61990A0021

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (TERZA SEZIONE) DEL 27 NOVEMBRE 1991. - GUENTER GENERLICH CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTE - COLLOCAMENTO IN PENSIONE VOLONTARIO - PERIODO D'INDENNITA - PENSIONE DI ANZIANITA - STIPENDIO BASE PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE. - CAUSA T-21/90.

raccolta della giurisprudenza 1991 pagina II-01323


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Procedura - Atto introduttivo di causa - Requisiti di forma - Esposizione sommaria di un mezzo di diritto - Sviluppo nella replica - Argomenti della convenuta presentati, per la prima volta, nella controreplica - Rispetto del principio del contraddittorio

((Statuto della Corte di giustizia CEE, art. 19, primo comma; regolamento di procedura, art. 38, n. 1, lett. c) ))

2. Dipendenti - Pensioni - Pensione di anzianità - Calcolo - Dipendente che beneficia di un' indennità di cessazione definitiva dalle funzioni - Acquisizione di nuovi diritti a pensione - Nozione

(Statuto del personale, art. 77; regolamento del Consiglio n. 3518/85, art. 4, n. 7)

Massima


1. Un mezzo di annullamento può essere dedotto solo nella replica, qualora esso sia stato esposto sommariamente nell' atto introduttivo di causa di modo che sono stati soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 19, primo comma, dello Statuto della Corte, e 38, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, in base ai quali il giudice comunitario deve essere messo in grado di controllare la legittimità dell' atto impugnato e il convenuto non deve essere privato della possibilità di difendere effettivamente i suoi interessi.

La circostanza che il convenuto esponga, per la prima volta, nella controreplica i suoi argomenti relativi a detto mezzo non pregiudica il principio del contraddittorio.

2. L' art. 4, n. 7, del regolamento n. 3518/85, che istituisce, in occasione dell' adesione della Spagna e del Portogallo, misure particolari e temporanee relative alla cessazione definitiva dalle funzioni di dipendenti delle Comunità, e che consente al dipendente che beneficia di una misura di collocamento in pensione volontario di acquisire "nuovi diritti a pensione", non opera alcuna distinzione tra i due elementi principali che, ai sensi dell' art. 77 dello Statuto, determinano il calcolo della pensione di anzianità, cioè il numero di annualità acquisite dall' interessato e la retribuzione di base relativa al suo ultimo grado e scatto.

Ne deriva che il periodo durante il quale il dipendente che ha beneficiato di una misura di cessazione definitiva dalle funzioni riscuote l' indennità prevista dal regolamento soprammenzionato e continua a versare i suoi contributi al regime pensionistico delle Comunità, può essere preso in considerazione sia ai fini di aumentare il numero delle annualità che egli ha acquisito sia al fine di completare il termine di un anno durante il quale egli deve, in conformità all' art. 77 dello Statuto, essere stato inquadrato nel suo ultimo grado e scatto affinché la sua pensione di anzianità sia calcolata sulla base del trattamento ad esso relativo.

Parti


Nella causa T-21/90,

Guenter Generlich, ex funzionario della Commissione delle Comunità europee, residente a Bruxelles, con gli avv.ti Marcel Slusny e Oliver Slusny, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Ernest Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Griesmar, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. R. Hayder, dipendente pubblico nazionale distaccato presso il servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuto,

avente ad oggetto l' annullamento della decisione della Commissione 1 agosto 1989, con cui vengono liquidati i diritti a pensione di anzianità del ricorrente, in quanto in tale decisione si calcola detta pensione basandosi sulla retribuzione di base relativa al grado B 2, scatto 8, o la condanna della Commissione a risarcire il danno che il ricorrente ritiene aver subito a causa di tale decisione,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, A. Saggio e C. Yeraris, giudici,

cancelliere: B. Pastor, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e a seguito della trattazione orale del 18 settembre 1991,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


Antefatti e procedimento

1 Il ricorrente, nato il 28 maggio 1925, è entrato in servizio presso la Commissione delle Comunità europee il 6 gennaio 1959 in qualità di contabile. Reinquadrato a decorrere dal 1 gennaio 1962 nel grado C 1, egli è passato successivamente al grado B 3, poi B 2, nel quale egli ha raggiunto, il 1 dicembre 1981, lo scatto 8.

