ORDINANZA DELLA CORTE DEL 21 NOVEMBRE 1990. - INFORTEC - PROJECTOS E CONSULTADORIA LDA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - IRRICEVIBILITA. - CAUSA C-12/90.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-04265
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
++++
1 . Ricorso d' annullamento - Termini - Decorrenza - Notifica - Nozione
( Trattato CEE, art . 173, terzo comma )
2 . Ricorso d' annullamento - Ricorso diretto contro una decisione che confermi una decisione non impugnata entro i termini - Irricevibilità
( Trattato CEE, art . 173 )
3 . Procedura - Termini d' impugnazione - Normativa comunitaria - Proroga in base a norme del diritto nazionale - Inammissibilità
1 . Una decisione deve essere considerata debitamente notificata ad un ricorrente, ai sensi dell' art . 173, terzo comma, del Trattato, quando questi ha ricevuto una lettera precisa ed inequivocabile contenente la decisione con la sua motivazione .
2 . E' irricevibile il ricorso d' annullamento diretto contro una decisione puramente confermativa di una precedente decisione non impugnata entro i termini .
3 . I termini d' impugnazione dinanzi alla Corte dipendono unicamente dal diritto comunitario; di conseguenza, un ricorrente non può avvalersi di un motivo di proroga contemplato dal diritto nazionale .
Nel procedimento C-12/90,
Infortec - Projectos e consultadoria Lda, società di diritto portoghese, con sede a Lisbona, rappresentata dal sig . António Pacheco Ferreira, del foro di Lisbona, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . José Manuel Fonseca Antunes, Unione delle banche portoghesi, 10, rue de la Grève,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . Herculano Lima, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 14 settembre 1989, che ha considerato non imputabili al Fondo sociale europeo, e quindi non rientranti nella responsabilità di detto fondo, spese dell' ammontare di 55 800 000 ESC portoghesi relative alla domanda di contributo n . 870965/P1,
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, G.F . Mancini, T.F . O' Higgins, J.C . Moitinho de Almeida e G.C . Rodríguez Iglesias, presidenti di Sezione, Sir Gordon Slynn, C.N . Kakouris, R . Joliet, F.A . Schockweiler, F . Grévisse e M . Zuleeg, giudici,
avvocato generale : C.O . Lenz
cancelliere : J.-G . Giraud
sentito l' avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 16 gennaio 1990, la società Infortec - Projectos e consultadoria, Lda, ha chiesto, in forza dell' art . 173, secondo comma, del Trattato CEE, l' annullamento della decisione della Commissione 14 settembre 1989 che ha considerato non imputabili al Fondo sociale europeo, e quindi non rientranti nella responsabilità di detto fondo, spese dell' ammontare di 55 800 000 ESC portoghesi relative alla domanda di contributo n . 870965/P1 .
2 Con memoria depositata nella cancelleria della Corte il 2 marzo 1990, la Commissione ha sollevato un' eccezione d' irricevibilità ex art . 91, n . 1, del regolamento di procedura della Corte, per il motivo che non sarebbe stato rispettato il termine d' impugnazione .
3 Il regolamento ( CEE ) del Consiglio, 17 ottobre 1983, n . 2950, concernente l' applicazione della decisione 83/516/CEE, relativa ai compiti del Fondo sociale europeo ( GU L 289, pag . 1 ), definisce i tipi di spese che possono fruire del contributo del Fondo . L' art . 5 del regolamento contempla il versamento di anticipi per i contributi attribuiti . Ai termini dell' art . 6, qualora il contributo del Fondo non sia utilizzato alle condizioni stabilite dalla decisione di approvazione, la Commissione può sospendere, ridurre o sopprimere il contributo, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le sue osservazioni .
4 Il dipartimento degli affari del Fondo sociale europeo a Lisbona ( in prosieguo : il "Dafse ") presentava, in nome della Repubblica portoghese e a favore dell' Infortec, domande per il contributo del Fondo relative all' esercizio 1987 . Il 30 aprile 1987 la Commissione concedeva la somma di 57 847 387 ESC portoghesi per la domanda di contributo n . 870965/P1 . Dal canto suo, il Dafse effettuava spese per l' ammontare di 47 329 650 ESC portoghesi e il 7 agosto 1987 concedeva alla richiedente un anticipo di 23 664 840 ESC portoghesi "finanziato con le entrate generali del bilancio della previdenza sociale" e, il 6 giugno 1987, un anticipo di 28 923 693 ESC portoghesi "finanziato con lo stanziamento del Fondo sociale europeo ".
