61990A0017

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (TERZA SEZIONE) DEL 15 LUGLIO 1993. - E. CAMARA ALLOISIO E ALTRI CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTI - IRRICEVIBILITA - ATTO LESIVO - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI CONCORSO. - CAUSE RIUNITE T-17/90, T-28/91 E T-17/92.

raccolta della giurisprudenza 1993 pagina II-00841


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Ricorso d' annullamento ° Atti impugnabili ° Nozione ° Atti che producono effetti giuridici vincolanti ° Atti preparatori ° Esclusione

(Trattato CEE, art. 173)

2. Dipendenti ° Ricorso ° Atto recante pregiudizio ° Atto preparatorio ° Riapertura di un procedimento di concorso a seguito dell' annullamento di alcune decisioni della commissione giudicatrice ° Irricevibilità

(Statuto del personale, artt. 90 e 91)

3. Dipendenti ° Ricorso ° Ricorso per risarcimento danni non preceduto da un procedimento precontenzioso conforme allo Statuto ° Irricevibilità

(Statuto del personale, artt. 90 e 91)

4. Dipendenti ° Ricorso ° Sentenza d' annullamento ° Effetti ° Annullamento di una decisione di una commissione giudicatrice di concorso ° Obblighi dell' amministrazione ° Modifica della composizione della commissione giudicatrice ° Liceità ° Presupposti

(Trattato CEE, art. 176; Statuto del personale, allegato III)

5. Dipendenti ° Concorso ° Valutazione delle capacità dei candidati ° Potere discrezionale della commissione giudicatrice ° Sindacato giurisdizionale ° Limiti

(Statuto del personale, allegato III)

Massima


1. Costituiscono atti o decisioni impugnabili con un ricorso d' annullamento soltanto i provvedimenti che producono effetti giuridici obbligatori tali da incidere sugli interessi del ricorrente, modificando, in misura rilevante, la sua situazione giuridica. Qualora si tratti di atti o di decisioni la cui elaborazione avvenga in più fasi, segnatamente al termine di un procedimento interno, costituiscono in via di principio atti impugnabili unicamente i provvedimenti che stabiliscono definitivamente la posizione dell' istituzione al termine di detto procedimento, salvo i provvedimenti intermedi volti a preparare la decisione finale.

2. Gli atti preparatori di una decisione non costituiscono atti che arrecano pregiudizio ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto e possono quindi essere impugnati soltanto in via incidentale, in occasione di un ricorso contro un atto annullabile. Ciò vale per la decisione dell' amministrazione di riaprire un procedimento di concorso a seguito dell' annullamento da parte della Corte di alcune decisioni della commissione giudicatrice. Infatti, dal combinato disposto dell' art. 176 del Trattato e dell' allegato III dello Statuto risulta che detta decisione, la quale non contiene alcun elemento di carattere decisionale che possa essere distinto dal procedimento di concorso, è la conseguenza necessaria che si impone per consentire il proseguimento del procedimento dopo la sentenza d' annullamento. Gli effetti di tale misura non vanno oltre gli effetti propri di un atto intermedio del procedimento e non incidono né sulla posizione giuridica né sulla posizione statutaria dei candidati. La misura costituisce quindi un atto preparatorio la cui irregolarità potrebbe essere contestata soltanto in occasione di un ricorso proposto avverso la decisione adottata al termine del procedimento di concorso.

3. In mancanza d' un atto recante pregiudizio, il procedimento precontenzioso, che mira a consentire e a favorire il componimento amichevole della lite fra il dipendente e l' amministrazione, si articola, in via di principio, in due fasi. A norma dell' art. 90, n. 1, dello Statuto, il dipendente può adire l' autorità che ha il potere di nomina con una domanda che la invita ad adottare una decisione nei suoi confronti. In caso di risposta negativa o di silenzio-rigetto, l' interessato può presentare un reclamo che contesta la decisione esplicita o implicita di rigetto della sua domanda, secondo le modalità contemplate dall' art. 90, n. 2, dello Statuto, onde indurre l' amministrazione a riesaminare la sua decisione alla luce delle obiezioni formulate nel reclamo.

Per quanto attiene alla ricevibilità di un' azione per risarcimento danni, solo qualora sussista un nesso diretto fra un ricorso d' annullamento e detta azione quest' ultima è ricevibile in quanto azione accessoria al ricorso d' annullamento, senza dover essere necessariamente preceduta tanto da una domanda che inviti l' autorità che ha il potere di nomina a risarcire il danno assertivamente subito quanto da un reclamo che contesti la fondatezza del rigetto esplicito o implicito della domanda. Per contro, qualora il danno asserito non risulti da un atto di cui si chiede l' annullamento, ma da vari errori ed omissioni che si ritiene siano stati commessi dall' amministrazione, il procedimento precontenzioso deve imperativamente iniziare con una domanda che inviti l' autorità che ha il potere di nomina a risarcire detto danno e proseguire, se del caso, con un reclamo diretto contro la decisione di rigetto della domanda.

4. In caso d' annullamento da parte del giudice comunitario di un atto di un' istituzione, spetta a quest' ultima, in forza dell' art. 176 del Trattato, adottare i provvedimenti adeguati necessari per l' esecuzione della sentenza. Qualora una decisione di una commissione giudicatrice di concorso sia stata annullata per mancanza di motivazione e irregolarità di procedura, l' esecuzione della sentenza comporta il ripristino della situazione come essa era prima che sopraggiungessero le circostanze censurate dal giudice. Tuttavia l' amministrazione, qualora si trovi, per motivi indipendenti dalla sua volontà, nell' impossibilità di ricostituire la commissione giudicatrice come essa era inizialmente composta, può, al solo fine di garantire la continuità del pubblico impiego comunitario, procedere alla sostituzione di alcuni membri pur mantenendo, nel far ciò, una situazione quanto più vicina possibile alla situazione iniziale.

5. Le valutazioni effettuate dalla commissione giudicatrice quando esamina le capacità dei candidati possono essere soggette al sindacato del giudice comunitario soltanto in caso di palese violazione delle norme che disciplinano i lavori della commissione giudicatrice stessa.

Parti


Nelle cause riunite T-17/90,

Erminia Camara Alloisio e altri,

T-28/91,

Erminia Camara Alloisio e altri,

e T-17/92,

Heidrun Blieschies e altri,

dipendenti della Commissione delle Comunità europee, rappresentati dagli avv.ti Marcel Slusny e Olivier-Marie Slusny, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Sean Van Raepenbusch e dalla signora Ana Maria Alves Vieira, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Annecchino, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

aventi ad oggetto, in primo luogo, la domanda diretta all' annullamento delle decisioni della Commissione 26 giugno 1989 di riprendere il procedimento per il concorso COM2/82, in secondo luogo, la domanda mirante all' annullamento della decisione della commissione giudicatrice di detto concorso di non ammettere i ricorrenti alle prove dello stesso concorso e, in terzo luogo, la domanda di condanna della Commissione al risarcimento dei danni,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dai signori J. Biancarelli, presidente, B. Vesterdorf e R. García-Valdecasas, giudici,

cancelliere: H. Jung

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 18 maggio 1993,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


Antefatti della causa

1 I ricorrenti appartengono ad un gruppo di dipendenti di ruolo e di agenti della Commissione i quali, nel dicembre 1984, hanno proposto alcuni ricorsi dinanzi alla Corte di giustizia diretti all' annullamento delle decisioni della commissione giudicatrice del concorso interno COM2/82 in base alle quali essi non erano stati ammessi alle prove dello stesso concorso. Il concorso era stato bandito al fine di costituire un elenco di riserva di assistenti aggiunti, di assistenti di segretariato aggiunti e di assistenti tecnici aggiunti, la cui carriera riguardava i gradi 5 e 4 della categoria B.

