61991C0165

Conclusioni dell'avvocato generale Darmon del 14 gennaio 1993. - SIMON J. M. VAN MUNSTER CONTRO RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: ARBEIDSHOF ANTWERPEN - BELGIO. - PREVIDENZA SOCIALE - LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI - PARITA TRA UOMINI E DONNE - PENSIONE DI VECCHIAIA - MAGGIORAZIONE PER CONIUGE A CARICO. - CAUSA C-165/91.

raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-04661


Conclusioni dell avvocato generale


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Signor Presidente,

Signori Giudici,

1. La presente causa trae origine nelle difficoltà incontrate in materia di diritti a pensione per il coniuge non attivo, dai cittadini della comunità che hanno svolto attività lavorativa subordinata, da un lato, in Belgio e, dall' altro, nei Paesi Bassi a seguito della modifica della normativa intervenuta in materia in quest' ultimo Stato membro a partire dal 1 aprile 1985.

2. Il problema vi è ben noto. Esso è emerso in occasione della causa Bakker, ma la sentenza che avete dovuto pronunciare (1) non ha avuto modo di risolvere ° poiché non si trattava della questione allora sottopostavi ° i quesiti ora formulati e intesi, in sostanza, a chiedervi se le conseguenze per l' applicazione della normativa belga derivanti dalla modifica della normativa dei Paesi Bassi producano l' effetto di rimettere in discussione la compatibilità della prima normativa con riferimento al diritto comunitario.

3. Non esporrò ° e a questo riguardo rimando alla relazione d' udienza (2) ° le normative nazionali: cioè, da un lato il regio decreto 24 ottobre 1967, n. 50, modificato con legge 15 maggio 1984, relativo alla pensione di anzianità e di sopravvivenza dei lavoratori subordinati, e, dall' altro, la Algemene Ouderdomswet ° legge generale sull' assicurazione contro la vecchiaia (in prosieguo: la "AOW") ° nella versione modificata nel 1985. Ai fini di una migliore comprensione della causa mi limiterò solo a ricordarne le caratteristiche determinanti.

4. Al lavoratore subordinato in pensione la normativa belga assegna la pensione secondo "l' aliquota per coniugati" del 75%, se il coniuge ha cessato ogni attività lavorativa e non fruisce di pensione di vecchiaia o di sussistenza o di altro analogo beneficio sostitutivo, ovvero secondo l' aliquota "per persona celibi" del 60%, negli altri casi.

5. Fino al 1985, anche la AOW accordava al lavoratore subordinato in pensione una maggiorazione della pensione per il coniuge non attivo a carico.

6. Di conseguenza, fino a detta data, non si poneva al lavoratore migrante alcuna difficoltà a tale riguardo. Il supplemento di pensione che egli percepiva nei Paesi Bassi non incideva sui suoi diritti ad una pensione belga secondo l' aliquota per coniugati.

7. Non è stato più così dopo la modifica della AOW intervenuta con legge 28 marzo 1985, adottata in applicazione della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (3) (in prosieguo: la "direttiva").

8. Come ricordato dal governo dei Paesi Bassi, la AOW istituisce un sistema di assicurazione popolare fondato non già, come in numerosi paesi, tra cui il Belgio (4), sull' esercizio di un' attività lavorativa, bensì sulla durata della residenza nei Paesi Bassi del beneficiario tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno di età.

9. La presa in considerazione, fino al 1985, della situazione del sostegno della famiglia, si traduceva, in caso di assicurazione integrale, nel riconoscimento da parte della AOW del diritto alla pensione pari al 100% del salario minimo solo all' uomo sposato, mentre l' uomo o la donna non coniugati potevano fruire soltanto di un' aliquota del 70% e la donna coniugata non aveva alcun diritto proprio alla prestazione.

10. Al fine di rendere questa legislazione conforme alla direttiva, i Paesi Bassi hanno considerato che chiunque, uomo o donna, fosse stato assicurato ai sensi della AOW, doveva beneficiare, a partire dal sessantacinquesimo anno di età, di un diritto personale alla prestazione.

