61991C0021

Conclusioni dell'avvocato generale Darmon del 17 marzo 1992. - WUENSCHE HANDELSGESELLSCHAFT INTERNATIONAL GMBH & CO CONTRO HAUPTZOLLAMT HAMBURG-JONAS. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: FINANZGERICHT HAMBURG - GERMANIA. - VALORE IN DOGANA - ACCORDO DI FINANZIAMENTO. - CAUSA C-21/91.

raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-03647


Conclusioni dell avvocato generale


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Signor Presidente,

Signori Giudici,

1. Con le sue questioni pregiudiziali, il Finanzgericht di Amburgo vi chiede di precisare, onde determinare il valore in dogana, le modalità secondo le quali si deve tener conto di un accordo di finanziamento relativo al pagamento delle merci importate.

2. La società Wuensche Handelsgesellschaft International GmbH & Co. (in prosieguo: la "Wuensche") ha importato nel Regno di Spagna, tra il 1983 e il 1985, quindi anche dopo il 1 marzo 1985, merci per le quali le era stata concessa una dilazione di pagamento di 180 giorni a decorrere dal giorno dell' imbarco della partita acquistata. Alcuni contratti indicavano il prezzo fob (free on board, "spese di carico comprese") e, separatamente, era annotata una maggiorazione del 4% per gli interessi bancari a carico del venditore in contropartita della dilazione di pagamento. Altri contratti indicavano un prezzo complessivo, aumentato dello stesso tasso d' interesse. Nella dichiarazione doganale la Wuensche non faceva menzione degli interessi. Le fatture relative a detti contratti precisavano però chiaramente il prezzo della merce e l' ammontare degli interessi dovuti. La Wuensche non ha incluso questi ultimi valori nella dichiarazione del valore in dogana. Lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas decideva invece di applicare i dazi doganali in base al valore globale, comprendente cioè gli interessi indicati in fattura. Questa decisione veniva impugnata dalla Wuensche dinanzi al Finanzgericht di Amburgo, che vi ha sottoposto due questioni pregiudiziali.

3. Le questioni vertono sull' interpretazione della nozione di "accordo di finanziamento relativo all' acquisto di merci importate", contenuta nell' art. 3 del regolamento (CEE) della Commissione n. 1495/80 (1), tenuto conto della modifica apportata a detta disposizione dal regolamento (CEE) n. 220/85 (2).

4. L' art. 3 del regolamento n. 1495/80 recitava:

"A condizione che siano distinti dal prezzo effettivamente pagato o da pagare, gli elementi in appresso elencati non sono da includere nel valore in dogana (...):

c) interessi pagabili conformemente ad un accordo di finanziamento relativo all' acquisto delle merci importate".

5. Dopo la modifica dell' art. 1 del regolamento n. 220/85, l' art. 3, nuova versione, del regolamento n. 1495/80 comprende in particolare tre paragrafi così redatti:

"2. Gli interessi conseguenti ad un accordo di finanziamento concluso dal compratore e relativo all' acquisto di merci importate non sono da includere nel valore in dogana determinato a norma del regolamento (CEE) n. 1224/80 a condizione che:

a) gli interessi siano distinti dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci;

b) l' accordo di finanziamento considerato sia stato stabilito per iscritto;

c) su richiesta, il compratore possa dimostrare che

- siffatte merci sono effettivamente vendute al prezzo dichiarato come prezzo effettivamente pagato o da pagare, e

- il tasso dell' interesse richiesto non sia superiore al livello comunemente praticato per delle transazioni del genere al momento o nel paese dove è stato garantito il pagamento.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano, mutatis mutandis, quando il valore in dogana è determinato applicando un metodo diverso dal valore di transazione.

4. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 si applicano, indipendentemente dalla circostanza che il finanziamento sia garantito dal venditore, da una banca o da un' altra persona fisica o giuridica".

6. Il regolamento n. 220/85 è entrato in vigore il 1 marzo 1985 (art. 2, n. 1). Le disposizioni originarie dell' art. 3, lett. c), del regolamento n. 1495/80 restano applicabili alle merci per le quali la data da assumere per la determinazione del valore in dogana è anteriore al 1 marzo 1985 (art. 2, n. 2). I due regolamenti summenzionati sono quindi applicabili simultaneamente alle importazioni effettuate dalla Wuensche.

7. La prima constatazione in merito, a mio avviso, è che la riforma operata con il regolamento n. 220/85 non ha implicato modifica della nozione - d' altronde non definita - di "accordo di finanziamento". I paragrafi aggiunti dal regolamento summenzionato si limitano a prescrivere nuove modalità di prova: redazione della pattuizione per iscritto, all' acquirente incombe l' onere di provare che dette merci sono effettivamente vendute al prezzo dichiarato e che il tasso d' interesse convenuto non supera l' aliquota normalmente consentita per siffatte transazioni al momento e nel paese nel quale è operato il finanziamento. Non si possono perciò adottare due differenti nozioni dell' "accordo di finanziamento", a seconda che si debba applicare il regolamento n. 1495/80 nella versione originaria o in quella che consegue al regolamento n. 220/85. D' altronde questa è pure l' opinione del giudice a quo, della Wuensche e della Commissione.