5 Il 14 settembre 1989 la Commissione adottava la seguente decisione per quanto attiene alla domanda di contributo n . 870965/P1 :
"Gli uffici del Fondo sociale europeo hanno rilevato che vi era un ammontare di spese di 55 800 000 ESC portoghesi non imputabili al Fondo, corrispondente ai punti 14.2, 14.3, 14.8 e 14.9 del modulo, poiché non sono giustificate le spese per l' organizzazione dei corsi di assunzione degli insegnanti, per il personale destinato alla preparazione, per il personale che insegna la teoria, per il personale che insegna la pratica, per il personale tecnico non docente, per il personale amministrativo, per le trasferte degli insegnanti, per i pasti e l' alloggio degli insegnanti, per il controllo tecnico dell' insegnamento, per l' affitto delle sale, per l' affitto delle attrezzature, per i beni non duraturi ed altre forniture, per l' alloggio, per i pasti e le trasferte dei tirocinanti ".
Il 19 settembre 1989 il Dafse inviava detta decisione alla ricorrente con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno . Con lettera 4 ottobre 1989 la ricorrente informava la Commissione di aver ricevuto il 25 settembre 1989 una nota del Dafse unitamente alla decisione della Commissione, e che intendeva contestare la fondatezza delle riduzioni effettuate . Essa impugnava quindi la decisione con lettera inviata al Dafse il 24 ottobre 1989 .
6 Ai sensi dell' art . 92, n . 1, del regolamento di procedura, in caso di manifesta incompetenza della Corte a statuire su un' istanza propostale, la Corte può, con ordinanza motivata, dichiarare irricevibile l' istanza; essa statuisce nelle forme previste dall' art . 91, nn . 3 e 4, di detto regolamento . Alla luce degli elementi della presente causa, la Corte ha deciso di applicare queste disposizioni e di statuire separatamente sulla ricevibilità del ricorso mediante ordinanza, senza passare alla fase orale .
7 In forza dell' art . 173, terzo comma, del Trattato, i ricorsi contemplati da detto articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell' atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza . Ai termini dell' allegato II del regolamento di procedura, questo termine è prolungato di 10 giorni quando, come nella fattispecie, la ricorrente ha la residenza abituale in Portogallo .
8 Nelle osservazioni scritte sull' eccezione di irricevibilità, la ricorrente deduce che il contenuto della lettera 19 settembre 1989 non le consentiva, per la sua imprecisione e lacunosità, di comprendere la portata della decisione adottata nei suoi confronti . Detta lettera faceva riferimento solo ad una parte della decisione e aveva bisogno di una conferma, che, del resto, la Commissione ha inviato con lettera 15 novembre 1989 . Inoltre, l' Infortec osserva che, con lettera 9 marzo 1990, il Dafse ha annullato gli effetti della lettera 19 settembre 1989 . Infine, essa sostiene che le comunicazioni 4 e 24 ottobre 1989, con le quali ha chiesto precisazioni sulla decisione adottata nei suoi confronti, hanno avuto l' effetto di prolungare il termine dell' impugnazione, conformemente al diritto portoghese, ed in particolare al decreto legge 16 luglio 1985, 267/85, relativo alla procedura vigente dinanzi ai tribunali amministrativi .
9 In risposta a questi argomenti va rilevato che la lettera 19 settembre 1989 era precisa, inequivocabile e conteneva la decisione motivata della Commissione sulla domanda di contributo . Essa dev' essere quindi considerata una notificazione di detta decisione ai sensi dell' art . 173, terzo comma, del Trattato CEE . Orbene, è pacifico che la ricorrente ha avuto conoscenza della lettera il 25 settembre 1989 . Poiché il ricorso è stato depositato in cancelleria il 16 gennaio 1990 si deve considerare che il ricorso è stato proposto dopo la scadenza del termine prescritto dall' art . 173, terzo comma .
10 Per quanto riguarda la lettera 15 novembre 1989, essa non ha potuto avere l' effetto di aprire un nuovo termine d' impugnazione poiché, come emerge dalla costante giurisprudenza della Corte ( v ., in particolare, la sentenza 15 dicembre 1988, Irish Cement Limited, cause riunite 166/86 e 220/86, Racc . pag . 6473 ), è irricevibile il ricorso d' annullamento diretto contro una decisione puramente confermativa di una precedente decisione non impugnata entro i termini . Peraltro, la lettera 9 marzo 1990 del Dafse non ha potuto avere effetti sulla decisione adottata dalla Commissione il 14 settembre 1989 . Infine, i termini d' impugnazione dinanzi alla Corte dipendono unicamente dal diritto comunitario ( v . sentenza 12 luglio 1984, Ferriera Valsabbia, causa 209/83, Racc . pag . 3089 ), di modo che non si può applicare la proroga cui la ricorrente può aver diritto in base al diritto portoghese .
11 Da quanto precede emerge che il ricorso è tardivo e dev' essere dichiarato irricevibile senza che occorra esaminare gli altri argomenti addotti dalle parti .
Sulle spese
12 Ai sensi dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . La ricorrente è rimasta soccombente e pertanto dev' essere condannata alle spese .
Per questi motivi,
LA CORTE
così provvede :
1 ) Il ricorso è irricevibile .
2 ) La ricorrente è condannata alle spese .
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 21 novembre 1990 .