11. Tale è stato il caso dei coniugi van Munster. Nato nel 1920, il signor Simon van Munster svolgeva in Belgio attività lavorativa subordinata dal 1974 al 1981 e, nei Paesi Bassi, per circa quarantun anni.

12. Nel 1985, raggiunto il sessantacinquesimo anno di età e avendo a carico la moglie non attiva, chiedeva alla competente amministrazione belga ° il Rijksdienst voor Pensioenen (in prosieguo: il "RVP"), convenuto nella causa principale ° una pensione di vecchiaia, che gli veniva concessa secondo l' aliquota prevista per il nucleo familiare.

13. L' altra pensione di vecchiaia che il signor van Munster percepiva nei Paesi Bassi, e che implicava un complemento per il coniuge non attivo a carico, veniva scissa, al compimento del sessantacinquesimo anno di età della signora van Munster, in due pensioni personali di ciascuno dei coniugi.

14. Pur non essendo l' ammontare totale delle due pensioni olandesi superiore all' ammontare della prestazione che il signor van Munster percepiva in precedenza, la trasformazione in pensione personale del coniuge del complemento in precedenza a tale titolo versato al marito produceva in Belgio la conseguenza di far perdere a quest' ultimo il beneficio dell' aliquota prevista per coniugati e a questa veniva sostituita l' aliquota prevista per celibi. Ne è conseguita una riduzione del 15% dell' ammontare dei redditi che il signor van Munster percepiva dalla sua pensione belga.

15. L' interessato non digeriva ° e lo si comprende ° una siffatta diminuzione dei suoi redditi. Egli contestava in giudizio la decisione adottata nei suoi confronti dal RVP e, nel contesto dell' appello proposto avverso la decisione pronunciata in primo grado dall' Arbeidsrechtbank di Anversa, l' Arbeidshof di Anversa vi sottopone due questioni pregiudiziali il cui testo è riportato nella relazione d' udienza (5).

16. Dette questioni sono intese, in sostanza, a consentire:

° di valutare la compatibilità, nei confronti del Trattato CEE, e, più in particolare, dei principi della libera circolazione dei lavoratori e della parità di trattamento tra gli uomini e le donne di una disposizione di diritto nazionale che ricollega conseguenze diverse al versamento di una prestazione a favore del coniuge inattivo a seconda che detto versamento venga effettuato sotto forma di un aumento della pensione del coniuge attivo o di una pensione attribuita a titolo personale all' altro coniuge,

° di determinare se ricorrano nel diritto comunitario elementi che giustifichino che la pensione concessa al coniuge non attivo, secondo quanto previsto dalla AOW dal 1985 in poi, sia trattata in modo diverso da quella attribuita sotto forma di aumento di pensione per il coniuge a carico.

17. Metto subito da parte la questione della compatibilità con riferimento al principio della parità di trattamento fra uomini e donne.

18. Infatti, se il giudice a quo contempla in modo più particolare l' art. 4, n. 1, della direttiva il quale prescrive che:

"il principio della parità di trattamento implica l' assenza di qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia, specificamente per quanto riguarda:

(...)

° il calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e per le persone a carico, nonché le condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle prestazioni",

l' art. 7, n. 1, come giustamente rilevato dalla Commissione, consente agli Stati membri di escludere dal campo d' applicazione della direttiva

"(...)

c) la concessione di diritti a prestazioni di vecchiaia o d' invalidità in base ai diritti derivati della consorte".

19. Così sia le osservazioni scritte delle parti nella causa principale e degli intervenienti sia le loro osservazioni presentate nel corso dell' udienza si sono soffermate sull' eventuale violazione del principio della libera circolazione dei lavoratori.

20. Il giudice a quo contempla a questo riguardo gli artt. 3 c, 48, n. 1 e seguenti, e 51 del Trattato.

21. Per quanto riguarda gli interessi controversi nella presente causa, rilevo che queste disposizioni prescrivono:

° l' art. 3, lett. c): l' eliminazione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone,

° l' art. 48: la libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità (n. 1), l' abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l' impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro (n. 2), il diritto di spostarsi liberamente nel territorio degli Stati membri per rispondere a offerte di lavoro effettive e di prendervi dimora al fine di svolgervi un' attività di lavoro [n. 3, lett. a), b) e c)],

° l' art. 51: l' adozione, in materia di sicurezza sociale, delle misure necessarie per l' instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, attuando, in particolare, un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti e ai loro aventi diritto il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste.