2 Con due sentenze 11 marzo 1986, causa 293/84, Sorani e a./Commissione (Racc. pag. 967), e causa 294/84, Adams e a./Commissione (Racc. pag. 977), la Corte annullava le suddette decisioni in quanto i ricorrenti non avevano la possibilità di pronunciarsi sui giudizi espressi su di loro presso la commissione giudicatrice dai loro superiori gerarchici. In seguito a queste sentenze, la commissione giudicatrice convocava i candidati interessati per il mese di giugno 1986, affinché potessero rispondere alle stesse domande già rivolte ai loro superiori gerarchici. Con lettere 11 luglio 1986, i candidati venivano informati che erano state confermate le decisioni di non ammetterli alle prove.

3 In seguito ai reclami presentati da alcuni candidati contro dette decisioni 11 luglio 1986, la commissione giudicatrice li convocava una seconda volta, per dar loro la possibilità di pronunciarsi sulle risposte date dai loro superiori gerarchici alle domande che la commissione giudicatrice aveva loro posto. Con lettere 12 febbraio 1987, i dipendenti interessati venivano informati che secondo la commissione giudicatrice non si doveva modificare la decisione presa nei loro confronti, comunicata loro l' 11 luglio 1986. Di conseguenza, gli interessati proponevano nuovamente ricorso.

4 Con sentenza 28 febbraio 1989, cause riunite 100/87, 146/87 e 153/87, Basch e a./Commissione (Racc. pag. 447), la Corte annullava, per difetto di motivazione e irregolarità nel procedimento adottato dalla commissione giudicatrice, le decisioni della commissione di non ammettere i ricorrenti alle prove.

5 In esecuzione di detta sentenza, il direttore del personale della Commissione decideva di invitare la commissione giudicatrice a riprendere i suoi lavori a partire dal momento in cui la Corte li aveva dichiarati viziati per irregolarità.

6 Con nota 26 giugno 1989, egli informava i ricorrenti di quanto sopra. La nota è così redatta:

"Oggetto: Ripresa del procedimento del concorso COM2/82 in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia 28 febbraio 1989 nelle cause riunite 100/87, 146/87 e 153/87, per quanto attiene ai ricorrenti che hanno vinto la causa.

Per adeguarsi alla sentenza della Corte di giustizia 28 febbraio 1989, l' autorità che ha il potere di nomina ha deciso di riprendere i lavori della commissione giudicatrice del concorso interno per il passaggio dalla categoria C alla categoria B, per il quale Lei ha presentato la sua candidatura, a partire dalla fase in cui la procedura seguita dalla commissione giudicatrice, per quanto La riguarda, è stata considerata irregolare dalla Corte.

A tal fine, la commissione giudicatrice sarà presto ricostituita nella sua composizione iniziale, salvo causa dirimente, e riprenderà i suoi lavori conformandosi alla sentenza 28 febbraio 1989.

I candidati ammessi alle prove saranno avvertiti, attraverso i consueti canali amministrativi, della data in cui queste avranno luogo.

Le prove, come precisato nel bando di concorso COM2/82 al punto III, paragrafo 1, si svolgeranno dopo l' espletamento di una procedura d' ammissione, così articolata:

a) riesame dei fascicoli dei candidati nello stato in cui questi si trovavano al momento dell' inizio del concorso;

b) colloquio con i candidati per valutare se il livello delle loro cognizioni e dell' esperienza acquisita prima del 25 ottobre 1982 corrispondesse all' esercizio delle funzioni della categoria B;

c) colloquio con i loro superiori gerarchici di quel periodo, nella misura in cui ciò sarà ritenuto necessario dalla commissione giudicatrice allo scopo di valutare le loro qualifiche per l' espletamento delle funzioni della categoria B. Si precisa che i candidati potranno chiedere alla commissione giudicatrice di completare le informazioni in suo possesso consultando i funzionari che prima del 25 ottobre 1982 abbiano esercitato nei loro confronti funzioni proprie dei dirigenti o dei quadri.

(...)".

7 Il 7 settembre 1989 si svolgeva una riunione fra i rappresentanti dei vari sindacati del personale ai quali erano iscritti i candidati al concorso COM2/82, riguardati dalla summenzionata sentenza Basch e a./Commissione, e la Commissione, rappresentata dal suo direttore del personale.

8 In seguito a tale riunione, il direttore del personale inviava una nota, datata 8 settembre 1989, ai rappresentanti sindacali. Questa nota è così redatta:

"La riunione, oggetto della presente, ci ha consentito di esaminare insieme la procedura adottata per i candidati del concorso COM2/82 a cui si riferisce la sentenza della Corte 28 febbraio 1989 (vale a dire, i ricorrenti).

Questa sentenza riporta i candidati al momento del procedimento in cui la Corte ha dichiarato la sussistenza di un vizio (difetto di motivazione al momento delle decisioni di ammissione dei candidati).

Di conseguenza ° e tanto i 28 candidati quanto i membri della commissione giudicatrice sono stati informati personalmente ° la commissione giudicatrice decideva dell' ammissione o meno dei candidati al concorso in seguito a colloqui che essa avrà con i loro rispettivi superiori gerarchici. I candidati avranno peraltro la possibilità di chiedere alla commissione giudicatrice di ascoltare altri superiori da loro designati. In seguito, la commissione giudicatrice ascolterà direttamente i candidati mediante colloquio che anch' esso consentirà a detta commissione di formare il suo giudizio.

Saranno ripristinate le condizioni del concorso in cui i candidati si trovavano all' epoca (ad esempio, la formazione della commissione giudicatrice). La commissione giudicatrice sarà ricostituita nei limiti del possibile secondo la sua composizione precedente, il che è perfettamente conforme alla prassi nonché alla giurisprudenza in materia.

Quanto al periodo di riferimento da prendere in considerazione per i candidati al momento dell' esame della loro ammissione, detto periodo sarà quello conclusosi il 25 febbraio 1982 o, se ritenuto equo, il giorno fino a cui furono valutate le prestazioni degli altri candidati non reclamanti o dei vincitori del concorso.

Ho preso atto del desiderio formulato dai rappresentanti del personale ° che condivido ° che la commissione giudicatrice riprenda i suoi lavori il più presto possibile (NB: in via di principio, a partire dal 15 settembre 1989). Renderò nota del pari al signor P. la presentata domanda di esaminare delle possibilità di recupero di carriera per gli eventuali vincitori del concorso che potrebbero essere nominati entro breve termine, affinché tale questione possa essere definita in tempo utile, prima della redazione dell' elenco dei vincitori".