2 Il 24 gennaio 1986, il ricorrente chiedeva la sua ammissione al beneficio di un provvedimento di cessazione definitiva dal servizio, ai sensi del regolamento del Consiglio (CECA, CEE, Euratom) 12 dicembre 1985, n. 3518, che istituisce provvedimenti speciali per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee, in occasione dell' adesione della Spagna e del Portogallo (GU L 335, pag. 56, in prosieguo: il "regolamento").

3 Con decisione 3 marzo 1986, egli veniva promosso al grado B 1 con effetto dal 1 febbraio 1986 e veniva inquadrato allo scatto 4 di tale grado con anzianità di scatto al 1 luglio 1984. Il ricorrente poteva pertanto passare, il 1 luglio 1986, allo scatto 5 dello stesso grado.

4 Con lettera 25 giugno 1986, il ricorrente veniva informato dell' esito favorevole riservato alla sua domanda e cessava definitivamente dal servizio il 1 ottobre 1986.

5 A decorrere da tale data, egli cominciava a beneficiare dell' indennità mensile di cui all' art. 4, n. 1, del regolamento. Quest' ultima gli veniva versata per un importo pari al 70% dello stipendio base relativo al grado B 1, scatto 5, corrispondente al suo inquadramento al 30 settembre 1986.

6 Il ricorrente continuava a beneficiare di tale indennità mensile fino al 1 marzo 1989, data in cui egli veniva a soddisfare "le condizioni che danno diritto all' importo massimo della pensione di anzianità". Tale circostanza comportava, ai sensi dell' art. 4, n. 2, del regolamento, la cessazione del beneficio dell' indennità. Infatti, alla data del 1 marzo 1989, il ricorrente totalizzava trentacinque annualità da prendere in conto per il calcolo della sua pensione, ivi comprese le "nuove annualità" che egli aveva acquisito durante il periodo nel corso del quale aveva beneficiato dell' indennità, in conformità all' art. 4, n. 7, del regolamento.

7 Con decisione 1 agosto 1989, modificata lo stesso giorno, il ricorrente veniva ammesso al beneficio di una pensione di anzianità a decorrere dal 1 marzo 1989. Contemporaneamente gli veniva anche notificato un avviso di fissazione dei suoi diritti a detta pensione di anzianità, da cui risultava che l' importo della pensione che gli sarebbe stata pagata sarebbe stato calcolato sulla base della retribuzione relativa al grado B 2, scatto 8.

8 Il 4 ottobre 1989, il ricorrente presentava un reclamo, ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), contro la decisione 1 agosto 1989, chiedendo che quest' ultima fosse revocata e sostituita con un' altra decisione con cui venivano liquidati i suoi diritti a pensione non sulla base della retribuzione relativa al grado B 2, scatto 8, ma sulla base della retribuzione relativa al grado B 1, che egli riteneva aver posseduto per più di un anno al momento del suo pensionamento.

9 A sostegno del suo reclamo, l' interessato fa valere che il metodo di liquidazione applicato violava le disposizioni dell' art. 77 dello statuto e dell' art. 4, n. 7, del regolamento e che l' amministrazione era venuta meno al suo dovere di sollecitudine nei suoi confronti.

10 Con decisione della Commissione adottata il 22 gennaio 1990 e notificata al ricorrente, con lettera del direttore generale del personale e dell' amministrazione, in data 30 gennaio 1990, il reclamo veniva respinto. Nella decisione di rigetto si rileva che il ricorrente, alla data in cui aveva lasciato il servizio, non poteva far valere nel grado B 1, scatto 5 o 4, un' anzianità superiore ad un anno e che, anche se l' art. 4, n. 7, del regolamento consente al dipendente che beneficia di un provvedimento di cessazione definitiva dalle funzioni di acquisire nuove annualità nel corso del periodo durante il quale egli percepisce l' indennità, non gli consente di completare il termine di un anno previsto dall' art. 77, secondo comma, dello Statuto.