22. In poche parole, la questione che il giudice a quo qui si pone è quella di sapere se la disposizione considerata della normativa sociale belga costituisca un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori. In caso di soluzione affermativa sarà sua competenza, alla luce dei chiarimenti che avrete fornito, stabilire se un siffatto ostacolo possa essere giustificato con riferimento al diritto comunitario.

23. E' risaputo che le legislazioni sociali degli Stati membri presentano differenze notevoli e che il legislatore comunitario non ha ancora svolto in materia opera di armonizzazione, limitandosi, in questa fase, a elaborare norme di mero coordinamento (6).

24. Voi avete ammesso tale diversità, ma avete tenuto a ricordare che poteva essere effettuata solo nel rispetto della salvaguardia della libera circolazione dei lavoratori nella Comunità.

25. Questo rispetto si impone, in primo luogo, al legislatore comunitario.

26. Nella sentenza Pinna I (7), voi avete così dichiarato invalido l' art. 73, n. 2, del regolamento n. 1408/71, nella misura in cui escludeva la concessione di prestazioni familiari francesi ai lavoratori soggetti alla legislazione francese, per i loro familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro.

27. Due punti di questa sentenza debbono essere qui citati.

28. Voi avete in primo luogo affermato che l' art. 51, poiché contempla

"un coordinamento e non un' armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri",

"lascia pertanto sussistere diversità fra i regimi di previdenza sociale degli Stati membri e, di conseguenza, nei diritti dei lavoratori ivi occupati. Le diversità sostanziali e procedurali tra i regimi di previdenza sociale di ciascuno Stato membro, e, di conseguenza, nei diritti dei lavoratori ivi occupati, vengono quindi lasciate inalterate dall' art. 51 del Trattato" (8).

29. Avete tuttavia sfumato questa valutazione affermando che:

"l' obiettivo di assicurare ai lavoratori la libera circolazione all' interno della Comunità (...) è (...) compromesso, e la sua realizzazione resa più difficile, qualora diversità evitabili nelle norme previdenziali vengano introdotte dal diritto comunitario" (9).

E avete concluso:

"Ne consegue che la normativa comunitaria in materia di previdenza sociale, adottata in forza dell' art. 51 del Trattato, deve evitare di aggiungere ulteriori disparità a quelle già derivanti dalla mancanza di armonizzazione delle legislazioni nazionali" (10).

30. Siccome "ampliava" le disparità derivanti dalle normative nazionali e frapponeva pertanto ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori, avete dichiarato invalido l' art. 73, n. 2, del regolamento n. 1408/71.

31. La vostra giurisprudenza, a questo proposito, è estremamente chiara. Voi qualificate la libera circolazione dei lavoratori migranti come "principio che costituisce uno dei fondamenti della Comunità" (11). E avete affermato che

"lo scopo degli artt. da 48 a 51 non sarebbe raggiunto se i lavoratori, come conseguenza dell' esercizio del loro diritto di libera circolazione, dovessero essere privati dei vantaggi previdenziali garantiti loro dalla legge di uno Stato membro" (12).

32. Un regime nazionale di previdenza sociale può a tal fine dover prendere in considerazione una situazione che si produce in un altro Stato membro?

33. Un primo elemento di risposta può rinvenirsi nella vostra sentenza 4 ottobre 1991, Paraschi (13).

34. Cittadina ellenica, la signora Paraschi aveva esercitato in Germania, dal 1965 al 1979, un' attività soggetta ad assicurazione obbligatoria. Ammalatasi nel 1977, faceva rientro nel 1979 nel suo paese d' origine, dove non poteva riprendere l' attività lavorativa subordinata a causa del suo stato di salute né beneficiare di una pensione di invalidità in virtù della normativa ellenica. Chiedeva la pensione tedesca d' invalidità, ma la sua domanda veniva respinta, perché non soddisfaceva più, a causa della modifica di una legge entrata in vigore a partire dal 1984, al requisito della durata dell' assicurazione obbligatoria al quale era subordinata la concessione di detta pensione. In via transitoria, la nuova legge consentiva agli interessati di salvaguardare i loro diritti alla pensione di invalidità mediante i contributi volontari versati almeno una volta al mese durante il 1984.