8. Questa unanimità non si constata per quel che riguarda detta nozione di "accordo di finanziamento".

9. Il giudice a quo ritiene che non tutte le pattuizioni di interessi per la concessione di una dilazione di pagamento possano considerarsi "accordo di finanziamento". A suo giudizio una interpretazione in questo senso comporterebbe, da un lato, la determinazione del valore di transazione ad un importo diverso da quello del corrispettivo effettivamente versato dall' acquirente, in contrasto con l' art. 3, n. 3, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1224/80 (3), dall' altro agevolerebbe le eventuali frodi. Propone di subordinare la facoltà di dedurre gli interessi del valore in dogana alla prova, che incombe all' acquirente, che la merce gli sarebbe stata venduta ad un prezzo inferiore se avesse effettuato il pagamento al momento della consegna.

10. La Commissione pare condivida queste preoccupazioni. A suo giudizio, l' accordo su una dilazione di pagamento non può considerarsi di per sé come "accordo di finanziamento", con il rischio di autorizzare la deduzione degli interessi in tutti i contratti di vendita internazionali che non prevedono il pagamento in contanti. Ciò striderebbe con il principio fondamentale del diritto relativo al valore in dogana, ricordato dall' art. 2, n. 4, lett. f), del regolamento n. 1224/80, che vieta di ricorrere a valori arbitrari o fittizi. Infine un accordo di finanziamento supporrebbe, da un lato, la stipulazione di una scadenza di pagamento eccezionalmente lunga, dall' altro, la prova che gli interessi sono stati contemplati separatamente e che l' acquirente avrebbe potuto fruire di un prezzo inferiore se avesse pagato in contanti.

11. La Wuensche sostiene invece che qualsiasi pattuizione di interessi in caso di concessione di una dilazione di pagamento è un accordo di finanziamento ai sensi dell' art. 3 del regolamento n. 1495/80.

12. Come indica il terzo considerando del regolamento n. 220/85, il nuovo art. 3 è stato adottato in quanto la Comunità intendeva mettere in atto una decisione del consiglio di cooperazione doganale del GATT. Si tratta più precisamente, nella fattispecie, di una decisione del 26 aprile 1984 del comitato tecnico di valutazione in dogana relativa "al trattamento dell' entità degli interessi nel corso della determinazione del valore in dogana delle merci importate" (4).

13. Anticiperò subito che il punto di vista della Wuensche mi pare l' unico corretto. Nulla nelle disposizioni dei regolamenti nn. 220/85 e 1495/80 consente di limitare in questo modo la nozione di "accordo di finanziamento". La summenzionata decisione del comitato tecnico per la valutazione in dogana, quanto meno nel titolo, contempla gli "interessi" senza riferirsi ad un accordo di finanziamento di tipo particolare. Precisa, d' altro canto, che si applicherà indipendentemente da chi opererà "il finanziamento, sia questi il venditore, una banca o una persona fisica o giuridica", il che dimostra la grande generalità con la quale si è inteso prevedere la deduzione degli interessi. E' la stessa terminologia che ricorre d' altronde al n. 4 del nuovo art. 3 del regolamento n. 1495/80.

14. La proposta del giudice a quo, ripresa dalla Commissione, di subordinare l' applicazione del diritto a deduzione alla prova, che incombe all' acquirente, che la merce gli sarebbe stata venduta ad un prezzo inferiore se avesse pagato in contanti non mi pare possa venir accolta. Non si può infatti ricorrere a condizioni inerenti il regime della prova onde determinare la natura giuridica di una stipulazione intercorsa tra operatori economici. D' altronde avrete notato che questa produzione di prova è già richiesta dal nuovo art. 3, n. 2, lett. c), del regolamento n. 1495/80, che prescrive all' acquirente "su richiesta" di dimostrare che "siffatte merci sono effettivamente vendute al prezzo dichiarato" cioè, in poche parole, che il prezzo indicato non è artificiosamente basso.

15. L' altro criterio, proposto dalla Commissione, di una dilazione anormalmente lunga mi pare privo di pertinenza. Oltre le difficoltà di valutazione nelle quali sfocia inevitabilmente, non è certo che esso tenga sufficientemente conto delle realtà della vita economica. Le imprese hanno talvolta bisogno di credito a brevissimo termine, specie per il periodo nel quale devono pagare i loro fornitori e i loro dipendenti e non hanno ancora incassato i crediti che vantano verso la clientela (5). Non vedo, quindi, perché la concessione di una dilazione di pagamento, anche breve, collegata ad una pattuizione di interessi non potrebbe considerarsi accordo di finanziamento. Indipendentemente dalla dilazione concessa, si tratta di somme pagate dall' acquirente al venditore in contropartita di un servizio distinto dalla vendita della merce.