11 Stando così le cose, con atto introduttivo depositato in cancelleria il 20 aprile 1990, il ricorrente ha presentato il presente ricorso inteso all' annullamento della decisione 1 agosto 1989 o al risarcimento del danno che ritiene aver subito di conseguenza.

12 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria e, al tempo stesso, d' invitare le istituzioni delle Comuntà europee ad esporre la loro prassi amministrativa per quanto riguarda i nuovi diritti a pensione di anzianità previsti dai regolamenti relativi alle misure dette di "dégagement" (esodo).

13 Con lettere rispettive 18 luglio, 2 agosto, 20 agosto e 9 settembre 1991, il Consiglio, la Corte dei conti, la Corte di giustizia e il Parlamento hanno fatto conoscere la loro risposta. La Corte di giustizia e la Corte dei conti hanno comunicato che esse non hanno avuto l' occasione fino al momento attuale di adottare una qualsiasi prassi amministrativa in materia, mentre dalle risposte del Consiglio e del Parlamento risulta che essi seguono prassi amministrative opposte, cioè il primo la soluzione adottata dalla Commissione e il secondo quella reclamata dal ricorrente.

14 Nel suo ricorso, il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

1) annullare la decisione della Commissione 1 agosto 1989 in quanto in essa si rifiuta di concedergli il beneficio dell' art. 77 dello Statuto e dell' art. 4, n. 7, del regolamento;

2) dichiarare che la Commissione ha agito illecitamente disconoscendo il dovere di sollecitudine che ad essa incombe e non rispettando il legittimo affidamento, in quanto non ha avuto cura di far pervenire a conoscenza del ricorrente il fatto che egli, a suo parere, aveva diritto solo ad una pensione di dipendente di grado B 2 e non di grado B 1;

3) condannare pertanto la Commissione a pagargli a titolo di risarcimento danni un importo pari alla differenza tra l' importo della pensione che gli sarebbe stata pagata se fosse stata calcolata tenendo conto del suo inquadramento nel grado B 1 e l' importo che la Commissione gli ha concesso sulla base del suo inquadramento nel grado B 2, differenza che ammonta a 50 000 franchi belgi con riserva di perfezionamento in corso di causa;

4) condannare la controparte a versargli interessi al tasso dell' 8% a decorrere dalla data del 1 marzo 1989;

5) condannare la controparte alle spese.

15 Nella replica il ricorrente procede ad una nuova formulazione delle sue conclusioni e chiede che il Tribunale voglia:

1) annullare la decisione della Commissione 1 agosto 1989 in quanto si rifiuta di concedergli il beneficio dell' art. 77 dello Statuto e dell' art. 4, n. 7, del regolamento;

2) nel caso in cui la decisione soprammenzionata fosse annullata, applicare l' art. 176 del Trattato CEE;

3) in questa eventualità, condannare la Commissione a pagare gli arretrati che gli sono dovuti sull' importo mensile della sua pensione e, per il futuro, detto importo così come è stato calcolato dalla Commissione nel controricorso (pag. 11, colonna di destra dell' ultimo comma);

4) dichiarare che la Commissione ha agito illecitamente, violando il dovere di sollecitudine che ad essa incombe e non rispettando il legittimo affidamento in quanto non ha riconsciuto i diritti del ricorrente a che la sua pensione fosse calcolata sulla base della retribuzione relativa al grado B 1, scatto 5;

5) condannare pertanto la Commissione a versargli a titolo di risarcimento danni un importo pari alla differenza tra l' importo della pensione che gli sarebbe stata pagata se fosse stata calcolata tenendo conto del suo inquadramento nel grado B 1, scatto 5, e quella che la Commissione gli ha concesso sulla base del suo inquadramento nel grado B 2, scatto 8, differenza che ammonta a 1 franco belga con riserva di perfezionamento in corso di causa;

6) condannare la Commissione a pagargli gli interessi al tasso dell' 8% a decorrere dalla data del 1 marzo 1989 sugli importi che gli saranno attribuiti;

7) condannare la Commissione alle spese.