35. La modifica di questo regime aveva sollevato nei confronti di taluni lavoratori migranti alcune difficoltà, e la signora Paraschi, che non aveva potuto beneficiare delle disposizioni transitorie, aveva sostenuto che esse erano idonee a implicare discriminazioni nei confronti dei lavoratori migranti che facevano rientro nel loro paese d' origine in ragione delle differenze strutturali esistenti in taluni sistemi nazionali di previdenza sociale.

36. Voi avete affermato che

"spetta alla legge di ciascuno Stato membro determinare le condizioni del diritto o dell' obbligo di iscriversi ad un regime di previdenza sociale purché non venga operata a questo proposito una discriminazione tra i cittadini dello Stato ospitante e i cittadini degli altri Stati membri" (14),

e che

"di conseguenza, il diritto comunitario non osta a che il legislatore nazionale modifichi le condizioni di concessione di una pensione d' invalidità, anche se le rende più severe, purché le condizioni adottate non comportino alcuna discriminazione, palese o dissimulata, tra lavoratori comunitari" (15).

37. Voi avete ricordato che

"per quanto, secondo la giurisprudenza della Corte, l' art. 51 del Trattato lasci in vita le differenze tra i regimi previdenziali di ciascuno Stato membro e quindi le disparità nella disciplina delle persone che vi sono occupate (...) lo scopo degli artt. 48-51 del Trattato non sarebbe raggiunto se i lavoratori migranti, a seguito dell' esercizio del loro diritto alla libera circolazione, dovessero essere privati dei vantaggi previdenziali garantiti dalle leggi di uno Stato membro; una tale conseguenza potrebbe dissuadere il lavoratore comunitario dall' esercitare il diritto alla libera circolazione e costituirebbe pertanto un ostacolo a tale libertà" (16).

38. E avete considerato che una normativa, quale quella qui considerata

"anche se, sotto il profilo formale, (...) si applica a qualsiasi lavoratore comunitario, che può così fruire della proroga del periodo di riferimento, tuttavia, nei limiti in cui essa non contempla alcuna possibilità di proroga qualora fatti o circostanze corrispondenti a quelli che consentono la proroga si verifichino in un altro Stato membro, (...) può arrecare pregiudizio in maniera molto più rilevante ai lavoratori migranti in quanto sono soprattutto questi ultimi che, particolarmente in caso di malattia o di disoccupazione, hanno tendenza a rientrare nei rispettivi paesi d' origine" (17)

e che

"di conseguenza, una siffatta normativa ha l' effetto di dissuadere i lavoratori migranti dall' esercitare il diritto alla libera circolazione" (18).

39. Voi avete tratto la conclusione che gli artt. 48, n. 2, e 51 del Trattato

"non ostano a che una normativa nazionale renda più severe le condizioni di concessione di una pensione d' invalidità (...) ma ostano a che una siffatta normativa, che consente, a talune condizioni, la proroga del periodo di riferimento, non preveda una possibilità di proroga qualora fatti o circostanze corrispondenti a quelli che consentono la proroga si verifichino in un altro Stato membro" (19).

40. Così, pertanto, un regime nazionale di previdenza sociale, le cui differenze di fondo e di procedura con i corrispondenti regimi nazionali degli altri Stati membri "non sono interessate dall' art. 51 del Trattato", le cui condizioni di concessione delle prestazioni possono perfino essere rese più rigorose, non sarebbe conforme al diritto comunitario se pervenisse, per mancata considerazione di taluni fatti o circostanze che sopravvengono in un altro Stato membro, a discriminare, anche indirettamente, i lavoratori migranti o, più generalmente, a frapporre ostacoli alla loro libera circolazione, trattandosi di un principio fondamentale di diritto comunitario che deriva dagli artt. da 48 a 51 del Trattato.