9 In seguito, i candidati venivano nuovamente convocati dalla commissione giudicatrice, nel corso dei mesi di ottobre, di novembre e di dicembre 1989, per essere informati del nome dell' estensore del loro rapporto informativo e di quello dei funzionari incaricati di dirigerli. Inoltre la commissione giudicatrice chiedeva loro se essi desiderassero far ascoltare altre persone, ad essa eventualmente non note, che avessero avuto la possibilità di valutare le loro capacità professionali.

10 Secondo la Commissione, la commissione giudicatrice procedeva, a seguito di detti colloqui, all' audizione di tutte le persone summenzionate, tranne i casi di decesso, di espresso rifiuto o di mancata risposta dopo tre solleciti. Terminate le audizioni, la commissione giudicatrice iniziava ad espletare la fase di ammissione alle prove del concorso. Otto candidati venivano ammessi.

11 Prima della fine di detta fase, il presidente del Syndicat des fonctionnaires européens (SFE), debitamente incaricato a tal fine, con nota 18 settembre 1989, presentava, a nome dei candidati interessati, un reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), contro la nota 26 giugno 1989 con cui il direttore del personale annunciava la ripresa del procedimento del concorso interno COM2/82; i reclamanti domandavano, inoltre, di essere ammessi al concorso, senza ulteriori formalità, e chiedevano il risarcimento del danno che ritenevano di aver subito.

12 Il 20 dicembre 1989 la Commissione respingeva detti reclami, con decisioni contenute in note datate 22 dicembre 1989, notificate ai reclamanti tra l' 8 ed il 10 gennaio 1990.

13 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 9 aprile 1990, i reclamanti presentavano il primo dei ricorsi in esame (vale a dire, il ricorso T-17/90).

14 Con note 8 agosto 1990 i futuri ricorrenti nella causa T-28/91 ricevevano comunicazione del rigetto della loro candidatura.

15 I candidati non ammessi presentavano, tra il 31 ottobre ed il 6 novembre 1990, alcuni reclami, registrati fra il 31 ottobre ed il 7 novembre 1990 presso il segretariato generale della Commissione diretti all' annullamento delle decisioni della commissione giudicatrice e dell' amministrazione con le quali veniva negata la loro ammissione al concorso, e miranti a che gli interessati fossero dichiarati "ammessi alle prove senza ulteriori formalità". Essi chiedevano anche il risarcimento dei danni come riparazione degli asseriti danni materiali e morali.

16 Ai reclami non veniva risposto in modo esplicito. Tuttavia, il gruppo interservizi, incaricato di esaminarli, constatava, nella sua riunione 6 marzo 1991, che i candidati non erano stati informati, prima di essere ascoltati dalla commissione giudicatrice, del contenuto delle opinioni espresse dai loro superiori gerarchici, o dalle persone da loro stesse designate per essere consultate dalla commissione. Per questa ragione, l' amministrazione comunicava ai candidati, con lettere 13 marzo 1991, che sarebbero stati invitati ad un nuovo colloquio con la commissione giudicatrice.

17 Questi colloqui si svolgevano nell' aprile 1991. In seguito, la commissione giudicatrice confermava le precedenti ammissioni al concorso e ammetteva alle prove quattro nuovi candidati, vale a dire le signore Camera-Lampitelli, Kottowski, Lutz e Seube.

18 Il ricorso T-28/91 veniva presentato il 30 aprile 1991.

19 Con lettere 28 maggio 1991 i futuri ricorrenti nella causa T-17/92 venivano informati della decisione della commissione giudicatrice di non ammetterli alle prove del concorso, in quanto essi "non possedevano i requisiti necessari quanto alla capacità di sintesi, né uno spirito di iniziativa sufficiente".

20 Tra il 30 luglio ed il 6 agosto 1991, gli interessati presentavano reclamo contro dette decisioni. In mancanza di risposta, i reclami venivano implicitamente respinti, alla scadenza del termine stabilito dall' art. 90, n. 2, dello Statuto. L' amministrazione comunicava tuttavia una decisione di rigetto esplicita, il 14 aprile 1992, in merito a sette dei reclami presentati.

21 E' in tali circostanze che è stato proposto, il 24 febbraio 1992, il ricorso T-17/92.

Procedimento

22 Con ordinanza 6 febbraio 1992, il Tribunale ha riunito le cause T-17/90 e T-28/91, ai fini della fase scritta, della fase orale e della sentenza. Con la stessa ordinanza, il Tribunale ha deciso, per quanto riguarda la causa T-28/91, di riunire al merito della causa, in forza dell' art. 114, n. 4, del regolamento di procedura, un' eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione.

23 Con ordinanza 23 novembre 1992, il Tribunale ha riunito le cause T-17/90 e T-28/91, da un lato, e la causa T-17/92, dall' altro, ai fini della fase scritta, della fase orale e della sentenza. Con ordinanza 28 aprile 1993, il Tribunale ha riunito le cause T-17/90, T-28/91 e T-17/92, da una parte, e la causa T-27/92, dall' altra, ai fini della fase orale.

24 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Esso ha tuttavia invitato la Commissione a fornirgli alcune informazioni sulla composizione della commissione giudicatrice del concorso in seguito alla summenzionata sentenza Basch e a./Commissione. Il Tribunale ha del pari chiesto alla Commissione di produrre alcuni documenti riguardanti il procedimento d' ammissione al concorso. La Commissione ha soddisfatto le richieste del Tribunale entro i termini impartiti. Le parti hanno svolto difese orali e hanno risposto ai quesiti del Tribunale all' udienza del 18 maggio 1993.

Conclusioni delle parti

Nel ricorso T-17/90

25 In questa causa i ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

1) annullare la decisione 26 giugno 1989 del signor V., direttore del personale;

2) dichiarare che si deve procedere all' ammissione dei ricorrenti al concorso COM2/82, senza ulteriori formalità;

3) dichiarare che i ricorrenti nominati beneficieranno retroattivamente degli stessi vantaggi riconosciuti ai candidati già nominati o promossi, a partire dall' anno 1982;

4) condannare la controparte, a titolo di risarcimento per tutti i danni morali e materiali subiti dai ricorrenti a causa del ritardo nella carriera, alla corresponsione di 200 000 BFR, con riserva di ulteriore definizione in corso di causa;

5) condannare la controparte alle spese processuali.

26 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

1) dichiarare il ricorso irricevibile o, quanto meno, infondato;

2) decidere sulle spese secondo diritto.

Nel ricorso T-28/91

27 In questa causa i ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

1) annullare la decisione 26 giugno 1989 del signor V., direttore del personale;

2) dichiarare che non si deve procedere ad un nuovo esame da parte della commissione giudicatrice del concorso, compreso quello annunciato con lettera del signor T. 13 marzo 1991;

3) dichiarare che si deve procedere all' ammissione dei ricorrenti al concorso COM2/82, senza ulteriori formalità;

4) dichiarare che i ricorrenti nominati beneficieranno retroattivamente degli stessi vantaggi riconosciuti ai candidati già nominati o promossi, a partire dal 20 febbraio 1982;

5) condannare la controparte a pagare a ciascuno dei ricorrenti la somma di 200 000 BFR, a titolo di risarcimento del danno materiale, con riserva di ulteriore definizione in corso di causa;

6) condannare la controparte a pagare a ciascuno dei ricorrenti la somma di 100 000 BFR a titolo di risarcimento del danno morale, con riserva di ulteriore definizione in corso di causa;

7) condannare la controparte a pagare gli interessi dell' 8% calcolati sulla somma da versare come risarcimento danni, a partire dal momento della presentazione dei reclami nel procedimento T-17/90;

8) condannare la controparte alle spese processuali.