16 All' udienza il difensore del ricorrente ha precisato che i punti delle conclusioni presentate sub 4 e 5 nella replica riguardavano l' ipotesi in cui la decisione della Commissione non venisse annullata.

17 La convenuta conclude che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- statuire a norma di legge sulle spese.

Sul merito

18 A sostegno delle sue conclusioni per l' annullamento, il ricorrente deduce un primo mezzo, relativo alla violazione dell' art. 77 dello Statuto e dell' art. 4, n. 7, del regolamento. A sostegno delle sue conclusioni per il risarcimento, egli deduce un secondo mezzo, relativo alla violazione del dovere di sollecitudine e del principio del legittimo affidamento.

19 Prima di presentare gli argomenti sviluppati dalle parti, occorre ricordare le disposizioni che costituiscono l' ambito normativo della presente controversia.

20 Lo Statuto, che disciplina nel capitolo 3 del titolo V il regime delle pensioni dei dipendenti, prevede all' art. 77, secondo comma, che:

"L' ammontare massimo della pensione di anzianità è fissato al 70% dell' ultimo stipendio base relativo all' ultimo grado nel quale è stato inquadrato il funzionario durante un anno almeno. Tale importo rimane acquisito al funzionario che ha maturato trentacinque anni di servizio, calcolati in base alle disposizioni dell' articolo 3 dell' allegato VIII. Se il numero degli anni di servizio è inferiore a trentacinque, l' ammontare massimo di cui sopra viene ridotto in proporzione".

21 Il regolamento, all' art. 1, autorizza le istituzioni comunitarie ad adottare nei confronti dei funzionari che abbiano raggiunto l' età di 55 anni provvedimenti di cessazione definitiva dal servizio "nell' interesse del servizio e per tener conto delle necessità derivanti dall' adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee".

22 Per il resto, l' art. 4 del regolamento stabilisce, ai nn. 1 e 7, quanto segue:

"1. L' ex funzionario cui sia stato applicato il provvedimento previsto dall' art. 1 ha diritto a un' indennità mensile pari al 70% dello stipendio base relativo al suo grado e scatto al momento della cessazione dal servizio, quale figura nella tabella dell' art. 66 dello Statuto, in vigore il primo giorno del mese in cui l' indennità deve essere liquidata".

7. Durante il periodo nel corso del quale ha diritto all' indennità, l' ex funzionario continua ad acquisire nuovi diritti a pensione di anzianità, sulla base dello stipendio relativo al suo grado e scatto, purché durante tale periodo versi il contributo previsto dallo Statuto sulla base di detto stipendio; il massimo della pensione non può superare l' importo massimo previsto dall' art. 77, secondo comma, dello Statuto. Per l' applicazione delle disposizioni previste dall' articolo 5 dell' allegato VIII dello Statuto e dall' articolo 108 dell' ex regolamento generale della CECA, tale periodo viene considerato come periodo di servizio".

Sul primo mezzo relativo alla violazione dell' art. 77 dello Statuto e dell' art. 4, n. 7, del regolamento

23 Il ricorrente, dopo aver esposto, nella parte "in fatto" del suo ricorso, gli antefatti della controversia, si è limitato a indicare questo primo mezzo senza procedere al suo sviluppo, pur riservandosi di presentare le sue osservazioni in fatto e in diritto in maniera più dettagliata nella replica.