41. Ma non è il caso di passare dal fatto al diritto e ricercare se, al di là dei "fatti e circostanze", un regime nazionale di previdenza sociale debba pure, in determinati casi, per non eludere la libera circolazione dei lavoratori migranti, tener conto delle regole corrispondenti di un altro Stato membro?

42. L' esempio che segue allarga il contesto della fattispecie e illustra la pertinenza di detto quesito.

43. Un cittadino della Comunità che svolge un' attività salariata in uno Stato membro A e con il coniuge a carico, per il quale deve, di norma, percepire, al momento della cessazione della sua attività, una maggiorazione dei suoi diritti a pensione, sarà scoraggiato dall' assumere un impiego nello Stato membro B se sa che perderà qualsiasi diritto alla maggiorazione nello Stato membro A a causa della peculiarità del regime pensionistico dello Stato membro B? Parimenti, se egli, durante più anni, ha svolto un impiego nello Stato membro B, questo stesso lavoratore non esiterà forse ad accettarne un altro nello Stato membro A, sapendo che la pensione personale concessa dallo Stato B al suo coniuge non attivo lo priverà della pensione secondo l' aliquota prevista per "coniugati", di cui beneficierà il suo omologo che ha sempre lavorato nello Stato membro A?

44. La soluzione a detta questione è evidentemente affermativa. Si è in presenza di un ostacolo che, in un modo non meno evidente, anche se in assenza di disposizioni formali, colpisce i lavoratori migranti rispetto ai lavoratori non migranti, e quindi i cittadini degli altri Stati membri rispetto ai connazionali (20).

45. Certamente si è tentati di sostenere che l' origine della difficoltà trova nella specie la sua fonte nella nuova normativa olandese. Il governo del Regno del Belgio non ha sbagliato quando ha dichiarato che il sistema così instaurato "manca di coerenza quando si tratta (di) applicar(lo) ai lavoratori migranti" (21) e che esso è incompatibile con il principio della libera circolazione.

46. Questo argomento non può convincere. Senza esaminare, con riferimento alla direttiva 79/7, i vantaggi del regime belga e, rispettivamente, olandese, isolatamente considerati, né il carattere necessario o facoltativo della modifica della AOW, sistema di assicurazione popolare e non di lavoratore subordinato, è forza constatare che la riduzione della pensione belga del signor van Munster non deriva dalla AOW, la quale non potrebbe disciplinarla, ma dall' effetto che la normativa belga attribuisce alla modifica della normativa dei Paesi Bassi.

47. E qui giungo al cuore problema. Una normativa nazionale, in origine non discriminatoria, e non ostacolante, può diventare tale perché cessa di garantire la libera circolazione dei lavoratori in conseguenza della modifica della corrispondente normativa di un altro Stato membro?

48. A mio parere, tale questione richiede una soluzione affermativa.

49. Allo stato attuale del diritto comunitario, l' autonomia degli Stati membri per quanto riguarda l' istituzione dei loro regimi sociali non è in discussione. Ma essa non viene neppure compartimentata. L' autonomia dello Stato membro A non esclude quella dello Stato membro B. Anzi, il primo non può totalmente ignorare la normativa del secondo e viceversa.

50. Infatti, la situazione di un lavoratore migrante rispetto ai suoi diritti a pensione, è disciplinata necessariamente sia dal regime nazionale sia da quello degli Stati di successiva occupazione.

51. Se detti regimi sono della medesima natura, la loro applicazione viene effettuata, in principio, senza interferire nella libera circolazione e la loro conformità al diritto comunitario viene valutata isolatamente.

52. Ma quando, come nella specie, si è in presenza di un' interferenza che consegue alla loro diversa natura, è la situazione globale con riferimento ai diritti a pensione a dover essere valutata e, se essa rivela un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori migranti, è la normativa nazionale che incide sull' esercizio di detta libertà a dovere essere esaminata con riferimento alla conformità con il diritto comunitario.