28 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

1) dichiarare il ricorso irricevibile o, quanto meno, infondato;

2) decidere sulle spese come di diritto.

Nel ricorso T-17/92

29 In questa causa i ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

1) annullare la decisione della commissione giudicatrice del concorso di non ammettere i ricorrenti alla continuazione del procedimento del concorso COM2/82;

2) ammettere in tutti i casi i ricorrenti al concorso COM2/82, senza ulteriori formalità e senza che si proceda né ad una formazione, né ad un esame di tale formazione, dato che i ricorrenti figurano nell' elenco degli idonei;

3) attribuire ai ricorrenti il beneficio dell' efficacia retroattiva, a partire dal 20 febbraio 1982, concedendo loro gli stessi vantaggi conferiti ai candidati nominati, o addirittura promossi;

4) condannare la controparte a pagare ai ricorrenti la somma di 200 000 BFR a titolo di risarcimento del danno materiale con riserva di ulteriore definizione in corso di causa;

5) condannare la controparte a versare ai ricorrenti per il danno morale la somma di 100 000 BFR, con riserva di ulteriore definizione in corso di causa;

6) condannare la controparte a pagare interessi dell' 8% calcolati sulla somma da versare per il risarcimento del danno, a partire dalla data del primo reclamo presentato nel procedimento oggetto della causa 294/84;

7) condannare la controparte alle spese processuali.

30 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

1) dichiarare il ricorso infondato;

2) decidere sulle spese come di diritto.

Sul ricorso T-17/90

Per quanto riguarda la ricevibilità

Argomenti delle parti

31 La Commissione adduce, in primo luogo, che la decisione 26 giugno 1989 del direttore del personale non costituisce un atto che arreca pregiudizio ai ricorrenti, ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto, poiché detta decisione è solo un atto preparatorio.

32 Nella fattispecie, secondo la Commissione la decisione impugnata era destinata a riaprire i lavori della commissione giudicatrice del concorso. In quanto atto preparatorio, facente parte del procedimento di esame delle candidature al concorso, secondo la giurisprudenza della Corte essa potrebbe venire impugnata validamente in sede contenziosa solo nell' ambito di un ricorso contro la decisione finale della commissione giudicatrice.

33 La Commissione sostiene, in secondo luogo, che qualora, come nella fattispecie, alcuni dipendenti cerchino d' ottenere che l' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN") prenda una decisione nei loro confronti, vale a dire, nella specie, li ammetta ad un concorso senza ulteriori formalità, s' impegni a riconoscere loro "gli stessi vantaggi assegnati ai candidati già nominati o promossi" a decorrere dal 1982 e li risarcisca per gli asseriti danni subiti nello svolgimento della loro carriera, il procedimento amministrativo dev' essere promosso mediante una domanda con cui gli interessati invitino l' APN a prendere la decisione sollecitata, a norma dell' art. 90, n. 1, dello Statuto. Gli interessati potranno presentare all' APN reclamo, entro nuovo termine di tre mesi, solamente contro la decisione di rigetto di questa domanda, ai sensi del n. 2 di detto articolo. Secondo la Commissione, il ricorso è del pari irricevibile per questo motivo "in quanto non è stato preceduto da alcun reclamo contro il rigetto delle domande figuranti nei reclami 22 settembre 1989".

34 La Commissione adduce, in terzo luogo, che un ricorrente non può domandare un risarcimento danni fondato sull' illegittimità di una decisione dell' istituzione quando è irricevibile il ricorso per l' annullamento della stessa decisione: l' irricevibilità del ricorso d' annullamento, sul quale si innesta la domanda di risarcimento, comporterebbe l' irricevibilità di quest' ultima.

35 I ricorrenti ribattono, innanzi tutto, che la decisione del direttore del personale 26 giugno 1989 costituisce senz' altro un atto che arreca loro pregiudizio in quanto, dal momento che era impossibile riunire la commissione giudicatrice, era indispensabile ammetterli al concorso senza altre formalità. A tal proposito, i ricorrenti contestano l' interpretazione della Commissione circa la giurisprudenza della Corte e del Tribunale. Essi concludono che gli atti di cui trattasi, nel caso di specie, non erano atti preparatori, ma piuttosto "atti preliminari".

36 Osservano inoltre che i loro ricorsi sono stati senz' altro preceduti da reclami.

37 I ricorrenti sostengono, infine, che è possibile rispettare il procedimento amministrativo precontenzioso con un' unica fase. Essi affermano quanto segue: "I ricorrenti osservano (...) che il punto di vista di cui trattasi non costituisce un principio assoluto e sostengono comunque che non si può far valere in ogni caso la formula dello 'stare decisis' (...)".

Valutazione del Tribunale

38 Per quanto riguarda il primo capo della domanda presentato dai ricorrenti, col quale essi chiedono che venga annullata la decisione del direttore del personale 26 giugno 1989, si deve rilevare che si tratta, come d' altronde risulta direttamente dal testo della decisione, di un atto adottato in seguito alla citata sentenza Basch e a./Commissione. Con quest' atto la Commissione intendeva, conformemente all' art. 176 del Trattato CEE, adottare i provvedimenti necessari per l' esecuzione della suddetta sentenza.

39 A tal proposito, si deve osservare come da una giurisprudenza costante della Corte e del Tribunale, elaborata in base all' art. 173 del Trattato CEE, emerga che costituiscono atti o decisioni impugnabili con un ricorso d' annullamento soltanto i provvedimenti che producono effetti giuridici obbligatori tali da incidere sugli interessi del ricorrente modificando, in misura rilevante, la sua situazione giuridica (v. sentenza della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639 e sentenza del Tribunale 22 giugno 1990, cause riunite T-32/89 e T-39/89, Marcopoulos/Corte di giustizia, Racc. pag. II-281). Qualora si tratti di atti o di decisioni la cui elaborazione avvenga in più fasi, segnatamente al termine di un procedimento interno, dalla stessa giurisprudenza risulta che, in linea di massima, costituiscono atti impugnabili unicamente i provvedimenti che stabiliscono definitivamente la posizione dell' istituzione al termine di detto procedimento, salvo i provvedimenti intermedi volti a preparare la decisione finale. Inoltre, per quanto attiene ai ricorsi dei dipendenti, vi è del pari una giurisprudenza costante secondo cui gli atti preparatori di una decisione non arrecano pregiudizio ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto e possono quindi essere impugnati soltanto in via incidentale, in occasione di un ricorso contro gli atti annullabili (v., per esempio, sentenze della Corte 7 aprile 1965, causa 11/64, Weighardt/Commissione della CEEA, Racc. pag. 351 e 14 febbraio 1989, causa 346/87, Bossi/Commissione, Racc. pag. 303).

