere in un altro Stato membro. L' idea che le disposizioni del Trattato sulla libera circolazione proibissero semplicemente le misure discriminatorie è stata abbandonata già da molto tempo con riferimento alle merci (sentenza 20 febbraio 1979, detta "Cassis de Dijon", causa 120/78, Rewe-Zentral, Racc. pag. 649) e più di recente in relazione alla prestazione di servizi (sentenza 25 luglio 1991, causa C-76/90, Saeger, Racc. pag. I-4221, punto 12 della motivazione). Una volta accolta l' idea che il Trattato impone ben più dell' abolizione delle discriminazioni, ne consegue, per ipotesi, che uno Stato membro può in talune circostanze essere costretto a trattare i produttori o i lavoratori provenienti da altri Stati membri in modo più favorevole di come esso tratti i suoi stessi produttori e lavoratori.
50. Per quanto riguarda il terzo argomento, il pericolo di una soprapposizione tra la giurisdizione della Corte di giustizia e quella della Corte europea dei diritti dell' uomo non sarebbe in realtà notevole. Quest' ultima ha sempre sottolineato che la sua giurisdizione ha valore sussidiario, nel senso che spetta innanzi tutto alle autorità nazionali e ai giudici nazionali dare applicazione alla Convenzione (v. specialmente la sentenza di questa Corte 23 luglio 1968, nel merito della causa "linguistica belga", serie A, n. 6, pag. 35, punto 10 in fine, la sentenza 7 dicembre 1976, Handyside, serie A, n. 24, pag. 22, punto 48 della motivazione, e la sentenza 15 luglio 1982, Eckle, serie A, n. 51, pagg. 30 e 31, punto 66 della motivazione, in fine). Ai sensi dell' art. 26 della convenzione, gli attori devono comunque in primo luogo avere esperito tutti i rimedi disponibili ai sensi dell' ordinamento nazionale, il che ricomprende ovviamente la possibilità di sollevare una questione pregiudiziale ai sensi dell' art. 177 del Trattato. Pertanto se la Corte di giustizia dovesse ampliare il novero delle ipotesi in cui la convenzione possa essere invocata nell' ambito dell' ordinamento comunitario, il risultato sarebbe semplicemente quello di accrescere la possibilità che si trovi un rimedio nell' ambito dell' ordinamento nazionale, senza che sia necessario far ricorso agli organi istituiti dalla convenzione.
51. Per quanto riguarda la possibilità di pronunce sull' interpretazione della convenzione che siano in conflitto fra loro, essa è esistita sin da quando la Corte di giustizia ha riconosciuto che la convenzione può essere invocata nell' ambito dell' ordinamento comunitario. Una simile possibilità non sembra che abbia provocato seri problemi. Sarebbe comunque paradossale se l' esistenza della convenzione e del sistema istituito in forza della stessa dovessero ridurre la tutela approntata dal diritto nazionale o da quello comunitario.
Conclusione
52. Conseguentemente ritengo che le questioni sottoposte alla Corte dall' Amtsgericht di Tubinga vadano risolte nel modo seguente:
"Qualora, in osservanza dell' art. 52 del Trattato CEE, il cittadino di uno Stato membro si stabilisca in un altro Stato membro, il quale utilizza un alfabeto diverso da quello utilizzato nel suo stesso Stato, le norme o la prassi dello Stato ospitante le quali impongano che il suo nome venga iscritto, contro la sua volontà, in un registro di stato civile utilizzando una traslitterazione la quale, come nelle circostanze di cui alla presente fattispecie, dia un' idea gravemente scorretta della pronuncia di tale nome, violano gli artt. 7 e 52 del Trattato".
(*) Lingua originale: l' inglese.
(1) ° L' unica versione del sistema presentata alla Corte è una versione provvisoria allegata alle osservazioni del governo ellenico (Draft international standard ISO/DIS 843.2). Tale versione è apparentemente una proposta di revisione di un criterio adottato nel 1968. Non è chiaro se la versione sia stata adottata o meno, ma non sembra che sia stata seguita dalla persona che ha tradotto il certificato di nascita del signor Konstantinidis per conto dell' Amtsgericht di Tubinga.
(2) ° Non è stata fornita nessuna spiegazione in merito all' uso di accenti acuti al posto di linee orizzontali. Potrebbe darsi semplicemente che per le macchine per scrivere o per i programmi per trattamento testi adoperati dalle autorità tedesche, come per quelli esistenti presso la Corte di giustizia, sia difficile rendere le linee orizzontali sopra le lettere.
(3) ° La traduzione è basata sul testo in lingua francese che, anche per quanto concerne l' Italia, è il solo facente fede (Ndt).
(4) ° La P di Puharés è stata scritta senza un accento acuto poiché il programma per il trattamento testi utilizzato presso la Corte non è in grado di porre accenti sulle lettere maiuscole.
(5) ° Gli Stati di cui trattasi sono l' Austria, la Germania, la Grecia, l' Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e la Turchia; v. Bowman e Harris: Multilateral Treaties, Index and Current Status, 1984, pag. 378 (sesto supplemento aggiuntivo, 1989).