24 La convenuta, nel controricorso, osserva che un' indicazione così ellittica dei testi regolamentari, senza che tale indicazione sia accompagnata da un' argomentazione, anche ridotta, non corrisponde alle esigenze dell' art. 38, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte, in base al quale il ricorso deve contenere "l' esposizione sommaria dei motivi indicati". Di conseguenza, la convenuta chiede che il primo mezzo sia dichiarato irricevibile, tenuto conto del fatto che essa è stata privata della possibilità di esaminare il mezzo nel merito nella fase del controricorso e le è stato pertanto in parte impedito di difendere effettivamente i propri interessi. A sostegno della sua domanda, la convenuta menziona le sentenze della Corte 14 dicembre 1962, Meroni / Alta Autorità (cause 46/59 e 47/59, Racc. pag. 765), e 14 maggio 1975, CNTA / Commissione (causa 74/74, Racc. pag. 533).

25 Nella replica, il ricorrente sostiene di aver esposto, nel suo reclamo e nel suo ricorso, gli antefatti della causa e i mezzi di diritto in una maniera separata che non lasciava alcun dubbio sulla portata dei suoi argomenti. L' autorità che ha il potere di nomina, respingendo con una decisione dettagliata il suo reclamo, non avrebbe avuto il minimo dubbio circa l' oggetto della controversia e la portata dell' argomentazione articolata nel suo reclamo, la quale è stata riportata nel primo mezzo invocato a sostegno del ricorso.

26 Il ricorrente procede quindi allo sviluppo di questo primo mezzo. Innanzitutto, egli fa notare che il problema che si pone in tale causa risulta dal fatto che, come tutti i dipendenti che beneficiano di un provvedimento di cessazione anticipata dal servizio, egli si è trovato in una situazione mediana che non era né l' attività, posizione prevista dall' art. 35, lett. a), dello Statuto, né quella di un funzionario che beneficia di una pensione di anzianità. Anche se è vero che la determinazione dell' importo massimo della pensione di anzianità, come è prevista all' art. 77, secondo comma, dello Statuto, è fissata al 70% dell' ultima retribuzione base relativa all' ultimo grado nel quale il dipendente è stato inquadrato per almeno un anno, la durata di tale inquadramento dovrebbe costituire oggetto di una maggiorazione in conformità alle disposizioni dell' art. 4, n. 7, del regolamento. In base a tale disposizione, l' ex dipendente continuerebbe ad acquisire nuovi diritti a pensione di anzianità sulla base della retribuzione relativa al suo grado ed al suo scatto. Con riserva che, durante il periodo nel corso del quale il diritto all' indennità sussiste, avvenga il versamento dei contributi previsti dallo Statuto sulla base di tale retribuzione, tale periodo sarebbe considerato come periodo di servizio. In secondo luogo, il ricorrente sostiene che la normativa comunitaria ha fatto riferimento, all' art. 4 del regolamento, all' esistenza di una correlazione tra l' acquisizione di nuove annualità ed il versamento di contributi al regime pensionistico. In terzo luogo, egli ritiene che, in considerazione delle interpretazioni contraddittorie date dalle istituzioni in cause analoghe, l' interpretazione data dalla Commissione ad una norma equivoca comporterebbe una violazione di una norma superiore di diritto.

27 La convenuta, nella controreplica, ritorna sulla questione della ricevibilità del primo mezzo. Essa riconosce che non ha avuto alcuna difficoltà nel comprendere la tesi sostenuta dal ricorrente nel suo reclamo, tesi che è stata implicitamente ripresa nell' ambito della presente controversia e secondo la quale la durata del suo inquadramento al grado B 1 deve essere calcolata tenendo conto del periodo durante il quale egli ha beneficiato dell' indennità di cessazione dal servizio. Tuttavia, essa fa valere che l' omissione di discutere, alla fase del reclamo, i motivi di diritto esposti nella decisione di rigetto del reclamo, l' ha collocata in una "situazione ridotta", in quanto essa ha potuto prendere posizione sugli argomenti del ricorrente solo nell' ambito dell' ultima memoria.

28 Per quanto riguarda la fondatezza del mezzo, la convenuta fa valere diversi argomenti per sostenere la sua tesi secondo cui il periodo durante il quale viene versata l' indennità consente al beneficiario di acquisire nuove annualità ai fini del calcolo della sua pensione di anzianità, ma non potrebbe essere considerata come un periodo di servizio ai fini di completare, eventualmente, il termine minimo di un anno richiesto dall' art. 77, secondo comma, dello Statuto perché si tenga conto dell' ultimo grado e scatto.