40 Nel presente caso, dalla decisione di cui trattasi, resa nota con comunicazione 26 giugno 1989, risulta che essa si limita ad annunciare la riapertura del procedimento del concorso, nonché le modalità direttamente inerenti a tale riapertura. Il Tribunale non può che constatare che la decisione di cui trattasi non contiene alcun elemento di carattere decisionale che possa essere distinto da tutto l' insieme del procedimento del concorso.

41 Il Tribunale rileva, infatti, che dal combinato disposto dell' art. 176 del Trattato e di tutte le norme dello Statuto relative all' organizzazione dei concorsi risulta direttamente che il provvedimento impugnato era la conseguenza necessaria, onde continuare il procedimento del concorso, dell' annullamento da parte della Corte di alcune decisioni della commissione giudicatrice. Gli effetti di questo provvedimento non vanno oltre gli effetti propri di un atto intermedio del procedimento di cui trattasi e non incidono, a parte la situazione di fatto in cui si trovavano i ricorrenti, tenuti a sottoporsi a una nuova valutazione da parte della commissione giudicatrice, sulla loro situazione giuridica o sulla loro posizione statutaria.

42 Il Tribunale rileva pertanto che la decisione di riaprire il procedimento del concorso costituisce un atto preparatorio che fa parte dell' insieme del suddetto procedimento; solamente con un ricorso diretto contro la decisione presa al termine dello stesso procedimento i ricorrenti avrebbero potuto far valere l' eventuale irregolarità di detto atto.

43 Ne consegue l' irricevibilità di questo capo della domanda.

44 Quanto al secondo e al terzo capo della domanda formulati dai ricorrenti, è sufficiente constatare, senza che sia necessario statuire, a questo proposito, sull' eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, che domande del genere non rientrano nella competenza del giudice comunitario, il quale non può inviare ingiunzioni alle istituzioni (v. ordinanza del Tribunale 28 gennaio 1993, causa T-53/92, Piette de Stachelski/Commissione, Racc. pag. II-35).

45 Per quanto riguarda le domande formulate ai fini del risarcimento, figuranti nel capo quarto, il Tribunale ricorda che, in mancanza d' un atto recante pregiudizio al dipendente di cui trattasi, il procedimento precontenzioso istituito dall' art. 90 dello Statuto è, in linea di principio, un procedimento articolato in due fasi. Come risulta dall' articolo 90, n. 1, qualunque persona cui lo Statuto si riferisce può adire l' APN chiedendole di adottare una decisione nei suoi confronti. In caso di risposta negativa o di silenzio-rigetto, l' interessato può adire l' APN con un reclamo, contestando la decisione esplicita o implicita di tale autorità, secondo le modalità contemplate dall' art. 90, n. 2, dello stesso Statuto. Il procedimento di reclamo mira ad imporre all' autorità da cui dipende l' interessato il riesame della sua decisione alla luce delle eventuali obiezioni del dipendente stesso (v. sentenza della Corte 21 ottobre 1980, causa 101/79, Vecchioli/Commissione, Racc. p. 3069, punto 31 della motivazione). Il procedimento precontenzioso così previsto dall' art. 90 dello Statuto mira, nel suo insieme, a consentire e a favorire un componimento amichevole della controversia sorta tra il dipendente e l' amministrazione (v. sentenza della Corte 23 ottobre 1986, causa 142/85, Schwiering/Corte dei Conti, Racc. p. 3177, punto 11 della motivazione).

46 Inoltre, per quanto riguarda la ricevibilità di un' azione per risarcimento danni, dalla giurisprudenza della Corte, come essa è stata esaminata e precisata dal Tribunale (v. sentenze del Tribunale 24 gennaio 1991, causa T-27/90, Latham/Commissione, Racc. pag. II-35, punto 38 della motivazione, e 25 settembre 1991, causa T-5/90, Marcato/Commissione, Racc. pag. II-731, punto 49 della motivazione), risulta che solo qualora sussista un nesso diretto tra un ricorso d' annullamento ed un' azione di risarcimento danni quest' ultima è ricevibile in quanto domanda accessoria rispetto al ricorso d' annullamento, senza dover essere necessariamente preceduta tanto da una domanda con cui si inviti l' APN a risarcire i danni assertivamente subiti, quanto da un reclamo con cui si contesti la fondatezza del rigetto implicito o esplicito della domanda stessa.

47 Nella fattispecie, le domande di risarcimento formulate dai ricorrenti mirano a ottenere il risarcimento dei danni materiali e morali che i ricorrenti asseriscono di aver subito per essere stati ammessi alle prove del concorso solo con un ritardo di otto anni e dopo aver esperito vari procedimenti contenziosi, fatti che avrebbero causato un ritardo nello svolgimento della loro carriera. Il ricorso non si basa quindi sul danno risultante da un solo atto di cui si chieda l' annullamento, ma su vari errori e omissioni che sarebbero stati commessi dall' amministrazione. Pertanto, il procedimento amministrativo precedente la proposizione del ricorso avrebbe dovuto imperativamente cominciare con la domanda degli interessati, volta a invitare l' APN a risarcire i suddetti danni (v. ordinanze del Tribunale 6 febbraio 1992, causa T-29/91, Castelletti e a./Commissione, Racc. pag. II-77, e Piette de Stachelski/Commissione, già citata) e avrebbe dovuto continuare, se del caso, con un reclamo contro la decisione di rigetto della domanda.

48 Orbene, il Tribunale constata che la nota 18 settembre 1989 che i ricorrenti hanno inviato all' APN non è stata preceduta né seguita, in tempo utile, da alcun altro atto presso l' amministrazione, che rispondesse a quanto prescritto dall' art. 90 dello Statuto.

49 Ne consegue che, pur ammettendo che la summenzionata nota debba essere interpretata alla stregua di un reclamo ai sensi dello Statuto, è assodato che il procedimento precontenzioso non si è svolto in due fasi, a norma dell' art. 90 dello Statuto, in quanto tale reclamo non è stato preceduto da una domanda. Qualora la nota 18 settembre 1989 debba essere considerata invece una domanda, è del pari assodato che non è stato presentato un reclamo contro la decisione di rigetto oppostale. Ne consegue chiaramente che il ricorso, per la parte in cui comporta una domanda mirante al risarcimento dei danni, non è stato proposto secondo le modalità richieste dallo Statuto, ed è pertanto irricevibile.

50 Da tutto quanto precede emerge che il ricorso dev' essere dichiarato interamente irricevibile.

Sul ricorso T-28/91

Per quanto riguarda la ricevibilità

Argomenti delle parti

51 La Commissione sostiene, in via principale, che, essendo l' oggetto di detto ricorso identico a quello del ricorso T-17/90 e basandosi sulle stesse ragioni, alla ricevibilità del ricorso si oppone l' eccezione di litispendenza. A questo proposito essa rinvia alle sentenze della Corte 26 maggio 1971, cause riunite 45/70 e 49/70, Bode/Commissione (Racc. pag. 465), e 17 maggio 1973, cause riunite 58/72 e 75/72, Perinciolo/Consiglio (Racc. pag. 511), e ne deduce che i ricorrenti non hanno alcun interesse ad agire nell' ambito di questa causa.