16. Siffatta conclusione, contrariamente a quello che pare pensi il giudice a quo, non stride con l' art. 3, n. 3, lett. a), del regolamento n. 1224/80. Detto articolo stabilisce che "il prezzo effettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale effettuato o da effettuare da parte del compratore al venditore o a beneficio di quest' ultimo per le merci importate". Tuttavia il n. 4 dello stesso articolo consente già di defalcare talune spese e l' art. 3 del regolamento n. 1495/80 ha ancora aggiunto all' elenco altre possibili deduzioni. Non si può perciò ritenere che vi sia un principio assoluto, che non ammetta eccezioni, secondo il quale il prezzo effettivamente pagato o da pagare è l' importo totale delle somme versate dall' acquirente al venditore.

17. Lo stesso può dirsi per le disposizioni dell' art. 2, n. 4, lett. f) e g), che vietano di basare il valore in dogana su valori minimi, arbitrari o fittizi. E' sorprendente che queste disposizioni siano invocate dalla Commissione per opporle a norme - a mio parere prive di ambiguità - dei regolamenti nn. 220/85 e 1495/80 che essa stessa ha adottato per dare attuazione al GATT.

18. E' innegabile che sono legittime le preoccupazioni per le eventuali frodi espresse dal giudice a quo e dalla Commissione. Si deve evitare infatti che il prezzo delle merci venga artificiosamente ridotto onde diminuirne il valore in dogana, così che il venditore può recuperare, applicando interessi enormi, la frazione del prezzo della merce non fatturata. E' per far fronte a questa preoccupazione che il nuovo art. 3 del regolamento n. 1495/80 prescrive che l' accordo di finanziamento sia redatto per iscritto e che l' acquirente dimostri, su richiesta delle autorità doganali, che le merci sono realmente vendute al prezzo dichiarato e che il tasso d' interesse non eccede le "aliquote normalmente praticate" per transazioni del genere nel momento e nel paese nel quale si opera il finanziamento. Dal momento che, d' altra parte, l' importo degli interessi deve essere indicato in modo distinto, non risulta troppo difficile alle autorità doganali accertare il tasso di interesse convenuto e raffrontarlo a quello ordinariamente praticato nel paese in questione.

19. Certo, per il periodo anteriore al 1 marzo 1985, l' art. 3 del regolamento n. 1495/80 prescriveva solo l' indicazione distinta dell' ammontare degli interessi. Tuttavia l' art. 10, n. 1, del regolamento n. 1224/80 dispone che "ai fini della determinazione del valore in dogana e fatte salve le disposizioni nazionali che attribuiscono alle autorità doganali degli Stati membri competenze più estese, ogni persona o impresa direttamente o indirettamente interessata alle operazioni di importazione considerate fornirà a dette autorità, entro i termini da esse fissati, tutti i documenti e le informazioni necessarie" (6). A mio parere nulla vieta dunque alle autorità doganali, anche per il periodo anteriore al 1 marzo 1985, di richiedere, come informazioni necessarie di cui all' art. 10, n. 1, del regolamento n. 1495/80, come modificato dal regolamento n. 220/85.

20. Propongo quindi di dichiarare:

"1) L' art. 3 del regolamento (CEE) della Commissione 11 giugno 1980, n. 1495, recante attuazione di talune disposizioni degli artt. 1, 3 e 8 del regolamento (CEE) del Consiglio, n. 1224/80, relativo al valore in dogana delle merci (7) va interpretato nel senso che l' espressione 'interessi pagabili conformemente ad un accordo di finanziamento' si riferisce agli interessi convenuti per la concessione di una dilazione di pagamento da parte del venditore, indipendentemente dalla durata della dilazione.

2) Questa interpretazione non è scalfita dalla nuova redazione del summenzionato art. 3, come risulta dall' art. 1 del regolamento (CEE) della Commissione 29 gennaio 1985, n. 220, che modifica il regolamento (CEE) n. 1495/80 summenzionato (8)".

(*) Lingua originale: il francese.

(1) - Regolamento 11 giugno 1980, recante attuazione di talune disposizioni degli artt. 1, 3 e 8 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1224/80, relativo al valore in dogana delle merci (GU L 154, pag. 14).

(2) - Regolamento 29 gennaio 1985, che modifica il regolamento (CEE) n. 1495/80 recante attuazione di talune disposizioni degli artt. 1, 3 e 8 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1224/80, relativo al valore in dogana delle merci (GU L 25, pag. 7).

(3) - Regolamento 28 maggio 1980, relativo al valore in dogana delle merci (GU L 134, pag. 1).

(4) - Basic Instruments and Selected Documents, vol. 31, pag. 299.

(5) - Noterò che, al contrario, una dilazione particolarmente lunga può esser concessa dal venditore per facilitare, per ragioni di tesoreria, lo smercio di articoli da tempo invenduti.

(6) - Il corsivo è mio.

(7) - GU L 154, pag. 14.

(8) - GU L 25, pag. 7.