29 Gli argomenti della Commissione si possono riassumere nel modo seguente. Innanzitutto, andrebbe notato che il ricorrente, dopo la cessazione definitiva dal servizio, il 1 ottobre 1986, non sarebbe stato più collocato in una qualsiasi delle posizioni previste all' art. 35 dello Statuto e non avrebbe più avuto la qualità di dipendente. Divenuto "ex dipendente", come precisa ripetutamente l' art. 4 del regolamento, la durata del suo inquadramento nel grado B 1 sarebbe stata interrotta all' atto della sua cessazione dal servizio. In secondo luogo, la regola generale imposta dall' art. 4, n. 7, del regolamento consentirebbe certo di acquisire nuovi diritti a pensione, ma tale regola generale sarebbe assoggettata alla restrizione di cui all' art. 77, secondo comma, dello Statuto, secondo cui la pensione non potrebbe eccedere l' ammontare fissato al 70% dell' ultima retribuzione relativa all' ultimo grado posseduto come dipendente (e non come ex dipendente) per almeno un anno prima della cessazione definitiva dal servizio. Stando così le cose, detta regola generale non consentirebbe di prendere in conto il periodo 1 ottobre 1986 - 1 marzo 1989, durante il quale il ricorrente ha beneficiato dell' indennità ai fini di completare detto periodo minimo di un anno. In terzo luogo, il periodo che fa sorgere il diritto all' indennità potrebbe essere considerato come un periodo di servizio solo ai fini dell' applicazione dell' art. 5 dell' allegato VIII dello Statuto e dell' art. 108 dell' ex regolamento generale della CECA, come precisa esplicitamente l' ultima frase del n. 7 dell' art. 4 del regolamento. In quarto luogo, occorrerebbe tener conto del fatto che nessuna disposizione statutaria stabilisce una correlazione tra l' ammontare dei contributi al regime pensionistico e l' ammontare della pensione. Se l' acquisizione di nuovi diritti a pensione è in effetti condizionata dal versamento dei contributi da parte di colui che ha costituito oggetto di un provvedimento di cessazione definitiva dal servizio, ciò sarebbe solo al fine di aumentare le annualità della pensione e non avrebbe niente che vedere con un qualsiasi principio di correlazione tra gli importi dei contributi e quelli della pensione. Infine, la convenuta fa notare che il ricorrente ha omesso di specificare la norma superiore di diritto che egli ritiene violata nella fattispecie e che, in ogni caso, non potrebbe essere un asserito principio di correlazione tra l' importo dei contributi versati e quello della pensione.

30 Per quanto riguarda la questione della ricevibilità del primo mezzo, sollevata dalla convenuta, il Tribunale rileva che, ai sensi dell' art. 19, primo comma, del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee e dell' art. 38, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte, che si applica mutatis mutandis nella presente causa per quanto riguarda la fase scritta del procedimento, il ricorso deve contenere tra l' altro l' oggetto della controversia e una esposizione sommaria dei mezzi dedotti.

31 Trattandosi di un ricorso per annullamento, i requisiti delle disposizioni soprammenzionate sono soddisfatti se il ricorso contiene una esposizione precisa degli antefatti e dei mezzi di diritto che consenta al Tribunale di esercitare il suo controllo giurisdizionale sulla legittimità dell' atto comunitario di cui trattasi e non privi la convenuta della possibilità di difendere effettivamente i suoi interessi.

32 Nella fattispecie, anche se è vero che l' esposizione del primo mezzo è molto laconica, il ricorso contiene, nella parte "in fatto", abbastanza elementi che precisano e chiariscono in che cosa sarebbe consistita la violazione delle disposizioni dell' art. 77 dello Statuto e dell' art. 4, n. 7, del regolamento, che vi è esplicitamente invocato. Inoltre, il ricorrente aveva il diritto di sviluppare tale mezzo e di apportare qualsiasi precisazione utile nella replica, il che egli ha fatto precisamente (v. sentenza della Corte 14 maggio 1975, CNTA, causa 74/74, soprammenzionata, punto 4 della motivazione).