52 La Commissione aggiunge che il capo della domanda diretto contro le lettere dell' amministrazione 13 marzo 1991 è superfluo rispetto alla domanda principale, vale a dire l' annullamento della decisione del direttore del personale 26 giugno 1989, e non può quindi giustificare la litispendenza in corso. A questo proposito, la Commissione ricorda che i colloqui cui si riferisce la suddetta lettera si erano svolti senza che gli interessati avessero manifestato la loro opposizione, ed avevano indotto la commissione giudicatrice ad ammettere al concorso, oltre agli undici candidati già ammessi, quattro dei ricorrenti della causa T-28/91. Di conseguenza, la Commissione si pone l' interrogativo se i ricorrenti abbiano ancora interesse a presentare il capo della domanda in questione.

53 La Commissione osserva, in subordine, che il procedimento amministrativo preliminare alla proposizione del ricorso non si è svolto regolarmente e che il ricorso dev' essere dichiarato irricevibile anche per questo secondo motivo.

54 Infatti, trattandosi delle domande miranti ad essere ammessi al concorso senza ulteriori formalità, a godere "degli stessi vantaggi assegnati ai candidati già nominati o promossi", dal 1982, nonché al riconoscimento dei danni subiti, questo ricorso ° al pari del ricorso T-17/90 ° avrebbe dovuto essere preceduto tanto da domande quanto da reclami, ai sensi dell' art. 90 dello Statuto. In altri termini, il ricorso T-28/91, che non fa che confermare le domande contenute nel ricorso T-17/90, avrebbe potuto essere proposto solamente contro il rigetto di un reclamo presentato entro tre mesi dalla notifica delle decisioni 20 dicembre 1989 che respingevano le domande iniziali già formulate con il reclamo 18 settembre 1989. Questo ricorso, essendo stato proposto il 30 aprile 1991 ed essendo stato preceduto da reclami presentati tra il 31 ottobre ed il 6 novembre 1990, sarebbe pertanto irricevibile.

55 I ricorrenti replicano, in primo luogo, che hanno dovuto presentare un nuovo ricorso perché avevano presentato reclami che non potevano lasciare senza seguito. Aggiungono che avevano tutto l' interesse, poiché la convenuta considerava prematuro il loro primo ricorso, in quanto si riferiva ad un atto preparatorio, a presentare nuovamente i loro argomenti, quando atti ritenuti preparatori sarebbero stati seguiti da atti recanti una decisione.

56 In secondo luogo, a parere dei ricorrenti, l' eccezione di litispendenza può essere invocata solo "se esiste già una decisione giudiziaria, anche se questa è stata pronunciata 'simul e semel' rispetto alla decisione relativa alla litispendenza o all' autorità del giudicato nel secondo procedimento".

57 In terzo luogo, contro l' eccezione sollevata in subordine dalla Commissione, i ricorrenti sostengono che essi non possono redigere le loro domande in un reclamo con la stessa forma usata in un ricorso. A loro avviso, essi possono agire contro l' APN soltanto chiedendo a quest' ultima di raddrizzare la loro situazione e, in particolare, di revocare l' atto controverso; essi non possono però chiedere la declaratoria della nullità di questo atto o il risarcimento dei danni, che esulano dalla competenza dell' APN.

Valutazione del Tribunale

58 Occorre rilevare, preliminarmente, che essendo stato dichiarato interamente irricevibile il ricorso T-17/90, è divenuta priva di oggetto l' eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, a causa della proposizione da parte dei ricorrenti di un secondo ricorso identico al primo. Di conseguenza, il Tribunale non deve pronunciarsi su questa eccezione.

59 Per quanto riguarda il primo capo delle domande presentate dai ricorrenti, esso è irricevibile per le stesse ragioni esposte nei punti 38-42, alle quali il Tribunale intende espressamente riferirsi.

60 Per quanto riguarda il secondo, il terzo e il quarto capo delle domande, è sufficiente, per dichiararli irricevibili, rinviare alla motivazione figurante nel punto 44 della presente sentenza, alla quale il Tribunale ancora una volta intende espressamente riferirsi.

61 Quanto alle domande di risarcimento, esse sono irricevibili per motivi identici a quelli sopra menzionati nei punti 45-49. Dagli atti risulta infatti che i ricorrenti hanno rispettato soltanto una fase del previo procedimento amministrativo, fatto che nella fattispecie comporta necessariamente l' irricevibilità di dette domande.

62 Ne consegue che il ricorso è interamente irricevibile.

Sul ricorso T-17/92

Per quanto riguarda la ricevibilità

63 La Commissione non ha sollevato un' eccezione di irricevibilità nell' ambito di questa causa.

64 Tuttavia, a norma dell' art. 113 del suo regolamento di procedura, il Tribunale può in qualsiasi momento rilevare d' ufficio l' irricevibilità per motivi di ordine pubblico.

65 Per quanto riguarda il secondo e il terzo capo della domanda, è sufficiente, per dichiararli irricevibili, rinviare alla motivazione esposta nel punto 44 della presente sentenza, alla quale il Tribunale intende riferirsi espressamente.

66 Quanto alle domande di risarcimento, esse sono irricevibili per motivi identici a quelli già menzionati nei punti 45-49. Dagli atti risulta infatti che i ricorrenti hanno rispettato soltanto una fase del previo procedimento amministrativo, fatto che nella fattispecie comporta necessariamente l' irricevibilità di dette domande.

67 Da quanto precede risulta che il ricorso T-17/92 è ricevibile solo per quanto riguarda il primo capo della domanda diretto ad ottenere l' annullamento della decisione con cui la commissione giudicatrice del concorso ha escluso i ricorrenti dal procedimento del concorso COM2/82.

Sulla fondatezza del primo capo della domanda

Argomenti delle parti

68 I ricorrenti sostengono, in primo luogo, che la decisione del direttore del personale, comunicata loro con nota 26 giugno 1989, non era conforme alla sentenza della Corte e che in realtà era irrealizzabile la ricostituzione della commissione giudicatrice annunciata in detta nota. Per quanto riguarda quest' ultimo elemento, i ricorrenti sostengono che non soltanto il presidente della commissione giudicatrice, a cui nulla impediva di continuare a svolgere le sue funzioni, ma anche altri membri della commissione giudicatrice sono stati sostituiti senza che vi fosse una "causa dirimente". Le dimissioni del presidente della commissione giudicatrice, secondo i ricorrenti, non sono state giustificate dalla sua volontà di non nuocere ai lavori della commissione giudicatrice, così come sostiene la Commissione. Secondo i ricorrenti, si tratta di un rifiuto ingiustificato da parte dell' interessata di assumere la presidenza della commissione giudicatrice, presidenza che solo lei era in grado di assumere. I ricorrenti sostengono che, in seguito alle dimissioni del suo presidente, la commissione giudicatrice non ha potuto continuare a svolgere i suoi compiti correttamente e che era quindi impossibile garantire il suo funzionamento. Per quanto riguarda la giurisprudenza della Corte citata dalla convenuta, i ricorrenti osservano che la sentenza 13 febbraio 1979, causa 24/78, Martin/Commissione (Racc. pag. 603), riguarda il caso dell' assenza di un membro della commissione giudicatrice. Orbene, nella specie, sempre secondo i ricorrenti, era senz' altro possibile per la commissione giudicatrice esercitare le sue funzioni, dato che l' assenza del suo presidente non era affatto giustificata ed era dovuta soltanto ad un suo atto volontario. Peraltro, per quanto riguarda la sentenza 26 febbraio 1981, causa 34/80, Authié/Commissione (Racc. pag. 665) i ricorrenti sottolineano che non si tratta nel presente caso di stabilire se un presidente di una commissione giudicatrice possa operare nuovamente rivestendo tale qualifica, ma del fatto che il presidente non l' ha fatto, senza valide ragioni.