53. In altri termini, se la pensione che implica un complemento per il coniuge non attivo versato al lavoratore nello Stato membro B viene ad essere scissa in due prestazioni personali versate rispettivamente a ciascuno dei coniugi, lo Stato membro A non può ridurre per questo fatto la pensione di vecchiaia che corrisponde a detto lavoratore senza, allo stesso tempo, ledere il principio della libera circolazione dei lavoratori migranti. Quello che lo Stato membro A deve qui prendere in considerazione è che nello Stato membro B, da una parte, il coniuge del lavoratore è rimasto inattivo, e, dall' altra, l' importo globale percepito dalla coppia a titolo di pensione è rimasto immutato.

54. Resta a questo proposito da esaminare il problema, sollevato nella seconda questione dal giudice a quo, delle giustificazioni tratte dal diritto comunitario per un' eventuale restrizione della libera circolazione dei lavoratori.

55. Come a giusto titolo ricordato dal governo dei Paesi Bassi (22), siffatte giustificazioni non possono, in materia, essere attinenti all' ordine pubblico, alla salute e alla pubblica sicurezza. Va osservato che nessuno di questi tre motivi è stato invocato dal Regno del Belgio ovvero dal RVP.

56. Concludo, di conseguenza, suggerendo alla Corte di dichiarare:

1) L' art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, letto congiuntamente con l' art. 7, n. 1, lett. c), della medesima direttiva, dev' essere interpretato nel senso che non osta a che una norma nazionale ricolleghi conseguenze differenti alla concessione di una pensione per il coniuge non attivo secondoché detta prestazione sia concessa sotto forma di un aumento della pensione del coniuge attivo o sotto forma di pensione concessa al coniuge non attivo a titolo personale.

2) Gli artt. 3, lett. c), 48 e 51 del Trattato debbono essere interpretati nel senso che ostano a una siffatta disposizione, dal momento che, non essendo giustificata da ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, è idonea, a seguito di un cambiamento di occupazione che implica il trasferimento del lavoratore subordinato in un altro Stato membro, a ridurre i redditi percepiti a titolo di pensione da detto lavoratore e dal coniuge rimasto non attivo e, di conseguenza, a frapporre ostacoli all' esercizio del diritto di libera circolazione all' interno della Comunità da parte dei lavoratori migranti.

(*) Lingua originale: il francese.

(1) - Sentenza 20 aprile 1988, causa 151/87 (Racc. pag. 2009).

(2) - I, 1.

(3) - GU L 6, pag. 24.

(4) - Uno studio sommario delle disposizioni in vigore in materia sociale permette di sviluppare tre tipi di regimi: quelli che non tengono conto della situazione del coniuge inattivo ma soltanto dei salariati che hanno versato contributi, quelli, e sono la maggioranza, che prevedono un aumento della pensione del coniuge attivo, e, infine, quello dei Paesi Bassi, i soli di questa categoria, che riconosce una pensione personale al coniuge non attivo.

(5) - I, 2.

(6) - V. i considerando 2 e 4 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).

(7) - Sentenza 15 gennaio 1986, causa 41/84 (Racc. pag. 1).

(8) - Punto 20.

(9) - Punto 21.

(10) - Ibidem.

(11) - Sentenza 25 febbraio 1986, causa 254/84, De Jong (Racc. pag. 671, punto 14).

(12) - Ibidem, punto 15.

(13) - Causa C-349/87 (Racc. pag. I-4501).

(14) - Punto 15.

(15) - Punto 16.

(16) - Punto 22.

(17) - Punto 24, il corsivo è mio.

(18) - Punto 25.

(19) - Punto 27.

(20) - La dissuasione dall' esercizio di un diritto riconosciuto dal Trattato, e più precisamente dall' art. 48, è presa in considerazione, nella vostra giurisprudenza, come un possibile ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori (v., in particolare, a questo proposito, il punto 18 della sentenza 7 marzo 1991, causa C-10/90, Masgio, Racc. pag. I-1119, il punto 22 della citata sentenza Paraschi, il punto 12 della sentenza 22 febbraio 1990, causa C-228/88, Bronzino, Racc. pag. I-531).

(21) - Osservazioni del governo belga, pag. 5 della versione francese.

(22) - Punto 20 delle sue osservazioni.