33 Stando così le cose, occorre constatare che le imperfezioni fatte valere nel ricorso non sono state tali da ostacolare il Tribunale nell' esercizio del suo controllo giurisdizionale né di impedire alla Commissione di difendere effettivamemnte i suoi interessi, tenuto conto del fatto che quest' ultima, come del resto essa stessa ha riconosciuto, era già, dalla fase del reclamo, in grado di comprendere e di rifiutare la tesi del ricorrente sulle modalità di calcolo dell' importo della sua pensione. Pertanto, il fatto che la convenuta abbia scelto di presentare i suoi argomenti solo nella controreplica non ha potuto pregiudicare il principio del contraddittorio.

34 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che bisogna respingere le osservazioni della convenuta sulla ricevibilità del primo mezzo.

35 Per quanto riguarda la fondatezza di questo mezzo, occorre sottolineare che la questione giuridica posta nella fattispecie è quella dell' interpretazione che occorre dare alla nozione di "nuovi diritti a pensione di anzianità" di cui all' art. 4, n. 7, del regolamento. La convenuta sostiene che tale nozione riguarda esclusivamente le annualità prese in conto per il calcolo della pensione, di modo che i "nuovi diritti a pensione" sarebbero sinonimi di "nuove annualità". Per contro, il ricorrente sostiene che il periodo nel corso del quale il diritto all' indennità sussiste consente non solo di acquisire nuove annualità, ma anche di completare il termine di un anno durante il quale il dipendente deve essere stato inquadrato negli ultimi grado e scatto affinché la pensione sia calcolata sulla base della retribuzione ad essa relativa.

36 Il Tribunale constata che ai sensi dell' art. 77 dello Statuto, l' ammontare della pensione di anzianità è determinata mediante due elementi principali, cioè il numero di annualità acquisite dal dipendente e la retribuzione di base relativa ai suoi ultimi grado e scatto. Tuttavia, questi due elementi vengono presi in considerazione solo entro taluni limiti di tempo. Da un lato non possono essere prese in considerazione più di trentacinque annualità e, dall' altro, una durata di inquadramento di un anno negli ultimi grado e scatto è richiesta affinché la retribuazione di base ad essi relativa possa essere presa in considerazione per il calcolo della pensione. Infine, l' importo massimo della pensione che è determinato da questi due elementi è fissato dallo Statuto al 70% dell' ultima retribuzione di base considerata per il calcolo della pensione.

37 Tale disciplina di principio è modificata dall' art. 4, n. 7, del regolamento solo nella misura in cui tale disposizione consente al dipendente che ha beneficiato di un provvedimento di cessazione volontaria dal servizio di acquisire "nuovi diritti a pensione". Tuttavia, occorre osservare che, se tale disposizione specifica consente esplicitamente l' acquisizione di nuovi diritti a pensione, essa non opera alcuna distinzione tra i due elementi principali che determinano il calcolo della pensione di anzianità, così come sono stati precedentemente definiti. Ne deriva che il periodo durante il quale il dipendente che ha beneficiato di una misura di cessazione volontaria dal servizio percepisce l' indennità prevista dal regolamento e continua a versare i suoi contributi al regime pensionistico può essere preso in considerazione sia ai fini di aumentare il numero delle annualità che egli ha acquisito sia di completare il termine di un anno durante il quale egli deve essere stato inquadrato nei suoi ultimi grado e scatto affinché la sua pensione sia calcolata sulla base della retribuzione ad essi relativa.