69 La Commissione ribatte, in primo luogo, di essersi conformata alla sentenza Basch e a./Commissione. Infatti, con decisione 26 giugno 1989, essa ha ricostituito la commissione giudicatrice nella sua composizione iniziale, "salvo causa dirimente", espressione che, a suo avviso, riguarda i casi di decesso, di malattia, di cambiamento nell' assegnazione di funzioni amministrative, nonché, come nel presente caso, di dimissioni del presidente della commissione giudicatrice. Queste dimissioni sarebbero state giustificate, per quanto riguarda il presidente della commissione giudicatrice, dalla volontà di non nuocere ai lavori della commissione dal momento che sarebbero state formulate nei suoi confronti accuse di "parzialità". Avvalendosi della precitata sentenza Martin/Commissione, la Commissione sostiene che le summenzionate ragioni sono tali da giustificare una lesione al principio della parità di trattamento dei candidati ad uno stesso concorso poiché era impossibile nella fattispecie assicurare diversamente il funzionamento della commissione giudicatrice. Secondo la Commissione, la sentenza Basch e a./Commissione le imponeva di eliminare i vizi che avevano inficiato il procedimento del concorso e di ricollocare i ricorrenti nella loro situazione precedente la decisione annullata. Orbene, solo la continuazione dei lavori da parte di una commissione giudicatrice composta deliberatamente in modo diverso avrebbe potuto compromettere tale risultato. Peraltro, nella suddetta sentenza Authié/Commissione la Corte aveva considerato che non si può rimproverare ad una commissione giudicatrice di non aver statuito nuovamente con una composizione diversa, quando una sua decisione di rigetto di una candidatura è stata annullata dalla Corte, per un vizio procedurale e per difetto di motivazione.

70 In secondo luogo, i ricorrenti sostengono che, contrariamente alla posizione assunta dal direttore del personale nella sua precitata nota 8 settembre 1989, la commissione giudicatrice non ha tenuto conto degli elementi di giudizio successivi alla data di riferimento fissata dal bando di concorso, vale a dire il 25 febbraio 1982.

71 Per quanto riguarda il periodo di riferimento che deve essere preso in considerazione dalla commissione giudicatrice del concorso, la Commissione sottolinea che questo è stabilito tassativamente dal bando di concorso, secondo cui il periodo di riferimento sarebbe scaduto nel febbraio 1982. Nella specie la commissione giudicatrice del concorso avrebbe appunto considerato che il periodo di riferimento era quello fissato dal bando di concorso e non avrebbe quindi commesso alcun errore. La Commissione aggiunge che l' amministrazione non può esortare ed ancor meno obbligare la commissione giudicatrice a prendere in considerazione un periodo successivo a quello fissato dal bando di concorso.

72 In terzo luogo, i ricorrenti sostengono che la commissione giudicatrice ha interrogato, in qualità di superiori gerarchici, funzionari da essa designati in modo arbitrario. Inoltre, essi adducono che non si è tenuto conto, in occasione della consultazione dei loro superiori gerarchici, della circostanza che la maggior parte di costoro non poteva aver conservato memoria dei fatti, dato il tempo trascorso. I ricorrenti negano inoltre che i superiori gerarchici ed i membri della commissione giudicatrice siano stati in grado di pronunciarsi sui loro meriti, così come essi affermano che la commissione giudicatrice non ha esaminato tutte le osservazioni che avevano presentato.

73 La Commissione, dal canto suo, menziona il fatto che, con la summenzionata lettera 13 marzo 1991, ha annunciato a tutti i candidati che essi sarebbero stati invitati ad un colloquio supplementare con la commissione giudicatrice, la quale li avrebbe informati del contenuto dei giudizi delle persone consultate su di loro. Essendosi svolti detti colloqui nell' aprile 1991, la Commissione rileva che a torto i ricorrenti sostengono che i loro superiori gerarchici non sono stati ascoltati o che gli interessati non hanno avuto la possibilità di pronunciarsi sui giudizi espressi da questi ultimi.

74 In quarto luogo, i ricorrenti sostengono che la commissione giudicatrice, qualora avesse esaminato le considerazioni espresse dai superiori gerarchici, non le avrebbe interpretate correttamente, né per quanto riguarda il loro significato, né per quanto attiene alla loro portata.

75 Infine, i signori Vitale e Michiels, ricorrenti, formulano censure che li riguardano in modo specifico.

Il signor Vitale sostiene che,

"° per quanto concerne l' espressione scritta, i superiori gerarchici hanno trascurato che il ricorrente ha dovuto redigere delle note per ordinare della mobilia per ufficio (e ciò a partire dalla metà del 1976 e per una grande divisione);

° per quanto attiene alla capacità di sintesi, il ricorrente ignora i criteri di giudizio seguiti dai superiori gerarchici. La commissione giudicatrice ha interrogato il signor C. il quale non era un suo superiore gerarchico all' epoca e con il quale egli ha avuto difficoltà sorte dopo il periodo da prendere in considerazione. Il signor H. ha rilasciato affermazioni che non si riferiscono al periodo di cui trattasi e che sono state contestate dal ricorrente;

° per quanto riguarda la sua capacità di organizzarsi autonomamente, il ricorrente precisa che a partire dal 1 luglio 1979 ha dovuto svolgere da solo il lavoro di tre persone".

Il signor Michiels sostiene che

"° il lavoro svolto dal ricorrente è stato sempre effettuato a partire dal 1971 da un dipendente di categoria B (di grado B3 o B2), il che prova la sua attitudine alla redazione, la sua facoltà di sintesi e la sua capacità di esprimersi per iscritto".

76 Con riferimento alle censure formulate dai signori Michiels e Vitale, la Commissione osserva come questi si siano limitati ad avanzare affermazioni non suffragate da elementi di prova, senza dimostrare che la commissione giudicatrice ha effettivamente commesso delle irregolarità.

Valutazione del Tribunale

77 I ricorrenti deducono, in sostanza, due mezzi relativi, l' uno, all' asserita illegittimità della composizione della commissione giudicatrice all' atto dell' adozione della decisione impugnata e, l' altro, a taluni illeciti che sarebbero stati commessi dalla stessa commissione giudicatrice.

78 Quanto al primo mezzo dedotto dai ricorrenti, si deve rilevare che, in caso di annullamento da parte del giudice comunitario di un atto di un' istituzione, quest' ultima è tenuta, a norma dell' art. 176 del Trattato, ad adottare i provvedimenti necessari per l' esecuzione della sentenza.

79 Nel caso di un concorso come quello di cui trattasi, in cui la Corte ha annullato per violazione dell' obbligo di motivazione e per irregolarità di procedura, una decisione presa dalla commissione giudicatrice, l' esecuzione della sentenza implica il ripristino della situazione come essa era prima che sopraggiungessero le circostanze censurate dalla Corte.