38 Se l' ultima frase dell' art. 4, n. 7, del regolamento menziona esplicitamente che il periodo nel corso del quale il diritto all' indennità sussiste è considerato come periodo di servizio per l' applicazione dell' art. 5 dell' allegato VIII dello Statuto, ciò è dovuto al carattere eccezionale del beneficio concesso da quest' ultima disposizione ai dipendenti che hanno meno di trentacinque annualità all' età di 60 anni. Infatti, il legislatore si è preoccupato di non lasciare alcun dubbio circa l' applicazione di tale disposizione eccezionale, nel caso di un provvedimento di cessazione definitiva dal servizio. Di conseguenza, ingiustamente la convenuta ne trae un argomento a contrario per sostenere che il periodo durante il quale l' indennità è versata consente in via di principio solo di acquisire nuove annualità, ed eccezionalmente di beneficiare delle disposizioni dell' art. 5 dell' allegato VIII dello Statuto.

39 Occorre aggiungere, nei confronti degli argomenti della convenuta, che se l' anzianità del ricorrente nel grado e scatto si è fermata nel momento della cessazione definitiva dal servizio, ciò non impedisce che il termine prefissato di un anno di cui all' art. 77, secondo comma, dello Statuto abbia continuato a decorrere. Infatti, nel caso dell' art. 4, n. 7, del regolamento, non si tratta dell' attribuzione di una promozione, ma dell' acquisizione di nuovi diritti a pensione.

40 In questa fase del ragionamento occorre osservare che l' interpretazione data sopra alle disposizioni di cui trattasi è compatibile con la finalità del regolamento che, nell' interesse del servizio e per tener conto delle necessità determinate dall' adesione di nuovi Stati membri, concede tali benefici pensionistici, al fine di incentivare i dipendenti a chiedere l' applicazione del provvedimento di cessazione definitiva dal servizio.

41 In considerazione delle considerazioni che precedono, occorre dichiarare fondato il primo mezzo e annullare l' atto impugnato in quanto si è proceduto alla liquidazione della pensione del ricorrente prendendo in considerazione la retribuzione di base relativa al grado B 2, scatto 8.

42 Essendo annullato l' atto impugnato dal ricorrente, spetta alla convenuta, in conformità all' art. 176 del Trattato CEE, adottare le misure che comporta l' esecuzione della presente sentenza procedendo a una nuova liquidazione dei diritti del ricorrente ad una pensione di anzianità, alla luce dell' interpretazione dell' art. 4, n. 7, del regolamento di cui sopra.

43 Inoltre, occorre condannare la Commissione a versare al ricorrente gli arretrati che deriveranno dalla nuova liquidazione dei suoi diritti a pensione, maggiorata degli interessi moratori al tasso dell' 8% che egli ha chiesto, e ciò a decorrere da ogni data di scadenza.

Circa il secondo mezzo relativo alla violazione del dovere di sollecitudine e del principio del legittimo affidamento

44 Essendo stato annullato l' atto impugnato dal ricorrente ed essendo stata la Commissione condannata a pagargli gli arretrati che deriveranno dalla nuova liquidazione dei suoi diritti a pensione, maggiorati degli interessi moratori, le conclusioni per il risarcimento del ricorrente sono divenute, così come egli ha ammesso nella replica (punto 24.2), senza oggetto. Di conseguenza, non occorre statuire al riguardo esaminando il secondo mezzo.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

45 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, il soccombente è condannato alle spese se si conclude in tal senso. La Commissione è risultata soccombente e va quindi condannata alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1) La decisione della Commissione 1 agosto 1989 con cui si liquidano i diritti a pensione di anzianità del ricorrente è annullata, in quanto l' ammontare di detta pensione è stato calcolato prendendo in considerazione la retribuzione di base relativa al grado B 2, scatto 8.

2) La Commissione è condannata a versare al ricorrente gli arretrati che deriveranno dalla nuova liquidazione dei suoi diritti a pensione alla quale la Commissione dovrà procedere, maggiorati degli interessi di mora al tasso dell' 8% l' anno a decorrere da ogni data di scadenza.

3) Non occorre statuire sugli altri capi di conclusioni.

4) La Commissione è condannata alle spese.