80 Tuttavia, dagli atti emerge che non era possibile, nella specie, ripristinare una situazione del tutto identica a quella esistente prima della decisione annullata dalla Corte, poiché alcuni membri della commissione giudicatrice avevano presentato nel frattempo le loro dimissioni. Stando così le cose, risulta necessario accertare se il cambiamento avvenuto nella composizione della commissione giudicatrice fosse tale da rendere irregolari i successivi lavori di quest' ultima.

81 A tal proposito, si deve rilevare, innanzi tutto, che i lavori di una commissione giudicatrice, svolti nell' ambito di un procedimento di concorso disciplinato dall' allegato III dello Statuto, devono svolgersi in modo da garantire efficaci modalità di assunzione per quanto attiene al pubblico impiego comunitario. Talvolta i suoi lavori si protraggono inevitabilmente per molto tempo, persino per anni, in particolare quando una delle sue decisioni è annullata dal giudice comunitario. E' quindi possibile che la composizione di una commissione giudicatrice possa, in tali casi, mutare nel corso degli anni, a seguito di fatti che non dipendono dalla volontà dell' amministrazione. Di conseguenza, occorre riconoscere all' amministrazione, per garantire la continuità del pubblico impiego comunitario, la facoltà di sostituire alcuni membri della commissione giudicatrice, pur mantenendo, nel far ciò, una situazione quanto più vicina possibile a quella iniziale, qualora essa si trovi nell' impossibilità di ricostituire in modo identico la commissione giudicatrice come essa era inizialmente composta. Ciò vale in particolare in caso di malattia grave, di cambiamento di funzioni o di dimissioni di un membro della commissione giudicatrice, poiché, in quest' ultimo caso, l' APN non dispone dei mezzi per obbligare un membro della commissione giudicatrice a sedere in tale commissione contro la sua volontà.

82 Nel presente caso, il Tribunale constata che dalle risposte date dalla Commissione, in seguito ai quesiti del Tribunale, risulta che il presidente ed un membro della commissione giudicatrice si sono dimessi e che in seguito l' APN li ha sostituiti con nuovi membri.

83 Dalle summenzionate considerazioni risulta che, nelle fattispecie, la modifica nella composizione della commissione giudicatrice consegue all' impossibilità per la pubblica amministrazione di ricostituire la suddetta commissione giudicatrice nella sua composizione iniziale. Il Tribunale rileva che questa modifica non può essere illegittima, poiché l' amministrazione ha agito soltanto al fine di garantire la continuità del pubblico impiego comunitario, soprattutto dal momento che non è stato dedotto alcuno sviamento di potere.

84 Ne consegue che non si può ritenere che i lavori della commissione giudicatrice siano validi solo se quest' ultima ha mantenuto la composizione che aveva all' epoca dei fatti controversi. Pertanto, tale motivo dev' essere respinto.

85 Quanto al secondo mezzo dedotto dai ricorrenti, relativo all' esistenza di alcuni presunti illeciti commessi dalla commissione giudicatrice, i ricorrenti sviluppano vari argomenti. Il primo si basa sul fatto che la commissione giudicatrice del concorso avrebbe omesso di prendere in considerazione gli elementi di valutazione successivi al 25 febbraio 1982. A tal proposito dalla precitata lettera 26 giugno 1989 risulta che il periodo di riferimento da prendere in considerazione era proprio quello che terminava il 25 febbraio 1982. Secondo la lettera 8 settembre 1989 del direttore del personale è del pari questa data che doveva essere presa in considerazione, a meno che non fosse stata presa in considerazione un' altra data per la valutazione delle prestazioni di altri candidati non reclamanti o vincitori del concorso.

86 Orbene, il Tribunale rileva che i ricorrenti non hanno fornito alcun argomento o elemento di prova idonei a dimostrare la realtà delle asserzioni che sono alla base dei loro argomenti, vale a dire la tesi secondo cui la commissione giudicatrice avrebbe considerato per alcuni candidati elementi di valutazione successivi alla summenzionata data di riferimento. Ne consegue che il primo argomento dev' essere respinto.

87 Quanto al secondo argomento, relativo al punto se la commissione giudicatrice abbia effettivamente interrogato i superiori gerarchici dei ricorrenti, si deve rilevare che i ricorrenti non hanno fornito alcun elemento a sostegno delle loro tesi. D' altro canto, dai documenti prodotti al riguardo dalla Commissione su richiesta del Tribunale ° i quali non sono stati contestati dai ricorrenti ° risulta che i superiori gerarchici dei ricorrenti sono stati effettivamente ascoltati dalla commissione giudicatrice.

88 Per quanto riguarda l' asserita possibilità che i superiori gerarchici abbiano eventualmente dimenticato alcuni fatti pertinenti, è sufficiente constatare per respingere tale argomento che le affermazioni dei ricorrenti non sono state corroborate da un qualsiasi elemento di prova e non sono state neanche specificate.

89 Per quanto riguarda il terzo argomento, secondo il quale i membri della commissione giudicatrice non sono stati in grado di pronunciarsi sui meriti dei ricorrenti, né hanno esaminato tutte le osservazioni che costoro avevano presentato, il Tribunale rileva che i ricorrenti non hanno suffragato queste tesi con elementi che consentissero di valutarne la fondatezza. Inoltre, dai verbali redatti sui colloqui tra i candidati ed i membri della commissione giudicatrice, prodotti dalla Commissione su richiesta del Tribunale, emerge che la commissione giudicatrice ha informato gli interessati del contenuto degli elementi che le erano stati forniti dai loro superiori gerarchici. Ne consegue che questo argomento dev' essere disatteso.

90 Quanto al quarto argomento dedotto dai ricorrenti contro l' interpretazione adottata dalla commissione giudicatrice in ordine agli elementi forniti dai loro superiori gerarchici, è sufficiente rilevare che esso tende a mettere in discussione il risultato stesso della valutazione effettuata dalla commissione giudicatrice sulle capacità dei candidati. Orbene, siffatte valutazioni possono essere soggette al sindacato del giudice comunitario solo in caso di palese violazione delle norme che disciplinano i lavori della commissione giudicatrice (v. sentenza della Corte 9 ottobre 1974, cause riunite 112/73, 144/73 e 145/73, Campogrande e a./Commissione, Racc. pag. 957), il che non si verifica nel presente caso.

91 Per quanto riguarda infine le allegazioni dei signori Vitale e Michiels, ricorrenti, è sufficiente rilevare, come ha fatto la Commissione, che si tratta di mere affermazioni, non suffragate da alcun elemento di prova.

92 Da tutto quanto precede risulta che dall' esame svolto dal Tribunale circa le censure mosse dai ricorrenti non è emersa una qualsivoglia violazione delle norme che disciplinano l' organizzazione e lo svolgimento del concorso. Di conseguenza, anche il primo capo della domanda dev' essere respinto.

93 Da tutto quanto precede emerge che il ricorso T-17/92 dev' essere respinto interamente e che, di conseguenza, si devono respingere tutti e tre i ricorsi.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

94 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, a norma dell' art. 88 del medesimo regolamento, nelle cause tra le Comunità ed i loro dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1) I ricorsi T-17/90, T-28/91 e T-17/92 sono respinti.

2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.